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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 04/11/2025, n. 2955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2955 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
SEZIONE I° CIVILE
Nella persona del G.U., Dott. Alfredo Granata ha emesso, la seguente
Sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g.623-2022 r.g. , decorsi i termini ex art. 190 c.p.c. concessi all'esito dell'udienza del 22-05-2025 tenutasi ex art. 127 ter c.p.c.
TRA
, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
OV LL Corte;
- ATTRICE–
CONTRO
:
in persona del Sindaco p.t. rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Rosa Balsamo, domiciliata come in atti;
-CONVENUTO-
NONCHE':
E-Distribuzione spa, in persona del legale rapp.te p.t., rappresenta e difesa dall'avv. Antonio Di Caprio, domiciliata come in atti
- CONVENUTA–
NONCHE' :
in persona del legale rapp.te p.t. rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
IA PE, domiciliata come in atti
-CONVENUTA-
NONCHE': rappresentata e difesa dall'avv. Gennaro Famiglietti, Controparte_2 domiciliata come in atti
- CHIAMATA IN CAUSA – Conclusioni : come da atti e verbali di causa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nel presente giudizio, parte attrice chiama in causa il Controparte_1
, nonché le società ed E-Distribuzione al fine di essere risarcita per
[...] Pt_2
i danni subiti a seguito di un sinistro avvenuto il 4/9/2021, h 21.30, in CP_1
[...]
In quanto, nelle circostanze di tempo e di luogo sopra indicate, parte attrice, secondo quanto dalla stessa asserito, “nel mentre era alla guida del veicolo AUDI
Q5, tg ET120LY, lungo la Via Fornaro, giunta nei pressi con l'intersezione di Via
Viviani, il predetto veicolo restava immobilizzato con le ruote della parte sinistra, a causa dell'improvviso cedimento del manto stradale”.
In particolare, la chiamata in giudizio, ad opera di parte attorea, dei diversi convenuti, conseguiva alla comunicazione di riscontro, ad opera dell'ente comunale
( quale titolare del tratto di strada luogo del sinistro) del 14-11-2021, nella quale lo stesso affermava che :”il luogo oggetto del sinistro era oggetto di lavori di ammodernamento della condotta della energia elettrica..la ditta incaricata ed affidataria dei lavori è la società E-distribuzione spa.., la quale ha sub-appaltato detti lavori alla ditta LLE s.r.l… “
Si costituiva il convenuto chiedendo :”accertare e Controparte_1 dichiarare la carenza di legittimazione passiva del;
Controparte_1 rigettare la domanda attorea perché improcedibile, inammissibile, infondata in fatto ed in diritto e comunque, non provata;
In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare la esclusiva responsabilità della società , con Controparte_3 esclusione di ogni responsabilità del Controparte_1
Si costituiva la E-Distribuzione chiedendo: rigettare le domande attoree nei confronti della convenuta Società e-distribuzione Spa, siccome inammissibili, sfornite di prova e, comunque, infon-date nel merito;
in subordine, nella remotissima ipotesi di accoglimento delle avverse pre-tese nei confronti della convenuta Società, condannare la a manle-vare da qualsiasi eventuale Parte_2 Controparte_3 soccombenza ed a tenerla indenne da eventuali condanne in favore della parte attrice, con diritto di ri-valsa per quanto essa convenuta abbia a pagare a qualsiasi titolo, sia per sorta che per accessori e spese;
Si costituiva, inoltre, parte convenuta eccependo : preliminarmente, Parte_2 autorizzare la chiamata in giudizio della società in p. Controparte_2 del l.r.p.t.(società con la quale la stessa era coperta per il rischio di sinistri con polizza n. 402216567); dichiarare improcedibile il ricorso per il mancato esperimento della negoziazione assistita. rigettare la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto, avendo nella circostanza la in p. del l.r.p.t., eseguito i lavori a Parte_2 regola d'arte e nel caso di specie è evidente il caso fortuito.
Si costituiva, infine, la chiamata assicurazioni eccependo : l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento dell'invito alla negoziazione assistita;
dichiarare la citazione nulla ex art. 164 c.p.c. per quanto esposto nei propri scritti;
nel merito, accertare e dichiarare l'assoluta infondatezza della domanda attorea .
Acquisita la documentazione, prodotta dalle parti costituite, espletata la prova orale
: conferito incarico di C.T.U., regolarmente eseguita, la causa è stata poi rinviata ex art. 189 c.p.c. 22-05-2025 per la precisazione delle conclusioni e all'esito di tale udienza, questo Giudice l'ha trattenuta in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Va confermata la legittimazione attiva della odierna attrice, nella sua qualità di soggetto proprietario del veicolo danneggiato, come si evince dalla documentazione versata in atti (certificato di proprietà del veicolo rottamato), peraltro non oggetto di contestazione.
Riguardo alla legittimazione passiva delle convenute, va detto, preliminarmente, che, parte attrice ha prodotto in giudizio documentazione, da cui si evince che la convenuta , sia titolare del tratto di strada interessato Controparte_4 dall'evento.
Sussiste la legittimazione delle ulteriori convenute : la società E-distribuzione spa quale ditta incaricata ed affidataria dei lavori, nonché della ditta alla Parte_2 quale sono stati sub-appaltati detti lavori.
