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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 02/12/2025, n. 1169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1169 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O R. Gen. n. 987/2022
La Corte d'Appello di CI, Sezione Prima civile, così composta:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 987/2022 R.G. promossa con atto di citazione notificato OGGETTO: in data 11 ottobre 2022 e posta in decisione all'udienza collegiale dell'11 Contratti bancari giugno 2025 (deposito bancario, d a etc) (P. IVA , con sede legale in Osimo (AN), Via Parte_1 P.IVA_1 Codice: 146041 Verdi, 3, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Luisa Garatti del Foro di CI e dall' Avv. Gian Luca Grisanti del Foro di Ancona ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in CI, Via Aurelio Saffi n. 16, giusta delega in atti
APPELLANTE
c o n t r o
P. IVA: , con sede in Torino, Controparte_1 P.IVA_2
Piazza San Carlo n. 156, in persona del Procuratore Speciale, Dott.ssa rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanna Bigi del Foro di CP_2
Ancona, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito in Jesi
(AN), Via Pasquinelli n. 2/A, giusta procura in atti
APPELLATA
C.F. , con sede legale in Roma, Via Controparte_3 P.IVA_3 Curtatone, 3, in persona del legale rappresentante e Amministratore Unico
Dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanna Bigi del CP_4
Foro di Ancona, elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultima sito in Jesi (AN), Via Pasquinelli n. 2/A, giusta procura in atti
TERZA INTERVENUTA
C.F. , con sede legale in Roma, Controparte_5 P.IVA_3
Via Curtatone n. 3, in persona del Legale Rappresentante e Amministratore
Unico Dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanna Bigi Controparte_6
del Foro di Ancona, elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultima sito in Jesi (AN), Via Pasquinelli n. 2/A, giusta procura in atti
TERZA INTERVENUTA
In punto: appello avverso la sentenza n. 2037/2022 resa dal Tribunale di
CI, il 29.7.2022
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“A) Nel merito, in via principale, accertata la natura traslativa del contratto di leasing de quo, tenuto conto dell'attuale valore del bene e considerato che la ad oggi, ha versato alla l'importo complessivo di Pt_1 Parte_2
257.535,00 euro, condannare la stessa , in persona del legale Parte_2
rappresentate pro tempore alla restituzione in favore della della Parte_1 somma di euro 140.000, cosi determinata per differenza tra l'attuale valore dell'immobile e quanto sino ad oggi pagato (456.000+257.535 - 573.000).
B) Nel merito, sempre in via principale, accertata l'usurarietà del tasso di interesse applicato al contratto alla luce del combinato disposto degli artt.
644 c.p. e 1815 co. 2 c.c., dichiarare la declaratoria della gratuità del rapporto contrattuale con il conseguente diritto al recupero degli interessi e delle spese corrisposte dalla per un ammontare complessivo, dettagliato in Parte_1
perizia di euro 49.331,61.
C) Nel merito, in via alternativa subordinata rispetto alla domanda dispiegata nel precedente punto B) accertata l'indeterminatezza o, comunque, l'errata indicazione del tasso corrispettivo (ISC / TAEG) effettivamente applicato al rapporto, rispetto a quanto indicato in contratto, con conseguente addebito di interessi non dovuti,
C.1) condannare la , in persona del legale rappresentante pro Controparte_7
tempore, alla restituzione in favore della della differenza tra gli Parte_1
interessi corrisposti e quelli rideterminati ai sensi dell'art. 117 TUB (Bot annuali 12 mesi precedenti), in misura pari ad euro 36.094,30;
C.2) in alternativa, condannare la in persona del legale Controparte_7
rappresentante pro tempore, alla restituzione in favore della della Parte_1
differenza tra gli interessi corrisposti e quelli rideterminati in applicazione ex art. 1284, comma 3 c.c. al tasso legale, in misura pari ad euro 33.636,56.
-In Via Istruttoria
Si reitera la richiesta di ammissione di:
a) Consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare il valore dell'immobile oggetto del contratto di leasing alla data di sua restituzione avvenuta il
8.2.2019.
b) Consulenza tecnica contabile volta ad accertare, oltre a - si opus -
l'ammontare complessivo delle rate corrisposte dalla alla Parte_1 [...]
a titolo di canone di leasing in relazione al contratto in oggetto, le Pt_2
seguenti circostanze:
a) se, alla luce delle previsioni contrattuali intercorse tra le parti, della documentazione contabile prodotta e della perizia in atti, vi è stata pattuizione di tassi usurari ab origine a qualunque titolo convenuti ex art. 644 c.p. e L.
24 del 27/02/2001 (D.L. 344/2000), anche tenuto conto delle spese pattuite, effettivamente addebitate e contabilizzate, nonché delle penali conseguenti alla anticipata estinzione e/o risoluzione dei contratti oggetto d'esame, dalla
Unicredit nel corso del rapporto, cosi come risultanti dalle CP_7
fatture allegate alle perizie di parte prodotte.
a.1) In caso affermativo determini il CTU l'ammontare di tutti gli interessi e spese indebitamente richiesti e corrisposti ex art. 1815 II comma C.C., siano essi corrispettivi e/o moratori, in relazione ai due contratti di leasing,
a.2) Ai fini della disamina in questione, si attenga il CTU a quanto disposto da Decreti Ministeriali con cui vengono pubblicizzati i tassi soglia, nella parte in cui prevedono che la soglia usuraria deve calcolarsi aumentando della metà
i TEGM rilevati trimestralmente, disattendendo altri riferimenti non vincolanti e/o perentori eventualmente dedotti da controparte.
b) Accerti inoltre il CTU se vi è indeterminatezza o, comunque, errata indicazione del tasso corrispettivo effettivamente applicato al rapporto rispetto a quanto indicato nei contratti, con conseguente addebito di interessi non dovuti, poiché mai pattuiti nella misura indicata, errato ammortamento del capitale da restituire, nonché per errate indicizzazioni operate in costanza di rapporto.
b.1) In caso affermati o determini il CTU l'ammontare della differenza tra gli interessi corrisposti e quelli rideterminati ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs
385/93 (Bot annuali 12 mesi precedenti);
b.2) In subordine, sempre in caso affermativo sub 2), determini il CTU
l'ammontare della differenza tra gli interessi corrisposti e quelli rideterminati ex art. 1284, comma 3 c.c. al tasso legale;
b.3) Verifichi altresì il CTU la corretta quantificazione dei tassi corrispettivi e, conseguentemente, il corretto ammortamento del capitale residuo asseritamente dovuto dall'utilizzatrice odierna ricorrente, per come pattuiti nelle modifiche contrattuali sottoscritte dalle parti.
b.4) Dica infine il CTU se il tasso base indicato in dette scritture risulta correttamente quantificato sulla base del parametro di riferimento ivi riportato.
