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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 04/02/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SETTORE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro di Reggio Emilia, dott. Elena Vezzosi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di cui al n.1099/2023 promossa da:
(C.F. , residente a [...] C.F._1
Cisa Ligure 7/1, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Consolini
-ricorrente
Contro
(PI in persona del legale rappresentante pro tempore – con sede CP_1 P.IVA_1
legale in Milano, Corso Sempione n. 39 rappresentata e difesa dall'Avv. Giampiero
Falasca
-resistente
E contro con sede legale in via Amendola 2 Controparte_2 CP_2
(CF: ) in persona del Direttore Generale pro tempore e legale P.IVA_2 rappresentante dott.ssa rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Controparte_3
Danilo Salvaggio e dall'Avv. Chiara Bicocchi
– resistente svolgente domanda riconvenzionale –
in punto a:
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22/11/2023 il ricorrente esponeva quanto Parte_1 segue:
1. dal 02/03/2020, lavora con profilo professionale di Collaboratore
Professionale Sanitario e mansioni di “tecnico sanitario di radiologia medica” presso il reparto di radiologia dell'Arcispedale S. Maria Nuova di CP_2
dell convenuta (con inquadramento professionale CP_2 Controparte_4
e retributivo di livello D del CCNL relativo al personale del comparto sanità del
21/05/2018.
2. In particolare, ha lavorato, dal 02/03/2020 al 16/05/2021, alle dipendenze di in forza di contratto di prestazione a tempo determinato (full time) CP_5
del 28/02/2020, prorogato due volte sino al 30/06/2021 nell'ambito della somministrazione di lavoro (c.d. a-causale), e successivamente cessata per l'assunzione diretta, da parte dell'utilizzatrice SL di , a tempo CP_2
determinato su incarico dal 17/05/2021, contratto della durata di dodici mesi rinnovabili. Dal settembre 2022, il ricorrente è dipendente a tempo indeterminato, a tempo pieno, dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di CP_2
.
[...]
3. Nel periodo in cui è stato lavoratore somministrato ha prestato attività lavorativa presso il reparto di Radiologia addetto in particolare alla diagnostica radiologica COVID.
Evidenzia tuttavia che con riferimento al 2020, diversamente dai colleghi assunti alle dipendenze dell , sia a Controparte_6
termine che a tempo indeterminato, non percepiva alcun compenso legato alle performance (aziendale, organizzativa ed individuale) né al sistema premiante
(neppure con riferimento alle quote collegate all'emergenza sanitaria); in particolare a) le quote infrannuali liquidate mensilmente (pari ad euro 150,00 mensili) ad appannaggio del solo personale con contratto a tempo indeterminato, b) le quote a saldo dei premi correlati alle performance né la
Pag. 2 di 10 quota di incentivazione una tantum (euro 700,00 per la cat. D) né altro riconoscimento economico e/o premio per il particolare impegno profuso in relazione all'emergenza sanitaria previsto dalla contrattazione integrativa.
Specificamente la contrattazione integrativa anno 2021 (accordo del
16/07/2021, ad oggetto “quantificazione risorse fondi contrattuali anno 2020 e completamento del riconoscimento premi collegati alla performance per l'anno
2020”) al pari della contrattazione integrativa precedente, non considerava affatto la posizione dei lavoratori in regime di somministrazione.
Da qui il presente ricorso -a fronte dell'assenza di riscontri alle proprie lettere di diffida trasmesse ad entrambe le convenute- con il quale, prospettata la piena equiparazione quanto ad aspetti retributivi tra personale direttamente assunto dall'SL e personale ivi somministrato- chiede il pagamento dei premi correlati alla performance (e all'emergenza da COVID-19) per l'anno 2020 previsti dalla contrattazione integrativa ed in particolare dell'accordo tra l e le OO.SS dell'Area Comparto del Parte_2
16/07/2021.
