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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 16/12/2025, n. 2698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2698 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. SI RI Presidente dott. Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice dott. LA AL LL Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4287/2025 avente ad oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. DEIDONE' IDA, con domicilio elettivo presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE
Contro
, C.F. CP_1 C.F._2
RESISTENTE-CONTUMACE con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
Parte ricorrente ha precisato le seguenti
CONCLUSIONI:
“1) pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio celebrato in Alba IA – Romania in data 30/10/1993, tra nato a [...] il [...] e CP_1 [...]
, nata a [...] il [...], con ordine agli Parte_2
1 Ufficiali di Stato Civile competenti di effettuare le annotazioni e trascrizioni di legge, oltre ad ogni ulteriore e necessario incombente di legge;
2) obbligarsi a corrispondere a , a titolo di CP_1 Parte_2 contributo per il figlio , con la stessa convivente, la somma mensile di € 350,00, Per_1 da versarsi sul conto corrente a mezzo bonifico bancario entro il 5° giorno di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
3) obbligarsi, altresì, a corrispondere a , la quota CP_1 Parte_1 del 50% delle spese straordinarie sostenute per il figlio, come elencate nel Protocollo
d'Intesa in uso presso il Tribunale di Verona, e più in particolare:
“I) spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante, esclusa l'ordinaria farmacia da banco;
II) spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
III) spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
nonché la retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
IV) spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
V) spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per
l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1000,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES).
2 VI) spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato;
centro ricreativo estivo;
attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura;
spese per baby-sitting; viaggi e vacanze senza i genitori;
c. quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II, IV e VI (spese con accordo) quello dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa comunichi la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con
l'attività dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse del figlio, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal giudice;
4) disporsi il diritto della signora a percepire integralmente Parte_2
l'assegno unico universale per il figlio;
Per_1
5) dichiararsi le parti economicamente autosufficienti.”
Conclusioni del PM: “nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con ricorso ha chiesto la pronuncia dello Parte_2 scioglimento del matrimonio contratto con , oltre a formulare ulteriori CP_1 domande.
Il resistente non si è costituito in giudizio, nonostante la regolare notificazione del ricorso introduttivo, e ne è stata dichiarata la contumacia.
All'udienza del 2.12.2025, a fronte dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, è stata disposta la prosecuzione del giudizio, confermando quali provvedimenti temporanei ed urgenti, le condizioni di separazione.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti di cui all'art. 3 della legge n.
898/70 per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti in Alba
IA – Romania in data 30/10/1993, atteso che, come risulta dagli atti di causa, la sentenza di separazione n. 1579/2024 r.sent., è passata in giudicato (v. certificato allegato) e dalla data di comparizione nel corso di tale giudizio all'introduzione del presente giudizio sono decorsi i termini di legge, le parti vivono separate, senza che tale condizione si sia mai interrotta ed inoltre, come risulta dalle allegazioni e dalla condotta delle parti, è definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle stesse.
3 AL matrimonio sono nati due figli: , nata il [...] in [...] Per_2
IA (Romania), maggiorenne ed autosufficiente sul piano economico, coniugata;
, nato il [...] in [...], maggiorenne, studente, Parte_3 convivente con la madre.
Posto che la ricorrente afferma la propria autosufficienza sul piano economico, si tratta di assumere le determinazioni che riguardano il mantenimento del figlio . Per_1
Sentita in udienza, la ricorrente ha confermto che il resistente/convenuto versa regolarmente il contributo al mantenimento per il figlio, che, come da condizioni di separazione, è pari ad euro 350,00 da corrisondersi alla sig.ra Parte_2
, entro il 5° giorno di ciascun mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli
[...] indici ISTAT. È inoltre prevista la sua partecipazione per il 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Verona.
Tali condizioni, alla luce della documentazione allegata, come da istanza della ricorrente, vanno confermate, con la precisazione che la somma deve essere rivalutata da quando ne è stata prevista la corresponsione in sede di separazione all'attualità.
Come da istanza della ricorrente va assegnato per intero l'AUU per il figlio Pt_3 alla madre, presso cui vive.
[...]
Nulla sulle spese di lite, stante la natura neutra della pronuncia sullo status e la conferma delle condizioni di separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio, celebrato in Romania il 30/10/1993 tra e;
Parte_1 CP_1
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del
Comune di Mozzecane, perché proceda alle eventuali annotazioni di legge;
3) conferma a carico di l'obbligo di versare a CP_1 [...]
, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € Parte_2
350,00 (da rivalutarsi ad oggi secondo gli indici ISTAT da quando ne fu prevista la corresponsione in sede di separazione), quale contributo al mantenimento del figlio , con rivalutazione annuale ISTAT a decorrere dalla Parte_3 pubblicazione della sentenza, oltre al 50% delle spese accessorie/straordinarie
4 come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Verona;
4) AUU per il figlio interamente assegnato alla madre/ricorrente; Parte_3
5) Nulla sulle spese di lite.
Così deciso, in Verona, nella Camera di Consiglio del 2.12.2025.
