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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ancona, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ancona |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 14/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ANCONA Sezione 2, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ZAMPETTI ENRICO, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 292/2025 depositato il 10/07/2025
proposto da
Abaco Spa - 02391510266
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ancona - Via Palestro 15 60122 Ancona AN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 1741 REGISTRO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 26/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti si riportano alle conclusioni rispettivamente formulate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Abaco s.p.a. proponeva ricorso avverso l'avviso di liquidazione n. 2024/002/EM/000001741/0/01 notificato in data 14.04.2025, con il quale l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Ancona riprendeva a tassazione l'importo di € 208,75 a fronte del mancato pagamento dell'imposta di registro dovuta per la registrazione dell'ordinanza di assegnazione del Tribunale di Ancona del 03.02.2025 emessa nel procedimento esecutivo mobiliare iscritto al r.g. esec. n. 1741/2024, oltre spese di notifica.
A sostegno della impugnazione deduceva l'applicabilità della disciplina prevista dall'art. 1, comma 812, della
Legge n. 160/2019, secondo cui “le ordinanze di assegnazione riguardanti tutti i provvedimenti aventi quale titolo esecutivo l'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910 o l'atto di cui al comma 792 (art. 1 comma 792 legge 160/2019) sono esenti o continuano ad essere senti dalla registrazione e non devono essere inviate all'Agenzia delle Entrate”.
A seguito del ricorso si costituiva in giudizio l'Amministrazione finanziaria dando atto dell'avvenuto annullamento in autotutela dell'atto impugnato;
chiedeva quindi la declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò chiarito, stante l'avvenuto annullamento in autotutela dell'atto impugnato, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Va comunque disposta la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate ha giustificato le ragioni per cui ha emesso l'atto impugnato e parte ricorrente non risulta aver chiesto l'annullamento di tale provvedimento in autotutela, prima di proporre ricorso.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, in composizione monocratica, dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ANCONA Sezione 2, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ZAMPETTI ENRICO, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 292/2025 depositato il 10/07/2025
proposto da
Abaco Spa - 02391510266
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ancona - Via Palestro 15 60122 Ancona AN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 1741 REGISTRO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 26/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti si riportano alle conclusioni rispettivamente formulate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Abaco s.p.a. proponeva ricorso avverso l'avviso di liquidazione n. 2024/002/EM/000001741/0/01 notificato in data 14.04.2025, con il quale l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Ancona riprendeva a tassazione l'importo di € 208,75 a fronte del mancato pagamento dell'imposta di registro dovuta per la registrazione dell'ordinanza di assegnazione del Tribunale di Ancona del 03.02.2025 emessa nel procedimento esecutivo mobiliare iscritto al r.g. esec. n. 1741/2024, oltre spese di notifica.
A sostegno della impugnazione deduceva l'applicabilità della disciplina prevista dall'art. 1, comma 812, della
Legge n. 160/2019, secondo cui “le ordinanze di assegnazione riguardanti tutti i provvedimenti aventi quale titolo esecutivo l'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910 o l'atto di cui al comma 792 (art. 1 comma 792 legge 160/2019) sono esenti o continuano ad essere senti dalla registrazione e non devono essere inviate all'Agenzia delle Entrate”.
A seguito del ricorso si costituiva in giudizio l'Amministrazione finanziaria dando atto dell'avvenuto annullamento in autotutela dell'atto impugnato;
chiedeva quindi la declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò chiarito, stante l'avvenuto annullamento in autotutela dell'atto impugnato, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Va comunque disposta la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate ha giustificato le ragioni per cui ha emesso l'atto impugnato e parte ricorrente non risulta aver chiesto l'annullamento di tale provvedimento in autotutela, prima di proporre ricorso.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, in composizione monocratica, dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.