CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XL, sentenza 16/02/2026, n. 2465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2465 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2465/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 40, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
FERRANTI DONATELLA, Presidente e Relatore
FILIPPI PAOLA, Giudice
PERINELLI ANTONIO, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10869/2023 depositato il 22/09/2023
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239047666165000 TRIBUTI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210057751251000 OL
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210129853444000 SPESE GIUDIZIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK503R903278 IRES-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK503R903278 IRAP
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK503R904741 IRES-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK503R903769 IRES-ALTRO
- INT. PAGAMENTO n. TK5IPPN008102019 IRES-ALTRO
- INT. PAGAMENTO n. TK5IPPN003452020 IRES-ALTRO
- INT. PAGAMENTO n. TK5IPPD004152020 IRES-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 s.r.l. presentava ricorso, nei soli confronti dell'Agente delle Entrate – Riscossione, avverso l'intimazione di pagamento0972239047666165000, notificata il 23.06.2023 recante richiesta di versamento delle somme dovute in forza di due cartelle di pagamento, tre avvisi di accertamento e tre intimazioni di pagamento su sentenza.
1) Cartella n..25100 notificata il 1.07.2022 relativamente a tassa automobilistica anno 2018 per 28,56
1bis) Cartella di pagamento n. 097 2021 01298534 44 (a.i. 2013);
2) Avviso di accertamento esecutivo n. TK503R903278/2018 (a.i. 2013);
3) Avviso di accertamento esecutivo n. TK503R904741/2018 (a.i. 2014);
4) Avviso di accertamento esecutivo n. TK503R903769/2019 (a.i. 2015);
5) Intimazione di pagamento n. TK5IPPN00810/2019 (a.i. 2013);
6) Intimazione di pagamento n. TK5IPPN00345/2020 (a.i. 2014);
7) Intimazione di pagamento n. TK5IPPD00415/2020 (a.i. 2013). La parte esponeva i seguenti motivi di impugnazione:
1. Illegittimità dell'intimazione – Inesigibilità della cartella n.
9720210057751251000;
2. Illegittimità dell'atto impugnato – Duplicazione degli importi;
3. Nullità dell'intimazione di pagamento per inesistenza ed omessa/illegittima notifica degli atti presupposti _ intervenuta decadenza ex art. 25 D.P.R.602/1973;
4. Estinzione del diritto per prescrizione rinvenibile nelle informazioni contenute nel “dettaglio degli addebiti” dello stesso atto impugnato
5. Decorrenza del termine quinquennale di prescrizione ex art. 20, comma 3, D.Lgs. 472/1997 e art. 2948, n. 4, c.c. relativamente alle sanzioni ed agli interessi di cui alle cartelle di pagamento sottese;
6. Nullità dell'intimazione di pagamento: Carenza di motivazione – Incertezza omessa indicazione base di calcolo degli interessi – Violazione degli artt. 3 della L. 241/1990 e 7 della L. 212/2000.
Concludeva chiedendo l'annullamento dell'intimazione di pagamento, con vittoria di spese.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione si costituiva e chiedeva il rigetto con vittoria di spese deduceva la carenza di legittimazione passiva sull'omessa notifica degli atti presupposto e notificava il ricorso agli Enti impositori per consentire l'intervento volontario.
Agenzia Entrate DP2 di Roma si è costituita con atto di intervento volontario chiedendo in via preliminare di verificare la ritualità e la tempestività del ricorso di parte avversa, ai sensi degli artt. 19, 20,
21 e 22 D.Lgs. 546/1992. Chiedeva nel merito il rigetto del ricorso con riferimento agli atti di propria competenza e di condannare controparte al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.; oltre che rifusione delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato
Con riferimento agli avvisi di accertamento esecutivi n. TK503R903278/2018 (a.i.
2013) e n. TK503R904741/2018 (a.i. 2014), risultano, non solo ritualmente notificati ala parte, ma anche tempestivamente impugnati innanzi l'adita CGT.
