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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 19/09/2025, n. 823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 823 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 937/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE LAVORO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Emanuela Fedele ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 937/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAURIZIO Parte_1 C.F._1
TEODORO CANNISTRARO, elettivamente domiciliato presso il difensore
RICORRENTE contro
(C.F. , in persona dell'amministratore unico Controparte_1 P.IVA_1 [...] con il patrocinio degli avv.ti Alessandro DE PALMA ,Cesare De Falco, Marina Controparte_2
Sartor, Alice Viganò e Marco Donati, elettivamente domiciliata presso i difensori
RESISTENTE
OGGETTO: Altre controversie in materia di lavoro parasubordinato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29 maggio 2024 Il ricorrente, farmacista, titolare della quota del 50% della Farmacia Camozzi s.r.l., deduceva: di aver stipulato insieme alla socia (la coniuge farmacista un contratto Controparte_3 preliminare di cessione di quote in favore della Neo Apotek s.r.l. in data 31 dicembre 2020 che prevedeva la prosecuzione del percorso professionale con l'azienda della durata di cinque anni dalla stipula del contratto definitivo -avvenuta giugno 2021- con compenso annuo predeterminato integrante anche il valore della quota ceduta;
che nell'anno 2022 la società cessionaria delle quote della farmacia gli aveva il recesso immediato per giusta causa dal rapporto di collaborazione.
Deducendo l'illegittimità del recesso ha chiesto di : “Accertare e dichiarare l'inesistenza della
pagina 1 di 2 giusta causa di recesso di cui alla missiva del 28 gennaio 2022, conseguentemente condannare la società in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento in favore della ricorrente dell'indennità di cui all'art.
7.4 del contratto del 3 giugno
2021 pari ad € 130.000,00= oltre iva, detratta la ritenuta d'acconto, ovvero € 132600,00= o quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia a seguito dell'istruttoria”.
Ritualmente costituita la società resistente eccepiva preliminarmente il difetto di legittimazione passiva essendo il contratto di collaborazione stato concluso con Farmacia società CP_1 che aveva altresì comunicato il recesso impugnato, soggetto giuridico differente dall'odierna convenuta. Eccepiva altresì la nullità della procura, rilasciata per la promozione di un giudizio nei confronti della Farmacia Camozzi srl;
la decadenza dall'impugnazione del recesso e l'infondatezza del merito. Chiedeva il rigetto del ricorso.
All'udienza del 18 dicembre 2025 parte ricorrente rinunciava agli atti del giudizio ex art. 306 c.pc. ma la rinuncia non veniva accettata dalla controparte.
Non necessitando attività istruttorie è stata fissata la discussione ex art. 127 ter cpc.. sito del deposito delle note, la causa viene decisa con la sentenza che si deposita.
Si premette che nelle note depositate il ricorrente ha rinunciato all'azione Parte_1 proposta nel presente giudizio nei confronti della Controparte_1
La rinuncia alla domanda -come è noto-, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte ed estingue l'azione.
Conseguentemente va dichiarata l'estinzione del giudizio.
Le spese di lite vanno poste a carico della parte rinunciante e si liquidano in complessivi euro
4000,00 (nello scaglione fino a 260.000, applicati i medi per le fasi di studio e introduttiva, omessa la fase istruttoria, applicato il minimo per la fase decisionale con la riduzione del 50% per la decisione in rito) oltre spese generali e accessori di legge.
P.Q.M.
Dato atto della rinuncia alla domanda di parte ricorrente, dichiara l'estinzione del giudizio e condanna il ricorrente rinunciante al pagamento delle spese di lite in favore del resistente liquidate in complessivi euro 4000,00 oltre spese generali e accessori di legge.
Busto Arsizio, 19 settembre 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Emanuela Fedele pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE LAVORO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Emanuela Fedele ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 937/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAURIZIO Parte_1 C.F._1
TEODORO CANNISTRARO, elettivamente domiciliato presso il difensore
RICORRENTE contro
(C.F. , in persona dell'amministratore unico Controparte_1 P.IVA_1 [...] con il patrocinio degli avv.ti Alessandro DE PALMA ,Cesare De Falco, Marina Controparte_2
Sartor, Alice Viganò e Marco Donati, elettivamente domiciliata presso i difensori
RESISTENTE
OGGETTO: Altre controversie in materia di lavoro parasubordinato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29 maggio 2024 Il ricorrente, farmacista, titolare della quota del 50% della Farmacia Camozzi s.r.l., deduceva: di aver stipulato insieme alla socia (la coniuge farmacista un contratto Controparte_3 preliminare di cessione di quote in favore della Neo Apotek s.r.l. in data 31 dicembre 2020 che prevedeva la prosecuzione del percorso professionale con l'azienda della durata di cinque anni dalla stipula del contratto definitivo -avvenuta giugno 2021- con compenso annuo predeterminato integrante anche il valore della quota ceduta;
che nell'anno 2022 la società cessionaria delle quote della farmacia gli aveva il recesso immediato per giusta causa dal rapporto di collaborazione.
Deducendo l'illegittimità del recesso ha chiesto di : “Accertare e dichiarare l'inesistenza della
pagina 1 di 2 giusta causa di recesso di cui alla missiva del 28 gennaio 2022, conseguentemente condannare la società in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento in favore della ricorrente dell'indennità di cui all'art.
7.4 del contratto del 3 giugno
2021 pari ad € 130.000,00= oltre iva, detratta la ritenuta d'acconto, ovvero € 132600,00= o quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia a seguito dell'istruttoria”.
Ritualmente costituita la società resistente eccepiva preliminarmente il difetto di legittimazione passiva essendo il contratto di collaborazione stato concluso con Farmacia società CP_1 che aveva altresì comunicato il recesso impugnato, soggetto giuridico differente dall'odierna convenuta. Eccepiva altresì la nullità della procura, rilasciata per la promozione di un giudizio nei confronti della Farmacia Camozzi srl;
la decadenza dall'impugnazione del recesso e l'infondatezza del merito. Chiedeva il rigetto del ricorso.
All'udienza del 18 dicembre 2025 parte ricorrente rinunciava agli atti del giudizio ex art. 306 c.pc. ma la rinuncia non veniva accettata dalla controparte.
Non necessitando attività istruttorie è stata fissata la discussione ex art. 127 ter cpc.. sito del deposito delle note, la causa viene decisa con la sentenza che si deposita.
Si premette che nelle note depositate il ricorrente ha rinunciato all'azione Parte_1 proposta nel presente giudizio nei confronti della Controparte_1
La rinuncia alla domanda -come è noto-, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte ed estingue l'azione.
Conseguentemente va dichiarata l'estinzione del giudizio.
Le spese di lite vanno poste a carico della parte rinunciante e si liquidano in complessivi euro
4000,00 (nello scaglione fino a 260.000, applicati i medi per le fasi di studio e introduttiva, omessa la fase istruttoria, applicato il minimo per la fase decisionale con la riduzione del 50% per la decisione in rito) oltre spese generali e accessori di legge.
P.Q.M.
Dato atto della rinuncia alla domanda di parte ricorrente, dichiara l'estinzione del giudizio e condanna il ricorrente rinunciante al pagamento delle spese di lite in favore del resistente liquidate in complessivi euro 4000,00 oltre spese generali e accessori di legge.
Busto Arsizio, 19 settembre 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Emanuela Fedele pagina 2 di 2