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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 09/05/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1860/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice Paola Irene Calastri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1860/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIOVANNI Parte_1 C.F._1
CAMPUS
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. MARCELLO MEREU
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
, premesso di essere stata assunta da con contratto a tempo determinato Parte_1 CP_1 dell'1.11.2022 di 12 mesi e mansioni di operatore livello B CCNL comparto sanità, ha convenuto quest'ultima per sentir accertare la nullità del licenziamento dell'1.12.2022, comminato per mancato superamento del periodo di prova, per essere lo stesso privo di giusta causa in quanto intimato oltre il termine finale del periodo di prova, spirante al 28.11.2022.
Ha quindi chiesto la condanna della convenuta al risarcimento del danno consistente in tutte le retribuzioni spettanti fino alla scadenza naturale del contratto, pari ad € 22.019,83, oltre all'importo NASPI per il relativo periodo.
Si è costituita allegando il mancato superamento della formazione da parte della ricorrente, CP_1 implicante l'inidoneità alla prosecuzione del rapporto di lavoro, e sostenendo che il periodo di prova sarebbe stato contrattualmente stabilito dalle parti nella misura massima di due mesi (superiore a quella massima di 4 settimane di cui all'art. 58 – ora 71 – CCNL Comparto Sanità), in ragione della specificità delle mansioni (Operatore Tecnico CAT. B da destinare al CUR NUE 112) di complessità tale da richiedere il necessario svolgimento di un preliminare corso di formazione teorico-pratico, deputato all'addestramento ed alla contemporanea verifica dell'idoneità alle mansioni medesime, in pagina 1 di 4 funzione del proficuo superamento del periodo di prova, e della prosecuzione del rapporto fino alla scadenza dei 12 mesi contrattualmente previsti.
La causa, esperito il tentativo di conciliazione ed documentalmente istruita, è stata decisa concessi i termini di cui all'art. 127ter cpc..
Ritiene il Tribunale che il ricorso sia fondato e vada accolto.
L'art. 71 c. 2 CCNL Comparto Sanità prevede che il lavoratore assunto a tempo determinato possa essere sottoposto ad un periodo di prova non superiore a due settimane per i rapporti di durata fino a sei mesi e di quattro settimane per quelli di durata superiore.
La lavoratrice è stata assunta con contratto di lavoro a tempo determinato, mansioni di operatore livello
B, in data 1.11.2022, contenente il patto di prova della durata di 2 mesi dall'assunzione; trattasi quindi di clausola contrattuale con cui il patto di prova è fissato in un termine maggiore di quello stabilito dalla contrattazione collettiva di settore (ivi prevista in quattro settimane).
In tema, la giurisprudenza di legittimità ha avuto -anche di recente- modo di osservare (Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., (data ud. 28/11/2019) 26/05/2020, n. 9789) che, laddove le parti sociali prevedano un minore periodo di tempo in riferimento all'espletamento della prova del dipendente nello svolgimento delle mansioni che lo stesso contratto collettivo contempla per la categoria di inquadramento, per sostenere l'incongruità dello specificato periodo, occorre dimostrare: o che le mansioni svolte dal lavoratore siano sussumibili nella più elevata categoria che contempla il maggiore periodo di prova;
o che la particolare complessità delle mansioni da svolgere non consentano un valido esperimento nell'interesse di entrambe le parti.
Una volta esclusa la prima ipotesi, per la dimostrazione dell'incongruità del periodo di prova, tale da consentire un suo prolungamento a livello di contratto individuale e per ritenere che il prolungamento si risolva in concreto in una posizione di favore del lavoratore, spetta al datore di lavoro fornire la relativa prova, poiché è costui che si avvantaggia di un tempo più lungo per l'esperimento, con una più ampia facoltà di poter licenziare il dipendente per mancato superamento della prova.
Invero, nel vigente ordinamento, il regime normale del rapporto di lavoro relega nel campo delle ipotesi eccezionali il patto di prova, tant'è che il legislatore nell'art. 2096 c.c. ha richiesto per quest'ultimo la forma scritta ad substantiam con la conseguenza che la clausola si deve avere per non apposta, se manchi la scrittura.
L'onere della forma scritta è stato quindi imposto a tutela del contraente più debole in un regime di sfavore per il patto di prova, considerato come eccezionale rispetto alle condizioni protettive assicurate dal contratto a tempo indeterminato specialmente per quanto riguarda il recesso.