Si è regolarmente costituita in giudizio eccependo in via pregiudiziale CP_5
inammissibilità del ricorso per difetto di allegazione e quantificazione della pretesa in giudizio, contestando nel merito la debenza di alcuna somma, ed evidenziando la responsabilità dell' che mai ebbe a informare la somministratrice degli ulteriori CP_2
emolumenti qui richiesti, per altro deliberati successivamente alla cessazione del rapporto di somministrazione. Chiedendo infine manleva a carico dell' per CP_2
eventuali denegati esborsi.
Si è costituita anche l'azienda SL anch'essa evidenziando l'inammissibilità del ricorso per indeterminatezza, contestando nell'AN le pretese attrici, svolgendo domanda riconvenzionale trasversale di manleva nei confronti della somministratrice.
Esperito senz'esito tentativo di conciliazione, acquisita documentazione presso la
SL convenuta, all'odierna udienza del 4/2/2025, previo deposito di note scritte
Pag. 3 di 10 autorizzate, la causa è stata discussa e decisa con sentenza contestuale resa all'esito della camera di consiglio.
Il ricorso è fondato, mentre è infondata la domanda riconvenzionale svolta dall'azienda
SL, ed inammissibile la domanda subordinata svolta da . CP_1
Preliminarmente sono da respingersi le eccezioni di inammissibilità/nullità del ricorso svolte da entrambe le convenute, sia in punto a mancata quantificazione della pretesa, sia in punto a mancata allegazione delle ragioni di fatto e diritto.
Quanto alla quantificazione, è chiaro dalle conclusioni rassegnate che nel presente procedimento si fa richiesta di accertamento del diritto e conseguente condanna generica, azione pacificamente ammessa nel nostro ordinamento dall'art.278 cpc e dalla giurisprudenza anche di Cassazione.
Quanto alla mancanza di allegazione, il ricorso fornisce ampio materiale istruttorio di natura documentale ( cfr. gli accordi di secondo livello docc. sub 7, sub 11 e sub 13; la turnistica svolta docc. sub 4, sub 5 e sub 6 come integrata dalla produzione in esito all'ordine di esibizione pure richiesto dal ricorrente;
la presenza doc. sub 4; la specifica attività svolta alla c.d. TAC Covid doc. sub 6) attestante la piena equiparazione delle mansioni svolte dall'istante rispetto al personale aziendale;
né per altro in parte qua vi è specifica contestazione. Quanto alle allegazioni in diritto, la semplice lettura del ricorso smentisce in radice tale defatigatoria eccezione.
Venendo all'an, è certo il diritto del ricorrente, quale lavoratore a tempo determinato in regime di somministrazione nel periodo 02/03/2020 al 16/05/2021 (poi assunto alle dirette dipendenze dell' , quindi nel pieno dell'emergenza Controparte_7
sanitaria da Covid 19, al pagamento dei premi correlati alla performance (e all'emergenza da COVID-19) per l'anno 2020 previsti dalla contrattazione integrativa e dall'accordo tra l' e le OO.SS dell'Area Parte_2
Comparto del 16/07/sulla base del principio di parità di trattamento di cui all'art. 35, decreto legislativo 15/06/2015 n. 81 -letto in combinato e imprescindibile disposto con l'art. 30, comma 8, del CCNL per la categoria delle Agenzia di Somministrazione lavoro del 15/10/2019- e la normativa europea (sia la clausola 4 dell'Accordo quadro
CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva
1999/70/CE, sia la -analoga- direttiva 2008/104/CE relativa al lavoro tramite agenzia
Pag. 4 di 10 interinale).
Il diritto del ricorrente quale lavoratore subordinato a termine in regime di somministrazione si estende infatti integralmente ai tutti i premi correlati alla performance e all'emergenza da COVID-19 per l'anno 2020 previsti dalla contrattazione integrativa, dovendosi escludere la possibilità di distinguere tra dipendenti diretti e somministrati nonché tra dipendenti a tempo indeterminato e a termine, non essendo previsto, dagli accordi aziendali, alcun criterio discretivo svincolato dalla tipologia contrattuale.
