Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 05/03/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 1901/2024 V.G
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lisa Micochero - Presidente -
dott.ssa Silvia Barison - Giudice -
dott.ssa Maria Vittoria Valentino - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1901/2024 V.G. promossa con ricorso depositato da:
, nato a [...], il [...], (C.F. , residente in Parte_1 C.F._1
Chioggia, via Sottomarina, n. 1661 A
e
, nata a [...], il [...], (C.F. ), residente Parte_2 C.F._2
in Chioggia, via Ca' Pasqua, n. 52
rappresentati e difesi dall'Avv. Elisabetta Cassaro del Foro di Venezia (pec:
) presso il cui studio – sito in Chioggia, Corso Del Email_1
Popolo, n. 955 – sono elettivamente domiciliati
-ricorrenti-
e con l'intervento del
Pubblico Ministero
Oggetto: Scioglimento del matrimonio.
Conclusioni delle parti: come da ricorso del 24.04.2024 e richiamate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127-ter e 473-bis.51, comma 2, c.p.c. in data in sostituzione dell'udienza del 14.11.2024 che di seguito si riproducono:
“1. Disporsi l'affidamento condiviso delle figlie minor ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori con collocamento prevalente e residenza di entrambe presso il padre e loro permanenza presso la madre un pomeriggio a settimana dalle ore 14,30 alle ore 21,30 e un fine settimana ogni quindici giorni dal sabato pomeriggio fino alle 21.30 della domenica.
Le figlie trascorreranno con ciascun genitore il giorno di Natale e Pasqua ad anni alterni e quindici giorni durante le vacanze estive.
2. Disporsi l'assegnazione della residenza familiare sita in Chioggia (VE), Via Sottomarina
n.1661/A al sig in quanto genitore collocatario delle figli . Pt_1 Persona_3
3. Revocarsi a far data dal mese di febbraio 2024, l'obbligo in capo al sig. di Pt_1
contribuzione al mantenimento della figli che era stato disposto nelle condizioni di Per_2
separazione omologate;
4. Disporsi che dal mese di febbraio 2024 i genitori provvederanno al mantenimento ordinario delle figlie minor in forma diretta nei periodi di permanenza con Per_1 Per_2
le medesime;
il sig. e la sig.ra concorreranno rispettivamente nella Pt_1 Pt_2
percentuale del 60% e del 40% alle spese straordinarie per entrambe le figlie come individuate nel Protocollo del Tribunale di Venezia di settembre 2019; dell'assegno unico/universale per le figlie ne godrà nella misura del 100% il sig;
Parte_1
5. I ricorrenti si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano pertanto reciprocamente all'assegno divorzile. Gli stessi inoltre dichiarano di aver regolamentato tutte le loro pendenze e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra.
6. I ricorrenti si rilasciano il reciproco assenso al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio oltre al rinnovo e/o rilascio del passaporto dei figli minori e dei propri.”
Conclusioni del P.M.: “voglia il Tribunale dichiarare il divorzio / cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate dalle parti”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.04.2024 e – premesso di aver Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio civile il 14.02.2007, in Chioggia, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Chioggia dell'anno 2007, Parte I, atto n. 9, che dalla loro unione sono nate due figlie (nata a [...], il [...]) e (nata a [...], Per_1 Per_2
l'11.06.2008) e che con sentenza n. 367/2024 del 20.12.2023 (pubblicata il 6.02.2024) nel R.G. 1901/2024 V.G
giudizio per separazione consensuale già iscritto al RG n. 7929/2023, codesto Tribunale
omologava la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso depositato il 6.06.2023 - hanno proposto domanda congiunta per lo scioglimento del matrimonio, indicando le condizioni della stessa e in epigrafe riportate.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno dichiarato di rinunciare alla comparizione personale e di non volersi riconciliare.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Ritiene il Tribunale che ricorrano le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), legge
1 dicembre 1970, n. 898 e succ. mod. perché si faccia luogo alla pronuncia di scioglimento del matrimonio, essendo stato accertato che i coniugi, dopo essersi definitivamente separati
– separazione che si è protratta per il termine di legge a far tempo dalla data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione – non si sono più riconciliati.
Quanto sopra è sufficiente per l'accoglimento della domanda, essendo evidente, in base alle allegazioni dei coniugi ed alla loro mancata riconciliazione, che non può più ricostituirsi tra loro la comunione di vita materiale e spirituale.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata oltre che conformi all'interesse della prole.
All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove l'atto di matrimonio è stato trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza, non appena diventerà esecutiva.
Nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e , Parte_1 Parte_2
congiuntisi in matrimonio in Chioggia, il 14.02.2007, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Chioggia dell'anno 2007, Parte I, atto n. 9 alle condizioni in epigrafe riportate;
R.G. 1901/2024 V.G
- ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto;
- nulla per le spese;
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 13.02.2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino
Il Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero