TAR Perugia, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 48
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Sentenza 12 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge con riferimento all’art. 10 bis L. n. 241/1990 e violazione dei principi del giusto procedimento, buon andamento e leale collaborazione tra P.A. e privati

    L'Amministrazione non era tenuta ad avviare una nuova fase di partecipazione procedimentale in quanto si trattava di una nuova istanza di revoca basata su elementi già introdotti nel procedimento e sostanzialmente riproduttiva di una precedente istanza.

  • Rigettato
    Violazione di legge con riferimento all’art. 3 L. n. 241/1990 per difetto di motivazione e violazione degli artt. 97 Cost. e 11 e 43 del T.U.L.P.S.

    La valutazione positiva pregressa non condiziona l'esercizio del potere discrezionale dell'Amministrazione, che può giungere a diverse conclusioni in ragione di molteplici circostanze. La conflittualità con i vicini è di per sé presupposto ostativo alla detenzione di armi.

  • Rigettato
    Violazione di legge con riferimento all’art. 3 L. n. 241/1990 per difetto di motivazione e violazione degli artt. 11 e 43 del T.U.L.P.S.

    L'esito processuale (estinzione per prescrizione, non doversi procedere per mancanza di querela) non smentisce la sussistenza della conflittualità. I fatti non sono così risalenti nel tempo da perdere rilevanza. La valutazione della Prefettura sulla persistente conflittualità e sull'inaffidabilità del ricorrente è ritenuta plausibile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Perugia, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 48
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Perugia
    Numero : 48
    Data del deposito : 12 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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