Decreto cautelare 3 giugno 2024
Ordinanza cautelare 3 luglio 2024
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 23/01/2026, n. 1418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1418 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01418/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06058/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6058 del 2024, proposto da
Ketty Illuminato, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Di Vita, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Fimia n. 27;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del provvedimento di diniego reso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, il 13.03.2024 prot. 0010442, comunicato con nota del 02.05.2024 prot. n. 0017358 mediante pec all’Avv. Giuseppe Di Vita, sulla domanda presentata dalla ricorrente il 27.05.2022 n. 17858 prot. n. 26019, avente ad oggetto l’istanza di riconoscimento del titolo di abilitazione su materia conseguito in Romania, finalizzato all’insegnamento per la classe di concorso A046 - Scienze Giuridico Economiche - nella scuola secondaria di II° grado.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2026 il dott. ND OM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe l’odierna ricorrente impugna il provvedimento di diniego reso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, il 13.03.2024 prot. 0010442, comunicato con nota del 02.05.2024 prot. n. 0017358 mediante pec all’Avv. Giuseppe Di Vita, sulla domanda presentata dalla ricorrente il 27.05.2022 n. 17858 prot. n. 26019, avente ad oggetto l’istanza di riconoscimento del titolo di abilitazione su materia conseguito in Romania, finalizzato all’insegnamento per la classe di concorso A046 - Scienze Giuridico Economiche - nella scuola secondaria di II° grado.
Con memoria in data 16 gennaio 2026, la parte ricorrente - preso atto del provvedimento adottato dal Ministero resistente prot. AOODPIT n. 410 del 27/02/2025 per la Classe di Concorso A046, con il quale la ricorrente è stata ritenuta idonea allo svolgimento della professione di docente nella scuola di istruzione secondaria di II grado nella classe di concorso: A-46 SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE, subordinatamente al superamento di misure compensative, costituite, ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. n. 206/2007, da una prova attitudinale o dal compimento di un
tirocinio di adattamento a scelta dell’interessata - ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con condanna della Amministrazione resistente alle spese di lite.
Il Collegio prende atto di quanto dichiarato dal difensore della parte ricorrente e dichiara la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite in considerazione della risoluzione in via preliminare della vicenda processuale e salva la refusione del contributo unificato a carico della Amministrazione resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate salva la refusione del contributo unificato a carico della Amministrazione resistente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ND OM, Presidente, Estensore
Maria Rosaria Oliva, Referendario
Ciro Daniele Piro, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| ND OM |
IL SEGRETARIO