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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/12/2025, n. 17783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17783 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico in funzione di Giudice di Appello Dott.ssa LI Pellettieri nella causa
N.R.G. 29303/2023 pervenuta all'udienza del 13 novembre 2025 per la spedizione a sentenza, vertente tra:
nato a [...] il [...] , difeso giusta delega in atti dall'Avv. ES Parte_1
UM
APPELLANTE
E
con sede in Via IV Novembre 119/A domiciliata ex lege presso Controparte_1 CP_1
l'Avvocatura Generale dello Stato , contumace
APPELLATA
, difesa giusta delega in atti dall'Avv. ES Patti C.F._1 P.IVA_1
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di n. 19944/2022 depositata CP_1
il 1.12.2022 – compensazione delle spese in primo grado – omessa o insufficiente indicazione dei motivi
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 13 novembre 2025 con note di trattazione scritta
Ha pronunciato
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge 69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell'atto di citazione in appello e dei motivi di gravame ivi contenuti, della comparsa di costituzione e risposta di CP_2
nonchè degli atti e documenti del giudizio di primo grado , che qui integralmente si richiamano .
Tanto premesso, si osserva che è stata impugnata la sentenza del Giudice di Pace limitatamente alla statuizione di compensazione integrale tra le parti delle spese processuali, nonostante l'accoglimento da parte del primo Giudice della opposizione a cartella esattoriale meglio indicata in atti promossa dall' odierno appellante .
L'appello , tempestivamente proposto nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c. (sentenza di primo grado pubblicata in data 1.12.2022 – atto di citazione in appello notificato il 1.6.2023 e iscrizione a ruolo dell'8 giugno 2023) , ammissibile siccome proposto in ossequio al dettato di cui all'art. 342 c.p.c. , è fondato e va accolto .
L'art. 92 comma 2 c.p.c. , come modificato dal d.l. 132/2014,convertito in legge 10.11.2014 n. 162,
e applicabile al caso di specie, prevede attualmente in maniera pressoché tassativa le ipotesi in cui il Giudice può far luogo alla compensazione integrale o parziale delle spese processuali: soccombenza reciproca;
assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti;
trattasi di ipotesi specifiche di deroga al principio generale della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. .
Nel caso che ci occupa , posto che si è al di fuori della previsione normativa sopra esplicitata (si ripete che l'opposizione a cartella esattoriale è stata accolta dal primo Giudice) , si osserva che non risulta nella sentenza di primo grado la indicazione del motivo legittimante la compensazione delle spese .
L'appello è dunque fondato e va accolto e, in parziale riforma della impugnata sentenza, va disposta la condanna della e di in solido alla refusione in favore Controparte_1 CP_2 dell'odierno appellante delle spese del primo grado unitamente alla refusione di quelle del presente grado, con liquidazione ai sensi del D.M. 55/2014 (€ 633,00 per compenso, con applicazione dello scaglione da € 1101,00 ad € 5200,00 per il procedimento di primo grado;
€ 1278,00 per compenso per il giudizio di secondo grado , applicando lo stesso scaglione di riferimento ); spese da distrarsi in favore dell'Avv. ES UM che ne ha fatto anticipazione;
fermo il resto della impugnata sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di Giudice di Appello , definitivamente pronunciando , così provvede:
a) accoglie l'appello e , in parziale riforma della impugnata sentenza, condanna la CP_1
e in via solidale alla refusione in favore di delle spese
[...] CP_2 Parte_1
del primo grado , che si liquidano in € 633,00 per compenso ex D.M. 55/2014, rimb. forf. sp. gen. , IVA e CPA come per legge, oltre al rimborso del contributo unificato;
fermo il resto della impugnata sentenza;
b) condanna la e in via solidale alla refusione delle spese del Controparte_1 CP_2
secondo grado in favore dell'appellante , che si liquidano in € 1278,00 per compenso ex
D.M. 55/2014, rimb. forf. sp. gen. , IVA e CPA come per legge, oltre il rimborso delle spese di contributo unificato;
spese come liquidate sub a) e sub b) da distrarsi in favore dell'Avv.
ES UM che ne ha fatto anticipazione;
c) sentenza esecutiva .