L'avviso di accertamento n. TK503R903278/2018 (a.i. 2013) è stato impugnato con ricorso iscritto al n. R.G.R. 2861/2019, deciso con sentenza CGT I grado Roma n. 16796/07/2019, favorevole all'Ufficio e passata in giudicato;
- L'avviso di accertamento n. TK503R904741/2018 (a.i. 2014) è stato impugnato con ricorso iscritto al n. R.G.R. 6223/2019, in relazione al quale si registra un primo pronunciamento favorevole all'Ufficio con sentenza CGT I grado Roma n. 5014/31/2020 ed un secondo pronunciamento sempre favorevole all'Ufficio con sentenza CGT II grado Roma n. 1472/13/2023 (sull'appello R.G.A.
1275/2021).Si segnala, inoltre, che la parte ha proposto un ulteriore ricorso avverso il predetto avviso di accertamento n. TK503R904741/2018, deciso in primo ed in secondo grado in senso favorevole all'A.F.
(vedasi R.G.R. 6762/2019 e R.G.A. 290/2022).
Per quanto concerne l'avviso di accertamento esecutivo n. TK503R903769/2019 (a.i.2015), l'Ufficio ha prodotto copia della notifica, dalla quale risulta che l'atto è stato ritualmente notificato alla parte via pec e non impugnato nei termini di legge, con conseguente definitività della pretesa erariale col medesimo azionata. Sul punto le eccezioni della difesa di parte ricorrente presentata in sede di discussione all'udienza circa il valore probatorio di tale produzione sono del tutto tardive oltre che generiche.
Del pari, con riferimento alle intimazioni di pagamento n. TK5IPPN00810/2019 (a.i.2013); n.
TK5IPPN00345/2020 (a.i. 2014) e n. TK5IPPD00415/2020 (a.i. 2013), risultano in atti le copie delle notifiche effettuate via pec all'indirizzo della Ricorrente_1 s.r.l., come risultante dalla C.C.I.A.A. di Roma.
Atteso quanto sopra esposto non sussiste la omessa notifica degli atti presupposti e Il motivo è infondato.
Invero gli Uffici hanno prodotto idoena documentazione attestante l'avvenuta notifica delle cartelle impugnate
Relativamente alla presunta duplicazione degli importi, si rileva l'evidente infondatezza oltre che genericità della doglianza
Con riferimento agli avvisi di accertamento n. TK503R903278/2018 (a.i. 2013) e n. TK503R904741/2018
(a.i. 2014), stante l'impugnazione dei medesimi, l'Ufficio ha provveduto all'affidamento delle somme dovute nel rispetto della normativa vigente.
Nello specifico, dapprima è stato richiesto il pagamento delle sole imposte nella misura di 1/3 dell'accertato, in pendenza di ricorso, ex art. 15 del D.P.R. 602/1973.
Successivamente in forza delle sentenze emesse ed innanzi richiamate, l'Ufficio ha provveduto a liquidare e richiedere il pagamento (con le intimazioni di pagamento innanzi indicate) delle ulteriori somme dovute (anche sanzioni), in conformità a quanto previsto dall'art. 68, comma 1, lett. a) e c) del D.
Lgs. 546/1992, in materia di riscossione frazionata dei tributi.
Rituale e tempestiva anche la notifica della cartella riguardante la tassa automobilistica 2018 notificata via pec il 1.07.2022
Analogamente, i termini di prescrizione delle sanzioni venivano interrotti dalla normativa emergenziale.
Deve innanzitutto rilevarsi la genericità dell'eccezione non essendo stati indicati i termini di decorrenza e maturazione dei singoli termini prescrizionali.
Comunque ai tributi erariali (irpef, iva) si applica l'ordinario termine decennale di prescrizione. Le tasse automobilistiche sono invece soggette al termine triennale di prescrizione.
