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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 16/04/2025, n. 918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 918 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A NA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Taranto
- PRIMA SEZIONE CIVILE-
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Presidente OT.SS Stefania D'Errico; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 4286/2023 R.G. degli Affari Civili
Contenziosi;
TRA
(c.f. ), nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente a[...], , elettivamente domiciliata in Taranto, alla Via Polibio n.
45, presso e nello studio dell'Avv. Arianna Aiello (c.f. ), dalla quale è C.F._2 rappresentata e difesa e rappresentata in virtù di mandato in calce all'atto di citazione notificato il
22.08.2023, parte ammeSS al patrocinio a Spese dello Stato giusta istanza depositata telematicamente il 01.03.2023 - protocollo n. 0007095/2023 - deliberata in data 07.03.2023 presso il ConSIlio dell'Ordine degli Avvocati di Taranto;
- IC -
E
(c.f. ), nata a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 C.F._3
residente a[...], elettivamente domiciliata in Taranto, alla Via G. de
Cesare n. 37, presso e nello studio dell'Avv. Daniele D'Elia (c.f. ) e C.F._4 dell'Avv. Franzino Renzullo (c.f. ), che la rappresentano e difendono C.F._5
congiuntamente e disgiuntamente in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione depositata il 13.11.2023;
- convenuta -
Oggetto: “Altri contratti atipici”
1
MOTIVI DELLA DECISIONE – FATTO E DIRITTO
L'OGGETTO DEL GIUDIZIO, LE RAGIONI DELLE PARTI E LO SVOLGIMENTO DEL
PROCESSO.
1. L'atto di citazione
Con atto di citazione notificato il 22.08.2023 la SI.ra conveniva in giudizio dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale la SI.ra , esponendo: Controparte_1
- di essere sorella del defunto nato a [...] il [...] ed ivi Persona_1
deceduto il 29.07.2021;
- che il fratello era coniugato con l'avv. dal 06.06.1996; Controparte_1
- che nel mese di Ottobre 2019 il SI. scopriva di essere affetto da una grave Persona_1
malattia degenerativa;
- che a causa della malattia il fratello necessitava di assistenza sia diurna che notturna, stante la sua assoluta incapacità di provvedere, in maniera autonoma, alle principali eSIenze di vita quotidiana;
- che l'odierna convenuta veniva meno ai doveri di assistenza morale e materiale cui era obbligata nella qualità di coniuge;
- che, pertanto, vi provvedeva la sorella in via del tutto sussidiaria, ma non per Parte_1
spirito di liberalità;
- che, stante il totale abbandono operato dalla nei confronti del marito gravemente P_
ammalato, in effetti provvedeva ad assistere il fratello sia materialmente, stante la totale incapacità del defunto di provvedere a sé stesso a causa della grave malattia _1
degenerativa da cui era affetto, sia anticipando le spese neceSSrie al sostentamento del fratello (spese alimentari, vestiario, cure mediche, assistenza medica a domicilio, canone locatizio, quote condominiali, utenze, ecc…);
- che tale circostanza era nota all'avv. la quale non si opponeva ed anzi invitava P_
l'odierna IC a conservare traccia di tutti i pagamenti, impegnandosi alla futura restituzione di quanto anticipato;
- che le spese sostenute dall'odierna IC e delle quali chiede la restituzione ammontano complessivamente ad €.19.080,25, come da documentazione allegata;
- che l'avv. oltre che coniuge, era gerente dell'intero patrimonio del SI. P_ _1
, in forza di una procura generale notarile sottoscritta dallo stesso in favore della
[...]
moglie prima che la malattia lo rendesse totalmente incapace;
- che nonostante i numerosi solleciti, la non provvedeva alla restituzione in favore P_
2 della SI.ra delle somme dalla steSS anticipate per conto del defunto fratello;
Pt_1
- che l'odierna IC si vedeva pertanto costretta a depositare istanza di mediazione presso l'Organismo Camera di Conciliazione Italiana ove, in occasione del primo incontro, nessuno compariva per la parte invitata.
Nel merito, l'IC riconduceva il rapporto intercorso con il defunto fratello Persona_1 nell'ambito dell'istituto della “negotiorum gestio”, disciplinato dagli artt. 2028 e ss. c.c., in virtù del quale il gestore svolge un'attività diretta al conseguimento dell'esclusivo interesse dell'altro soggetto, caratterizzato dalla spontaneità dell'intervento e quindi dalla mancanza di un qualsivoglia rapporto giuridico in forza del quale il gestore sia tenuto ad intervenire nella sfera giuridica altrui.
Deduceva che, pur essendo consapevole di non esservi obbligata, aveva dovuto sopperire al mantenimento ed all'assistenza del fratello, dato il mancato adempimento da parte della SI.ra unica obbligata nei confronti del coniuge gravemente ammalato alle prestazione di P_
mantenimento e assistenza morale e materiale, precisando che la domanda proposta era finalizzata unicamente alla restituzione di tutte le somme dalla steSS anticipate e non alla ricezione di un compenso, incompatibile con l'istituto di cui al 2028 c.c., atteso che la spontanea gestione di affari altrui non è soggetta ad alcun compenso ma solo al rimborso delle spese sostenute da parte del gestore.
Aggiungeva inoltre che nel caso di specie la SI.ra si era sostituita alla SI.ra Pt_1 P_
provvedendo personalmente al mantenimento del fratello, anche in adempimento di un dovere di ordine pubblico, essendo il fratello gravemente ammalato e per questo in stato di bisogno, _1
non essendo in grado di provvedervi autonomamente.
Tanto premesso, la SI.ra chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “Accertare e Parte_1
dichiarare il diritto della SI.ra alla restituzione di tutte le somme sostenute a Parte_1 titolo anticipatorio, per i motivi in narrativa dedotti e per l'effetto: Condannare l'Avv.
[...]
a restituire all'IC la complessiva somma di € 19.080,25, ovvero della maggiore o P_
minore somma che dovesse risultare nel corso del giudizio, oltre interessi legali dal pagamento all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore resosi anticipatario”.
2. Le ragioni di parte convenuta.
Per mezzo di comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13.11.2023 si costituiva nel presente giudizio l'avv. , la quale eccepiva il proprio difetto di legittimazione Controparte_1
passiva.
Deduceva, sul punto, che, come affermato dalla steSS IC, il rapporto di negotiorum gestio era intercorso tra la SI.ra ed il SI. , il quale, ai sensi dell'art. 2031 c.c., Parte_1 Persona_1
3 avrebbe avuto l'obbligo di “[…] rimborsare tutte le spese neceSSrie o utili” compiute in ragione della gestione posta in essere, pari ad un asserito importo di €. 19.080.25; peraltro, avendo la SI.ra espreSSmente rinunciato all'eredità del marito con atto pubblico per Notar Controparte_1
OT. del 12.1.2022 (Rep. n. 15864 - Racc. n. 13395), alcuna pretesa di pagamento Persona_2
poteva essere rivolta nei suoi confronti per obbligazioni assunte dal defunto . Persona_1
Nel merito, la convenuta negava di aver mai trascurato di provvedere al coniuge SI.
[...]
, esponendo che: _1
- già dall'aprile 2007, quindi prima dell'insorgere della malattia, i coniugi ed Pt_1 P_
erano separati di fatto ed il SI. aveva scelto di terminare la convivenza Persona_1
matrimoniale per trasferirsi in un'abitazione diversa da quella coniugale;
- che tale condizione si era protratta per molti anni, senza che nessuno dei due coniugi decidesse di formalizzare giudizialmente la separazione;
- che con l'insorgere della malattia il SI. si era riavvicinato alla moglie, Persona_1 chiedendole di stargli accanto e di aiutarlo nell'affrontare la patologia degenerativa di cui era affetto;
- che la convenuta si era subito resa disponibile ad assistere il coniuge, occupandosi di prenotare le visite mediche specialistiche, di interagire con i medici e le strutture sanitarie presso cui il SI. era stato più volte ricoverato;
Pt_1
- che nell'estate del 2020, a seguito di un ricovero per “sospetto glioblastoma cerebrale” presso l'Ente Ecclesiastico “F. Miulli” di Acquaviva delle Fonti (BA), era stata costantemente accanto al coniuge sino alle dimissioni, provvedendo alle sue eSIenze quotidiane e preoccupandosi del suo sostegno materiale e morale;
- che aveva sempre provveduto a farsi carico di ogni spesa medica e sanitaria, nonché ad accompagnare il marito nel periodo in cui si era sottoposto a radioterapia e chemioterapia;
- che non rispondeva al vero quanto affermato dalla SI.ra in ordine alla circostanza Pt_1
che la avesse incaSSto il TFS del SI. ed anzi la convenuta si era P_ Persona_1
intereSSta a fare in modo che lo stesso venisse ottenuto e ricevuto dal coniuge, affinché potesse far fronte alle proprie eSIenze e alle spese neceSSrie;
- che in ragione della sua malattia degenerativa in data 13.07.2020 il SI. Persona_1
aveva sottoscritto, in favore della moglie, una procura generale notarile, al fine di permettere alla steSS di occuparsi di tutte le pratiche neceSSrie per ottenere la pensione ed il trattamento di fine servizio;
- che mai alcuna somma era stata distratta o prelevata dalla dal conto corrente dalla P_
steSS aperto in qualità di procuratore speciale del marito ed allo stesso intestato;
4 - infine, contestava la congruità delle spese e dei pagamenti richiesti.
