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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pescara, sez. II, sentenza 16/01/2026, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pescara |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 33/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESCARA Sezione 2, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PERLA PIETRO, Presidente
AC IR, OR
TOLLOSO ANTONIO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 167/2024 depositato il 02/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Pescara - Via Rio Sparto, 21 65129 Pescara PE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. TA61RPF00011 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto Ricorrente_1 impugnava Avviso di irrogazione sanzioni relativo alla dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2016, per € 7.560,00 a titolo di sanzione amministrativa, contro
Agenzia-Entrate di Pescara.
Rilevava che la mancata indicazione di attività finanziarie pari a € 252.000,00 nel quadro RW modello Redditi
2017 per l'anno d'imposta 2016 derivava dalla mancata disponibilità di tale somme. In data 8/01/2014 trasferiva tale somme dal proprio conto corrente su conto estero, Banca Banca_1. in Lugano (Svizzera), intestato al medesimo e, che in pari data veniva bonificato al Sig. Nominativo_1 per l'acquisto di azioni della Società_1, società promotrice di un progetto turistico immobiliare in Belize. A seguito di attività investigativa della Guardia di Finanza di Varese, il progetto veniva ritenuto irrealizzabile per presunta attività illecita da parte dei promotori (tra cui il ricorrente) nei confronti dei promotori. A causa di questo la Procura della Repubblica, presso il tribunale di Busto Arsizio, emetteva nei confronti degli indagati, tra cui il ricorrente, provvedimenti di sequestro e confisca di tutti i beni e denaro. Deduceva che le predette somme divenivano inesistenti e, quindi, non costituivano disponibilità e/o investimenti per il ricorrente, per cui nel modello Unico PF 2017, redditi 2016, non è stato compilato il quadro RW per mancanza assoluta e oggettiva di disponibilità e/o investimenti esteri. Concludeva per l'annullamento dell'avviso di irrogazione sanzioni.
L'Agenzia-Entrate con atto di costituzione in giudizio e controdeduzioni contestava l'argomentazione di parte e chiedeva il rigetto.
All'odierna udienza la causa veniva decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 31/12/2013 il ricorrente stipulava un contratto di finanziamento con prestito obbligazionario per 3 anni convertibile ….in azioni della società Società_1, con sede in Indirizzo_1 Nassau, Bahamas, scadenza 31/12/2016, agli atti. Da ciò si evince che per il periodo d'imposta 2016 disponeva di obbligazioni societarie emesse dalla suddetta società avente residenza estera, essendo il provvedimento di sequestro e confisca di tutti i beni e denaro disposto con Sent. n. 91/2021 in data 21/01/2021 dal tribunale di Busto
Arsizio. Pertanto ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.L. n. 167/1990, le persone fisiche residenti in Italia , che detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi (quadro RW) ai fini del c.d. monitoraggio fiscale. L'esonero del quadro RW si applica in diverse situazioni. Le più comuni riguardano: a) conti correnti e libretti di risparmio: non devono essere dichiarati i conti correnti o i libretti di risparmio esteri se il saldo massimo raggiunto nel corso del periodo d'imposta non supera i 15.000 euro e se il saldo medio non supera i 5.000 euro;
b) attività finanziarie estere gestite da intermediari italiani: se gli investimenti all'estero (esempio azioni, obbligazioni, fondi) sono detenuti e gestiti da intermediari finanziari italiani (banche, SIM, SGR), non vi è l'obbligo di dichiararli nel quadro RW. In questo caso è l'intermediario italiano a occuparsi degli adempimenti fiscali e del monitoraggio;
c) titoli emessi all'estero e depositati in Italia: non devono essere dichiarati i titoli e gli strumenti finanziari emessi all'estero (esempio titoli di stato esteri, obbligazioni societarie) se sono depositati in un conto titoli presso una banca italiana, nel caso di specie il deposito non è avvenuto. Pertanto l'Ufficio correttamente ha applicato la sanzione di cui al comma 2, dell'art. 5, del D.L. 167/1990, nella misura del 3%.
