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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 16/12/2025, n. 4094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4094 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
RG. 13875/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
AL RE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
Dott.ssa Carolina Dini Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. RG 13875/2024, promossa da:
, con l'avv. Redjan Sako Parte_1
Attrice
Contro
con l'avv. Filippo Lecchini Giovannoni CP_1
Convenuta
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità naturale – ammissibilità
CONCLUSIONI
1 All'udienza cartolare del 06.11.2025 l'attrice ha concluso: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: - accertare che l'appuntato scelto è il padre biologico del Parte_2 minore e, per l'effetto, ordinare all'Ufficiale di stato civile del Persona_1
Comune di RE di fare la prescritta annotazione nel relativo atto di nascita, di procedere alla trascrizione della emananda sentenza e di disporre che il bambino,
, aggiunga il cognome all'originario ”; Persona_1 Pt_2 Parte_1 la convenuta ha concluso “si riporta alle conclusioni già rassegnate con la comparsa di costituzione (ovvero Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previo espletamento dell'attività istruttoria che riterrà necessaria per determinarsi, assumere la decisione che riterrà di giustizia. Con compensazione di spese, diritti ed onorari di causa”) precisando, in punto di spese di CTU, come già richiesto anche in comparsa di costituzione e per le motivazioni in atti, che dette spese vengano poste interamente a carico della parte ricorrente essendo tra l'altro la consulenza eseguita dietro sua esclusiva richiesta e nel suo unico interesse”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione per la dichiarazione di paternità ex artt. 269 e ss. c.c.
[...]
, in proprio e nella qualità di madre esercente la responsabilità Parte_1 genitoriale sul minore , ha chiesto al Tribunale di: Persona_1
“1. accertare e dichiarare che l'attrice ha intrattenuto una relazione sentimentale con
l'appuntato scelto e che quest'ultimo è il padre biologico del Parte_2 minore;
Persona_1
2.per l'effetto, ordinare all'Ufficiale di stato civile del Comune di RE di fare la prescritta annotazione nel relativo atto di nascita, di procedere alla trascrizione della emananda sentenza e di disporre che il bambino, , aggiunga il Persona_1 cognome all'originario , anteponendo il cognome del padre;
Pt_2 Parte_1
3.accertare e dichiarare che il piccolo è a tutti gli effetti di Persona_1 legge erede dell'appuntato scelto e, per l'effetto, accertare e Parte_2 dichiarare che la quota di eredità spettantegli su tutti i beni mobili ed immobili del de cuius è pari ad un mezzo, per i motivi di cui in premessa;
2
4.accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 277 c.c., che l'attore ha diritto ad ottenere pro quota la pensione di reversibilità del padre, nella misura del 50% in concorso con la sorella consanguinea, , sin dal giorno della sua nascita, 05.01.2023 o Parte_3 da quella diversa data che sarà ritenuta di giustizia;
5.in ogni caso, sempre ai sensi dell'art. 277 c.c., adottare i provvedimenti ritenuti utili per la tutela degli interessi patrimoniali dell'attore”.
ha dedotto di aver intrattenuto con il de cuius una relazione Parte_1 stabile e pubblica sin dal maggio 2021, comprovata da documentazione fotografica e messaggistica;
che l'appuntato scelto era deceduto il 23 maggio 2022 Parte_2 prima della nascita e, pertanto, non aveva potuto procedere al riconoscimento del figlio
Pt_2
La predetta ha citato in giudizio in proprio e nella qualità di esercente la CP_1 responsabilità genitoriale sulla minore figlia di A Parte_3 Parte_2 sostegno delle proprie pretese, ha prodotto documentazione e chiesto l'ammissione di prova testimoniale e di consulenza tecnica d'ufficio mediante indagini genetiche sui parenti del defunto.
