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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 18/12/2025, n. 3698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3698 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIAN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Il giudice onorario dott.ssa Chiara Breschi, lette le note scritte in sostituzione dell'odierna udienza, depositate in data 12/12/2025 dal procuratore di parte ricorrente ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. r.g. 11843/2023 promossa da:
IN PROPRIO ED IN QUALITA' DI ESERCENTE LA Parte_1 RESPONSABILITA' GENITORIALE SULLE FIGLIE MINORI AR Parte_2
E Pt_1 Parte_3 [...]
IN PROPRIO ED IN QUALITA' DI ESERCENTE Parte_4 Perso LA RESPONSABILITA' GENITORIALE SULLE FIGLIE MINORI
[...]
E rappresentati e difesi dall'avv. VALCALCER ENRICO Parte_5 Persona_2 con domicilio eletto presso il suo studio in VIA G. MATTEOTTI, 21 B 84014 NOCERA INFERIORE
RICORRENTI
contro
Controparte_1 CONVENUTO CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da note scritte 12/12/2025.
****
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 19/09/2023 i ricorrenti, cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto diretti discendenti della cittadina italiana Per_3 nata a [...] il [...] (doc. 1) ed emigrata in Brasile dove in data 18/12/1926 ha contratto pagina 1 di 6 matrimonio con ed è deceduta in data 09/08/1960, senza mai naturalizzarsi brasiliana Persona_4 (doc. 1).
I ricorrenti, in particolare, hanno dedotto quanto segue: “B) Dalla unione di e Persona_4 nacque in RIO DOS CEDROS – SC – BRASILE, il 12/03/1924. Per_3 Persona_5 Questi sposò in CAMPO ALEGRE – SC – BRASILE, in data 29/12/1945, e morì il Persona_6 12/05/1995 in JOINVILLE – SC – BRASILE (ALL.02- CERTIFICATI DONATO : certificato Per_4 integrale di nascita – certificato integrale di matrimonio - certificato integrale di morte).
C) Dalla unione di e nacque in CP_2 Persona_6 Persona_7 data 31/01/1963, in CAMPO ALEGRE – SC – BRASILE. Questi sposò in JOINVILLE – SC – BRASILE, in data 18/07/1981, e morì il 26/01/2017 in JOINVILLE – SC – BRASILE Persona_8 (ALL.03- CERTIFICATI : certificato integrale di nascita – certificato Persona_7 integrale di matrimonio - certificato integrale di morte).
D) Dalla unione di e nacque Persona_7 Persona_9
in data 20/05/1981, in JOINVILLE – SC – BRASILE. Questi sposò in Persona_10
JOINVILLE – SC – BRASILE, in data 08/06/2002, (ALL.04- Persona_11 : certificato integrale di nascita – certificato integrale di Controparte_3 matrimonio).
E) Dalla unione di e Persona_10 Controparte_4 nacque in data 28/11/2009, in JOINVILLE – SC – BRASILE. Persona_12
(ALL.05- CERTIFICATI AR PA PURIM: certificato integrale di nascita).
F) Dalla unione di e Persona_10 Controparte_4 nacque in data 31/10/2017, in JOINVILLE – SC – BRASILE (ALL.06- Persona_13 CERTIFICATI : certificato integrale di nascita). Persona_13
G) Dalla unione di e nacque Persona_7 Persona_9
in data 16/09/1986, in JOINVILLE – SC – BRASILE. Questi sposò in Parte_4 JOINVILLE – SC – BRASILE, in data 24/02/2007, (ALL.07- CERTIFICATI Persona_14 AT : certificato integrale di nascita – certificato integrale di matrimonio). Persona_9
H) Dalla unione di e , Persona_14 Parte_6 nacque in data 18/08/2007, in JOINVILLE – SC – BRASILE (ALL.08- Persona_15
CERTIFICATI AN : certificato integrale di nascita). Persona_15
I) Dalla unione di e , Persona_14 Parte_6 nacque in data 11/09/2012, in JOINVILLE – SC – BRASILE (ALL.09- Persona_16 CERTIFICATI : certificato integrale di nascita)”. Persona_16
Con ordinanza del 02/07/2024 è stata fissata per la comparizione delle parti l'udienza del 25/10/2024. All'udienza indicata è stata dichiarata la contumacia del convenuto e fissata per la CP_1 precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 25/02/2025, che è stata da ultimo differita al 17/12/2025, con trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Bologna che non ha precisato le conclusioni.