Tanto premesso, la convenuta chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo all'odierna convenuta per tutti i motivi di cui alla narrativa che precede e, per l'effetto, rigettare la domanda proposta con ogni conseguenza di legge;
nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento superiore eccezione preliminare, rigettare le domande tutte formulate dall'IC nei confronti dell'Avv. in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui alla Controparte_1 narrativa che precede;
per l'effetto, condannare parte IC al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio;
sempre per l'effetto, condannare parte IC al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96, III comma,
c.p.c.”.
3. Lo svolgimento del processo.
All'udienza di prima comparizione del 25.01.2024, le parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi ed alle memorie ex art. 171 ter c.p.c., chiedendone l'accoglimento.
Con ordinanza del 06.02.2024 il G.I. ammetteva le prove orali e documentali richieste dalle parti, nei limiti di cui in motivazione, e rinviava la causa all'udienza del 22.02.2024 per l'espletamento della prova testimoniale.
All'udienza del 22.02.2024 venivano escussi i testi di parte IC e Parte_2 [...]
. CP_2
All'udienza del 06.06.2024 venivano escussi il teste di parte IC ed il teste di Parte_3 parte convenuta dott. ; il Giudice rinviava quindi all'udienza del 12.09.2024 per Testimone_1 il prosieguo dell'istruttoria.
All'udienza del 12.09.2024 veniva escusso il teste di parte convenuta Testimone_2
All'udienza del 14.11.2024 veniva escusso il teste di parte convenuta dott. Testimone_3
[...]
Alla successiva udienza del 09.01.2025 veniva escusso il teste di parte convenuta dott.SS Tes_4
ed il teste di parte IC .
[...] Testimone_5
All'esito dell'espletamento della prova testimoniale, il Giudice si riservava in ordine alle ulteriori richieste istruttorie formulate dalle parti.
Con ordinanza del 03.02.2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 09.01.2025, il giudice istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, rigettava ogni ulteriore istanza istruttoria e, ritenuta la causa matura per la decisione, la rinviava all'udienza del 26.03.2025 per la decisione, assegnando alle parti termine sino al 20.02.2025 per la precisazione delle conclusioni,
5 sino al 10 marzo 2025 per il deposito delle comparse conclusionali e sino al 20 marzo 2025 per eventuali repliche.
Alla successiva udienza, rinviata d'ufficio al 27.03.2025, il Giudice Istruttore riservava quindi la causa per la decisione.
IL MERITO DELLA CONTROVERSIA.
La domanda è infondata e, pertanto, non merita accoglimento per le ragioni di cui si dirà appresso.
In punto di qualificazione giuridica, è neceSSrio premettere che tale compito è riservato al giudice che è tenuto a valutare i fatti esposti dalla parte che agisce e di individuarne il più corretto inquadramento tecnico-giuridico, a prescindere dalle deduzioni in diritto e dalle norme di legge richiamate e senza tema di incorrere in vizio di ultrapetizione (v. Corte di CaSSzione, Sez. 2 - ,
Ordinanza n. 5153 del 21/02/2019: “Il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche in difformità rispetto alle indicazioni delle parti, incorrendo nella violazione del divieto di ultrapetizione soltanto ove sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio dalle parti).
Tanto premesso, la domanda avanzata dall'IC è invero apparentemente volta ad Parte_1
ottenere dalla convenuta la restituzione delle spese sostenute per provvedere al sostentamento del fratello , gravemente malato e non in grado di provvedere a sé stesso, in ragione del Persona_1
dedotto totale disinteresse mostrato dalla convenuta SI.ra , coniuge del SI. Controparte_1
, la quale non aveva inteso provvedervi personalmente, venendo meso agli obblighi Pt_1
derivanti dal rapporto di coniugio.
A sostegno dei propri assunti, parte IC afferma che nella fattispecie è configurabile un'ipotesi di “negotiorum gestio”. Richiama invero l'art. 2028 c.c., ai sensi del quale “Chi, senza esservi obbligato, assume scientemente la gestione di un affare altrui, è tenuto a continuarla e a condurla
a termine finché l'intereSSto non sia in grado di provvedervi da sé stesso”, precisando che nel caso di specie la , pur consapevole di non esservi obbligata, aveva dovuto sopperire alle Pt_1 eSIenze del fratello a causa dell'assenza della dominus dell'affare gestito ed unica P_
obbligata nei confronti del coniuge gravemente ammalato. Inquadrava quindi nella figura della negotiorum gestio prohibente domino il rapporto intercorso con la convenuta, avendo adempiuto spontaneamente all'obbligo di mantenere il fratello, incombente unicamente sulla convenuta nella sua qualità di coniuge del defunto IG. . Pt_1
La qualificazione giuridica della domanda è tuttavia complicato dalle contraddittorie allegazioni della parte IC, la quale inizialmente ha dichiarato di agire in virtù di una negotiorum gestio
6 prohibente domino per la ripetizione delle spese affrontate nell'attività sostitutiva del soggetto principale obbligato, quindi con un intervento del tutto spontaneo, volto a sopperire le inadempienze della convenuta nella prestazione della dovuta assistenza morale e materiale nei confronti del coniuge SI. , germano della prima, salvo poi rappresentare che la Persona_1
nella qualità di procuratrice generale del marito, si fosse impegnata alla restituzione in suo P_ favore delle somme anticipate per il mantenimento, la cura e l'assistenza dello stesso, affetto da grave patologia, e in tal senso sono state dedotte le istanze di prova e è stata espletata tutta l'attività istruttoria di parte IC.
Prima di procedere all'analisi del merito della fattispecie in esame, appare utile richiamare i principi fondamentali in tema di gestione d'affari altrui, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2028 e ss. c.c..
L'istituto della negotiorum gestio prevede lo svolgimento di atti giuridici o materiali, da parte del gestore, diretti al conseguimento dell'esclusivo interesse dell'altro soggetto, ovvero il dominus.
I presupposti principali che la legge richiede, perché poSS esservi gestione di affari altrui, sono:
a) la mancanza di una obbligazione fra gestore e dominus;
b) l'intenzione di gerire un affare altrui;
c) l'alienità del negozio gerito.
Quanto al primo presupposto, non può configurarsi negotiorum gestio nell'ipotesi in cui sussista un rapporto contrattuale tra il gestore e l'intereSSto; sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che “L'elemento caratterizzante la gestione d'affari (art. 2028, c.c.) è costituito dal compimento di atti giuridici, […] in assenza di ogni rapporto contrattuale con l'intereSSto; pertanto la negotiorium gestio non è configurabile, qualora l'asserito gestore abbia adempiuto la prestazione in esecuzione di un contratto […]”(Cass. civ. n. 18626/2003).
Deve quindi escludersi, a titolo esemplificativo, che poSS esservi gestione di affari altrui nell'ipotesi di gestione fatta in esecuzione di un mandato.
Quanto al secondo requisito, consistente nell'intenzione di gerire un affare altrui, perché poSS esservi gestione di affari altrui in senso tecnico è neceSSrio che vi sia la consapevolezza del gestore di curare un interesse altrui.
Presupposto della volontà della gestione di affari altrui è l'impossibilità del dominus di provvedere da sé all'affare; il requisito dell'absentia domini è inteso come l'impedimento dell'intereSSto, ovvero il dominus, a provvedere ai propri interessi o quanto meno la sua non opposizione all'ingerenza del gestor.
7 Secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità si verifica tale presupposto ogni qualvolta l'intereSSto non poSS provvedere in maniera efficiente ad amministrare i propri affari, ovvero in caso di incapacità legale del soggetto, irreperibilità momentanea o reclusione dell'intereSSto.
