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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 01/07/2025, n. 2102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2102 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
n.5687/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, terza sezione civile, nella persona del dott. Antonio Barbetta, all'esito dell'udienza del 16.5.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 5687 del ruolo generale dell'anno 2024,
promossa da
, rappr.to e difeso dall'avv. Francesco Murru;
Parte_1
-attore/opponente-
contro
, rappr.ta e difesa dall'avv. Domenico Di Giuseppe;
Controparte_1
-convenuta/opposta- nonché contro
rappr.ta e difesa dall'avv. Matteo Perchinunno;
Controparte_2
-convenuta/opposta-
Oggetto: opposizione all'esecuzione mobiliare ex art. 615, comma 2, c.p.c.;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Fatto e diritto
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, esponeva: Parte_1
a) che avesse promosso nei suoi confronti procedura Controparte_3 esecutiva con atto di pignoramento presso terzi ( , assumendo che Controparte_2 egli fosse debitore per un ammontare totale pari ad €26.252.688,42;
pagina 1 di 5 n.5687/2024 R.G.
b) di aver promosso opposizione ex art. 615, co. 2, c.p.c., avverso il suddetto pignoramento presso terzi, eccependo che l'agente della riscossione avesse precedentemente azionato nei suoi confronti un'ulteriore procedura esecutiva presso l' Controparte_4
per un credito di €22.624.268,65, con conseguente illegittimità del
[...] tentativo di recupero posto in essere successivamente da parte di finalizzato a CP_5 rivalersi su una pensione già pignorata sino al limite di legge;
c) che all'udienza del 17.07.2024, il G.E. dichiarava non doversi procedere sulla sospensione dell'esecuzione, fissando termine perentorio di giorni sessanta per l'introduzione del giudizio di merito. 1.1. Tanto esposto, introduceva la fase di merito per l'accertamento delle Parte_1 illegittimità denunciate con il ricorso in opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c., rilevando ulteriormente come talune delle cartelle e degli avvisi di accertamento risultassero prescritti.
1.2. Concludeva, quindi, l'opponente chiedendo di accertare l'illegittimità della procedura esecutiva e, per l'effetto, di condannare il terzo alla restituzione Controparte_2 dell'importo di €32.085,27, versato in forza della predetta procedura esecutiva esattoriale.
2. Si costituiva in giudizio , evidenziando, in ordine Controparte_1 all'eccezione di illegittimità del pignoramento per inosservanza dei limiti di pignorabilità, come ai sensi dell'art. 545 c.p.c. “Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento”. Eccepiva, inoltre, l'agente della riscossione come non corrispondesse a vero la circostanza, ex adverso sostenuta, relativa al fatto che il conto corrente fosse alimentato esclusivamente da rimesse pensionistiche, emergendo dagli estratti esibiti da controparte anche altre entrate, diverse dalla pensione.
Con riferimento, invece, all'eccepita prescrizione di parte del credito azionato con il pignoramento qui opposto, parte convenuta ne deduceva l'inammissibilità per difetto di giurisdizione in favore della magistratura tributaria.
Ad ogni buon conto, ne rilevava anche l'infondatezza, Controparte_3 stante la presenza di diversi atti interruttivi relativi sia alle cartelle di pagamento n.ri
02020110074394663000 e 0202012003027734000 che agli avvisi di accertamento esecutivi n.ri THB01DA03902/2011 - THB01DA03904/2011 - THB01DA03929/2011.
Sottolineava, altresì, l'agente della riscossione come il provvedimento di rateazione dalla stessa concesso in accoglimento dell'istanza formulata da parte del debitore per il pagamento dilazionato delle cartelle di pagamento e degli avvisi di accertamento esecutivi elencati nell'atto costituisse formale riconoscimento del debito, con conseguente decadenza circa l'eccezione involgente la mancata notificazione ed il compiuto decorso della prescrizione.
pagina 2 di 5 n.5687/2024 R.G.
Infine, evidenziava come i crediti portati dalle suddette cartelle di pagamento ed CP_5 avvisi di accertamento esecutivi scontassero la prescrizione decennale, da ritenersi applicabile anche alle relative sanzioni ed interessi.
2.1. Concludeva, pertanto, chiedendo, in via Controparte_3 preliminare, di dichiarare il difetto di Giurisdizione dell'Autorità adita in favore della
Magistratura Tributaria e, nel merito, il rigetto delle domande ex adverso formulate.
