Ordinanza collegiale 14 luglio 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 22/12/2025, n. 23471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23471 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23471/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04396/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4396 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Ruggiero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del Decreto del Ministero dell’Interno del 10/11/2020, notificato in data 08/02/2021, con cui veniva decretato il rigetto dell’istanza di cittadinanza italiana K10/-OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 12 dicembre 2025 il dott. NO DE IT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente, di origine albanese, ha impugnato il decreto con il quale il Ministro dell’Interno ha negato la concessione della cittadinanza italiana in ragione dell’accertata sussistenza di una segnalazione di polizia risalente al 25.11.2015 per il reato di danneggiamento (art. 635 c.p.), evidenziata in un rapporto della Questura di Varese, e sulla insufficienza reddituale del richiedente all’epoca della domanda .
1.1. A sostegno del mezzo di gravame, il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di censura: I. “Violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 9 comma 1 lett. f) e 9-ter della L. 5.2.1992 n. 91 ”. II. “Illegittimità per carenza di motivazione. Violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990. Vizio di motivazione. Violazione dell’art. 97 Cost.” ; III. “Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 1, lett. f) della legge 5 febbraio 1992, n. 91”.
1.2. In particolare, con il primo motivo di censura, il ricorrente sostiene che l’Amministrazione non aveva più il potere di respingere l’istanza di cittadinanza, essendo decorso il termine perentorio di 48 mesi previsto dall’art. 9- ter della legge n. 91/2992, sicché troverebbe applicazione al caso de quo la disciplina del silenzio-assenso prevista dall’art. 20 della legge n. 241/1990.
1.3. Con il secondo ed il terzo dei motivi di ricorso, la parte adduce che il provvedimento è affetto da carenza di motivazione, limitandosi a richiamare una segnalazione risalente e priva di seguito penale, senza fornire un’adeguata valutazione della sua rilevanza né considerare il tempo trascorso, risultando contraddittorio e privo di idoneo percorso logico.
1.4. Inoltre, nella prospettazione attorea l’Amministrazione avrebbe erroneamente applicato l’art. 9, comma 1, lett. f ), della legge n. 91/1992, fondando il diniego su una valutazione sommaria del reddito, senza considerare lo stabile inserimento sociale e lavorativo del ricorrente, il sostegno economico del nucleo familiare e il fatto che agli altri componenti della famiglia è stata concessa la cittadinanza, omettendo dunque una ponderazione complessiva degli elementi rilevanti ai fini dell’interesse pubblico.
2. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata per resistere al ricorso, depositando relazione con annessa documentazione.
3. Con ordinanza collegiale n. 13838/2025 del 14.7.2025 la Sezione ha disposto adempimenti istruttori (in particolare, onerando il ricorrente – con riferimento al requisito reddituale – di depositare “come prospettato nel preavviso di rigetto inviato ex art. 10 bis legge n. 241/1990 […] le dichiarazioni dei redditi dell’ultimo triennio” ); a tale ordine istruttorio la difesa attorea ha dato seguito con deposito documentale del 22.7.2025.
4. All’udienza di smaltimento del 12 dicembre 2025 la causa è passata in decisione.
5. Il ricorso è infondato.
5.1. Quanto al primo motivo di censura, riguardante l’asserita formazione del silenzio-assenso sull’istanza de quo per decorso del termine previsto dalla legge per la conclusione del procedimento, è sufficiente evidenziare che per la richiesta di cittadinanza per naturalizzazione di cui all’articolo 9, comma 1, lett. f ), della legge n. 91/1992 non sussiste alcun limite temporale che impedisca l’adozione di un provvedimento negativo (cfr. T.A.R. Lazio, sez. II-quater, sent. n. 9800 del 15 novembre 2013).
5.2. Come condivisibilmente affermato da costante giurisprudenza, il mancato rispetto del termine per la conclusione del procedimento legittima soltanto il ricorso al giudice amministrativo per la dichiarazione dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere espressamente sulla domanda (cfr., ex multis , T.A.R. Lazio, sez. V-bis, sentt. nn. 9418, 8852 e 8041 del 2022; T.A.R. Lazio, sez. II-quater, sentt. nn. 4369/2013, 4021 e 1171 del 2012).
