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Ordinanza 11 aprile 2025
Ordinanza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, ordinanza 11/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Palermo
Sezione lavoro
Il Presidente
Nel procedimento camerale:
107/2025 V.G. promosso
DA
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , ,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 [...]
, , rappresentati e difesi Parte_8 Parte_9 Parte_10 dall'Avvocato Petra Balboni
CONTRO
Controparte_1
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Letto il ricorso depositato in data 26.03.2025 col quale i ricorrenti in epigrafe hanno chiesto la condanna del al pagamento dell'indennizzo Controparte_1 per la non EV durata della procedura fallimentare n. 8/2013 del Tribunale di
Termini Imerese a carico della “ , nella quale gli istanti sono stati Controparte_2 coinvolti quali creditori ammessi al passivo e che risulta tuttora pendente come da certificazione in atti (cfr. all. 3, visura camerale); ritenuta l'ammissibilità del ricorso pur in pendenza del giudizio presupposto (Corte Cost. 88/2018); considerato che, a norma dell'art.
2-bis co. 3 L. n. 89/2001 come modificato dall'art. 55 del D.L. 22.06.2012 n. 83 conv. in L.
7.08.2012 n. 134, la misura dell'indennizzo, anche in deroga al comma 1, non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal Giudice e che, pertanto, l'importo riconoscibile al creditore per l'intera durata del ritardo (cfr. Cass. n. 25804/15) non potrà superare il valore del credito ammesso al passivo quale risulta dallo stato passivo;
ritenuto che
la complessità della procedura nella quale risultano coinvolti diversi creditori e la posizione di sostanziale attesa dei creditori ammessi al passivo giustificano la liquidazione dell'indennizzo nella misura minima di € 400,00 per ogni anno di ritardo;
rilevato che, nella specie, la procedura ha avuto una durata complessiva, calcolata dalla data di presentazione della domanda di insinuazione al passivo (all. 2) alla data del deposito del presente ricorso (26.03.2025), rispettivamente di:
DATA CREDITO CREDITORE DURATA COMPLESSIVA DEPOSITO AMMESSO DOMANDA
11 anni, 10 mesi e 15 giorni, arrotondati a 12
Pt_9 anni (art.
2-bis l. 89/01), eccedente il termine 11.05.2013 € 4.677,13 LO EV (anni 6) di cui all'art. 2 co. 2 bis (n. 02) l. 89/01 di 6 anni
11 anni, 10 mesi e 9 giorni, arrotondati a 12
Pt_4 anni (art.
2-bis l. 89/01), eccedente il termine 17.05.2013 € 5.580, 74 LV EV (anni 6) di cui all'art. 2 co. 2 bis (n. 17) l. 89/01 di 6 anni
11 anni, 10 mesi e 9 giorni, arrotondati a 12 Bastillo anni (art.
2-bis l. 89/01), eccedente il termine 17.05.2013 € 6.466,18
Pt_4 EV (anni 6) di cui all'art. 2 co. 2 bis (n. 20) l. 89/01 di 6 anni
11 anni, 10 mesi e 9 giorni, arrotondati a 12
Pt_10 anni (art.
2-bis l. 89/01), eccedente il termine 17.05.2013 € 10.506,97
Pt_10 EV (anni 6) di cui all'art. 2 co. 2 bis (n. 36) l. 89/01 di 6 anni
11 anni, 10 mesi e 9 giorni, arrotondati a 12
Parte_6 anni (art.
2-bis l. 89/01), eccedente il termine 17.05.2013 € 11.319,29
Pt_7 EV (anni 6) di cui all'art. 2 co. 2 bis (n. 38) l. 89/01 di 6 anni
11 anni, 10 mesi e 9 giorni, arrotondati a 12
Parte_3 anni (art.
2-bis l. 89/01), eccedente il termine 17.05.2013 € 5.760,94 EP EV (anni 6) di cui all'art. 2 co. 2 bis (n. 39) l. 89/01 di 6 anni
11 anni, 10 mesi e 9 giorni, arrotondati a 12
Parte_6 anni (art.
2-bis l. 89/01), eccedente il termine 17.05.2013 € 5.339,96 EP EV (anni 6) di cui all'art. 2 co. 2 bis (n. 50) l. 89/01 di 6 anni
11 anni, 10 mesi e 9 giorni, arrotondati a 12 Parte_6
RI anni (art.
2-bis l. 89/01), eccedente il termine 17.05.2013 € 5.066,93 EV (anni 6) di cui all'art. 2 co. 2 bis Pt_3
(n. 52) l. 89/01 di 6 anni
11 anni, 10 mesi e 9 giorni, arrotondati a 12 SE anni (art.
2-bis l. 89/01), eccedente il termine 17.05.2013 € 4.803,07 VA EV (anni 6) di cui all'art. 2 co. 2 bis (n. 53) l. 89/01 di 6 anni
11 anni, 10 mesi e 8 giorni, arrotondati a 12 Parte_2
RI anni (art.
2-bis l. 89/01), eccedente il termine 18.05.2013 € 3.813,58 EV (anni 6) di cui all'art. 2 co. 2 bis
Pt_2
(n. 64) l. 89/01 di 6 anni considerato, pertanto, che la procedura fallimentare ha avuto per tutti gli istanti un'eccedenza del termine EV di durata del processo (6 anni) stabilito dall'art. 2 L.n.89/2001, come modificato dall'art. 55 del D.L. 22/06/2012 n.83 conv. in L. 7/08/2012 n.134 (cfr. Cass. n.18839/2015), di 6 anni (12-6); ritenuto, pertanto, che debba essere riconosciuta alle parti ricorrenti la somma complessiva di € 2.400,00 (€ 400,00 x 6) ciascuno, oltre gli interessi;
Liquidate le spese come in dispositivo tenuto conto, con riferimento ai criteri di cui al DM n. 147/22, che:
- il procedimento ha natura contenziosa e si svolge in modo sovrapponibile al procedimento per decreto ingiuntivo (al cui archetipo il legislatore si è dichiaratamente ispirato) con il quale il giudizio ex lege PI condivide la prima fase monitoria (Cass. n. 26851/2016);
- la complessità del procedimento è bassissima, non comporta la valutazione di particolari questioni di fatto o di diritto e pertanto vanno applicati i valori minimi;
- la liquidazione delle spese in base alla tariffa prevista per il procedimento monitorio, già da tempo applicata da questo Ufficio, trova ora anche l'autorevole avallo della Corte di Cassazione (cfr. Cass. n. 16512/2020);
- va applicato l'aumento del 30% per ogni posizione successiva alla prima (art. 4
D.M. n. 55/2014 e succ. mod.);
- il valore della causa è pari all'importo liquidato;
P.Q.M.
Ingiunge al il pagamento, senza dilazione, in favore di Controparte_1
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , ,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 [...]
, , della complessiva somma Parte_8 Parte_9 Parte_10 di € 2.400,00 ciascuno, oltre interessi;
Ingiunge, altresì, il pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi
€ 876,90 per compensi, e € 43,70 per esborsi, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, oltre oneri di legge.
Autorizza la provvisoria esecuzione.
Dispone che copia del presente decreto sia trasmessa al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione e al Procuratore Generale presso la Corte dei Conti.
Palermo, 11/04/2025
Il Presidente
Maria G. Di Marco