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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Campobasso, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Campobasso |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 56/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAMPOBASSO Sezione 2, riunita in udienza il
28/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PAOLITTO LIBERATO, Presidente
ET IO, TO
AMORE PELLEGRINO, Giudice
in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 109/2025 depositato il 05/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Campobasso - Indirizzo_1 86100 Campobasso CB
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TR6030100832 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 492/2025 depositato il
01/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.r.l. impugnava l'avviso di accertamento n. TR6030100832/2024, con il quale si determinava, ai fini IVA, ai sensi dell'art. 54 del DPR 633/72, l'importo di euro 30.000,00, di cui al rigo VL26 della dichiarazione Mod. Iva/2019 per l'anno d'imposta 2018, ed irrogava una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 27.000,00.
La ricorrente proponeva ricorso eccependo i seguenti motivi di ricorso: 1) vizio di motivazione;
2) violazione del principio di buona fede e correttezza;
3) eccesso di potere;
4) violazione di norme procedurali;
5) ingiustificato aggravio del contribuente.
Dopo aver illustrato tutta la vicenda e argomentato ogni punto di ricorso la ricorrente riteneva errata l'applicazione dell'art. 1 del DPR n. 443/1997, sostenendo che la sospensione del rimborso non equivale ad un diniego definitivo e non preclude la possibilità di inserire il credito nella dichiarazione integrativa.
Più specificamente, la Ricorrente_1 S.r.l. deduce che:
-l'avviso di accertamento non fornirebbe adeguate spiegazioni sui motivi specifici della sospensione e sul perché essa implichi un divieto di portare in detrazione il credito;
-la decisione di avviare il recupero del credito senza considerare la possibilità di regolarizzare la posizione appare in contrasto con i principi di buona fede e lealtà previsti dal sistema tributario;
-l'accertamento sarebbe viziato da eccesso di potere in quanto l'Amministrazione avrebbe agito in modo eccessivamente punitivo e non avrebbe considerato il contesto in cui si è verificata la sospensione della richiesta di rimborso;
-l'opzione di regolarizzare la propria posizione tramite dichiarazione integrativa IVA è espressamente prevista dalla legge;
che l'azione di recupero aggrava indebitamente la posizione fiscale del contribuente.
Conclude chiedendo l'annullamento integrale dell'atto impugnato e il riconoscimento di portare in detrazione il credito IVA anche in assenza del provvedimento di diniego. Con vittoria di spese ed onorari del giudizio.
Si costituisce in giudizio la Direzione Provinciale di Campobasso con controdeduzioni depositate in atti.
Dopo aver illustrato la vicenda sintetizza che, in data 08/06/2018, l'Ufficio Territoriale di Campobasso comunicava all'Agenzia delle Entrate-Riscossione la sospensione del rimborso Iva di euro 30.000,00 per l'anno d'imposta 2017, per mancata ottemperanza alla richiesta di presentazione della documentazione necessaria al controllo del diritto al rimborso.
Successivamente, in data 13/03/2019, la predetta società presentava la dichiarazione ai fini Iva per l'anno d'imposta 2018, esponendo un credito Iva al rigo VL39 di euro 6.112,00.
Con successiva dichiarazione integrativa del 6/12/2019, al rigo VL26 esponeva l'importo di euro 30.000,00 quale credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'Ufficio.
Argomenta che, stante il disposto dell'art. 1 del DPR n. 443/1997, il credito può essere portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o in dichiarazione annuale solo a seguito della notifica del provvedimento di diniego di rimborso e non per la sospensione a causa della mancata presentazione della documentazione.
Argomenta l'infondatezza, a suo parere, di tutti i motivi di ricorso e conclude chiedendo di rigettare il ricorso, con condanna della controparte alle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall'esame del ricorso introduttivo e delle controdeduzioni dell'Ufficio, il nodo centrale della questione di merito pare essere rappresentato dalla diversa visione delle parti in causa in ordine alla liceità degli atti posti in essere dalla ricorrente.
Il fatto può così sintetizzarsi:
-La Ricorrente_1 S.r.l., in data 30/04/2018, presentava richiesta di rimborso dell'IVA di euro 30.000,00 per l'anno d'imposta 2017;
-In data 08/06/2018 l'Ufficio Territoriale di Campobasso, trattandosi di rimborso con procedura semplificata, comunicava all'Agenzia delle Entrate-Riscossione la sospensione del rimborso Iva di euro 30.000,00 per l'anno d'imposta 2017, per mancata ottemperanza alla richiesta di presentazione della documentazione necessaria al controllo del diritto al rimborso;
- Successivamente, in data 13/03/2019, la Ricorrente_1 S.r.l. presentava una prima dichiarazione Modello IVA 2019, per l'anno d'imposta 2018, nella quale esponeva, al rigo VL 39, un credito IVA di euro 6.112,00.