Parte attrice ha depositato note di trattazione il 12/12/2025.
****
Preliminarmente devono ritenersi pacifiche la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con pagina 2 di 6 modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»).
Sul primo punto, infatti, da un lato è documentale che tutti i ricorrenti risiedono all'estero, precisamente in Brasile, dall'altro il Comune di nascita della loro ava, cittadina italiana, è quello di Rubiera (RE).
In relazione, poi, all'assegnazione della controversia a un giudice onorario, viene in considerazione la delibera del CSM del 23/10/25 nella quale, ritenuto «imprescindibile, ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PNRR, assegnare anche ai giudici onorari di tribunale confermati i procedimenti monocratici in materia di cittadinanza», è stato determinato di approvare la deroga temporanea all'art. 178 c. 4 lett. F della circolare sulle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il quadriennio 2026/2029, nel senso che «fino al 30/06/2026, le sole controversie in materia di accertamento dello stato di cittadinanza italiana di cui all'art. 3, comma 2, decreto legge n. 13/2017, possono essere assegnate ai giudici onorari di pace in servizio come giudici onorari di tribunale alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 116/2017, confermati ai sensi dell'art. 29 del medesimo d.lgs.».
Le procure alle liti sono regolari.
Non ha rilievo, nel caso di specie, la mancata instaurazione del procedimento amministrativo poiché si tratta di domanda di accertamento di status di cittadinanza italiana iure sanguinis discendenza materna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. a), legge n. 91/1992.
Ciò premesso, si deve osservare, quanto alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, che l'impianto normativo originario del 1912, primo testo organico italiano sulla disciplina della cittadinanza, dando continuità a molte delle disposizioni già vigenti nel secolo precedente, si ispirava al principio dell'unicità della cittadinanza, per l'individuo e per la sua famiglia. Si riconosceva un ruolo preminente alla figura del marito-padre, che trasmetteva automaticamente la propria cittadinanza alla moglie straniera ed ai figli e condivideva con i familiari anche la sua perdita, nel caso di acquisto di una cittadinanza straniera ed espatrio. Di contro, la cittadina italiana che contraeva matrimonio con un cittadino straniero, tra l'altro, per quello che qui interessa, non poteva trasmettere ai discendenti la propria cittadinanza.
È evidente che un simile impianto non poteva non contrastare con i principi di uguaglianza tra uomo e donna anche all'interno del matrimonio che vennero sanciti nel 1948 con l'entrata in vigore della Carta fondamentale.
Per questo, la Corte Costituzionale con pronuncia n. 87/75 ha dichiarato illegittimo il terzo comma del citato art. 10, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna senza la volontà di questa, nel caso in cui la legge straniera attribuisse alla donna la cittadinanza del marito per effetto del matrimonio, ritenendo la norma lesiva del principio di uguaglianza tra uomo e donna sancito dall'art. 3 Cost e del principio di uguaglianza tra i coniugi e unità familiare di cui all'art. 29 Cost.
Con successiva pronuncia n. 30/83 veniva, poi, dichiarata l'incostituzionalità per violazione dei medesimi parametri costituzionali sopra indicati dell'art. 1 n. 1 legge 555/1912 “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, escludendo, dunque, che una cittadina italiana potesse al pari di un cittadino italiano trasmettere ai propri figli la cittadinanza. pagina 3 di 6 La Corte di Cassazione, nelle prime pronunce successive alla declaratoria di incostituzionalità di cui trattasi, ha negato che essa potesse avere effetti prima del 1.1.1948, data di vigenza della Carta fondamentale (Cass. 903/1978). Accanto a questo orientamento se ne è delineato, peraltro, un altro che riteneva che la norma precostituzionale dichiarata incostituzionale cessasse di avere efficacia erga omnes ove applicabile ai rapporti non esauriti (Cass. 6297/1996, 10086/1996).