Con vittoria di spese e competenze di causa.”
Dell'appellata
“- IN VIA PRELIMINARE: estromettere dal presente giudizio d'appello la società risultando le società Controparte_8 Controparte_3
(crediti) e (beni e rapporti giuridici) gli unici soggetti Controparte_5 titolari della legittimazione passiva nell'ambito del procedimento de quo e, per giunta, tali cessioni sono avvenute in data anteriore a quella di notifica
(e, a fortiori, di deposito) dell'atto di citazione in appello avversario;
- SEMPRE IN VIA PRELIMINARE, E PREGIUDIZIALE: dichiarare l'improcedibilità e/o l'inammissibilità e/o comunque l'infondatezza dell'azione giudiziaria intrapresa dalla nei confronti della Parte_1 [...]
(già con riferimento a tutte le domande, Controparte_1 Controparte_7
istanze ed eccezioni, anche in via istruttoria, avanzate dalla attrice appellante, in quanto tutte già coperte dal giudicato scaturente dal Decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Ancona n. 1194/2017, non opposto nei termini dalla controparte e, quindi, dichiarato esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 647 c.p.c., così come riconosciuto e stabilito nella sentenza n. 2037/2022 del
Tribunale di CI, in persona del Giudice Dott.ssa Alessia Busato, pubblicata in data 29.07.2022 all'esito del giudizio RG. n. 6609/2018 e, conseguentemente, confermare integralmente tale sentenza ex adverso impugnata;
- IN OGNI CASO E NEL MERITO: per le ragioni ed i motivi esposti nel presente atto nonché in tutti gli scritti difensivi depositati nel primo grado di giudizio, tenuto altresì conto di tutta la documentazione allegata e prodotta, il tutto da intendersi qui testualmente ed integralmente richiamato, previe le più opportune declaratorie in fatto ed in diritto, rigettare tutte le domande, istanze ed eccezioni, anche quelle istruttorie, formulate da parte attrice appellante, in quanto ictu oculi inammissibili ed, in ogni caso, del tutto generiche, errate in fatto ed in diritto ed infondate;
in ogni caso, confermare integralmente la sentenza n. 2037/2022 del Tribunale di CI sopra richiamata ed oggi oggetto di impugnazione.
Con vittoria di spese ed onorari di causa per entrambi i gradi di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in Parte_1
giudizio innanzi al Tribunale di CI per ottenere la condanna Parte_2
alla restituzione in favore di della somma di euro 140.000, cosi Parte_1
determinata per differenza tra l'attuale valore dell'immobile oggetto del contratto di leasing stipulato tra le parti e quanto sino alla data della citazione pagato (456.000+257.535 - 573.000) nonché, accertata l'usurarietà del tasso di interesse applicato, la declaratoria della gratuità del rapporto contrattuale con il conseguente diritto al recupero degli interessi e delle spese corrisposte da per un ammontare complessivo di euro 49.331,61. Parte_1
A fondamento delle proprie pretese, ha allegato che: in data Parte_1
02.12.2010, aveva stipulato con la un contratto di locazione Controparte_7
finanziaria [n. 6052164 del 2010] relativo a n. 2 immobili siti a Brindisi, Via
Dalmazia 21; che il corrispettivo convenuto tra le parti ammontava a complessivi 646.651,00 euro (oltre oneri fiscali) da versare mediante un primo pagamento alla firma di € 172.094,40 oltre I.V.A. e successivi n. 215 canoni mensili di € 2.207,24 oltre I.V.A., mentre il prezzo d'opzione per l'acquisto finale dei cespiti veniva pattuito in una somma pari ad €
114.729,60 oltre I.V.A.; nel gennaio del 2014 a causa di Parte_1
sopraggiunte difficoltà finanziarie, aveva presentato domanda di ammissione a concordato preventivo ex art. 161 c. 6 LF, poi ritirata in quanto nel frattempo era stato elaborato un piano per il superamento stragiudiziale della crisi, in corso di adempimento;
durante la pendenza della domanda di concordato, aveva sospeso il pagamento dei canoni di leasing con Parte_1
l'impegno a riprendere il pagamento stesso dal mese di giugno 2017; nonostante ciò, la , in data 17.04.2017, aveva intimato, ai sensi Parte_2 dell'art. 15 delle condizioni generali di contratto, la risoluzione del rapporto ed introdotto ricorso ex art. 700 c.p.c. per ottenere la condanna al rilascio dell'immobile; si era tempestivamente opposta a tale risoluzione, Parte_1
ritenendo la condotta di illegittima;
con provvedimento del Parte_2
21.11.2017 il Tribunale di Ancona, accogliendo il ricorso promosso da
[...]
, aveva dichiarato risolto il contratto in essere tra le parti e Pt_2
condannato alla restituzione degli immobili. Parte_1
Premesso ciò, ha dedotto di avere diritto ex art. 1526 c.c. alla Parte_1
restituzione di quanto versato a titolo di canoni scaduti, tenuto conto della natura di leasing traslativo del contratto oggetto di controversia e che i canoni corrisposti da avevano assolto esclusivamente la funzione di Parte_1 pagamento “quali rate di prezzo addizionate dell'interesse del finanziamento”, nonché di avere diritto alla restituzione degli interessi e delle ulteriori spese corrisposte ai sensi dell'art. 1815 c.c., tenuto conto che il medesimo contratto era risultato affetto da usura pattizia originaria, essendo stato pattuito un tasso pari al 6,039%, a fronte di un Tasso Soglia Usura
(TSU) del 5,205%.
Si è costituita in giudizio la società la quale, in via Controparte_7 preliminare, ha eccepito l'inammissibilità della domanda in quanto coperta dal giudicato formatosi a seguito della mancata opposizione al decreto ingiuntivo nr. 1194/2017 emesso dal Tribunale di Ancona con il quale era stato ingiunto a il pagamento della somma di € 104.103,57, a favore Parte_1
della convenuta a titolo di canoni scaduti e degli interessi di mora maturati in relazione al contratto di locazione finanziaria n. 6052164. La convenuta contestava, in ogni caso, la fondatezza delle domande attoree.
