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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/01/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE I CIVILE
in persona del Giudice unico, dott. Bruno Conca, all'esito dell'udienza del 17.12.2024, fissata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n° 4873/2023 RG del Tribunale di Torino, trattenuta in decisione all'udienza del , promossa da
C.F. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 P.IVA_1
VERGARI VALENTINA, giusta procura allegata ex art. 83, 3° co., cpc, all'atto di citazione,
ATTORE contro
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. PESCATORE Controparte_1 P.IVA_2
GIACOMO, giusta procura allegata ex art. 83, 3° co. cpc, alla comparsa di costituzione e risposta,
CONVENUTA
avente ad oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
Conclusioni come da verbale di udienza del 17.12.2024
1 Per parte attrice: “Voglia codesto Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione così giudicare:
In via principale: previa ogni opportuna statuizione in fatto e in diritto:
✓ accertare la nullità parziale ex art. 1419 cod. civ. delle clausole contrattuali del rapporto di conto corrente n. 3808/31per violazione degli artt. 117, quarto e ottavo comma, TUB, o in subordine 1284, comma terzo, cod. civ, in difetto di valida pattuizione scritta delle clausole relative alla determinazione degli interessi ultra legali applicate al predetto rapportoimpugnato per tutti i motivi e le causali esposte, dichiarare come dovuti i soli interessi ex art. 117, settimo comma, TUB, o i diversi tassi che risulteranno di giustizia nonché accertare e dichiarare: (i) la nullità parziale, ex art. 1419
c.c., delle altre clausole contrattuali, concernenti le altre condizioni economiche per violazione dell'art.
117, quarto comma, TUB, ovvero inerenti alle altre condizioni economiche per violazione degli artt.
1283, 1284, 1346, 1815 c.c., 120 TUB, 644 c.p., della L. n. 108/1996, nonché dell'art.
2-bis della L.
2/2009; (ii) l'illegittimità e la nullità delle pratiche di usura, applicazione di tassi di interesse ultra legali, anatocismo, antergazione e postergazione delle valute, applicazione di commissioni di massimo scoperto o commissioni ad esse assimilabili, spese e indebito arricchimento e, per l'effetto, ordinarela rideterminazione del saldo del conto corrente n. 3808/31 nella misura che dovesse essere accertata in corso di causa e a seguito di consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
Sempre in via principale: nell'ipotesi in cui il c/c n. 3808/31 dovesse risultare estinto nelle more, previa ogni opportuna statuizione in fatto e in diritto: accertare la nullità parziale ex art. 1419 cod. civ. delle clausole contrattuali del rapporto di conto corrente n. 3808/31, per violazione degli artt. 117, quarto e ottavo comma, TUB, o in subordine 1284, comma terzo, cod. civ, in difetto di valida pattuizione scritta delle clausole relative alla determinazione degli interessi ultra legali applicate al predetto rapportoimpugnato per tutti i motivi e le causali esposte, dichiarare come dovuti i soli interessi ex art. 117, settimo comma, TUB, o i diversi tassi che risulteranno di giustizia nonché accertare e dichiarare: (i) la nullità parziale, ex art. 1419
c.c., delle altre clausole contrattuali, concernenti le altre condizioni economiche per violazione dell'art.
117, quarto comma, TUB, ovvero inerenti alle altre condizioni economiche per violazione degli artt.
1283, 1284, 1346, 1815 c.c., 120 TUB, 644 c.p., della L. n. 108/1996, nonché dell'art.
2-bis della L.
2/2009; (ii) l'illegittimità e la nullità delle pratiche di usura, applicazione di tassi di interesse ultra legali, anatocismo, antergazione e postergazione delle valute, applicazione di commissioni di massimo scoperto o commissioni ad esse assimilabili, spese e indebito arricchimento e, per l'effetto, condannare
in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire alla società Controparte_1 2 attrice la somma di € 631.118,32 così come accertata non dovuta nella Consulenza Tecnica di Parte ovvero condannarla a pagare la maggiore o minore somma che dovesse essere accertata in corso di causa anche a seguito di consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
In via subordinata, previa ogni opportuna statuizione in fatto e in diritto:
✓ nella denegata ipotesi in cui non dovesse essere accertata la nullità parziale, accertare e dichiarare:
(i) l'inefficacia delle variazioni unilaterali sfavorevoli delle condizioni economiche apportate unilateralmente dalla convenuta nonché l'errata applicazione in concreto delle condizioni economiche pattuite sul rapporto di conto corrente n. 3808/31 oggetto di causa, per violazione dell'art. 118 TUB ovvero, per violazione degli artt. 1283, 1346, 1815 c.c., 120 TUB, 644 c.p., della L. n. 108/1996, nonché dell'art.
2-bis della L. 2/2009; (ii) l'illegittimità e la nullità delle pratiche di modifica unilaterale sfavorevole delle condizioni economiche, usura, anatocismo, antergazione e postergazione delle valute, applicazione di commissioni di massimo scoperto ed altre commissioni anche ad esse assimilabili, spese e indebito arricchimento e, per l'effetto, ordinare la rideterminazione del saldo del conto corrente n. 3808/31 nella misura che dovesse essere accertata in corso di causa e a seguito di consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
Sempre in via subordinata, nell'ipotesi in cui il c/c n. 3808/31 dovesse risultare estinto, previa ogni opportuna statuizione in fatto e in diritto:
✓ accertare e dichiarare: (i) l'inefficacia delle variazioni unilaterali sfavorevoli delle condizioni economiche apportate unilateralmente dalla convenuta nonché l'errata applicazione in concreto delle condizioni economiche pattuite sul conto correnten. 3808/31 oggetto di causa, per violazione dell'art.
118 TUB ovvero, per violazione degli artt. 1283, 1346, 1815 c.c., 120 TUB, 644 c.p., della L. n.
108/1996, nonché dell'art.
2-bis della L. 2/2009; (ii) l'illegittimità e la nullità delle pratiche di modifica unilaterale sfavorevole delle condizioni economiche, usura, anatocismo, antergazione e postergazione delle valute, applicazione di commissioni di massimo scoperto ed altre commissioni anche ad esse assimilabili, spese e indebito arricchimento e, per l'effetto, condannare
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire alla società attrice la CP_1 somma di € 4.168,58 così come accertata non dovuta nella Consulenza Tecnica di Parte ovvero condannarla a pagare la maggiore o minore somma che dovesse essere accertata in corso di causa anche a seguito di consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
In ogni caso:
3 ✓ accertare che ha applicato all'attrice sul rapporto di conto corrente CP_1 Controparte_1
interessi usurari e dichiarare non dovuto con riferimento a detto rapporto alcun interesse ex art. 1815, comma secondo, cod. civ. con decorrenza dalla data di apertura del conto;
✓ condannare, infine, la medesima al risarcimento in favore dell'attrice di tutti i danni che CP_2
alla stessa sono derivati per non aver potuto disporre di maggiori risorse finanziarie, ovvero danni da liquidarsi in via equitativa dall'Ill. Tribunale adito nella misura di € 20.000,00 e/o nella diversa misura, maggiore o minore, da quantificarsi in corso di causa anche sulla base di apposita consulenza legale, oltre interessi legali, vittoria di competenze integrali, spese, e rimborso del contributo unificato.
Con vittoria di compensi, spese, rimborso forfettario delle spese generali, IVA.
In via istruttoria: ammettersi CTU contabile diretta a ricostruire i movimenti dare/avere intervenuti durante tutto il periodo del rapporto bancario in contestazione e valutare le somme illegittimamente addebitate alla società attrice alla luce dei principi di diritto cui in parte espositiva con indicazione al consulente dei quesiti sopra riportati e/o integrati/modificati in fase istruttoria e con espressa riserva di ogni ulteriore domanda, deduzione, produzione documentale ed istanza, anche istruttoria, nelle forme e nei termini di rito anche a seguito delle difese svolte dalla anticipando sin d'ora la CP_2 richiesta dei termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c.”.
Per parte convenuta: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, così giudicare: in via preliminare
- accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza e/o prescrizione dei diritti azionati da controparte, nonché l'abuso del diritto nella proposizione della presente azione, per tutti i motivi di cui in narrativa;
in via principale, nel merito
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale adito non dovesse ritenere le domande avversarie prescritte, respingere tutte le domande ex adverso formulate perché del tutto inammissibili ed infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in narrativa;
e perl'effetto,
- condannare ex art. 96 c. 3 c.p.c. Parte_2 in ogni caso
- accertare e dichiarare che nulla è dovuto a per l'ipotesi di accoglimento Parte_2 delle domande proposte da controparte nei confronti di Controparte_3
4 in subordine
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale adito dovesse accogliere anche solo parzialmente le domande oggetto della citazione avversaria, condannare la alla restituzione CP_2 della minor somma, rispetto alla indiscriminata richiesta di parte attrice, che risulterà dovuta all'esito del giudizio;
in via istruttoria
- rigettare tutte le istanze istruttorie avversarie per i motivi esposti in narrativa, in particolare la richiesta di CTU contabile, con espressa riserva di articolare i propri mezzi istruttori nei termini preclusivi di rito a ciò designati.
In ogni caso, con vittoria di spese, onorari e accessori di legge”
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 27/02/2023, la ha Parte_2 convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Torino al fine di ottenere Controparte_1
l'accertamento della nullità parziale delle clausole contrattuali relative al rapporto di conto corrente n. 3808/31, acceso in data 24/04/2007, nonché la conseguente rideterminazione del saldo, previa epurazione delle somme illegittimamente addebitate dall'istituto di credito.
L'attrice ha dedotto che, nonostante abbia normalmente movimentato il conto corrente sin dall'inizio del rapporto senza alcuna osservazione da parte della quest'ultima ha gestito e CP_2 gestisce il rapporto in modo arbitrario ed anomalo, in spregio alla normativa in tema di trasparenza bancaria, correttezza e buona fede contrattuale. In particolare, secondo la prospettazione attorea, sono stati applicati tassi di interesse superiori ai tassi soglia, sono stati applicati tassi di interesse ultra legali in presenza di clausole contrattuali illegittime e/o indeterminate, con addebito e capitalizzazione di commissioni di massimo scoperto, commissioni ad esse assimilabili e spese non validamente concordate ovvero variate in senso sfavorevole al Cliente senza che vi fosse una valida pattuizione e/o una successiva preventiva comunicazione.
A fondamento delle proprie pretese, l'attrice ha prodotto una consulenza tecnica di parte redatta dal dott. , il quale ha accertato che, con riferimento al conto corrente n. Persona_1
3808/31, la ha applicato tassi d'interesse superiori al tasso di usura nel terzo e quarto CP_2 trimestre del 2007, in tutti i trimestri del 2008, nel quarto trimestre del 2016, nel terzo trimestre del 2017, nel primo trimestre del 2018, nel primo trimestre del 2020, nel secondo trimestre del 2021 e nel III trimestre del 2021, per un ammontare complessivo pari ad € 221.402,93.
Inoltre, il consulente ha rilevato l'applicazione di tassi di interesse ultra-legali illegittimi poiché non validamente pattuiti fra le parti per un importo di € 310.818,75, nonché l'addebito di interessi con capitalizzazione trimestrale in violazione del disposto di cui all'art. 1283 cod. civ. e la divergenza tra data operazione e data valuta, per un importo di € 4.184,88. Sono state altresì addebitate commissioni e spese pur in assenza di valida pattuizione scritta e comunque in
5 assenza di criteri predeterminati e/o determinabili per un importo complessivo di € 94.711,76 (di cui € 90.644,28 per commissioni ed € 4.607,48 per spese). Infine, sono state effettuate arbitrarie variazioni delle condizioni contrattuali in violazione della legge e dell'art. 118 TUB per un importo di € 4.168,58.
Con comparsa di costituzione e risposta, ha contestato integralmente la Controparte_3 fondatezza delle pretese avversarie, articolando un'articolata strategia difensiva imperniata su eccezioni preliminari e difese nel merito.
