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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 07/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PADOVA
Sezione I Civile
Il Giudice, sciogliendo la riserva, nella causa n. 9086/2017 R.G.,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Rilevato che all'udienza del 12.11.2024, ove comparivano sia parte opponente,
[...]
sia parte opposta, e Parte_1 Controparte_1
CP_2
alla medesima udienza era presente la Dr.SA , che veniva Persona_1 contestualmente nominata CTU;
codesto Giudice in tal sede si era riservato di formulare il quesito per la CTU, la Dr.SA
; Persona_1
scioglie con tale ordinanza la riserva, formulando i seguenti quesiti:
“letti gli atti ed esaminati i documenti prodotti, ricalcoli la CTU l'esatto ammontare del rapporto dare-avere tra le parti, attenendosi ai seguenti criteri:
1) predisponga un prospetto per ciascun rapporto oggetto di causa, nel quale dia atto dell'acquisizione o meno dei seguenti documenti: contratto di apertura conto, estratti conto dall'epoca di apertura a quella di chiusura
(con indicazione di quelli eventualmente mancanti), contratti di apertura di credito in conto corrente, comunicazione riguardanti la variazione delle condizioni contrattuali, comunicazione della chiusura del conto;
2) effettui il ricalcolo partendo dal saldo debitorio-creditorio risultante dal primo estratto conto disponibile in atti;
in caso di mancanza di estratti conto per periodi intermedi, utilizzi la soluzione di raccordo meno favorevole per la parte che agisce;
3) calcoli, a decorrere dall'inizio dei rapporti, l'ammontare degli interessi complessivamente addebitati dalla banca sui conti correnti oggetto del giudizio, precisandone la natura, nonché l'ammontare delle commissioni, delle spese e/o altri oneri addebitati dalla banca sui conti correnti, precisandone parimenti la natura, in relazione ai rapporti intercorsi tra la società e la e tutti i precedenti istituti di credito;
Pt_1 CP_3
4) all'uopo elimini la capitalizzazione degli interessi fino al 30.06.2000; per il periodo successivo al 30.06.2000 elimini la capitalizzazione degli interessi nel caso in cui non sia stata pattuita ed approvata specificamente per iscritto dal cliente, nonché nel caso in cui non sia stata applicata la pari periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori;
escluda in ogni caso la capitalizzazione degli interessi passivi dalla data dell'1.1.2014 sino all' 1 ottobre 2016 (data di entrata in vigore delibera CICR del 3 agosto 2016). Per il periodo successivo, elimini la capitalizzazione degli interessi ove la banca non si sia adeguata alle disposizioni dell'art. 120 TUB e della delibera CICR del 3 agosto 2016 (artt. 4 e 5);
5) effettui il ricalcolo applicando i tassi di interesse attivi e passivi pattuiti dalle parti nei contratti in atti;
nel caso in cui risulti che il tasso di interesse non è stato pattuito per iscritto, applichi il tasso sostitutivo di cui all'art. 117, comma 7, TUB, nell'interpretazione più favorevole al correntista;
6) elimini ogni variazione peggiorativa di tassi di interesse e condizioni posta in essere in modo unilaterale dalla in Controparte_1 forza dell'esercizio dello ius variandi, nel caso in cui non risulti la specifica pattuizione scritta della facoltà per la banca di variare le condizioni economiche del rapporto ovvero non siano state rispettate le condizioni di cui all'art. 118 TUB (comunicazione delle variazioni e indicazione del giustificato motivo);
7) elimini la c.m.s. nel caso in cui non risulti pattuita per iscritto e nel caso in cui non siano determinati in modo specifico la percentuale della steSA, la base di calcolo, i criteri e la periodicità dell'addebito; elimini, inoltre, le commissioni che dal 2009 hanno sostituito la c.m.s. (c.m.d.f., c.i.v.) nel caso in cui non risultino conformi a quanto previsto dall'art. 2bis del decreto legge
29 novembre 2008 n. 185 e, per il periodo successivo al 6.12.2011, a quanto previsto dall'art. 117bis TUB;
8) verifichi se al momento della pattuizione degli interessi, o dell'esercizio dello ius variandi da parte della sia stato Controparte_1 superato il tasso soglia ai fini dell'usura; qualora il TEG pattuito, o successivamente modificato ai sensi dell'art. 118 TUB, risulti superiore al tasso soglia ricalcoli l'esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti, senza tenere conto di alcun interesse, onere o commissione a qualsiasi titolo applicato per tutto il periodo in cui il TEG rimane superiore al tasso soglia.
Ai fini della predetta verifica, utilizzi la consulente la formula c.d. Banca
d'Italia con applicazione del “metodo del margine” in punto di c.m.s.; 9) verifichi, per il periodo anteriore al 15 dicembre 2007 e sulla base delle originarie annotazioni contabili della banca, se vi siano stati pagamenti- versamenti solutori, ossia rimesse operate extra-fido o in assenza di fido;
a tal fine, individui l'affidamento concesso tenendo conto non solo di eventuali contratti, ma anche di elementi presuntivi precisi, purché consentano di riscontrare la presenza di un affidamento (quali i dati risultati della Centrale
Rischi, l'applicazione di tassi di interesse differenziati 'entro-fuori fido',
l'applicazione della c.m.s.). Provveda, quindi, al ricalcolo del saldo in ragione delle rimesse solutorie riscontrate”;
Si comunichi alle parti e al ctu.
Padova, 7.1.2025
Il Giudice
Giovanni Giuseppe Amenduni