A fronte di tale contrasto, le Sezioni Unite aderirono ai principi affermati nel 1978, in quanto l'evento di perdita della cittadinanza per effetto del matrimonio della donna con uno straniero prima dell'entrata in vigore della Costituzione era ormai definitivo e permaneva anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, salvo la possibilità di riacquisto della cittadinanza con la dichiarazione di cui all'art. 219 legge 151/75 (Cass. SSUU 12061/1998).
Anche dopo tale pronuncia, le sezioni semplici adottarono pronunce di segno opposto, in cui si evidenziava come il mancato esaurimento del rapporto giuridico di perdita della cittadinanza, imposta da norma illegittima, non poteva non essere inciso dalla dichiarazione di incostituzionalità (Cass. 15062/2000).
A causa del rinato contrasto tra sezioni semplici, nuovamente le Sezioni Unite si sono espresse in merito, ribadendo l'irretrattabilità della perdita dello stato di cittadina della donna per matrimonio con cittadino straniero, essendo l'effetto ormai definitivo e perfezionatosi prima che venissero promulgati i parametri costituzionali in base ai quali la norma precostituzionale era stata dichiarata illegittima, ferma in ogni caso la possibilità di riacquistare la cittadinanza ex art. 219 citato (Cass. SS. UU. 3331/2004).
Dopo cinque anni da tale pronuncia, le Sezioni Unite sono tornate a pronunciarsi nuovamente sulla materia, ripercorrendo le posizioni assunte dalle sentenze precedenti e rilevando che, invero, la perdita di cittadinanza, pur se determinata da fatti avvenuti prima della entrata in vigore della Costituzione, continua a produrre effetti anche dopo il 1948, determinando discriminazioni anche nei confronti dei discendenti della donna, che, perdendo illegittimamente la cittadinanza, non può trasmetterla ai propri figli. In virtù di tale considerazione, le Sezioni Unite hanno formulato il seguente principio di diritto: "La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria " (Cass. 4466/2009).
La giurisprudenza successiva (Cass. 22608/2015, 7127/2011, 21154/2011) si è del tutto conformata a tale nuovo principio di diritto, cui si ritiene di aderire per le ragioni sinora esposte e per la funzione nomofilattica della Suprema Corte, con applicabilità per quanto sopra affermato anche a ipotesi in cui la perdita della cittadinanza è avvenuta per matrimonio contratto prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale.
Pertanto, poiché in virtù della pronuncia di incostituzionalità cessano gli effetti dell'eventuale perdita della cittadinanza in capo all'ascendente dei ricorrenti per effetto del matrimonio con cittadino straniero, deve ritenersi che anche abbia trasmesso la cittadinanza italiana ai Per_3 propri discendenti fino agli odierni ricorrenti.
pagina 4 di 6 Inoltre, l'impianto normativo vigente (legge 91/1992) prevede che la donna che si unisce in matrimonio con cittadino straniero conserva la cittadinanza italiana anche qualora la legge straniera attribuisse ad essa la cittadinanza del marito per effetto dell'unione coniugale, salvo il caso di espressa volontà della donna in tal senso (art. 11 legge 91/1992), e prevede, altresì, che la donna cittadina italiana trasmetta tale cittadinanza ai propri figli al pari del padre cittadino italiano (art. 1 legge 91/1992).
La minore , nelle more, è divenuta maggiorenne. Persona_17
La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata nelle pagine che precedono trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni.
Inoltre, per quanto riguarda l'ava italiana e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Sussistono giusti motivi, in ragione della materia trattata, per dichiarare le spese di lite integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che:
, nato a [...] – SC – BRASILE il 30/05/1997; Parte_1
, nata a [...] – SC – BRASILE il 28/11/2009; Persona_12
, nata a [...] – SC – BRASILE il 31/10/2017; Persona_13
, nata a [...] – SC – BRASILE il 16/09/1986; Parte_4
, nata a [...] – SC – BRASILE il 18/08/2007; Persona_17
, nata a [...] – SC – BRASILE 11/09/2012, sono cittadini italiani Persona_2 iure sanguinis;
pagina 5 di 6 -ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Controparte_1 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
-dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Bologna, 17 dicembre 2025
Il giudice onorario dott.ssa Chiara Breschi
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Il giudice onorario dott.ssa Chiara Breschi, lette le note scritte in sostituzione dell'odierna udienza, depositate in data 12/12/2025 dal procuratore di parte ricorrente ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. r.g. 11843/2023 promossa da:
IN PROPRIO ED IN QUALITA' DI ESERCENTE LA Parte_1 RESPONSABILITA' GENITORIALE SULLE FIGLIE MINORI AR Parte_2
E Pt_1 Parte_3 [...]
