CASS
Sentenza 6 giugno 2023
Sentenza 6 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/06/2023, n. 24196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24196 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI nel procedimento a carico di:ZI GI nato a [...] il [...] MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE avverso l'ordinanza del 22/07/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARI udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 24196 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 13/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di Appello di Cagliari con ordinanza assunta in data 22 Luglio 2022, in parziale accoglimento della domanda di riparazione proposta da ZI OV per la ingiusta detenzione subita in relazione a ipotesi di concorso nella detenzione e porto di armi con matricola abrasa, nonché di ricettazione delle armi e di detenzione di un carico di stupefacente del tipo di marijuana, occultato all'interno di autocarro che trasportava legna, riconosceva allo stesso un indennizzo nella misura di euro 38.202,84 in relazione a gg.121 di custodia cautelare in carcere e gg.82 agli arresti domiciliari. ZI OV era stato assolto da tutte le contestazioni con formula ampiamente liberatoria. 2. La Corte di Appello di Cagliari, valorizzando le conclusioni del giudice dell'assoluzione e le emergenze processuali del relativo giudizio, evidenziava che se da un lato non ricorrevano emergenze che riconducessero ZI OV all'illecito trasporto e alla detenzione delle armi e dello stupefacente, in assenza di collegamenti con gli altri sodali e, in particolare con il fratello ZI UI, che era invece risultato coinvolto nell'illecito trasporto, escludeva altresì che il contegno tenuto dal ricorrente in occasione della perquisizione dell'autocarro, e cioè il fatto che si fosse dileguato omettendo di chiarire la sua posizione, tanto da rendersi latitante a fronte della misura cautelare successivamente disposta nei suoi confronti, valesse a integrare il requisito della colpa grave ostativa alla riparazione. In particolare il giudice distrettuale evidenziava che l'allontanamento dello ZI OV era dipeso dalla necessità di rinvenire un mezzo che fosse in grado di trainare l'autocarro che si era impanato e che la successiva latitanza, durata circa quattro mesi, era da interpretarsi in un'ottica difensiva, e cioè come espediente per sottrarsi ad un arresto ingiusto, in quanto anche il germano ZI UI, pienamente coinvolto nel traffico illecito, si era sottratto alla cattura. Invero ZI OV si era costituito quando anche il fratello aveva cessato la latitanza ed aveva subito escluso il coinvolgimento del germano nella intrapresa illecita;
erano state altresì chiarite le ragioni per cui nella abitazione del richiedente l'indennizzo erano stati rinvenuti documenti e effetti personali che evidenziavano la preparazione di una fuga all'estero, trattandosi di beni appartenenti al fratello. Richiamava pertanto la giurisprudenza di legittimità secondo la quale la fuga dell'innocente, volta a sottrarsi ad un arresto ingiusto, non poteva essere causa di esclusione del diritto all'indennizzo, soprattutto allorquando tale condotta non aveva concorso, in termini sinergici, all'adozione della cautela. 1 3. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione la Procura Generale presso la Corte di Appello di Cagliari deducendo violazione di legge e vizio motivazionale per motivazione carente e contraddittoria in presenza di un comportamento gravemente colposo dello ZI, idoneo ad escludere il diritto all'indennità, in quanto la fuga e la latitanza del ricorrente, lungi dal potere essere interpretate quali comportamenti difensivi, erano intervenute nel corso della perquisizione dell'autocarro, che trasportava le armi e la droga e quindi ancor prima che tali beni illeciti fossero rinvenuti, così da costituire elemento indiziario forte a conforto di un suo pieno coinvolgimento nella illecita intrapresa. A tale proposito evidenziava che detto contegno elusivo era stato valorizzato, quale elemento decisivo, sia ai fini dell'adozione della cautela, sia ai fini del mantenimento della stessa. 3.1 Sotto diverso profilo veniva evidenziata la contiguità del ricorrente con gli altri germani, cui era legato da un passato criminale intenso ed offensivo (coinvolgimento anche in ipotesi di sequestro di persona a scopo di estorsione), e pertanto sarebbe stato precipuo interesse del ricorrente fornire all'autorità giudiziaria tutte le informazioni in suo possesso per distinguere la sua posizione da quella degli altri sodali coinvolti nell'illecito trasporto e comunque, più in generale, di non intrattenere relazioni, anche commerciali, con i propri prossimi congiunti di cui conosceva lo spessore e delinquenziale e l'operatività criminosa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il motivo di ricorso coglie nel segno e pertanto il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio alla corte di appello per nuovo esame sul punto. 