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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 22/12/2025, n. 5747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5747 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2700/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Raffaele Del Porto presidente dott. Carlo Bianchetti giudice dott. Angelica Castellani giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2700/2025 promossa da:
LIQUIDAZIONE . 76/2023 (C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. Paolo Macchion P.IVA_1
parte attrice contro
C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._1
convenuto
CONCLUSIONI
Parte attrice ha così concluso:
“Voglia l'adito Tribunale, disattesa ogni avversa istanza, eccezione, deduzione, condannare il sig.
come sopra generalizzato, a pagare alla Controparte_1 Controparte_2
n. 76/2023 c.f. in persona del curatore dott. la
[...] P.IVA_1 Persona_1 somma di € 29.400,00, oltre interessi, come previsti per legge, dal 24 gennaio 2022 e, comunque, ex art. 1284 quarto comma c.p.c. dalla domanda, sino al saldo effettivo, o la diversa minor somma che risulterà in corso di giudizio. Rifuse le spese di lite”.
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.- Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato in data 14.3.2025, la Liquidazione Giudiziale della ha allegato di essere creditrice nei confronti di Controparte_3 CP_1 pagina 1 di 4 della somma di € 29.400,00 a titolo di corrispettivo per la cessione del 49% delle quote della CP_1
società in forza di contratto di cessione di quote sottoscritto in data Controparte_4
24.1.2019 tra la società in bonis, in qualità di cedente, e il signor in qualità di cessionario, ove CP_1
le parti concordavano che il pagamento del prezzo sarebbe dovuto avvenire entro tre anni dalla cessione.
Parte attrice ha aggiunto che il contratto di cessione era stato in pari data regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate di Brescia e che il professionista a ciò incaricato aveva altresì provveduto agli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e, in particolare, alla presentazione all'Ufficio del Registro delle Imprese dell'atto di trasferimento delle quote delle partecipazioni sociali per l'iscrizione della modifica. In forza del negozio in questione e dei successivi adempimenti amministrativi, il signor era, pertanto, divenuto proprietario della partecipazione del 49% al capitale sociale della CP_1
come da visura camerale prodotta in atti dalla Liquidazione. Controparte_4
Intimato, in via bonaria, al cessionario debitore - in data 19.9.2023 - di provvedere al pagamento della somma dovuta, egli non aveva adempiuto.
La Liquidazione aveva, quindi, avviato il procedimento di negoziazione assistita ex art. 3 D.L. n.
132/2014, che, dopo due incontri tra le parti assistite dai rispettivi legali, aveva dato esito negativo, con attestazione ex art. 4 di mancato raggiungimento di un accordo.
Fissata udienza ex art. 281-undecies, secondo comma, c.p.c., a seguito di regolare notifica al convenuto di ricorso e decreto, nessuno si è costituito in giudizio per il signor che, conseguentemente, è CP_1
stato dichiarato contumace all'udienza del 29.5.2025, ove il g.i., preso atto della richiesta di parte ricorrente e stante la natura documentale della lite ha fissato per precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa dinanzi a sé l'udienza del 28.10.2025, poi differita all'11.11.2025, assegnando termine per sintetiche note conclusive sino a dieci giorni prima dell'udienza.
All'udienza di discussione, sulle conclusioni richiamate dalla difesa ricorrente, il g.i. si è riservato di riferire al collegio ex art. 281-terdecies c.p.c.
2.- La domanda proposta dalla Curatela della Liquidazione Giudiziale Controparte_3
merita accoglimento.
[...]
La documentazione prodotta in giudizio da parte ricorrente attesta l'esistenza e la validità dell'atto di cessione di quote sociali (cfr. doc. 1) intercorso tra la cedente in Parte_1
bonis e l'acquirente Controparte_1
Il prezzo pattuito per l'acquisto da parte del convenuto della quota societaria del 49% del capitale della
è pari al valore nominale della partecipazione indicato in contratto in € Controparte_4
pagina 2 di 4 29.400,00 (cfr. art. 1, doc. 1) e avrebbe dovuto essere versato “entro tre anni dall'atto di cessione”
(ibidem), stipulato in data 24.1.2019, dunque, entro il 24.1.2022.
Il contratto ha avuto formale esecuzione per quanto attiene al trasferimento della quota, avendo il professionista incaricato dalla società provveduto a registrare il negozio all'Agenzia delle Entrate di
Brescia lo stesso 24.1.2019 (cfr. doc. 2) e a presentare all'Ufficio del Registro delle Imprese competente l'atto di trasferimento delle quote delle partecipazioni sociali ai fini dell'iscrizione della modifica (cfr. doc. 5), effettivamente eseguita, come risulta dalla visura camerale della
[...]
prodotta da parte ricorrente sub doc. 6, ove viene indicato il numero di protocollo Controparte_4
9346/2019 con riguardo al trasferimento di quote avvenuto, appunto, in data 24.1.2019.