Infine deve tenersi conto dei provvedimenti emanati per far fronte all'emergenza pandemica da COVID
19, in virtù dei quali dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 18/2020, convertito dalla Legge n. 27/2000
(8 marzo 2020) e fino al termine stabilito dal D.L. n. 73/2021, convertito dalla Legge n. 106/2021 (31 agosto 2021), l'attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione è stata sospesa, con conseguente sospensione dei termini decadenziali e prescrizionali legati a tale attività.
Deve osservarsi al riguardo che la Corte di Cassazione con la sentenza n. 960/2025 ha affermato che:
“1.1.3 Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge
27 luglio 2000, n. 212”.
Il motivo di ricorso con cui il ricorrente lamenta che l'ntimazione di pagamento riporta la complessiva somma da pagare senza alcuna indicazione delle singole percentuali né delle modalità di calcolo delle somme dovute anche a titolo di compenso esattoriale oltre che generico è infodato.
Deve innanzitutto osservarsi che l'avviso ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia.
Comunque gli interessi sono calcolati in base alla legge e fissati annualmente con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle Entrate sulla base della media dei tassi bancari attivi.
Il loro "tasso ... annuo" è quindi noto e conoscibile perché determinato con provvedimento generale, ed i limiti temporali di riferimento (dies a quo e dies ad quem) necessari per il calcolo sono anch' essi fissati in elementi cronologici ben individuati ("giorno successivo a quello di scadenza del pagamento" e "data di consegna ... dei ruoli", rispettivamente).
La Corte ritiene quindi di aderire al principio, specificamente affermato "con riferimento all'obbligo di motivazione degli atti tributari, previsto ...per la cartella di pagamento (D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 12 e
25)", secondo cui (Cass., trib., 18 dicembre 2009 n. 26671) "nell'ipotesi in cui vengano richiesti gli interessi e le sovrattasse per ritardato o omesso pagamento il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi in questi casi assolto dall'Ufficio mediante mero richiamo alla dichiarazione medesima".
In particolare, gli interessi di mora sono dovuti per legge sulle somme iscritte a ruolo qualora, come indicato nelle cartelle di pagamento, secondo il modello approvato, il pagamento non sia effettuato entro sessanta giorni dalla notificazione della cartella e il tasso di interesse applicato è definito ai sensi dell'art. 30 del DPR 602/73, mediante D.M. Finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.
La data di decorrenza degli interessi è fissata dallo stesso articolo alla data di notifica della cartella e gli interessi sono dovuti fino alla data del pagamento. Questo contenuto, mediante rinvio all'art. 30 del DPR 602/73, che detta i criteri di calcolo degli interessi di mora, dà luogo a motivazione chiara dell'atto dell'Agente della Riscossione, poiché richiama atti normativi
(legge e Decreto Ministeriale) conoscibili dal destinatario della cartella di pagamento, anche quanto all'aliquota applicabile (Cass. Civ., ord. n. 4376/17).
Dunque, il calcolo degli interessi si risolve in una mera operazione matematica, mentre, quanto alle sanzioni, è sufficiente il riferimento alla norma di legge che ne prevede i criteri di calcolo o alla tipologia della violazione da cui è possibile desumere gli stessi.
Analoghe considerazioni possono farsi per l'aggio che ha natura retributiva, trattandosi di compenso per l'attività esattoriale, e pertanto viene determinato secondo la disciplina vigente al tempo dell'attività di riscossione.
In conclusione il ricorso deve essere respinto.
6.Le spese di giudizio di cui al I° comma dell'articolo 15 del D.Lgs. 546 del 31.12.1992, vanno liquidate, così come in dispositivo a carico di parte soccombente, sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in relazione al valore della controversia (da € 52.001 ad € 260.000) tenuto conto anche della nota spese.
P.Q.M.
