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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 19/11/2025, n. 3545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3545 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
PROC. N. 3939/20
Il Giudice, dott.ssa LL CI, rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183- quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti e alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il Giudice
LL CI
pagina 1 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
-Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa LL
CI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 3939 del R.G. dell'anno 2020, avente ad oggetto: Risarcimento danni
Tra
(CF: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Ugo Della Monica, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti
- attore- contro
(CF: ) e (CF: Controparte_1 C.F._2 Parte_2
)- entrambi rapp.ti e difesi congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Riccardo C.F._3
Senatore - e Alfonso Senatore giusta procura in atti;
- convenuti-
CONCLUSIONI: come da note conclusionali in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. evocava in giudizio Parte_1 Controparte_2 al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni per lesioni personali, quantificati in e 200.000,00.
Esponeva in fatto di essere stato colpito all'arto inferiore da due colpi di pistola esplosi dall'odierno pagina 2 di 5 convenuto;
che, a seguito delle ferite riportate veniva ricoverato per “ frattura sovracondilinea femore dx da ferita da arma da fuoco. Cardiopatia ischemica, ipertensione arteriosa, Pace maker;
veniva indi sottoposto a due interventi chirurgici rispettivamente di osteosintesi al femore dx e di riposizionamento di uno stend all'arteria femorale superficiale a dx.
Successivamente veniva, altresì, sottoposto ad intervento di rimozione del fissatore esterno ibrido”; che l'evento lesivo aveva comportato una invalidità permanente, quantificata nella misura del 12%.
Provvedeva a costituirsi in giudizio il convenuto il quale contestava la domanda attorea Controparte_2 di cui chiedeva la reiezione.
La controversia veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e attraverso l'espletamento della prova orale autorizzata.
All'udienza del 16.11.2023 il precedente G.I. preso atto della morte del convenuto dichiarava l'interruzione del giudizio.
Con ricorso ex art. 303 c.p.c. depositato telematicamente in data 18.12.2023 riassumeva il Parte_1 giudizio interrotto riportandosi a tutte le precedenti richieste, difese, eccezioni e conclusioni.
Si costituivano nel giudizio riassunto, con comparsa depositata il 29 gennaio 2025, e Controparte_1
, i quali, in via principale, eccepivano il loro difetto di legittimazione passiva, in quanto Parte_2 ritenuti erroneamente eredi di alla cui eredità avevano però rinunciato. Controparte_2
Dopo alcuni rinvii dettati dal carico del ruolo, nonché per la convocazione dei difensori, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 19.11.2025, successivamente sostituita dal deposito di note scritte.
In via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dai convenuti, i quali hanno documentato di aver formalmente rinunciato all'eredità del de cuius.
Si osserva che l'atto di citazione in riassunzione è stato notificato dalla parte attrice nei confronti dei chiamati all'eredità (coniuge e figlio del de cuius), in quanto soggetti legalmente apparenti successori. La riassunzione nei confronti dei chiamati è ritenuta idonea a instaurare validamente il rapporto processuale
(ex multis, Cass. n. 13738/2005) soprattutto se la parte non è a conoscenza o non può agevolmente conoscere del venir meno del titolo successorio (rinuncia).
È principio consolidato che i soggetti che hanno validamente e formalmente rinunciato all'eredità non assumono la qualità di successori universali del de cuius e, pertanto, non sono legittimati passivi nel processo, non subentrando nella posizione di parte processuale del defunto (cfr. Cass. n. 9225/2017).
Nel caso di specie, è stato documentalmente provato che i convenuti hanno effettuato la rinuncia all'eredità in data antecedente alla notifica dell'atto di riassunzione (come da atto di rinuncia del 6.2.2023 e successiva registrazione), rendendo la notifica eseguita nei loro confronti nulla in quanto indirizzata a soggetti privi pagina 3 di 5 della legitimatio ad causam che, per l'art. 110 c.p.c., si trasmette solo a chi abbia acquistato la qualità di erede
(cfr. Cass. n. 3102/2002; Cass. n. 2807/2006).
La prova documentale della rinuncia formale prodotta dai convenuti è idonea a dimostrare il loro mancato subentro.
Pertanto, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva deve essere accolta, e i convenuti, avendo validamente rinunciato all'eredità, devono essere esclusi dal processo.