2. Con atto del 13.12.2024, a seguito di decreto del giudice del 10.12.2024, parte attrice ha depositato dichiarazione di rinuncia alle domande ereditarie e previdenziali già rubricate con i numeri 1, 2, 3 e 4, chiedendo che il giudizio proseguisse limitatamente alla domanda di dichiarazione di paternità naturale. Il giudice delegato, pertanto, ha disposto la trattazione del procedimento secondo il rito in materia di persone, minori e famiglia di cui agli artt. 473 bis e ss. c.p.c. fissando udienza di prima comparizione delle parti;
3. si è costituita in giudizio mediante comparsa di risposta chiedendo che il CP_1
Tribunale, previo espletamento dell'attività istruttoria ritenuta necessaria, decidesse secondo giustizia. Ha precisato di partecipare al giudizio al solo scopo di conoscere l'esito dell'accertamento giudiziale della paternità del defunto Parte_2 dichiarandosi remissiva sotto il profilo istruttorio, pur ritenendo che la decisione non potesse prescindere da una consulenza tecnica d'ufficio ematologico-genetica, già richiesta dalla controparte. Ha aggiunto che, qualora il Giudice avesse disposto la CTU, il relativo costo avrebbe dovuto gravare esclusivamente sulla parte ricorrente, trattandosi di indagine richiesta nel suo unico interesse. Ha inoltre rinunciato a 3 richiedere il raffronto sulla salma del de cuius, ritenendo sufficiente la comparazione con la madre o la sorella dello stesso, come proposto dall'attrice. Ha chiesto, infine, la compensazione delle spese legali, evidenziando la natura non contenziosa del procedimento e la rinuncia dell'attrice alle domande ereditarie e previdenziali originariamente formulate, che avrebbero dovuto essere trattate in altra sede.
4. Con decreto del 28 aprile 2025 è stata disposta la consulenza tecnica d'ufficio genetica, nominando il dott. quale CTU, con incarico di acquisire il materiale Per_2 biologico del defunto e i campioni del minore per il confronto genetico, fissando i termini per il giuramento e le operazioni peritali. Le parti non nominavano consulenti tecnici di parte. Come si evince dalla relazione di c.t.u., il dott. ha provveduto ad Per_2 acquisire dalla sig.ra e dal piccolo due Parte_1 Persona_1 tamponi salivari, mentre il campione biologico di è stato acquisito Parte_2 presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana SOD Tossicologia Forense in data
10-07-2025 alle ore 9.40. Esso consisteva in una piccola provetta di plastica con scritta all'interno del quale era custodito umor vitreo dello stesso defunto. Parte_2
Dalla consulenza tecnica è emersa piena compatibilità genetica tra il minore Per_1
e il defunto
[...] Parte_2
5. All'udienza cartolare del 06.11.2025 le parti hanno depositato note di trattazione scritta con la precisazione delle conclusioni come sopra riportato, con rinuncia ai termini per comparse conclusionali e memorie di replica. Il Giudice ha dunque rimesso la causa al Collegio per la decisione.
6. La consulenza tecnica d'ufficio, non oggetto di contestazioni, ha accertato un indice di paternità pari a 2,7 × 10¹⁰, evidenziando che tale valore è di molto superiore a quello indicato dalle linee guida come soglia per la conferma della paternità biologica. Il consulente, pertanto, ha concluso che si possa affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che era il padre biologico di . Parte_2 Persona_1
7. Alla luce di tali risultanze, che il Collegio ritiene pienamente attendibili e scientificamente fondate, non emergono ragioni ostative all'accoglimento della domanda, né sono state sollevate contestazioni in ordine alla regolarità del procedimento o alla validità degli accertamenti eseguiti.