In via preliminare, la banca ha eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto alla ripetizione delle rimesse registrate nel conto anteriormente al decennio che ha preceduto la prima contestazione di (14 ottobre 2020). Richiamando la nota sentenza delle Sezioni Unite Pt_2
n. 24418/2010, la banca ha evidenziato come il termine prescrizionale decorra dal momento del singolo pagamento asseritamente indebito, non già dalla chiusura del rapporto. Ha inoltre precisato che, anche volendo aderire alla distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie, tutte le rimesse contestate avevano natura solutoria e risultavano quindi prescritte oltre il decennio dal primo atto interruttivo.
Sempre in via preliminare, la banca ha eccepito l'intervenuta decadenza di dalla Pt_2 possibilità di contestare gli estratti conto, non avendo la società mai sollevato rilievi nel termine di 60 giorni previsto contrattualmente, come stabilito dall'art. 11 del contratto di conto corrente. La banca ha evidenziato come la giurisprudenza riconosca espressamente che l'impugnazione degli estratti conto oltre il termine previsto dall'art. 1832 c.c. operi solo in difetto di uno specifico accordo scritto.
Nel merito, la banca ha contestato analiticamente tutte le doglianze attoree. Quanto all'asserita usurarietà dei tassi, ha evidenziato l'erroneità dei calcoli effettuati da controparte, basati su una formula difforme dalle Istruzioni della Banca d'Italia. In particolare, ha rilevato come Pt_2 abbia illegittimamente tenuto conto delle CMS nel conteggio relativo ai trimestri fino al 29 gennaio 2009 (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 185/2008) e non abbia esplicitato la metodologia di calcolo utilizzata.
Con riferimento agli interessi ultralegali, la banca ha dimostrato la piena validità delle relative pattuizioni, essendo tutti gli elementi necessari (TAE, periodo di riferimento, convenzione di calendario) chiaramente indicati nella documentazione contrattuale. Ha inoltre evidenziato come le successive modifiche delle condizioni economiche siano state validamente comunicate al cliente nel rispetto dell'art. 118 TUB.
Quanto all'anatocismo, la banca ha documentato come, a seguito della delibera CICR del 9 febbraio 2000, sia stata applicata agli interessi attivi ed a quelli passivi la medesima periodicità di liquidazione e capitalizzazione, nel pieno rispetto della normativa vigente. Ha inoltre contestato i rilievi in tema di valute, evidenziando la conformità delle relative pattuizioni alla disciplina di settore.
6 In relazione alla commissione di massimo scoperto, la banca ha dimostrato la piena validità delle relative clausole, contenenti tutti gli elementi necessari (percentuale, base di calcolo, frequenza di liquidazione, divisore). Ha inoltre evidenziato come la stessa giurisprudenza di legittimità ne abbia riconosciuto la legittimità quale remunerazione per la messa a disposizione dei fondi.
La banca ha infine eccepito l'abuso del diritto da parte di , evidenziando come la Pt_2 società abbia atteso circa 16 anni prima di agire in giudizio, senza mai sollevare contestazioni in precedenza e basando le proprie argomentazioni su un contratto prodotto privo delle sottoscrizioni.
Tenutasi la prima udienza ed esperiti gli incombenti ex art. 183 cpc, nei termini assegnati le parti precisavano le rispettive posizioni.
Con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., l'attrice ha replicato alle eccezioni preliminari evidenziando come, con riferimento al conto corrente n. 3808/31, il termine decennale non possa ritenersi compiuto posto che il dies a quo è pacificamente individuato nella data di chiusura del rapporto, evento che non si è verificato essendo il conto ancora aperto. Quanto alla decadenza, ha rilevato che la mancata contestazione dell'estratto conto non preclude la possibilità di contestare il debito da esso risultante, che sia fondato su negozio nullo, annullabile, inefficace o comunque su situazione illecita.
Nel merito, ha ribadito la nullità delle clausole relative agli interessi per mancanza dei requisiti di determinatezza e trasparenza, evidenziando in particolare: la mancata indicazione del TAE (Tasso Annuo Effettivo) e del TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) in numerosi contratti;
la mancata indicazione del periodo di riferimento dei tassi e della fonte di rilevazione del tasso in diversi documenti contrattuali;
l'assenza della convenzione di calendario per il calcolo degli interessi in molti contratti.
Con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., l'attrice ha prodotto gli estratti conto e scalari più recenti relativi al periodo intercorrente tra il 30/06/2022 ed il 30/09/2023 ed un supplemento di perizia di parte che tiene conto anche di tale documentazione contabile. In particolare, il supplemento di perizia ha evidenziato che gli importi calcolati a titolo di interessi anatocistici illegittimamente applicati dalla ammontano ad Euro 205.719,17. CP_2
Con le memorie ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c., l'attrice ha replicato alle contestazioni della convenuta ribadendo la fondatezza delle proprie pretese e l'infondatezza delle eccezioni avversarie.
A scioglimento della riserva assunta all'esito dello scambio delle dette memorie, veniva conferito incarico al CTU dott. , in sintesi finalizzato a: Persona_2
1) determinare il saldo del conto corrente alla data della relazione del consulente di parte attrice e alla data della relazione peritale, depurato di eventuali indebiti
2) predisporre prospetti riassuntivi sulla documentazione acquisita
7 3) verificare la prescrizione eccepita dalla banca
4) verificare l'eventuale usurarietà dei tassi applicati
5) verificare la corretta applicazione degli interessi
6) verificare la legittimità dei saldi per valuta
7) verificare la capitalizzazione trimestrale degli interessi
8) verificare la legittimità di commissioni e spese addebitate
Il CTU depositava il proprio elaborato in data 17/06/2024.
Sulla base della relazione depositata, il CTU, nel contraddittorio tecnico con i consulenti di parte, dott.ssa per parte attrice e dott. per parte convenuta, giungeva agli Per_3 Per_4 esiti di seguito compendiati.
Dall'esame della documentazione è emerso che:
- il conto corrente è stato acceso il 24/04/2007,
- la documentazione contrattuale e contabile è risultata pressoché completa,
- il conto è stato affidato per l'intero periodo di analisi.
Quanto alla prescrizione, il CTU ha individuato come atto interruttivo la lettera di reclamo del 14/10/2020. Sia dall'analisi del saldo banca che del saldo disponibile è risultato che tutte le competenze annotate fino al 03/09/2010 sono state pagate con rimesse solutorie e sono quindi prescritte.
In tema di usura, il CTU ha rilevato il superamento del tasso soglia in 5 occasioni, con importi modesti (inferiori a 100 euro ciascuno). Eliminando ex art. 1815 c.c. le relative competenze, emerge un credito per il correntista di € 147,01.
Quanto agli interessi, il CTU ha rilevato che i contratti non rispettavano i requisiti di determinatezza del tasso (mancata indicazione del TAEG e della fonte di rilevazione dei parametri variabili). Ha quindi applicato il tasso sostitutivo ex art. 117 TUB, da cui è emerso un credito per il correntista di € 202.353,83.
A seguito delle osservazioni dei CTP:
- La dott.ssa ha contestato l'individuazione delle rimesse solutorie e chiesto di Per_3 ricalcolare gli interessi ai tassi sostitutivi dall'inizio del rapporto. Il CTU ha confermato la correttezza della propria analisi, evidenziando che le rimesse erano solutorie in quanto riferite a pagamenti effettuati con saldo eccedente il fido.
8 - Il dott. ha chiesto di effettuare anche il calcolo con i tassi convenzionali. Il CTU ha Per_4 accolto la richiesta, pur ribadendo la non determinatezza dei tassi, ed ha elaborato un conteggio alternativo da cui emerge un credito per il correntista di € 49.981,79.
In conclusione, il CTU ha individuato tre possibili scenari:
1) Credito di € 147,01 per eliminazione delle competenze usurarie
2) Credito di € 202.353,83 applicando i tassi sostitutivi ex art. 117 TUB
3) Credito di € 49.981,79 applicando i tassi convenzionali rimettendo al Giudice la valutazione sulla determinatezza dei tassi contrattuali.
Con note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 04/09/2024 (poi differita al 06/11/2024), l'attrice ha chiesto:
1) lo stralcio del calcolo elaborato dal CTU su richiesta del CT di Parte utilizzando i "tassi convenzionali", evidenziando come lo stesso CTU abbia rilevato la mancanza dei requisiti di determinatezza e trasparenza all'interno della documentazione contrattuale presente agli atti delle condizioni economiche e dei tassi, tanto da aver provveduto a rideterminare gli addebiti per interessi in applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 TUB;
2) un'integrazione di consulenza tecnica affinché il CTU proceda alla verifica della natura delle rimesse confrontando il saldo rettificato con l'ammontare dell'affidamento (quest'ultimo risultante dalla massima esposizione debitoria del correntista o dalla base di calcolo utilizzata per la quantificazione delle commissioni, nel caso in cui non fosse pattuito per iscritto l'ammontare dell'affidamento), e conseguentemente, proceda all'imputazione della parte del saldo rettificato che eccede l'extra fido a rimesse solutorie (come tali prescritte) mentre per la parte del saldo rettificato che rientra nel fido lo imputi a rimesse ripristinatorie e dunque ripetibili.
In subordine, ha chiesto il rinvio ad altra udienza per la precisazione delle conclusioni.
In definitiva, l'apparato difensivo dell'attrice si fonda sulla nullità delle clausole contrattuali per indeterminatezza e mancanza di trasparenza, sull'applicazione di interessi usurari, sull'illegittima capitalizzazione degli interessi e sull'addebito di commissioni e spese non validamente pattuite. La domanda è supportata, come d'uso, da perizia stragiudiziale di parte che ha quantificato gli importi illegittimamente addebitati. Le eccezioni preliminari della banca sono state contestate evidenziando la non decorrenza del termine di prescrizione, stante la pendenza del rapporto, e l'inidoneità dell'approvazione degli estratti conto a sanare le nullità contrattuali. Le contestazioni alla CTU mirano ad ottenere lo stralcio dei calcoli basati sui tassi convenzionali, stante il riconoscimento da parte dello stesso CTU della nullità delle relative clausole, e ad ottenere una più precisa verifica della natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse ai fini della prescrizione.
9 All'esito della CTU disposta dal Giudice, la banca ha evidenziato come la quasi totalità delle pretese attoree sia risultata infondata. In particolare, il CTU ha accertato:
- un credito per usura di soli € 147,01;
- la natura solutoria delle rimesse contestate, confermando quindi la fondatezza dell'eccezione di prescrizione;
- l'infondatezza di tutte le ulteriori pretese restitutorie.
L'unico aspetto contestato dalla banca riguarda il calcolo relativo alle variazioni ex art. 117 TUB, per il quale il CTU ha rilevato un credito di € 202.353,83 a favore del correntista. La banca ha evidenziato come tale calcolo sia errato, non avendo il CTU tenuto conto della copiosa documentazione attestante le pattuizioni relative a tassi, commissioni e spese. Ha inoltre contestato l'erronea valutazione del CTU circa l'indeterminatezza delle pattuizioni dei tassi per la mancata indicazione del TAEG, evidenziando come tale indicatore svolga una mera funzione di pubblicità e trasparenza e non rientri tra i "tassi, prezzi e condizioni" di cui all'art. 117 TUB.
La banca ha quindi chiesto in via principale la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, opponendosi alle richieste di integrazione della CTU formulate da controparte. In subordine, ha chiesto che il CTU verifichi il calcolo alternativo effettuato dal proprio CTP, che evidenzia un minor credito a favore del correntista pari a € 49.981,79, tenendo conto delle pattuizioni validamente intervenute nel corso del rapporto.
Da ultimo, la banca ha dato atto di aver formulato una proposta transattiva per l'importo di € 50.000,00, con compensazione delle spese, a definizione dell'intera controversia.
Riassegnato il procedimento, il Giudice, con provvedimento dell'11/11/2024 fissava udienza di precisazione conclusioni e discussione orale per il 17/12/2024
A tale udienza le parti precisavano le conclusioni e richiamate le proprie difese;
il Giudice tratteneva la causa in decisione ex art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c.