In via gradata, per la denegata ipotesi di accoglimento delle domande di parte attrice, chiedeva di essere manlevata da rispetto a quanto fosse tenuta a pagare Controparte_2
a titolo di spese di spese e competenze del presente giudizio.
Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
3. Si costituiva in giudizio deducendo la propria carenza di Controparte_2 legittimazione passiva in quanto soggetto estraneo al rapporto per i fatti di cui è causa in ordine alle statuizioni richieste da parte attrice.
Evidenziava ulteriormente l'istituto di credito come la domanda formulata da controparte nei propri confronti fosse priva di causa petendi, avendo essa eseguito il pagamento in virtù di un obbligo di legge sulla stessa gravante.
Da ultimo, eccepiva l'inammissibilità della domanda di restituzione Controparte_2 somme, non essendo rinvenibile nella propria condotta alcuna violazione degli obblighi di detenzione o custodia delle somme di denaro.
3.1. Concludeva, quindi, chiedendo rigettarsi le domande formulate da parte attrice, con vittoria di spese e competenze di lite.
4. Concessi i termini ex artt. 171-ter e 189 c.p.c., ritenuta superflua ogni altra incombenza istruttoria, all'udienza del 16.5.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
***
5. L'opposizione è infondata e va pertanto rigettata.
5.1. Deve anzitutto rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di illegittimità del pignoramento per inosservanza dei limiti di pignorabilità di cui all'art. 72 ter D.P.R. 602/1973, derivante, secondo la prospettazione dell'odierno opponente, dalla circostanza che lo stesso sarebbe stato attinto da un ulteriore e precedente pignoramento mobiliare presso l'INPS, conclusosi con ordinanza di assegnazione nella misura di un decimo della somma rinveniente dalla pensione o altri assegni periodici di spettanza.
Com'è noto, l'art. 72 bis D.P.R. 602/1973 disciplina il pignoramento diretto di crediti verso terzi, mezzo di recupero del credito che può essere impiegato dall'agente della riscossione in alternativa al pignoramento presso terzi ex artt. 543 ss. c.p.c.
Nella presente fattispecie, ha provveduto alla Controparte_3 formazione dell'atto di pignoramento presso terzi recante n. fascicolo 020/2024/0000067528 individuando quale debitor debitoris la quale, Controparte_2 effettuati i necessari controlli, ha ritenuto di adempiere all'ordine diretto contenuto nel pagina 3 di 5 n.5687/2024 R.G.
pignoramento speciale, versando, in data 31.05.2024, la complessiva somma di €
32.085,27.
Le parti convenute hanno dato prova tanto del fatto che alla data di perfezionamento della notifica dell'atto di pignoramento presso terzi le giacenze presenti sul conto corrente del debitore derivanti dall'accredito di stipendi o pensioni fossero pignorabili quanto della circostanza che il conto corrente potesse essere pignorato integralmente.
Sotto il primo profilo, hanno dimostrato come all'esito del versamento della complessiva somma di €32.085,27 le somme residue sul conto citato erano sicuramente maggiori all'ammontare del triplo dell'assegno sociale (€1.603,23), nel pieno rispetto del disposto di cui all'art. 545, co. 8, c.p.c..
Quanto, invece, alla pignorabilità integrale del c/c, e hanno CP_5 Controparte_2 evidenziato come le affermazioni di parte opponente - secondo cui il c/c acceso presso la sarebbe alimentato da sole rimesse di natura pensionistica - siano Controparte_2 smentite dalla documentazione versata in atti, dalla quale è agevole evincere come sul suddetto c/c fossero presenti anche altre entrate, oltre a quelle relative all'accredito dei ratei pensionistici.
In particolare, dall'analisi degli estratti conto relativi al periodo compreso tra l'1.1.2023 ed il 15.05.2024 è dato rilevare, accanto ai movimenti in entrata mensili riconducibili alla pensione per un totale di €18.078,29, ulteriori movimenti in entrata per €500,00 con valuta 30.11.2023 ed €23.000,00 con valuta 7.03.2024.
Risulta pacifico, pertanto, che alimentava il conto corrente con versamenti Parte_1 diversi e/o ulteriori rispetto a quelli relativi agli emolumenti pensionistici.