Peraltro, in alcune pronunce la Suprema Corte è giunta sino al punto di affermare che basti la semplice non opposizione dell'intereSSto al compimento dell'affare da parte del gestore, indipendentemente dall'impossibilità effettiva di amministrare. Nello specifico, è stato affermato che “la absentia domini deve intendersi non come impossibilità oggettiva e soggettiva di curare i propri interessi, ma come semplice mancanza di un rapporto giuridico in forza del quale il gestore sia tenuto ad intervenire nella sfera giuridica altrui” (in tal senso, Cass. n. 12304/11).
Fondamento della volontà di gestire affari altrui è, infine, l'utilità e la cura di interessi che, altrimenti, resterebbero abbandonati: pertanto, il gestore è obbligato a continuare la gestione, conducendo a termine l'affare.
L'utilità iniziale della gestione deve essere valutata in base ad un criterio oggettivo, ovvero non tenendo conto dei particolari interessi e delle aspirazioni del dominus; in questa prospettiva, potrebbe ravvisarsi l'utilità iniziale della gestione ogniqualvolta “sia stata esplicata un'attività che, producendo un incremento patrimoniale o risolvendosi in un'evitata perdita economica, sarebbe stata esercitata dallo stesso dominus quale buon padre di famiglia, se avesse dovuto provvedere efficacemente da sé alla gestione dell'affare” (Cfr. Cass. N. 12280/07).
Deve invece escludersi la gestione nel caso in cui il gestore agisca in esecuzione di un mandato che crede per errore di aver ricevuto o comunque in esecuzione di una precedente obbligazione che crede per errore di aver assunto.
Quanto al presupposto della alienità del negozio gerito, un negozio può dirsi in linea generale alieno quando non appartiene a chi lo ha compiuto.
L'art. 2031 c.c. individua infine gli obblighi dell'intereSSto, sancendo che “Qualora la gestione sia stata utilmente iniziata, l'intereSSto deve adempiere le obbligazioni che il gestore ha assunte in nome di lui, deve tenere indenne il gestore di quelle assunte dal medesimo in nome proprio e rimborsargli tutte le spese neceSSrie o utili con gli interessi dal giorno in cui le spese stesse sono state fatte. Questa disposizione non si applica agli atti di gestione eseguiti contro il divieto dell'intereSSto, eccetto che tale divieto sia contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume”.
Il secondo comma della norma sopra richiamata disciplina l'ipotesi della negotiorum gestio prohibente domino, la quale è configurata normalmente come intervento di un terzo, che, stante l'inadempimento di un obbligo, avente contenuto di dovere giuridico d'ordine pubblico, da parte del soggetto obbligato, si sostituisce spontaneamente a questo nell'adempimento di tale obbligo,
8 nonostante l'opposizione dello stesso obbligato. Ne consegue che in tale figura di gestione la utilitas è insita nel fatto stesso dell'intervento del terzo, e non è richiesta la absentia dell'obbligato quale causa dell'inadempimento. Sono quindi requisiti neceSSri di detta figura esclusivamente l'inadempimento di un obbligo, avente il contenuto sopra specificato, da parte del soggetto obbligato, e l'intervento del terzo con l'intento di adempiere l'obbligo altrui, ossia di gestire l'affare altrui (Cass. civ. n. 2636/1969).
Tanto premesso in ordine ai presupposti della negotiorum gestio, occorre ulteriormente precisare che l'oggetto dell'affare può consistere in attività di vario genere (tra le quali possono ricomprendersi gli atti materiali finalizzati alla gestione utile del patrimonio del dominus, quali la gestione di un complesso patrimoniale ed altre attività), ma ciò che è neceSSrio è che lo stesso abbia contenuto patrimoniale.
Pertanto, devono escludersi gli atti di gestione in materia di diritto di famiglia o comunque posti in essere per interessi e ragioni di carattere personale.
Orbene, paSSndo ad esaminare il merito della presente controversia, occorre rilevare che, a fronte dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta nella comparsa di costituzione in ragione della dichiarazione di rinuncia all'eredità giusta atto pubblico per Notar
OT. del 12.1.2022 (Rep. n. 15864 - Racc. n. 13395), parte IC ha precisato di Persona_2 aver citato l'odierna convenuta IG.ra nella sua qualità di coniuge e di procuratrice generale P_
del defunto marito e non invece in qualità di erede del medesimo.
Ciò sul presupposto secondo cui l'assistenza prestata in favore del defunto fratello sarebbe inquadrabile, secondo quanto precisato nella memoria ex art. 171-ter depositata in data 12.12.2023, nella figura della negotiorum gestio prohibente domino, in quanto dà diritto al rimborso, senza che sia richiesta la prova dell'utilitas né l'assenso dell'obbligato, il comportamento del terzo che, non animato da spirito di liberalità, abbia adempiuto all'obbligo della moglie di mantenere e assistere materialmente e moralmente il proprio coniuge.
Tale ricostruzione in punto di diritto non appare condivisibile.
Deve invero ritenersi che, per quanto attiene alle prestazioni di assistenza personale effettuate in favore del defunto fratello, le stesse siano state rese dall'odierna IC in adempimento di un'obbligazione naturale, ossia non derivante da un obbligo giuridico ma da un dovere morale, sociale, dato il rapporto di stretta parentela esistente tra il soggetto che ha prestato l'assistenza morale e il beneficiario di tali prestazioni.
Del resto, la steSS IC ha dichiarato di agire per il rimborso dei soli esborsi sostenuti nell'interesse del fratello infermo, mentre quanto all'assistenza morale prestata in favore dello stesso ha riconosciuto di averla prestata per ragioni di solidarietà familiare.
9 Quanto invece alle prestazioni di natura patrimoniale, di cui la SI.ra chiede il rimborso, Pt_1 occorre invece rilevare che l'inquadramento giuridico proposto dalla IC non è condivisibile né risulta coerente con l'allegazione dei fatti posti a fondamento della domanda e che in ogni caso anche tali prestazioni, al pari di quelle personali, sono da ritenersi fornite in adempimento di un dovere morale e pertanto irripetibili, essendo riservato solo all'avente diritto (e ai suoi eredi) la facoltà di chiedere l'adempimento dell'obbligo di mantenimento nei confronti del coniuge o altro congiunto obbligato per legge (v. Cass, sent. n. 35738/2023 del 21.12.2023).
Il richiamo operato dalla difesa dell'IC all'istituto della negotiorum gestio prohibente domino, pur se suggestivo, non è coerente con l'allegazione dei fatti e la deduzione dei relativi mezzi di prova della steSS parte.
Secondo la giurisprudenza più risalente, la negotiorum gestio prohibente domino, disciplinata al secondo comma dell'art. 2031 c.c., si configura come intervento di un terzo, che, stante l'inadempimento di un obbligo, avente contenuto di dovere giuridico d'ordine pubblico, da parte del soggetto obbligato, si sostituisce spontaneamente a questo nell'adempimento di tale obbligo, nonostante l'opposizione dello stesso obbligato;
si precisa che in tale figura di gestione la utilitas è insita nel fatto stesso dell'intervento del terzo e non è richiesta la absentia dell'obbligato quale causa dell'inadempimento, mentre sono requisiti neceSSri esclusivamente l'inadempimento di un obbligo, avente il contenuto sopra specificato, da parte del soggetto obbligato, e l'intervento del terzo con l'intento di adempiere l'obbligo altrui, ossia di gestire l'affare altrui (v. Cass., sentenza n.
2636 del 17 luglio 1969).
Nella fattispecie, tuttavia, parte IC è caduta in una evidente contraddizione, infatti, se da un lato ha affermato di aver adempiuto spontaneamente all'obbligo di mantenere il fratello, incombente invece sulla coniuge convenuta, che a tale obbligo si era sottratta disintereSSndosi dell'assitenza del marito, con il conseguente diritto al rimborso delle spese sostenute nell'espletamento spontaneo dell'attività, dall'altro lato, in palese contrasto con tale ricostruzione, ha dedotto di aver anticipato le spese neceSSrie per il sostentamento del fratello in virtù di un espresso accordo intervenuto con la cognata SI.ra la quale agiva in qualità di rappresentante del beneficiario delle P_
prestazioni.