Mentre in data 6/12/2019 presentava una seconda dichiarazione Modello IVA/2019, integrativa della prima, con la quale, sempre per l'anno di imposta 2018, esponeva al rigo VL26 (credito chiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio) un'IVA a credito di euro 30.000,00 oggetto del provvedimento di sospensione suddetto, e, conseguentemente, al rigo VL39, un totale Iva a credito di euro 36.112,00 (euro 6.112,00 + euro 30.000,00).
Il ricorrente ritiene che la sospensione del rimborso non equivalga ad un diniego definitivo e non precluda la possibilità di inserire il credito in una dichiarazione integrativa.
L'Ufficio, per contro, ritiene che il comportamento della ricorrente – ossia l'esposizione al rigo VL 26 di un credito IVA unicamente sospeso/bloccato e non oggetto di un formale provvedimento di diniego da parte dell'Ufficio – è contrario alle norme previste dalla legge e alla prassi dell'Agenzia delle Entrate e che solo successivamente alla notifica del provvedimento di diniego è possibile portare il relativo credito in detrazione in sede o di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale.
Con la risposta n. 328 del 9 giugno 2022, l'Agenzia delle entrate ribadisce che è possibile modificare la scelta di utilizzo del credito Iva, sempreché il rimborso non sia stato ancora eseguito, presentando una dichiarazione integrativa non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui è stata presentata la dichiarazione e indicando il credito risultante dalla dichiarazione integrativa nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa stessa.
L'Agenzia premette che la possibilità di rettificare l'originaria richiesta di rimborso del credito Iva, optando invece per la compensazione, è stata già ammessa da alcuni documenti di prassi (cfr. circolari nn. 17/2011,
25/2012, 35/2015).
Successivamente, l'articolo 5, comma 1, lett. b), n. 2) Dl n. 193/2016 ha aggiunto il comma 6-bis all'articolo
8 Dpr n. 322/1998, attualmente in vigore, così introducendo una disciplina ad hoc della dichiarazione integrativa ai fini Iva, che stabilisce che ”le dichiarazioni dell'imposta sul valore aggiunto possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di una maggiore odi una minore eccedenza detraibile, mediante successiva dichiarazione da presentare[...] non oltre i termini stabiliti dall'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”.
La nuova disciplina della dichiarazione integrativa ai fini Iva, distinta e autonoma, ma modellata e tendenzialmente coincidente con quella propria delle imposte sui redditi e dell'AP (anch'essa modificata dal medesimo articolo 5 Dl n. 193/2016), equipara i termini entro i quali è possibile presentare la dichiarazione integrativa, a prescindere dalla circostanza che gli errori e le omissioni da emendare siano a favore dell'Amministrazione finanziaria.
Sul punto, la risposta ad interpello n. 231/2020 consente di modificare la scelta dell'utilizzo del credito Iva
(da rimborso a detrazione/compensazione): sempreché il rimborso non sia stato ancora eseguito- presentando una dichiarazione integrativa non oltre i termini stabiliti dall'articolo 57 Dpr 633/1972- indicando il credito risultante dalla dichiarazione integrativa nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa stessa.