Lo sfavore del legislatore verso il patto di prova trova pieno conforto nell'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il lavoratore ha interesse a che il periodo di prova sia minimo,
o comunque non superi il tempo strettamente necessario alla verifica della sua capacità tecnico professionale (Cass. 5 marzo 1982 n. 1354; Cass. 25 ottobre 1993 n. 10587).
Da ciò discende, in linea di principio, la nullità dei patti diretti a prolungare la durata della prova rispetto a quanto determinato dalle parti sociali.
Il tribunale condivide tale soluzione interpretativa, in quanto la clausola del contratto individuale con cui il patto di prova è fissato in un termine maggiore di quello stabilito dalla contrattazione collettiva di settore deve ritenersi più sfavorevole per il lavoratore e, come tale, è sostituita di diritto ex art. 2077 c.c., comma 2, salvo che il prolungamento si risolva in concreto in una posizione di favore per il lavoratore, con onere probatorio gravante sul datore di lavoro.
pagina 2 di 4 Ciò premesso in diritto, non ritiene il tribunale che la convenuta abbia fornito dimostrazione che la particolare complessità delle mansioni da svolgere non consentissero un valido esperimento nell'interesse di entrambe le parti, nei termini previsti dalla contrattazione collettiva.
A riguardo la convenuta si è infatti limitata ad allegare che tutti i 19 operatori di CAT. B (compresa la ricorrente) da destinare alla CUR NUE 112 di Sassari, assunti per effetto della citata Delibera di D.G.
n. 276/2022, sono stati avviati al corso di formazione ed addestramento teorico-pratico, necessario e strumentale all'espletamento delle specifiche mansioni, e sottoposti alle relative prove di idoneità da parte della Commissione istituita, che pure provvedeva a determinare i criteri ed i sottocriteri di valutazione.
Lo step finale di valutazione della prova pratica si è svolta nella seduta del 25.11.2022, vale a dire a distanza di 24 giorni dall'inizio del rapporto del lavoro, al cui termine la Presidente della Commissione esaminatrice ha comunicato verbalmente alla ricorrente il risultato negativo.
Tale circostanza è già di per sé idonea a dimostrare che il periodo di quattro settimane previsto in sede di contrattazione collettiva appare, non solo in astratto, ma anche in concreto, sufficiente per quel tipo di mansioni, risultando come parte convenuta fosse, alla data del 25.11.2022, già consapevole dell'inidoneità della ricorrente e pertanto nelle condizioni di poter esercitare il recesso nel rispetto del termine di quattro settimane, recesso esercitato tuttavia soltanto alla data dell'1.12.2022, non già alla scadenza del 29.11.2022.
Né vale sostenere la tempestività del recesso sul presupposto che il periodo di prova di 4 settimane andrebbe calcolato in relazione al “solo” servizio “effettivamente prestato”, con esclusione, quindi, di martedì 1 novembre (festivo), dei sabati del 5, 12 e 26 novembre (riposo) e delle domeniche del 6, 13,
20 e 27 novembre.
Il decorso di un periodo di prova, determinato nella misura di un complessivo arco temporale, non è infatti sospeso dalla mancata prestazione lavorativa inerente al normale svolgimento del rapporto, quali i riposi settimanali e le festività, dovendo ritenersi escluso, invece, stante la finalità del patto di prova, in relazione ai giorni in cui la prestazione non si è verificata per eventi non prevedibili al momento della stipulazione del patto stesso, quali la malattia, l'infortunio, la gravidanza e il puerperio, i permessi, lo sciopero, la sospensione dell'attività del datore di lavoro e, in particolare, il godimento delle ferie annuali, che, data la funzione delle stesse di consentire al lavoratore il recupero delle energie lavorative dopo un cospicuo periodo di attività, non si verifica di norma nel corso del periodo di prova
(Cassazione civile sez. lav., 23/03/2023, (ud. 01/02/2023, dep. 23/03/2023), n.8365, Cass. n.
4573/2012; Cass. n. 23601/2007).
Per il calcolo della durata del periodo di prova, si considerano quindi tutti i giorni di calendario, compresi sabati, domeniche e giorni festivi: prevedendo il CCNL quattro settimane di prova, se ne ricava che si tratta di quattro settimane effettive, indipendentemente dal numero di giorni lavorativi o festivi ricadenti nel periodo.