6. Dipoi, con specifico riferimento alla rilevata carenza del requisito reddituale, il Collegio ritiene opportuno un preliminare richiamo ai principali punti di approdo della giurisprudenza in materia di autosufficienza reddituale dell’aspirante cittadino (cfr. TAR Lazio, sez. V- bis , n. 1590/2022, 1698/2022, 1724/2022, 2945/2022, 3692/2022, 4619/2022; n. 7980/2022; n. 7889/2022; n. 7888/2022).
6.1. L’acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone l’esplicarsi di un’amplissima discrezionalità in capo all’autorità preposta e non riguarda un circoscritto rapporto rilevante nelle relazioni tra privati o nella relazione con la pubblica amministrazione, ma rileva piuttosto sul piano politico, in quanto comporta l’attribuzione di una frazione di sovranità.
6.2. In questo procedimento la P.A. esercita un potere valutativo che si traduce in un apprezzamento di opportunità in ordine al definitivo inserimento dell’istante all’interno della comunità nazionale (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. V- bis , sentenza n. 1590/2022, Sez. I-Ter, sentenza n. 3227/2021 e sentenze ivi richiamate), ciò in quanto al conferimento dello status civitatis è collegata una capacità giuridica speciale propria del cittadino che comporta non solo diritti, ma anche doveri nei confronti dello Stato-comunità, con implicazioni d’ordine politico-amministrativo.
6.3. L’amministrazione ha pertanto il compito di verificare che nel soggetto istante risiedano e si concentrino le qualità ritenute necessarie per ottenere la cittadinanza, quali l’assenza di precedenti penali, la sussistenza di redditi sufficienti a sostenersi, una condotta di vita che esprime integrazione sociale e rispetto dei valori di convivenza civile.
6.4. In tal modo, l’inserimento dello straniero nella comunità nazionale è considerato legittimo quando l’amministrazione ritenga che quest’ultimo possieda ogni requisito atto ad inserirsi in modo duraturo nella comunità, mediante un giudizio prognostico che escluda che il richiedente possa successivamente creare problemi all’ordine e alla sicurezza nazionale, disattendere le regole di civile convivenza, violare i valori identitari dello Stato, gravare sulla finanza pubblica (cfr. ex multis , TAR Lazio, Sez. V- bis , sentenza n. 2945/2022; Sez. I- ter , sentenza n. 12006/2021 e Sez. II- quater , sentenza n. 12568 del 2009).
6.5. Il requisito in esame impone al richiedente lo status civitatis di dimostrare la disponibilità di adeguati mezzi economici di sostentamento, nonché il regolare adempimento degli obblighi fiscali e la possibilità di adempiere ai doveri di solidarietà economica e sociale (cfr. Cons. Stato, Sez. I, parere n. 240/2021; id ., n. 2152/2020; Sez. III, n. 1726/2019: Sez. VI, n. 766/2011 e 974/2011; TAR Lazio, Sez I- ter , n. 13690/2021; id ., n. 1902/2018).
6.6. L’accertamento del possesso di adeguati mezzi di sostentamento dell’istante non è solo funzionale a soddisfare primarie esigenze di sicurezza pubblica, considerata la naturale propensione a deviare del soggetto sfornito di adeguata capacità reddituale (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 3 febbraio 2011, n. 766; id ., 16 febbraio 2011, n. 974) – ratio che è alla base delle norme che prescrivono il possesso di tale requisito per l’ingresso in Italia, per il rinnovo del permesso di soggiorno e per il rilascio della carta di soggiorno – ma è anche funzionale ad assicurare che lo straniero possa conseguire l’utile inserimento nella collettività nazionale, con tutti i diritti e i doveri che competono ai suoi membri, cui verrebbe ad essere assoggettato; in particolare, tra gli altri, al dovere di solidarietà sociale di concorrere con i propri mezzi, attraverso il prelievo fiscale, a finanziare la spesa pubblica, funzionale all’erogazione dei servizi pubblici essenziali (cfr., ex multis , Cons. Stato, Sez. III, 18 marzo 2019, n. 1726; TAR Lazio, I- ter , 31 dicembre 2021, n. 13690; id ., 19 febbraio 2018, n. 1902).