2. In linea generale, va ribadito che il giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione, al fine di stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, onde accertare - con valutazione necessariamente "ex ante" e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale [cfr. sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013 dep. 25/0272014, Rv. 259082]. 2.1 Ai medesimi fini, inoltre, il giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, purchè la loro utilizzabilità non sia stata espressamente esclusa in dibattimento (cfr. sez. 4 n. 19180 del 2 18/02/2016, Buccini, Rv. 266808) alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, e sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione (15.9.2016, Piccolo, Rv.268238). 2.2 Quanto alla natura del comportamento ostativo, lo stesso può essere integrato anche dalla condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, pur consapevole dell'attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità (cfr. sez. 4 n. 45418 del 25/11/2010, Rv. 249237; n. 37528 del 24/06/2008, Rv. 241218). 3. Tanto premesso, deve rilevarsi che il percorso argomentativo seguito dal giudice della riparazione non appare coerente con i principi di diritto sopra richiamati. Se è vero che il giudice penale ha escluso la ricorrenza di fattispecie penalmente rilevanti, risulta altrettanto pacifico che il giudice della riparazione deve compiere un ragionamento autonomo e non deve verificare se il titolo cautelare risulti giustificato sulla base degli elementi raccolti nel corso delle indagini preliminari, ovvero se il giudice dell'assoluzione abbia escluso i profili soggettivi relativi ai reati ascritti con argomenti lineari, ma accertare se vi sia stato un comportamento dell'imputato che possa avere concorso, per negligenza o trascuratezza, a determinare un'apparenza di reità tale da influenzare l'adozione della misura. 4. Non vi è dubbio che appare del tutto inconferente il richiamo del giudice della riparazione ad una ipotesi di fuga di garanzia, finalizzata ad evitare false incriminazioni in presenza di manifesta estraneità a vicende delittuose, ma si tratta, relativamente alla posizione dello ZI, come è ampiamente evidenziato nel motivo di ricorso della parte pubblica, di un comportamento che si inserisce all'interno di una dinamica delittuosa del quale l'imputato non poteva non avere una qualche consapevolezza o cognizione. In particolare la fuga dello ZI è intervenuta all'atto della perquisizione dell'autocarro mentre lo stesso era intento in attività di scarico e la latitanza si è protratta per diversi mesi, mentre l'imputato aveva tutto l'interesse a chiarire la sua estraneità alle dinamiche criminali dei familiari che peraltro ospitava nella propria abitazione sebbene fossero in procinto di fuggire all'estero. 4.1 Se il giudice della riparazione avesse fatto applicazione dei principi sopra enunciati, che definiscono la misura della colpa impeditiva alla riparazione soprattutto con riferimento ad ipotesi di frequentazioni ambigue e dei comportamenti extra processuali, antecedenti e coevi al fatto che ha dato luogo al provvedimento restrittivo, avrebbe dovuto esplorare in maniera più 3 approfondita i rapporti tra lo ZI e gli altri imputati con cui era avvinto da vincoli di sangue, ma anche da un passato criminoso in comune e da rapporti di ospitalità e collaborazione inseriti in un progetto di fuga all'estero che avevano dato adito all'adozione e al mantenimento della misura cautelare. 5. Ne consegue pertanto che tanto la frequentazione e l'ospitalità fornita a persona dedita al traffico di stupefacente e di armi in un contesto che si prestava ad essere interpretato, all'esterno, come collaborazione a dette illecite attività, tanto la fuga determinata dall'intervento delle forze dell'ordine accompagnata da una lunga latitanza, sono circostanze che andavano considerate dalla Corte di appello nella valutazione dell'azione dello ZI come suscettibili di essere ricondotte a ipotesi di colpa grave, con la precisazione che la specifica condotta elusiva dell'imputato, a fronte degli eventi che la avevano preceduta e verosimilmente provocata, non può essere legittimamente ricondotta al tentativo dell'innocente di sottrarsi ad una ingiusta incriminazione, come peraltro evidenziato dal S.C. (sez.4, n.43768 del 3/10/2007, Cianci, Rv 238248), soprattutto quando detto comportamento abbia espressamente condizionato l'adozione della cautela (sez.4, n.2758 del 5/05/2020, PG in proc.Minino, Rv.217429; n.17647 del 7/04/2010, Tuku, Rv.247332). 6. Alla stregua dei suddetti principi si impone l'annullamento della sentenza impugnata dal Ministero della Economia e delle Finanze con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Cagliari.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Cagliari. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13/04/2023 Il consigliere estensore Il presidente
lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 24196 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 13/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di Appello di Cagliari con ordinanza assunta in data 22 Luglio 2022, in parziale accoglimento della domanda di riparazione proposta da ZI OV per la ingiusta detenzione subita in relazione a ipotesi di concorso nella detenzione e porto di armi con matricola abrasa, nonché di ricettazione delle armi e di detenzione di un carico di stupefacente del tipo di marijuana, occultato all'interno di autocarro che trasportava legna, riconosceva allo stesso un indennizzo nella misura di euro 38.202,84 in relazione a gg.121 di custodia cautelare in carcere e gg.82 agli arresti domiciliari. ZI OV era stato assolto da tutte le contestazioni con formula ampiamente liberatoria. 2. La Corte di Appello di Cagliari, valorizzando le conclusioni del giudice dell'assoluzione e le emergenze processuali del relativo giudizio, evidenziava che se da un lato non ricorrevano emergenze che riconducessero ZI OV all'illecito trasporto e alla detenzione delle armi e dello stupefacente, in assenza di collegamenti con gli altri sodali e, in particolare con il fratello ZI UI, che era invece risultato coinvolto nell'illecito trasporto, escludeva altresì che il contegno tenuto dal ricorrente in occasione della perquisizione dell'autocarro, e cioè il fatto che si fosse dileguato omettendo di chiarire la sua posizione, tanto da rendersi latitante a fronte della misura cautelare successivamente disposta nei suoi confronti, valesse a integrare il requisito della colpa grave ostativa alla riparazione. In particolare il giudice distrettuale evidenziava che l'allontanamento dello ZI OV era dipeso dalla necessità di rinvenire un mezzo che fosse in grado di trainare l'autocarro che si era impanato e che la successiva latitanza, durata circa quattro mesi, era da interpretarsi in un'ottica difensiva, e cioè come espediente per sottrarsi ad un arresto ingiusto, in quanto anche il germano ZI UI, pienamente coinvolto nel traffico illecito, si era sottratto alla cattura. Invero ZI OV si era costituito quando anche il fratello aveva cessato la latitanza ed aveva subito escluso il coinvolgimento del germano nella intrapresa illecita;
erano state altresì chiarite le ragioni per cui nella abitazione del richiedente l'indennizzo erano stati rinvenuti documenti e effetti personali che evidenziavano la preparazione di una fuga all'estero, trattandosi di beni appartenenti al fratello. Richiamava pertanto la giurisprudenza di legittimità secondo la quale la fuga dell'innocente, volta a sottrarsi ad un arresto ingiusto, non poteva essere causa di esclusione del diritto all'indennizzo, soprattutto allorquando tale condotta non aveva concorso, in termini sinergici, all'adozione della cautela. 1 3. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione la Procura Generale presso la Corte di Appello di Cagliari deducendo violazione di legge e vizio motivazionale per motivazione carente e contraddittoria in presenza di un comportamento gravemente colposo dello ZI, idoneo ad escludere il diritto all'indennità, in quanto la fuga e la latitanza del ricorrente, lungi dal potere essere interpretate quali comportamenti difensivi, erano intervenute nel corso della perquisizione dell'autocarro, che trasportava le armi e la droga e quindi ancor prima che tali beni illeciti fossero rinvenuti, così da costituire elemento indiziario forte a conforto di un suo pieno coinvolgimento nella illecita intrapresa. A tale proposito evidenziava che detto contegno elusivo era stato valorizzato, quale elemento decisivo, sia ai fini dell'adozione della cautela, sia ai fini del mantenimento della stessa. 3.1 Sotto diverso profilo veniva evidenziata la contiguità del ricorrente con gli altri germani, cui era legato da un passato criminale intenso ed offensivo (coinvolgimento anche in ipotesi di sequestro di persona a scopo di estorsione), e pertanto sarebbe stato precipuo interesse del ricorrente fornire all'autorità giudiziaria tutte le informazioni in suo possesso per distinguere la sua posizione da quella degli altri sodali coinvolti nell'illecito trasporto e comunque, più in generale, di non intrattenere relazioni, anche commerciali, con i propri prossimi congiunti di cui conosceva lo spessore e delinquenziale e l'operatività criminosa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il motivo di ricorso coglie nel segno e pertanto il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio alla corte di appello per nuovo esame sul punto. 