La comunicazione del mancato superamento di prova è quindi tardiva in quanto, inoltrata soltanto in data 1.12.2022, supera il termine di quattro settimane (in mancanza di prova della necessità di un termine più lungo di quello previsto in sede di contratto collettiva) ed il recesso, intimato oltre tale termine (29.11.2022), deve ritenersi illegittimo in quanto non sorretto da giusta causa o giustificato motivo.
A fronte di un recesso inefficace e quindi inidoneo a risolvere il rapporto, trattandosi di contratto a termine, ne deriva il riconoscimento alla lavoratrice, a titolo risarcitorio, delle retribuzioni fino a quella che sarebbe stata la scadenza naturale del rapporto e cioè fino alla data dell'1.11.2023.
pagina 3 di 4 Alla ricorrente spetta quindi la somma pari a € 22.019,83 corrispondente alla retribuzione mancata (periodo 01.12.2022-01.11.2023, ossia 11 mensilità) e calcolata sulla base dei conteggi prodotti (base lorda € 1.627,13, doc. 7 ricorrente) idonei a fornire prova delle voci richieste dalla ricorrente in quanto non contestati dalla controparte costituita.
Nessun'altra voce risarcitoria spetta alla ricorrente, avendo la stessa soltanto genericamente allegato un danno da mancata corresponsione della NASPI, senza fornire alcun elemento a sostegno della spettanza del relativo diritto.
Si decide quindi come da dispositivo.
Le spese, avuto riguardo alle questioni trattate ed alle vicende sottese, con particolare riguardo alla non contestata inidoneità della ricorrente a svolgere le mansioni oggetto di contratto, oltre che alla natura prevalentemente interpretativa della pronuncia, vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: condanna al pagamento in favore della ricorrente di € 22.019,83 somma parametrata alla CP_1 retribuzione mancata fino alla scadenza naturale del contratto a tempo determinato, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione delle poste di credito al saldo effettivo.
Compensa le spese di lite.
Sassari, 09/05/2025
Il giudice
Paola Irene Calastri
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice Paola Irene Calastri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1860/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIOVANNI Parte_1 C.F._1
CAMPUS
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. MARCELLO MEREU
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
, premesso di essere stata assunta da con contratto a tempo determinato Parte_1 CP_1 dell'1.11.2022 di 12 mesi e mansioni di operatore livello B CCNL comparto sanità, ha convenuto quest'ultima per sentir accertare la nullità del licenziamento dell'1.12.2022, comminato per mancato superamento del periodo di prova, per essere lo stesso privo di giusta causa in quanto intimato oltre il termine finale del periodo di prova, spirante al 28.11.2022.
Ha quindi chiesto la condanna della convenuta al risarcimento del danno consistente in tutte le retribuzioni spettanti fino alla scadenza naturale del contratto, pari ad € 22.019,83, oltre all'importo NASPI per il relativo periodo.
Si è costituita allegando il mancato superamento della formazione da parte della ricorrente, CP_1 implicante l'inidoneità alla prosecuzione del rapporto di lavoro, e sostenendo che il periodo di prova sarebbe stato contrattualmente stabilito dalle parti nella misura massima di due mesi (superiore a quella massima di 4 settimane di cui all'art. 58 – ora 71 – CCNL Comparto Sanità), in ragione della specificità delle mansioni (Operatore Tecnico CAT. B da destinare al CUR NUE 112) di complessità tale da richiedere il necessario svolgimento di un preliminare corso di formazione teorico-pratico, deputato all'addestramento ed alla contemporanea verifica dell'idoneità alle mansioni medesime, in pagina 1 di 4 funzione del proficuo superamento del periodo di prova, e della prosecuzione del rapporto fino alla scadenza dei 12 mesi contrattualmente previsti.
La causa, esperito il tentativo di conciliazione ed documentalmente istruita, è stata decisa concessi i termini di cui all'art. 127ter cpc..
Ritiene il Tribunale che il ricorso sia fondato e vada accolto.
L'art. 71 c. 2 CCNL Comparto Sanità prevede che il lavoratore assunto a tempo determinato possa essere sottoposto ad un periodo di prova non superiore a due settimane per i rapporti di durata fino a sei mesi e di quattro settimane per quelli di durata superiore.