Né può dirsi, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente in sede di memoria di replica, che le somme ulteriori rispetto ai ratei pensionistici rappresentino una quantità irrisoria rispetto a quanto contenuto nel conto medesimo.
5.2. Con riferimento, invece, all'eccezione di prescrizione di parte del credito azionato, deve dichiararsene l'infondatezza, in disparte ogni considerazione sul difetto di giurisdizione dell'autorità adita. L'opponente, infatti, ha dedotto la prescrizione dei tributi recati dalle cartelle di pagamento n. 02020110074394663000 - n. 02020120030227734000 e dagli avvisi di accertamento esecutivi n.ri THB01DA03902/2011 - THB01DA03904/2011 - THB01DA03929/2011, evidenziando come successivamente alla loro notifica sia trascorso il termine decennale di prescrizione.
Tuttavia, aderendo agli assunti di , l'opponente ha ottenuto la Controparte_3 rateazione dalle anzidette cartelle, all'esito della relativa istanza specificamente formulata - in tal senso - per il pagamento dilazionato delle cartelle e degli avvisi di accertamento esecutivi elencati nell'atto, facendo conseguire un formale riconoscimento del debito con evidente decadenza circa l'eccezione involgente la mancata notificazione ed il compiuto decorso del termine di prescrizione.
Alla luce di quanto detto, non residuano dubbi in merito al fatto che l'eccezione di prescrizione formulata dall'odierno opponente sia infondata.
6. In considerazione di quanto innanzi, la domanda attorea deve essere rigettata.
pagina 4 di 5 n.5687/2024 R.G.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Lecce, terza sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione di;
Parte_1
2. condanna a rifondere all'Agenzia delle Entrate le spese di lite, che si Parte_1 liquidano in €29.100,00, per compensi professionali, oltre spese generali ed accessori di legge, se dovuti, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Domenico Di Giuseppe;
3. condanna a rifondere a le spese di lite quantificate in € Parte_1 Controparte_2
29.100,00 per compensi professionali, oltre spese generali ed accessori di legge, se dovuti.
Lecce, 1 luglio 2025
Il Giudice dott. Antonio Barbetta
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, terza sezione civile, nella persona del dott. Antonio Barbetta, all'esito dell'udienza del 16.5.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 5687 del ruolo generale dell'anno 2024,
promossa da
, rappr.to e difeso dall'avv. Francesco Murru;
Parte_1
-attore/opponente-
contro
, rappr.ta e difesa dall'avv. Domenico Di Giuseppe;
Controparte_1
-convenuta/opposta- nonché contro
rappr.ta e difesa dall'avv. Matteo Perchinunno;
Controparte_2
-convenuta/opposta-
Oggetto: opposizione all'esecuzione mobiliare ex art. 615, comma 2, c.p.c.;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Fatto e diritto
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, esponeva: Parte_1
a) che avesse promosso nei suoi confronti procedura Controparte_3 esecutiva con atto di pignoramento presso terzi ( , assumendo che Controparte_2 egli fosse debitore per un ammontare totale pari ad €26.252.688,42;
pagina 1 di 5 n.5687/2024 R.G.
b) di aver promosso opposizione ex art. 615, co. 2, c.p.c., avverso il suddetto pignoramento presso terzi, eccependo che l'agente della riscossione avesse precedentemente azionato nei suoi confronti un'ulteriore procedura esecutiva presso l' Controparte_4
per un credito di €22.624.268,65, con conseguente illegittimità del
[...] tentativo di recupero posto in essere successivamente da parte di finalizzato a CP_5 rivalersi su una pensione già pignorata sino al limite di legge;
c) che all'udienza del 17.07.2024, il G.E. dichiarava non doversi procedere sulla sospensione dell'esecuzione, fissando termine perentorio di giorni sessanta per l'introduzione del giudizio di merito. 1.1. Tanto esposto, introduceva la fase di merito per l'accertamento delle Parte_1 illegittimità denunciate con il ricorso in opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c., rilevando ulteriormente come talune delle cartelle e degli avvisi di accertamento risultassero prescritti.
1.2. Concludeva, quindi, l'opponente chiedendo di accertare l'illegittimità della procedura esecutiva e, per l'effetto, di condannare il terzo alla restituzione Controparte_2 dell'importo di €32.085,27, versato in forza della predetta procedura esecutiva esattoriale.
