Sentenza 22 febbraio 2002
Massime • 1
Nella giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie in materia di diritti rientrano le controversie in tema di responsabilità da lesione di situazioni di interesse giuridicamente rilevanti, anche quando detta responsabilità sia imputata all'amministrazione come effetto derivante dall'adozione di un provvedimento amministrativo e senza che ai fini della configurabilità di tale giurisdizione sia necessario il previo annullamento del provvedimento ad opera del giudice amministrativo. Sussiste, pertanto, la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda - proposta anteriormente alla nuova disciplina sul riparto di giurisdizione dettata dagli artt. 34 e 35 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205 - di risarcimento del danno derivante dall'illegittimo annullamento di una concessione edilizia precedentemente rilasciata, non ostandovi l'attribuzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 16 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, della competenza a conoscere dei ricorsi diretti ad ottenere l'annullamento di provvedimenti in tema di concessioni edilizie, atteso che, anteriormente all'indicato "ius superveniens" (non rilevante "ex" art. 5 cod. proc. civ.), il giudice amministrativo non conosceva delle questioni attinenti a diritti patrimoniali conseguenziali e, quindi, al diritto al risarcimento del danno provocato da tali provvedimenti se illegittimi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 22/02/2002, n. 2624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2624 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALDO VESSIA - Presidente aggiunto -
Dott. FRANCESCO AMIRANTE - Presidente di sezione -
Dott. VINCENZO CARBONE - Presidente di sezione -
Dott. FRANCESCO CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. TO VELLA - Consigliere -
Dott. PAOLO VITTORIA - rel. Consigliere -
Dott. ERMINIO RAVAGNANI - Consigliere -
Dott. GIOVANNI PAOLINI - Consigliere -
Dott. ERNESTO LUPO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IN CA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANZI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati IVONE CACCIAVILLANI, RAFFAELLA RAMPAZZO, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI SAN GIORGIO IN BOSCO, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI 180, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE ANTONINI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUIGI VERZOTTO, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
nonché contro
NA EO, RI TO, IN IO;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^ 14282/00 proposto da:
RI TO, IN IO, NA EO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell'avvocato BENITO PIERO PANARITI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato VITTORIO VANGELISTA, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
IN CA;
intimato avverso la sentenza n. 672/99 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 26/05/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/10/01 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
uditi gli avvocati Vittorio VANGELISTA, Luigi VERZOTTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ON MARTONE che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso. Assorbito il secondo motivo ed il ricorso incidentale. Svolgimento del processo
1. - LO LL conveniva in giudizio il Comune di San Giorgio in Bosco, oltre ad ON ER, ME NA e ZI IN, e con la citazione a comparire davanti al tribunale di Padova, notificata il 12.8.1995, proponeva in loro confronto una domanda di condanna al risarcimento dei danni. Esponeva d'essere proprietario di un'area interessata da concessione edilizia.
Su parere della commissione edilizia e dell'ufficio tecnico, con atto del sindaco, la concessione era stata annullata;
il T.A.R., cui era stata chiesta, aveva negato la sospensione del provvedimento;
il giudizio di annullamento era ancora pendente.
Sosteneva che l'annullamento della concessione era stato adottato su un falso presupposto e che l'atto era illegittimo ed illecito;
dei danni che gliene erano derivati dovevano rispondere oltre al Comune, gli altri convenuti, rispettivamente sindaco, componente della commissione edilizia e responsabile dell'ufficio tecnico.
2. - Il tribunale di Padova, con sentenza del 25.9.1997, dichiarava la domanda improponibile per difetto assoluto di giurisdizione e condannava l'attore a rimborsare al Comune ed agli altri convenuti le spese del giudizio.
Motivi della decisione i seguenti.
Se il comune, dopo averla rilasciata, annulla la concessione edilizia, il privato cessa di essere titolare di un diritto a costruire;
è però restituito retroattivamente nella titolarità del diritto, se il provvedimento di annullamento è a sua volta annullato.
Sicché, mentre può rivolgersi al giudice amministrativo per far accertare l'illegittimità dell'annullamento della concessione e farlo annullare, solo dopo che ciò sia avvenuto si perfeziona la fattispecie costitutiva del diritto al risarcimento dei danni. La domanda di risarcimento deve essere quindi dichiarata improponibile, per difetto assoluto di giurisdizione, se proposta prima che sia annullato il provvedimento che si assume illegittimo. Nè è possibile applicare la regola della sospensione per pregiudizialità, perché questa tende ad evitare il conflitto pratico tra giudicati, ma non può esserci conflitto tra una pronuncia che neghi la tutela risarcitoria di una situazione che non è ancora di diritto soggettivo ed una pronuncia che, rimuovendo l'atto illegittimo, ne perfeziona la fattispecie costitutiva. 3. - La decisione è stata impugnata dall'attore.