Ebbene, l'articolo 57 citato stabilisce, al comma 1, che “gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti previsti nell'articolo 54 e nel secondo comma dell'articolo 55 devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione”. Inoltre, detta norma prevede, al comma 3, che “nel caso di richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta detraibile risultante dalla dichiarazione annuale, se tra la data di notifica della richiesta di documenti da parte dell'ufficio e la data della loro consegna intercorre un periodo superiore a quindici giorni, il termine di decadenza, relativo agli anni in cui si è formata l'eccedenza detraibile chiesta a rimborso, è differito di un periodo di tempo pari a quello compreso tra il sedicesimo giorno e la data di consegna” (cfr. anche circolare n. 328/1997). Pertanto, l'Agenzia ritiene che il rinvio ai termini stabiliti dall'articolo 57 citato ad opera del comma 6-bis dell'articolo 8 Dpr n. 322/1998 - con riferimento alle tempistiche di presentazione della dichiarazione integrativa ai fini Iva - non possa che far riferimento ai termini "ordinari" disciplinati dal comma 1 dell'articolo
57, anzitutto per ragioni di coerenza del sistema. Difatti, sussiste l'esigenza di garantire continuità con il passato, laddove, l'originario rinvio - ai fini della presentazione della dichiarazione integrativa "a favore", anche per l'Iva oltre che per le imposte sui redditi e dell'AP - ai termini di cui all'articolo 2, comma 8-bis Dpr
n. 322/1998, non contemplava alcuna forma di "differimento" ancorata alle tempistiche di presentazione della documentazione richiesta ai fini dell'erogazione dei rimborsi Iva. L'allungamento dei tempi di presentazione della dichiarazione integrativa "a favore", con l'introduzione altresì di una norma ad hoc ai fini Iva, non altera – secondo l'Agenzia - la natura dell'istituto, di natura premiale, finalizzato a consentire al contribuente di emendare gli errori compiuti all'atto della presentazione della dichiarazione originaria, prima di essere raggiunto dall'azione accertatrice dell'Ufficio impositore.
Ebbene, il "differimento" contemplato dal comma 3 del richiamato articolo 57, rappresenta uno "strumento di controllo", volto ad evitare strumentalizzazioni che potrebbero ravvisarsi nell'ipotesi in cui, come detto, il contribuente pretestuosamente "temporeggi" nell'ottemperare alla richiesta dell'ufficio di presentazione della documentazione necessaria ai fini dell'erogazione dei rimborsi Iva, con l'obiettivo di far decorrere i termini per l'accertamento.
Si tratta, dunque, di una misura posta a presidio dei poteri dell'Ufficio, la cui applicazione discende dall'adozione di una condotta del contribuente scorretta o omissiva, da cui pertanto non può derivare un beneficio a suo favore, quale è l'allungamento dei termini di presentazione della dichiarazione integrativa.
Difatti l'articolo 1, comma 1, del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 443 dispone “ L'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, che a seguito dell'esame della richiesta di rimborso ne accerta la non spettanza per difetto dei presupposti stabiliti dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, procede alla notifica del provvedimento di diniego con contestuale indicazione del credito spettante. Il relativo credito è portato in detrazione, successivamente alla notificazione, in sede di liquidazione periodica, ovvero nella dichiarazione annuale”.
Nel caso in esame la Ricorrente_1 S.r.l., in data 30/04/2018, presentava richiesta di rimborso dell'IVA di euro 30.000,00 per l'anno d'imposta 2017 e in data 08/06/2018 l'Ufficio Territoriale di Campobasso, trattandosi di rimborso con procedura semplificata, comunicava all'Agenzia delle Entrate-Riscossione la sospensione del rimborso Iva di euro 30.000,00 per l'anno d'imposta 2017, per mancata ottemperanza alla richiesta di presentazione della documentazione necessaria al controllo del diritto al rimborso.
La Suprema Corte di Cassazione con la recentissima sentenza 20051 del 13 luglio 2023 ha ribadito che in caso di omessa tempestiva impugnazione del provvedimento di sospensione del rimborso è precluso al contribuente la possibilità di instaurare un autonomo giudizio avverso il diniego tacito formatosi sull'istanza stessa.
Per consolidata giurisprudenza, tutti i provvedimenti di sospensione dei rimborsi di crediti erariali sono autonomamente impugnabili dinanzi il competente Giudice, anzi, la giurisprudenza di Cassazione si è spinta sino ad affermare l'impugnabilità anche della comunicazione con cui il rimborso non viene negato, bensì solo subordinato al mero pagamento dei carichi pendenti, o alla prestazione di apposita garanzia (Cass. nn.
5723/2016; 13548/2015).
La comunicazione della sospensione di un rimborso IVA in vista di una sua compensazione, differendone in concreto l'esecuzione, è un atto autonomamente impugnabile, atteso che “è necessario considerare che la «formale» pretesa tributaria, che deve rinvenirsi nell'atto dell'amministrazione finanziaria perché possa costituire oggetto di impugnazione, può estrinsecarsi in una manifestazione di volontà dell'Ufficio sia « pretensiva» (di un maggiore tributo) che «oppositiva (al diritto alla restituzione di un tributo riscosso od al riconoscimento del diritto alla esenzione o all'applicazione del minore tributo), comunque idonea ad incidere negativamente nella sfera patrimoniale del contribuente” e, dall'autonoma impugnabilità della comunicazione di sospensione del rimborso (nel termine di sessanta giorni dalla ricezione), consegue l'inammissibilità del successivo ricorso depositato avverso il silenzio rifiuto formatosi sull'originaria istanza di rimborso.
