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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 08/01/2026, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 152/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
11/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PILLITTERI SALVATORE, Presidente
NN IGNAZIO, Relatore
SALEMI ANNIBALE RENATO, Giudice
in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3526/2023 depositato il 10/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4201/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 22/12/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 201900355 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei motivi dell'appello.
Resistente/Appellato: nessuno è presente per il Comune di Siracusa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_2 ha gravato la sentenza n. 4201/2022 con la quale il primo Giudice ha dichiarato “estinto” il giudizio per “cessata materia” (a seguito di “discarico” da parte del Comune di Siracusa) limitatamente alle particelle;
mentre lo ha rigettato per le restanti particelle particelle confermando la legittimità dell'Avviso di accertamento IMU anno 2014 (cfr. sentenza di I grado in atti).
Ha dedotto l'erroneità della prima pronuncia (“inapplicabilità” retroattiva della delibera comunale n. 38/2015, difetto di motivazione dell'Avviso di accertamento nonchè errata valutazione delle singole particelle), ha concluso per la riforma (cfr. appello in atti).
Il Comune appellato si è costituito ed ha contro dedotto.
Il Contribuente ha versato memoria e documenti insistendo.
Il Comune, successivamente alla pronuncia della sentenza di primo grado ha provveduto ad un ulteriore
“discarico parziale” della propria pretesa applicando sull'area censita al foglio n. 31 particella 211, il valore di € 175,00 al mq. in luogo del precedente valore di € 305,00 mq. (cfr. controdeduzioni e documentazione in atti).
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che, a seguito dell' ulteriore “discarico” di somme operato dal Comune, la pretesa qui in contestazione deve ritenersi circoscritta alla somma residua (come meglio quantificata in atti).
Premesso quanto precede l'appello è infondato e va rigettato.
1.- La Giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che le delibere di determinazione dei valori delle aree edificabili possono essere legittimamente applicate anche ad annualità anteriori alla loro adozione, svolgendo una funzione analoga agli Studi di settore e costituendo mere presunzioni semplici (Cassazione civile,
Sezione tributaria, Ordinanza n. 15993 del 15 giugno 2025 – di segno analogo: Cassazione civile, Sezione tributaria, Ordinanza n. 14658 del 25 maggio 2023).
2.- L'obbligo motivazionale dell'accertamento può ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente l'an ed il quantum.
L'obbligo di allegazione (L. n. 212 del 2000, art. 7) si riferisce agli atti “non conosciuti” ovvero “non conoscibili”: le delibere comunali sono “atti generali” soggetti a “pubblicità legale” per le quali vige una generalizzata “presunzione di conoscenza”.
Il provvedimento originariamente impugnato indica gli estremi delle particelle, i valori applicati,il riferimento alla delibera n. 38/2015, la determinazione dell'Imposta ed il relativo calcolo (cfr. provvedimento originariamente impugnato in atti).
3.- L'eventuale presenza di vincoli sulle aree edificabili non ne esclude la natura “edificabile” ai fini IMU: può (eventualmente) incidere sulla quantificazione del relativo valore venale (Cassazione, Sezione tributaria, Ordinanza n. 6173 del 7 marzo 2024).
E' onere del contribuente dimostrare l'eventuale “diverso valore” riferito al periodo oggetto di tassazione
(Cassazione, Ordinanza n. 6178 del 7 marzo 2024).
Nella fattispecie concreta nessun apprezzabile diverso elemento è stato offerto dal Contribuente.
-Per le argomentazioni che precedono l'appello non è fondato.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, c. 2
c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che nella fattispecie può essere rinvenuta nella complessità della controversia, nella molteplicità delle questioni involte ed esaminate.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Spese compensate.
Palermo, 11 novembre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
AZ NA OR ER
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
11/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PILLITTERI SALVATORE, Presidente
NN IGNAZIO, Relatore
SALEMI ANNIBALE RENATO, Giudice
in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3526/2023 depositato il 10/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4201/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 22/12/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 201900355 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei motivi dell'appello.
Resistente/Appellato: nessuno è presente per il Comune di Siracusa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_2 ha gravato la sentenza n. 4201/2022 con la quale il primo Giudice ha dichiarato “estinto” il giudizio per “cessata materia” (a seguito di “discarico” da parte del Comune di Siracusa) limitatamente alle particelle;
mentre lo ha rigettato per le restanti particelle particelle confermando la legittimità dell'Avviso di accertamento IMU anno 2014 (cfr. sentenza di I grado in atti).
Ha dedotto l'erroneità della prima pronuncia (“inapplicabilità” retroattiva della delibera comunale n. 38/2015, difetto di motivazione dell'Avviso di accertamento nonchè errata valutazione delle singole particelle), ha concluso per la riforma (cfr. appello in atti).
Il Comune appellato si è costituito ed ha contro dedotto.
Il Contribuente ha versato memoria e documenti insistendo.
Il Comune, successivamente alla pronuncia della sentenza di primo grado ha provveduto ad un ulteriore
“discarico parziale” della propria pretesa applicando sull'area censita al foglio n. 31 particella 211, il valore di € 175,00 al mq. in luogo del precedente valore di € 305,00 mq. (cfr. controdeduzioni e documentazione in atti).
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che, a seguito dell' ulteriore “discarico” di somme operato dal Comune, la pretesa qui in contestazione deve ritenersi circoscritta alla somma residua (come meglio quantificata in atti).
Premesso quanto precede l'appello è infondato e va rigettato.
1.- La Giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che le delibere di determinazione dei valori delle aree edificabili possono essere legittimamente applicate anche ad annualità anteriori alla loro adozione, svolgendo una funzione analoga agli Studi di settore e costituendo mere presunzioni semplici (Cassazione civile,
Sezione tributaria, Ordinanza n. 15993 del 15 giugno 2025 – di segno analogo: Cassazione civile, Sezione tributaria, Ordinanza n. 14658 del 25 maggio 2023).
2.- L'obbligo motivazionale dell'accertamento può ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente l'an ed il quantum.
L'obbligo di allegazione (L. n. 212 del 2000, art. 7) si riferisce agli atti “non conosciuti” ovvero “non conoscibili”: le delibere comunali sono “atti generali” soggetti a “pubblicità legale” per le quali vige una generalizzata “presunzione di conoscenza”.
Il provvedimento originariamente impugnato indica gli estremi delle particelle, i valori applicati,il riferimento alla delibera n. 38/2015, la determinazione dell'Imposta ed il relativo calcolo (cfr. provvedimento originariamente impugnato in atti).
3.- L'eventuale presenza di vincoli sulle aree edificabili non ne esclude la natura “edificabile” ai fini IMU: può (eventualmente) incidere sulla quantificazione del relativo valore venale (Cassazione, Sezione tributaria, Ordinanza n. 6173 del 7 marzo 2024).
E' onere del contribuente dimostrare l'eventuale “diverso valore” riferito al periodo oggetto di tassazione
(Cassazione, Ordinanza n. 6178 del 7 marzo 2024).
Nella fattispecie concreta nessun apprezzabile diverso elemento è stato offerto dal Contribuente.
-Per le argomentazioni che precedono l'appello non è fondato.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, c. 2
c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che nella fattispecie può essere rinvenuta nella complessità della controversia, nella molteplicità delle questioni involte ed esaminate.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Spese compensate.
Palermo, 11 novembre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
AZ NA OR ER