All'impugnazione hanno resistito sia il Comune sia gli altri convenuti.
La decisione è stata confermata dalla corte d'appello di Venezia, con sentenza del 26.5.1999. La questione su cui la corte d'appello si è particolarmente soffermata è stata quella relativa alla "necessità del previo annullamento giurisdizionale amministrativo in tema di risarcibilità del danno derivante dalla violazione dei c.d. diritti affievoliti". La corte ha poi provveduto sulle spese del giudizio di secondo grado, condannando l'appellante al rimborso delle spese in confronto dell'appellato.
4. - LO LL ha chiesto la cassazione della sentenza.
Il Comune ha resistito con controricorso.
ON ER, ZI IN e ME NA hanno a loro volta proposto ricorso incidentale.
Il ricorrente ed il Comune hanno depositato una memoria. Motivi della decisione
1. - I ricorsi hanno dato luogo a distinti procedimenti, che debbono essere riuniti, perché riguardano impugnazioni proposte contro la stessa sentenza (art. 335 cod. proc. civ.). 2.1. - Il ricorso principale contiene tre motivi.
2.1.1. - Il primo è un motivo attinente alla giurisdizione (art. 360 n. 1 cod. proc. civ.). La domanda di risarcimento del danno - osserva il ricorrente - è stata proposta per ottenere il ristoro del pregiudizio arrecato ad una situazione di diritto, che, costituita da un precedente provvedimento, è risultata compressa da un successivo annullamento amministrativo di quel provvedimento.
Il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite nella sentenza 22 luglio 1999 n. 500 è nel senso che conoscere di tale domanda spetta al giudice ordinario.
Aggiunge il ricorrente che, anteriormente alla sentenza 500 del 1999, non veniva negata ogni tutela al privato che reagisse contro l'atto lesivo, solo gli si imponeva di rivolgersi prima al giudice amministrativo per ottenere l'annullamento.
Sicché la corte d'appello non avrebbe dovuto dichiarare il difetto assoluto di giurisdizione sulla domanda, ma se mai la giurisdizione del giudice amministrativo.
2.1.2. - Il secondo motivo denuncia vizi di violazione di norme sul procedimento e di difetto di motivazione (art. 360, nn. 3 e 4 cod. proc. civ., in relazione all'art. 295 dello stesso codice).
La tesi svolta dal ricorrente è questa.
Se non si ammetta, come invece deve ammettersi, che la domanda di risarcimento può essere conosciuta dal giudice ordinario, anche se non è stata proposta quella di annullamento, questa seconda causa può solo essere considerata come pregiudiziale rispetto alla prima. Dunque, se il privato propone la domanda di risarcimento prima che il provvedimento amministrativo sia annullato, il giudice non deve già dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, ma solo sospendere il processo in attesa che sia definita la causa pregiudiziale.
2.1.3. - Il terzo è un motivo di violazione di norme di diritto (art. 360 n 3 cod. civ., in relazione all'art. 2043 dello stesso codice).
Vi si lamenta che la corte d'appello non abbia esaminato la domanda nel merito.
2.2. - Il ricorso incidentale contiene due motivi.
La corte d'appello ha condannato l'attore a rimborsare le spese del giudizio all'appellato.
Ma, osservano i ricorrenti, gli appellati erano quattro, a loro volta divisi in due gruppi.
La sentenza presenta quindi vizi di violazione di norme sul procedimento (art. 360 n. 4 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 91 e 112 cod. proc. civ.).
3. - Il primo motivo del ricorso principale è fondato. Queste le ragioni.
3.1. - La questione di giurisdizione si presenta in giudizio che è stato iniziato il 12.8.1995 davanti al giudice ordinario. In base all'art. 90.1. della L. 26 novembre 1995, n. 353 - nel testo risultante dall'art. 9 del D.L. 18 ottobre 1995 n. 432, conv. con modif. nella L. 20 dicembre 1995, n. 534 - ed all'art. 5 cod. proc. civ. - nel testo sostituito dall'art. 2 della legge 353 del 1990 - la giurisdizione si determina in base alla legge in vigore alla data della domanda e rispetto ad essa non hanno rilevanza i successivi mutamenti della legge.