La Corte, pronunziando nella causa tra le parti in epigrafe meglio indicate, così provvede: rigetta il ricorso;
e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 3477,60 in favore di
Agenzia Entrate Direzione provinciale II di Roma e in euro 4000,00 nei confronti di Agenzia Entrate riscossione oltre oneri e accessori di legge, se dovuti. Così deciso il 5.02.2026 La Presidente relatrice
ON ER
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 40, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
FERRANTI DONATELLA, Presidente e Relatore
FILIPPI PAOLA, Giudice
PERINELLI ANTONIO, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10869/2023 depositato il 22/09/2023
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239047666165000 TRIBUTI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210057751251000 OL
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210129853444000 SPESE GIUDIZIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK503R903278 IRES-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK503R903278 IRAP
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK503R904741 IRES-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK503R903769 IRES-ALTRO
- INT. PAGAMENTO n. TK5IPPN008102019 IRES-ALTRO
- INT. PAGAMENTO n. TK5IPPN003452020 IRES-ALTRO
- INT. PAGAMENTO n. TK5IPPD004152020 IRES-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 s.r.l. presentava ricorso, nei soli confronti dell'Agente delle Entrate – Riscossione, avverso l'intimazione di pagamento0972239047666165000, notificata il 23.06.2023 recante richiesta di versamento delle somme dovute in forza di due cartelle di pagamento, tre avvisi di accertamento e tre intimazioni di pagamento su sentenza.
1) Cartella n..25100 notificata il 1.07.2022 relativamente a tassa automobilistica anno 2018 per 28,56
1bis) Cartella di pagamento n. 097 2021 01298534 44 (a.i. 2013);
2) Avviso di accertamento esecutivo n. TK503R903278/2018 (a.i. 2013);
3) Avviso di accertamento esecutivo n. TK503R904741/2018 (a.i. 2014);
4) Avviso di accertamento esecutivo n. TK503R903769/2019 (a.i. 2015);
5) Intimazione di pagamento n. TK5IPPN00810/2019 (a.i. 2013);
6) Intimazione di pagamento n. TK5IPPN00345/2020 (a.i. 2014);
7) Intimazione di pagamento n. TK5IPPD00415/2020 (a.i. 2013). La parte esponeva i seguenti motivi di impugnazione:
1. Illegittimità dell'intimazione – Inesigibilità della cartella n.
9720210057751251000;
2. Illegittimità dell'atto impugnato – Duplicazione degli importi;
3. Nullità dell'intimazione di pagamento per inesistenza ed omessa/illegittima notifica degli atti presupposti _ intervenuta decadenza ex art. 25 D.P.R.602/1973;
4. Estinzione del diritto per prescrizione rinvenibile nelle informazioni contenute nel “dettaglio degli addebiti” dello stesso atto impugnato
5. Decorrenza del termine quinquennale di prescrizione ex art. 20, comma 3, D.Lgs. 472/1997 e art. 2948, n. 4, c.c. relativamente alle sanzioni ed agli interessi di cui alle cartelle di pagamento sottese;
6. Nullità dell'intimazione di pagamento: Carenza di motivazione – Incertezza omessa indicazione base di calcolo degli interessi – Violazione degli artt. 3 della L. 241/1990 e 7 della L. 212/2000.
Concludeva chiedendo l'annullamento dell'intimazione di pagamento, con vittoria di spese.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione si costituiva e chiedeva il rigetto con vittoria di spese deduceva la carenza di legittimazione passiva sull'omessa notifica degli atti presupposto e notificava il ricorso agli Enti impositori per consentire l'intervento volontario.
Agenzia Entrate DP2 di Roma si è costituita con atto di intervento volontario chiedendo in via preliminare di verificare la ritualità e la tempestività del ricorso di parte avversa, ai sensi degli artt. 19, 20,
21 e 22 D.Lgs. 546/1992. Chiedeva nel merito il rigetto del ricorso con riferimento agli atti di propria competenza e di condannare controparte al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.; oltre che rifusione delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato
Con riferimento agli avvisi di accertamento esecutivi n. TK503R903278/2018 (a.i.
2013) e n. TK503R904741/2018 (a.i. 2014), risultano, non solo ritualmente notificati ala parte, ma anche tempestivamente impugnati innanzi l'adita CGT.