Gli accordi aziendali qui invocati attuano una inammissibile e contra legem disparità di trattamento tra il lavoratore somministrato e il lavoratore dipendente, avendo entrambi - per il periodo di riferimento oggetto dell'accordo- contribuito in modo identico e partitario al raggiungimento degli obiettivi ed alla perfomance organizzativa relativa alla specifica unità organizzativa.
Appare infatti evidente che detta performance organizzativa si è potuta realizzare compiutamente solo con l'apporto delle energie di lavoro del personale sanitario che
(somministrato o dipendente diretto, a tempo determinato o indeterminato) ha concretamente operato in tale “centro di responsabilità / unità operativa” per un periodo di tempo ritenuto rilevante ai fini della perfomance organizzativa stessa.
La previsione di cui al comma 3 dell'art. 35, decreto legislativo 15/06/2015 n. 81 secondo la quale “I contratti collettivi applicati dall'utilizzatore stabiliscono modalità e criteri per la determinazione e corresponsione delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti o collegati all'andamento economico dell'impresa” deve essere letta nel senso che il legislatore affida alla contrattazione di definire “modalità e criteri per la determinazione e corresponsione delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti o collegati all'andamento economico dell'impresa” atteso che proprio alla contrattazione e alle “parti” spetta concordare detti programmi e/o risultati.
Sul punto la giurisprudenza assolutamente maggioritaria ed univoca citata anche da parte ricorrente nelle note autorizzate (ad esempio Tribunale di Milano, sentenza n.
1878/2022, confermata da Corte Appello Milano sentenza n. 431/2023; Tribunale di
Pag. 5 di 10 Roma sentenza n. 9624/2023; Tribunale di Ancona sentenze nn. 21-22-177/2023; il
Tribunale di Mantova sentenza n. 73/2023; Corte di Appello di Torino sentenza n.
671/2022 a conferma del Tribunale Torino n. 386/2022) ha da tempo stabilito essere condivisibile “…l'interpretazione dell'art. 35, 1^ comma del D.L.vo n. 81 del 2015 offerta dal Tribunale di Milano, in quanto conforme alla fonte eurounitaria (art. 5 3 della
Direttiva 2008/104/CE), dovendo la sopra citata disposizione essere letta nel senso che alla contrattazione collettiva è rimesso unicamente il compito di disciplinare i tempi ed i modi di corresponsione del premio ai lavoratori somministrati. Le parti sociali non possono cioè incidere sull'an della erogazione ai lavoratori somministrati degli emolumenti collegati ai risultati o alla produttività dell'impresa, essendo tale effetto giuridico già sancito dalla fonte primaria. E' infatti il legislatore a stabilire che al personale inviato in somministrazione spettino pure i compensi correlati ai risultati collegati all'andamento economico aziendale, per cui l'ambito di regolamentazione demandato alla contrattazione collettiva può riguardare solo le modalità e/o i criteri per la individuazione e corresponsione di detti compensi.” ed ancora che “non è preclusivo al riconoscimento del diritto azionato dagli odierni appellati il fatto che gli accordi integrativi di prevedano il premio di risultato solo per i lavoratori dalla stessa Parte_3
assunti (con le caratteristiche sopra ricordate) e non lo estendano espressamente ai somministrati (semmai avrebbe dovuto essere inserita una clausola in senso contrario)” atteso che “come esposto, il diritto a percepire i premi corrisposti ai dipendenti dell'utilizzatore è riconosciuto inequivocabilmente, a prescindere da ciò che eventualmente disponga in proposito il contratto collettivo dell'utilizzatore, dal contratto collettivo applicabile alle Società di Somministrazione” (così la citata Corte Appello
Milano sentenza n. 431/2023).