Istruita la causa documentalmente, il Tribunale, fatte precisare le conclusioni, assegnava i termini per le comparse e repliche e tratteneva la causa in decisione.
Con sentenza n. 2037/2022 pubblicata in data 29.07.2022, il Tribunale di
CI ha rigettato le domande di parte condannandola alla Parte_1
rifusione delle spese di lite.
Il Tribunale ha ritenuto, in particolare, che:
- debba essere rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da parte convenuta nella comparsa conclusionale e basata sulla allegata cessione a terzi, in data 30.09.2019, del contratto di locazione finanziaria per cui è causa:
- sia fondata l'eccezione di inammissibilità delle domande attoree perché coperte da giudicato, non essendo in contestazione che il decreto ingiuntivo nr. 1194/2017 avente ad oggetto il pagamento dei canoni scaduti alla data di risoluzione del contratto di leasing sia divenuto irrevocabile;
ed infatti, secondo il Tribunale il presupposto di tale ingiunzione era costituito “dalla validità del contratto, dalla validità delle singole clausole che portano alla quantificazione dei canoni nell'importo ingiunto e dalla validità della clausola contrattuale che prevede che, anche in caso di risoluzione,
l'utilizzatore sia tenuto a corrispondere i canoni già scaduti alla data della risoluzione”;
- sia coperta da giudicato anche la questione della “validità della clausola contrattuale che impone che, in caso di risoluzione del contratto,
l'utilizzatrice sia tenuta a corrispondere alla concedente i canoni scaduti;
ed infatti, secondo il Tribunale, “la domanda di parte attrice di applicabilità dell'art. 1956 cod. civ. si fonda, in sostanza, sulla nullità della clausola contrattuale che disciplina le conseguenze della risoluzione”;
- “l'accertamento, con efficacia di giudicato della validità di tale clausola, esclude in toto la possibile applicazione dell'art. 1956 cod. civ. comma I e II al contratto de quo”;
- la clausola 16 delle condizioni generali del contratto che disciplina le conseguenze della risoluzione in modo diverso da quanto previsto dall'art. 1526 cod. civ. non sia, in ogni caso, affetta da nullità;
- la clausola contrattuale 16.5 soddisfi la medesima esigenza dell'art. 1526 cod. civ., dal momento che “mira a portare la concedente, contraente adempiente, nella stessa situazione patrimoniale nella quale sarebbe stata a fronte del corretto adempimento della controparte e cioè, nella sostanza, ad ottenere tutte le rate di leasing e il prezzo di opzione (attualizzati) con detrazione del valore del bene che, in caso di regolare adempimento, sarebbe divenuto di proprietà dell'utilizzatore”.
- la legittimità di tale clausola si desuma anche dal tenore dell'art. 1 comma
138 L. 124/2017 che, seppure non applicabile ratione temporis al contratto per cui è causa, disciplina le conseguenze della risoluzione contrattuale del contratto di leasing per inadempimento dell'utilizzatore con modalità sovrapponibili a quelle pattuite nel caso in esame”.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello e dal relativo Parte_1
atto sono evincibili tre motivi di appello.
In data 02.05.2023, si è costituita la società Controparte_1
incorporante , chiedendo il rigetto delle domande ex adverso Parte_2
formulate in quanto coperte dal giudicato;
nella medesima data sono intervenute attuale titolare dei (soli) crediti relativi al Controparte_3
contratto di leasing controverso, e anch'essa attuale Controparte_5
titolare dei (soli) beni e dei rapporti giuridici relativi alla posizione che qui rileva, richiedendo l'integrale rigetto dell'appello avversario e l'estromissione dalla causa di . Parte_2
All'udienza del 24.05.2023, celebratasi in modalità cartolari, la Corte ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11.06.2025.
A tale udienza, le parti hanno precisato le conclusioni come sopra trascritte e la Corte, assegnati i termini per comparse e repliche, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo censura il capo della sentenza con cui il Parte_1
Tribunale ha rigettato le domande attoree in quanto coperte dal giudicato.
Sottolinea, innanzitutto, che il decreto ingiuntivo di cui si discute - richiesto ed ottenuto per il pagamento dei canoni scaduti - non può di certo pregiudicare il diritto della ad agire in separata sede per ottenere la Pt_1
Parte condanna della alla restituzione di somme da essa indebitamente percepite ad altro titolo, tanto più se si tratta di “anatocismo” e “usura”.
A sostegno di ciò, rammenta che il Tribunale stesso si è limitato a evidenziare come l'inadempimento contrattuale della fosse “certificato” dal Pt_1
decreto ingiuntivo non opposto e che tale circostanza precludesse al
Tribunale qualsiasi ulteriore valutazione in merito alla sussistenza dell'eccepito inadempimento, mentre nella presente causa è diverso sia il petitum sia la causa petendi, volta ad ottenere “la restituzione di somme Parte indebitamente percepite dalla peraltro in conseguenza della palese commissione del reato di usura”.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta la mancata ammissione da parte del Tribunale della CTU richiesta che avrebbe confermato la fondatezza della domanda di volta ad ottenere la restituzione di quanto pagato a Parte_1
titolo di spese ed interessi non dovuti ex lege.
Rappresenta, in particolare, come dalla perizia econometrica allegata in primo grado, risulta l'applicazione di un tasso pari al 6,039%, a fronte di un
Tasso Soglia Usura (TSU) del 5,205%, nonché l'indeterminatezza o, comunque, l'errata indicazione del tasso corrispettivo (ISC / TAEG).
Richiamando la giurisprudenza sul punto, evidenzia come non sia condivisibile la tesi di controparte secondo la quale l'indicazione del TAEG sarebbe obbligatoria solo nei contratti con i consumatori, mentre nei contratti di leasing sarebbe sufficiente l'indicazione del tasso rata.
A parere dell'appellante, ha diritto “alla ripetizione e/o Parte_1
compensazione della differenza tra gli interessi corrisposti e quelli rideterminati ai sensi dell'art. 117 TUB (Bot annuali 12 mesi precedenti), ovvero in subordine ex art. 1284, comma 3 c.c. al tasso legale”.
L'appellante precisa che, in “caso di applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117, comma 6 del TUB, il totale complessivo di cui la ha diritto alla Pt_1
restituzione ammonta ad euro 36.094,30”, mentre in caso di “sostituzione del tasso praticato con quello legale ex art. 1284 c.c., l'importo da ripetere ammonta ad euro 33.636,56”.