Alla luce dei principi ribaditi dagli ER nel recente arresto giurisprudenziale in commento, risulta evidente che il provvedimento di sospensione del rimborso ha efficacia preclusiva sulla successiva eventuale impugnazione del diniego tacito all'istanza di rimborso e vada pertanto equiparato ad un atto di diniego espresso, che va dunque impugnato tempestivamente.
L'orientamento della Cassazione (cfr. Cass. nn. 6395/2021 e 21082/2019) conferma tale assunto e riconosce come non sia addirittura necessario che il provvedimento di sospensione debba essere notificato al contribuente, ben potendo essere opposto in sede giurisdizionale, ove il contribuente impugni il silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso ( entro 90 giorni dall'istanza).
Nel caso di specie la Ricorrente_1 S.r.l. avrebbe dovuto impugnare il provvedimento di sospensione del rimborso.
Quindi risulta agli atti che la società ricorrente non ha ottemperato alla richiesta di documentazione idonea ad accertare il credito IVA indicato nella dichiarazione IVA, impedendo l'esercizio del potere di controllo dell'amministrazione finanziaria. A questo proposito la Corte di cassazione, Sezioni unite civili, con Sentenza
29 luglio 2021, n. 21766 ha statuito “ L'omesso esercizio del potere di controllo non determina, quindi, alcun effetto accertativo del credito vantato, che può derivare soltanto dalla positiva verifica di rispondenza alla realtà di quanto dichiarato (Cass., sez. un., n. 8500/2021). …....10.1. Il rimborso va dunque effettuato entro un termine ragionevole e, in ogni caso, il sistema di rimborso adottato non deve far correre alcun rischio finanziario al soggetto passivo (Corte giust., causa C-107/10, Enel Maritsa Iztok 3, punto 33; causa C-274/10, Commissione/Ungheria, punto 45; causa C-654/13, Delphi Hungary Autóalkatrész Gyártó, punto 31; causa C-254/16, Glencore Agriculture Hungary kft, punti 19-20). Ma senz'altro il principio di neutralità non comporta che si consenta la fruizione di un credito iva non dovuto, o risultato tale, perché non provato.” Anche la Corte di Giustizia nella sentenza del 9 settembre 2021, in C-294/2020 ha stabilito che la domanda di rimborso Iva può essere respinta se il soggetto passivo non ha presentato entro i termini stabiliti, la documentazione richiesta per provare il suo diritto.
In definitiva, la società, per poter utilizzare in compensazione il credito IVA 2017 avrebbe dovuto inviare una comunicazione formale di rinuncia al rimborso, ottenere il diniego dell'ufficio ( quando il credito IVA per il quale è stato chiesto il rimborso, pur risultando effettivamente esistente, non risulta però rimborsabile per mancanza dei presupposti previsti dall'art. 30 del DPR 633/72), e, a seguito dello stesso, avrebbe potuto inserire il credito nella dichiarazione Iva 2019 (periodo d'imposta 2018), al rigo VL26, dove, appunto, va indicato il credito chiesto a rimborso in anni precedenti per il quale l'ufficio competente abbia formalmente negato il diritto al rimborso ma abbia autorizzato il contribuente a utilizzare il credito stesso, per l'anno 2019, in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale.
Nella vicenda oggi in discussione, quindi, si applica l'articolo 1 del Dpr 443/1997, secondo cui "l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, che a seguito dell'esame della richiesta di rimborso ne accerta la non spettanza per difetto dei presupposti stabiliti dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, procede alla notifica del provvedimento di diniego con contestuale indicazione del credito spettante. Il relativo credito è portato in detrazione, successivamente alla notificazione, in sede di liquidazione periodica, ovvero nella dichiarazione annuale"
Questo principio è contenuto anche nella sentenza della Cassazione n. 11368/2012 “ se l'ufficio finanziario, contestualmente al diniego di rimborso Iva per difetto dei presupposti di cui all'articolo 30 del Dpr 633/1972, non indichi il credito spettante, il contribuente non può riportarsi tale credito in detrazione negli anni di imposta successivi.”
Il ricorso è infondato e le spese seguono la soccombenza che vengono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia e del pregio dell'opera difensiva prestata.
P.Q.M.
La Corte, Sez. II, così provvede: - rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio liquidate in € 2.400,00, oltre rimborso spese generali della difesa (15%).