L'accoglimento dell'eccezione comporta che il giudizio non è stato validamente riassunto nei confronti del soggetto (o dei soggetti) effettivamente successore del de cuius (gli eredi accettanti o l'eventuale curatore dell'eredità giacente).
Gravava sulla parte attrice l'onere di individuare e notificare l'atto di riassunzione al soggetto effettivamente legittimato entro il termine perentorio di tre mesi (art. 305 c.p.c.), decorrente dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo. L'onere di ricerca si sposta sulla parte riassumente nel momento in cui l'eccezione del chiamato all'eredità viene sollevata e provata, dovendo la parte agire con la diligenza necessaria ad accertare la titolarità a succedere mediante la consultazione dei registri (cfr. Cass. n. 21287/11).
Considerato che è pacifico che il predetto termine perentorio per la riassunzione del giudizio nei confronti della parte legittimata è già decorso.
Ritenuto che il mancato compimento dell'atto di riassunzione nei confronti del soggetto idoneo entro il termine perentorio integra una causa di estinzione del giudizio (ex artt. 305 e 307, u.c., c.p.c.).
Precisato che non è consentito al Giudice disporre in questa sede l'ordine di integrazione del contraddittorio ex officio, poiché il potere di sanatoria non può essere esercitato per superare la decadenza già maturata per il decorso del termine perentorio.
Per le ragioni esposte, il giudizio deve essere dichiarato estinto per mancata riassunzione tempestiva nei confronti del successore del de cuius effettivamente legittimato, ai sensi dell'art. 307, comma 3, c.p.c. (cfr.
Corte App. Napoli n. 2156/2020; Trib. Lamezia Terme n. 482/2022).
La particolarità fattuale e giuridica delle questioni affrontate, unitamente alla circostanza che l'estinzione del processo è stata dichiarata su rilevazione d'ufficio del Tribunale (dopo l'accoglimento dell'eccezione), costituiscono giustificati motivi per la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra e diversa istanza, eccezione e deduzione disattese per come ritenuto in parte motiva, così provvede:
pagina 4 di 5 1. Dichiara l'estinzione del giudizio.
2. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Provvedimento redatto e trasmesso telematicamente in data 19.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa LL CI
pagina 5 di 5
SECONDA SEZIONE CIVILE
PROC. N. 3939/20
Il Giudice, dott.ssa LL CI, rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183- quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti e alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il Giudice
LL CI
pagina 1 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
-Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa LL
CI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 3939 del R.G. dell'anno 2020, avente ad oggetto: Risarcimento danni
Tra
(CF: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Ugo Della Monica, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti
- attore- contro
(CF: ) e (CF: Controparte_1 C.F._2 Parte_2
)- entrambi rapp.ti e difesi congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Riccardo C.F._3
Senatore - e Alfonso Senatore giusta procura in atti;
- convenuti-
CONCLUSIONI: come da note conclusionali in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. evocava in giudizio Parte_1 Controparte_2 al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni per lesioni personali, quantificati in e 200.000,00.
Esponeva in fatto di essere stato colpito all'arto inferiore da due colpi di pistola esplosi dall'odierno pagina 2 di 5 convenuto;
che, a seguito delle ferite riportate veniva ricoverato per “ frattura sovracondilinea femore dx da ferita da arma da fuoco. Cardiopatia ischemica, ipertensione arteriosa, Pace maker;
veniva indi sottoposto a due interventi chirurgici rispettivamente di osteosintesi al femore dx e di riposizionamento di uno stend all'arteria femorale superficiale a dx.
Successivamente veniva, altresì, sottoposto ad intervento di rimozione del fissatore esterno ibrido”; che l'evento lesivo aveva comportato una invalidità permanente, quantificata nella misura del 12%.
Provvedeva a costituirsi in giudizio il convenuto il quale contestava la domanda attorea Controparte_2 di cui chiedeva la reiezione.
La controversia veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e attraverso l'espletamento della prova orale autorizzata.
All'udienza del 16.11.2023 il precedente G.I. preso atto della morte del convenuto dichiarava l'interruzione del giudizio.
Con ricorso ex art. 303 c.p.c. depositato telematicamente in data 18.12.2023 riassumeva il Parte_1 giudizio interrotto riportandosi a tutte le precedenti richieste, difese, eccezioni e conclusioni.