La controversia in esame richiede di valutare la fondatezza delle contestazioni mosse da
[...] in relazione al rapporto di conto corrente n. 3808/31 intrattenuto con Parte_2
con particolare riferimento alle doglianze relative all'applicazione di Controparte_3 tassi usurari, alla mancata pattuizione scritta dei tassi ultralegali, alla capitalizzazione degli interessi, all'applicazione della commissione di massimo scoperto e all'esercizio dello ius variandi da parte della banca.
In via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca convenuta. Sul punto, va rilevato che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte inaugurato con la sentenza a Sezioni Unite n. 24418/2010, il termine di prescrizione decennale per la ripetizione di somme indebitamente versate decorre, per le rimesse solutorie, dalla data del singolo versamento, mentre per quelle meramente ripristinatorie dalla data di chiusura definitiva del conto. Nel caso di specie, dalla documentazione in atti e dalle risultanze della CTU
10 emerge che la rimessa del 3 settembre 2010 aveva natura solutoria, in quanto effettuata quando il saldo debitore (pari a Euro 542.316,81) eccedeva ampiamente il fido accordato (pari a Euro 300.000,00). Pertanto, considerato che il primo atto interruttivo è rappresentato dal reclamo del 14 ottobre 2020, deve ritenersi prescritta ogni pretesa restitutoria relativa a versamenti effettuati in data anteriore al 14 ottobre 2010.
Quanto al merito della controversia, la prima questione da esaminare attiene alla dedotta usurarietà dei tassi applicati. Sul punto, va preliminarmente rilevato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 16303/2018), la commissione di massimo scoperto non può essere inclusa nel calcolo del TEG per il periodo anteriore all'entrata in vigore della legge n. 2/2009, dovendosi fare riferimento alle sole voci di costo previste dalle Istruzioni della Banca d'Italia pro tempore vigenti. Applicando tali principi, dalla CTU emerge il superamento del tasso soglia in cinque occasioni, con conseguente nullità ex art. 1815 c.c. delle clausole relative agli interessi per i trimestri interessati. L'importo complessivo da restituire per tale causale ammonta ad Euro 147,01.
Con riferimento alla contestata mancanza di valida pattuizione scritta dei tassi ultralegali, va rilevato che la documentazione contrattuale in atti (ed in particolare il contratto di apertura del conto corrente del 24 aprile 2007) contiene l'espressa indicazione dei tassi debitori e creditori, nonché della relativa periodicità di capitalizzazione. Non può pertanto condividersi la tesi attorea secondo cui mancherebbe una valida pattuizione scritta ex art. 1284 c.c..
Sulla questione centrale della determinatezza dei tassi di interesse e delle condizioni economiche applicate al rapporto, che costituisce il nodo cruciale della presente controversia in quanto da essa dipende l'entità del credito restitutorio vantato dall'attrice, occorre svolgere un'approfondita disamina alla luce della documentazione in atti e delle risultanze peritali.
Il CTU ha ritenuto che le informazioni riportate nei contratti di apertura di credito non fossero rispondenti ai requisiti di determinatezza del tasso voluti dalla norma, in quanto non risulterebbe in alcun contratto riportata l'indicazione del TAEG e, con riferimento ai contratti di apertura di credito con tasso variabile, sebbene sia indicato il tasso di riferimento oltre spread, in alcun passaggio del contratto verrebbe individuata la fonte di rilevazione del parametro. Su tali basi, il CTU ha proceduto alla rideterminazione degli addebiti per interessi in applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 TUB, pervenendo ad un credito a favore del correntista pari a Euro 202.353,83.
Tale conclusione non può essere condivisa.
In linea generale, va al riguardo osservato che L'orientamento giurisprudenziale prevalente è chiaro nel ritenere che la mera mancata indicazione del TAEG e/o della fonte di rilevazione dell'Euribor non sono sufficienti, né singolarmente né cumulativamente, ad inficiare la determinatezza delle clausole sui tassi di interesse. Questo principio trova fondamento in diverse pronunce recenti:
1. Sulla questione del TAEG:
11 La Cassazione n. 16456/2024 ha stabilito che il tasso di interesse può essere determinato anche attraverso il richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché oggettivamente individuabili, non essendo la mancata indicazione del TAEG elemento invalidante della pattuizione.
Quanto alla qualifica di microimpresa dell'attrice, anche volendo ammettere che tale qualifica sussista nel caso di specie (circostanza peraltro non provata), ciò non muterebbe le conclusioni raggiunte in tema di validità delle pattuizioni sui tassi di interesse. Infatti, la disciplina sulla trasparenza bancaria prevede obblighi specifici di indicazione del TAEG solo per i contratti di credito ai consumatori, come definiti dall'art. 121 TUB, ovvero le persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale eventualmente svolta. La sanzione della nullità per mancata o errata indicazione del TAEG è espressamente prevista dall'art. 125-bis comma 6 TUB esclusivamente per tali contratti. Non esistono invece disposizioni normative che estendano tale obbligo, e la relativa sanzione di nullità, ai contratti stipulati con microimprese o altri soggetti diversi dai consumatori. Il TAEG, come chiarito dalla più recente giurisprudenza di legittimità, non costituisce un tasso di interesse o una condizione economica del contratto, ma rappresenta un mero indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento, con funzione esclusivamente informativa. La sua eventuale omissione non può quindi determinare la nullità delle clausole relative agli interessi ai sensi dell'art. 117 TUB, che sanziona solo la mancata indicazione di tassi, prezzi e condizioni effettivamente applicati al rapporto. Tale interpretazione è stata recentemente confermata dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 15130/2024, secondo cui 'il TAEG è solo un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento e non rientra nel novero dei tassi, prezzi e altre condizioni di cui all'art. 117, comma 4, T.u.b., sicché l'eventuale mancata previsione del TAEG non determina, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencate in contratto'. Ne consegue che, anche qualora l'attrice fosse qualificabile come microimpresa, la mancata indicazione del TAEG non potrebbe comunque comportare la nullità delle pattuizioni relative ai tassi di interesse.
L'eventuale ascrivibilità dell'attrice al novero delle “microimprese” (da cui si inferisce l'obbligatorietà del TAEG), dunque, non varrebbe a mutare i termini della questione, perché non sussiste un obbligo normativo specifico di indicazione del TAEG per i clienti al dettaglio non consumatori:
- la normativa che disciplina l'indicazione obbligatoria del TAEG (art. 123 TUB e art. 120-octies TUB) fa riferimento specificamente ai consumatori, non estendendo tale obbligo alla più ampia categoria dei clienti al dettaglio non consumatori.
- la mancata indicazione del TAEG non determina la nullità del contratto o delle clausole per i clienti al dettaglio non consumatori.
Di là del rapporto consumeristico, il TAEG/ISC mantiene un'esclusiva funzione meramente informativa,
12 - non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto
- non rientra nelle nozioni di "tassi, prezzi e condizioni" cui fa riferimento l'art. 117 comma 6 TUB
La nullità per errata/omessa indicazione del TAEG è prevista solo per il credito al consumo e se il legislatore avesse voluto estendere tale sanzione anche ad altre operazioni e categorie di clienti, lo avrebbe previsto espressamente (Tribunale di Torino sent. n. 3818/2020).
2. Sul parametro Euribor:
La questione relativa al parametro Euribor – nel caso che ci occupa evocato solamente in ragione della sua pretesa indeterminatezza per mancata indicazione della fonte di rilevazione, non per l'eventuale nullità conseguente ad intesa anticoncorrenziale, non si discosta dai termini ordinari della determinabilità del tasso per relationem. Un consolidato indirizzo è che la determinabilità dell'oggetto non è esclusa quando il tasso variabile sia stabilito per relationem mediante parametri prestabiliti ed oggettivamente individuabili (ex multis Tribunale di Napoli n. 3549/2022) e che è sufficiente il riferimento a parametri fissati su scala nazionale alla stregua di accordi interbancari, essendo l'Euribor un parametro ufficiale e pubblicamente rilevabile (ancora Tribunale di Milano n. 3512/2023).
Il quadro normativo di riferimento supporta questa interpretazione:
- L'art. 117 TUB richiede che i contratti indichino il tasso d'interesse in modo chiaro, ma non impone specifiche modalità di determinazione oltre alla forma scritta e al divieto di rinvio agli usi.
- L'art. 123 TUB prevede l'obbligo di indicazione del TAEG negli annunci pubblicitari, ma questa previsione ha natura informativa e non incide sulla validità della pattuizione del tasso.
Particolarmente significativa è la posizione della Cassazione n. 12007/2024, che ha ribadito come la convenzione relativa agli interessi sia validamente stipulata quando il tasso risulti determinabile e controllabile in base a criteri oggettivamente indicati, non rilevando la difficoltà del calcolo necessario per pervenire al risultato finale.
In conclusione, secondo gli orientamenti prevalenti, per la validità della pattuizione è sufficiente che:
1. esista una valida pattuizione scritta dei tassi,
2. il tasso sia oggettivamente determinabile sulla base dei parametri contrattuali,
3. non vi sia un rinvio agli usi per la determinazione del tasso.
13 Ciò premesso in linea generale, relativamente alle due voci (mancanza del Taeg e indeterminabilità del parametro Euribor), ne deriva che la mancata indicazione di elementi accessori come il TAEG o la fonte specifica di rilevazione dell'Euribor non inficia la validità della pattuizione, purché il tasso sia comunque determinabile sulla base di criteri oggettivi e verificabili presenti nel contratto.
Ed invero, come correttamente rilevato dal CTP della banca convenuta, la mancata indicazione del TAEG non può produrre alcun effetto invalidante sulla pattuizione dei tassi, in quanto nei contratti ai quali non si applica la disciplina consumeristica - come nel caso di specie, trattandosi di rapporto intercorso con una società di capitali - non ricorre alcuna violazione delle disposizioni di cui all'art. 117 TUB né alcuna sanzione di nullità. Il TAEG, infatti, non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione economica, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi, esprimendo in percentuale il costo effettivo di un finanziamento o di altra operazione bancaria di concessione di una linea di credito. Tale indicatore non incide quindi sul contenuto della prestazione a carico del cliente ovvero sulla determinatezza o determinabilità dell'oggetto contrattuale. La mancata indicazione del TAEG non può produrre alcun effetto invalidante sulla pattuizione dei tassi, in quanto nei contratti ai quali non si applica la disciplina consumeristica - come nel caso di specie, trattandosi di rapporto intercorso con una società di capitali - non ricorre alcuna violazione delle disposizioni di cui all'art. 117 TUB né alcuna sanzione di nullità. Tale indicatore non incide quindi sul contenuto della prestazione a carico del cliente ovvero sulla determinatezza o determinabilità dell'oggetto contrattuale, come recentemente confermato dalla Suprema Corte (Cass. SS.UU. n. 15130/2024).
Quanto alla mancata indicazione della fonte di rilevazione del parametro di riferimento per i tassi variabili, si osserva che dal regolamento contrattuale emergono tutti gli elementi necessari al fine di consentire all'utilizzatore di predeterminare il contenuto delle pattuizioni contrattuali. In particolare, nel documento di sintesi datato 11 settembre 2015 viene chiaramente indicato che il tasso debitore è pari alla "media eurib. 1m/365 ult. 2 giorni lav. mese prec." maggiorata dello spread. L'Euribor costituisce un parametro oggettivo e facilmente verificabile, quotato su tutte le principali fonti di informazione finanziaria, sicché la mancata specificazione della fonte di rilevazione non può inficiare la determinatezza del tasso, essendo il valore del parametro univocamente individuabile.
Del resto, la documentazione contrattuale in atti evidenzia come le parti abbiano specificamente e validamente pattuito tutti i tassi di interesse applicati al rapporto. Il contratto di apertura del conto corrente n. 3808/31 del 24 aprile 2007 indica chiaramente il tasso debitore nominale annuo del 14,250% e il tasso effettivo annuo del 15,030%. Analogamente, i successivi contratti di apertura di credito riportano in modo puntuale i tassi applicati, come emerge dalla tabella riepilogativa predisposta dal CTU alle pagg. 19-22 dell'elaborato peritale.