3.2. - Quando la domanda è stata proposta, conoscere dei ricorsi diretti ad ottenere l'annullamento di provvedimenti in tema di concessioni edilizie rientrava, a norma dell'art. 16 della L. 28 gennaio 1977, n. 10, nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Ma il giudice amministrativo non conosceva delle questioni attinenti a diritti patrimoniali conseguenziali e quindi delle questioni attinenti al diritto al risarcimento del danno provocato da tali provvedimenti se illegittimi (art. 7 della L. 6 dicembre 1971, n. 1034) (Sez. Un. 22 luglio 1999 n. 500, punto 10, lett. c, dei motivi della decisione).
Per quanto si è detto, non può dunque trovare applicazione nel presente giudizio quanto è stato disposto dagli artt. 34.1., 35.1. e 35.4. del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e poi dall'art.
7.1. lett. b) e c) della L. 21 luglio 2000, n. 205 - in base al secondo dei quali, il tribunale amministrativo, nelle controversie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, tra le quali rientrano quelle in materia edilizia, dispone il risarcimento del danno ingiusto. 3.3. - La Corte, con la sentenza 22 luglio 1999 n. 500 delle sezioni unite, ha affermato che nella giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie in materia di diritti rientrano le controversie in tema di responsabilità da lesione di situazioni di interesse giuridicamente rilevanti, sicché al configurarsi di tale responsabilità non è di ostacolo che il danno sia stato provocato dalla pubblica amministrazione attraverso l'emissione di un provvedimento illegittimo, mentre è essenziale che la situazione d'interesse sia stata sacrificata ed il danno sia stato arrecato con un comportamento dovuto a dolo a colpa.
Rientra in questo schema la domanda proposta nel presente giudizio, con la quale la parte ha lamentato che le sia stato cagionato un danno attraverso l'annullamento di una precedente concessione edilizia, annullamento a sua volta disposto in violazione della legge.
3.4. - Quando la responsabilità è imputata all'amministrazione come effetto derivante dall'aver adottato un provvedimento, perché si configuri la giurisdizione del giudice ordinario non è necessario che il provvedimento sia stato in precedenza annullato dal giudice amministrativo (Sez. Un. 22 luglio 1999 n. 500, punto 11 dei motivi della decisione).
Nella ricostruzione del sistema accolta dalle sezioni unite, il diritto di ottenere il risarcimento del danno provocato dall'amministrazione con un proprio provvedimento, si presenta come forma di tutela indipendente rispetto a quella consistente nell'ottenere l'annullamento del provvedimento illegittimo. Sicché, quando siano poi sperimentate ambedue le forme di tutela, il coordinamento tra i due giudizi non pone problemi di giurisdizione, ma se mai di utilizzazione dei risultati della tutela conseguita in uno d'essi ai fini di quella che resta da impartire nell'altro.
3.5. - I resistenti, nella discussione, hanno osservato che, dopo l'entrata in vigore della legge 205 del 2000, il privato, sebbene abbia già proposto prima domanda al giudice ordinario, ha la possibilità di riproporla al giudice amministrativo, con la conseguenza che due giudici avrebbero il potere di pronunciarsi contemporaneamente sulla medesima domanda.
Ed in ciò hanno visto un ostacolo a che fosse accolta la soluzione che si è appena finito di illustrare.
Se non che, affermata dalle sezioni unite la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda, sulla stessa domanda, a lui proposta, il giudice amministrativo dovrebbe dichiarare il proprio difetto di giurisdizione.
3.6. - Quanto si è detto a proposito della domanda rivolta contro il Comune di San Giorgio in Bosco vale anche a spiegare perché nessun ostacolo si oppone all'esercizio della giurisdizione sulla domanda indirizzata contro gli amministratori e dipendenti del comune.
4. - Gli ulteriori motivi del ricorso principale ed il ricorso incidentale sono assorbiti.
5. - La sentenza è cassata.
Le parti debbono essere rinviate davanti al primo giudice (art. 383, terzo comma, cod. proc. civ. cui è rimesso di provvedere sulle spese di questo e dei precedenti gradi del giudizio (art. 385, terzo comma).
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario ed assorbiti gli altri motivi del ricorso principale ed il ricorso incidentale;
cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese al tribunale di Padova.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle sezioni unite civili della Corte di cassazione, il 18 ottobre 2001. Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2002