Conseguentemente, la domanda di declaratoria della paternità deve essere integralmente accolta, con conseguente ordine di trascrizione nei registri dello stato civile. 4 7. Anche la domanda con la quale è stato richiesto a questo Tribunale di “disporre che il bambino, , aggiunga il cognome all'originario Persona_1 Pt_2
” è fondata e deve trovare accoglimento. Parte_1
La giurisprudenza di legittimità in questa materia ha specificato che il giudice deve decidere nell'esclusivo interesse del minore (si richiama, in particolare,
Sez. 1, Sentenza n. 15953 del 17/07/2007, Rv. 600234 – 01, così massimata: “Qualora venga dichiarata giudizialmente la paternità naturale nei confronti di un figlio minore in precedenza già riconosciuto dalla madre, l'ultimo comma dell'art. 262 cod. civ. demanda al giudice la decisione circa le modalità di assunzione del cognome paterno, che può essere aggiunto o anche sostituito a quello materno. Tale decisione - da maturare nell'esclusivo interesse del minore, tenendo conto della natura inviolabile del diritto al cognome, tutelato ai sensi dell'art. 2 Cost. - è incensurabile in cassazione se adeguatamente motivata”).
Si evidenzia, inoltre, che, ai sensi dell'art. 269 c.c., “Nel caso di minore età del figlio, il giudice decide circa l'assunzione del cognome del genitore, previo ascolto del figlio minore, che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento”.
Nel caso di specie, il minore , nato il [...], ha Persona_1 all'attualità due anni di età e pertanto il suo ascolto è precluso, in quanto, in ragione della sua tenera età, egli non è ancora dotato di sufficiente capacità di discernimento.
Ciò premesso, si ritiene che corrisponda all'interesse del minore l'accoglimento della richiesta formulata dalla madre. Sebbene, infatti, il minore abbia solo due anni, è da ritenersi che il cognome materno sia già divenuto segno della sua identità personale, sia nella dimensione interiore (in quanto il nome e il cognome sono condizione prima con la quale l'individuo costruisce il proprio sé e si presenta e relaziona con il mondo esterno sin dalle prime fasi di vita), sia nella sua dimensione pubblica e quindi di riconoscibilità dell'individuo da parte di coloro che vi si pongono in relazione.
Il Tribunale ritiene, dunque, che l'eliminazione del cognome della madre e la sua sostituzione con quello del padre sia contrario all'interesse del minore, mentre l'aggiunta del cognome paterno a quello materno consenta al minore di mantenere una continuità identitaria e contemporaneamente vedere riconosciuto anche pubblicamente il proprio rapporto di filiazione con il defunto Parte_2
5 8. Non vi è luogo a pronunciarsi in merito alla domanda di cui al punto 5 dell'atto di citazione stante la sua mancata riproposizione in sede di precisazione delle conclusioni e peraltro apparendo la stessa già implicitamente rinunciata in occasione dell'originario atto di rinuncia parziale del 16.12.2024, nel quale il ricorrente chiedeva proseguirsi il giudizio (esclusivamente) per la dichiarazione di paternità naturale di cui all'atto introduttivo.
9. Quanto alle spese di lite, considerata la natura del giudizio e l'assenza di condotte oppositive da parte della resistente, tenuto conto del fatto che quest'ultima si è costituita manifestando il proprio interesse a conoscere l'esito dell'accertamento giudiziale della paternità del defunto si ritengono sussistere i presupposti per la Parte_2 compensazione delle spese processuali tra le parti.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto, devono essere poste in via definitiva a carico della parte ricorrente, che ne ha dato causa con la proposizione del giudizio, ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c., non ricorrendo giusti motivi per la compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara che il defunto nato a [...] il [...] e Parte_2 deceduto a Livorno il 23 maggio 2022, è il padre biologico del minore
, nato a [...] il [...]; Persona_1
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Firenze di procedere alla rettifica dell'atto di nascita del minore , con l'indicazione Persona_1 del padre nato a [...] il [...] e deceduto a Parte_2
Livorno il 23 maggio 2022 e di attribuire al minore il cognome in Pt_2 aggiunta all'originario ; Per_1