Le modifiche intervenute nel corso del rapporto risultano validamente pattuite attraverso specifici documenti contrattuali, tutti debitamente sottoscritti da , nei quali viene fatto Pt_2
14 espresso richiamo alle condizioni del contratto originario per quanto non espressamente modificato. Tale modalità di determinazione dei tassi per relationem è pienamente legittima secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, il quale ammette che il tasso di interesse possa essere determinato mediante il rinvio a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché obiettivamente individuabili. Nel caso di specie, il rinvio operato dalla banca non è a elementi esterni al rapporto contrattuale, ma alle condizioni già pattuite nel contratto originario, sicché non può porsi alcun dubbio circa la determinatezza dei tassi applicati.
Significativo è altresì il fatto che , società di capitali dotata di adeguata struttura Pt_2 organizzativa e tenuta alla regolare contabilizzazione delle proprie operazioni, abbia operato sul conto per oltre 13 anni senza mai sollevare contestazioni circa l'indeterminatezza dei tassi applicati, a riprova del fatto che le condizioni economiche erano perfettamente note e comprensibili. Solo nel 2020, attraverso una consulenza tecnica di parte, sono state sollevate le contestazioni oggetto di causa.
Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi corretta l'ipotesi alternativa di calcolo formulata dal CTP della banca, il quale ha evidenziato la presenza di idonee pattuizioni contrattuali che determinano un minor credito a favore del correntista pari a Euro 49.981,79. Tale importo tiene conto dei tassi effettivamente concordati tra le parti, come documentalmente provato in atti, ed appare quindi maggiormente rispondente all'effettivo regolamento di interessi voluto dai contraenti.
La soluzione adottata dal CTU, basata sull'applicazione dei tassi sostitutivi ex art. 117 TUB, non può essere condivisa in quanto presuppone erroneamente l'indeterminatezza delle pattuizioni relative ai tassi di interesse, laddove invece la documentazione contrattuale evidenzia la presenza di accordi chiari e precisi sul punto. L'applicazione dei tassi sostitutivi, come illustrato, si giustifica infatti solo in presenza di clausole nulle per indeterminatezza dell'oggetto, circostanza che non ricorre nel caso di specie ove i tassi risultano determinati o agevolmente determinabili sulla base degli elementi contenuti nei contratti.
Ne consegue che il credito restitutorio vantato da deve essere quantificato in Euro Pt_2
49.981,79, come risultante dai conteggi effettuati dal CTP della banca sulla base dei tassi effettivamente concordati tra le parti.
Quanto alla contestata illegittima capitalizzazione degli interessi, va rilevato che il contratto di conto corrente prevede espressamente la capitalizzazione trimestrale sia degli interessi attivi che di quelli passivi, in conformità a quanto previsto dalla delibera CICR del 9 febbraio 2000. Non può pertanto ravvisarsi alcuna violazione del divieto di anatocismo, essendo stata pattuita la medesima periodicità per entrambe le tipologie di interessi.
Con riferimento alla commissione di massimo scoperto, dalla documentazione contrattuale emerge la chiara indicazione sia della percentuale applicata che della base di calcolo (massimo scoperto del trimestre), nonché della periodicità di addebito. Non può pertanto condividersi la tesi attorea circa l'indeterminatezza di tale voce di costo. Peraltro, come già rilevato, per il
15 periodo anteriore all'entrata in vigore della legge n. 2/2009 la CMS non rileva ai fini della verifica del superamento del tasso soglia usura.
Infine, quanto all'esercizio dello ius variandi, va rilevato che il contratto contiene l'espressa previsione della facoltà per la banca di modificare unilateralmente le condizioni economiche, con clausola specificamente approvata per iscritto. Le successive variazioni risultano comunicate al cliente nel rispetto delle modalità previste dall'art. 118 TUB. Non può pertanto ravvisarsi alcuna illegittimità nell'esercizio di tale facoltà da parte della banca.
In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono e delle risultanze della CTU, deve essere dichiarata la prescrizione delle pretese restitutorie relative al periodo anteriore al 14 ottobre 2010 e, per il periodo successivo, il credito restitutorio vantato da deve essere Pt_2 quantificato in Euro 49.981,79, come risultante dai conteggi effettuati dal CTP della banca sulla base dei tassi effettivamente concordati tra le parti.
A tale importo deve aggiungersi la somma di Euro 147,01 dovuta per gli interessi usurari rilevati dal CTU in cinque trimestri, per un totale complessivo di Euro 50.128,80.
Per completezza, va solamente ribadita l'insussistente necessità d'integrazioni peritali, sollecitate invece da parte attrice con note autorizzate del 26.7 e poi reiterate il 28.10 avanti il nuovo istruttore. In disparte il richiesto “stralcio” “del calcolo elaborato dal CTU su richiesta del CT di Parte utilizzando i “tassi convenzionali” (par. 10 della CTU) in quanto, giova evidenziare che lo stesso CTU, alla pag.38 della perizia ha evidenziato e rilevato (a conferma delle doglianze di parte attrice) la mancanza dei requisiti di determinatezza e trasparenza all'interno della documentazione contrattuale presente agli atti delle condizioni economiche e dei tassi, ragion per cui lo stesso CTU ha provveduto a rideterminare gli addebiti per interessi in applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 TUB, per l'intero periodo di analisi”, poiché, di là del fatto che, per le ragioni sopra espresse, si è ritenuto in parte qua di discostarsi dall'opzione prospettata dal CTU e di aderire all'opzione di calcolo fatta propria dalla convenuta e, per essa, dal suo consulente, il CTU si è limitato ad offrire due ipotesi di calcolo alternative e parimenti legittime, che muovono da presupposti in diritto opposto (la valida o invalida pattuizione dei tassi, in relazione al carente riferimento del TAEG e alla contestata determinabilità del parametro Euribor); con la seconda richiesta parte attrice sollecita un'integrazione della CTU “ordinando al CTU di procedere alla verifica della natura delle rimesse confrontando il saldo rettificato con l'ammontate dell'affidamento (quest'ultimo risultante dalla massima esposizione debitoria del correntista o dalla base di calcolo utilizzata per la quantificazione delle commissioni, nel caso in cui non fosse pattuito per iscritto l'ammontare dell'affidamento), e conseguentemente, procedere all'imputazione della parte del saldo rettificato che eccede l'extra fido a rimesse solutorie (come tali prescritte) mentre per la parte del saldo rettificato che rientra nel fido imputarlo a rimesse ripristinatorie e dunque ripetibili”.
Tuttavia, dalla lettura della CTU, non appare necessaria l'integrazione richiesta da parte attrice, in quanto il CTU ha già correttamente verificato la natura solutoria/ripristinatoria delle rimesse secondo un'appropriata metodologia.
In particolare:
16 1. Il CTU ha esaminato la documentazione contrattuale, individuando puntualmente gli affidamenti concessi in ciascun periodo. Come emerge dalla tabella riportata alle pagg. 35-36 della CTU, sono stati analiticamente ricostruiti gli importi degli affidamenti trimestre per trimestre.
2. Il CTU ha verificato la natura delle rimesse confrontando il saldo con l'ammontare dell'affidamento. Nel caso specifico della rimessa del 3.09.2010, il CTU ha rilevato che:
- il fido accordato era di € 300.000,00
- il saldo al 2.09.2010 era debitore per € 542.316,81
- la rimessa del 3.09.2010 era di € 399.000,00
3. Il CTU ha correttamente qualificato tale rimessa come solutoria, in quanto effettuata quando il saldo debitore eccedeva ampiamente il limite del fido. Come precisato nella CTU, "la rimessa del 3.09.2010, pari a Euro 399.000,00 deve considerarsi solutoria e, quindi, tutte i potenziali indebiti occorsi in periodo precedente a tale data sono stati considerati prescritti".
4. L'analisi è stata condotta sia sul saldo banca che sul saldo disponibile, giungendo alle medesime conclusioni in entrambi i casi.
5. Il CTU ha anche verificato gli scalari del trimestre, che hanno confermato l'assenza di un maggior valore di fido accordato.
La metodologia seguita dal CTU appare quindi pienamente conforme ai principi stabiliti dalla giurisprudenza in materia di verifica delle rimesse solutorie, in quanto:
- ha tenuto conto dell'effettivo ammontare degli affidamenti documentalmente provati
- ha confrontato i saldi con i limiti di fido
- ha qualificato come solutorie solo le rimesse eccedenti il fido
- ha verificato la correttezza dei risultati attraverso l'esame degli scalari
L'integrazione richiesta da parte attrice (verifica del saldo rettificato e confronto con la massima esposizione debitoria) risulterebbe in concreto superflua, in quanto:
1. il CTU ha già verificato i saldi effettivi e gli affidamenti concessi,
2. gli affidamenti risultano documentalmente provati, non essendo necessario fare riferimento alla massima esposizione,
3. le rimesse sono state correttamente qualificate sulla base del confronto tra saldi e fidi.
In conclusione, la CTU già risponde correttamente ai criteri di calcolo delle rimesse solutorie, avendo seguito una metodologia rigorosa ed appropriata. Non sussistono quindi i presupposti
17 per disporre l'integrazione richiesta, che si risolverebbe in un'inutile duplicazione di attività già compiute dal CTU.
In punto spese di lite, pur dovendosi prendere atto della parziale soccombenza di parte convenuta (sostanzialmente per circa 50.000 euro) e pur nella consapevolezza che non si sia al cospetto di una soccombenza reciproca in senso tecnico (che postulerebbe domande contrapposte), non può non essere valorizzato il fatto che la domanda di parte attrice sia stata respinta per la sua gran parte, sia con riguardo alla maggior parte delle pretese nullità parziali (capitalizzazione trimestrale, valute, cms, indeterminatezza dei tassi, ecc.), sia nel quantum (parte attrice postulando un debito restitutorio di oltre 630.000 euro), in linea con quanto affermato dalla Suprema Corte “Nel regolare le spese di lite in caso di reciproca soccombenza, il giudice di merito deve effettuare una valutazione discrezionale, non arbitraria ma fondata sul principio di causalità, che si specifica nell'imputare idealmente a ciascuna parte gli oneri processuali causati all'altra per aver resistito a pretese fondate, ovvero per aver avanzato pretese infondate, e nell'operare una ideale compensazione tra essi, sempre che non sussistano particolari motivi, da esplicitare in motivazione, per una integrale compensazione o comunque una modifica del carico delle spese in base alle circostanze di cui è possibile tenere conto ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c., nel testo temporalmente vigente” (Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3438 del 22 febbraio 2016); in applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale, nella reciproca soccombenza delle parti, aveva condannato l'attore a pagare le spese residue all'esito della parziale compensazione per aver causato in via prevalente gli oneri processuali, proponendo una domanda per un importo notevolmente maggiore di quello dovuto e così determinando lo svolgimento del processo, nonostante il pagamento quasi integrale avvenuto quattro giorni dopo la proposizione del ricorso, solo per accertare che il residuo di poche centinaia di euro ancora dovuto non era pari a quello preteso. In sintesi, (i) il rigetto di buona parte delle pretese attoree inerenti specifiche ragioni di nullità del rapporto, (ii) la notevole sproporzione tra pretese iniziali e importo riconosciuto, anche in ragione di quanto sub (i), (iii) la complessità dell'accertamento tecnico, peraltro in buona parte reso necessario (principio di causalità) dalle pretese attoree, poi risultate infondate, in uno con il puro e semplice fin de non recevoir della proposta transattiva della convenuta, che pur non costituendo proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc, è allineata all'accertamento e condanna contenuti in sentenza pienamente giustificano la integrale compensazione delle spese ed il definitivo accollo solidale di quelle di CTU, già liquidate con decreto in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara che il rapporto di conto corrente n. 3808/31 è stato regolato da tassi di interesse usurari nei trimestri indicati in motivazione e per l'effetto condanna la convenuta alla restituzione in favore dell'attrice della somma di Euro 147,01;
18 2) accerta e dichiara la validità delle pattuizioni relative ai tassi di interesse e per l'effetto condanna la convenuta alla restituzione in favore dell'attrice della somma di Euro 49.981,79;
3) rigetta le ulteriori domande;
4) compensa integralmente le spese di lite;
5) pone definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna le spese di CTU, già liquidate con separato decreto.