La lavoratrice è stata assunta con contratto di lavoro a tempo determinato, mansioni di operatore livello
B, in data 1.11.2022, contenente il patto di prova della durata di 2 mesi dall'assunzione; trattasi quindi di clausola contrattuale con cui il patto di prova è fissato in un termine maggiore di quello stabilito dalla contrattazione collettiva di settore (ivi prevista in quattro settimane).
In tema, la giurisprudenza di legittimità ha avuto -anche di recente- modo di osservare (Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., (data ud. 28/11/2019) 26/05/2020, n. 9789) che, laddove le parti sociali prevedano un minore periodo di tempo in riferimento all'espletamento della prova del dipendente nello svolgimento delle mansioni che lo stesso contratto collettivo contempla per la categoria di inquadramento, per sostenere l'incongruità dello specificato periodo, occorre dimostrare: o che le mansioni svolte dal lavoratore siano sussumibili nella più elevata categoria che contempla il maggiore periodo di prova;
o che la particolare complessità delle mansioni da svolgere non consentano un valido esperimento nell'interesse di entrambe le parti.
Una volta esclusa la prima ipotesi, per la dimostrazione dell'incongruità del periodo di prova, tale da consentire un suo prolungamento a livello di contratto individuale e per ritenere che il prolungamento si risolva in concreto in una posizione di favore del lavoratore, spetta al datore di lavoro fornire la relativa prova, poiché è costui che si avvantaggia di un tempo più lungo per l'esperimento, con una più ampia facoltà di poter licenziare il dipendente per mancato superamento della prova.
Invero, nel vigente ordinamento, il regime normale del rapporto di lavoro relega nel campo delle ipotesi eccezionali il patto di prova, tant'è che il legislatore nell'art. 2096 c.c. ha richiesto per quest'ultimo la forma scritta ad substantiam con la conseguenza che la clausola si deve avere per non apposta, se manchi la scrittura.
L'onere della forma scritta è stato quindi imposto a tutela del contraente più debole in un regime di sfavore per il patto di prova, considerato come eccezionale rispetto alle condizioni protettive assicurate dal contratto a tempo indeterminato specialmente per quanto riguarda il recesso.
Lo sfavore del legislatore verso il patto di prova trova pieno conforto nell'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il lavoratore ha interesse a che il periodo di prova sia minimo,
o comunque non superi il tempo strettamente necessario alla verifica della sua capacità tecnico professionale (Cass. 5 marzo 1982 n. 1354; Cass. 25 ottobre 1993 n. 10587).
Da ciò discende, in linea di principio, la nullità dei patti diretti a prolungare la durata della prova rispetto a quanto determinato dalle parti sociali.
Il tribunale condivide tale soluzione interpretativa, in quanto la clausola del contratto individuale con cui il patto di prova è fissato in un termine maggiore di quello stabilito dalla contrattazione collettiva di settore deve ritenersi più sfavorevole per il lavoratore e, come tale, è sostituita di diritto ex art. 2077 c.c., comma 2, salvo che il prolungamento si risolva in concreto in una posizione di favore per il lavoratore, con onere probatorio gravante sul datore di lavoro.
pagina 2 di 4 Ciò premesso in diritto, non ritiene il tribunale che la convenuta abbia fornito dimostrazione che la particolare complessità delle mansioni da svolgere non consentissero un valido esperimento nell'interesse di entrambe le parti, nei termini previsti dalla contrattazione collettiva.
A riguardo la convenuta si è infatti limitata ad allegare che tutti i 19 operatori di CAT. B (compresa la ricorrente) da destinare alla CUR NUE 112 di Sassari, assunti per effetto della citata Delibera di D.G.
n. 276/2022, sono stati avviati al corso di formazione ed addestramento teorico-pratico, necessario e strumentale all'espletamento delle specifiche mansioni, e sottoposti alle relative prove di idoneità da parte della Commissione istituita, che pure provvedeva a determinare i criteri ed i sottocriteri di valutazione.
Lo step finale di valutazione della prova pratica si è svolta nella seduta del 25.11.2022, vale a dire a distanza di 24 giorni dall'inizio del rapporto del lavoro, al cui termine la Presidente della Commissione esaminatrice ha comunicato verbalmente alla ricorrente il risultato negativo.