IN PROPRIO ED IN QUALITA' DI ESERCENTE Parte_4 Perso LA RESPONSABILITA' GENITORIALE SULLE FIGLIE MINORI
[...]
E rappresentati e difesi dall'avv. VALCALCER ENRICO Parte_5 Persona_2 con domicilio eletto presso il suo studio in VIA G. MATTEOTTI, 21 B 84014 NOCERA INFERIORE
RICORRENTI
contro
Controparte_1 CONVENUTO CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da note scritte 12/12/2025.
****
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 19/09/2023 i ricorrenti, cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto diretti discendenti della cittadina italiana Per_3 nata a [...] il [...] (doc. 1) ed emigrata in Brasile dove in data 18/12/1926 ha contratto pagina 1 di 6 matrimonio con ed è deceduta in data 09/08/1960, senza mai naturalizzarsi brasiliana Persona_4 (doc. 1).
I ricorrenti, in particolare, hanno dedotto quanto segue: “B) Dalla unione di e Persona_4 nacque in RIO DOS CEDROS – SC – BRASILE, il 12/03/1924. Per_3 Persona_5 Questi sposò in CAMPO ALEGRE – SC – BRASILE, in data 29/12/1945, e morì il Persona_6 12/05/1995 in JOINVILLE – SC – BRASILE (ALL.02- CERTIFICATI DONATO : certificato Per_4 integrale di nascita – certificato integrale di matrimonio - certificato integrale di morte).
C) Dalla unione di e nacque in CP_2 Persona_6 Persona_7 data 31/01/1963, in CAMPO ALEGRE – SC – BRASILE. Questi sposò in JOINVILLE – SC – BRASILE, in data 18/07/1981, e morì il 26/01/2017 in JOINVILLE – SC – BRASILE Persona_8 (ALL.03- CERTIFICATI : certificato integrale di nascita – certificato Persona_7 integrale di matrimonio - certificato integrale di morte).
D) Dalla unione di e nacque Persona_7 Persona_9
in data 20/05/1981, in JOINVILLE – SC – BRASILE. Questi sposò in Persona_10
JOINVILLE – SC – BRASILE, in data 08/06/2002, (ALL.04- Persona_11 : certificato integrale di nascita – certificato integrale di Controparte_3 matrimonio).
E) Dalla unione di e Persona_10 Controparte_4 nacque in data 28/11/2009, in JOINVILLE – SC – BRASILE. Persona_12
(ALL.05- CERTIFICATI AR PA PURIM: certificato integrale di nascita).
F) Dalla unione di e Persona_10 Controparte_4 nacque in data 31/10/2017, in JOINVILLE – SC – BRASILE (ALL.06- Persona_13 CERTIFICATI : certificato integrale di nascita). Persona_13
G) Dalla unione di e nacque Persona_7 Persona_9
in data 16/09/1986, in JOINVILLE – SC – BRASILE. Questi sposò in Parte_4 JOINVILLE – SC – BRASILE, in data 24/02/2007, (ALL.07- CERTIFICATI Persona_14 AT : certificato integrale di nascita – certificato integrale di matrimonio). Persona_9
H) Dalla unione di e , Persona_14 Parte_6 nacque in data 18/08/2007, in JOINVILLE – SC – BRASILE (ALL.08- Persona_15
CERTIFICATI AN : certificato integrale di nascita). Persona_15
I) Dalla unione di e , Persona_14 Parte_6 nacque in data 11/09/2012, in JOINVILLE – SC – BRASILE (ALL.09- Persona_16 CERTIFICATI : certificato integrale di nascita)”. Persona_16
Con ordinanza del 02/07/2024 è stata fissata per la comparizione delle parti l'udienza del 25/10/2024. All'udienza indicata è stata dichiarata la contumacia del convenuto e fissata per la CP_1 precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 25/02/2025, che è stata da ultimo differita al 17/12/2025, con trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Bologna che non ha precisato le conclusioni.