In particolare, ai punti n. 10 e n. 11 della premeSS in fatto dell'atto di citazione la IG.ra Pt_1 ha dedotto quanto di seguito riportato: “10. Nelle animate conversazioni in cui l'odierna IC chiedeva la restituzione delle somme anticipate alla la steSS cercava di tenerla calma P_ promettendone la restituzione a seguito dell'erogazione del TFS di cui il SI. Persona_1 sarebbe stato beneficiario. 11. Questo scambio di “accordi” avveniva direttamente tra la SI.ra
e l'Avv. rispettivamente sorella e moglie del defunto . Tanto poiché lo stesso Pt_1 P_ _1
10 giaceva in uno stato di gravissima malattia tale da giustificare la sua incapacità ad intervenire in detti confronti”.
Orbene, tale prospettazione esclude la riconducibilità della fattispecie in esame nell'ambito dell'istituto della negotiorum gestio, atteso che, in virtù dei principi sopra richiamati, elemento caratterizzante la gestione d'affari è costituito dal compimento di atti giuridici in assenza di qualsiasi rapporto contrattuale e non può pertanto configurarsi nell'ipotesi in cui l'asserito gestore abbia adempiuto la prestazione in esecuzione di un mandato.
Alla luce della ricostruzione operata dalla steSS parte IC, il rapporto intercorso con la convenuta, ove non lo si volesse inquadrare in un'ottica puramente solidaristica dato il rapporto di stretta parentela tra l'IC e il beneficiario, sarebbe in effetti inquadrabile non come negotiorum gestio ma, piuttosto, come un rapporto di mandato, che, ai sensi dell'art. 1703 c.c. “è il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra” e che, essendo un contratto a forma libera, non richiede il rispetto di particolari formalità per la sua validità e può essere stipulato sia verbalmente che per iscritto.
Se ai sensi dell'art. 1720 c.c. (“Spese e compenso del mandatario”) “Il mandante deve rimborsare al mandatario le anticipazioni, con gli interessi legali dal giorno in cui sono state fatte, e deve pagargli il compenso che gli spetta. Il mandante deve inoltre risarcire i danni che il mandatario ha subìti a causa dell'incarico”, tuttavia occorre interrogarsi sulla qualità in cui agiva la convenuta nel conferimento del relativo incarico, se nella veste di coniuge del soggetto beneficiario delle richieste prestazioni su cui incombevano i doveri di mantenimento e di assistenza morale e materiale, ovvero in rappresentanza del marito, di cui era procuratore generale, con l'effetto che gli effetti delle attività delegate alla IC, comunque finalizzate al soddisfacimento delle eSIenze del SI.
che, impossibilitato per gravi ragioni di salute a gestire autonomamente i propri interessi, Pt_1
aveva conferito i relativi poteri alla moglie mediante procura generale, dovevano prodursi in ogni caso nella sfera giuridica del rappresentato, per effetto dell'incarico conferito dal suo procuratore generale (ovvero la coniuge odierna convenuta).
Dalla prova testimoniale espletata sono emersi invero elementi sufficienti per ritenere l'esistenza del preventivo accordo tra la SI.ra e la SI.ra e che in ogni caso quest'ultima non Pt_1 P_
abbia mai omesso di prestare la dovuta assistenza morale e materiale in favore del coniuge, nonostante che fosse dallo stesso separata di fatto da molti anni e che la convivenza coniugale fosse da tempo ceSSta, determinando quantomeno un affievolimento dei doveri coniugali.
Dalla istruttoria emerge invece che le odierne parti in causa si occuparono entrambe, anche economicamente, dell'assistenza del SI. nel periodo dall'insorgenza della malattia Persona_1
fino al suo decesso, utilizzando la convenuta, mediante la procura generale rilasciatale dal marito,
11 le sostanze dello stesso, comprese le provvidenze e i benefici che era riuscita a fargli ottenere attraverso la sua attività professionale di avvocato e, del tutto verosimilmente, impegnandosi a rimborsare in seguito alla cognata le spese sostenute, sempre tuttavia contando sulle sostanze del coniuge, quale unico beneficiario, in definitiva, delle prestazioni fornite dalla SI.ra , senza Pt_1 che sia stato mai allegato lo stato di bisogno dello stesso, tale da determinare l'insorgenza a carico del coniuge di prestare gli alimenti.
Nello specifico, rispondendo in ordine alla circostanza sub 19 della memoria istruttoria di parte IC [19. “Vero è che l'Avv. invitava la SI.ra a conservare Controparte_1 Parte_1 traccia di tutti i pagamenti con lo scopo di una futura restituzione”]:
- il teste di parte IC , amico delle parti in causa, ha riferito: “Confermo la Parte_2
circostanza per la quale l'Avv. invitava la SI.ra a conservare Controparte_1 Parte_1
le ricevute di tutti i pagamenti con lo scopo di una futura restituzione. Posso riferire su detta circostanza in quanto ero presente in molte occasioni in cui la SI.ra conservava le Parte_1
spese anticipate e creava un promemoria di queste, poiché fiduciosa di una successiva restituzione da parte dell'Avv. Preciso di aver assistito ad alcune discussioni tra le parti in cui la P_
invitava la a conservare traccia delle spese al fine di poterle poi restituire;
non P_ Pt_1 posso riferire in quali termini e con quali modalità”;
- il teste di parte IC , amica del de cuius , ha dichiarato: Controparte_2 Persona_1
“Confermo la circostanza per la quale l'Avv. invitava la SI.ra a conservare P_ Pt_1
traccia di tutti i pagamenti con lo scopo di una futura restituzione. Tanto posso riferire poiché ho assistito personalmente a quelle occasioni in cui l'Avv. la quale si recava raramente P_
presso l'abitazione ove era il SI. , invitava la SI.ra a conservare traccia Persona_1 Pt_1
di pagamenti per un futuro rimborso. Preciso che posso riferire ciò in quanto ero quotidianamente presente presso l'abitazione ove il SI. era allettato, perché gravemente ammalato, Persona_1
anche al fine di poter dare il mio contributo in termini di assistenza, dato che la SI.ra
[...]
aveva bisogno di un aiuto fisico”; Pt_1
- il teste di parte ricorrente , sorella della ricorrente, ha riferito testualmente: Parte_3
“Confermo la circostanza sub 19 della memoria istruttoria di parte IC, che integralmente mi viene letta dalla S.v. e riferisco di avere personalmente assistito alle discussioni tra mia sorella
e mia cognata che avvenivano a casa di mio fratello in via Lago di Pt_1 Controparte_1
Trasimeno n. 311/2.Tanto posso riferire in quanto, pur vivendo a Siena, considerata la malattia di mio fratello, mi recavo circa 10 volte, per lunghi periodi di circa 1 o 2 mesi, dal 2019 al 2021, e in tutte queste occasioni assistevo alle discussioni suddette in cui si discuteva di tutte le spese che mia sorella anticipava per mio fratello consumando tutto il TFR dalla steSS percepito”,
12 evidenziando che gli esborsi erano anticipati dalla sorella, odierna IC, in favore del fratello, il quale pacificamente viveva in un immobile di proprietà della comune genitrice, sin dal 2007;
- il teste di parte IC , conoscente delle parti in causa, ha riferito: “con Testimone_5
riferimento alla circostanza sub 19 della memoria istruttoria di parte IC che integralmente mi viene letta, posso confermare di aver visto la IG.ra in diverse occasioni anticipare Parte_1
le spese di condominio, che in diverse occasioni lasciava a me per effettuare i vari pagamenti all'amministratore e poi io le restituivo le relative ricevute. Preciso che tanto accadeva poiché io abito nello stesso stabile da 52 anni, sullo stesso pianerottolo. Con riferimento alla domanda specifico che non ho mai assistito ad una conversazione tra l'Avv. e la IG.ra P_ Pt_1
nella quale la prima abbia detto alla seconda di conservare traccia di tutti i pagamenti effettuati ai fini di una futura restituzione. Preciso che di tanto sono a conoscenza perché me lo ha riferito la IG.ra , la quale espreSSmente mi diceva che avrebbe lei anticipato le spese, in attesa Pt_1
di una successiva restituzione da parte della IG.ra Ero a conoscenza per tramite della P_
IG.ra che la steSS anticipava anche le spese relative al canone di locazione;
ricordo con Pt_1
precisione che le ricevute condominiali erano intestate al IG. , ma non so dire a Persona_1 chi sia intestato il contratto di locazione. Ricordo che la casa era della madre del IG. ”. Pt_1
Quanto ai testi di parte convenuta, gli stessi, interrogati sulla circostanza sub 2 della comparsa di costituzione [“
2. l'Avv. ha accompagnato il marito nel periodo in cui si è Controparte_1 sottoposto a radioterapia e chemioterapia”], hanno invece negato che la convenuta si fosse disintereSSta del coniuge gravemente ammalato ed anzi hanno riferito di avere intrattenuto rapporti esclusivamente con la medesima IG.ra P_
Nello specifico, il teste di parte convenuta dott. , medico endocrinologo e Testimone_1 conoscente del IG. , ha dichiarato: “I rapporti con il paziente circa la gestione della sua Pt_1
patologia diabetica, sono intercorsi solo con la SI.ra sia telefonicamente, che a mezzo Pt_4 mail per l'invio delle mie relazioni cliniche periodiche;
le stesse sono dal giugno 2020 in numero di dieci;
ADR Preciso che non ho avuto rapporti con altre persone diverse dalla SI.ra P_ confermo che all'epoca il aveva necessità di assistenza continua, ma non posso chi la Pt_1
prestasse. ADR Le mie relazioni erano fondate esclusivamente sui dati verbali e sulla documentazione clinica (strumentali e di laboratorio) che mi veniva consegnata dalla SI.ra
ma non so dire chi avesse rilevato questi dati. ADR La mi forniva quanto innanzi P_ P_
direttamente e non si è rivolta ad altri. ADR Non posso sapere se la svolgesse P_
personalmente assistenza costante al marito, ma posso affermare, come mia deduzione logica, che avesse piena contezza del quadro clinico del paziente e, quindi, la steSS fosse partecipe alla gestione, ma non posso sapere in quale misura. Preciso che in questo ambito, anche il semplice
13 riferire i dati medici del paziente, comporta una partecipazione attiva. Posso riferire che i contatti con la SI.ra avvenivano anche nei giorni festivi ed in tutti gli orari. Se posso P_ quantificare approssimativamente, nell'arco del periodo innanzi indicato, avrò avuto contatti telefonici con la SI.ra almeno venti volte, oltre alle relazioni inviate a mezzo mail o P_ consegnate di persona”.