Si costituivano nel giudizio riassunto, con comparsa depositata il 29 gennaio 2025, e Controparte_1
, i quali, in via principale, eccepivano il loro difetto di legittimazione passiva, in quanto Parte_2 ritenuti erroneamente eredi di alla cui eredità avevano però rinunciato. Controparte_2
Dopo alcuni rinvii dettati dal carico del ruolo, nonché per la convocazione dei difensori, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 19.11.2025, successivamente sostituita dal deposito di note scritte.
In via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dai convenuti, i quali hanno documentato di aver formalmente rinunciato all'eredità del de cuius.
Si osserva che l'atto di citazione in riassunzione è stato notificato dalla parte attrice nei confronti dei chiamati all'eredità (coniuge e figlio del de cuius), in quanto soggetti legalmente apparenti successori. La riassunzione nei confronti dei chiamati è ritenuta idonea a instaurare validamente il rapporto processuale
(ex multis, Cass. n. 13738/2005) soprattutto se la parte non è a conoscenza o non può agevolmente conoscere del venir meno del titolo successorio (rinuncia).
È principio consolidato che i soggetti che hanno validamente e formalmente rinunciato all'eredità non assumono la qualità di successori universali del de cuius e, pertanto, non sono legittimati passivi nel processo, non subentrando nella posizione di parte processuale del defunto (cfr. Cass. n. 9225/2017).
Nel caso di specie, è stato documentalmente provato che i convenuti hanno effettuato la rinuncia all'eredità in data antecedente alla notifica dell'atto di riassunzione (come da atto di rinuncia del 6.2.2023 e successiva registrazione), rendendo la notifica eseguita nei loro confronti nulla in quanto indirizzata a soggetti privi pagina 3 di 5 della legitimatio ad causam che, per l'art. 110 c.p.c., si trasmette solo a chi abbia acquistato la qualità di erede
(cfr. Cass. n. 3102/2002; Cass. n. 2807/2006).
La prova documentale della rinuncia formale prodotta dai convenuti è idonea a dimostrare il loro mancato subentro.
Pertanto, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva deve essere accolta, e i convenuti, avendo validamente rinunciato all'eredità, devono essere esclusi dal processo.
L'accoglimento dell'eccezione comporta che il giudizio non è stato validamente riassunto nei confronti del soggetto (o dei soggetti) effettivamente successore del de cuius (gli eredi accettanti o l'eventuale curatore dell'eredità giacente).
Gravava sulla parte attrice l'onere di individuare e notificare l'atto di riassunzione al soggetto effettivamente legittimato entro il termine perentorio di tre mesi (art. 305 c.p.c.), decorrente dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo. L'onere di ricerca si sposta sulla parte riassumente nel momento in cui l'eccezione del chiamato all'eredità viene sollevata e provata, dovendo la parte agire con la diligenza necessaria ad accertare la titolarità a succedere mediante la consultazione dei registri (cfr. Cass. n. 21287/11).
Considerato che è pacifico che il predetto termine perentorio per la riassunzione del giudizio nei confronti della parte legittimata è già decorso.
Ritenuto che il mancato compimento dell'atto di riassunzione nei confronti del soggetto idoneo entro il termine perentorio integra una causa di estinzione del giudizio (ex artt. 305 e 307, u.c., c.p.c.).
Precisato che non è consentito al Giudice disporre in questa sede l'ordine di integrazione del contraddittorio ex officio, poiché il potere di sanatoria non può essere esercitato per superare la decadenza già maturata per il decorso del termine perentorio.
Per le ragioni esposte, il giudizio deve essere dichiarato estinto per mancata riassunzione tempestiva nei confronti del successore del de cuius effettivamente legittimato, ai sensi dell'art. 307, comma 3, c.p.c. (cfr.
Corte App. Napoli n. 2156/2020; Trib. Lamezia Terme n. 482/2022).
La particolarità fattuale e giuridica delle questioni affrontate, unitamente alla circostanza che l'estinzione del processo è stata dichiarata su rilevazione d'ufficio del Tribunale (dopo l'accoglimento dell'eccezione), costituiscono giustificati motivi per la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra e diversa istanza, eccezione e deduzione disattese per come ritenuto in parte motiva, così provvede:
pagina 4 di 5 1. Dichiara l'estinzione del giudizio.
2. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Provvedimento redatto e trasmesso telematicamente in data 19.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa LL CI
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