Allo stesso modo sussiste la legittimazione passiva della chiamata CP_5
Part
quale impresa di assicurazione, con la quale la società aveva stipulato
[...] una polizza a garanzia di una eventuale responsabilità civile.
Ciò posto, va detto preliminarmente che, bisogna distinguere il difetto di legittimazione passiva, dalla carenza di titolarità passiva. Su tale distinzione si è pronuncia la Suprema Corte a S.S. U.U. con la nota sentenza n. 2951-2016.
Nella pronuncia di cui sopra la Suprema Corte ha affermato che i due istituti sono caratterizzati da distinti presupposti e inoltre hanno una diversa ripartizione dell'onere della prova.
Nello specifico, la legittimazione ad agire attiene al diritto di all' azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di essere titolare (cd. titolarità del diritto ad agire).
La sua carenza, dunque, può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal Giudice, trattandosi di eccezione in senso lato.
Altra cosa è la titolarità della posizione vantata in giudizio, tale questione attiene, infatti, al merito della causa ed è elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda.
Allo stesso modo la Suprema Corte, con la sentenza n. 21925 del 28-10-2015, ha affermato che la questione concernente l'accertamento in concreto dell'effettiva titolarità (nel caso, dal lato passivo) del rapporto fatto valere in giudizio ( v. Cass,18-
11/2005 n. 24457) e cioè dell'identificabilità del soggetto tenuto alla prestazione richiesta (Cass. 2/8/2005 n. 16158) e cioè il difetto di effettiva titolarità passiva del rapporto giuridico controverso, attiene al merito della controversia.
In relazione al caso in questione, pur sussistendo, con tutta evidenzia, la legittimazione passiva delle parti convenute e delle chiamate in causa, come si evince dalla documentazione prodotta, della titolarità dal lato passivo, si dirà all'esito della valutazione probatoria.
Ciò posto, va detto, inoltre, che, la presente domanda è sicuramente ammissibile, in quando dall'atto introduttivo si evince in modo chiaro il petitum e la causa petendi.
Va rigettata la eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita, in quanto all' all'udienza del 26-01-2024 il Tribunale assegnava alle parti un termine di giorni 15 per esperire detto tentativo e successivamente parte attrice versava in atti documentazione che attestava,
l'attivazione della procedura prescritta dalla legge. Passando ad analizzare il merito della questione, deve essere innanzitutto precisato che, la fattispecie in esame, così come descritta dalla parte attrice, è correttamente inquadrata sotto l'ambito di operatività dell'art. 2051 cod. civ.
È ormai orientamento consolidato in giurisprudenza che la responsabilità oggettiva, di cui all'art. 2051 c.c., è invocabile nei confronti della Pubblica
Amministrazione, in tutti i casi in cui l'ente proprietario abbia concretamente la possibilità di custodia e vigilanza del bene, possibilità non esclusa dall'estensione e dall'uso dello stesso da parte della collettività, la cui valutazione, dunque, deve essere fatta caso per caso.
Se il danno cagionato dalla strada è stato determinato da cause intrinseche alla cosa, come il vizio costruttivo o manutentivo, l'amministrazione ne risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c.;
Occorre, poi precisare che, secondo l'orientamento tradizionale, in “subiecta materia”, la responsabilità viene commisurata secondo il principio generale del
“neminem laedere”, addossando al danneggiato il complesso onere probatorio di provare il danno, il nesso causale e l'elemento soggettivo.
Altro orientamento, senz'altro più attuale, a cui si ritiene di aderire, riconduce alla responsabilità ex art 2051 c.c. che configura una ipotesi di danni da responsabilità per custodia, nel qual caso il danneggiato deve dimostrare l'evento dannoso ed il nesso di causalità, esentandosi dalla dimostrazione dell'evento soggettivo, con l'unica esimente, da parte del custode, di poter provare il caso fortuito.
Così come affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n.
20943/2022 che “ la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno , mentre sul custode grava la prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da un punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”.
Orbene, in applicazione delle norme codicistiche, nonché in base alla richiamata giurisprudenza, sarà onere dell'attore dare la prova del nesso causale tra l'evento lesivo e la cosa in custodia, mentre il custode, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore esterno ( naturale, causato dal danneggiato oppure dal terzo) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, della imprevedibilità e della eccezionalità. ..
Passando al caso in esame, va detto che, oltre alla documentazione già menzionata, parte attrice ha versato in atti, la seguente documentazione : lettera richiesta danni inviata alla Città di ed E-Distribuzione con Controparte_1 ricezione a mezzo pec;
foto del veicolo danneggiato;
copia libretto di circolazione del veicolo danneggiato veicolo AUDI Q5, tg ET120LY, rilievi fotografici luogo dell'evento, relazione di incidente stradale prot. N. 31097/2021 redatta dai Carabinieri di
Castello di Cisterna ;
Parte Convenuta, ha versato in atti “Autorizzazione Controparte_6 rilasciata da detto ente, alla convenuta E-Distribuzione, in data 20-05-2011, con la quale venivano autorizzati i lavori nei luoghi oggetto del sinistro, con le annesse prescrizioni da osservare.
Risulta inoltre versata in atti, copia della polizza n. 402216567, stipulata dalla convenuta-sub-appaltatrice LLE al fine di essere tenuta indenne nel caso di sinistri per il rischio di sinistri.