È, infine, documentale che, con raccomandata del 19.9.2023, regolarmente consegnata, il curatore della
Liquidazione ha proceduto alla formale richiesta di pagamento del prezzo nei confronti del cessionario, essendo decorso il termine triennale pattuito in contratto.
Deve, pertanto, ritenersi pacifico l'obbligo, inadempiuto, di al versamento del Controparte_1
corrispettivo per l'acquisto della quota del 49% del capitale sociale della Controparte_4
nel corretto ammontare esposto dalla Curatela.
La Curatela ha, infatti, allegato e provato il titolo della domanda (avvenuta cessione di quote sociali) nonché allegato l'inadempimento del cessionario.
Quest'ultimo, sebbene a ciò tenuto in base all'ordinaria ripartizione degli oneri probatori, non ha fornito dimostrazione alcuna del proprio esatto adempimento ovvero dell'esistenza di altri fatti estintivi e/o modificativi astrattamente idonei a paralizzare la pretesa della ricorrente, non essendosi nemmeno costituito in giudizio, e ciò pur dopo aver aderito ante causam all'invito alla stipula di una convenzione per la negoziazione assistita.
3.- Va, pertanto, accolta la domanda della Liquidazione Giudiziale Controparte_3
di condanna di al pagamento in favore della ricorrente della somma di €
[...] Controparte_1
29.400,00, oltre interessi legali al tasso di cui al primo comma dell'art. 1284 c.c. dal 24.1.2022 alla data della domanda e al tasso di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c. dalla data della domanda al pagamento effettivo.
4.- Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla scorta della nota spese depositata dalla Curatela, che espone valori conformi ai parametri del d.m. n. 55/2014 e s.m.i. (da ultimo d.m. n. 147/2022) relativamente ai giudizi ordinari di cognizione dinanzi al tribunale di valore ricompreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 per le fasi di studio della controversia (per la quale la ricorrente ha esposto il valore medio), introduttiva del giudizio (per la quale la ricorrente ha, parimenti,
pagina 3 di 4 esposto il valore medio), istruttoria e/o di trattazione (per la quale la ricorrente ha esposto il valore minimo) e decisionale (per la quale la ricorrente ha esposto il valore medio).
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, condanna al pagamento in favore della Controparte_1
n. 76/2023 dell'importo di € 29.400,00 Controparte_2
oltre interessi legali come indicati in motivazione;
condanna altresì il convenuto a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi €
4.237,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e
Cpa come per legge.
Brescia, 21 dicembre 2025
Il giudice relatore Il presidente dott. Angelica Castellani dott. Raffaele Del Porto
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Raffaele Del Porto presidente dott. Carlo Bianchetti giudice dott. Angelica Castellani giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2700/2025 promossa da:
LIQUIDAZIONE . 76/2023 (C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. Paolo Macchion P.IVA_1
parte attrice contro
C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._1
convenuto
CONCLUSIONI
Parte attrice ha così concluso:
“Voglia l'adito Tribunale, disattesa ogni avversa istanza, eccezione, deduzione, condannare il sig.
come sopra generalizzato, a pagare alla Controparte_1 Controparte_2
n. 76/2023 c.f. in persona del curatore dott. la
[...] P.IVA_1 Persona_1 somma di € 29.400,00, oltre interessi, come previsti per legge, dal 24 gennaio 2022 e, comunque, ex art. 1284 quarto comma c.p.c. dalla domanda, sino al saldo effettivo, o la diversa minor somma che risulterà in corso di giudizio. Rifuse le spese di lite”.
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.- Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato in data 14.3.2025, la Liquidazione Giudiziale della ha allegato di essere creditrice nei confronti di Controparte_3 CP_1 pagina 1 di 4 della somma di € 29.400,00 a titolo di corrispettivo per la cessione del 49% delle quote della CP_1
società in forza di contratto di cessione di quote sottoscritto in data Controparte_4
24.1.2019 tra la società in bonis, in qualità di cedente, e il signor in qualità di cessionario, ove CP_1
le parti concordavano che il pagamento del prezzo sarebbe dovuto avvenire entro tre anni dalla cessione.
Parte attrice ha aggiunto che il contratto di cessione era stato in pari data regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate di Brescia e che il professionista a ciò incaricato aveva altresì provveduto agli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e, in particolare, alla presentazione all'Ufficio del Registro delle Imprese dell'atto di trasferimento delle quote delle partecipazioni sociali per l'iscrizione della modifica. In forza del negozio in questione e dei successivi adempimenti amministrativi, il signor era, pertanto, divenuto proprietario della partecipazione del 49% al capitale sociale della CP_1
come da visura camerale prodotta in atti dalla Liquidazione. Controparte_4
Intimato, in via bonaria, al cessionario debitore - in data 19.9.2023 - di provvedere al pagamento della somma dovuta, egli non aveva adempiuto.
La Liquidazione aveva, quindi, avviato il procedimento di negoziazione assistita ex art. 3 D.L. n.