Con il terzo motivo di gravame l'appellante censura il capo della sentenza con cui il Tribunale non ha riconosciuto in capo a il diritto ad Parte_1
ottenere la restituzione di quanto versato a titolo di canoni, così come previsto dall'art. 1526 c.c., con conseguente addebito di interessi non dovuti.
In particolare, rileva come il Tribunale, ponendo sullo stesso piano le conseguenze dell'art. 1526 c.c. e della clausola contrattuale n. 16.5, non si sia reso “conto che nel caso di specie “il concedente, all'esito dell'operazione, si ritrova ad ottenere molto di più di quanto a lui dovuto”.
Evidenzia, inoltre, che non è corretto “sostenere che il credito complessivo vantato dalla appellata sia pari ad euro 761.380,60 in quanto tale importo risulta addizionato sia della quota parte di interessi (peraltro non dovuti….) sia del prezzo di riscatto pari ad euro 114.729,60”. Secondo l'appellante, “dal momento che il leasing di cui si discute ha natura traslativa, il riscatto è una facoltà e dunque il relativo importo non può essere considerato come un credito liquido, certo ed esigibile”.
A parere dell'appellante, dunque, “detraendo la quota parte di interessi e detraendo l'importo solo eventualmente dovuto a titolo di canone di riscatto, il credito complessivo della ammonterebbe ad euro 573.000 Parte_2
(oltre IVA)”.
L'appellante rappresenta, quindi, che “ il valore dei beni in oggetto, come da perizia redatta dall'Ing. ammonta prudenzialmente …. ad Persona_1 almeno 456.000 euro”; considerato, quindi, “che la ad oggi ha Pt_1
corrisposto la somma complessiva di euro 257.535,0; …. che i beni sono stati tempestivamente restituiti alla la stessa Parte_2 Parte_2 dall'operazione ha ottenuto …. un'utilità economica complessiva pari ad euro 713.535 ovvero superiore di almeno 140.000 euro rispetto al prezzo pagato per l'acquisto del bene (456.000+257.535 - 573.000)”
Secondo l'appellante, alla luce di quanto previsto dall'art. 1526 c. 2 c.c. e dall'art 16 delle condizioni generali del contratto sottoscritte tra le parti,
[...]
sarebbe comunque tenuta alla restituzione di una somma non Pt_2
inferiore ad (almeno) 140.000 euro.
Precisa, inoltre, che a nulla rileva il fatto che la somma eventualmente dovuta a titolo di restituzione possa essere determinata solo a seguito della vendita del cespite, atteso che ha già agito in sede monitoria per ottenere Parte_2
il pagamento dei canoni scaduti.
La società appellante deduce, infine, che “ non ha fornito alcuna Parte_2
prova di avere fatto tutto il possibile per l'immediata riallocazione del bene sul mercato e soprattutto di averlo fatto ad un prezzo correttamente determinato e comunque non inferiore all'importo di euro 573.000, a suo tempo versato per l'acquisto”.
La Corte rileva, innanzitutto, che parte appellante non ha prestato il consenso all'estromissione invocata dall'appellata e dalle intervenute e, pertanto, non
è possibile pronunciarsi in tal senso.
Ciò posto, il primo motivo di appello non può trovare accoglimento.
Come correttamente affermato dal Tribunale, le contestazioni che la società appellante adduce in ordine all'usurarietà delle clausole contrattuali e all'indeterminatezza o errata indicazione del tasso corrispettivo (ISC/TAEG) effettivamente applicato al rapporto sono coperte dal giudicato.
Nel caso in esame è pacifico che il decreto ingiuntivo n. 1194/2017 avente ad oggetto l'ingiunzione dei canoni scaduti e insoluti alla data di risoluzione del contratto di leasing, oltre agli interessi di mora, in quanto non opposto, è divenuto definitivo e, pertanto, ha acquistato efficacia di giudicato.
Sul punto, la Corte di Cassazione con ordinanza n. 8937/2024 ha ribadito che “è ius receptum che, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su un punto decisivo comune ad entrambe le cause (o costituente indispensabile premessa logica della statuizione in giudicato) preclude il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il petitum del primo (Sez. 3, Ordinanza n. 32370 del 21/11/2023, Rv. 669496 –
01; Sez. 3, Ordinanza n. 27013 del 14/09/2022, Rv. 665900 – 01; Sez. 3,
Ordinanza n. 5486 del 26/02/2019, Rv. 652990 – 01)[…] il giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto e, pertanto, riguarda non solo le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia”.
Ha, infine, precisato come i medesimi princìpi trovano applicazione anche nel caso in cui (come nella specie) il giudicato derivi non da una sentenza, ma da un decreto ingiuntivo non opposto: “il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, sia pure implicitamente, il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, ove non sia proposta opposizione, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo in tal modo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio”.
Alla luce della giurisprudenza riportata, appare evidente come il decreto ingiuntivo non opposto avente ad oggetto il pagamento dei canoni scaduti, una volta irrevocabile, precluda ogni valutazione anche in ordine a contestazioni rivolte al titolo posto a fondamento del credito azionato, ossia, nel caso di specie, al contratto di leasing e, conseguentemente, alle clausole in esso contenute e riguardanti proprio la quantificazione dei canoni dovuti.
La sede per far valere i vizi contrattuali dedotti in questo giudizio era, quindi, unicamente, quella dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
Dall'accoglimento del primo motivo, discende l'assorbimento del secondo.
Il secondo motivo di appello è assorbito.
Ciò posto, la Corte ritiene che, in relazione al terzo motivo, la causa debba essere rimessa in istruttoria, come da separata ordinanza.
Ed infatti, la questione relativa all'art. 1526 c.c. non può dirsi coperta dal giudicato, in quanto il sindacato che deve essere compiuto non attiene esclusivamente a quanto pattuito dalle parti nel contratto di leasing ma anche a eventi successivi non deducibili in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, tra cui in particolare la restituzione dell'immobile oggetto del contratto, avvenuta soltanto nel 2019, l'importo di vendita dell'immobile in questione, ove avvenuta, e l'accertamento del valore effettivo al momento della restituzione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di CI – Prima Sezione Civile, non definitivamente pronunciando:
1) rigetta il primo motivo e il secondo motivo di appello proposti da Pt_1
avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 2037/2022
[...]
pubblicata in data 29 luglio 2022;
2) rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
3) spese al definitivo.