Parte attorea inoltre ha versato in atti copia della relazione di servizio del 04-09-
2021 redatto dai Carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna i quali provvedevano a redigere una presunta dinamica in virtù delle dichiarazione rilasciate e dei rilievi effettuati affermando, tra l'altro, nella propria relazione :”il conducente dell'unico veicolo coinvolto percorreva a bordo della propria vettura nel comune di via Fornari per giungere all'intersezione con via Controparte_1
Raffaele Viviani, strada posta sulla sinistra del senso di marcia;
si precisa che la strada è interessata da lavori della società con sede in Napoli, via Parte_2
Co Gramasci, come riferito dal responsabile del Comune , che Controparte_1 effettuava uno scavo alla strada parallela a via Fornati per permettere
l'alloggiamento dei cavi, per poi essere temporaneamente coperto con sabbia e brecciolino. Nella serata a causa della copiosa pioggia, la copertura temporanea dello scavo sprofondava al peso della vettura, rimanendo bloccato con entrambe le ruote sinistre..sul posto interveniva personale dei vigili del fuoco..nonchè il geometra dell'Ufficio Tecnico del Comune di , , che avrebbe Controparte_1 Persona_1 provveduto, in tempi brevi, a rintracciare la responsabile dell'impresa, per la messa in sicurezza dello scavo”. Passando ad analizzare le prove orali assunte, va evidenziato che il testimone intimato da parte attrice, all'udienza del 11-07-2024, Testimone_1 [...]
letti i capitoli ammessi, ha riferito: “Conosco la signora con Tes_2 Parte_1 la quale intrattengo rapporti di amicizia;
sono a conoscenza dei fatti di causa in quanto ero presente agli stessi come meglio preciso in seguito;
all'uopo, mi stavo recando verso l'abitazione della signora con l'intenzione di uscire Parte_1 insieme;
mi recavo ivi a pedi, atteso che la distanza tra casa mia e quella della amica on è superiore a 300 metri circa;
..;tanto accadeva nel mese di settembre del 2021, verso le ore 21 circa e mi recavo presso la codesta abitazione sita in CP_1
ed ero sola al momento dei fatti che riferisco;
nel percorrere la prefata strada
[...] di mattina ho notato la presenza di transenne nei pressi di un cantiere finalizzato a scavi presso il ciglio della strada;
ripercorrendo le sera il medesimo tratto viario non vi era più niente che segnalasse i i lavori in corso;
giunta sotto l'abitazione della mia amica , scesa la stessa per incontrarmi, abbiamo utilizzato l'auto condotta dal marito per andare a trascorrere una serata insieme;
entrati nell'auto parcheggiata sotto
l'abitazione siamo entrati nel veicolo condotto da ( marito di Persona_2
) il quale ha innestato la retromarcia per uscire dal vicolo per immettersi sulla Pt_1 strada principale ove era presente la mattina il cantiere;
ad un certo punto, svoltando
e procedendo in retromarcia, ho avvertito un tonfo ed un senso di caduta della vettura verso il basso;
sono scesa dall'auto che, nonostante i tentativi del conducente, non riusciva a liberarsi da un buco che si era prodotto nelle strada, ed visto pertanto che la vettura aveva la ruota anteriore sinistra , lato guida, bloccata dai margine della voragine in cui era caduta;
era una serata piovosa e il punto esatto ove si era incastrata la ruota si presentava non asfaltato, bensì, coperto da terra battuta.
E' stata espletata inoltre consulenza tecnica, conferita al C.T.U. Persona_3 all'udienza del 12-09-2024. Il C.T.U., nella sua relazione afferma in risposta ai quesisti posti “I danni riportati dal veicolo di parte attrice sono coerenti con la dinamica narrata in citazione
Evidenziando inoltre che gli stessi vadano quantificati in € 3.403,41.
Appare chiaro che, dalle dichiarazioni del testimone, di cui non vi è motivo di dubitare, in uno con la documentazione versata in atti ( relazione dei Carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna;
rilievi fotografici) confermano, quando asserito dall'attore nei propri scritti, ossia che il veicolo attoreo, mentre si trovava
04/9/2021, h 21.30, in Controparte_1 Tanto in quanto, nelle circostanze di tempo e di luogo sopra indicate, parte attrice, secondo quanto dalla stessa asserito, “nel mentre era alla guida del veicolo AUDI
Q5, tg ET120LY, lungo la Via Fornaro, in data 04-09-2021, in Controparte_1 alla via Fornaro giunta nei pressi con l'intersezione di Via Viviani, ove era presente un cantiere stradale, restava immobilizzato con le ruote della parte sinistra, a causa dell'improvviso cedimento del manto stradale” e riusciva a uscirne solamente in seguito all'intervento dei Vigili del Fuoco.
Detta voragine presente all'interno della carreggiata non era né visibile né presegnalata.
Può dirsi, all'esito del presente giudizio, che parte attrice ha fornito la prova, cui era tenuta, dell'evento e l'esistenza del nesso causale.
Parti convenute e chiamata, come detto, per quanto le concerne, non hanno fornito la prova liberatoria del caso fortuito, nonché del diligente e tempestivo intervento atto ad eliminare la condizione di pericolo determinatasi, nonostante l'insidia presente sulla strada.
E' evidente che il soggetto tenuto alla custodia, abbia avuto concretamente la possibilità di vigilanza del bene, in quanto, nel caso di specie, vi era un chiaro pericolo presente sulla carreggiata, non presegnalato ciò nonostante non ha provveduto ad eliminare l'insidia.