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAMPOBASSO Sezione 2, riunita in udienza il
28/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PAOLITTO LIBERATO, Presidente
ET IO, TO
AMORE PELLEGRINO, Giudice
in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 109/2025 depositato il 05/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Campobasso - Indirizzo_1 86100 Campobasso CB
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TR6030100832 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 492/2025 depositato il
01/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.r.l. impugnava l'avviso di accertamento n. TR6030100832/2024, con il quale si determinava, ai fini IVA, ai sensi dell'art. 54 del DPR 633/72, l'importo di euro 30.000,00, di cui al rigo VL26 della dichiarazione Mod. Iva/2019 per l'anno d'imposta 2018, ed irrogava una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 27.000,00.
La ricorrente proponeva ricorso eccependo i seguenti motivi di ricorso: 1) vizio di motivazione;
2) violazione del principio di buona fede e correttezza;
3) eccesso di potere;
4) violazione di norme procedurali;
5) ingiustificato aggravio del contribuente.
Dopo aver illustrato tutta la vicenda e argomentato ogni punto di ricorso la ricorrente riteneva errata l'applicazione dell'art. 1 del DPR n. 443/1997, sostenendo che la sospensione del rimborso non equivale ad un diniego definitivo e non preclude la possibilità di inserire il credito nella dichiarazione integrativa.
Più specificamente, la Ricorrente_1 S.r.l. deduce che:
-l'avviso di accertamento non fornirebbe adeguate spiegazioni sui motivi specifici della sospensione e sul perché essa implichi un divieto di portare in detrazione il credito;
-la decisione di avviare il recupero del credito senza considerare la possibilità di regolarizzare la posizione appare in contrasto con i principi di buona fede e lealtà previsti dal sistema tributario;
-l'accertamento sarebbe viziato da eccesso di potere in quanto l'Amministrazione avrebbe agito in modo eccessivamente punitivo e non avrebbe considerato il contesto in cui si è verificata la sospensione della richiesta di rimborso;
-l'opzione di regolarizzare la propria posizione tramite dichiarazione integrativa IVA è espressamente prevista dalla legge;
che l'azione di recupero aggrava indebitamente la posizione fiscale del contribuente.
Conclude chiedendo l'annullamento integrale dell'atto impugnato e il riconoscimento di portare in detrazione il credito IVA anche in assenza del provvedimento di diniego. Con vittoria di spese ed onorari del giudizio.
Si costituisce in giudizio la Direzione Provinciale di Campobasso con controdeduzioni depositate in atti.
Dopo aver illustrato la vicenda sintetizza che, in data 08/06/2018, l'Ufficio Territoriale di Campobasso comunicava all'Agenzia delle Entrate-Riscossione la sospensione del rimborso Iva di euro 30.000,00 per l'anno d'imposta 2017, per mancata ottemperanza alla richiesta di presentazione della documentazione necessaria al controllo del diritto al rimborso.
Successivamente, in data 13/03/2019, la predetta società presentava la dichiarazione ai fini Iva per l'anno d'imposta 2018, esponendo un credito Iva al rigo VL39 di euro 6.112,00.
Con successiva dichiarazione integrativa del 6/12/2019, al rigo VL26 esponeva l'importo di euro 30.000,00 quale credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'Ufficio.
Argomenta che, stante il disposto dell'art. 1 del DPR n. 443/1997, il credito può essere portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o in dichiarazione annuale solo a seguito della notifica del provvedimento di diniego di rimborso e non per la sospensione a causa della mancata presentazione della documentazione.
Argomenta l'infondatezza, a suo parere, di tutti i motivi di ricorso e conclude chiedendo di rigettare il ricorso, con condanna della controparte alle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall'esame del ricorso introduttivo e delle controdeduzioni dell'Ufficio, il nodo centrale della questione di merito pare essere rappresentato dalla diversa visione delle parti in causa in ordine alla liceità degli atti posti in essere dalla ricorrente.
Il fatto può così sintetizzarsi:
-La Ricorrente_1 S.r.l., in data 30/04/2018, presentava richiesta di rimborso dell'IVA di euro 30.000,00 per l'anno d'imposta 2017;
-In data 08/06/2018 l'Ufficio Territoriale di Campobasso, trattandosi di rimborso con procedura semplificata, comunicava all'Agenzia delle Entrate-Riscossione la sospensione del rimborso Iva di euro 30.000,00 per l'anno d'imposta 2017, per mancata ottemperanza alla richiesta di presentazione della documentazione necessaria al controllo del diritto al rimborso;
- Successivamente, in data 13/03/2019, la Ricorrente_1 S.r.l. presentava una prima dichiarazione Modello IVA 2019, per l'anno d'imposta 2018, nella quale esponeva, al rigo VL 39, un credito IVA di euro 6.112,00.