Così deciso in CI nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Michele Stagno dott. Giuseppe Magnoli
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O R. Gen. n. 987/2022
La Corte d'Appello di CI, Sezione Prima civile, così composta:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 987/2022 R.G. promossa con atto di citazione notificato OGGETTO: in data 11 ottobre 2022 e posta in decisione all'udienza collegiale dell'11 Contratti bancari giugno 2025 (deposito bancario, d a etc) (P. IVA , con sede legale in Osimo (AN), Via Parte_1 P.IVA_1 Codice: 146041 Verdi, 3, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Luisa Garatti del Foro di CI e dall' Avv. Gian Luca Grisanti del Foro di Ancona ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in CI, Via Aurelio Saffi n. 16, giusta delega in atti
APPELLANTE
c o n t r o
P. IVA: , con sede in Torino, Controparte_1 P.IVA_2
Piazza San Carlo n. 156, in persona del Procuratore Speciale, Dott.ssa rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanna Bigi del Foro di CP_2
Ancona, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito in Jesi
(AN), Via Pasquinelli n. 2/A, giusta procura in atti
APPELLATA
C.F. , con sede legale in Roma, Via Controparte_3 P.IVA_3 Curtatone, 3, in persona del legale rappresentante e Amministratore Unico
Dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanna Bigi del CP_4
Foro di Ancona, elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultima sito in Jesi (AN), Via Pasquinelli n. 2/A, giusta procura in atti
TERZA INTERVENUTA
C.F. , con sede legale in Roma, Controparte_5 P.IVA_3
Via Curtatone n. 3, in persona del Legale Rappresentante e Amministratore
Unico Dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanna Bigi Controparte_6
del Foro di Ancona, elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultima sito in Jesi (AN), Via Pasquinelli n. 2/A, giusta procura in atti
TERZA INTERVENUTA
In punto: appello avverso la sentenza n. 2037/2022 resa dal Tribunale di
CI, il 29.7.2022
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“A) Nel merito, in via principale, accertata la natura traslativa del contratto di leasing de quo, tenuto conto dell'attuale valore del bene e considerato che la ad oggi, ha versato alla l'importo complessivo di Pt_1 Parte_2
257.535,00 euro, condannare la stessa , in persona del legale Parte_2
rappresentate pro tempore alla restituzione in favore della della Parte_1 somma di euro 140.000, cosi determinata per differenza tra l'attuale valore dell'immobile e quanto sino ad oggi pagato (456.000+257.535 - 573.000).
B) Nel merito, sempre in via principale, accertata l'usurarietà del tasso di interesse applicato al contratto alla luce del combinato disposto degli artt.
644 c.p. e 1815 co. 2 c.c., dichiarare la declaratoria della gratuità del rapporto contrattuale con il conseguente diritto al recupero degli interessi e delle spese corrisposte dalla per un ammontare complessivo, dettagliato in Parte_1
perizia di euro 49.331,61.
C) Nel merito, in via alternativa subordinata rispetto alla domanda dispiegata nel precedente punto B) accertata l'indeterminatezza o, comunque, l'errata indicazione del tasso corrispettivo (ISC / TAEG) effettivamente applicato al rapporto, rispetto a quanto indicato in contratto, con conseguente addebito di interessi non dovuti,
C.1) condannare la , in persona del legale rappresentante pro Controparte_7
tempore, alla restituzione in favore della della differenza tra gli Parte_1
interessi corrisposti e quelli rideterminati ai sensi dell'art. 117 TUB (Bot annuali 12 mesi precedenti), in misura pari ad euro 36.094,30;
C.2) in alternativa, condannare la in persona del legale Controparte_7
rappresentante pro tempore, alla restituzione in favore della della Parte_1
differenza tra gli interessi corrisposti e quelli rideterminati in applicazione ex art. 1284, comma 3 c.c. al tasso legale, in misura pari ad euro 33.636,56.
-In Via Istruttoria
Si reitera la richiesta di ammissione di:
a) Consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare il valore dell'immobile oggetto del contratto di leasing alla data di sua restituzione avvenuta il
8.2.2019.
b) Consulenza tecnica contabile volta ad accertare, oltre a - si opus -
l'ammontare complessivo delle rate corrisposte dalla alla Parte_1 [...]
a titolo di canone di leasing in relazione al contratto in oggetto, le Pt_2
seguenti circostanze:
a) se, alla luce delle previsioni contrattuali intercorse tra le parti, della documentazione contabile prodotta e della perizia in atti, vi è stata pattuizione di tassi usurari ab origine a qualunque titolo convenuti ex art. 644 c.p. e L.
24 del 27/02/2001 (D.L. 344/2000), anche tenuto conto delle spese pattuite, effettivamente addebitate e contabilizzate, nonché delle penali conseguenti alla anticipata estinzione e/o risoluzione dei contratti oggetto d'esame, dalla
Unicredit nel corso del rapporto, cosi come risultanti dalle CP_7
fatture allegate alle perizie di parte prodotte.
a.1) In caso affermativo determini il CTU l'ammontare di tutti gli interessi e spese indebitamente richiesti e corrisposti ex art. 1815 II comma C.C., siano essi corrispettivi e/o moratori, in relazione ai due contratti di leasing,
a.2) Ai fini della disamina in questione, si attenga il CTU a quanto disposto da Decreti Ministeriali con cui vengono pubblicizzati i tassi soglia, nella parte in cui prevedono che la soglia usuraria deve calcolarsi aumentando della metà
i TEGM rilevati trimestralmente, disattendendo altri riferimenti non vincolanti e/o perentori eventualmente dedotti da controparte.
b) Accerti inoltre il CTU se vi è indeterminatezza o, comunque, errata indicazione del tasso corrispettivo effettivamente applicato al rapporto rispetto a quanto indicato nei contratti, con conseguente addebito di interessi non dovuti, poiché mai pattuiti nella misura indicata, errato ammortamento del capitale da restituire, nonché per errate indicizzazioni operate in costanza di rapporto.
b.1) In caso affermati o determini il CTU l'ammontare della differenza tra gli interessi corrisposti e quelli rideterminati ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs
385/93 (Bot annuali 12 mesi precedenti);
b.2) In subordine, sempre in caso affermativo sub 2), determini il CTU
l'ammontare della differenza tra gli interessi corrisposti e quelli rideterminati ex art. 1284, comma 3 c.c. al tasso legale;
b.3) Verifichi altresì il CTU la corretta quantificazione dei tassi corrispettivi e, conseguentemente, il corretto ammortamento del capitale residuo asseritamente dovuto dall'utilizzatrice odierna ricorrente, per come pattuiti nelle modifiche contrattuali sottoscritte dalle parti.
b.4) Dica infine il CTU se il tasso base indicato in dette scritture risulta correttamente quantificato sulla base del parametro di riferimento ivi riportato.
