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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/11/2025, n. 17195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17195 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE VI CIVILE
in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria Pasqualina
Grauso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 429 C.P.C. nella causa iscritta al n. 54403 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2024 promossa
DA
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Ciro il Grande, n. 16, presso lo studio dell'avvocato Simona De Rossi Re, che la rappresenta e difende insieme all'avvocati Carmine Bruno;
- intimante -
CONTRO
(c.f. , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Alessandro Farnese, n. 19, presso lo studio dell'avv. Pierfrancesco Saltari, che la rappresenta e difende;
- intimata -
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione a comparire dinanzi all'intestato Tribunale, la
[...]
– premesso di aver locato con contratto del 30 novembre 2021 la porzione Pt_1 immobiliare sita in Roma, viale della Civiltà del Lavoro, n. 84, a
[...]
– ha intimato lo sfratto per morosità alla società CP_1 CP_2
[...] chiedendo altresì emissione di decreto ingiuntivo immediatamente
[...] esecutivo, a carico della conduttrice, per la somma di euro 190.786,12.
2. Si è costituita in giudizio eccependo la nullità della Controparte_3 citazione per erronea indicazione della data d'udienza e chiedendo conseguentemente disporsi la rinnovazione dell'atto introduttivo.
3. Alla prima udienza il giudice, preso atto che l'udienza era stata erroneamente fissata dalla cancelleria in una data antecedente a quella indicata nell'atto di citazione, ha disposto il rinvio a data successiva dell'udienza di convalida, all'esito della quale ha emesso ordinanza di rilascio, disponendo il mutamento del rito e concedendo alle parti termini per integrare le proprie difese e depositare eventuali documenti.
3.1. All'udienza del 28.5.2025 il giudice, vista l'eccezione di mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione formulata dalla parte intimata e constatato il mancato esperimento dello stesso, nonché visto l'art. 5 del d.lgs. 28/2010, ha assegnato alle parti termine di quindici giorni per la proposizione della domanda di mediazione.
3.2. All'odierna udienza la causa è stata discussa dalla parte convenuta e decisa ex art. 429 c.p.c..
4. La presente controversia, avente ad oggetto rapporto di locazione e introdotta con intimazione di sfratto per morosità, rientra tra le materie per le quali l'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. 28/2010 prevede l'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda.
4.1. Ciò posto, a seguito del mutamento del rito disposto all'udienza del 19 dicembre 2024, il giudice ha assegnato alle parti termine di quindici giorni per l'attivazione della procedura di mediazione, ma parte attrice non ha dimostrato di avervi provveduto, come eccepito dalla parte convenuta.
4.2. La mancata attivazione della procedura mediazione nel termine assegnato comporta, ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del citato decreto, l'improcedibilità della domanda introduttiva (Cass. civ., sez. III, n. 8473/2019; Cass. civ., sez. un., n. 19596/2020).
2 5. In conclusione la domanda della deve essere dichiarata Parte_1 improcedibile per mancato assolvimento dell'onere di introduzione della procedura di mediazione.
6. La definizione del giudizio solamente in rito e la circostanza che la mancata effettiva coltivazione del giudizio da parte dell'intimante è seguita al rilascio dell'immobile da parte dell'intimata costituiscono eccezionali motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
1) dichiara improcedibile la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
Controparte_1
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Roma, 26.11.2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Pasqualina Grauso
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