Allo stesso modo, si ritiene che, nel caso di specie, non sia configurabile nemmeno un caso fortuito, derivante dalla condotta del danneggiato.
Ciò in quanto, la condotta della vittima di un danno da cosa in custodia, può dirsi imprevedibile, quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa in una persona sensata.
Sicuramente, nel caso di specie, non può ritenersi che la condotta del danneggiato fosse imprevedibile.
Difatti parte attrice stava percorrendo, in retromarcia un tratto di strada apparentemente integro.
Per tutte le ragioni esposte, la domanda deve essere accolta.
Riguardo alle parti tenute al risarcimento va evidenziato quanto segue.
Il tratto di strada interessato dall'evento, così come si evince dalla documentazione versata in atti, da parte attrice, è di proprietà dell'ente , CP_4 Controparte_1 di conseguenza è quest'ultima che è tenuta ex lege alla custodia. Ai sensi dell'art. 14 c.d.s. oltre che, relativamente ai Comuni, dall'art. 5 r.d. 15 novembre 1923, n. 2506.
Così come affermato dalla Suprema Corte (Cass. N.18325/2018) :”L'obbligo di prevenire le situazioni di pericolo e di mantenere in efficienza le strade aperte al pubblico transito comporta, per l'ente proprietario, il correlato obbligo di prevenire e, se del caso, segnalare qualsiasi situazione di pericolo o di insidia inerente non solo alla sede stradale ma anche alla zona non asfaltata sussistente ai limiti della medesima, posta a livello tra i margini della carreggiata e i limiti della sede stradale
("banchina"), tenuto conto che essa fa parte della struttura della strada, e che la relativa utilizzabilità, anche per sole manovre saltuarie di breve durata, comporta esigenze di sicurezza e prevenzione analoghe a quelle che valgono per la carreggiata
(Sez. 3, Sentenza n. 5445 del 14/03/2006 (Rv. 588851 - 01; Sez. 3, Sentenza n.
22755 del 04/10/2013, Rv. 629057- 01)”.
Ciò posto è emerso (in ogni caso il punto non risulta oggetto di contestazione), nel corso del giudizio, che detto tratto di strada risulta essere interessato da dei lavori ad opera della E-Distribuzione la quale a sua volta li ha commissionati alla società
Parte_2
Va evidenziato al riguardo che così come affermato dalla Suprema Corte (così, Cass.
23.1.2009 n. 1691), l'esistenza di tale contratto non vale affatto ad escludere la responsabilità del committente nei confronti degli utenti delle singole CP_1 strade.
Riguardo agli ulteriori profili di responsabilità va detto quanto segue.
Ai sensi dell'art. 2049 c.c. “I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti”.
Anche in tal caso è consentito alla parte interessa di provare la sussistenza del caso fortuito.
Tuttavia non risulta fornita, ugualmente, nel caso di specie, da parte del committente EDistribuzione, la prova liberatoria.
Allo stesso modo risulta responsabile la Convenuta L.L.E., quale esecutrice materiale dei lavoro inerenti il tratto di strada interessato dall'incidente (oggetto del presente giudizio).
Per tutte le ragioni esposte, la domanda deve essere accolta, con la condanna solidale di tutte le parti convenute in solido tra loro. Contr Cont La società in virtù della polizza stipulata deve tenere indenne la per il risarcimento dovuto a parte attorea.
Riguardo ai danni riportati dall'autovettura si riconosce a parte attrice la somma di € 3.403,41 , da rivalutare, sulla minor somma, dalla data dell'evento sino alla data della presente sentenza, oltre interessi in misura legale sulla somma capitale via via rivalutata sulla base dell'indice Istat dall'evento sino alla data della presente sentenza, oltre interessi legali sulla somma finale così determinata dalla data della presente sentenza al saldo.
Le spese di lite vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014, in base al principio di soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile in persona del G.U.dott. Alfredo Granata, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. r.g.623-2022 così provvede:
• In accoglimento della domanda attorea :
-Dichiara la responsabilità del sinistro per cui è causa dei convenuti
[...]
in solido con la società E-Distribuzione Controparte_6 CP_3 Parte_2
- condanna i convenuti in solido con la società Controparte_6 [...] al pagamento, in favore di parte attorea dell'importo di € Controparte_8
3.403,41 a cui vanno aggiunti gli interessi di legge e la rivalutazione monetaria, come da parte motiva;
- condanna, altresì, i convenuti in solido con la società Controparte_6
E-Distribuzione s.p.a. e in persona del l.r.p.t. al pagamento delle spese Parte_2
e competenze di lite sostenute da parte attorea, che si liquidano in € 2.552,00 oltre € 264,00 di spese esenti;
spese generali 15% oltre IVA e CPA, a favore dell'avvocato di parte attrice dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente, le spese di competenza del C.T.U, liquidate con separato decreto, solidalmente, a carico dei convenuti , ; Controparte_6 [...] in persona del l.r.p.t.; Controparte_9
Contr
- condanna, altresì, la chiamata in virtù della polizza stipulata, a tenere indenne la convenuta delle somme dovute a titolo di risarcimento. Parte_2
Così deciso in Nola, lì 04 11 2025 Il GU. Dr. Alfredo Granata
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
SEZIONE I° CIVILE
Nella persona del G.U., Dott. Alfredo Granata ha emesso, la seguente
Sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g.623-2022 r.g. , decorsi i termini ex art. 190 c.p.c. concessi all'esito dell'udienza del 22-05-2025 tenutasi ex art. 127 ter c.p.c.