Il teste di parte convenuta , amico della convenuta, ha dichiarato: “Confermo la Testimone_2
circostanza sub 2 della comparsa di costituzione e risposta di parte convenuta confermo quanto mi viene letto, perché se ne parlava in famiglia e specifico che unitamente alla sorella della convenuta che è un medico e in virtù delle mie conoscenze quale funzionario di una multinazionale in ambito farmaceutico si discuteva con la convenuta a quale medico specialista affidarsi per la cura del marito. Aggiungo che in una sola occasione, alla fine del 2020, presso l'Ospedale Miulli di
Acquaviva delle Fonti ho incontrato sia la convenuta che il marito in sedia a rotelle che mi dicevano di essere lì per una visita. Mi risulta che la sopportasse le spese mediche per il P_
coniuge, una volta mi ha chiesto di verificare con gli estratti conto e tanto emergeva dalla lettura dei medesimi. Mi risulta che la convenuta prestasse assistenza al marito, ma non posso dire se lo facesse in maniera continuativa ed h24. Non so dire se ci fosse altra persona deputata all'assistenza, io ho accompagnato tre o quattro volte presso l'abitazione ove si P_ trovava il marito, ma non sono mai salito, né entrato in casa”.
Nei medesimi termini, il teste di parte convenuta dott. consulente presso Testimone_3
l'Ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti ove il SI. era in cura, ha dichiarato: Pt_1
“Confermo la circostanza sub 2 della comparsa di costituzione e risposta, e tanto posso affermare in quanto ho avuto in cura il IG. ; il paziente era affetto da una lesione cerebrale Pt_1
espansiva per la quale era stato interpellato il neurochirurgo Prof. del Policlinico di Per_3
Bari, il quale a seguito dell'osservazione clinica ipotizzò una patologia di tipo infiammatorio, per cui sono stato interpellato io, atteso che la patologia da cui era affetto il IG. intereSSva Pt_1 direttamente la mia sfera di competenza medica.”.
La teste di parte convenuta OT.SS , amica della SI.ra ha riferito: Testimone_4 P_
“Confermo la circostanza sub 2 della comparsa di costituzione e risposta, e tanto posso affermare in quanto prima di arrivare alla radioterapia nel nosocomio di Acquaviva sono stati interpellati diversi medici a Bari anche mio tramite poiché io sono farmacista e l'ho aiutata dandole informazioni ed accompagnandola presso il Policlinico per le visite che doveva sostenere il IG.
. Dopo tanti consulti è stato neceSSrio procedere a cicli di radioterapia e chemioterapia Pt_1 che si sono svolti presso il l'Ospedale di Acquaviva delle Fonti;
in queste occasioni raggiungevo la mia amica per darle assistenza e conforto durante lo svolgimento delle sedute. Per P_
14 quanto ricordo non vi erano altre persone, ma solo;
preciso che nel fare compagnia P_
a durante le sedute sostenute dal marito mi alternavo con sua sorella P_ Per_4
Se ben ricordo queste sedute si sono svolte negli anni 2020- 2021, in primavera-autunno,
[...]
in quanto, sempre se ben ricordo, la malattia è insorta nel 2019. Ho assistito a circa 5, 6, 7, anzi credo una decina di sedute;
in una occasione ho assistito ad un episodio particolarmente sgradevole, in quanto il marito inveiva verso la moglie minacciandola di morte, tanto che gli infermieri l'hanno fatta riparare in una stanza;
dopo che il marito è stato calmato sono comunque andati via in macchina insieme per rientrare a Taranto”.
Anche il teste di parte IC , interrogato sulla circostanza sub 20 della Testimone_5 memoria istruttoria [“20. “Vero è che tutte le volte in cui si recava presso l'abitazione del SI.
trovava la SI.ra ], ha confermato che la convenuta era sempre Persona_1 Parte_1 stata presente nella vita del defunto IG. , avendo dichiarato: “Preciso che prima Pt_1 dell'aggravamento della malattia la IG.ra è stata sempre presente nella vita del IG. P_
ed è stata sempre a disposizione per prestare assistenza;
tanto so poiché la IG.ra Pt_1 P_
mi aggiornava sulle condizioni di salute del IG. nelle occasioni in cui la incontravo Pt_1 nell'abitazione di quest'ultimo o giù al portone;
non ho mai visto personalmente la IG.ra P_
prestare assistenza al IG. . Invece ho visto personalmente la IG.ra prestare Pt_1 Pt_1 assistenza anche di notte al IG. . Non so dire se prima dell'aggravarsi della Persona_1 malattia l'Avv. vivesse o meno nell'abitazione con . ADR: ricordo che il IG. P_ _1
si era trasferito presso l'abitazione della madre circa dieci anni prima del decesso, per Pt_1 evitare il rischio che l'abitazione potesse essere occupata abusivamente. Non mi risulta che l'Avv.
e il IG. fossero separati, in quanto l'ho sempre vita presente nella vita di P_ Persona_1
”. _1
In conclusione, non risulta alcun inadempimento della convenuta ai doveri di mantenimento
(peraltro da valutarsi in proporzione alle risorse dei coniugi), assistenza morale e materiale in favore del marito, tale da legittimare l'intervento sostitutivo della sorella dello stesso, con l'effetto che si ritiene che quest'ultima abbia agito - quantomeno per le prestazioni di natura personale - per spirito di solidarietà familiare nei confronti del congiunto gravemente malato e non in adempimento di obblighi gravanti sul di lei coniuge (v. Cass. sent. n. 23823/2004 del 22.12.2004).
Quanto alle anticipazioni effettuate dalla IC di spese neceSSrie nell'interesse del SI. CP_3
, deve ribadirsi che la negotiorum gestio richiede per la sua configurazione la mancanza di
[...]
qualsiasi rapporto giuridico in forza del quale il gestore sia tenuto ad intervenire nella sfera giuridica altrui (cfr. Cass. n. 6499/88 e n. 976/71), atteso che elemento caratterizzante dell'istituto è
15 costituito dal compimento di atti giuridici spontaneamente attuati dal gestore nell'altrui interesse, circostanza che non ricorre - secondo la steSS ricostruzione dell'IC - nella fattispecie in esame.
Se da quanto emerso dall'istruttoria espletata è, in effetti, verosimile ritenere che tra le parti fosse in effetti intercorso un accordo finalizzato a delegare in parte alla IC la prestazione di assistenza personale e economica, anche in forma di anticipazione delle spese neceSSrie per il mantenimento e la cura del SI. , con l'impegno alla futura restituzione degli esborsi sostenuti, occorre Pt_1
tuttavia interrogarsi circa la natura e gli effetti di tale accordo, che può ascriversi alla figura del mandato, consistente nella delega di alcuni compiti materiali alla persona incaricata.