Contrariamente a quanto sostiene , la circolare n. 13/2009 del Ministero del Lavoro CP_1
dalla stessa prodotta quale doc.7, secondo la quale “Nel caso i contratti collettivi nazionali o aziendali prevedano la corresponsione di premi di risultato o di produttività
(e simili), essi devono essere riconosciuti anche ai lavoratori somministrati secondo quanto previsto dagli stessi contratti ed erogato secondo le modalità previste dal CCNL delle agenzie di somministrazione applicato dal somministratore (generalmente riproporzionati dalla durata della missione)”, se letta in uno con la disposizione di cui
Pag. 6 di 10 all'art. 30 del CCNL richiamato, che espressamente prevede che “in coerenza con il principio di parità di trattamento, i premi di produzione e risultato previsti dalla contrattazione collettiva applicata presso l'utilizzatore sono corrisposti ai lavoratori somministrati in costanza di missione e proporzionalmente al lavoro svolto, secondo tempi e modalità previsti dagli accordi stessi” non fa altro che confortare le tesi di parte ricorrente, affermando (già dal lontano
2009) la debenza dei premi di produzione e risultato anche ai lavoratori somministrati, proprio in virtù dell'invocato principio di parità di trattamento.
Stabilito pertanto il pieno diritto del sig. a percepire in toto gli emolumenti Pt_1
richiesti in ricorso, si tratta di stabilire chi concretamente sia tenuto alla corresponsione, atteso che entrambe le convenute, specularmente, si ritengono non legittimate passive addebitandosi reciprocamente la responsabilità della (denegata) omissione.
In ordine a tale aspetto è imprescindibile il chiaro disposto dell'art. 35, comma 2, decreto legislativo 15/06/2015 n. 81 per cui “ l'utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e a versare i relativi contributi previdenziali, salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore”.
Per quanto sopra già argomentato, i premi correlati alla performance costituiscono, a tutti gli effetti, “trattamenti retributivi” in quanto emolumenti in rapporto sinallagmatico con la prestazione lavorativa e assoggettati a contribuzione obbligatoria.
La stessa direttiva 2008/104/CE all'art. 3, con l'obiettivo di garantire “il rispetto del principio della parità di trattamento di cui all'articolo 5”, definisce “«condizioni di base di lavoro e d'occupazione»: le condizioni di lavoro e d'occupazione previste da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, da contratti collettivi e/o da altre disposizioni vincolanti di portata generale in vigore nell'impresa utilizzatrice relative a: i) l'orario di lavoro, le ore di lavoro straordinario, le pause, i periodi di riposo, il lavoro notturno, le ferie e i giorni festivi;
ii) la retribuzione.”.
Nemmeno appare conferente -sempre in tema di legittimazione passiva- la giurisprudenza richiamata dall'azienda SL (cfr. Cass. civ., Sez. lav., 07/07/2014 n.
1543) che riguarda il contratto di appalto, vertendosi invece in questo caso in rapporto di somministrazione.
Pag. 7 di 10 Del pari, del tutto inconferente (se non a regolare i rapporti interni tra e SL) CP_1
l'eccezione sempre rivolta al ricorrente di omessa comunicazione da parte dell'azienda a dei premi di cui si discute, vertendo tali problematiche esclusivamente su CP_1
eventuali poste di dare/avere tra i due contraenti, non già sui diritti del lavoratore a vedersi riconosciuta la propria retribuzione.