Mentre in data 6/12/2019 presentava una seconda dichiarazione Modello IVA/2019, integrativa della prima, con la quale, sempre per l'anno di imposta 2018, esponeva al rigo VL26 (credito chiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio) un'IVA a credito di euro 30.000,00 oggetto del provvedimento di sospensione suddetto, e, conseguentemente, al rigo VL39, un totale Iva a credito di euro 36.112,00 (euro 6.112,00 + euro 30.000,00).
Il ricorrente ritiene che la sospensione del rimborso non equivalga ad un diniego definitivo e non precluda la possibilità di inserire il credito in una dichiarazione integrativa.
L'Ufficio, per contro, ritiene che il comportamento della ricorrente – ossia l'esposizione al rigo VL 26 di un credito IVA unicamente sospeso/bloccato e non oggetto di un formale provvedimento di diniego da parte dell'Ufficio – è contrario alle norme previste dalla legge e alla prassi dell'Agenzia delle Entrate e che solo successivamente alla notifica del provvedimento di diniego è possibile portare il relativo credito in detrazione in sede o di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale.
Con la risposta n. 328 del 9 giugno 2022, l'Agenzia delle entrate ribadisce che è possibile modificare la scelta di utilizzo del credito Iva, sempreché il rimborso non sia stato ancora eseguito, presentando una dichiarazione integrativa non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui è stata presentata la dichiarazione e indicando il credito risultante dalla dichiarazione integrativa nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa stessa.
L'Agenzia premette che la possibilità di rettificare l'originaria richiesta di rimborso del credito Iva, optando invece per la compensazione, è stata già ammessa da alcuni documenti di prassi (cfr. circolari nn. 17/2011,
25/2012, 35/2015).
Successivamente, l'articolo 5, comma 1, lett. b), n. 2) Dl n. 193/2016 ha aggiunto il comma 6-bis all'articolo
8 Dpr n. 322/1998, attualmente in vigore, così introducendo una disciplina ad hoc della dichiarazione integrativa ai fini Iva, che stabilisce che ”le dichiarazioni dell'imposta sul valore aggiunto possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di una maggiore odi una minore eccedenza detraibile, mediante successiva dichiarazione da presentare[...] non oltre i termini stabiliti dall'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”.
La nuova disciplina della dichiarazione integrativa ai fini Iva, distinta e autonoma, ma modellata e tendenzialmente coincidente con quella propria delle imposte sui redditi e dell'AP (anch'essa modificata dal medesimo articolo 5 Dl n. 193/2016), equipara i termini entro i quali è possibile presentare la dichiarazione integrativa, a prescindere dalla circostanza che gli errori e le omissioni da emendare siano a favore dell'Amministrazione finanziaria.
Sul punto, la risposta ad interpello n. 231/2020 consente di modificare la scelta dell'utilizzo del credito Iva
(da rimborso a detrazione/compensazione): sempreché il rimborso non sia stato ancora eseguito- presentando una dichiarazione integrativa non oltre i termini stabiliti dall'articolo 57 Dpr 633/1972- indicando il credito risultante dalla dichiarazione integrativa nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa stessa.