Per le esposte considerazioni il ricorso è rigettato.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 500,00, oltre accessori come per legge, ove dovuti.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESCARA Sezione 2, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PERLA PIETRO, Presidente
AC IR, OR
TOLLOSO ANTONIO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 167/2024 depositato il 02/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Pescara - Via Rio Sparto, 21 65129 Pescara PE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. TA61RPF00011 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto Ricorrente_1 impugnava Avviso di irrogazione sanzioni relativo alla dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2016, per € 7.560,00 a titolo di sanzione amministrativa, contro
Agenzia-Entrate di Pescara.
Rilevava che la mancata indicazione di attività finanziarie pari a € 252.000,00 nel quadro RW modello Redditi
2017 per l'anno d'imposta 2016 derivava dalla mancata disponibilità di tale somme. In data 8/01/2014 trasferiva tale somme dal proprio conto corrente su conto estero, Banca Banca_1. in Lugano (Svizzera), intestato al medesimo e, che in pari data veniva bonificato al Sig. Nominativo_1 per l'acquisto di azioni della Società_1, società promotrice di un progetto turistico immobiliare in Belize. A seguito di attività investigativa della Guardia di Finanza di Varese, il progetto veniva ritenuto irrealizzabile per presunta attività illecita da parte dei promotori (tra cui il ricorrente) nei confronti dei promotori. A causa di questo la Procura della Repubblica, presso il tribunale di Busto Arsizio, emetteva nei confronti degli indagati, tra cui il ricorrente, provvedimenti di sequestro e confisca di tutti i beni e denaro. Deduceva che le predette somme divenivano inesistenti e, quindi, non costituivano disponibilità e/o investimenti per il ricorrente, per cui nel modello Unico PF 2017, redditi 2016, non è stato compilato il quadro RW per mancanza assoluta e oggettiva di disponibilità e/o investimenti esteri. Concludeva per l'annullamento dell'avviso di irrogazione sanzioni.
L'Agenzia-Entrate con atto di costituzione in giudizio e controdeduzioni contestava l'argomentazione di parte e chiedeva il rigetto.
All'odierna udienza la causa veniva decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 31/12/2013 il ricorrente stipulava un contratto di finanziamento con prestito obbligazionario per 3 anni convertibile ….in azioni della società Società_1, con sede in Indirizzo_1 Nassau, Bahamas, scadenza 31/12/2016, agli atti. Da ciò si evince che per il periodo d'imposta 2016 disponeva di obbligazioni societarie emesse dalla suddetta società avente residenza estera, essendo il provvedimento di sequestro e confisca di tutti i beni e denaro disposto con Sent. n. 91/2021 in data 21/01/2021 dal tribunale di Busto
Arsizio. Pertanto ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.L. n. 167/1990, le persone fisiche residenti in Italia , che detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi (quadro RW) ai fini del c.d. monitoraggio fiscale. L'esonero del quadro RW si applica in diverse situazioni. Le più comuni riguardano: a) conti correnti e libretti di risparmio: non devono essere dichiarati i conti correnti o i libretti di risparmio esteri se il saldo massimo raggiunto nel corso del periodo d'imposta non supera i 15.000 euro e se il saldo medio non supera i 5.000 euro;
b) attività finanziarie estere gestite da intermediari italiani: se gli investimenti all'estero (esempio azioni, obbligazioni, fondi) sono detenuti e gestiti da intermediari finanziari italiani (banche, SIM, SGR), non vi è l'obbligo di dichiararli nel quadro RW. In questo caso è l'intermediario italiano a occuparsi degli adempimenti fiscali e del monitoraggio;
c) titoli emessi all'estero e depositati in Italia: non devono essere dichiarati i titoli e gli strumenti finanziari emessi all'estero (esempio titoli di stato esteri, obbligazioni societarie) se sono depositati in un conto titoli presso una banca italiana, nel caso di specie il deposito non è avvenuto. Pertanto l'Ufficio correttamente ha applicato la sanzione di cui al comma 2, dell'art. 5, del D.L. 167/1990, nella misura del 3%.
Per le esposte considerazioni il ricorso è rigettato.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 500,00, oltre accessori come per legge, ove dovuti.