TRIB
Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 14/11/2025, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA in composizione monocratica, in persona del giudice TO Di RO, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1003/2024 R.G.A.C. promossa da:
, nato a [...] il [...] (codice fiscale ), Parte_1 C.F._1 [...]
, nata a [...] il [...] (codice fiscale , , Pt_2 C.F._2 Parte_3 nata a [...] il [...] (codice fiscale ) ed nata a C.F._3 Parte_4
RR (MS) il 03.08.87 (codice fiscale ), rappresentati e difesi dall'avv. C.F._4
SS IN
PARTE RICORRENTE
c o n t r o
, nata alla Spezia il 15.06.83 (codice fiscale ), Controparte_1 C.F._5 rappresentata e difesa dall'Avv. Orsola Palladino
CONVENUTA
C O N C L U S I O N I
Per parte attrice:
“Accertata a carico della resistente l'occupazione sine titulo dell'unità immobiliare dei ricorrenti per 3 mesi (da gennaio a marzo 2022) e/o diverso arco temporale CONDANNARE la resistente alla corresponsione dell'importo di € 1.800,00 e/o diverso importo ritenuto congruo a titolo d'indennità di occupazione per i mesi goduti eventualmente da determinare in via equitativa mediante il parametro del canone locativo di mercato oltre al rimborso dell'utenza acqua non pagata di € 137,41
e/o diversa somma ritenuta congrua sul tutto interessi di mora, legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo. Con vittoria di competenze legali di causa da liquidare a favore del difensore antistatario cui aggiungere le spese e competenze stragiudiziali di mediazione come da notula allegata secondo importo ritenuto congruo”
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, In via principale: Respingere la domanda attrice in quanto infondata in fatto e in diritto. In via subordinata: condannata la convenuta al pagamento della somma di € 37,41 quale differenza dell'utenza Acam. In via istruttoria,
1 dichiarando di non accettare il contraddittorio su domande nuove reitera la richiesta di prova per testi… “
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Gli odierni ricorrenti hanno introdotto il presente giudizio con ricorso del 26.6.2024 deducendo: di essere divenuti proprietari iure hereditatis - a seguito del decesso, il giorno 22.12.2021, di Per_1
- di un'unità immobiliare sita in Luni (SP) via delle Ginestre n. 2 (censita catastalmente al foglio 8, particella 1125, subalterno 4); che il de cuius aveva stipulato, in data 10.2.2020, con CP_2 contratto di locazione ad uso abitativo di natura transitoria della durata di 18 mesi, avente ad oggetto l'unità suddetta;
che successivamente alla scadenza di quel contratto, nel dicembre del 2021, il conduttore ha lasciato l'appartamento, ove ha, però, continuare a permanere l'ex convivente dell'uomo, odierna convenuta, tanto in assenza di titolo e senza pagare alcunchè Controparte_1 alla proprietà; che a rilasciato il bene solo in data 31.3.2022, dopo reiterati solleciti;
di aver CP_1 successivamente verificato anche l'omesso pagamento della relativa utenza dell'acqua; che la controparte è già stata messa in mora con raccomandata dell'11.05.2023; che il procedimento di mediazione pure espletato ha avuto esito negativo.
E' stato quindi chiesto al Tribunale: di accertare che ha occupato sine titulo l'immobile in CP_1 oggetto per tre mesi;
di condannare la controparte al pagamento di 1.800,00 euro (o della diversa somma ritenuta congrua), oltre che al rimborso di 137,41 euro per l'utenza sopra indicata.
La convenuta si è costituita solo in data 1.4.2025, quando si era già tenuta la prima udienza ed era stato sentito il primo testimone dedotto dai ricorrenti sui capitoli di prova ammessi (cfr. verbali d'udienza del 24.10.2024 e del 22.1.2025).
Nella propria comparsa ha preliminarmente rappresentato di non aver potuto costituirsi in CP_1 giudizio tempestivamente in quanto da maggio 2024 ha iniziato a soffrire di un importante disturbo dell'umore (caratterizzato da oscillazioni sia di tipo depressivo che di disforia), così da non potere rimanere da sola in casa ed essere stata costretta ad allontanarsi dalla propria residenza, trasferendosi a vivere presso l'immobile di un amico, attuale compagno;
essendo venuta a conoscenza della pendenza del presente procedimento solo nel febbraio del 2025, recatasi finalmente presso l'abitazione, dove ha trovato l'avviso rilasciato dal postino.
