Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00048/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00076/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 76 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Nicola Di Mario e Gian Luca Falcinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Terni, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, anche domiciliataria in Perugia, via degli Offici, 14;
per l’annullamento
del provvedimento della Prefettura di Terni - Ufficio Territoriale del Governo Area 1 - Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della Legalità Territoriale del -OMISSIS- notificato a mani del ricorrente in data -OMISSIS-, a mezzo del quale è stata respinta l’istanza di revoca del precedente provvedimento di divieto detenzione armi adottato dalla Prefettura di Terni - U.T.G. in data -OMISSIS-e di ogni altro atto presupposto e/o connesso e/o conseguente ivi compresa la nota della Questura di Terni n. -OMISSIS- del -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Terni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 il dott. NC NG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In data -OMISSIS- la Prefettura di Terni aveva adottato nei confronti del ricorrente un divieto di detenzione di armi e munizioni, in applicazione dell’art. 39 del TULPS, in ragione dell’inaffidabilità derivante dal contenzioso in essere con alcuni vicini, sfociato nella sentenza del Tribunale Penale di Terni n. -OMISSIS-, con la quale il ricorrente era stato condannato per i reati di cui agli artt. 610 (violenza privata), 612-bis (atti persecutori) e 612, comma 2 (minaccia aggravata), cod. pen.
1.1. E’ seguita la revoca del porto di fucile da parte della Questura di Terni.
1.2. La Corte di Appello di Perugia, con sentenza n. -OMISSIS- dell’-OMISSIS-, in riforma della decisione di primo grado, ha assolto il ricorrente “perché il fatto non sussiste” dai reati di violenza privata ed atti persecutori, dichiarando altresì l’estinzione del reato di diffamazione per intervenuta prescrizione ed il non doversi procedere in ordine alla minaccia per mancanza di querela.
1.3. Il ricorrente ha chiesto la revoca del divieto ma la Prefettura ha respinto la richiesta in data -OMISSIS-.
1.4. Il ricorrente ha nuovamente chiesto la revoca del divieto, ottenendo un nuovo rigetto in data -OMISSIS-, sempre basato sulla permanenza della situazione di conflittualità con i vicini.
2. Quest’ultimo diniego è stato impugnato dal ricorrente, deducendo le censure appresso sintetizzate.
2.1. Violazione di legge con riferimento all’art. 10 bis L. n. 241/1990. Violazione dei principi del giusto procedimento, buon andamento e leale collaborazione tra P.A. e privati.
Lamenta che sia mancata la comunicazione di avvio, senza giustificazioni alla luce dell’esistenza di un procedimento ad istanza di parte, della risalenza del divieto, della mancanza di armi (cfr. TAR Umbria n. 172/2024).
2.2. Violazione di legge con riferimento all’art. 3 L. n. 241/1990 per difetto di motivazione. Violazione di legge con riferimento agli artt. 97 Cost. e 11 e 43 del T.U.L.P.S. di cui al R.D. 18.06.1931 n. 773 - Eccesso di potere per difetto di ponderazione, ingiustizia manifesta, contraddittorietà ed illogicità manifesta, difetto di istruttoria e travisamento.
Lamenta che sia stata ignorata la sopravvenuta assoluzione da parte della Corte d’Appello per i reati di violenza privata ed atti persecutori. In ogni caso, sottolinea che gli addebiti non sono circostanziati, risolvendosi in affermazioni prive di possibilità di riscontro e/o confutazione: si parla infatti, genericamente, di “atteggiamenti altezzosi e di sfida” e di “scambi verbali di accesa conflittualità”, omettendo tuttavia di corroborare dette asserzioni con la specificazione del luogo, del tempo e delle persone coinvolte.
2.3. Violazione di legge con riferimento all’art. 3 L. n. 241/1990 per difetto di motivazione. Violazione di legge con riferimento agli artt. 11 e 43 del T.U.L.P.S. Eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità manifesta, difetto di istruttoria, travisamento e sviamento.