Così deciso in Torino, 16/01/2025
Il Giudice unico dott. Bruno Conca
19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE I CIVILE
in persona del Giudice unico, dott. Bruno Conca, all'esito dell'udienza del 17.12.2024, fissata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n° 4873/2023 RG del Tribunale di Torino, trattenuta in decisione all'udienza del , promossa da
C.F. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 P.IVA_1
VERGARI VALENTINA, giusta procura allegata ex art. 83, 3° co., cpc, all'atto di citazione,
ATTORE contro
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. PESCATORE Controparte_1 P.IVA_2
GIACOMO, giusta procura allegata ex art. 83, 3° co. cpc, alla comparsa di costituzione e risposta,
CONVENUTA
avente ad oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
Conclusioni come da verbale di udienza del 17.12.2024
1 Per parte attrice: “Voglia codesto Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione così giudicare:
In via principale: previa ogni opportuna statuizione in fatto e in diritto:
✓ accertare la nullità parziale ex art. 1419 cod. civ. delle clausole contrattuali del rapporto di conto corrente n. 3808/31per violazione degli artt. 117, quarto e ottavo comma, TUB, o in subordine 1284, comma terzo, cod. civ, in difetto di valida pattuizione scritta delle clausole relative alla determinazione degli interessi ultra legali applicate al predetto rapportoimpugnato per tutti i motivi e le causali esposte, dichiarare come dovuti i soli interessi ex art. 117, settimo comma, TUB, o i diversi tassi che risulteranno di giustizia nonché accertare e dichiarare: (i) la nullità parziale, ex art. 1419
c.c., delle altre clausole contrattuali, concernenti le altre condizioni economiche per violazione dell'art.
117, quarto comma, TUB, ovvero inerenti alle altre condizioni economiche per violazione degli artt.
1283, 1284, 1346, 1815 c.c., 120 TUB, 644 c.p., della L. n. 108/1996, nonché dell'art.
2-bis della L.
2/2009; (ii) l'illegittimità e la nullità delle pratiche di usura, applicazione di tassi di interesse ultra legali, anatocismo, antergazione e postergazione delle valute, applicazione di commissioni di massimo scoperto o commissioni ad esse assimilabili, spese e indebito arricchimento e, per l'effetto, ordinarela rideterminazione del saldo del conto corrente n. 3808/31 nella misura che dovesse essere accertata in corso di causa e a seguito di consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
Sempre in via principale: nell'ipotesi in cui il c/c n. 3808/31 dovesse risultare estinto nelle more, previa ogni opportuna statuizione in fatto e in diritto: accertare la nullità parziale ex art. 1419 cod. civ. delle clausole contrattuali del rapporto di conto corrente n. 3808/31, per violazione degli artt. 117, quarto e ottavo comma, TUB, o in subordine 1284, comma terzo, cod. civ, in difetto di valida pattuizione scritta delle clausole relative alla determinazione degli interessi ultra legali applicate al predetto rapportoimpugnato per tutti i motivi e le causali esposte, dichiarare come dovuti i soli interessi ex art. 117, settimo comma, TUB, o i diversi tassi che risulteranno di giustizia nonché accertare e dichiarare: (i) la nullità parziale, ex art. 1419
c.c., delle altre clausole contrattuali, concernenti le altre condizioni economiche per violazione dell'art.
117, quarto comma, TUB, ovvero inerenti alle altre condizioni economiche per violazione degli artt.
1283, 1284, 1346, 1815 c.c., 120 TUB, 644 c.p., della L. n. 108/1996, nonché dell'art.
2-bis della L.
2/2009; (ii) l'illegittimità e la nullità delle pratiche di usura, applicazione di tassi di interesse ultra legali, anatocismo, antergazione e postergazione delle valute, applicazione di commissioni di massimo scoperto o commissioni ad esse assimilabili, spese e indebito arricchimento e, per l'effetto, condannare
in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire alla società Controparte_1 2 attrice la somma di € 631.118,32 così come accertata non dovuta nella Consulenza Tecnica di Parte ovvero condannarla a pagare la maggiore o minore somma che dovesse essere accertata in corso di causa anche a seguito di consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
In via subordinata, previa ogni opportuna statuizione in fatto e in diritto:
✓ nella denegata ipotesi in cui non dovesse essere accertata la nullità parziale, accertare e dichiarare:
(i) l'inefficacia delle variazioni unilaterali sfavorevoli delle condizioni economiche apportate unilateralmente dalla convenuta nonché l'errata applicazione in concreto delle condizioni economiche pattuite sul rapporto di conto corrente n. 3808/31 oggetto di causa, per violazione dell'art. 118 TUB ovvero, per violazione degli artt. 1283, 1346, 1815 c.c., 120 TUB, 644 c.p., della L. n. 108/1996, nonché dell'art.
2-bis della L. 2/2009; (ii) l'illegittimità e la nullità delle pratiche di modifica unilaterale sfavorevole delle condizioni economiche, usura, anatocismo, antergazione e postergazione delle valute, applicazione di commissioni di massimo scoperto ed altre commissioni anche ad esse assimilabili, spese e indebito arricchimento e, per l'effetto, ordinare la rideterminazione del saldo del conto corrente n. 3808/31 nella misura che dovesse essere accertata in corso di causa e a seguito di consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
Sempre in via subordinata, nell'ipotesi in cui il c/c n. 3808/31 dovesse risultare estinto, previa ogni opportuna statuizione in fatto e in diritto:
✓ accertare e dichiarare: (i) l'inefficacia delle variazioni unilaterali sfavorevoli delle condizioni economiche apportate unilateralmente dalla convenuta nonché l'errata applicazione in concreto delle condizioni economiche pattuite sul conto correnten. 3808/31 oggetto di causa, per violazione dell'art.
118 TUB ovvero, per violazione degli artt. 1283, 1346, 1815 c.c., 120 TUB, 644 c.p., della L. n.
108/1996, nonché dell'art.
2-bis della L. 2/2009; (ii) l'illegittimità e la nullità delle pratiche di modifica unilaterale sfavorevole delle condizioni economiche, usura, anatocismo, antergazione e postergazione delle valute, applicazione di commissioni di massimo scoperto ed altre commissioni anche ad esse assimilabili, spese e indebito arricchimento e, per l'effetto, condannare
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire alla società attrice la CP_1 somma di € 4.168,58 così come accertata non dovuta nella Consulenza Tecnica di Parte ovvero condannarla a pagare la maggiore o minore somma che dovesse essere accertata in corso di causa anche a seguito di consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
In ogni caso:
3 ✓ accertare che ha applicato all'attrice sul rapporto di conto corrente CP_1 Controparte_1
interessi usurari e dichiarare non dovuto con riferimento a detto rapporto alcun interesse ex art. 1815, comma secondo, cod. civ. con decorrenza dalla data di apertura del conto;
✓ condannare, infine, la medesima al risarcimento in favore dell'attrice di tutti i danni che CP_2
alla stessa sono derivati per non aver potuto disporre di maggiori risorse finanziarie, ovvero danni da liquidarsi in via equitativa dall'Ill. Tribunale adito nella misura di € 20.000,00 e/o nella diversa misura, maggiore o minore, da quantificarsi in corso di causa anche sulla base di apposita consulenza legale, oltre interessi legali, vittoria di competenze integrali, spese, e rimborso del contributo unificato.
Con vittoria di compensi, spese, rimborso forfettario delle spese generali, IVA.
In via istruttoria: ammettersi CTU contabile diretta a ricostruire i movimenti dare/avere intervenuti durante tutto il periodo del rapporto bancario in contestazione e valutare le somme illegittimamente addebitate alla società attrice alla luce dei principi di diritto cui in parte espositiva con indicazione al consulente dei quesiti sopra riportati e/o integrati/modificati in fase istruttoria e con espressa riserva di ogni ulteriore domanda, deduzione, produzione documentale ed istanza, anche istruttoria, nelle forme e nei termini di rito anche a seguito delle difese svolte dalla anticipando sin d'ora la CP_2 richiesta dei termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c.”.
Per parte convenuta: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, così giudicare: in via preliminare
- accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza e/o prescrizione dei diritti azionati da controparte, nonché l'abuso del diritto nella proposizione della presente azione, per tutti i motivi di cui in narrativa;
in via principale, nel merito
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale adito non dovesse ritenere le domande avversarie prescritte, respingere tutte le domande ex adverso formulate perché del tutto inammissibili ed infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in narrativa;
e perl'effetto,
- condannare ex art. 96 c. 3 c.p.c. Parte_2 in ogni caso
- accertare e dichiarare che nulla è dovuto a per l'ipotesi di accoglimento Parte_2 delle domande proposte da controparte nei confronti di Controparte_3
4 in subordine
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale adito dovesse accogliere anche solo parzialmente le domande oggetto della citazione avversaria, condannare la alla restituzione CP_2 della minor somma, rispetto alla indiscriminata richiesta di parte attrice, che risulterà dovuta all'esito del giudizio;
in via istruttoria
- rigettare tutte le istanze istruttorie avversarie per i motivi esposti in narrativa, in particolare la richiesta di CTU contabile, con espressa riserva di articolare i propri mezzi istruttori nei termini preclusivi di rito a ciò designati.
In ogni caso, con vittoria di spese, onorari e accessori di legge”
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 27/02/2023, la ha Parte_2 convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Torino al fine di ottenere Controparte_1
l'accertamento della nullità parziale delle clausole contrattuali relative al rapporto di conto corrente n. 3808/31, acceso in data 24/04/2007, nonché la conseguente rideterminazione del saldo, previa epurazione delle somme illegittimamente addebitate dall'istituto di credito.
L'attrice ha dedotto che, nonostante abbia normalmente movimentato il conto corrente sin dall'inizio del rapporto senza alcuna osservazione da parte della quest'ultima ha gestito e CP_2 gestisce il rapporto in modo arbitrario ed anomalo, in spregio alla normativa in tema di trasparenza bancaria, correttezza e buona fede contrattuale. In particolare, secondo la prospettazione attorea, sono stati applicati tassi di interesse superiori ai tassi soglia, sono stati applicati tassi di interesse ultra legali in presenza di clausole contrattuali illegittime e/o indeterminate, con addebito e capitalizzazione di commissioni di massimo scoperto, commissioni ad esse assimilabili e spese non validamente concordate ovvero variate in senso sfavorevole al Cliente senza che vi fosse una valida pattuizione e/o una successiva preventiva comunicazione.
A fondamento delle proprie pretese, l'attrice ha prodotto una consulenza tecnica di parte redatta dal dott. , il quale ha accertato che, con riferimento al conto corrente n. Persona_1
3808/31, la ha applicato tassi d'interesse superiori al tasso di usura nel terzo e quarto CP_2 trimestre del 2007, in tutti i trimestri del 2008, nel quarto trimestre del 2016, nel terzo trimestre del 2017, nel primo trimestre del 2018, nel primo trimestre del 2020, nel secondo trimestre del 2021 e nel III trimestre del 2021, per un ammontare complessivo pari ad € 221.402,93.
Inoltre, il consulente ha rilevato l'applicazione di tassi di interesse ultra-legali illegittimi poiché non validamente pattuiti fra le parti per un importo di € 310.818,75, nonché l'addebito di interessi con capitalizzazione trimestrale in violazione del disposto di cui all'art. 1283 cod. civ. e la divergenza tra data operazione e data valuta, per un importo di € 4.184,88. Sono state altresì addebitate commissioni e spese pur in assenza di valida pattuizione scritta e comunque in
5 assenza di criteri predeterminati e/o determinabili per un importo complessivo di € 94.711,76 (di cui € 90.644,28 per commissioni ed € 4.607,48 per spese). Infine, sono state effettuate arbitrarie variazioni delle condizioni contrattuali in violazione della legge e dell'art. 118 TUB per un importo di € 4.168,58.
Con comparsa di costituzione e risposta, ha contestato integralmente la Controparte_3 fondatezza delle pretese avversarie, articolando un'articolata strategia difensiva imperniata su eccezioni preliminari e difese nel merito.