E' stata quindi formulata apposita istanza di rimessione in termini.
Nel merito la parte ha dedotto: che la proprietà (attraverso l'incaricato ), nell'agosto Testimone_1 del 2021 le ha comunicato che avrebbe potuto continuare a usare l'immobile (che era stato posto in vendita) anche senza contratto;
di aver trovato una nuova abitazione già nel dicembre del 2021, avendo, tuttavia, dovuto lasciare nell'appartamento di causa i propri effetti personali ancora a gennaio e febbraio del 2022, stante l'impossibilità di effettuare nell'immediato un trasloco;
di aver utilizzato
2 i primi giorni del mese di marzo per portare via le ultime cose, imbiancare e ripulire l'alloggio; di aver pagato, nel gennaio del 2022, l'intervento urgente di una ditta specializzata per problematiche agli scarichi dell'unità; di avere pure provveduto al pagamento delle prime due mensilità del 2022, mediante bonifici in data 19.01.2022 e 07.03.2022, detratto il costo di quell'intervento; che per il mese di marzo, come da accordi, nulla le era stato più richiesto;
che la caparra è stata trattenuta da parte locatrice per danni asseritamente riscontrati nell'appartamento; che l'importo dovuto per la bolletta dell'acqua è inferiore a quello ex adverso indicato e ammonta a 37,41 euro.
Sono stati allegati alla comparsa i documenti ivi indicati (“1) Messaggi Whatsapp;
2) Copia Bonifici pag mesi geni febb 2022; 3) Certificazione medica”) e formulati in via istruttoria alcuni capitoli di prova per testi.
All'udienza del 2.4.2025 è stato sentito il secondo e ultimo testimone dedotto da parte ricorrente.
Con ordinanza in data 3.4.2025 l'istanza di rimessione in termini formulata da è stata CP_1 rigettata.
La causa viene ora in decisione a seguito del deposito delle memorie conclusive autorizzate e della discussione di rito.
Tanto premesso, va, anzitutto, confermato quanto già motivato in merito all'insussistenza nella specie dei presupposti di cui all'art. 153 co. 2 c.p.c.: nonostante il certificato medico in atti (a firma della dott.ssa e datato 21.1.2025), va, infatti, ritenuto che non sia stata fornita prova idonea del Per_2 fatto che nel periodo di specifico interesse la convenuta non abbia avuto comunque modo di organizzarsi per controllare o far controllare la corrispondenza che avrebbe necessariamente continuato a esserle inviata presso l'indirizzo di residenza;
osservandosi in termini generali, secondo la costante giurisprudenza, che l'istituto de quo presuppone la sussistenza in concreto di una causa non imputabile riferibile ad un evento che presenti il carattere dell'assolutezza e non già un'impossibilità relativa, né tantomeno una mera difficoltà.
è, dunque, decaduta dalla possibilità di svolgere attività istruttoria, con conseguente CP_1 inutilizzabilità dei documenti e inammissibilità dei capitoli di prova con cui la parte avrebbe inteso dimostrare le circostanze in fatto poste a fondamento delle difese svolte, in particolare circa i pagamenti che sarebbero stati effettuati a fronte del pacifico protrarsi dell'occupazione indebita.
I ricorrenti hanno, peraltro, precisato che i due bonifici in questione erano stati imputati alle mensilità scoperte del 2021 (novembre e dicembre) e a conferma di ciò vi sarebbe anche la dichiarazione del teste già conduttore dell'appartamento: “io … me ne andai verso fino anno, se non CP_2 dicembre era novembre;
ricordo che dopo che me ne andai c'erano anche due mesi scoperti che poi so che poi ha pagato lei… so che eravamo un po' indietro di qualche mensilità, ricordo che quando sono andato via pagai quanto di mia competenza sulla base dei nostri accordi per bollette e affitti;
3 più o meno facevamo alternati, al 50%. … ricordo che dopo che me ne andai, c'erano … due mesi scoperti che so che poi ha pagato lei”.
E', dunque, dovuto il risarcimento richiesto, per i tre mesi di interesse.