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio;
- pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico di parte ricorrente.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito e per la trasmissione del provvedimento all'Ufficiale dello Stato Civile competente. 6 Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 10.12.2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Carolina Dini
La Presidente
Dott.ssa Silvia Governatori
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
AL RE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
Dott.ssa Carolina Dini Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. RG 13875/2024, promossa da:
, con l'avv. Redjan Sako Parte_1
Attrice
Contro
con l'avv. Filippo Lecchini Giovannoni CP_1
Convenuta
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità naturale – ammissibilità
CONCLUSIONI
1 All'udienza cartolare del 06.11.2025 l'attrice ha concluso: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: - accertare che l'appuntato scelto è il padre biologico del Parte_2 minore e, per l'effetto, ordinare all'Ufficiale di stato civile del Persona_1
Comune di RE di fare la prescritta annotazione nel relativo atto di nascita, di procedere alla trascrizione della emananda sentenza e di disporre che il bambino,
, aggiunga il cognome all'originario ”; Persona_1 Pt_2 Parte_1 la convenuta ha concluso “si riporta alle conclusioni già rassegnate con la comparsa di costituzione (ovvero Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previo espletamento dell'attività istruttoria che riterrà necessaria per determinarsi, assumere la decisione che riterrà di giustizia. Con compensazione di spese, diritti ed onorari di causa”) precisando, in punto di spese di CTU, come già richiesto anche in comparsa di costituzione e per le motivazioni in atti, che dette spese vengano poste interamente a carico della parte ricorrente essendo tra l'altro la consulenza eseguita dietro sua esclusiva richiesta e nel suo unico interesse”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione per la dichiarazione di paternità ex artt. 269 e ss. c.c.
[...]
, in proprio e nella qualità di madre esercente la responsabilità Parte_1 genitoriale sul minore , ha chiesto al Tribunale di: Persona_1
“1. accertare e dichiarare che l'attrice ha intrattenuto una relazione sentimentale con
l'appuntato scelto e che quest'ultimo è il padre biologico del Parte_2 minore;
Persona_1
2.per l'effetto, ordinare all'Ufficiale di stato civile del Comune di RE di fare la prescritta annotazione nel relativo atto di nascita, di procedere alla trascrizione della emananda sentenza e di disporre che il bambino, , aggiunga il Persona_1 cognome all'originario , anteponendo il cognome del padre;
Pt_2 Parte_1
3.accertare e dichiarare che il piccolo è a tutti gli effetti di Persona_1 legge erede dell'appuntato scelto e, per l'effetto, accertare e Parte_2 dichiarare che la quota di eredità spettantegli su tutti i beni mobili ed immobili del de cuius è pari ad un mezzo, per i motivi di cui in premessa;
2
4.accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 277 c.c., che l'attore ha diritto ad ottenere pro quota la pensione di reversibilità del padre, nella misura del 50% in concorso con la sorella consanguinea, , sin dal giorno della sua nascita, 05.01.2023 o Parte_3 da quella diversa data che sarà ritenuta di giustizia;
5.in ogni caso, sempre ai sensi dell'art. 277 c.c., adottare i provvedimenti ritenuti utili per la tutela degli interessi patrimoniali dell'attore”.
ha dedotto di aver intrattenuto con il de cuius una relazione Parte_1 stabile e pubblica sin dal maggio 2021, comprovata da documentazione fotografica e messaggistica;
che l'appuntato scelto era deceduto il 23 maggio 2022 Parte_2 prima della nascita e, pertanto, non aveva potuto procedere al riconoscimento del figlio
Pt_2
La predetta ha citato in giudizio in proprio e nella qualità di esercente la CP_1 responsabilità genitoriale sulla minore figlia di A Parte_3 Parte_2 sostegno delle proprie pretese, ha prodotto documentazione e chiesto l'ammissione di prova testimoniale e di consulenza tecnica d'ufficio mediante indagini genetiche sui parenti del defunto.