Con vittoria di spese e competenze di causa.”
Dell'appellata
“- IN VIA PRELIMINARE: estromettere dal presente giudizio d'appello la società risultando le società Controparte_8 Controparte_3
(crediti) e (beni e rapporti giuridici) gli unici soggetti Controparte_5 titolari della legittimazione passiva nell'ambito del procedimento de quo e, per giunta, tali cessioni sono avvenute in data anteriore a quella di notifica
(e, a fortiori, di deposito) dell'atto di citazione in appello avversario;
- SEMPRE IN VIA PRELIMINARE, E PREGIUDIZIALE: dichiarare l'improcedibilità e/o l'inammissibilità e/o comunque l'infondatezza dell'azione giudiziaria intrapresa dalla nei confronti della Parte_1 [...]
(già con riferimento a tutte le domande, Controparte_1 Controparte_7
istanze ed eccezioni, anche in via istruttoria, avanzate dalla attrice appellante, in quanto tutte già coperte dal giudicato scaturente dal Decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Ancona n. 1194/2017, non opposto nei termini dalla controparte e, quindi, dichiarato esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 647 c.p.c., così come riconosciuto e stabilito nella sentenza n. 2037/2022 del
Tribunale di CI, in persona del Giudice Dott.ssa Alessia Busato, pubblicata in data 29.07.2022 all'esito del giudizio RG. n. 6609/2018 e, conseguentemente, confermare integralmente tale sentenza ex adverso impugnata;
- IN OGNI CASO E NEL MERITO: per le ragioni ed i motivi esposti nel presente atto nonché in tutti gli scritti difensivi depositati nel primo grado di giudizio, tenuto altresì conto di tutta la documentazione allegata e prodotta, il tutto da intendersi qui testualmente ed integralmente richiamato, previe le più opportune declaratorie in fatto ed in diritto, rigettare tutte le domande, istanze ed eccezioni, anche quelle istruttorie, formulate da parte attrice appellante, in quanto ictu oculi inammissibili ed, in ogni caso, del tutto generiche, errate in fatto ed in diritto ed infondate;
in ogni caso, confermare integralmente la sentenza n. 2037/2022 del Tribunale di CI sopra richiamata ed oggi oggetto di impugnazione.
Con vittoria di spese ed onorari di causa per entrambi i gradi di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in Parte_1
giudizio innanzi al Tribunale di CI per ottenere la condanna Parte_2
alla restituzione in favore di della somma di euro 140.000, cosi Parte_1
determinata per differenza tra l'attuale valore dell'immobile oggetto del contratto di leasing stipulato tra le parti e quanto sino alla data della citazione pagato (456.000+257.535 - 573.000) nonché, accertata l'usurarietà del tasso di interesse applicato, la declaratoria della gratuità del rapporto contrattuale con il conseguente diritto al recupero degli interessi e delle spese corrisposte da per un ammontare complessivo di euro 49.331,61. Parte_1
A fondamento delle proprie pretese, ha allegato che: in data Parte_1
02.12.2010, aveva stipulato con la un contratto di locazione Controparte_7
finanziaria [n. 6052164 del 2010] relativo a n. 2 immobili siti a Brindisi, Via
Dalmazia 21; che il corrispettivo convenuto tra le parti ammontava a complessivi 646.651,00 euro (oltre oneri fiscali) da versare mediante un primo pagamento alla firma di € 172.094,40 oltre I.V.A. e successivi n. 215 canoni mensili di € 2.207,24 oltre I.V.A., mentre il prezzo d'opzione per l'acquisto finale dei cespiti veniva pattuito in una somma pari ad €
114.729,60 oltre I.V.A.; nel gennaio del 2014 a causa di Parte_1
sopraggiunte difficoltà finanziarie, aveva presentato domanda di ammissione a concordato preventivo ex art. 161 c. 6 LF, poi ritirata in quanto nel frattempo era stato elaborato un piano per il superamento stragiudiziale della crisi, in corso di adempimento;
durante la pendenza della domanda di concordato, aveva sospeso il pagamento dei canoni di leasing con Parte_1
l'impegno a riprendere il pagamento stesso dal mese di giugno 2017; nonostante ciò, la , in data 17.04.2017, aveva intimato, ai sensi Parte_2 dell'art. 15 delle condizioni generali di contratto, la risoluzione del rapporto ed introdotto ricorso ex art. 700 c.p.c. per ottenere la condanna al rilascio dell'immobile; si era tempestivamente opposta a tale risoluzione, Parte_1
ritenendo la condotta di illegittima;
con provvedimento del Parte_2
21.11.2017 il Tribunale di Ancona, accogliendo il ricorso promosso da
[...]
, aveva dichiarato risolto il contratto in essere tra le parti e Pt_2
condannato alla restituzione degli immobili. Parte_1
Premesso ciò, ha dedotto di avere diritto ex art. 1526 c.c. alla Parte_1
restituzione di quanto versato a titolo di canoni scaduti, tenuto conto della natura di leasing traslativo del contratto oggetto di controversia e che i canoni corrisposti da avevano assolto esclusivamente la funzione di Parte_1 pagamento “quali rate di prezzo addizionate dell'interesse del finanziamento”, nonché di avere diritto alla restituzione degli interessi e delle ulteriori spese corrisposte ai sensi dell'art. 1815 c.c., tenuto conto che il medesimo contratto era risultato affetto da usura pattizia originaria, essendo stato pattuito un tasso pari al 6,039%, a fronte di un Tasso Soglia Usura
(TSU) del 5,205%.
Si è costituita in giudizio la società la quale, in via Controparte_7 preliminare, ha eccepito l'inammissibilità della domanda in quanto coperta dal giudicato formatosi a seguito della mancata opposizione al decreto ingiuntivo nr. 1194/2017 emesso dal Tribunale di Ancona con il quale era stato ingiunto a il pagamento della somma di € 104.103,57, a favore Parte_1
della convenuta a titolo di canoni scaduti e degli interessi di mora maturati in relazione al contratto di locazione finanziaria n. 6052164. La convenuta contestava, in ogni caso, la fondatezza delle domande attoree.