Occorre fare riferimento alla giurisprudenza della Suprema Corte, che con la sentenza resa a Sezioni
Unite n. 33645/2022 ha chiarito: che il danno da perdita del godimento del bene a seguito di occupazione esercitata in difetto di titolo, da distinguere dal danno da mancato guadagno, costituisce un'ipotesi di c.d. "danno presunto" o "danno normale"; che il danno risarcibile in questi casi è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere (direttamente o indirettamente, mediante concessione a terzi) e disporre della cosa in modo pieno ed esclusivo, possibilità persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione cagionata dall'occupazione abusiva;
che il nesso di causalità giuridica viene così stabilito fra la violazione di quel diritto (danno evento) e la concreta possibilità di godimento conseguentemente persa (danno conseguenza da risarcire); che non è, invece, risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso del bene (che pure
è manifestazione del contenuto del diritto di proprietà, sul piano astratto); che è quindi richiesta, a chi formula la relativa domanda, l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che sarebbe venuta meno;
che tale allegazione può essere contestata dalla controparte (che può opporre per esempio che il proprietario nel caso non avrebbe mai esercitato il diritto in questione); che solo in tale ipotesi sorge in capo all'attore l'onere di fornire la relativa prova (anche mediante presunzioni semplici); che nel caso di godimento sia diretto, sia indiretto, il danno può essere valutato equitativamente ai sensi dell'art. 1226 c.c., attingendo al parametro del canone locativo di mercato quale valore economico del godimento nell'ambito di un contratto tipizzato dalla legge.
Ebbene, applicati tali principi generali alla fattispecie, può ritenersi che in ricorso vi sia allegazione conforme, laddove è stata lamentata, appunto, l'impossibilità del proprietario richiedente di rientrare nella disponibilità del bene e di conseguire l'utilità che da esso può ordinariamente ricavarsi.
In atti, poi, è la testimonianza del già menzionato , che ha dichiarato: “ … so che Tes_1 CP_1 aveva trovato un altro appartamento che doveva finire di sistemare, tuttavia, è rimasta nell'immobile di mia moglie fino alla fine di marzo. Noi eravamo già d'accordo con il nuovo in inquilino ( Per_3
che avrebbe potuto entrare già a metà gennaio e invece alla fine è entrata in casa a metà
[...] aprile. Io avevo richiesto a i lasciare l'appartamento entro fine anno;
del resto, altrimenti CP_1 non avrei preso impegni con . Per_3
La quantificazione del danno così patito è operata sulla scorta del presumibile valore locativo del bene, come da costante giurisprudenza;
potendosi all'uopo ben fare riferimento al contratto in atti, in forza del quale era stato pattuito un canone di 600,00 euro mensili (cfr. doc. 2).
4 La liquidazione viene effettata in via equitativa globale (cioè, in un'unica somma comprendente sia la prestazione c.d. principale, sia la rivalutazione monetaria e gli interessi;
cfr. Cass. 6907/2012), per un ammontare complessivo di 1.800,00 euro. iene qui condannata al pagamento di tale somma, oltre agli interessi di legge dalla sentenza CP_1 al saldo.
E' fondata anche l'ulteriore richiesta, avente ad oggetto le somme che la proprietà ha dovuto pagare a (cfr. doc. 4) per l'utenza dell'acqua dell'appartamento, nell'ultimo periodo in cui lo CP_3 stesso è stato occupato dalla convenuta, richiamandosi l'estratto contabile del 02.08.2022 allegato sub 3 al ricorso e, di nuovo, la testimonianza di . Tes_1
Le spese di lite seguono la soccombenza.
La liquidazione viene effettuata ai sensi del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia
(inferiore a 5.200,00 euro) e dell'attività processuale resasi necessaria, tale da giustificare l'applicazione dei valori minimi di tabella per le quattro fasi in rilievo.
L'importo così liquidato è comprensivo (ai sensi della tabella 25 bis del succitato D.M.) delle spese per la mediazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice monocratico, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: accertata l'illegittima occupazione da parte di dell'immobile sito in Luni (SP) via Controparte_1 delle Ginestre n. 2, condanna la convenuta, per le causali di cui in parte motiva, al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di 1.800,00 euro, in via equitativa, oltre interessi di legge dalla sentenza al saldo;
condanna altresì al versamento in favore di parte ricorrente dell'importo CP_1 di 137,41 euro, oltre interessi di legge dall'esborso al saldo;
condanna la resistente al pagamento delle spese processuali sostenute da parte ricorrente, liquidate in
173,80 euro per esborsi e 1.623,23 euro per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, I.V.A.
e C.P.A. come per legge, con distrazione.