TRA
, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
OV LL Corte;
- ATTRICE–
CONTRO
:
in persona del Sindaco p.t. rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Rosa Balsamo, domiciliata come in atti;
-CONVENUTO-
NONCHE':
E-Distribuzione spa, in persona del legale rapp.te p.t., rappresenta e difesa dall'avv. Antonio Di Caprio, domiciliata come in atti
- CONVENUTA–
NONCHE' :
in persona del legale rapp.te p.t. rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
IA PE, domiciliata come in atti
-CONVENUTA-
NONCHE': rappresentata e difesa dall'avv. Gennaro Famiglietti, Controparte_2 domiciliata come in atti
- CHIAMATA IN CAUSA – Conclusioni : come da atti e verbali di causa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nel presente giudizio, parte attrice chiama in causa il Controparte_1
, nonché le società ed E-Distribuzione al fine di essere risarcita per
[...] Pt_2
i danni subiti a seguito di un sinistro avvenuto il 4/9/2021, h 21.30, in CP_1
[...]
In quanto, nelle circostanze di tempo e di luogo sopra indicate, parte attrice, secondo quanto dalla stessa asserito, “nel mentre era alla guida del veicolo AUDI
Q5, tg ET120LY, lungo la Via Fornaro, giunta nei pressi con l'intersezione di Via
Viviani, il predetto veicolo restava immobilizzato con le ruote della parte sinistra, a causa dell'improvviso cedimento del manto stradale”.
In particolare, la chiamata in giudizio, ad opera di parte attorea, dei diversi convenuti, conseguiva alla comunicazione di riscontro, ad opera dell'ente comunale
( quale titolare del tratto di strada luogo del sinistro) del 14-11-2021, nella quale lo stesso affermava che :”il luogo oggetto del sinistro era oggetto di lavori di ammodernamento della condotta della energia elettrica..la ditta incaricata ed affidataria dei lavori è la società E-distribuzione spa.., la quale ha sub-appaltato detti lavori alla ditta LLE s.r.l… “
Si costituiva il convenuto chiedendo :”accertare e Controparte_1 dichiarare la carenza di legittimazione passiva del;
Controparte_1 rigettare la domanda attorea perché improcedibile, inammissibile, infondata in fatto ed in diritto e comunque, non provata;
In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare la esclusiva responsabilità della società , con Controparte_3 esclusione di ogni responsabilità del Controparte_1
Si costituiva la E-Distribuzione chiedendo: rigettare le domande attoree nei confronti della convenuta Società e-distribuzione Spa, siccome inammissibili, sfornite di prova e, comunque, infon-date nel merito;
in subordine, nella remotissima ipotesi di accoglimento delle avverse pre-tese nei confronti della convenuta Società, condannare la a manle-vare da qualsiasi eventuale Parte_2 Controparte_3 soccombenza ed a tenerla indenne da eventuali condanne in favore della parte attrice, con diritto di ri-valsa per quanto essa convenuta abbia a pagare a qualsiasi titolo, sia per sorta che per accessori e spese;
Si costituiva, inoltre, parte convenuta eccependo : preliminarmente, Parte_2 autorizzare la chiamata in giudizio della società in p. Controparte_2 del l.r.p.t.(società con la quale la stessa era coperta per il rischio di sinistri con polizza n. 402216567); dichiarare improcedibile il ricorso per il mancato esperimento della negoziazione assistita. rigettare la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto, avendo nella circostanza la in p. del l.r.p.t., eseguito i lavori a Parte_2 regola d'arte e nel caso di specie è evidente il caso fortuito.
Si costituiva, infine, la chiamata assicurazioni eccependo : l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento dell'invito alla negoziazione assistita;
dichiarare la citazione nulla ex art. 164 c.p.c. per quanto esposto nei propri scritti;
nel merito, accertare e dichiarare l'assoluta infondatezza della domanda attorea .
Acquisita la documentazione, prodotta dalle parti costituite, espletata la prova orale
: conferito incarico di C.T.U., regolarmente eseguita, la causa è stata poi rinviata ex art. 189 c.p.c. 22-05-2025 per la precisazione delle conclusioni e all'esito di tale udienza, questo Giudice l'ha trattenuta in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Va confermata la legittimazione attiva della odierna attrice, nella sua qualità di soggetto proprietario del veicolo danneggiato, come si evince dalla documentazione versata in atti (certificato di proprietà del veicolo rottamato), peraltro non oggetto di contestazione.
Riguardo alla legittimazione passiva delle convenute, va detto, preliminarmente, che, parte attrice ha prodotto in giudizio documentazione, da cui si evince che la convenuta , sia titolare del tratto di strada interessato Controparte_4 dall'evento.
Sussiste la legittimazione delle ulteriori convenute : la società E-distribuzione spa quale ditta incaricata ed affidataria dei lavori, nonché della ditta alla Parte_2 quale sono stati sub-appaltati detti lavori.