Parte attrice ha depositato note di trattazione il 12/12/2025.
****
Preliminarmente devono ritenersi pacifiche la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con pagina 2 di 6 modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»).
Sul primo punto, infatti, da un lato è documentale che tutti i ricorrenti risiedono all'estero, precisamente in Brasile, dall'altro il Comune di nascita della loro ava, cittadina italiana, è quello di Rubiera (RE).
In relazione, poi, all'assegnazione della controversia a un giudice onorario, viene in considerazione la delibera del CSM del 23/10/25 nella quale, ritenuto «imprescindibile, ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PNRR, assegnare anche ai giudici onorari di tribunale confermati i procedimenti monocratici in materia di cittadinanza», è stato determinato di approvare la deroga temporanea all'art. 178 c. 4 lett. F della circolare sulle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il quadriennio 2026/2029, nel senso che «fino al 30/06/2026, le sole controversie in materia di accertamento dello stato di cittadinanza italiana di cui all'art. 3, comma 2, decreto legge n. 13/2017, possono essere assegnate ai giudici onorari di pace in servizio come giudici onorari di tribunale alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 116/2017, confermati ai sensi dell'art. 29 del medesimo d.lgs.».
Le procure alle liti sono regolari.
Non ha rilievo, nel caso di specie, la mancata instaurazione del procedimento amministrativo poiché si tratta di domanda di accertamento di status di cittadinanza italiana iure sanguinis discendenza materna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. a), legge n. 91/1992.
Ciò premesso, si deve osservare, quanto alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, che l'impianto normativo originario del 1912, primo testo organico italiano sulla disciplina della cittadinanza, dando continuità a molte delle disposizioni già vigenti nel secolo precedente, si ispirava al principio dell'unicità della cittadinanza, per l'individuo e per la sua famiglia. Si riconosceva un ruolo preminente alla figura del marito-padre, che trasmetteva automaticamente la propria cittadinanza alla moglie straniera ed ai figli e condivideva con i familiari anche la sua perdita, nel caso di acquisto di una cittadinanza straniera ed espatrio. Di contro, la cittadina italiana che contraeva matrimonio con un cittadino straniero, tra l'altro, per quello che qui interessa, non poteva trasmettere ai discendenti la propria cittadinanza.
È evidente che un simile impianto non poteva non contrastare con i principi di uguaglianza tra uomo e donna anche all'interno del matrimonio che vennero sanciti nel 1948 con l'entrata in vigore della Carta fondamentale.
Per questo, la Corte Costituzionale con pronuncia n. 87/75 ha dichiarato illegittimo il terzo comma del citato art. 10, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna senza la volontà di questa, nel caso in cui la legge straniera attribuisse alla donna la cittadinanza del marito per effetto del matrimonio, ritenendo la norma lesiva del principio di uguaglianza tra uomo e donna sancito dall'art. 3 Cost e del principio di uguaglianza tra i coniugi e unità familiare di cui all'art. 29 Cost.
Con successiva pronuncia n. 30/83 veniva, poi, dichiarata l'incostituzionalità per violazione dei medesimi parametri costituzionali sopra indicati dell'art. 1 n. 1 legge 555/1912 “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, escludendo, dunque, che una cittadina italiana potesse al pari di un cittadino italiano trasmettere ai propri figli la cittadinanza. pagina 3 di 6 La Corte di Cassazione, nelle prime pronunce successive alla declaratoria di incostituzionalità di cui trattasi, ha negato che essa potesse avere effetti prima del 1.1.1948, data di vigenza della Carta fondamentale (Cass. 903/1978). Accanto a questo orientamento se ne è delineato, peraltro, un altro che riteneva che la norma precostituzionale dichiarata incostituzionale cessasse di avere efficacia erga omnes ove applicabile ai rapporti non esauriti (Cass. 6297/1996, 10086/1996).