La Spezia, 14.11.2025
Il Giudice
TO Di RO
5
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA in composizione monocratica, in persona del giudice TO Di RO, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1003/2024 R.G.A.C. promossa da:
, nato a [...] il [...] (codice fiscale ), Parte_1 C.F._1 [...]
, nata a [...] il [...] (codice fiscale , , Pt_2 C.F._2 Parte_3 nata a [...] il [...] (codice fiscale ) ed nata a C.F._3 Parte_4
RR (MS) il 03.08.87 (codice fiscale ), rappresentati e difesi dall'avv. C.F._4
SS IN
PARTE RICORRENTE
c o n t r o
, nata alla Spezia il 15.06.83 (codice fiscale ), Controparte_1 C.F._5 rappresentata e difesa dall'Avv. Orsola Palladino
CONVENUTA
C O N C L U S I O N I
Per parte attrice:
“Accertata a carico della resistente l'occupazione sine titulo dell'unità immobiliare dei ricorrenti per 3 mesi (da gennaio a marzo 2022) e/o diverso arco temporale CONDANNARE la resistente alla corresponsione dell'importo di € 1.800,00 e/o diverso importo ritenuto congruo a titolo d'indennità di occupazione per i mesi goduti eventualmente da determinare in via equitativa mediante il parametro del canone locativo di mercato oltre al rimborso dell'utenza acqua non pagata di € 137,41
e/o diversa somma ritenuta congrua sul tutto interessi di mora, legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo. Con vittoria di competenze legali di causa da liquidare a favore del difensore antistatario cui aggiungere le spese e competenze stragiudiziali di mediazione come da notula allegata secondo importo ritenuto congruo”
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, In via principale: Respingere la domanda attrice in quanto infondata in fatto e in diritto. In via subordinata: condannata la convenuta al pagamento della somma di € 37,41 quale differenza dell'utenza Acam. In via istruttoria,
1 dichiarando di non accettare il contraddittorio su domande nuove reitera la richiesta di prova per testi… “
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Gli odierni ricorrenti hanno introdotto il presente giudizio con ricorso del 26.6.2024 deducendo: di essere divenuti proprietari iure hereditatis - a seguito del decesso, il giorno 22.12.2021, di Per_1
- di un'unità immobiliare sita in Luni (SP) via delle Ginestre n. 2 (censita catastalmente al foglio 8, particella 1125, subalterno 4); che il de cuius aveva stipulato, in data 10.2.2020, con CP_2 contratto di locazione ad uso abitativo di natura transitoria della durata di 18 mesi, avente ad oggetto l'unità suddetta;
che successivamente alla scadenza di quel contratto, nel dicembre del 2021, il conduttore ha lasciato l'appartamento, ove ha, però, continuare a permanere l'ex convivente dell'uomo, odierna convenuta, tanto in assenza di titolo e senza pagare alcunchè Controparte_1 alla proprietà; che a rilasciato il bene solo in data 31.3.2022, dopo reiterati solleciti;
di aver CP_1 successivamente verificato anche l'omesso pagamento della relativa utenza dell'acqua; che la controparte è già stata messa in mora con raccomandata dell'11.05.2023; che il procedimento di mediazione pure espletato ha avuto esito negativo.
E' stato quindi chiesto al Tribunale: di accertare che ha occupato sine titulo l'immobile in CP_1 oggetto per tre mesi;
di condannare la controparte al pagamento di 1.800,00 euro (o della diversa somma ritenuta congrua), oltre che al rimborso di 137,41 euro per l'utenza sopra indicata.
La convenuta si è costituita solo in data 1.4.2025, quando si era già tenuta la prima udienza ed era stato sentito il primo testimone dedotto dai ricorrenti sui capitoli di prova ammessi (cfr. verbali d'udienza del 24.10.2024 e del 22.1.2025).
Nella propria comparsa ha preliminarmente rappresentato di non aver potuto costituirsi in CP_1 giudizio tempestivamente in quanto da maggio 2024 ha iniziato a soffrire di un importante disturbo dell'umore (caratterizzato da oscillazioni sia di tipo depressivo che di disforia), così da non potere rimanere da sola in casa ed essere stata costretta ad allontanarsi dalla propria residenza, trasferendosi a vivere presso l'immobile di un amico, attuale compagno;
essendo venuta a conoscenza della pendenza del presente procedimento solo nel febbraio del 2025, recatasi finalmente presso l'abitazione, dove ha trovato l'avviso rilasciato dal postino.