L'avviso di accertamento n. TK503R903278/2018 (a.i. 2013) è stato impugnato con ricorso iscritto al n. R.G.R. 2861/2019, deciso con sentenza CGT I grado Roma n. 16796/07/2019, favorevole all'Ufficio e passata in giudicato;
- L'avviso di accertamento n. TK503R904741/2018 (a.i. 2014) è stato impugnato con ricorso iscritto al n. R.G.R. 6223/2019, in relazione al quale si registra un primo pronunciamento favorevole all'Ufficio con sentenza CGT I grado Roma n. 5014/31/2020 ed un secondo pronunciamento sempre favorevole all'Ufficio con sentenza CGT II grado Roma n. 1472/13/2023 (sull'appello R.G.A.
1275/2021).Si segnala, inoltre, che la parte ha proposto un ulteriore ricorso avverso il predetto avviso di accertamento n. TK503R904741/2018, deciso in primo ed in secondo grado in senso favorevole all'A.F.
(vedasi R.G.R. 6762/2019 e R.G.A. 290/2022).
Per quanto concerne l'avviso di accertamento esecutivo n. TK503R903769/2019 (a.i.2015), l'Ufficio ha prodotto copia della notifica, dalla quale risulta che l'atto è stato ritualmente notificato alla parte via pec e non impugnato nei termini di legge, con conseguente definitività della pretesa erariale col medesimo azionata. Sul punto le eccezioni della difesa di parte ricorrente presentata in sede di discussione all'udienza circa il valore probatorio di tale produzione sono del tutto tardive oltre che generiche.
Del pari, con riferimento alle intimazioni di pagamento n. TK5IPPN00810/2019 (a.i.2013); n.
TK5IPPN00345/2020 (a.i. 2014) e n. TK5IPPD00415/2020 (a.i. 2013), risultano in atti le copie delle notifiche effettuate via pec all'indirizzo della Ricorrente_1 s.r.l., come risultante dalla C.C.I.A.A. di Roma.
Atteso quanto sopra esposto non sussiste la omessa notifica degli atti presupposti e Il motivo è infondato.
Invero gli Uffici hanno prodotto idoena documentazione attestante l'avvenuta notifica delle cartelle impugnate
Relativamente alla presunta duplicazione degli importi, si rileva l'evidente infondatezza oltre che genericità della doglianza
Con riferimento agli avvisi di accertamento n. TK503R903278/2018 (a.i. 2013) e n. TK503R904741/2018
(a.i. 2014), stante l'impugnazione dei medesimi, l'Ufficio ha provveduto all'affidamento delle somme dovute nel rispetto della normativa vigente.
Nello specifico, dapprima è stato richiesto il pagamento delle sole imposte nella misura di 1/3 dell'accertato, in pendenza di ricorso, ex art. 15 del D.P.R. 602/1973.
Successivamente in forza delle sentenze emesse ed innanzi richiamate, l'Ufficio ha provveduto a liquidare e richiedere il pagamento (con le intimazioni di pagamento innanzi indicate) delle ulteriori somme dovute (anche sanzioni), in conformità a quanto previsto dall'art. 68, comma 1, lett. a) e c) del D.
Lgs. 546/1992, in materia di riscossione frazionata dei tributi.
Rituale e tempestiva anche la notifica della cartella riguardante la tassa automobilistica 2018 notificata via pec il 1.07.2022
Analogamente, i termini di prescrizione delle sanzioni venivano interrotti dalla normativa emergenziale.
Deve innanzitutto rilevarsi la genericità dell'eccezione non essendo stati indicati i termini di decorrenza e maturazione dei singoli termini prescrizionali.
Comunque ai tributi erariali (irpef, iva) si applica l'ordinario termine decennale di prescrizione. Le tasse automobilistiche sono invece soggette al termine triennale di prescrizione.