2. Si costituiva in giudizio , evidenziando, in ordine Controparte_1 all'eccezione di illegittimità del pignoramento per inosservanza dei limiti di pignorabilità, come ai sensi dell'art. 545 c.p.c. “Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento”. Eccepiva, inoltre, l'agente della riscossione come non corrispondesse a vero la circostanza, ex adverso sostenuta, relativa al fatto che il conto corrente fosse alimentato esclusivamente da rimesse pensionistiche, emergendo dagli estratti esibiti da controparte anche altre entrate, diverse dalla pensione.
Con riferimento, invece, all'eccepita prescrizione di parte del credito azionato con il pignoramento qui opposto, parte convenuta ne deduceva l'inammissibilità per difetto di giurisdizione in favore della magistratura tributaria.
Ad ogni buon conto, ne rilevava anche l'infondatezza, Controparte_3 stante la presenza di diversi atti interruttivi relativi sia alle cartelle di pagamento n.ri
02020110074394663000 e 0202012003027734000 che agli avvisi di accertamento esecutivi n.ri THB01DA03902/2011 - THB01DA03904/2011 - THB01DA03929/2011.
Sottolineava, altresì, l'agente della riscossione come il provvedimento di rateazione dalla stessa concesso in accoglimento dell'istanza formulata da parte del debitore per il pagamento dilazionato delle cartelle di pagamento e degli avvisi di accertamento esecutivi elencati nell'atto costituisse formale riconoscimento del debito, con conseguente decadenza circa l'eccezione involgente la mancata notificazione ed il compiuto decorso della prescrizione.
pagina 2 di 5 n.5687/2024 R.G.
Infine, evidenziava come i crediti portati dalle suddette cartelle di pagamento ed CP_5 avvisi di accertamento esecutivi scontassero la prescrizione decennale, da ritenersi applicabile anche alle relative sanzioni ed interessi.
2.1. Concludeva, pertanto, chiedendo, in via Controparte_3 preliminare, di dichiarare il difetto di Giurisdizione dell'Autorità adita in favore della
Magistratura Tributaria e, nel merito, il rigetto delle domande ex adverso formulate.
In via gradata, per la denegata ipotesi di accoglimento delle domande di parte attrice, chiedeva di essere manlevata da rispetto a quanto fosse tenuta a pagare Controparte_2
a titolo di spese di spese e competenze del presente giudizio.
Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
3. Si costituiva in giudizio deducendo la propria carenza di Controparte_2 legittimazione passiva in quanto soggetto estraneo al rapporto per i fatti di cui è causa in ordine alle statuizioni richieste da parte attrice.
Evidenziava ulteriormente l'istituto di credito come la domanda formulata da controparte nei propri confronti fosse priva di causa petendi, avendo essa eseguito il pagamento in virtù di un obbligo di legge sulla stessa gravante.
Da ultimo, eccepiva l'inammissibilità della domanda di restituzione Controparte_2 somme, non essendo rinvenibile nella propria condotta alcuna violazione degli obblighi di detenzione o custodia delle somme di denaro.
3.1. Concludeva, quindi, chiedendo rigettarsi le domande formulate da parte attrice, con vittoria di spese e competenze di lite.
4. Concessi i termini ex artt. 171-ter e 189 c.p.c., ritenuta superflua ogni altra incombenza istruttoria, all'udienza del 16.5.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
***
5. L'opposizione è infondata e va pertanto rigettata.
5.1. Deve anzitutto rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di illegittimità del pignoramento per inosservanza dei limiti di pignorabilità di cui all'art. 72 ter D.P.R. 602/1973, derivante, secondo la prospettazione dell'odierno opponente, dalla circostanza che lo stesso sarebbe stato attinto da un ulteriore e precedente pignoramento mobiliare presso l'INPS, conclusosi con ordinanza di assegnazione nella misura di un decimo della somma rinveniente dalla pensione o altri assegni periodici di spettanza.
Com'è noto, l'art. 72 bis D.P.R. 602/1973 disciplina il pignoramento diretto di crediti verso terzi, mezzo di recupero del credito che può essere impiegato dall'agente della riscossione in alternativa al pignoramento presso terzi ex artt. 543 ss. c.p.c.