Tale circostanza è già di per sé idonea a dimostrare che il periodo di quattro settimane previsto in sede di contrattazione collettiva appare, non solo in astratto, ma anche in concreto, sufficiente per quel tipo di mansioni, risultando come parte convenuta fosse, alla data del 25.11.2022, già consapevole dell'inidoneità della ricorrente e pertanto nelle condizioni di poter esercitare il recesso nel rispetto del termine di quattro settimane, recesso esercitato tuttavia soltanto alla data dell'1.12.2022, non già alla scadenza del 29.11.2022.
Né vale sostenere la tempestività del recesso sul presupposto che il periodo di prova di 4 settimane andrebbe calcolato in relazione al “solo” servizio “effettivamente prestato”, con esclusione, quindi, di martedì 1 novembre (festivo), dei sabati del 5, 12 e 26 novembre (riposo) e delle domeniche del 6, 13,
20 e 27 novembre.
Il decorso di un periodo di prova, determinato nella misura di un complessivo arco temporale, non è infatti sospeso dalla mancata prestazione lavorativa inerente al normale svolgimento del rapporto, quali i riposi settimanali e le festività, dovendo ritenersi escluso, invece, stante la finalità del patto di prova, in relazione ai giorni in cui la prestazione non si è verificata per eventi non prevedibili al momento della stipulazione del patto stesso, quali la malattia, l'infortunio, la gravidanza e il puerperio, i permessi, lo sciopero, la sospensione dell'attività del datore di lavoro e, in particolare, il godimento delle ferie annuali, che, data la funzione delle stesse di consentire al lavoratore il recupero delle energie lavorative dopo un cospicuo periodo di attività, non si verifica di norma nel corso del periodo di prova
(Cassazione civile sez. lav., 23/03/2023, (ud. 01/02/2023, dep. 23/03/2023), n.8365, Cass. n.
4573/2012; Cass. n. 23601/2007).
Per il calcolo della durata del periodo di prova, si considerano quindi tutti i giorni di calendario, compresi sabati, domeniche e giorni festivi: prevedendo il CCNL quattro settimane di prova, se ne ricava che si tratta di quattro settimane effettive, indipendentemente dal numero di giorni lavorativi o festivi ricadenti nel periodo.
La comunicazione del mancato superamento di prova è quindi tardiva in quanto, inoltrata soltanto in data 1.12.2022, supera il termine di quattro settimane (in mancanza di prova della necessità di un termine più lungo di quello previsto in sede di contratto collettiva) ed il recesso, intimato oltre tale termine (29.11.2022), deve ritenersi illegittimo in quanto non sorretto da giusta causa o giustificato motivo.
A fronte di un recesso inefficace e quindi inidoneo a risolvere il rapporto, trattandosi di contratto a termine, ne deriva il riconoscimento alla lavoratrice, a titolo risarcitorio, delle retribuzioni fino a quella che sarebbe stata la scadenza naturale del rapporto e cioè fino alla data dell'1.11.2023.
pagina 3 di 4 Alla ricorrente spetta quindi la somma pari a € 22.019,83 corrispondente alla retribuzione mancata (periodo 01.12.2022-01.11.2023, ossia 11 mensilità) e calcolata sulla base dei conteggi prodotti (base lorda € 1.627,13, doc. 7 ricorrente) idonei a fornire prova delle voci richieste dalla ricorrente in quanto non contestati dalla controparte costituita.
Nessun'altra voce risarcitoria spetta alla ricorrente, avendo la stessa soltanto genericamente allegato un danno da mancata corresponsione della NASPI, senza fornire alcun elemento a sostegno della spettanza del relativo diritto.
Si decide quindi come da dispositivo.
Le spese, avuto riguardo alle questioni trattate ed alle vicende sottese, con particolare riguardo alla non contestata inidoneità della ricorrente a svolgere le mansioni oggetto di contratto, oltre che alla natura prevalentemente interpretativa della pronuncia, vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: condanna al pagamento in favore della ricorrente di € 22.019,83 somma parametrata alla CP_1 retribuzione mancata fino alla scadenza naturale del contratto a tempo determinato, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione delle poste di credito al saldo effettivo.
Compensa le spese di lite.
Sassari, 09/05/2025
Il giudice
Paola Irene Calastri
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