Infine deve tenersi conto dei provvedimenti emanati per far fronte all'emergenza pandemica da COVID
19, in virtù dei quali dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 18/2020, convertito dalla Legge n. 27/2000
(8 marzo 2020) e fino al termine stabilito dal D.L. n. 73/2021, convertito dalla Legge n. 106/2021 (31 agosto 2021), l'attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione è stata sospesa, con conseguente sospensione dei termini decadenziali e prescrizionali legati a tale attività.
Deve osservarsi al riguardo che la Corte di Cassazione con la sentenza n. 960/2025 ha affermato che:
“1.1.3 Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge
27 luglio 2000, n. 212”.
Il motivo di ricorso con cui il ricorrente lamenta che l'ntimazione di pagamento riporta la complessiva somma da pagare senza alcuna indicazione delle singole percentuali né delle modalità di calcolo delle somme dovute anche a titolo di compenso esattoriale oltre che generico è infodato.
Deve innanzitutto osservarsi che l'avviso ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia.
Comunque gli interessi sono calcolati in base alla legge e fissati annualmente con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle Entrate sulla base della media dei tassi bancari attivi.
Il loro "tasso ... annuo" è quindi noto e conoscibile perché determinato con provvedimento generale, ed i limiti temporali di riferimento (dies a quo e dies ad quem) necessari per il calcolo sono anch' essi fissati in elementi cronologici ben individuati ("giorno successivo a quello di scadenza del pagamento" e "data di consegna ... dei ruoli", rispettivamente).
La Corte ritiene quindi di aderire al principio, specificamente affermato "con riferimento all'obbligo di motivazione degli atti tributari, previsto ...per la cartella di pagamento (D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 12 e
25)", secondo cui (Cass., trib., 18 dicembre 2009 n. 26671) "nell'ipotesi in cui vengano richiesti gli interessi e le sovrattasse per ritardato o omesso pagamento il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi in questi casi assolto dall'Ufficio mediante mero richiamo alla dichiarazione medesima".
In particolare, gli interessi di mora sono dovuti per legge sulle somme iscritte a ruolo qualora, come indicato nelle cartelle di pagamento, secondo il modello approvato, il pagamento non sia effettuato entro sessanta giorni dalla notificazione della cartella e il tasso di interesse applicato è definito ai sensi dell'art. 30 del DPR 602/73, mediante D.M. Finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.
La data di decorrenza degli interessi è fissata dallo stesso articolo alla data di notifica della cartella e gli interessi sono dovuti fino alla data del pagamento. Questo contenuto, mediante rinvio all'art. 30 del DPR 602/73, che detta i criteri di calcolo degli interessi di mora, dà luogo a motivazione chiara dell'atto dell'Agente della Riscossione, poiché richiama atti normativi
(legge e Decreto Ministeriale) conoscibili dal destinatario della cartella di pagamento, anche quanto all'aliquota applicabile (Cass. Civ., ord. n. 4376/17).
Dunque, il calcolo degli interessi si risolve in una mera operazione matematica, mentre, quanto alle sanzioni, è sufficiente il riferimento alla norma di legge che ne prevede i criteri di calcolo o alla tipologia della violazione da cui è possibile desumere gli stessi.
Analoghe considerazioni possono farsi per l'aggio che ha natura retributiva, trattandosi di compenso per l'attività esattoriale, e pertanto viene determinato secondo la disciplina vigente al tempo dell'attività di riscossione.
In conclusione il ricorso deve essere respinto.
6.Le spese di giudizio di cui al I° comma dell'articolo 15 del D.Lgs. 546 del 31.12.1992, vanno liquidate, così come in dispositivo a carico di parte soccombente, sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in relazione al valore della controversia (da € 52.001 ad € 260.000) tenuto conto anche della nota spese.
P.Q.M.
La Corte, pronunziando nella causa tra le parti in epigrafe meglio indicate, così provvede: rigetta il ricorso;
e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 3477,60 in favore di
Agenzia Entrate Direzione provinciale II di Roma e in euro 4000,00 nei confronti di Agenzia Entrate riscossione oltre oneri e accessori di legge, se dovuti. Così deciso il 5.02.2026 La Presidente relatrice
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