Non è dubbia pertanto la responsabilità in solido tra le due convenute nei confronti del sig. Pt_1
Venendo ai rapporti tra e SL, la disciplina inter partes applicabile è quella CP_1
prevista dalla legge (art. 33, comma 2, decreto legislativo 15/06/2015 n. 81, che prevede che “Con il contratto di somministrazione di lavoro l'utilizzatore assume l'obbligo di comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare e a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori”) e dal contratto esistente inter partes (cfr. capitolato di appalto doc. 5 SL, pag. 6, paragrafo G dove è espressamente indicato che il trattamento economico dei lavoratori somministrati “sarà corrispondente a quello previsto dal CCNL vigente nel comparto sanità per i lavoratori di pari categoria e posizione iniziale al momento dell'assunzione” ; e par. 8 delle condizioni generali del contratto di lavoro del sig. ove, in applicazione dei Pt_1 principi di legge vigenti, si precisava che: “l'Impresa Utilizzatrice si impegna a comunicare a i trattamenti retributivi, previdenziali e assistenziali CP_5
applicabili, nonché eventuali differenze maturate e/o maturabili in rapporto alla durata della missione. L'Impresa è altresì responsabile della comunicazione di Parte_4 ogni altra informazione che possa modificare la struttura retributiva contrattuale” cfr. doc. 4 ). CP_1
Ne consegue che l' aveva certamente un obbligo di comunicazione nei CP_2
confronti della somministratrice, che non ha pacificamente assolto.
L'utilizzatrice non ha comunicato (ritenendo, colpevolmente, di poterne escludere i lavoratori in regime di somministrazione) quanto previsto dagli accordi di secondo livello (né i dati per potersi effettivamente liquidare quanto spettante a vario titolo per la performance aziendale, organizzativa ed individuale) benchè vi fosse tenuta ai sensi
Pag. 8 di 10 dell'art. 33, comma 2, decreto legislativo 15/06/2015 n. 81 e della normativa contrattuale.
E tanto basta a ritenerla responsabile e a far ricadere sulla stessa l'onere di rimborsare ad gli eventuali esborsi che da questo contenzioso dovrà subire;
esborsi che CP_1
sarebbe comunque tenuta ad accollarsi in forza più generale principio sopra citato legale e contrattuale.
Da ciò consegue che la domanda riconvenzionale svolta nei confronti della somministratrice è infondata e va respinta.
Mentre la domanda di manleva svolta da nei confronti dell' astrattamente CP_1 CP_2
fondata, è tuttavia inammissibile -come esattamente eccepito dalla difesa SL- in quanto non formulata mediante domanda riconvenzionale poichè ampliativa del thema decidendum involgendo aspetti contrattuali non dedotti da parte ricorrente (cfr.
Cassazione civile sez. lav., 23/11/1996, n.10392).
La regolamentazione dei rapporti tra le due convenute come sopra delineata incide sul riparto delle spese di lite del presente giudizio, e pertanto l' è tenuta a CP_2
rimborsarle ad nella loro totalità, anche tenuto conto ex art. 91 1 comma 2 cpv che CP_1
la somministratrice ha espressamente accolto la proposta conciliativa formulata dal
Tribunale, rifiutata invece dall' CP_2
PQM
Il Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza
1. accerta e dichiara che il ricorrente ha diritto ai premi correlati alla performance
(e all'emergenza da COVID-19) per l'anno 2020 previsti dalla contrattazione integrativa ed in particolare dell'accordo tra l' Controparte_8
le OO.SS dell'Area Comparto del 16/07/2021;
[...]
2. conseguentemente dichiara tenute e condanna in persona del legale CP_5
rappresentante pro-tempore, e, l' Controparte_6
in persona del legale rappresentante pro-tempore, in solido tra loro alla
[...]
corresponsione degli emolumenti di cui al capo che precede, calcolati sulla base dell'attività lavorativa espletata dal ricorrente;
3. rigetta la domanda riconvenzionale svolta da SL di nei CP_2
Pag. 9 di 10 confronti di;
CP_5
4. condanna le due convenute, in solido tra loro, a rifondere le spese di lite sostenute da parte ricorrente, che liquida in € 3940,00 per compensi oltre a spese generali ed accessori di legge e CU se dovuto;
condanna l'
[...]
a rifondere a le spese di lite dalla Controparte_6 CP_5 stessa sostenute nel presente giudizio, che liquida in € 3940,00 per compensi oltre a spese generali ed accessori di legge.
Reggio Emilia, li 04/02/2025
IL G.L.
Dr.ssa Elena Vezzosi
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