Da tale rapporto non potrebbe comunque derivare alcun onere diretto nella sfera giuridica della convenuta, in quanto assunto dalla steSS non in proprio ma nella detta qualità di rappresentante del marito e pertanto in sua vece e nel suo interesse (circostanza di cui pare essere consapevole la steSS IC, la quale prospetta una cattiva gestione da parte della delle sostanze del P_
defunto coniuge), per cui non può trovare riconoscimento il diritto della SI.ra al preteso Pt_1
rimborso delle spese sostenute in favore del fratello, poi deceduto, unico beneficiario delle relative prestazioni.
Occorre infatti considerare che:
- la morte del rappresentato SI. ha determinato l'estinzione della procura conferita Persona_1 alla coniuge, odierna convenuta, in data 13.07.2020 (allegata all'atto di citazione) e, quindi, ha fatto venir meno i poteri rappresentativi della rappresentante SI.ra (Cass. sent. n. 305 dello P_
05.02.1974, n. 415 del 15.02.1972 e n. 1944 del 29.01.2014 con riferimento anche a procura irrevocabile);
- la SI.ra ha rinunciato all'eredità del marito con atto pubblico per Notar OT. P_ Per_2
el 12.1.2022 (Rep. n. 15864 - Racc. n. 13395).
[...]
Pertanto, qualsiasi pretesa economica dovrebbe essere avanzata dalla SI.ra nei Parte_1
confronti degli eredi del SI. , mentre la domanda proposta nei confronti della Persona_1
vedova non erede SI.ra è inammissibile per carenza di legittimazione passiva in capo alla P_
steSS.
LE SPESE.
Quanto alle spese processuali, appare corretto disporne l'integrale compensazione tra le parti, in ragione del carattere sopravvenuto della dirimente perdita della legittimazione passiva della convenuta, la quale ha rinunciato all'eredità in data 12.01.2022 (determinazione cui non è forse estraneo l'intento di sottrarsi a eventuali future pretese della cognata odierna IC), in data quindi successiva al primo atto di costituzione in mora della SI.ra inviato in data Parte_1
21.10.2021 all'indirizzo pec dell'avv. P_
16 Tale valutazione, infatti, è da ritenersi coerente con il disposto dell'art. 92, comma 2, c.p.c. – come modificato dal D.L. n. 132/2014 – e con la pronuncia n. 77/2018 della Corte Costituzionale, con cui
è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo il citato art. 92 nella parte in cui non prevede che il giudice poSS compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano – oltre alle ipotesi normativamente previste di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione trattata e di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti – “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, nel caso in esame consistenti proprio nella sopravvenuta perdita della legittimazione passiva della parte convenuta.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI TARANTO - I SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, nella persona della OT.SS Stefania D'Errico, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti di , avente ad oggetto: “Altri Parte_1 Controparte_1 contratti atipici”, così provvede:
1) DICHIARA la domanda inammissibile;
2) COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Taranto, lì 16.04.2025.
Il Presidente dott.SS S. D'ERRICO
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Taranto
- PRIMA SEZIONE CIVILE-
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Presidente OT.SS Stefania D'Errico; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 4286/2023 R.G. degli Affari Civili
Contenziosi;
TRA
(c.f. ), nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente a[...], , elettivamente domiciliata in Taranto, alla Via Polibio n.
45, presso e nello studio dell'Avv. Arianna Aiello (c.f. ), dalla quale è C.F._2 rappresentata e difesa e rappresentata in virtù di mandato in calce all'atto di citazione notificato il
22.08.2023, parte ammeSS al patrocinio a Spese dello Stato giusta istanza depositata telematicamente il 01.03.2023 - protocollo n. 0007095/2023 - deliberata in data 07.03.2023 presso il ConSIlio dell'Ordine degli Avvocati di Taranto;
- IC -
E
(c.f. ), nata a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 C.F._3
residente a[...], elettivamente domiciliata in Taranto, alla Via G. de
Cesare n. 37, presso e nello studio dell'Avv. Daniele D'Elia (c.f. ) e C.F._4 dell'Avv. Franzino Renzullo (c.f. ), che la rappresentano e difendono C.F._5
congiuntamente e disgiuntamente in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione depositata il 13.11.2023;
- convenuta -
Oggetto: “Altri contratti atipici”
1
MOTIVI DELLA DECISIONE – FATTO E DIRITTO
L'OGGETTO DEL GIUDIZIO, LE RAGIONI DELLE PARTI E LO SVOLGIMENTO DEL
PROCESSO.
1. L'atto di citazione
Con atto di citazione notificato il 22.08.2023 la SI.ra conveniva in giudizio dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale la SI.ra , esponendo: Controparte_1
- di essere sorella del defunto nato a [...] il [...] ed ivi Persona_1
deceduto il 29.07.2021;
- che il fratello era coniugato con l'avv. dal 06.06.1996; Controparte_1
- che nel mese di Ottobre 2019 il SI. scopriva di essere affetto da una grave Persona_1
malattia degenerativa;
- che a causa della malattia il fratello necessitava di assistenza sia diurna che notturna, stante la sua assoluta incapacità di provvedere, in maniera autonoma, alle principali eSIenze di vita quotidiana;
- che l'odierna convenuta veniva meno ai doveri di assistenza morale e materiale cui era obbligata nella qualità di coniuge;
- che, pertanto, vi provvedeva la sorella in via del tutto sussidiaria, ma non per Parte_1
spirito di liberalità;
- che, stante il totale abbandono operato dalla nei confronti del marito gravemente P_
ammalato, in effetti provvedeva ad assistere il fratello sia materialmente, stante la totale incapacità del defunto di provvedere a sé stesso a causa della grave malattia _1
degenerativa da cui era affetto, sia anticipando le spese neceSSrie al sostentamento del fratello (spese alimentari, vestiario, cure mediche, assistenza medica a domicilio, canone locatizio, quote condominiali, utenze, ecc…);
- che tale circostanza era nota all'avv. la quale non si opponeva ed anzi invitava P_
l'odierna IC a conservare traccia di tutti i pagamenti, impegnandosi alla futura restituzione di quanto anticipato;
- che le spese sostenute dall'odierna IC e delle quali chiede la restituzione ammontano complessivamente ad €.19.080,25, come da documentazione allegata;
- che l'avv. oltre che coniuge, era gerente dell'intero patrimonio del SI. P_ _1
, in forza di una procura generale notarile sottoscritta dallo stesso in favore della
[...]
moglie prima che la malattia lo rendesse totalmente incapace;
- che nonostante i numerosi solleciti, la non provvedeva alla restituzione in favore P_
2 della SI.ra delle somme dalla steSS anticipate per conto del defunto fratello;
Pt_1
- che l'odierna IC si vedeva pertanto costretta a depositare istanza di mediazione presso l'Organismo Camera di Conciliazione Italiana ove, in occasione del primo incontro, nessuno compariva per la parte invitata.
Nel merito, l'IC riconduceva il rapporto intercorso con il defunto fratello Persona_1 nell'ambito dell'istituto della “negotiorum gestio”, disciplinato dagli artt. 2028 e ss. c.c., in virtù del quale il gestore svolge un'attività diretta al conseguimento dell'esclusivo interesse dell'altro soggetto, caratterizzato dalla spontaneità dell'intervento e quindi dalla mancanza di un qualsivoglia rapporto giuridico in forza del quale il gestore sia tenuto ad intervenire nella sfera giuridica altrui.
Deduceva che, pur essendo consapevole di non esservi obbligata, aveva dovuto sopperire al mantenimento ed all'assistenza del fratello, dato il mancato adempimento da parte della SI.ra unica obbligata nei confronti del coniuge gravemente ammalato alle prestazione di P_
mantenimento e assistenza morale e materiale, precisando che la domanda proposta era finalizzata unicamente alla restituzione di tutte le somme dalla steSS anticipate e non alla ricezione di un compenso, incompatibile con l'istituto di cui al 2028 c.c., atteso che la spontanea gestione di affari altrui non è soggetta ad alcun compenso ma solo al rimborso delle spese sostenute da parte del gestore.
Aggiungeva inoltre che nel caso di specie la SI.ra si era sostituita alla SI.ra Pt_1 P_
provvedendo personalmente al mantenimento del fratello, anche in adempimento di un dovere di ordine pubblico, essendo il fratello gravemente ammalato e per questo in stato di bisogno, _1
non essendo in grado di provvedervi autonomamente.