E' stata quindi formulata apposita istanza di rimessione in termini.
Nel merito la parte ha dedotto: che la proprietà (attraverso l'incaricato ), nell'agosto Testimone_1 del 2021 le ha comunicato che avrebbe potuto continuare a usare l'immobile (che era stato posto in vendita) anche senza contratto;
di aver trovato una nuova abitazione già nel dicembre del 2021, avendo, tuttavia, dovuto lasciare nell'appartamento di causa i propri effetti personali ancora a gennaio e febbraio del 2022, stante l'impossibilità di effettuare nell'immediato un trasloco;
di aver utilizzato
2 i primi giorni del mese di marzo per portare via le ultime cose, imbiancare e ripulire l'alloggio; di aver pagato, nel gennaio del 2022, l'intervento urgente di una ditta specializzata per problematiche agli scarichi dell'unità; di avere pure provveduto al pagamento delle prime due mensilità del 2022, mediante bonifici in data 19.01.2022 e 07.03.2022, detratto il costo di quell'intervento; che per il mese di marzo, come da accordi, nulla le era stato più richiesto;
che la caparra è stata trattenuta da parte locatrice per danni asseritamente riscontrati nell'appartamento; che l'importo dovuto per la bolletta dell'acqua è inferiore a quello ex adverso indicato e ammonta a 37,41 euro.
Sono stati allegati alla comparsa i documenti ivi indicati (“1) Messaggi Whatsapp;
2) Copia Bonifici pag mesi geni febb 2022; 3) Certificazione medica”) e formulati in via istruttoria alcuni capitoli di prova per testi.
All'udienza del 2.4.2025 è stato sentito il secondo e ultimo testimone dedotto da parte ricorrente.
Con ordinanza in data 3.4.2025 l'istanza di rimessione in termini formulata da è stata CP_1 rigettata.
La causa viene ora in decisione a seguito del deposito delle memorie conclusive autorizzate e della discussione di rito.
Tanto premesso, va, anzitutto, confermato quanto già motivato in merito all'insussistenza nella specie dei presupposti di cui all'art. 153 co. 2 c.p.c.: nonostante il certificato medico in atti (a firma della dott.ssa e datato 21.1.2025), va, infatti, ritenuto che non sia stata fornita prova idonea del Per_2 fatto che nel periodo di specifico interesse la convenuta non abbia avuto comunque modo di organizzarsi per controllare o far controllare la corrispondenza che avrebbe necessariamente continuato a esserle inviata presso l'indirizzo di residenza;
osservandosi in termini generali, secondo la costante giurisprudenza, che l'istituto de quo presuppone la sussistenza in concreto di una causa non imputabile riferibile ad un evento che presenti il carattere dell'assolutezza e non già un'impossibilità relativa, né tantomeno una mera difficoltà.
è, dunque, decaduta dalla possibilità di svolgere attività istruttoria, con conseguente CP_1 inutilizzabilità dei documenti e inammissibilità dei capitoli di prova con cui la parte avrebbe inteso dimostrare le circostanze in fatto poste a fondamento delle difese svolte, in particolare circa i pagamenti che sarebbero stati effettuati a fronte del pacifico protrarsi dell'occupazione indebita.
I ricorrenti hanno, peraltro, precisato che i due bonifici in questione erano stati imputati alle mensilità scoperte del 2021 (novembre e dicembre) e a conferma di ciò vi sarebbe anche la dichiarazione del teste già conduttore dell'appartamento: “io … me ne andai verso fino anno, se non CP_2 dicembre era novembre;
ricordo che dopo che me ne andai c'erano anche due mesi scoperti che poi so che poi ha pagato lei… so che eravamo un po' indietro di qualche mensilità, ricordo che quando sono andato via pagai quanto di mia competenza sulla base dei nostri accordi per bollette e affitti;
3 più o meno facevamo alternati, al 50%. … ricordo che dopo che me ne andai, c'erano … due mesi scoperti che so che poi ha pagato lei”.
E', dunque, dovuto il risarcimento richiesto, per i tre mesi di interesse.