6.7. La valutazione del requisito reddituale va effettuata tenendo conto sia di quello già maturato al momento della presentazione della domanda (cfr. TAR Lazio, Sez. I- ter , 14 gennaio 2021, n. 507; id ., 31 dicembre 2021, n. 13690) – che deve essere corredata dalla dichiarazione dei redditi dell’ultimo triennio, come prescritto dal d.m. 22.11.1994, adottato in attuazione dell’art. 1, comma 4, del d.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 – sia di quello successivo, dovendo essere mantenuto fino al momento del giuramento, come previsto dall’art. 4, comma 7, del d.P.R. 12.10. 1993, n. 572 (cfr. Cons. Stato , Sez. I, parere n. 240/2021; TAR Lazio, Sez. V- bis , n. 1724/2022; Sez. I- ter , n. 507/2021 e n. 13690/2021, cit.; Sez. II- quater , 2 febbraio 2015, n. 1833; id ., 13 maggio 2014, n. 4959; id ., 3 marzo 2014, n. 2450; id ., 18 febbraio 2014, n. 1956; id ., 10 dicembre 2013, n. 10647, nel senso che lo straniero deve dimostrare di possedere una certa stabilità e continuità nel possesso del requisito; questo non viene meno in caso di flessioni meramente transitorie e suscettibili di recupero in breve tempo: cfr. Cons. Stato, Sez. III, 14 gennaio 2015, n. 60; idem , Sez. I, n. 1791/2021 e 1959/2020; TAR Lazio, Sez. I- ter , n. 6979/2021).
7. Orbene, dall’esame degli atti relativi all’odierna controversia, alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale illustrato, non emergono elementi in grado di scalfire la valutazione negativa cui è pervenuta l’Amministrazione resistente, avuto riguardo al mancato riscontro del requisito reddituale.
7.1. L’autorità procedente ha ritenuto, secondo quanto indicato nel corpo motivazionale del provvedimento impugnato, che in capo al richiedente lo status difetti una condizione di stabilità economica.
7.2. Ed invero, anche a seguito della summenzionata ordinanza collegiale istruttoria n. 13838/2025, il ricorrente non ha prodotto alcun elemento utile a dimostrare che nel triennio antecedente alla presentazione dell’istanza potesse disporre di un reddito superiore alla soglia minima fissata dalle disposizioni in subiecta materia , limitandosi a produrre le certificazioni dei redditi percepiti per gli anni 2021 e 2022, unitamente agli atti della contrattualizzazione a tempo indeterminato del suo rapporto di lavoro subordinato.
7.3. L’insussistenza di un reddito personale del richiedente in illo tempore , per come (implicitamente) confermato dagli esiti della espletata istruttoria processuale, consente di confermare le criticità riscontrate dall’Amministrazione.
7.4. Come già sopra evidenziato, i requisiti prescritti per l’ottenimento di un beneficio devono essere posseduti già all’atto della presentazione dell’istanza e mantenuti sino al momento della decisione sulla stessa da parte dell’autorità procedente; in proposito, giova richiamare la giurisprudenza di questo Tribunale che, in relazione alla pretesa di applicare il principio di attualizzazione, al fine di superare l’insufficienza reddituale nel periodo antecedente alla proposizione della domanda, ha avuto modo di chiarire che «… non può essere applicato in via analogica al procedimento di concessione della cittadinanza per naturalizzazione l’opposto principio della rilevanza delle sopravvenienze favorevoli sancito dalla normativa in materia di immigrazione, al fine di evitare che lo straniero, per mancanza di titolo autorizzatorio al soggiorno, cada in situazioni di clandestinità: l’art. 5, co. 5, d.lgs. 286/1998, nel prevedere che il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno sono rifiutati “quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato … sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio”, proprio per la sua natura derogatoria al principio generale sopra richiamato, non può essere applicato al di fuori delle ipotesi espressamente previste, tanto meno ove non sia ravvisabile l’eadem ratio (come appunto nei procedimenti per la concessione della cittadinanza)» (TAR Lazio, Sez. V- bis , n. 11188/2022).
8. È dunque evidente che, alla luce degli elementi raccolti, la P.A. abbia a ragione ritenuto che non risultasse dimostrata in capo al ricorrente la disponibilità di adeguati mezzi economici di sostentamento, determinandosi in senso sfavorevole in ordine alla domanda di cittadinanza.
8.1. L’istruttoria condotta dal Ministero resistente e la motivazione posta a base del gravato provvedimento di diniego risultano legittime per tale aspetto, in quanto dalle esibite carte processuali emerge come il ricorrente, sia al momento della presentazione della domanda di concessione della cittadinanza italiana, sia all’atto dell’adozione del gravato provvedimento, fosse privo del requisito reddituale normativamente richiesto.