A fronte di tale contrasto, le Sezioni Unite aderirono ai principi affermati nel 1978, in quanto l'evento di perdita della cittadinanza per effetto del matrimonio della donna con uno straniero prima dell'entrata in vigore della Costituzione era ormai definitivo e permaneva anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, salvo la possibilità di riacquisto della cittadinanza con la dichiarazione di cui all'art. 219 legge 151/75 (Cass. SSUU 12061/1998).
Anche dopo tale pronuncia, le sezioni semplici adottarono pronunce di segno opposto, in cui si evidenziava come il mancato esaurimento del rapporto giuridico di perdita della cittadinanza, imposta da norma illegittima, non poteva non essere inciso dalla dichiarazione di incostituzionalità (Cass. 15062/2000).
A causa del rinato contrasto tra sezioni semplici, nuovamente le Sezioni Unite si sono espresse in merito, ribadendo l'irretrattabilità della perdita dello stato di cittadina della donna per matrimonio con cittadino straniero, essendo l'effetto ormai definitivo e perfezionatosi prima che venissero promulgati i parametri costituzionali in base ai quali la norma precostituzionale era stata dichiarata illegittima, ferma in ogni caso la possibilità di riacquistare la cittadinanza ex art. 219 citato (Cass. SS. UU. 3331/2004).
Dopo cinque anni da tale pronuncia, le Sezioni Unite sono tornate a pronunciarsi nuovamente sulla materia, ripercorrendo le posizioni assunte dalle sentenze precedenti e rilevando che, invero, la perdita di cittadinanza, pur se determinata da fatti avvenuti prima della entrata in vigore della Costituzione, continua a produrre effetti anche dopo il 1948, determinando discriminazioni anche nei confronti dei discendenti della donna, che, perdendo illegittimamente la cittadinanza, non può trasmetterla ai propri figli. In virtù di tale considerazione, le Sezioni Unite hanno formulato il seguente principio di diritto: "La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria " (Cass. 4466/2009).
La giurisprudenza successiva (Cass. 22608/2015, 7127/2011, 21154/2011) si è del tutto conformata a tale nuovo principio di diritto, cui si ritiene di aderire per le ragioni sinora esposte e per la funzione nomofilattica della Suprema Corte, con applicabilità per quanto sopra affermato anche a ipotesi in cui la perdita della cittadinanza è avvenuta per matrimonio contratto prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale.
Pertanto, poiché in virtù della pronuncia di incostituzionalità cessano gli effetti dell'eventuale perdita della cittadinanza in capo all'ascendente dei ricorrenti per effetto del matrimonio con cittadino straniero, deve ritenersi che anche abbia trasmesso la cittadinanza italiana ai Per_3 propri discendenti fino agli odierni ricorrenti.
pagina 4 di 6 Inoltre, l'impianto normativo vigente (legge 91/1992) prevede che la donna che si unisce in matrimonio con cittadino straniero conserva la cittadinanza italiana anche qualora la legge straniera attribuisse ad essa la cittadinanza del marito per effetto dell'unione coniugale, salvo il caso di espressa volontà della donna in tal senso (art. 11 legge 91/1992), e prevede, altresì, che la donna cittadina italiana trasmetta tale cittadinanza ai propri figli al pari del padre cittadino italiano (art. 1 legge 91/1992).
La minore , nelle more, è divenuta maggiorenne. Persona_17
La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata nelle pagine che precedono trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni.
Inoltre, per quanto riguarda l'ava italiana e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Sussistono giusti motivi, in ragione della materia trattata, per dichiarare le spese di lite integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che:
, nato a [...] – SC – BRASILE il 30/05/1997; Parte_1
, nata a [...] – SC – BRASILE il 28/11/2009; Persona_12
, nata a [...] – SC – BRASILE il 31/10/2017; Persona_13
, nata a [...] – SC – BRASILE il 16/09/1986; Parte_4
, nata a [...] – SC – BRASILE il 18/08/2007; Persona_17
, nata a [...] – SC – BRASILE 11/09/2012, sono cittadini italiani Persona_2 iure sanguinis;
pagina 5 di 6 -ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Controparte_1 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
-dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Bologna, 17 dicembre 2025
Il giudice onorario dott.ssa Chiara Breschi
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