Ebbene, l'articolo 57 citato stabilisce, al comma 1, che “gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti previsti nell'articolo 54 e nel secondo comma dell'articolo 55 devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione”. Inoltre, detta norma prevede, al comma 3, che “nel caso di richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta detraibile risultante dalla dichiarazione annuale, se tra la data di notifica della richiesta di documenti da parte dell'ufficio e la data della loro consegna intercorre un periodo superiore a quindici giorni, il termine di decadenza, relativo agli anni in cui si è formata l'eccedenza detraibile chiesta a rimborso, è differito di un periodo di tempo pari a quello compreso tra il sedicesimo giorno e la data di consegna” (cfr. anche circolare n. 328/1997). Pertanto, l'Agenzia ritiene che il rinvio ai termini stabiliti dall'articolo 57 citato ad opera del comma 6-bis dell'articolo 8 Dpr n. 322/1998 - con riferimento alle tempistiche di presentazione della dichiarazione integrativa ai fini Iva - non possa che far riferimento ai termini "ordinari" disciplinati dal comma 1 dell'articolo
57, anzitutto per ragioni di coerenza del sistema. Difatti, sussiste l'esigenza di garantire continuità con il passato, laddove, l'originario rinvio - ai fini della presentazione della dichiarazione integrativa "a favore", anche per l'Iva oltre che per le imposte sui redditi e dell'AP - ai termini di cui all'articolo 2, comma 8-bis Dpr
n. 322/1998, non contemplava alcuna forma di "differimento" ancorata alle tempistiche di presentazione della documentazione richiesta ai fini dell'erogazione dei rimborsi Iva. L'allungamento dei tempi di presentazione della dichiarazione integrativa "a favore", con l'introduzione altresì di una norma ad hoc ai fini Iva, non altera – secondo l'Agenzia - la natura dell'istituto, di natura premiale, finalizzato a consentire al contribuente di emendare gli errori compiuti all'atto della presentazione della dichiarazione originaria, prima di essere raggiunto dall'azione accertatrice dell'Ufficio impositore.
Ebbene, il "differimento" contemplato dal comma 3 del richiamato articolo 57, rappresenta uno "strumento di controllo", volto ad evitare strumentalizzazioni che potrebbero ravvisarsi nell'ipotesi in cui, come detto, il contribuente pretestuosamente "temporeggi" nell'ottemperare alla richiesta dell'ufficio di presentazione della documentazione necessaria ai fini dell'erogazione dei rimborsi Iva, con l'obiettivo di far decorrere i termini per l'accertamento.
Si tratta, dunque, di una misura posta a presidio dei poteri dell'Ufficio, la cui applicazione discende dall'adozione di una condotta del contribuente scorretta o omissiva, da cui pertanto non può derivare un beneficio a suo favore, quale è l'allungamento dei termini di presentazione della dichiarazione integrativa.
Difatti l'articolo 1, comma 1, del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 443 dispone “ L'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, che a seguito dell'esame della richiesta di rimborso ne accerta la non spettanza per difetto dei presupposti stabiliti dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, procede alla notifica del provvedimento di diniego con contestuale indicazione del credito spettante. Il relativo credito è portato in detrazione, successivamente alla notificazione, in sede di liquidazione periodica, ovvero nella dichiarazione annuale”.
Nel caso in esame la Ricorrente_1 S.r.l., in data 30/04/2018, presentava richiesta di rimborso dell'IVA di euro 30.000,00 per l'anno d'imposta 2017 e in data 08/06/2018 l'Ufficio Territoriale di Campobasso, trattandosi di rimborso con procedura semplificata, comunicava all'Agenzia delle Entrate-Riscossione la sospensione del rimborso Iva di euro 30.000,00 per l'anno d'imposta 2017, per mancata ottemperanza alla richiesta di presentazione della documentazione necessaria al controllo del diritto al rimborso.
La Suprema Corte di Cassazione con la recentissima sentenza 20051 del 13 luglio 2023 ha ribadito che in caso di omessa tempestiva impugnazione del provvedimento di sospensione del rimborso è precluso al contribuente la possibilità di instaurare un autonomo giudizio avverso il diniego tacito formatosi sull'istanza stessa.
Per consolidata giurisprudenza, tutti i provvedimenti di sospensione dei rimborsi di crediti erariali sono autonomamente impugnabili dinanzi il competente Giudice, anzi, la giurisprudenza di Cassazione si è spinta sino ad affermare l'impugnabilità anche della comunicazione con cui il rimborso non viene negato, bensì solo subordinato al mero pagamento dei carichi pendenti, o alla prestazione di apposita garanzia (Cass. nn.
5723/2016; 13548/2015).
La comunicazione della sospensione di un rimborso IVA in vista di una sua compensazione, differendone in concreto l'esecuzione, è un atto autonomamente impugnabile, atteso che “è necessario considerare che la «formale» pretesa tributaria, che deve rinvenirsi nell'atto dell'amministrazione finanziaria perché possa costituire oggetto di impugnazione, può estrinsecarsi in una manifestazione di volontà dell'Ufficio sia « pretensiva» (di un maggiore tributo) che «oppositiva (al diritto alla restituzione di un tributo riscosso od al riconoscimento del diritto alla esenzione o all'applicazione del minore tributo), comunque idonea ad incidere negativamente nella sfera patrimoniale del contribuente” e, dall'autonoma impugnabilità della comunicazione di sospensione del rimborso (nel termine di sessanta giorni dalla ricezione), consegue l'inammissibilità del successivo ricorso depositato avverso il silenzio rifiuto formatosi sull'originaria istanza di rimborso.