In via preliminare, la banca ha eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto alla ripetizione delle rimesse registrate nel conto anteriormente al decennio che ha preceduto la prima contestazione di (14 ottobre 2020). Richiamando la nota sentenza delle Sezioni Unite Pt_2
n. 24418/2010, la banca ha evidenziato come il termine prescrizionale decorra dal momento del singolo pagamento asseritamente indebito, non già dalla chiusura del rapporto. Ha inoltre precisato che, anche volendo aderire alla distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie, tutte le rimesse contestate avevano natura solutoria e risultavano quindi prescritte oltre il decennio dal primo atto interruttivo.
Sempre in via preliminare, la banca ha eccepito l'intervenuta decadenza di dalla Pt_2 possibilità di contestare gli estratti conto, non avendo la società mai sollevato rilievi nel termine di 60 giorni previsto contrattualmente, come stabilito dall'art. 11 del contratto di conto corrente. La banca ha evidenziato come la giurisprudenza riconosca espressamente che l'impugnazione degli estratti conto oltre il termine previsto dall'art. 1832 c.c. operi solo in difetto di uno specifico accordo scritto.
Nel merito, la banca ha contestato analiticamente tutte le doglianze attoree. Quanto all'asserita usurarietà dei tassi, ha evidenziato l'erroneità dei calcoli effettuati da controparte, basati su una formula difforme dalle Istruzioni della Banca d'Italia. In particolare, ha rilevato come Pt_2 abbia illegittimamente tenuto conto delle CMS nel conteggio relativo ai trimestri fino al 29 gennaio 2009 (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 185/2008) e non abbia esplicitato la metodologia di calcolo utilizzata.
Con riferimento agli interessi ultralegali, la banca ha dimostrato la piena validità delle relative pattuizioni, essendo tutti gli elementi necessari (TAE, periodo di riferimento, convenzione di calendario) chiaramente indicati nella documentazione contrattuale. Ha inoltre evidenziato come le successive modifiche delle condizioni economiche siano state validamente comunicate al cliente nel rispetto dell'art. 118 TUB.
Quanto all'anatocismo, la banca ha documentato come, a seguito della delibera CICR del 9 febbraio 2000, sia stata applicata agli interessi attivi ed a quelli passivi la medesima periodicità di liquidazione e capitalizzazione, nel pieno rispetto della normativa vigente. Ha inoltre contestato i rilievi in tema di valute, evidenziando la conformità delle relative pattuizioni alla disciplina di settore.
6 In relazione alla commissione di massimo scoperto, la banca ha dimostrato la piena validità delle relative clausole, contenenti tutti gli elementi necessari (percentuale, base di calcolo, frequenza di liquidazione, divisore). Ha inoltre evidenziato come la stessa giurisprudenza di legittimità ne abbia riconosciuto la legittimità quale remunerazione per la messa a disposizione dei fondi.
La banca ha infine eccepito l'abuso del diritto da parte di , evidenziando come la Pt_2 società abbia atteso circa 16 anni prima di agire in giudizio, senza mai sollevare contestazioni in precedenza e basando le proprie argomentazioni su un contratto prodotto privo delle sottoscrizioni.
Tenutasi la prima udienza ed esperiti gli incombenti ex art. 183 cpc, nei termini assegnati le parti precisavano le rispettive posizioni.
Con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., l'attrice ha replicato alle eccezioni preliminari evidenziando come, con riferimento al conto corrente n. 3808/31, il termine decennale non possa ritenersi compiuto posto che il dies a quo è pacificamente individuato nella data di chiusura del rapporto, evento che non si è verificato essendo il conto ancora aperto. Quanto alla decadenza, ha rilevato che la mancata contestazione dell'estratto conto non preclude la possibilità di contestare il debito da esso risultante, che sia fondato su negozio nullo, annullabile, inefficace o comunque su situazione illecita.
Nel merito, ha ribadito la nullità delle clausole relative agli interessi per mancanza dei requisiti di determinatezza e trasparenza, evidenziando in particolare: la mancata indicazione del TAE (Tasso Annuo Effettivo) e del TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) in numerosi contratti;
la mancata indicazione del periodo di riferimento dei tassi e della fonte di rilevazione del tasso in diversi documenti contrattuali;
l'assenza della convenzione di calendario per il calcolo degli interessi in molti contratti.
Con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., l'attrice ha prodotto gli estratti conto e scalari più recenti relativi al periodo intercorrente tra il 30/06/2022 ed il 30/09/2023 ed un supplemento di perizia di parte che tiene conto anche di tale documentazione contabile. In particolare, il supplemento di perizia ha evidenziato che gli importi calcolati a titolo di interessi anatocistici illegittimamente applicati dalla ammontano ad Euro 205.719,17. CP_2
Con le memorie ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c., l'attrice ha replicato alle contestazioni della convenuta ribadendo la fondatezza delle proprie pretese e l'infondatezza delle eccezioni avversarie.
A scioglimento della riserva assunta all'esito dello scambio delle dette memorie, veniva conferito incarico al CTU dott. , in sintesi finalizzato a: Persona_2
1) determinare il saldo del conto corrente alla data della relazione del consulente di parte attrice e alla data della relazione peritale, depurato di eventuali indebiti
2) predisporre prospetti riassuntivi sulla documentazione acquisita
7 3) verificare la prescrizione eccepita dalla banca
4) verificare l'eventuale usurarietà dei tassi applicati
5) verificare la corretta applicazione degli interessi
6) verificare la legittimità dei saldi per valuta
7) verificare la capitalizzazione trimestrale degli interessi
8) verificare la legittimità di commissioni e spese addebitate
Il CTU depositava il proprio elaborato in data 17/06/2024.
Sulla base della relazione depositata, il CTU, nel contraddittorio tecnico con i consulenti di parte, dott.ssa per parte attrice e dott. per parte convenuta, giungeva agli Per_3 Per_4 esiti di seguito compendiati.
Dall'esame della documentazione è emerso che:
- il conto corrente è stato acceso il 24/04/2007,
- la documentazione contrattuale e contabile è risultata pressoché completa,
- il conto è stato affidato per l'intero periodo di analisi.
Quanto alla prescrizione, il CTU ha individuato come atto interruttivo la lettera di reclamo del 14/10/2020. Sia dall'analisi del saldo banca che del saldo disponibile è risultato che tutte le competenze annotate fino al 03/09/2010 sono state pagate con rimesse solutorie e sono quindi prescritte.
In tema di usura, il CTU ha rilevato il superamento del tasso soglia in 5 occasioni, con importi modesti (inferiori a 100 euro ciascuno). Eliminando ex art. 1815 c.c. le relative competenze, emerge un credito per il correntista di € 147,01.
Quanto agli interessi, il CTU ha rilevato che i contratti non rispettavano i requisiti di determinatezza del tasso (mancata indicazione del TAEG e della fonte di rilevazione dei parametri variabili). Ha quindi applicato il tasso sostitutivo ex art. 117 TUB, da cui è emerso un credito per il correntista di € 202.353,83.
A seguito delle osservazioni dei CTP:
- La dott.ssa ha contestato l'individuazione delle rimesse solutorie e chiesto di Per_3 ricalcolare gli interessi ai tassi sostitutivi dall'inizio del rapporto. Il CTU ha confermato la correttezza della propria analisi, evidenziando che le rimesse erano solutorie in quanto riferite a pagamenti effettuati con saldo eccedente il fido.
8 - Il dott. ha chiesto di effettuare anche il calcolo con i tassi convenzionali. Il CTU ha Per_4 accolto la richiesta, pur ribadendo la non determinatezza dei tassi, ed ha elaborato un conteggio alternativo da cui emerge un credito per il correntista di € 49.981,79.
In conclusione, il CTU ha individuato tre possibili scenari:
1) Credito di € 147,01 per eliminazione delle competenze usurarie
2) Credito di € 202.353,83 applicando i tassi sostitutivi ex art. 117 TUB
3) Credito di € 49.981,79 applicando i tassi convenzionali rimettendo al Giudice la valutazione sulla determinatezza dei tassi contrattuali.
Con note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 04/09/2024 (poi differita al 06/11/2024), l'attrice ha chiesto:
1) lo stralcio del calcolo elaborato dal CTU su richiesta del CT di Parte utilizzando i "tassi convenzionali", evidenziando come lo stesso CTU abbia rilevato la mancanza dei requisiti di determinatezza e trasparenza all'interno della documentazione contrattuale presente agli atti delle condizioni economiche e dei tassi, tanto da aver provveduto a rideterminare gli addebiti per interessi in applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 TUB;
2) un'integrazione di consulenza tecnica affinché il CTU proceda alla verifica della natura delle rimesse confrontando il saldo rettificato con l'ammontare dell'affidamento (quest'ultimo risultante dalla massima esposizione debitoria del correntista o dalla base di calcolo utilizzata per la quantificazione delle commissioni, nel caso in cui non fosse pattuito per iscritto l'ammontare dell'affidamento), e conseguentemente, proceda all'imputazione della parte del saldo rettificato che eccede l'extra fido a rimesse solutorie (come tali prescritte) mentre per la parte del saldo rettificato che rientra nel fido lo imputi a rimesse ripristinatorie e dunque ripetibili.
In subordine, ha chiesto il rinvio ad altra udienza per la precisazione delle conclusioni.
In definitiva, l'apparato difensivo dell'attrice si fonda sulla nullità delle clausole contrattuali per indeterminatezza e mancanza di trasparenza, sull'applicazione di interessi usurari, sull'illegittima capitalizzazione degli interessi e sull'addebito di commissioni e spese non validamente pattuite. La domanda è supportata, come d'uso, da perizia stragiudiziale di parte che ha quantificato gli importi illegittimamente addebitati. Le eccezioni preliminari della banca sono state contestate evidenziando la non decorrenza del termine di prescrizione, stante la pendenza del rapporto, e l'inidoneità dell'approvazione degli estratti conto a sanare le nullità contrattuali. Le contestazioni alla CTU mirano ad ottenere lo stralcio dei calcoli basati sui tassi convenzionali, stante il riconoscimento da parte dello stesso CTU della nullità delle relative clausole, e ad ottenere una più precisa verifica della natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse ai fini della prescrizione.
9 All'esito della CTU disposta dal Giudice, la banca ha evidenziato come la quasi totalità delle pretese attoree sia risultata infondata. In particolare, il CTU ha accertato:
- un credito per usura di soli € 147,01;
- la natura solutoria delle rimesse contestate, confermando quindi la fondatezza dell'eccezione di prescrizione;
- l'infondatezza di tutte le ulteriori pretese restitutorie.
L'unico aspetto contestato dalla banca riguarda il calcolo relativo alle variazioni ex art. 117 TUB, per il quale il CTU ha rilevato un credito di € 202.353,83 a favore del correntista. La banca ha evidenziato come tale calcolo sia errato, non avendo il CTU tenuto conto della copiosa documentazione attestante le pattuizioni relative a tassi, commissioni e spese. Ha inoltre contestato l'erronea valutazione del CTU circa l'indeterminatezza delle pattuizioni dei tassi per la mancata indicazione del TAEG, evidenziando come tale indicatore svolga una mera funzione di pubblicità e trasparenza e non rientri tra i "tassi, prezzi e condizioni" di cui all'art. 117 TUB.
La banca ha quindi chiesto in via principale la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, opponendosi alle richieste di integrazione della CTU formulate da controparte. In subordine, ha chiesto che il CTU verifichi il calcolo alternativo effettuato dal proprio CTP, che evidenzia un minor credito a favore del correntista pari a € 49.981,79, tenendo conto delle pattuizioni validamente intervenute nel corso del rapporto.
Da ultimo, la banca ha dato atto di aver formulato una proposta transattiva per l'importo di € 50.000,00, con compensazione delle spese, a definizione dell'intera controversia.
Riassegnato il procedimento, il Giudice, con provvedimento dell'11/11/2024 fissava udienza di precisazione conclusioni e discussione orale per il 17/12/2024
A tale udienza le parti precisavano le conclusioni e richiamate le proprie difese;
il Giudice tratteneva la causa in decisione ex art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c.