Le autorizzazioni di p.s. erano state rinnovate al ricorrente dal 1967 al 2019, e deve quindi ritenersi che la Prefettura e la Questura non ravvisarono quella “ conflittualità per futili motivi che vanno avanti da moltissimi anni ” che ora viene contestata quale motivo ostativo alla possibilità di detenere armi. Sotto altro aspetto, va poi considerato che il ricorrente non ha mai dato adito a giudizi negativi o sospetti in merito al non corretto uso delle armi o, più in generale, circa la sua affidabilità. Infine, va ribadita l’inesistenza di conflitti in atto, tantoché che non vi sono giudizi civili (o di altra natura) pendenti tra il ricorrente ed altri soggetti.
3. L’Amministrazione si è costituita in giudizio ed ha controdedotto puntualmente, chiedendo il rigetto del ricorso.
4. Il ricorso è infondato e deve pertanto essere respinto.
4.1. Va anzitutto disattesa la censura di carattere procedimentale.
La giurisprudenza afferma che “ … La ratio dell'art. 10-bis della L. 241/1990, sin dalla sua introduzione, è quella di evitare provvedimenti con "motivazione a sorpresa", ossia fondati su questioni di fatto ovvero di diritto non oggetto di contraddittorio con il richiedente l'avvio del procedimento. Nel caso di un'istanza di riesame semplice, ovverosia non disciplinata da una specifica disposizione e finalizzata a chiedere un rinnovato esercizio del potere sulla medesima situazione di fatto e di diritto, l'Amministrazione non è tenuta ad esaminarla così come non deve neppure trasmettere il preavviso di rigetto prima di adottare un provvedimento meramente confermativo ovvero confermativo del precedente, motivato sulla base dell'immodificabilità della precedente valutazione (Cons Stato, sez. VI, n. 2495/2017; TAR Lazio, Roma, sez. III-ter, n. 16862/2022; n. 10693/2019; TAR Toscana, Firenze, sez. III, n. 979/2020) .” (TAR Lazio, III, n. 13186/2024).
Anche nel caso che ci occupa, in presenza di una nuova istanza di revoca (comportante il riesame della situazione del ricorrente), basata sull’evidenziazione della favorevole sopravvenienza giudiziaria, e dunque sostanzialmente riproduttiva di quella presentata infruttuosamente nel-OMISSIS-, l’Amministrazione non era tenuta ad avviare una nuova fase di partecipazione procedimentale, risultando già introdotti nel procedimento tutti gli elementi che lo stesso ricorrente riteneva necessari per la valutazione.
4.2. Risulta dagli atti che il primo divieto sia stato adottato pochi mesi dopo la condanna subita dal ricorrente in primo grado.
Nel caso in esame, la condanna originaria, ancorché relativa a fatti del 2015, risale al 2019, per cui può presumersi che i fatti non fossero noti al momento dell’ultimo rinnovo; è evidente che la tempestività del diniego (e, di contro, la sua contraddittorietà rispetto ad eventuali rinnovi) va valutata tenendo conto del momento in cui il motivo di prevedibile (secondo un giudizio discrezionale prognostico) inaffidabilità emerge in modo ufficiale e viene a conoscenza dell’Amministrazione.
Peraltro, l’Amministrazione infatti conserva sempre il potere/dovere di assicurare la massima tutela preventiva della sicurezza pubblica, ed una valutazione positiva pregressa non condiziona l’esercizio del potere discrezionale, che può giungere a diverse conclusioni in ragione di molteplici circostanze, non necessariamente legate a fatti negativi sopravvenuti (ivi compresa, quindi, l’attuazione di disposizioni ministeriali che richiedano in generale una maggior severità nel rilascio dei titoli di p.s.).
4.3. E’ pacifico che la conflittualità con i vicini può assumere la rilevanza di presupposto ostativo alla detenzione di armi.