2. In linea generale, va ribadito che il giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione, al fine di stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, onde accertare - con valutazione necessariamente "ex ante" e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale [cfr. sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013 dep. 25/0272014, Rv. 259082]. 2.1 Ai medesimi fini, inoltre, il giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, purchè la loro utilizzabilità non sia stata espressamente esclusa in dibattimento (cfr. sez. 4 n. 19180 del 2 18/02/2016, Buccini, Rv. 266808) alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, e sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione (15.9.2016, Piccolo, Rv.268238). 2.2 Quanto alla natura del comportamento ostativo, lo stesso può essere integrato anche dalla condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, pur consapevole dell'attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità (cfr. sez. 4 n. 45418 del 25/11/2010, Rv. 249237; n. 37528 del 24/06/2008, Rv. 241218). 3. Tanto premesso, deve rilevarsi che il percorso argomentativo seguito dal giudice della riparazione non appare coerente con i principi di diritto sopra richiamati. Se è vero che il giudice penale ha escluso la ricorrenza di fattispecie penalmente rilevanti, risulta altrettanto pacifico che il giudice della riparazione deve compiere un ragionamento autonomo e non deve verificare se il titolo cautelare risulti giustificato sulla base degli elementi raccolti nel corso delle indagini preliminari, ovvero se il giudice dell'assoluzione abbia escluso i profili soggettivi relativi ai reati ascritti con argomenti lineari, ma accertare se vi sia stato un comportamento dell'imputato che possa avere concorso, per negligenza o trascuratezza, a determinare un'apparenza di reità tale da influenzare l'adozione della misura. 4. Non vi è dubbio che appare del tutto inconferente il richiamo del giudice della riparazione ad una ipotesi di fuga di garanzia, finalizzata ad evitare false incriminazioni in presenza di manifesta estraneità a vicende delittuose, ma si tratta, relativamente alla posizione dello ZI, come è ampiamente evidenziato nel motivo di ricorso della parte pubblica, di un comportamento che si inserisce all'interno di una dinamica delittuosa del quale l'imputato non poteva non avere una qualche consapevolezza o cognizione. In particolare la fuga dello ZI è intervenuta all'atto della perquisizione dell'autocarro mentre lo stesso era intento in attività di scarico e la latitanza si è protratta per diversi mesi, mentre l'imputato aveva tutto l'interesse a chiarire la sua estraneità alle dinamiche criminali dei familiari che peraltro ospitava nella propria abitazione sebbene fossero in procinto di fuggire all'estero. 4.1 Se il giudice della riparazione avesse fatto applicazione dei principi sopra enunciati, che definiscono la misura della colpa impeditiva alla riparazione soprattutto con riferimento ad ipotesi di frequentazioni ambigue e dei comportamenti extra processuali, antecedenti e coevi al fatto che ha dato luogo al provvedimento restrittivo, avrebbe dovuto esplorare in maniera più 3 approfondita i rapporti tra lo ZI e gli altri imputati con cui era avvinto da vincoli di sangue, ma anche da un passato criminoso in comune e da rapporti di ospitalità e collaborazione inseriti in un progetto di fuga all'estero che avevano dato adito all'adozione e al mantenimento della misura cautelare. 5. Ne consegue pertanto che tanto la frequentazione e l'ospitalità fornita a persona dedita al traffico di stupefacente e di armi in un contesto che si prestava ad essere interpretato, all'esterno, come collaborazione a dette illecite attività, tanto la fuga determinata dall'intervento delle forze dell'ordine accompagnata da una lunga latitanza, sono circostanze che andavano considerate dalla Corte di appello nella valutazione dell'azione dello ZI come suscettibili di essere ricondotte a ipotesi di colpa grave, con la precisazione che la specifica condotta elusiva dell'imputato, a fronte degli eventi che la avevano preceduta e verosimilmente provocata, non può essere legittimamente ricondotta al tentativo dell'innocente di sottrarsi ad una ingiusta incriminazione, come peraltro evidenziato dal S.C. (sez.4, n.43768 del 3/10/2007, Cianci, Rv 238248), soprattutto quando detto comportamento abbia espressamente condizionato l'adozione della cautela (sez.4, n.2758 del 5/05/2020, PG in proc.Minino, Rv.217429; n.17647 del 7/04/2010, Tuku, Rv.247332). 6. Alla stregua dei suddetti principi si impone l'annullamento della sentenza impugnata dal Ministero della Economia e delle Finanze con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Cagliari.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Cagliari. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13/04/2023 Il consigliere estensore Il presidente