2. Con atto del 13.12.2024, a seguito di decreto del giudice del 10.12.2024, parte attrice ha depositato dichiarazione di rinuncia alle domande ereditarie e previdenziali già rubricate con i numeri 1, 2, 3 e 4, chiedendo che il giudizio proseguisse limitatamente alla domanda di dichiarazione di paternità naturale. Il giudice delegato, pertanto, ha disposto la trattazione del procedimento secondo il rito in materia di persone, minori e famiglia di cui agli artt. 473 bis e ss. c.p.c. fissando udienza di prima comparizione delle parti;
3. si è costituita in giudizio mediante comparsa di risposta chiedendo che il CP_1
Tribunale, previo espletamento dell'attività istruttoria ritenuta necessaria, decidesse secondo giustizia. Ha precisato di partecipare al giudizio al solo scopo di conoscere l'esito dell'accertamento giudiziale della paternità del defunto Parte_2 dichiarandosi remissiva sotto il profilo istruttorio, pur ritenendo che la decisione non potesse prescindere da una consulenza tecnica d'ufficio ematologico-genetica, già richiesta dalla controparte. Ha aggiunto che, qualora il Giudice avesse disposto la CTU, il relativo costo avrebbe dovuto gravare esclusivamente sulla parte ricorrente, trattandosi di indagine richiesta nel suo unico interesse. Ha inoltre rinunciato a 3 richiedere il raffronto sulla salma del de cuius, ritenendo sufficiente la comparazione con la madre o la sorella dello stesso, come proposto dall'attrice. Ha chiesto, infine, la compensazione delle spese legali, evidenziando la natura non contenziosa del procedimento e la rinuncia dell'attrice alle domande ereditarie e previdenziali originariamente formulate, che avrebbero dovuto essere trattate in altra sede.
4. Con decreto del 28 aprile 2025 è stata disposta la consulenza tecnica d'ufficio genetica, nominando il dott. quale CTU, con incarico di acquisire il materiale Per_2 biologico del defunto e i campioni del minore per il confronto genetico, fissando i termini per il giuramento e le operazioni peritali. Le parti non nominavano consulenti tecnici di parte. Come si evince dalla relazione di c.t.u., il dott. ha provveduto ad Per_2 acquisire dalla sig.ra e dal piccolo due Parte_1 Persona_1 tamponi salivari, mentre il campione biologico di è stato acquisito Parte_2 presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana SOD Tossicologia Forense in data
10-07-2025 alle ore 9.40. Esso consisteva in una piccola provetta di plastica con scritta all'interno del quale era custodito umor vitreo dello stesso defunto. Parte_2
Dalla consulenza tecnica è emersa piena compatibilità genetica tra il minore Per_1
e il defunto
[...] Parte_2
5. All'udienza cartolare del 06.11.2025 le parti hanno depositato note di trattazione scritta con la precisazione delle conclusioni come sopra riportato, con rinuncia ai termini per comparse conclusionali e memorie di replica. Il Giudice ha dunque rimesso la causa al Collegio per la decisione.
6. La consulenza tecnica d'ufficio, non oggetto di contestazioni, ha accertato un indice di paternità pari a 2,7 × 10¹⁰, evidenziando che tale valore è di molto superiore a quello indicato dalle linee guida come soglia per la conferma della paternità biologica. Il consulente, pertanto, ha concluso che si possa affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che era il padre biologico di . Parte_2 Persona_1
7. Alla luce di tali risultanze, che il Collegio ritiene pienamente attendibili e scientificamente fondate, non emergono ragioni ostative all'accoglimento della domanda, né sono state sollevate contestazioni in ordine alla regolarità del procedimento o alla validità degli accertamenti eseguiti.