Allo stesso modo sussiste la legittimazione passiva della chiamata CP_5
Part
quale impresa di assicurazione, con la quale la società aveva stipulato
[...] una polizza a garanzia di una eventuale responsabilità civile.
Ciò posto, va detto preliminarmente che, bisogna distinguere il difetto di legittimazione passiva, dalla carenza di titolarità passiva. Su tale distinzione si è pronuncia la Suprema Corte a S.S. U.U. con la nota sentenza n. 2951-2016.
Nella pronuncia di cui sopra la Suprema Corte ha affermato che i due istituti sono caratterizzati da distinti presupposti e inoltre hanno una diversa ripartizione dell'onere della prova.
Nello specifico, la legittimazione ad agire attiene al diritto di all' azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di essere titolare (cd. titolarità del diritto ad agire).
La sua carenza, dunque, può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal Giudice, trattandosi di eccezione in senso lato.
Altra cosa è la titolarità della posizione vantata in giudizio, tale questione attiene, infatti, al merito della causa ed è elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda.
Allo stesso modo la Suprema Corte, con la sentenza n. 21925 del 28-10-2015, ha affermato che la questione concernente l'accertamento in concreto dell'effettiva titolarità (nel caso, dal lato passivo) del rapporto fatto valere in giudizio ( v. Cass,18-
11/2005 n. 24457) e cioè dell'identificabilità del soggetto tenuto alla prestazione richiesta (Cass. 2/8/2005 n. 16158) e cioè il difetto di effettiva titolarità passiva del rapporto giuridico controverso, attiene al merito della controversia.
In relazione al caso in questione, pur sussistendo, con tutta evidenzia, la legittimazione passiva delle parti convenute e delle chiamate in causa, come si evince dalla documentazione prodotta, della titolarità dal lato passivo, si dirà all'esito della valutazione probatoria.
Ciò posto, va detto, inoltre, che, la presente domanda è sicuramente ammissibile, in quando dall'atto introduttivo si evince in modo chiaro il petitum e la causa petendi.
Va rigettata la eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita, in quanto all' all'udienza del 26-01-2024 il Tribunale assegnava alle parti un termine di giorni 15 per esperire detto tentativo e successivamente parte attrice versava in atti documentazione che attestava,
l'attivazione della procedura prescritta dalla legge. Passando ad analizzare il merito della questione, deve essere innanzitutto precisato che, la fattispecie in esame, così come descritta dalla parte attrice, è correttamente inquadrata sotto l'ambito di operatività dell'art. 2051 cod. civ.
È ormai orientamento consolidato in giurisprudenza che la responsabilità oggettiva, di cui all'art. 2051 c.c., è invocabile nei confronti della Pubblica
Amministrazione, in tutti i casi in cui l'ente proprietario abbia concretamente la possibilità di custodia e vigilanza del bene, possibilità non esclusa dall'estensione e dall'uso dello stesso da parte della collettività, la cui valutazione, dunque, deve essere fatta caso per caso.
Se il danno cagionato dalla strada è stato determinato da cause intrinseche alla cosa, come il vizio costruttivo o manutentivo, l'amministrazione ne risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c.;
Occorre, poi precisare che, secondo l'orientamento tradizionale, in “subiecta materia”, la responsabilità viene commisurata secondo il principio generale del
“neminem laedere”, addossando al danneggiato il complesso onere probatorio di provare il danno, il nesso causale e l'elemento soggettivo.
Altro orientamento, senz'altro più attuale, a cui si ritiene di aderire, riconduce alla responsabilità ex art 2051 c.c. che configura una ipotesi di danni da responsabilità per custodia, nel qual caso il danneggiato deve dimostrare l'evento dannoso ed il nesso di causalità, esentandosi dalla dimostrazione dell'evento soggettivo, con l'unica esimente, da parte del custode, di poter provare il caso fortuito.
Così come affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n.
20943/2022 che “ la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno , mentre sul custode grava la prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da un punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”.
Orbene, in applicazione delle norme codicistiche, nonché in base alla richiamata giurisprudenza, sarà onere dell'attore dare la prova del nesso causale tra l'evento lesivo e la cosa in custodia, mentre il custode, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore esterno ( naturale, causato dal danneggiato oppure dal terzo) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, della imprevedibilità e della eccezionalità. ..
Passando al caso in esame, va detto che, oltre alla documentazione già menzionata, parte attrice ha versato in atti, la seguente documentazione : lettera richiesta danni inviata alla Città di ed E-Distribuzione con Controparte_1 ricezione a mezzo pec;
foto del veicolo danneggiato;
copia libretto di circolazione del veicolo danneggiato veicolo AUDI Q5, tg ET120LY, rilievi fotografici luogo dell'evento, relazione di incidente stradale prot. N. 31097/2021 redatta dai Carabinieri di
Castello di Cisterna ;
Parte Convenuta, ha versato in atti “Autorizzazione Controparte_6 rilasciata da detto ente, alla convenuta E-Distribuzione, in data 20-05-2011, con la quale venivano autorizzati i lavori nei luoghi oggetto del sinistro, con le annesse prescrizioni da osservare.
Risulta inoltre versata in atti, copia della polizza n. 402216567, stipulata dalla convenuta-sub-appaltatrice LLE al fine di essere tenuta indenne nel caso di sinistri per il rischio di sinistri.