Istruita la causa documentalmente, il Tribunale, fatte precisare le conclusioni, assegnava i termini per le comparse e repliche e tratteneva la causa in decisione.
Con sentenza n. 2037/2022 pubblicata in data 29.07.2022, il Tribunale di
CI ha rigettato le domande di parte condannandola alla Parte_1
rifusione delle spese di lite.
Il Tribunale ha ritenuto, in particolare, che:
- debba essere rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da parte convenuta nella comparsa conclusionale e basata sulla allegata cessione a terzi, in data 30.09.2019, del contratto di locazione finanziaria per cui è causa:
- sia fondata l'eccezione di inammissibilità delle domande attoree perché coperte da giudicato, non essendo in contestazione che il decreto ingiuntivo nr. 1194/2017 avente ad oggetto il pagamento dei canoni scaduti alla data di risoluzione del contratto di leasing sia divenuto irrevocabile;
ed infatti, secondo il Tribunale il presupposto di tale ingiunzione era costituito “dalla validità del contratto, dalla validità delle singole clausole che portano alla quantificazione dei canoni nell'importo ingiunto e dalla validità della clausola contrattuale che prevede che, anche in caso di risoluzione,
l'utilizzatore sia tenuto a corrispondere i canoni già scaduti alla data della risoluzione”;
- sia coperta da giudicato anche la questione della “validità della clausola contrattuale che impone che, in caso di risoluzione del contratto,
l'utilizzatrice sia tenuta a corrispondere alla concedente i canoni scaduti;
ed infatti, secondo il Tribunale, “la domanda di parte attrice di applicabilità dell'art. 1956 cod. civ. si fonda, in sostanza, sulla nullità della clausola contrattuale che disciplina le conseguenze della risoluzione”;
- “l'accertamento, con efficacia di giudicato della validità di tale clausola, esclude in toto la possibile applicazione dell'art. 1956 cod. civ. comma I e II al contratto de quo”;
- la clausola 16 delle condizioni generali del contratto che disciplina le conseguenze della risoluzione in modo diverso da quanto previsto dall'art. 1526 cod. civ. non sia, in ogni caso, affetta da nullità;
- la clausola contrattuale 16.5 soddisfi la medesima esigenza dell'art. 1526 cod. civ., dal momento che “mira a portare la concedente, contraente adempiente, nella stessa situazione patrimoniale nella quale sarebbe stata a fronte del corretto adempimento della controparte e cioè, nella sostanza, ad ottenere tutte le rate di leasing e il prezzo di opzione (attualizzati) con detrazione del valore del bene che, in caso di regolare adempimento, sarebbe divenuto di proprietà dell'utilizzatore”.
- la legittimità di tale clausola si desuma anche dal tenore dell'art. 1 comma
138 L. 124/2017 che, seppure non applicabile ratione temporis al contratto per cui è causa, disciplina le conseguenze della risoluzione contrattuale del contratto di leasing per inadempimento dell'utilizzatore con modalità sovrapponibili a quelle pattuite nel caso in esame”.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello e dal relativo Parte_1
atto sono evincibili tre motivi di appello.
In data 02.05.2023, si è costituita la società Controparte_1
incorporante , chiedendo il rigetto delle domande ex adverso Parte_2
formulate in quanto coperte dal giudicato;
nella medesima data sono intervenute attuale titolare dei (soli) crediti relativi al Controparte_3
contratto di leasing controverso, e anch'essa attuale Controparte_5
titolare dei (soli) beni e dei rapporti giuridici relativi alla posizione che qui rileva, richiedendo l'integrale rigetto dell'appello avversario e l'estromissione dalla causa di . Parte_2
All'udienza del 24.05.2023, celebratasi in modalità cartolari, la Corte ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11.06.2025.
A tale udienza, le parti hanno precisato le conclusioni come sopra trascritte e la Corte, assegnati i termini per comparse e repliche, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo censura il capo della sentenza con cui il Parte_1
Tribunale ha rigettato le domande attoree in quanto coperte dal giudicato.
Sottolinea, innanzitutto, che il decreto ingiuntivo di cui si discute - richiesto ed ottenuto per il pagamento dei canoni scaduti - non può di certo pregiudicare il diritto della ad agire in separata sede per ottenere la Pt_1
Parte condanna della alla restituzione di somme da essa indebitamente percepite ad altro titolo, tanto più se si tratta di “anatocismo” e “usura”.
A sostegno di ciò, rammenta che il Tribunale stesso si è limitato a evidenziare come l'inadempimento contrattuale della fosse “certificato” dal Pt_1
decreto ingiuntivo non opposto e che tale circostanza precludesse al
Tribunale qualsiasi ulteriore valutazione in merito alla sussistenza dell'eccepito inadempimento, mentre nella presente causa è diverso sia il petitum sia la causa petendi, volta ad ottenere “la restituzione di somme Parte indebitamente percepite dalla peraltro in conseguenza della palese commissione del reato di usura”.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta la mancata ammissione da parte del Tribunale della CTU richiesta che avrebbe confermato la fondatezza della domanda di volta ad ottenere la restituzione di quanto pagato a Parte_1
titolo di spese ed interessi non dovuti ex lege.
Rappresenta, in particolare, come dalla perizia econometrica allegata in primo grado, risulta l'applicazione di un tasso pari al 6,039%, a fronte di un
Tasso Soglia Usura (TSU) del 5,205%, nonché l'indeterminatezza o, comunque, l'errata indicazione del tasso corrispettivo (ISC / TAEG).
Richiamando la giurisprudenza sul punto, evidenzia come non sia condivisibile la tesi di controparte secondo la quale l'indicazione del TAEG sarebbe obbligatoria solo nei contratti con i consumatori, mentre nei contratti di leasing sarebbe sufficiente l'indicazione del tasso rata.
A parere dell'appellante, ha diritto “alla ripetizione e/o Parte_1
compensazione della differenza tra gli interessi corrisposti e quelli rideterminati ai sensi dell'art. 117 TUB (Bot annuali 12 mesi precedenti), ovvero in subordine ex art. 1284, comma 3 c.c. al tasso legale”.
L'appellante precisa che, in “caso di applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117, comma 6 del TUB, il totale complessivo di cui la ha diritto alla Pt_1
restituzione ammonta ad euro 36.094,30”, mentre in caso di “sostituzione del tasso praticato con quello legale ex art. 1284 c.c., l'importo da ripetere ammonta ad euro 33.636,56”.