Nella presente fattispecie, ha provveduto alla Controparte_3 formazione dell'atto di pignoramento presso terzi recante n. fascicolo 020/2024/0000067528 individuando quale debitor debitoris la quale, Controparte_2 effettuati i necessari controlli, ha ritenuto di adempiere all'ordine diretto contenuto nel pagina 3 di 5 n.5687/2024 R.G.
pignoramento speciale, versando, in data 31.05.2024, la complessiva somma di €
32.085,27.
Le parti convenute hanno dato prova tanto del fatto che alla data di perfezionamento della notifica dell'atto di pignoramento presso terzi le giacenze presenti sul conto corrente del debitore derivanti dall'accredito di stipendi o pensioni fossero pignorabili quanto della circostanza che il conto corrente potesse essere pignorato integralmente.
Sotto il primo profilo, hanno dimostrato come all'esito del versamento della complessiva somma di €32.085,27 le somme residue sul conto citato erano sicuramente maggiori all'ammontare del triplo dell'assegno sociale (€1.603,23), nel pieno rispetto del disposto di cui all'art. 545, co. 8, c.p.c..
Quanto, invece, alla pignorabilità integrale del c/c, e hanno CP_5 Controparte_2 evidenziato come le affermazioni di parte opponente - secondo cui il c/c acceso presso la sarebbe alimentato da sole rimesse di natura pensionistica - siano Controparte_2 smentite dalla documentazione versata in atti, dalla quale è agevole evincere come sul suddetto c/c fossero presenti anche altre entrate, oltre a quelle relative all'accredito dei ratei pensionistici.
In particolare, dall'analisi degli estratti conto relativi al periodo compreso tra l'1.1.2023 ed il 15.05.2024 è dato rilevare, accanto ai movimenti in entrata mensili riconducibili alla pensione per un totale di €18.078,29, ulteriori movimenti in entrata per €500,00 con valuta 30.11.2023 ed €23.000,00 con valuta 7.03.2024.
Risulta pacifico, pertanto, che alimentava il conto corrente con versamenti Parte_1 diversi e/o ulteriori rispetto a quelli relativi agli emolumenti pensionistici.
Né può dirsi, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente in sede di memoria di replica, che le somme ulteriori rispetto ai ratei pensionistici rappresentino una quantità irrisoria rispetto a quanto contenuto nel conto medesimo.
5.2. Con riferimento, invece, all'eccezione di prescrizione di parte del credito azionato, deve dichiararsene l'infondatezza, in disparte ogni considerazione sul difetto di giurisdizione dell'autorità adita. L'opponente, infatti, ha dedotto la prescrizione dei tributi recati dalle cartelle di pagamento n. 02020110074394663000 - n. 02020120030227734000 e dagli avvisi di accertamento esecutivi n.ri THB01DA03902/2011 - THB01DA03904/2011 - THB01DA03929/2011, evidenziando come successivamente alla loro notifica sia trascorso il termine decennale di prescrizione.
Tuttavia, aderendo agli assunti di , l'opponente ha ottenuto la Controparte_3 rateazione dalle anzidette cartelle, all'esito della relativa istanza specificamente formulata - in tal senso - per il pagamento dilazionato delle cartelle e degli avvisi di accertamento esecutivi elencati nell'atto, facendo conseguire un formale riconoscimento del debito con evidente decadenza circa l'eccezione involgente la mancata notificazione ed il compiuto decorso del termine di prescrizione.
Alla luce di quanto detto, non residuano dubbi in merito al fatto che l'eccezione di prescrizione formulata dall'odierno opponente sia infondata.
6. In considerazione di quanto innanzi, la domanda attorea deve essere rigettata.
pagina 4 di 5 n.5687/2024 R.G.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Lecce, terza sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione di;
Parte_1
2. condanna a rifondere all'Agenzia delle Entrate le spese di lite, che si Parte_1 liquidano in €29.100,00, per compensi professionali, oltre spese generali ed accessori di legge, se dovuti, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Domenico Di Giuseppe;
3. condanna a rifondere a le spese di lite quantificate in € Parte_1 Controparte_2
29.100,00 per compensi professionali, oltre spese generali ed accessori di legge, se dovuti.
Lecce, 1 luglio 2025
Il Giudice dott. Antonio Barbetta
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