Parte attorea inoltre ha versato in atti copia della relazione di servizio del 04-09-
2021 redatto dai Carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna i quali provvedevano a redigere una presunta dinamica in virtù delle dichiarazione rilasciate e dei rilievi effettuati affermando, tra l'altro, nella propria relazione :”il conducente dell'unico veicolo coinvolto percorreva a bordo della propria vettura nel comune di via Fornari per giungere all'intersezione con via Controparte_1
Raffaele Viviani, strada posta sulla sinistra del senso di marcia;
si precisa che la strada è interessata da lavori della società con sede in Napoli, via Parte_2
Co Gramasci, come riferito dal responsabile del Comune , che Controparte_1 effettuava uno scavo alla strada parallela a via Fornati per permettere
l'alloggiamento dei cavi, per poi essere temporaneamente coperto con sabbia e brecciolino. Nella serata a causa della copiosa pioggia, la copertura temporanea dello scavo sprofondava al peso della vettura, rimanendo bloccato con entrambe le ruote sinistre..sul posto interveniva personale dei vigili del fuoco..nonchè il geometra dell'Ufficio Tecnico del Comune di , , che avrebbe Controparte_1 Persona_1 provveduto, in tempi brevi, a rintracciare la responsabile dell'impresa, per la messa in sicurezza dello scavo”. Passando ad analizzare le prove orali assunte, va evidenziato che il testimone intimato da parte attrice, all'udienza del 11-07-2024, Testimone_1 [...]
letti i capitoli ammessi, ha riferito: “Conosco la signora con Tes_2 Parte_1 la quale intrattengo rapporti di amicizia;
sono a conoscenza dei fatti di causa in quanto ero presente agli stessi come meglio preciso in seguito;
all'uopo, mi stavo recando verso l'abitazione della signora con l'intenzione di uscire Parte_1 insieme;
mi recavo ivi a pedi, atteso che la distanza tra casa mia e quella della amica on è superiore a 300 metri circa;
..;tanto accadeva nel mese di settembre del 2021, verso le ore 21 circa e mi recavo presso la codesta abitazione sita in CP_1
ed ero sola al momento dei fatti che riferisco;
nel percorrere la prefata strada
[...] di mattina ho notato la presenza di transenne nei pressi di un cantiere finalizzato a scavi presso il ciglio della strada;
ripercorrendo le sera il medesimo tratto viario non vi era più niente che segnalasse i i lavori in corso;
giunta sotto l'abitazione della mia amica , scesa la stessa per incontrarmi, abbiamo utilizzato l'auto condotta dal marito per andare a trascorrere una serata insieme;
entrati nell'auto parcheggiata sotto
l'abitazione siamo entrati nel veicolo condotto da ( marito di Persona_2
) il quale ha innestato la retromarcia per uscire dal vicolo per immettersi sulla Pt_1 strada principale ove era presente la mattina il cantiere;
ad un certo punto, svoltando
e procedendo in retromarcia, ho avvertito un tonfo ed un senso di caduta della vettura verso il basso;
sono scesa dall'auto che, nonostante i tentativi del conducente, non riusciva a liberarsi da un buco che si era prodotto nelle strada, ed visto pertanto che la vettura aveva la ruota anteriore sinistra , lato guida, bloccata dai margine della voragine in cui era caduta;
era una serata piovosa e il punto esatto ove si era incastrata la ruota si presentava non asfaltato, bensì, coperto da terra battuta.
E' stata espletata inoltre consulenza tecnica, conferita al C.T.U. Persona_3 all'udienza del 12-09-2024. Il C.T.U., nella sua relazione afferma in risposta ai quesisti posti “I danni riportati dal veicolo di parte attrice sono coerenti con la dinamica narrata in citazione
Evidenziando inoltre che gli stessi vadano quantificati in € 3.403,41.
Appare chiaro che, dalle dichiarazioni del testimone, di cui non vi è motivo di dubitare, in uno con la documentazione versata in atti ( relazione dei Carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna;
rilievi fotografici) confermano, quando asserito dall'attore nei propri scritti, ossia che il veicolo attoreo, mentre si trovava
04/9/2021, h 21.30, in Controparte_1 Tanto in quanto, nelle circostanze di tempo e di luogo sopra indicate, parte attrice, secondo quanto dalla stessa asserito, “nel mentre era alla guida del veicolo AUDI
Q5, tg ET120LY, lungo la Via Fornaro, in data 04-09-2021, in Controparte_1 alla via Fornaro giunta nei pressi con l'intersezione di Via Viviani, ove era presente un cantiere stradale, restava immobilizzato con le ruote della parte sinistra, a causa dell'improvviso cedimento del manto stradale” e riusciva a uscirne solamente in seguito all'intervento dei Vigili del Fuoco.
Detta voragine presente all'interno della carreggiata non era né visibile né presegnalata.
Può dirsi, all'esito del presente giudizio, che parte attrice ha fornito la prova, cui era tenuta, dell'evento e l'esistenza del nesso causale.
Parti convenute e chiamata, come detto, per quanto le concerne, non hanno fornito la prova liberatoria del caso fortuito, nonché del diligente e tempestivo intervento atto ad eliminare la condizione di pericolo determinatasi, nonostante l'insidia presente sulla strada.
E' evidente che il soggetto tenuto alla custodia, abbia avuto concretamente la possibilità di vigilanza del bene, in quanto, nel caso di specie, vi era un chiaro pericolo presente sulla carreggiata, non presegnalato ciò nonostante non ha provveduto ad eliminare l'insidia.