Tanto premesso, la SI.ra chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “Accertare e Parte_1
dichiarare il diritto della SI.ra alla restituzione di tutte le somme sostenute a Parte_1 titolo anticipatorio, per i motivi in narrativa dedotti e per l'effetto: Condannare l'Avv.
[...]
a restituire all'IC la complessiva somma di € 19.080,25, ovvero della maggiore o P_
minore somma che dovesse risultare nel corso del giudizio, oltre interessi legali dal pagamento all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore resosi anticipatario”.
2. Le ragioni di parte convenuta.
Per mezzo di comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13.11.2023 si costituiva nel presente giudizio l'avv. , la quale eccepiva il proprio difetto di legittimazione Controparte_1
passiva.
Deduceva, sul punto, che, come affermato dalla steSS IC, il rapporto di negotiorum gestio era intercorso tra la SI.ra ed il SI. , il quale, ai sensi dell'art. 2031 c.c., Parte_1 Persona_1
3 avrebbe avuto l'obbligo di “[…] rimborsare tutte le spese neceSSrie o utili” compiute in ragione della gestione posta in essere, pari ad un asserito importo di €. 19.080.25; peraltro, avendo la SI.ra espreSSmente rinunciato all'eredità del marito con atto pubblico per Notar Controparte_1
OT. del 12.1.2022 (Rep. n. 15864 - Racc. n. 13395), alcuna pretesa di pagamento Persona_2
poteva essere rivolta nei suoi confronti per obbligazioni assunte dal defunto . Persona_1
Nel merito, la convenuta negava di aver mai trascurato di provvedere al coniuge SI.
[...]
, esponendo che: _1
- già dall'aprile 2007, quindi prima dell'insorgere della malattia, i coniugi ed Pt_1 P_
erano separati di fatto ed il SI. aveva scelto di terminare la convivenza Persona_1
matrimoniale per trasferirsi in un'abitazione diversa da quella coniugale;
- che tale condizione si era protratta per molti anni, senza che nessuno dei due coniugi decidesse di formalizzare giudizialmente la separazione;
- che con l'insorgere della malattia il SI. si era riavvicinato alla moglie, Persona_1 chiedendole di stargli accanto e di aiutarlo nell'affrontare la patologia degenerativa di cui era affetto;
- che la convenuta si era subito resa disponibile ad assistere il coniuge, occupandosi di prenotare le visite mediche specialistiche, di interagire con i medici e le strutture sanitarie presso cui il SI. era stato più volte ricoverato;
Pt_1
- che nell'estate del 2020, a seguito di un ricovero per “sospetto glioblastoma cerebrale” presso l'Ente Ecclesiastico “F. Miulli” di Acquaviva delle Fonti (BA), era stata costantemente accanto al coniuge sino alle dimissioni, provvedendo alle sue eSIenze quotidiane e preoccupandosi del suo sostegno materiale e morale;
- che aveva sempre provveduto a farsi carico di ogni spesa medica e sanitaria, nonché ad accompagnare il marito nel periodo in cui si era sottoposto a radioterapia e chemioterapia;
- che non rispondeva al vero quanto affermato dalla SI.ra in ordine alla circostanza Pt_1
che la avesse incaSSto il TFS del SI. ed anzi la convenuta si era P_ Persona_1
intereSSta a fare in modo che lo stesso venisse ottenuto e ricevuto dal coniuge, affinché potesse far fronte alle proprie eSIenze e alle spese neceSSrie;
- che in ragione della sua malattia degenerativa in data 13.07.2020 il SI. Persona_1
aveva sottoscritto, in favore della moglie, una procura generale notarile, al fine di permettere alla steSS di occuparsi di tutte le pratiche neceSSrie per ottenere la pensione ed il trattamento di fine servizio;
- che mai alcuna somma era stata distratta o prelevata dalla dal conto corrente dalla P_
steSS aperto in qualità di procuratore speciale del marito ed allo stesso intestato;
4 - infine, contestava la congruità delle spese e dei pagamenti richiesti.
Tanto premesso, la convenuta chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo all'odierna convenuta per tutti i motivi di cui alla narrativa che precede e, per l'effetto, rigettare la domanda proposta con ogni conseguenza di legge;
nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento superiore eccezione preliminare, rigettare le domande tutte formulate dall'IC nei confronti dell'Avv. in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui alla Controparte_1 narrativa che precede;
per l'effetto, condannare parte IC al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio;
sempre per l'effetto, condannare parte IC al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96, III comma,
c.p.c.”.
3. Lo svolgimento del processo.
All'udienza di prima comparizione del 25.01.2024, le parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi ed alle memorie ex art. 171 ter c.p.c., chiedendone l'accoglimento.
Con ordinanza del 06.02.2024 il G.I. ammetteva le prove orali e documentali richieste dalle parti, nei limiti di cui in motivazione, e rinviava la causa all'udienza del 22.02.2024 per l'espletamento della prova testimoniale.
All'udienza del 22.02.2024 venivano escussi i testi di parte IC e Parte_2 [...]
. CP_2
All'udienza del 06.06.2024 venivano escussi il teste di parte IC ed il teste di Parte_3 parte convenuta dott. ; il Giudice rinviava quindi all'udienza del 12.09.2024 per Testimone_1 il prosieguo dell'istruttoria.
All'udienza del 12.09.2024 veniva escusso il teste di parte convenuta Testimone_2
All'udienza del 14.11.2024 veniva escusso il teste di parte convenuta dott. Testimone_3
[...]
Alla successiva udienza del 09.01.2025 veniva escusso il teste di parte convenuta dott.SS Tes_4
ed il teste di parte IC .
[...] Testimone_5
All'esito dell'espletamento della prova testimoniale, il Giudice si riservava in ordine alle ulteriori richieste istruttorie formulate dalle parti.
Con ordinanza del 03.02.2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 09.01.2025, il giudice istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, rigettava ogni ulteriore istanza istruttoria e, ritenuta la causa matura per la decisione, la rinviava all'udienza del 26.03.2025 per la decisione, assegnando alle parti termine sino al 20.02.2025 per la precisazione delle conclusioni,
5 sino al 10 marzo 2025 per il deposito delle comparse conclusionali e sino al 20 marzo 2025 per eventuali repliche.
Alla successiva udienza, rinviata d'ufficio al 27.03.2025, il Giudice Istruttore riservava quindi la causa per la decisione.
IL MERITO DELLA CONTROVERSIA.
La domanda è infondata e, pertanto, non merita accoglimento per le ragioni di cui si dirà appresso.
In punto di qualificazione giuridica, è neceSSrio premettere che tale compito è riservato al giudice che è tenuto a valutare i fatti esposti dalla parte che agisce e di individuarne il più corretto inquadramento tecnico-giuridico, a prescindere dalle deduzioni in diritto e dalle norme di legge richiamate e senza tema di incorrere in vizio di ultrapetizione (v. Corte di CaSSzione, Sez. 2 - ,
Ordinanza n. 5153 del 21/02/2019: “Il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche in difformità rispetto alle indicazioni delle parti, incorrendo nella violazione del divieto di ultrapetizione soltanto ove sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio dalle parti).
Tanto premesso, la domanda avanzata dall'IC è invero apparentemente volta ad Parte_1
ottenere dalla convenuta la restituzione delle spese sostenute per provvedere al sostentamento del fratello , gravemente malato e non in grado di provvedere a sé stesso, in ragione del Persona_1
dedotto totale disinteresse mostrato dalla convenuta SI.ra , coniuge del SI. Controparte_1
, la quale non aveva inteso provvedervi personalmente, venendo meso agli obblighi Pt_1
derivanti dal rapporto di coniugio.
A sostegno dei propri assunti, parte IC afferma che nella fattispecie è configurabile un'ipotesi di “negotiorum gestio”. Richiama invero l'art. 2028 c.c., ai sensi del quale “Chi, senza esservi obbligato, assume scientemente la gestione di un affare altrui, è tenuto a continuarla e a condurla
a termine finché l'intereSSto non sia in grado di provvedervi da sé stesso”, precisando che nel caso di specie la , pur consapevole di non esservi obbligata, aveva dovuto sopperire alle Pt_1 eSIenze del fratello a causa dell'assenza della dominus dell'affare gestito ed unica P_
obbligata nei confronti del coniuge gravemente ammalato. Inquadrava quindi nella figura della negotiorum gestio prohibente domino il rapporto intercorso con la convenuta, avendo adempiuto spontaneamente all'obbligo di mantenere il fratello, incombente unicamente sulla convenuta nella sua qualità di coniuge del defunto IG. . Pt_1
La qualificazione giuridica della domanda è tuttavia complicato dalle contraddittorie allegazioni della parte IC, la quale inizialmente ha dichiarato di agire in virtù di una negotiorum gestio
6 prohibente domino per la ripetizione delle spese affrontate nell'attività sostitutiva del soggetto principale obbligato, quindi con un intervento del tutto spontaneo, volto a sopperire le inadempienze della convenuta nella prestazione della dovuta assistenza morale e materiale nei confronti del coniuge SI. , germano della prima, salvo poi rappresentare che la Persona_1
nella qualità di procuratrice generale del marito, si fosse impegnata alla restituzione in suo P_ favore delle somme anticipate per il mantenimento, la cura e l'assistenza dello stesso, affetto da grave patologia, e in tal senso sono state dedotte le istanze di prova e è stata espletata tutta l'attività istruttoria di parte IC.