Alla luce dei principi ribaditi dagli ER nel recente arresto giurisprudenziale in commento, risulta evidente che il provvedimento di sospensione del rimborso ha efficacia preclusiva sulla successiva eventuale impugnazione del diniego tacito all'istanza di rimborso e vada pertanto equiparato ad un atto di diniego espresso, che va dunque impugnato tempestivamente.
L'orientamento della Cassazione (cfr. Cass. nn. 6395/2021 e 21082/2019) conferma tale assunto e riconosce come non sia addirittura necessario che il provvedimento di sospensione debba essere notificato al contribuente, ben potendo essere opposto in sede giurisdizionale, ove il contribuente impugni il silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso ( entro 90 giorni dall'istanza).
Nel caso di specie la Ricorrente_1 S.r.l. avrebbe dovuto impugnare il provvedimento di sospensione del rimborso.
Quindi risulta agli atti che la società ricorrente non ha ottemperato alla richiesta di documentazione idonea ad accertare il credito IVA indicato nella dichiarazione IVA, impedendo l'esercizio del potere di controllo dell'amministrazione finanziaria. A questo proposito la Corte di cassazione, Sezioni unite civili, con Sentenza
29 luglio 2021, n. 21766 ha statuito “ L'omesso esercizio del potere di controllo non determina, quindi, alcun effetto accertativo del credito vantato, che può derivare soltanto dalla positiva verifica di rispondenza alla realtà di quanto dichiarato (Cass., sez. un., n. 8500/2021). …....10.1. Il rimborso va dunque effettuato entro un termine ragionevole e, in ogni caso, il sistema di rimborso adottato non deve far correre alcun rischio finanziario al soggetto passivo (Corte giust., causa C-107/10, Enel Maritsa Iztok 3, punto 33; causa C-274/10, Commissione/Ungheria, punto 45; causa C-654/13, Delphi Hungary Autóalkatrész Gyártó, punto 31; causa C-254/16, Glencore Agriculture Hungary kft, punti 19-20). Ma senz'altro il principio di neutralità non comporta che si consenta la fruizione di un credito iva non dovuto, o risultato tale, perché non provato.” Anche la Corte di Giustizia nella sentenza del 9 settembre 2021, in C-294/2020 ha stabilito che la domanda di rimborso Iva può essere respinta se il soggetto passivo non ha presentato entro i termini stabiliti, la documentazione richiesta per provare il suo diritto.
In definitiva, la società, per poter utilizzare in compensazione il credito IVA 2017 avrebbe dovuto inviare una comunicazione formale di rinuncia al rimborso, ottenere il diniego dell'ufficio ( quando il credito IVA per il quale è stato chiesto il rimborso, pur risultando effettivamente esistente, non risulta però rimborsabile per mancanza dei presupposti previsti dall'art. 30 del DPR 633/72), e, a seguito dello stesso, avrebbe potuto inserire il credito nella dichiarazione Iva 2019 (periodo d'imposta 2018), al rigo VL26, dove, appunto, va indicato il credito chiesto a rimborso in anni precedenti per il quale l'ufficio competente abbia formalmente negato il diritto al rimborso ma abbia autorizzato il contribuente a utilizzare il credito stesso, per l'anno 2019, in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale.
Nella vicenda oggi in discussione, quindi, si applica l'articolo 1 del Dpr 443/1997, secondo cui "l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, che a seguito dell'esame della richiesta di rimborso ne accerta la non spettanza per difetto dei presupposti stabiliti dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, procede alla notifica del provvedimento di diniego con contestuale indicazione del credito spettante. Il relativo credito è portato in detrazione, successivamente alla notificazione, in sede di liquidazione periodica, ovvero nella dichiarazione annuale"
Questo principio è contenuto anche nella sentenza della Cassazione n. 11368/2012 “ se l'ufficio finanziario, contestualmente al diniego di rimborso Iva per difetto dei presupposti di cui all'articolo 30 del Dpr 633/1972, non indichi il credito spettante, il contribuente non può riportarsi tale credito in detrazione negli anni di imposta successivi.”
Il ricorso è infondato e le spese seguono la soccombenza che vengono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia e del pregio dell'opera difensiva prestata.
P.Q.M.
La Corte, Sez. II, così provvede: - rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio liquidate in € 2.400,00, oltre rimborso spese generali della difesa (15%).