Allo stesso modo, si ritiene che, nel caso di specie, non sia configurabile nemmeno un caso fortuito, derivante dalla condotta del danneggiato.
Ciò in quanto, la condotta della vittima di un danno da cosa in custodia, può dirsi imprevedibile, quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa in una persona sensata.
Sicuramente, nel caso di specie, non può ritenersi che la condotta del danneggiato fosse imprevedibile.
Difatti parte attrice stava percorrendo, in retromarcia un tratto di strada apparentemente integro.
Per tutte le ragioni esposte, la domanda deve essere accolta.
Riguardo alle parti tenute al risarcimento va evidenziato quanto segue.
Il tratto di strada interessato dall'evento, così come si evince dalla documentazione versata in atti, da parte attrice, è di proprietà dell'ente , CP_4 Controparte_1 di conseguenza è quest'ultima che è tenuta ex lege alla custodia. Ai sensi dell'art. 14 c.d.s. oltre che, relativamente ai Comuni, dall'art. 5 r.d. 15 novembre 1923, n. 2506.
Così come affermato dalla Suprema Corte (Cass. N.18325/2018) :”L'obbligo di prevenire le situazioni di pericolo e di mantenere in efficienza le strade aperte al pubblico transito comporta, per l'ente proprietario, il correlato obbligo di prevenire e, se del caso, segnalare qualsiasi situazione di pericolo o di insidia inerente non solo alla sede stradale ma anche alla zona non asfaltata sussistente ai limiti della medesima, posta a livello tra i margini della carreggiata e i limiti della sede stradale
("banchina"), tenuto conto che essa fa parte della struttura della strada, e che la relativa utilizzabilità, anche per sole manovre saltuarie di breve durata, comporta esigenze di sicurezza e prevenzione analoghe a quelle che valgono per la carreggiata
(Sez. 3, Sentenza n. 5445 del 14/03/2006 (Rv. 588851 - 01; Sez. 3, Sentenza n.
22755 del 04/10/2013, Rv. 629057- 01)”.
Ciò posto è emerso (in ogni caso il punto non risulta oggetto di contestazione), nel corso del giudizio, che detto tratto di strada risulta essere interessato da dei lavori ad opera della E-Distribuzione la quale a sua volta li ha commissionati alla società
Parte_2
Va evidenziato al riguardo che così come affermato dalla Suprema Corte (così, Cass.
23.1.2009 n. 1691), l'esistenza di tale contratto non vale affatto ad escludere la responsabilità del committente nei confronti degli utenti delle singole CP_1 strade.
Riguardo agli ulteriori profili di responsabilità va detto quanto segue.
Ai sensi dell'art. 2049 c.c. “I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti”.
Anche in tal caso è consentito alla parte interessa di provare la sussistenza del caso fortuito.
Tuttavia non risulta fornita, ugualmente, nel caso di specie, da parte del committente EDistribuzione, la prova liberatoria.
Allo stesso modo risulta responsabile la Convenuta L.L.E., quale esecutrice materiale dei lavoro inerenti il tratto di strada interessato dall'incidente (oggetto del presente giudizio).
Per tutte le ragioni esposte, la domanda deve essere accolta, con la condanna solidale di tutte le parti convenute in solido tra loro. Contr Cont La società in virtù della polizza stipulata deve tenere indenne la per il risarcimento dovuto a parte attorea.
Riguardo ai danni riportati dall'autovettura si riconosce a parte attrice la somma di € 3.403,41 , da rivalutare, sulla minor somma, dalla data dell'evento sino alla data della presente sentenza, oltre interessi in misura legale sulla somma capitale via via rivalutata sulla base dell'indice Istat dall'evento sino alla data della presente sentenza, oltre interessi legali sulla somma finale così determinata dalla data della presente sentenza al saldo.
Le spese di lite vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014, in base al principio di soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile in persona del G.U.dott. Alfredo Granata, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. r.g.623-2022 così provvede:
• In accoglimento della domanda attorea :
-Dichiara la responsabilità del sinistro per cui è causa dei convenuti
[...]
in solido con la società E-Distribuzione Controparte_6 CP_3 Parte_2
- condanna i convenuti in solido con la società Controparte_6 [...] al pagamento, in favore di parte attorea dell'importo di € Controparte_8
3.403,41 a cui vanno aggiunti gli interessi di legge e la rivalutazione monetaria, come da parte motiva;
- condanna, altresì, i convenuti in solido con la società Controparte_6
E-Distribuzione s.p.a. e in persona del l.r.p.t. al pagamento delle spese Parte_2
e competenze di lite sostenute da parte attorea, che si liquidano in € 2.552,00 oltre € 264,00 di spese esenti;
spese generali 15% oltre IVA e CPA, a favore dell'avvocato di parte attrice dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente, le spese di competenza del C.T.U, liquidate con separato decreto, solidalmente, a carico dei convenuti , ; Controparte_6 [...] in persona del l.r.p.t.; Controparte_9
Contr
- condanna, altresì, la chiamata in virtù della polizza stipulata, a tenere indenne la convenuta delle somme dovute a titolo di risarcimento. Parte_2
Così deciso in Nola, lì 04 11 2025 Il GU. Dr. Alfredo Granata