Con il terzo motivo di gravame l'appellante censura il capo della sentenza con cui il Tribunale non ha riconosciuto in capo a il diritto ad Parte_1
ottenere la restituzione di quanto versato a titolo di canoni, così come previsto dall'art. 1526 c.c., con conseguente addebito di interessi non dovuti.
In particolare, rileva come il Tribunale, ponendo sullo stesso piano le conseguenze dell'art. 1526 c.c. e della clausola contrattuale n. 16.5, non si sia reso “conto che nel caso di specie “il concedente, all'esito dell'operazione, si ritrova ad ottenere molto di più di quanto a lui dovuto”.
Evidenzia, inoltre, che non è corretto “sostenere che il credito complessivo vantato dalla appellata sia pari ad euro 761.380,60 in quanto tale importo risulta addizionato sia della quota parte di interessi (peraltro non dovuti….) sia del prezzo di riscatto pari ad euro 114.729,60”. Secondo l'appellante, “dal momento che il leasing di cui si discute ha natura traslativa, il riscatto è una facoltà e dunque il relativo importo non può essere considerato come un credito liquido, certo ed esigibile”.
A parere dell'appellante, dunque, “detraendo la quota parte di interessi e detraendo l'importo solo eventualmente dovuto a titolo di canone di riscatto, il credito complessivo della ammonterebbe ad euro 573.000 Parte_2
(oltre IVA)”.
L'appellante rappresenta, quindi, che “ il valore dei beni in oggetto, come da perizia redatta dall'Ing. ammonta prudenzialmente …. ad Persona_1 almeno 456.000 euro”; considerato, quindi, “che la ad oggi ha Pt_1
corrisposto la somma complessiva di euro 257.535,0; …. che i beni sono stati tempestivamente restituiti alla la stessa Parte_2 Parte_2 dall'operazione ha ottenuto …. un'utilità economica complessiva pari ad euro 713.535 ovvero superiore di almeno 140.000 euro rispetto al prezzo pagato per l'acquisto del bene (456.000+257.535 - 573.000)”
Secondo l'appellante, alla luce di quanto previsto dall'art. 1526 c. 2 c.c. e dall'art 16 delle condizioni generali del contratto sottoscritte tra le parti,
[...]
sarebbe comunque tenuta alla restituzione di una somma non Pt_2
inferiore ad (almeno) 140.000 euro.
Precisa, inoltre, che a nulla rileva il fatto che la somma eventualmente dovuta a titolo di restituzione possa essere determinata solo a seguito della vendita del cespite, atteso che ha già agito in sede monitoria per ottenere Parte_2
il pagamento dei canoni scaduti.
La società appellante deduce, infine, che “ non ha fornito alcuna Parte_2
prova di avere fatto tutto il possibile per l'immediata riallocazione del bene sul mercato e soprattutto di averlo fatto ad un prezzo correttamente determinato e comunque non inferiore all'importo di euro 573.000, a suo tempo versato per l'acquisto”.
La Corte rileva, innanzitutto, che parte appellante non ha prestato il consenso all'estromissione invocata dall'appellata e dalle intervenute e, pertanto, non
è possibile pronunciarsi in tal senso.
Ciò posto, il primo motivo di appello non può trovare accoglimento.
Come correttamente affermato dal Tribunale, le contestazioni che la società appellante adduce in ordine all'usurarietà delle clausole contrattuali e all'indeterminatezza o errata indicazione del tasso corrispettivo (ISC/TAEG) effettivamente applicato al rapporto sono coperte dal giudicato.
Nel caso in esame è pacifico che il decreto ingiuntivo n. 1194/2017 avente ad oggetto l'ingiunzione dei canoni scaduti e insoluti alla data di risoluzione del contratto di leasing, oltre agli interessi di mora, in quanto non opposto, è divenuto definitivo e, pertanto, ha acquistato efficacia di giudicato.
Sul punto, la Corte di Cassazione con ordinanza n. 8937/2024 ha ribadito che “è ius receptum che, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su un punto decisivo comune ad entrambe le cause (o costituente indispensabile premessa logica della statuizione in giudicato) preclude il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il petitum del primo (Sez. 3, Ordinanza n. 32370 del 21/11/2023, Rv. 669496 –
01; Sez. 3, Ordinanza n. 27013 del 14/09/2022, Rv. 665900 – 01; Sez. 3,
Ordinanza n. 5486 del 26/02/2019, Rv. 652990 – 01)[…] il giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto e, pertanto, riguarda non solo le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia”.
Ha, infine, precisato come i medesimi princìpi trovano applicazione anche nel caso in cui (come nella specie) il giudicato derivi non da una sentenza, ma da un decreto ingiuntivo non opposto: “il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, sia pure implicitamente, il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, ove non sia proposta opposizione, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo in tal modo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio”.
Alla luce della giurisprudenza riportata, appare evidente come il decreto ingiuntivo non opposto avente ad oggetto il pagamento dei canoni scaduti, una volta irrevocabile, precluda ogni valutazione anche in ordine a contestazioni rivolte al titolo posto a fondamento del credito azionato, ossia, nel caso di specie, al contratto di leasing e, conseguentemente, alle clausole in esso contenute e riguardanti proprio la quantificazione dei canoni dovuti.
La sede per far valere i vizi contrattuali dedotti in questo giudizio era, quindi, unicamente, quella dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
Dall'accoglimento del primo motivo, discende l'assorbimento del secondo.
Il secondo motivo di appello è assorbito.
Ciò posto, la Corte ritiene che, in relazione al terzo motivo, la causa debba essere rimessa in istruttoria, come da separata ordinanza.
Ed infatti, la questione relativa all'art. 1526 c.c. non può dirsi coperta dal giudicato, in quanto il sindacato che deve essere compiuto non attiene esclusivamente a quanto pattuito dalle parti nel contratto di leasing ma anche a eventi successivi non deducibili in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, tra cui in particolare la restituzione dell'immobile oggetto del contratto, avvenuta soltanto nel 2019, l'importo di vendita dell'immobile in questione, ove avvenuta, e l'accertamento del valore effettivo al momento della restituzione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di CI – Prima Sezione Civile, non definitivamente pronunciando:
1) rigetta il primo motivo e il secondo motivo di appello proposti da Pt_1
avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 2037/2022
[...]
pubblicata in data 29 luglio 2022;
2) rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
3) spese al definitivo.
Così deciso in CI nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Michele Stagno dott. Giuseppe Magnoli