Così deciso in Roma il 18 dicembre 2025
Dott.ssa LI Pellettieri
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico in funzione di Giudice di Appello Dott.ssa LI Pellettieri nella causa
N.R.G. 29303/2023 pervenuta all'udienza del 13 novembre 2025 per la spedizione a sentenza, vertente tra:
nato a [...] il [...] , difeso giusta delega in atti dall'Avv. ES Parte_1
UM
APPELLANTE
E
con sede in Via IV Novembre 119/A domiciliata ex lege presso Controparte_1 CP_1
l'Avvocatura Generale dello Stato , contumace
APPELLATA
, difesa giusta delega in atti dall'Avv. ES Patti C.F._1 P.IVA_1
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di n. 19944/2022 depositata CP_1
il 1.12.2022 – compensazione delle spese in primo grado – omessa o insufficiente indicazione dei motivi
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 13 novembre 2025 con note di trattazione scritta
Ha pronunciato
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge 69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell'atto di citazione in appello e dei motivi di gravame ivi contenuti, della comparsa di costituzione e risposta di CP_2
nonchè degli atti e documenti del giudizio di primo grado , che qui integralmente si richiamano .
Tanto premesso, si osserva che è stata impugnata la sentenza del Giudice di Pace limitatamente alla statuizione di compensazione integrale tra le parti delle spese processuali, nonostante l'accoglimento da parte del primo Giudice della opposizione a cartella esattoriale meglio indicata in atti promossa dall' odierno appellante .
L'appello , tempestivamente proposto nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c. (sentenza di primo grado pubblicata in data 1.12.2022 – atto di citazione in appello notificato il 1.6.2023 e iscrizione a ruolo dell'8 giugno 2023) , ammissibile siccome proposto in ossequio al dettato di cui all'art. 342 c.p.c. , è fondato e va accolto .
L'art. 92 comma 2 c.p.c. , come modificato dal d.l. 132/2014,convertito in legge 10.11.2014 n. 162,
e applicabile al caso di specie, prevede attualmente in maniera pressoché tassativa le ipotesi in cui il Giudice può far luogo alla compensazione integrale o parziale delle spese processuali: soccombenza reciproca;
assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti;
trattasi di ipotesi specifiche di deroga al principio generale della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. .
Nel caso che ci occupa , posto che si è al di fuori della previsione normativa sopra esplicitata (si ripete che l'opposizione a cartella esattoriale è stata accolta dal primo Giudice) , si osserva che non risulta nella sentenza di primo grado la indicazione del motivo legittimante la compensazione delle spese .
L'appello è dunque fondato e va accolto e, in parziale riforma della impugnata sentenza, va disposta la condanna della e di in solido alla refusione in favore Controparte_1 CP_2 dell'odierno appellante delle spese del primo grado unitamente alla refusione di quelle del presente grado, con liquidazione ai sensi del D.M. 55/2014 (€ 633,00 per compenso, con applicazione dello scaglione da € 1101,00 ad € 5200,00 per il procedimento di primo grado;
€ 1278,00 per compenso per il giudizio di secondo grado , applicando lo stesso scaglione di riferimento ); spese da distrarsi in favore dell'Avv. ES UM che ne ha fatto anticipazione;
fermo il resto della impugnata sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di Giudice di Appello , definitivamente pronunciando , così provvede:
a) accoglie l'appello e , in parziale riforma della impugnata sentenza, condanna la CP_1
e in via solidale alla refusione in favore di delle spese
[...] CP_2 Parte_1
del primo grado , che si liquidano in € 633,00 per compenso ex D.M. 55/2014, rimb. forf. sp. gen. , IVA e CPA come per legge, oltre al rimborso del contributo unificato;
fermo il resto della impugnata sentenza;
b) condanna la e in via solidale alla refusione delle spese del Controparte_1 CP_2
secondo grado in favore dell'appellante , che si liquidano in € 1278,00 per compenso ex
D.M. 55/2014, rimb. forf. sp. gen. , IVA e CPA come per legge, oltre il rimborso delle spese di contributo unificato;
spese come liquidate sub a) e sub b) da distrarsi in favore dell'Avv.
ES UM che ne ha fatto anticipazione;
c) sentenza esecutiva .
Così deciso in Roma il 18 dicembre 2025
Dott.ssa LI Pellettieri