Come sottolineato anche da questo Tribunale (sent. n. 803/2025), “ un caso tipico, tra i tanti che giustificano le misure interdittive di detenzione armi è quello delle “situazioni di conflittualità nei rapporti familiari, di convivenza o di vicinato, trattandosi di situazioni in cui la tensione nelle relazioni interpersonali, unita alla contiguità dei rapporti, tende ad acuirsi e ad esasperarsi con il decorso del tempo, rendendo inopportuno, a tutela della pubblica e della privata incolumità, che i protagonisti di tali conflitti abbiano la disponibilità di armi da sparo, ancorché l'uso improprio di esse non si sia già verificato” (così TAR Marche, I, n. 47/2022; vedi anche TAR Lombardia, Brescia, I, n. 1061/2022; relativamente a divieti originati da conflittualità tra vicini, cfr. anche TAR Umbria, n. 442/2024 e n. 484/2025). In particolare, in un giudizio nel quale il ricorrente sosteneva che l’Amministrazione non avesse valutato la sua personalità, essendosi limitata a prendere in esame un singolo episodio che, peraltro, farebbe riferimento a mere provocazioni verbali, senza mai dimostrare che la condotta tenuta avesse mai raggiunto un livello tale da diventare intimidatorio, il giudice, nel respingere il ricorso, ha affermato che “precedenti pronunce hanno già avuto modo di precisare come la litigiosità e l’esistenza di una conflittualità siano di per sé idonee e sufficienti a giustificare il divieto di detenzione di armi, in quanto “non si può escludere che il clima di conflittualità sia tuttora esistente o solo momentaneamente sopito e che i contrasti che si creano tra vicini costituiscono spesso fonte di livore che tende ad esasperarsi col tempo per il possesso delle armi potrebbe agevolare la commissione di gravi e imprevedibili comportamenti” (Cons. Stato, sez. III, 5 luglio 2016, nr. 2996; id. 20 marzo 2019, n. 1843; id. 7 settembre 2018 n. 4260 (Cons. Stato sent. n. 4451/2021 del 10.6.2021 T.A.R., Firenze, sez. II, 20/09/2018, n. 1200). (così, TAR Toscana, IV, n. 739/2024).”.
A fronte di un elemento oggettivo di tale natura, la mancanza di precedenti penali e finanche un eventuale giudizio positivo sulla restante condotta del soggetto che richiede il titolo di p.s., sono destinate a recedere, ai fini del complessivo giudizio di inaffidabilità.
4.4. Il ricorrente sostiene di non avere controversie giudiziarie o comunque conflitti in atto.
Tuttavia, se si analizza il quadro dei precedenti del ricorrente, emerge che l’estinzione del reato di diffamazione è stata dovuta alla prescrizione, e ciò sta a significare che il giudice non ha ravvisato i presupposti per poter pronunciare un’assoluzione; emerge anche che il non doversi procedere in ordine alla minaccia è stato dovuto alla mancanza di querela; in entrambi i casi, l’esito processuale non smentisce la sussistenza della conflittualità che ha condotto all’aperura del procedimento (che, evidentemente, altrimenti non sarebbe nemmeno iniziato e tanto meno avrebbe condotto in primo grado ad una condanna, anche per gli altri, più gravi reati contestati).
D’altra parte, tali fatti non sono così risalenti nel tempo da perdere di rilevanza.
Né il ricorrente ha fornito una ricostruzione di quanto accaduto idonea a poter considerare tali fatti privi di rilevanza quali sintomi della conflittualità con i vicini.
In questo contesto, non è implausibile la valutazione esternata dalla Prefettura nel provvedimento, che, dopo aver sottolineato le evidenze derivanti dal giudizio penale sopra ricordate, ha aggiunto che dall’attività investigativa operata dalla Questura è emerso che il [ricorrente] , nella località nella quale possiede una casa e del terreno agricolo nel cui luogo si sono già verificati attriti con le persone del paese, continua a tenere rapporti con i vicini tutt’altro che pacifici; in particolare lo stesso assume atteggiamenti altezzosi e di sfida ed in più occasioni ha avuto scambi verbali di accesa conflittualità con il vicinato per futili motivi che vanno avanti da moltissimi anni e potrebbero addirittura portare a ben più gravi conseguenze”, e giungendo alla conclusione che “tali situazioni e comportamenti in considerazione dei futili motivi dai quali scaturiscono e dai toni particolarmente aggressivi con reiterate ingiurie e palesi minacce, non rendono possibile esprimere, nei confronti del [ricorrente], una valutazione positiva circa il requisito dell’affidabilità nella detenzione di armi”..
5. Le spese del giudizio, considerate le peculiarità della vicenda, possono essere compensate integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
NC NG, Presidente, Estensore
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere
Daniela Carrarelli, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| NC NG |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.