La Giudice est. La Presidente
LA AL LL SI RI
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. SI RI Presidente dott. Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice dott. LA AL LL Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4287/2025 avente ad oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. DEIDONE' IDA, con domicilio elettivo presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE
Contro
, C.F. CP_1 C.F._2
RESISTENTE-CONTUMACE con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
Parte ricorrente ha precisato le seguenti
CONCLUSIONI:
“1) pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio celebrato in Alba IA – Romania in data 30/10/1993, tra nato a [...] il [...] e CP_1 [...]
, nata a [...] il [...], con ordine agli Parte_2
1 Ufficiali di Stato Civile competenti di effettuare le annotazioni e trascrizioni di legge, oltre ad ogni ulteriore e necessario incombente di legge;
2) obbligarsi a corrispondere a , a titolo di CP_1 Parte_2 contributo per il figlio , con la stessa convivente, la somma mensile di € 350,00, Per_1 da versarsi sul conto corrente a mezzo bonifico bancario entro il 5° giorno di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
3) obbligarsi, altresì, a corrispondere a , la quota CP_1 Parte_1 del 50% delle spese straordinarie sostenute per il figlio, come elencate nel Protocollo
d'Intesa in uso presso il Tribunale di Verona, e più in particolare:
“I) spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante, esclusa l'ordinaria farmacia da banco;
II) spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
III) spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
nonché la retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
IV) spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
V) spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per
l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1000,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES).
2 VI) spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato;
centro ricreativo estivo;
attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura;
spese per baby-sitting; viaggi e vacanze senza i genitori;
c. quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II, IV e VI (spese con accordo) quello dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa comunichi la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con
l'attività dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse del figlio, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal giudice;
4) disporsi il diritto della signora a percepire integralmente Parte_2
l'assegno unico universale per il figlio;
Per_1
5) dichiararsi le parti economicamente autosufficienti.”
Conclusioni del PM: “nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con ricorso ha chiesto la pronuncia dello Parte_2 scioglimento del matrimonio contratto con , oltre a formulare ulteriori CP_1 domande.
Il resistente non si è costituito in giudizio, nonostante la regolare notificazione del ricorso introduttivo, e ne è stata dichiarata la contumacia.
All'udienza del 2.12.2025, a fronte dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, è stata disposta la prosecuzione del giudizio, confermando quali provvedimenti temporanei ed urgenti, le condizioni di separazione.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti di cui all'art. 3 della legge n.
898/70 per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti in Alba
IA – Romania in data 30/10/1993, atteso che, come risulta dagli atti di causa, la sentenza di separazione n. 1579/2024 r.sent., è passata in giudicato (v. certificato allegato) e dalla data di comparizione nel corso di tale giudizio all'introduzione del presente giudizio sono decorsi i termini di legge, le parti vivono separate, senza che tale condizione si sia mai interrotta ed inoltre, come risulta dalle allegazioni e dalla condotta delle parti, è definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle stesse.
3 AL matrimonio sono nati due figli: , nata il [...] in [...] Per_2
IA (Romania), maggiorenne ed autosufficiente sul piano economico, coniugata;
, nato il [...] in [...], maggiorenne, studente, Parte_3 convivente con la madre.
Posto che la ricorrente afferma la propria autosufficienza sul piano economico, si tratta di assumere le determinazioni che riguardano il mantenimento del figlio . Per_1
Sentita in udienza, la ricorrente ha confermto che il resistente/convenuto versa regolarmente il contributo al mantenimento per il figlio, che, come da condizioni di separazione, è pari ad euro 350,00 da corrisondersi alla sig.ra Parte_2
, entro il 5° giorno di ciascun mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli
[...] indici ISTAT. È inoltre prevista la sua partecipazione per il 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Verona.
Tali condizioni, alla luce della documentazione allegata, come da istanza della ricorrente, vanno confermate, con la precisazione che la somma deve essere rivalutata da quando ne è stata prevista la corresponsione in sede di separazione all'attualità.
Come da istanza della ricorrente va assegnato per intero l'AUU per il figlio Pt_3 alla madre, presso cui vive.
[...]
Nulla sulle spese di lite, stante la natura neutra della pronuncia sullo status e la conferma delle condizioni di separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio, celebrato in Romania il 30/10/1993 tra e;
Parte_1 CP_1
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del
Comune di Mozzecane, perché proceda alle eventuali annotazioni di legge;
3) conferma a carico di l'obbligo di versare a CP_1 [...]
, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € Parte_2
350,00 (da rivalutarsi ad oggi secondo gli indici ISTAT da quando ne fu prevista la corresponsione in sede di separazione), quale contributo al mantenimento del figlio , con rivalutazione annuale ISTAT a decorrere dalla Parte_3 pubblicazione della sentenza, oltre al 50% delle spese accessorie/straordinarie
4 come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Verona;
4) AUU per il figlio interamente assegnato alla madre/ricorrente; Parte_3
5) Nulla sulle spese di lite.
Così deciso, in Verona, nella Camera di Consiglio del 2.12.2025.
La Giudice est. La Presidente
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