8.2. Peraltro, se è vero che ai fini della valutazione della capacità reddituale può anche essere considerato il reddito del nucleo familiare, ciò tuttavia è in concreto possibile solo allorquando il richiedente possegga una minima capacità reddituale propria (cfr., di recente, T.A.R. Lazio, sez. V- bis , sent. n. 7158 del 26 aprile 2023). Diversamente, invero, l’Amministrazione non sarebbe in condizione di svolgere alcuna valutazione in ordine alla stabilità e alla durata nel tempo della autosufficienza della capacità reddituale del richiedente, presupposto indefettibile per la concessione della cittadinanza italiana, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. T.A.R. Lazio, sez. V- bis , sent. n. 23866 del 31 dicembre 2024).
8.3. La carenza, in capo al ricorrente, di una minima e continuativa capacità reddituale propria al momento della presentazione della domanda di concessione della cittadinanza italiana, così come al momento dell’adozione del gravato provvedimento, risulta peraltro confermata da quanto allegato dal ricorrente al ricorso, avendo egli prodotto in atti certificazioni di redditi riferite al solo anno 2018.
8.4. Il possesso di una propria capacità reddituale in capo all’istante, eventualmente integrabile con i redditi del nucleo familiare, risulta indefettibile ai fini del conseguimento della cittadinanza italiana, in quanto ove non sia comprovata una duratura e sufficiente capacità reddituale, il richiedente, una volta ottenuta la cittadinanza italiana, “ potrebbe usufruire di eventuali provvidenze previste per i cittadini in stato di indigenza, che graverebbero ulteriormente sul bilancio dello Stato ” (cfr. T.A.R. Lazio, sez. I- ter , sent. n. 2650/2002).
8.5. D’altronde, “ il requisito dell’autonomia reddituale costituisce una condizione prescritta dalla legislazione in materia dei diversi Stati membri dell’Unione Europa, configurandosi come principio comune ai diversi ordinamenti giuridici ” (cfr. T.A.R. Lazio, sez. V- bis , sentt. nn. 10747/2023, 4268/2023, 1993/2023, 16321/2022 e 11028/2022), rilevando “ ex se quale elemento tangibile dell’effettiva appartenenza alla comunità nazionale richiesta in capo al richiedente la cittadinanza ” (cfr. T.A.R. Lazio, sez. V- bis , sent. n. 23866/2024, cit. ).
9. Osserva infine il Collegio che la mancanza del requisito reddituale è in grado ex se di assicurare al provvedimento impugnato un adeguato sostrato motivazionale, consentendo di prescindere dallo scrutinio dell’ulteriore motivo ostativo al rilascio della cittadinanza, rappresentato nel provvedimento di diniego, riguardante l’esistenza di pregiudizi di natura penale, in quanto, anche affermandone l’irrilevanza nell’ambito del procedimento concessorio de quo agitur , il provvedimento supererebbe comunque la “prova di resistenza”.
9.1. L’atto gravato è strutturalmente un provvedimento plurimotivato, cosicché è sufficiente il riscontro della legittimità di una delle autonome ragioni giustificatrici della decisione amministrativa per condurre al rigetto dell’intero ricorso (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, sentenza n. 6470 del 2021).
9.2. In tema di impugnativa di un atto plurimotivato, ossia di un atto fondato su distinte ragioni, ciascuna autonomamente in grado di sorreggere la valutazione amministrativa, l’eventuale illegittimità di una di esse non è in grado di inficiare il provvedimento stesso (Cons. Stato, Sez. IV, 27 settembre 2021, n. 6470; Id., 30 agosto 2021, n. 6115; Id., 1° luglio 2021, n. 5018; Sez. II, 18/02/2020, n. 1240).
9.3. Orbene, nel caso in esame, è sufficiente a sorreggere la legittimità del diniego la mancanza del requisito della stabilità reddituale riscontrata dall’autorità procedente.
9.4. Il ricorrente ha comunque la possibilità di presentare una nuova istanza, allegando idonea documentazione, che dovrà essere considerata dall’amministrazione, unitamente alle altre risultanze istruttorie, ai fini di una nuova determinazione sulla concessione dello status civitatis.
10. In conclusione, il ricorso deve essere respinto poiché infondato.
11. Sussistono giustificate ragioni, tenuto conto delle peculiarità che connotano la fattispecie trattata, per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
AR AR VA, Presidente FF
Francesco Elefante, Consigliere
NO DE IT, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NO DE IT | AR AR VA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.