132/2014, che, dopo due incontri tra le parti assistite dai rispettivi legali, aveva dato esito negativo, con attestazione ex art. 4 di mancato raggiungimento di un accordo.
Fissata udienza ex art. 281-undecies, secondo comma, c.p.c., a seguito di regolare notifica al convenuto di ricorso e decreto, nessuno si è costituito in giudizio per il signor che, conseguentemente, è CP_1
stato dichiarato contumace all'udienza del 29.5.2025, ove il g.i., preso atto della richiesta di parte ricorrente e stante la natura documentale della lite ha fissato per precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa dinanzi a sé l'udienza del 28.10.2025, poi differita all'11.11.2025, assegnando termine per sintetiche note conclusive sino a dieci giorni prima dell'udienza.
All'udienza di discussione, sulle conclusioni richiamate dalla difesa ricorrente, il g.i. si è riservato di riferire al collegio ex art. 281-terdecies c.p.c.
2.- La domanda proposta dalla Curatela della Liquidazione Giudiziale Controparte_3
merita accoglimento.
[...]
La documentazione prodotta in giudizio da parte ricorrente attesta l'esistenza e la validità dell'atto di cessione di quote sociali (cfr. doc. 1) intercorso tra la cedente in Parte_1
bonis e l'acquirente Controparte_1
Il prezzo pattuito per l'acquisto da parte del convenuto della quota societaria del 49% del capitale della
è pari al valore nominale della partecipazione indicato in contratto in € Controparte_4
pagina 2 di 4 29.400,00 (cfr. art. 1, doc. 1) e avrebbe dovuto essere versato “entro tre anni dall'atto di cessione”
(ibidem), stipulato in data 24.1.2019, dunque, entro il 24.1.2022.
Il contratto ha avuto formale esecuzione per quanto attiene al trasferimento della quota, avendo il professionista incaricato dalla società provveduto a registrare il negozio all'Agenzia delle Entrate di
Brescia lo stesso 24.1.2019 (cfr. doc. 2) e a presentare all'Ufficio del Registro delle Imprese competente l'atto di trasferimento delle quote delle partecipazioni sociali ai fini dell'iscrizione della modifica (cfr. doc. 5), effettivamente eseguita, come risulta dalla visura camerale della
[...]
prodotta da parte ricorrente sub doc. 6, ove viene indicato il numero di protocollo Controparte_4
9346/2019 con riguardo al trasferimento di quote avvenuto, appunto, in data 24.1.2019.
È, infine, documentale che, con raccomandata del 19.9.2023, regolarmente consegnata, il curatore della
Liquidazione ha proceduto alla formale richiesta di pagamento del prezzo nei confronti del cessionario, essendo decorso il termine triennale pattuito in contratto.
Deve, pertanto, ritenersi pacifico l'obbligo, inadempiuto, di al versamento del Controparte_1
corrispettivo per l'acquisto della quota del 49% del capitale sociale della Controparte_4
nel corretto ammontare esposto dalla Curatela.
La Curatela ha, infatti, allegato e provato il titolo della domanda (avvenuta cessione di quote sociali) nonché allegato l'inadempimento del cessionario.
Quest'ultimo, sebbene a ciò tenuto in base all'ordinaria ripartizione degli oneri probatori, non ha fornito dimostrazione alcuna del proprio esatto adempimento ovvero dell'esistenza di altri fatti estintivi e/o modificativi astrattamente idonei a paralizzare la pretesa della ricorrente, non essendosi nemmeno costituito in giudizio, e ciò pur dopo aver aderito ante causam all'invito alla stipula di una convenzione per la negoziazione assistita.
3.- Va, pertanto, accolta la domanda della Liquidazione Giudiziale Controparte_3
di condanna di al pagamento in favore della ricorrente della somma di €
[...] Controparte_1
29.400,00, oltre interessi legali al tasso di cui al primo comma dell'art. 1284 c.c. dal 24.1.2022 alla data della domanda e al tasso di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c. dalla data della domanda al pagamento effettivo.
4.- Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla scorta della nota spese depositata dalla Curatela, che espone valori conformi ai parametri del d.m. n. 55/2014 e s.m.i. (da ultimo d.m. n. 147/2022) relativamente ai giudizi ordinari di cognizione dinanzi al tribunale di valore ricompreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 per le fasi di studio della controversia (per la quale la ricorrente ha esposto il valore medio), introduttiva del giudizio (per la quale la ricorrente ha, parimenti,
pagina 3 di 4 esposto il valore medio), istruttoria e/o di trattazione (per la quale la ricorrente ha esposto il valore minimo) e decisionale (per la quale la ricorrente ha esposto il valore medio).
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, condanna al pagamento in favore della Controparte_1
n. 76/2023 dell'importo di € 29.400,00 Controparte_2
oltre interessi legali come indicati in motivazione;
condanna altresì il convenuto a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi €
4.237,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e
Cpa come per legge.
Brescia, 21 dicembre 2025
Il giudice relatore Il presidente dott. Angelica Castellani dott. Raffaele Del Porto
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