La controversia in esame richiede di valutare la fondatezza delle contestazioni mosse da
[...] in relazione al rapporto di conto corrente n. 3808/31 intrattenuto con Parte_2
con particolare riferimento alle doglianze relative all'applicazione di Controparte_3 tassi usurari, alla mancata pattuizione scritta dei tassi ultralegali, alla capitalizzazione degli interessi, all'applicazione della commissione di massimo scoperto e all'esercizio dello ius variandi da parte della banca.
In via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca convenuta. Sul punto, va rilevato che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte inaugurato con la sentenza a Sezioni Unite n. 24418/2010, il termine di prescrizione decennale per la ripetizione di somme indebitamente versate decorre, per le rimesse solutorie, dalla data del singolo versamento, mentre per quelle meramente ripristinatorie dalla data di chiusura definitiva del conto. Nel caso di specie, dalla documentazione in atti e dalle risultanze della CTU
10 emerge che la rimessa del 3 settembre 2010 aveva natura solutoria, in quanto effettuata quando il saldo debitore (pari a Euro 542.316,81) eccedeva ampiamente il fido accordato (pari a Euro 300.000,00). Pertanto, considerato che il primo atto interruttivo è rappresentato dal reclamo del 14 ottobre 2020, deve ritenersi prescritta ogni pretesa restitutoria relativa a versamenti effettuati in data anteriore al 14 ottobre 2010.
Quanto al merito della controversia, la prima questione da esaminare attiene alla dedotta usurarietà dei tassi applicati. Sul punto, va preliminarmente rilevato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 16303/2018), la commissione di massimo scoperto non può essere inclusa nel calcolo del TEG per il periodo anteriore all'entrata in vigore della legge n. 2/2009, dovendosi fare riferimento alle sole voci di costo previste dalle Istruzioni della Banca d'Italia pro tempore vigenti. Applicando tali principi, dalla CTU emerge il superamento del tasso soglia in cinque occasioni, con conseguente nullità ex art. 1815 c.c. delle clausole relative agli interessi per i trimestri interessati. L'importo complessivo da restituire per tale causale ammonta ad Euro 147,01.
Con riferimento alla contestata mancanza di valida pattuizione scritta dei tassi ultralegali, va rilevato che la documentazione contrattuale in atti (ed in particolare il contratto di apertura del conto corrente del 24 aprile 2007) contiene l'espressa indicazione dei tassi debitori e creditori, nonché della relativa periodicità di capitalizzazione. Non può pertanto condividersi la tesi attorea secondo cui mancherebbe una valida pattuizione scritta ex art. 1284 c.c..
Sulla questione centrale della determinatezza dei tassi di interesse e delle condizioni economiche applicate al rapporto, che costituisce il nodo cruciale della presente controversia in quanto da essa dipende l'entità del credito restitutorio vantato dall'attrice, occorre svolgere un'approfondita disamina alla luce della documentazione in atti e delle risultanze peritali.
Il CTU ha ritenuto che le informazioni riportate nei contratti di apertura di credito non fossero rispondenti ai requisiti di determinatezza del tasso voluti dalla norma, in quanto non risulterebbe in alcun contratto riportata l'indicazione del TAEG e, con riferimento ai contratti di apertura di credito con tasso variabile, sebbene sia indicato il tasso di riferimento oltre spread, in alcun passaggio del contratto verrebbe individuata la fonte di rilevazione del parametro. Su tali basi, il CTU ha proceduto alla rideterminazione degli addebiti per interessi in applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 TUB, pervenendo ad un credito a favore del correntista pari a Euro 202.353,83.
Tale conclusione non può essere condivisa.
In linea generale, va al riguardo osservato che L'orientamento giurisprudenziale prevalente è chiaro nel ritenere che la mera mancata indicazione del TAEG e/o della fonte di rilevazione dell'Euribor non sono sufficienti, né singolarmente né cumulativamente, ad inficiare la determinatezza delle clausole sui tassi di interesse. Questo principio trova fondamento in diverse pronunce recenti:
1. Sulla questione del TAEG:
11 La Cassazione n. 16456/2024 ha stabilito che il tasso di interesse può essere determinato anche attraverso il richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché oggettivamente individuabili, non essendo la mancata indicazione del TAEG elemento invalidante della pattuizione.
Quanto alla qualifica di microimpresa dell'attrice, anche volendo ammettere che tale qualifica sussista nel caso di specie (circostanza peraltro non provata), ciò non muterebbe le conclusioni raggiunte in tema di validità delle pattuizioni sui tassi di interesse. Infatti, la disciplina sulla trasparenza bancaria prevede obblighi specifici di indicazione del TAEG solo per i contratti di credito ai consumatori, come definiti dall'art. 121 TUB, ovvero le persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale eventualmente svolta. La sanzione della nullità per mancata o errata indicazione del TAEG è espressamente prevista dall'art. 125-bis comma 6 TUB esclusivamente per tali contratti. Non esistono invece disposizioni normative che estendano tale obbligo, e la relativa sanzione di nullità, ai contratti stipulati con microimprese o altri soggetti diversi dai consumatori. Il TAEG, come chiarito dalla più recente giurisprudenza di legittimità, non costituisce un tasso di interesse o una condizione economica del contratto, ma rappresenta un mero indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento, con funzione esclusivamente informativa. La sua eventuale omissione non può quindi determinare la nullità delle clausole relative agli interessi ai sensi dell'art. 117 TUB, che sanziona solo la mancata indicazione di tassi, prezzi e condizioni effettivamente applicati al rapporto. Tale interpretazione è stata recentemente confermata dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 15130/2024, secondo cui 'il TAEG è solo un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento e non rientra nel novero dei tassi, prezzi e altre condizioni di cui all'art. 117, comma 4, T.u.b., sicché l'eventuale mancata previsione del TAEG non determina, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencate in contratto'. Ne consegue che, anche qualora l'attrice fosse qualificabile come microimpresa, la mancata indicazione del TAEG non potrebbe comunque comportare la nullità delle pattuizioni relative ai tassi di interesse.
L'eventuale ascrivibilità dell'attrice al novero delle “microimprese” (da cui si inferisce l'obbligatorietà del TAEG), dunque, non varrebbe a mutare i termini della questione, perché non sussiste un obbligo normativo specifico di indicazione del TAEG per i clienti al dettaglio non consumatori:
- la normativa che disciplina l'indicazione obbligatoria del TAEG (art. 123 TUB e art. 120-octies TUB) fa riferimento specificamente ai consumatori, non estendendo tale obbligo alla più ampia categoria dei clienti al dettaglio non consumatori.
- la mancata indicazione del TAEG non determina la nullità del contratto o delle clausole per i clienti al dettaglio non consumatori.
Di là del rapporto consumeristico, il TAEG/ISC mantiene un'esclusiva funzione meramente informativa,
12 - non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto
- non rientra nelle nozioni di "tassi, prezzi e condizioni" cui fa riferimento l'art. 117 comma 6 TUB
La nullità per errata/omessa indicazione del TAEG è prevista solo per il credito al consumo e se il legislatore avesse voluto estendere tale sanzione anche ad altre operazioni e categorie di clienti, lo avrebbe previsto espressamente (Tribunale di Torino sent. n. 3818/2020).
2. Sul parametro Euribor:
La questione relativa al parametro Euribor – nel caso che ci occupa evocato solamente in ragione della sua pretesa indeterminatezza per mancata indicazione della fonte di rilevazione, non per l'eventuale nullità conseguente ad intesa anticoncorrenziale, non si discosta dai termini ordinari della determinabilità del tasso per relationem. Un consolidato indirizzo è che la determinabilità dell'oggetto non è esclusa quando il tasso variabile sia stabilito per relationem mediante parametri prestabiliti ed oggettivamente individuabili (ex multis Tribunale di Napoli n. 3549/2022) e che è sufficiente il riferimento a parametri fissati su scala nazionale alla stregua di accordi interbancari, essendo l'Euribor un parametro ufficiale e pubblicamente rilevabile (ancora Tribunale di Milano n. 3512/2023).
Il quadro normativo di riferimento supporta questa interpretazione:
- L'art. 117 TUB richiede che i contratti indichino il tasso d'interesse in modo chiaro, ma non impone specifiche modalità di determinazione oltre alla forma scritta e al divieto di rinvio agli usi.
- L'art. 123 TUB prevede l'obbligo di indicazione del TAEG negli annunci pubblicitari, ma questa previsione ha natura informativa e non incide sulla validità della pattuizione del tasso.
Particolarmente significativa è la posizione della Cassazione n. 12007/2024, che ha ribadito come la convenzione relativa agli interessi sia validamente stipulata quando il tasso risulti determinabile e controllabile in base a criteri oggettivamente indicati, non rilevando la difficoltà del calcolo necessario per pervenire al risultato finale.
In conclusione, secondo gli orientamenti prevalenti, per la validità della pattuizione è sufficiente che:
1. esista una valida pattuizione scritta dei tassi,
2. il tasso sia oggettivamente determinabile sulla base dei parametri contrattuali,
3. non vi sia un rinvio agli usi per la determinazione del tasso.
13 Ciò premesso in linea generale, relativamente alle due voci (mancanza del Taeg e indeterminabilità del parametro Euribor), ne deriva che la mancata indicazione di elementi accessori come il TAEG o la fonte specifica di rilevazione dell'Euribor non inficia la validità della pattuizione, purché il tasso sia comunque determinabile sulla base di criteri oggettivi e verificabili presenti nel contratto.
Ed invero, come correttamente rilevato dal CTP della banca convenuta, la mancata indicazione del TAEG non può produrre alcun effetto invalidante sulla pattuizione dei tassi, in quanto nei contratti ai quali non si applica la disciplina consumeristica - come nel caso di specie, trattandosi di rapporto intercorso con una società di capitali - non ricorre alcuna violazione delle disposizioni di cui all'art. 117 TUB né alcuna sanzione di nullità. Il TAEG, infatti, non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione economica, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi, esprimendo in percentuale il costo effettivo di un finanziamento o di altra operazione bancaria di concessione di una linea di credito. Tale indicatore non incide quindi sul contenuto della prestazione a carico del cliente ovvero sulla determinatezza o determinabilità dell'oggetto contrattuale. La mancata indicazione del TAEG non può produrre alcun effetto invalidante sulla pattuizione dei tassi, in quanto nei contratti ai quali non si applica la disciplina consumeristica - come nel caso di specie, trattandosi di rapporto intercorso con una società di capitali - non ricorre alcuna violazione delle disposizioni di cui all'art. 117 TUB né alcuna sanzione di nullità. Tale indicatore non incide quindi sul contenuto della prestazione a carico del cliente ovvero sulla determinatezza o determinabilità dell'oggetto contrattuale, come recentemente confermato dalla Suprema Corte (Cass. SS.UU. n. 15130/2024).
Quanto alla mancata indicazione della fonte di rilevazione del parametro di riferimento per i tassi variabili, si osserva che dal regolamento contrattuale emergono tutti gli elementi necessari al fine di consentire all'utilizzatore di predeterminare il contenuto delle pattuizioni contrattuali. In particolare, nel documento di sintesi datato 11 settembre 2015 viene chiaramente indicato che il tasso debitore è pari alla "media eurib. 1m/365 ult. 2 giorni lav. mese prec." maggiorata dello spread. L'Euribor costituisce un parametro oggettivo e facilmente verificabile, quotato su tutte le principali fonti di informazione finanziaria, sicché la mancata specificazione della fonte di rilevazione non può inficiare la determinatezza del tasso, essendo il valore del parametro univocamente individuabile.
Del resto, la documentazione contrattuale in atti evidenzia come le parti abbiano specificamente e validamente pattuito tutti i tassi di interesse applicati al rapporto. Il contratto di apertura del conto corrente n. 3808/31 del 24 aprile 2007 indica chiaramente il tasso debitore nominale annuo del 14,250% e il tasso effettivo annuo del 15,030%. Analogamente, i successivi contratti di apertura di credito riportano in modo puntuale i tassi applicati, come emerge dalla tabella riepilogativa predisposta dal CTU alle pagg. 19-22 dell'elaborato peritale.