Occorre fare riferimento alla giurisprudenza della Suprema Corte, che con la sentenza resa a Sezioni
Unite n. 33645/2022 ha chiarito: che il danno da perdita del godimento del bene a seguito di occupazione esercitata in difetto di titolo, da distinguere dal danno da mancato guadagno, costituisce un'ipotesi di c.d. "danno presunto" o "danno normale"; che il danno risarcibile in questi casi è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere (direttamente o indirettamente, mediante concessione a terzi) e disporre della cosa in modo pieno ed esclusivo, possibilità persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione cagionata dall'occupazione abusiva;
che il nesso di causalità giuridica viene così stabilito fra la violazione di quel diritto (danno evento) e la concreta possibilità di godimento conseguentemente persa (danno conseguenza da risarcire); che non è, invece, risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso del bene (che pure
è manifestazione del contenuto del diritto di proprietà, sul piano astratto); che è quindi richiesta, a chi formula la relativa domanda, l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che sarebbe venuta meno;
che tale allegazione può essere contestata dalla controparte (che può opporre per esempio che il proprietario nel caso non avrebbe mai esercitato il diritto in questione); che solo in tale ipotesi sorge in capo all'attore l'onere di fornire la relativa prova (anche mediante presunzioni semplici); che nel caso di godimento sia diretto, sia indiretto, il danno può essere valutato equitativamente ai sensi dell'art. 1226 c.c., attingendo al parametro del canone locativo di mercato quale valore economico del godimento nell'ambito di un contratto tipizzato dalla legge.
Ebbene, applicati tali principi generali alla fattispecie, può ritenersi che in ricorso vi sia allegazione conforme, laddove è stata lamentata, appunto, l'impossibilità del proprietario richiedente di rientrare nella disponibilità del bene e di conseguire l'utilità che da esso può ordinariamente ricavarsi.
In atti, poi, è la testimonianza del già menzionato , che ha dichiarato: “ … so che Tes_1 CP_1 aveva trovato un altro appartamento che doveva finire di sistemare, tuttavia, è rimasta nell'immobile di mia moglie fino alla fine di marzo. Noi eravamo già d'accordo con il nuovo in inquilino ( Per_3
che avrebbe potuto entrare già a metà gennaio e invece alla fine è entrata in casa a metà
[...] aprile. Io avevo richiesto a i lasciare l'appartamento entro fine anno;
del resto, altrimenti CP_1 non avrei preso impegni con . Per_3
La quantificazione del danno così patito è operata sulla scorta del presumibile valore locativo del bene, come da costante giurisprudenza;
potendosi all'uopo ben fare riferimento al contratto in atti, in forza del quale era stato pattuito un canone di 600,00 euro mensili (cfr. doc. 2).
4 La liquidazione viene effettata in via equitativa globale (cioè, in un'unica somma comprendente sia la prestazione c.d. principale, sia la rivalutazione monetaria e gli interessi;
cfr. Cass. 6907/2012), per un ammontare complessivo di 1.800,00 euro. iene qui condannata al pagamento di tale somma, oltre agli interessi di legge dalla sentenza CP_1 al saldo.
E' fondata anche l'ulteriore richiesta, avente ad oggetto le somme che la proprietà ha dovuto pagare a (cfr. doc. 4) per l'utenza dell'acqua dell'appartamento, nell'ultimo periodo in cui lo CP_3 stesso è stato occupato dalla convenuta, richiamandosi l'estratto contabile del 02.08.2022 allegato sub 3 al ricorso e, di nuovo, la testimonianza di . Tes_1
Le spese di lite seguono la soccombenza.
La liquidazione viene effettuata ai sensi del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia
(inferiore a 5.200,00 euro) e dell'attività processuale resasi necessaria, tale da giustificare l'applicazione dei valori minimi di tabella per le quattro fasi in rilievo.
L'importo così liquidato è comprensivo (ai sensi della tabella 25 bis del succitato D.M.) delle spese per la mediazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice monocratico, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: accertata l'illegittima occupazione da parte di dell'immobile sito in Luni (SP) via Controparte_1 delle Ginestre n. 2, condanna la convenuta, per le causali di cui in parte motiva, al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di 1.800,00 euro, in via equitativa, oltre interessi di legge dalla sentenza al saldo;
condanna altresì al versamento in favore di parte ricorrente dell'importo CP_1 di 137,41 euro, oltre interessi di legge dall'esborso al saldo;
condanna la resistente al pagamento delle spese processuali sostenute da parte ricorrente, liquidate in
173,80 euro per esborsi e 1.623,23 euro per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, I.V.A.
e C.P.A. come per legge, con distrazione.
La Spezia, 14.11.2025
Il Giudice
TO Di RO
5