Conseguentemente, la domanda di declaratoria della paternità deve essere integralmente accolta, con conseguente ordine di trascrizione nei registri dello stato civile. 4 7. Anche la domanda con la quale è stato richiesto a questo Tribunale di “disporre che il bambino, , aggiunga il cognome all'originario Persona_1 Pt_2
” è fondata e deve trovare accoglimento. Parte_1
La giurisprudenza di legittimità in questa materia ha specificato che il giudice deve decidere nell'esclusivo interesse del minore (si richiama, in particolare,
Sez. 1, Sentenza n. 15953 del 17/07/2007, Rv. 600234 – 01, così massimata: “Qualora venga dichiarata giudizialmente la paternità naturale nei confronti di un figlio minore in precedenza già riconosciuto dalla madre, l'ultimo comma dell'art. 262 cod. civ. demanda al giudice la decisione circa le modalità di assunzione del cognome paterno, che può essere aggiunto o anche sostituito a quello materno. Tale decisione - da maturare nell'esclusivo interesse del minore, tenendo conto della natura inviolabile del diritto al cognome, tutelato ai sensi dell'art. 2 Cost. - è incensurabile in cassazione se adeguatamente motivata”).
Si evidenzia, inoltre, che, ai sensi dell'art. 269 c.c., “Nel caso di minore età del figlio, il giudice decide circa l'assunzione del cognome del genitore, previo ascolto del figlio minore, che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento”.
Nel caso di specie, il minore , nato il [...], ha Persona_1 all'attualità due anni di età e pertanto il suo ascolto è precluso, in quanto, in ragione della sua tenera età, egli non è ancora dotato di sufficiente capacità di discernimento.
Ciò premesso, si ritiene che corrisponda all'interesse del minore l'accoglimento della richiesta formulata dalla madre. Sebbene, infatti, il minore abbia solo due anni, è da ritenersi che il cognome materno sia già divenuto segno della sua identità personale, sia nella dimensione interiore (in quanto il nome e il cognome sono condizione prima con la quale l'individuo costruisce il proprio sé e si presenta e relaziona con il mondo esterno sin dalle prime fasi di vita), sia nella sua dimensione pubblica e quindi di riconoscibilità dell'individuo da parte di coloro che vi si pongono in relazione.
Il Tribunale ritiene, dunque, che l'eliminazione del cognome della madre e la sua sostituzione con quello del padre sia contrario all'interesse del minore, mentre l'aggiunta del cognome paterno a quello materno consenta al minore di mantenere una continuità identitaria e contemporaneamente vedere riconosciuto anche pubblicamente il proprio rapporto di filiazione con il defunto Parte_2
5 8. Non vi è luogo a pronunciarsi in merito alla domanda di cui al punto 5 dell'atto di citazione stante la sua mancata riproposizione in sede di precisazione delle conclusioni e peraltro apparendo la stessa già implicitamente rinunciata in occasione dell'originario atto di rinuncia parziale del 16.12.2024, nel quale il ricorrente chiedeva proseguirsi il giudizio (esclusivamente) per la dichiarazione di paternità naturale di cui all'atto introduttivo.
9. Quanto alle spese di lite, considerata la natura del giudizio e l'assenza di condotte oppositive da parte della resistente, tenuto conto del fatto che quest'ultima si è costituita manifestando il proprio interesse a conoscere l'esito dell'accertamento giudiziale della paternità del defunto si ritengono sussistere i presupposti per la Parte_2 compensazione delle spese processuali tra le parti.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto, devono essere poste in via definitiva a carico della parte ricorrente, che ne ha dato causa con la proposizione del giudizio, ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c., non ricorrendo giusti motivi per la compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara che il defunto nato a [...] il [...] e Parte_2 deceduto a Livorno il 23 maggio 2022, è il padre biologico del minore
, nato a [...] il [...]; Persona_1
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Firenze di procedere alla rettifica dell'atto di nascita del minore , con l'indicazione Persona_1 del padre nato a [...] il [...] e deceduto a Parte_2
Livorno il 23 maggio 2022 e di attribuire al minore il cognome in Pt_2 aggiunta all'originario ; Per_1
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio;
- pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico di parte ricorrente.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito e per la trasmissione del provvedimento all'Ufficiale dello Stato Civile competente. 6 Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 10.12.2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Carolina Dini
La Presidente
Dott.ssa Silvia Governatori
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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