Le modifiche intervenute nel corso del rapporto risultano validamente pattuite attraverso specifici documenti contrattuali, tutti debitamente sottoscritti da , nei quali viene fatto Pt_2
14 espresso richiamo alle condizioni del contratto originario per quanto non espressamente modificato. Tale modalità di determinazione dei tassi per relationem è pienamente legittima secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, il quale ammette che il tasso di interesse possa essere determinato mediante il rinvio a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché obiettivamente individuabili. Nel caso di specie, il rinvio operato dalla banca non è a elementi esterni al rapporto contrattuale, ma alle condizioni già pattuite nel contratto originario, sicché non può porsi alcun dubbio circa la determinatezza dei tassi applicati.
Significativo è altresì il fatto che , società di capitali dotata di adeguata struttura Pt_2 organizzativa e tenuta alla regolare contabilizzazione delle proprie operazioni, abbia operato sul conto per oltre 13 anni senza mai sollevare contestazioni circa l'indeterminatezza dei tassi applicati, a riprova del fatto che le condizioni economiche erano perfettamente note e comprensibili. Solo nel 2020, attraverso una consulenza tecnica di parte, sono state sollevate le contestazioni oggetto di causa.
Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi corretta l'ipotesi alternativa di calcolo formulata dal CTP della banca, il quale ha evidenziato la presenza di idonee pattuizioni contrattuali che determinano un minor credito a favore del correntista pari a Euro 49.981,79. Tale importo tiene conto dei tassi effettivamente concordati tra le parti, come documentalmente provato in atti, ed appare quindi maggiormente rispondente all'effettivo regolamento di interessi voluto dai contraenti.
La soluzione adottata dal CTU, basata sull'applicazione dei tassi sostitutivi ex art. 117 TUB, non può essere condivisa in quanto presuppone erroneamente l'indeterminatezza delle pattuizioni relative ai tassi di interesse, laddove invece la documentazione contrattuale evidenzia la presenza di accordi chiari e precisi sul punto. L'applicazione dei tassi sostitutivi, come illustrato, si giustifica infatti solo in presenza di clausole nulle per indeterminatezza dell'oggetto, circostanza che non ricorre nel caso di specie ove i tassi risultano determinati o agevolmente determinabili sulla base degli elementi contenuti nei contratti.
Ne consegue che il credito restitutorio vantato da deve essere quantificato in Euro Pt_2
49.981,79, come risultante dai conteggi effettuati dal CTP della banca sulla base dei tassi effettivamente concordati tra le parti.
Quanto alla contestata illegittima capitalizzazione degli interessi, va rilevato che il contratto di conto corrente prevede espressamente la capitalizzazione trimestrale sia degli interessi attivi che di quelli passivi, in conformità a quanto previsto dalla delibera CICR del 9 febbraio 2000. Non può pertanto ravvisarsi alcuna violazione del divieto di anatocismo, essendo stata pattuita la medesima periodicità per entrambe le tipologie di interessi.
Con riferimento alla commissione di massimo scoperto, dalla documentazione contrattuale emerge la chiara indicazione sia della percentuale applicata che della base di calcolo (massimo scoperto del trimestre), nonché della periodicità di addebito. Non può pertanto condividersi la tesi attorea circa l'indeterminatezza di tale voce di costo. Peraltro, come già rilevato, per il
15 periodo anteriore all'entrata in vigore della legge n. 2/2009 la CMS non rileva ai fini della verifica del superamento del tasso soglia usura.
Infine, quanto all'esercizio dello ius variandi, va rilevato che il contratto contiene l'espressa previsione della facoltà per la banca di modificare unilateralmente le condizioni economiche, con clausola specificamente approvata per iscritto. Le successive variazioni risultano comunicate al cliente nel rispetto delle modalità previste dall'art. 118 TUB. Non può pertanto ravvisarsi alcuna illegittimità nell'esercizio di tale facoltà da parte della banca.
In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono e delle risultanze della CTU, deve essere dichiarata la prescrizione delle pretese restitutorie relative al periodo anteriore al 14 ottobre 2010 e, per il periodo successivo, il credito restitutorio vantato da deve essere Pt_2 quantificato in Euro 49.981,79, come risultante dai conteggi effettuati dal CTP della banca sulla base dei tassi effettivamente concordati tra le parti.
A tale importo deve aggiungersi la somma di Euro 147,01 dovuta per gli interessi usurari rilevati dal CTU in cinque trimestri, per un totale complessivo di Euro 50.128,80.
Per completezza, va solamente ribadita l'insussistente necessità d'integrazioni peritali, sollecitate invece da parte attrice con note autorizzate del 26.7 e poi reiterate il 28.10 avanti il nuovo istruttore. In disparte il richiesto “stralcio” “del calcolo elaborato dal CTU su richiesta del CT di Parte utilizzando i “tassi convenzionali” (par. 10 della CTU) in quanto, giova evidenziare che lo stesso CTU, alla pag.38 della perizia ha evidenziato e rilevato (a conferma delle doglianze di parte attrice) la mancanza dei requisiti di determinatezza e trasparenza all'interno della documentazione contrattuale presente agli atti delle condizioni economiche e dei tassi, ragion per cui lo stesso CTU ha provveduto a rideterminare gli addebiti per interessi in applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 TUB, per l'intero periodo di analisi”, poiché, di là del fatto che, per le ragioni sopra espresse, si è ritenuto in parte qua di discostarsi dall'opzione prospettata dal CTU e di aderire all'opzione di calcolo fatta propria dalla convenuta e, per essa, dal suo consulente, il CTU si è limitato ad offrire due ipotesi di calcolo alternative e parimenti legittime, che muovono da presupposti in diritto opposto (la valida o invalida pattuizione dei tassi, in relazione al carente riferimento del TAEG e alla contestata determinabilità del parametro Euribor); con la seconda richiesta parte attrice sollecita un'integrazione della CTU “ordinando al CTU di procedere alla verifica della natura delle rimesse confrontando il saldo rettificato con l'ammontate dell'affidamento (quest'ultimo risultante dalla massima esposizione debitoria del correntista o dalla base di calcolo utilizzata per la quantificazione delle commissioni, nel caso in cui non fosse pattuito per iscritto l'ammontare dell'affidamento), e conseguentemente, procedere all'imputazione della parte del saldo rettificato che eccede l'extra fido a rimesse solutorie (come tali prescritte) mentre per la parte del saldo rettificato che rientra nel fido imputarlo a rimesse ripristinatorie e dunque ripetibili”.
Tuttavia, dalla lettura della CTU, non appare necessaria l'integrazione richiesta da parte attrice, in quanto il CTU ha già correttamente verificato la natura solutoria/ripristinatoria delle rimesse secondo un'appropriata metodologia.
In particolare:
16 1. Il CTU ha esaminato la documentazione contrattuale, individuando puntualmente gli affidamenti concessi in ciascun periodo. Come emerge dalla tabella riportata alle pagg. 35-36 della CTU, sono stati analiticamente ricostruiti gli importi degli affidamenti trimestre per trimestre.
2. Il CTU ha verificato la natura delle rimesse confrontando il saldo con l'ammontare dell'affidamento. Nel caso specifico della rimessa del 3.09.2010, il CTU ha rilevato che:
- il fido accordato era di € 300.000,00
- il saldo al 2.09.2010 era debitore per € 542.316,81
- la rimessa del 3.09.2010 era di € 399.000,00
3. Il CTU ha correttamente qualificato tale rimessa come solutoria, in quanto effettuata quando il saldo debitore eccedeva ampiamente il limite del fido. Come precisato nella CTU, "la rimessa del 3.09.2010, pari a Euro 399.000,00 deve considerarsi solutoria e, quindi, tutte i potenziali indebiti occorsi in periodo precedente a tale data sono stati considerati prescritti".
4. L'analisi è stata condotta sia sul saldo banca che sul saldo disponibile, giungendo alle medesime conclusioni in entrambi i casi.
5. Il CTU ha anche verificato gli scalari del trimestre, che hanno confermato l'assenza di un maggior valore di fido accordato.
La metodologia seguita dal CTU appare quindi pienamente conforme ai principi stabiliti dalla giurisprudenza in materia di verifica delle rimesse solutorie, in quanto:
- ha tenuto conto dell'effettivo ammontare degli affidamenti documentalmente provati
- ha confrontato i saldi con i limiti di fido
- ha qualificato come solutorie solo le rimesse eccedenti il fido
- ha verificato la correttezza dei risultati attraverso l'esame degli scalari
L'integrazione richiesta da parte attrice (verifica del saldo rettificato e confronto con la massima esposizione debitoria) risulterebbe in concreto superflua, in quanto:
1. il CTU ha già verificato i saldi effettivi e gli affidamenti concessi,
2. gli affidamenti risultano documentalmente provati, non essendo necessario fare riferimento alla massima esposizione,
3. le rimesse sono state correttamente qualificate sulla base del confronto tra saldi e fidi.
In conclusione, la CTU già risponde correttamente ai criteri di calcolo delle rimesse solutorie, avendo seguito una metodologia rigorosa ed appropriata. Non sussistono quindi i presupposti
17 per disporre l'integrazione richiesta, che si risolverebbe in un'inutile duplicazione di attività già compiute dal CTU.
In punto spese di lite, pur dovendosi prendere atto della parziale soccombenza di parte convenuta (sostanzialmente per circa 50.000 euro) e pur nella consapevolezza che non si sia al cospetto di una soccombenza reciproca in senso tecnico (che postulerebbe domande contrapposte), non può non essere valorizzato il fatto che la domanda di parte attrice sia stata respinta per la sua gran parte, sia con riguardo alla maggior parte delle pretese nullità parziali (capitalizzazione trimestrale, valute, cms, indeterminatezza dei tassi, ecc.), sia nel quantum (parte attrice postulando un debito restitutorio di oltre 630.000 euro), in linea con quanto affermato dalla Suprema Corte “Nel regolare le spese di lite in caso di reciproca soccombenza, il giudice di merito deve effettuare una valutazione discrezionale, non arbitraria ma fondata sul principio di causalità, che si specifica nell'imputare idealmente a ciascuna parte gli oneri processuali causati all'altra per aver resistito a pretese fondate, ovvero per aver avanzato pretese infondate, e nell'operare una ideale compensazione tra essi, sempre che non sussistano particolari motivi, da esplicitare in motivazione, per una integrale compensazione o comunque una modifica del carico delle spese in base alle circostanze di cui è possibile tenere conto ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c., nel testo temporalmente vigente” (Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3438 del 22 febbraio 2016); in applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale, nella reciproca soccombenza delle parti, aveva condannato l'attore a pagare le spese residue all'esito della parziale compensazione per aver causato in via prevalente gli oneri processuali, proponendo una domanda per un importo notevolmente maggiore di quello dovuto e così determinando lo svolgimento del processo, nonostante il pagamento quasi integrale avvenuto quattro giorni dopo la proposizione del ricorso, solo per accertare che il residuo di poche centinaia di euro ancora dovuto non era pari a quello preteso. In sintesi, (i) il rigetto di buona parte delle pretese attoree inerenti specifiche ragioni di nullità del rapporto, (ii) la notevole sproporzione tra pretese iniziali e importo riconosciuto, anche in ragione di quanto sub (i), (iii) la complessità dell'accertamento tecnico, peraltro in buona parte reso necessario (principio di causalità) dalle pretese attoree, poi risultate infondate, in uno con il puro e semplice fin de non recevoir della proposta transattiva della convenuta, che pur non costituendo proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc, è allineata all'accertamento e condanna contenuti in sentenza pienamente giustificano la integrale compensazione delle spese ed il definitivo accollo solidale di quelle di CTU, già liquidate con decreto in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara che il rapporto di conto corrente n. 3808/31 è stato regolato da tassi di interesse usurari nei trimestri indicati in motivazione e per l'effetto condanna la convenuta alla restituzione in favore dell'attrice della somma di Euro 147,01;
18 2) accerta e dichiara la validità delle pattuizioni relative ai tassi di interesse e per l'effetto condanna la convenuta alla restituzione in favore dell'attrice della somma di Euro 49.981,79;
3) rigetta le ulteriori domande;
4) compensa integralmente le spese di lite;
5) pone definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna le spese di CTU, già liquidate con separato decreto.
Così deciso in Torino, 16/01/2025
Il Giudice unico dott. Bruno Conca
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