Prima di procedere all'analisi del merito della fattispecie in esame, appare utile richiamare i principi fondamentali in tema di gestione d'affari altrui, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2028 e ss. c.c..
L'istituto della negotiorum gestio prevede lo svolgimento di atti giuridici o materiali, da parte del gestore, diretti al conseguimento dell'esclusivo interesse dell'altro soggetto, ovvero il dominus.
I presupposti principali che la legge richiede, perché poSS esservi gestione di affari altrui, sono:
a) la mancanza di una obbligazione fra gestore e dominus;
b) l'intenzione di gerire un affare altrui;
c) l'alienità del negozio gerito.
Quanto al primo presupposto, non può configurarsi negotiorum gestio nell'ipotesi in cui sussista un rapporto contrattuale tra il gestore e l'intereSSto; sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che “L'elemento caratterizzante la gestione d'affari (art. 2028, c.c.) è costituito dal compimento di atti giuridici, […] in assenza di ogni rapporto contrattuale con l'intereSSto; pertanto la negotiorium gestio non è configurabile, qualora l'asserito gestore abbia adempiuto la prestazione in esecuzione di un contratto […]”(Cass. civ. n. 18626/2003).
Deve quindi escludersi, a titolo esemplificativo, che poSS esservi gestione di affari altrui nell'ipotesi di gestione fatta in esecuzione di un mandato.
Quanto al secondo requisito, consistente nell'intenzione di gerire un affare altrui, perché poSS esservi gestione di affari altrui in senso tecnico è neceSSrio che vi sia la consapevolezza del gestore di curare un interesse altrui.
Presupposto della volontà della gestione di affari altrui è l'impossibilità del dominus di provvedere da sé all'affare; il requisito dell'absentia domini è inteso come l'impedimento dell'intereSSto, ovvero il dominus, a provvedere ai propri interessi o quanto meno la sua non opposizione all'ingerenza del gestor.
7 Secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità si verifica tale presupposto ogni qualvolta l'intereSSto non poSS provvedere in maniera efficiente ad amministrare i propri affari, ovvero in caso di incapacità legale del soggetto, irreperibilità momentanea o reclusione dell'intereSSto.
Peraltro, in alcune pronunce la Suprema Corte è giunta sino al punto di affermare che basti la semplice non opposizione dell'intereSSto al compimento dell'affare da parte del gestore, indipendentemente dall'impossibilità effettiva di amministrare. Nello specifico, è stato affermato che “la absentia domini deve intendersi non come impossibilità oggettiva e soggettiva di curare i propri interessi, ma come semplice mancanza di un rapporto giuridico in forza del quale il gestore sia tenuto ad intervenire nella sfera giuridica altrui” (in tal senso, Cass. n. 12304/11).
Fondamento della volontà di gestire affari altrui è, infine, l'utilità e la cura di interessi che, altrimenti, resterebbero abbandonati: pertanto, il gestore è obbligato a continuare la gestione, conducendo a termine l'affare.
L'utilità iniziale della gestione deve essere valutata in base ad un criterio oggettivo, ovvero non tenendo conto dei particolari interessi e delle aspirazioni del dominus; in questa prospettiva, potrebbe ravvisarsi l'utilità iniziale della gestione ogniqualvolta “sia stata esplicata un'attività che, producendo un incremento patrimoniale o risolvendosi in un'evitata perdita economica, sarebbe stata esercitata dallo stesso dominus quale buon padre di famiglia, se avesse dovuto provvedere efficacemente da sé alla gestione dell'affare” (Cfr. Cass. N. 12280/07).
Deve invece escludersi la gestione nel caso in cui il gestore agisca in esecuzione di un mandato che crede per errore di aver ricevuto o comunque in esecuzione di una precedente obbligazione che crede per errore di aver assunto.
Quanto al presupposto della alienità del negozio gerito, un negozio può dirsi in linea generale alieno quando non appartiene a chi lo ha compiuto.
L'art. 2031 c.c. individua infine gli obblighi dell'intereSSto, sancendo che “Qualora la gestione sia stata utilmente iniziata, l'intereSSto deve adempiere le obbligazioni che il gestore ha assunte in nome di lui, deve tenere indenne il gestore di quelle assunte dal medesimo in nome proprio e rimborsargli tutte le spese neceSSrie o utili con gli interessi dal giorno in cui le spese stesse sono state fatte. Questa disposizione non si applica agli atti di gestione eseguiti contro il divieto dell'intereSSto, eccetto che tale divieto sia contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume”.
Il secondo comma della norma sopra richiamata disciplina l'ipotesi della negotiorum gestio prohibente domino, la quale è configurata normalmente come intervento di un terzo, che, stante l'inadempimento di un obbligo, avente contenuto di dovere giuridico d'ordine pubblico, da parte del soggetto obbligato, si sostituisce spontaneamente a questo nell'adempimento di tale obbligo,
8 nonostante l'opposizione dello stesso obbligato. Ne consegue che in tale figura di gestione la utilitas è insita nel fatto stesso dell'intervento del terzo, e non è richiesta la absentia dell'obbligato quale causa dell'inadempimento. Sono quindi requisiti neceSSri di detta figura esclusivamente l'inadempimento di un obbligo, avente il contenuto sopra specificato, da parte del soggetto obbligato, e l'intervento del terzo con l'intento di adempiere l'obbligo altrui, ossia di gestire l'affare altrui (Cass. civ. n. 2636/1969).
Tanto premesso in ordine ai presupposti della negotiorum gestio, occorre ulteriormente precisare che l'oggetto dell'affare può consistere in attività di vario genere (tra le quali possono ricomprendersi gli atti materiali finalizzati alla gestione utile del patrimonio del dominus, quali la gestione di un complesso patrimoniale ed altre attività), ma ciò che è neceSSrio è che lo stesso abbia contenuto patrimoniale.
Pertanto, devono escludersi gli atti di gestione in materia di diritto di famiglia o comunque posti in essere per interessi e ragioni di carattere personale.
Orbene, paSSndo ad esaminare il merito della presente controversia, occorre rilevare che, a fronte dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta nella comparsa di costituzione in ragione della dichiarazione di rinuncia all'eredità giusta atto pubblico per Notar
OT. del 12.1.2022 (Rep. n. 15864 - Racc. n. 13395), parte IC ha precisato di Persona_2 aver citato l'odierna convenuta IG.ra nella sua qualità di coniuge e di procuratrice generale P_
del defunto marito e non invece in qualità di erede del medesimo.
Ciò sul presupposto secondo cui l'assistenza prestata in favore del defunto fratello sarebbe inquadrabile, secondo quanto precisato nella memoria ex art. 171-ter depositata in data 12.12.2023, nella figura della negotiorum gestio prohibente domino, in quanto dà diritto al rimborso, senza che sia richiesta la prova dell'utilitas né l'assenso dell'obbligato, il comportamento del terzo che, non animato da spirito di liberalità, abbia adempiuto all'obbligo della moglie di mantenere e assistere materialmente e moralmente il proprio coniuge.
Tale ricostruzione in punto di diritto non appare condivisibile.
Deve invero ritenersi che, per quanto attiene alle prestazioni di assistenza personale effettuate in favore del defunto fratello, le stesse siano state rese dall'odierna IC in adempimento di un'obbligazione naturale, ossia non derivante da un obbligo giuridico ma da un dovere morale, sociale, dato il rapporto di stretta parentela esistente tra il soggetto che ha prestato l'assistenza morale e il beneficiario di tali prestazioni.
Del resto, la steSS IC ha dichiarato di agire per il rimborso dei soli esborsi sostenuti nell'interesse del fratello infermo, mentre quanto all'assistenza morale prestata in favore dello stesso ha riconosciuto di averla prestata per ragioni di solidarietà familiare.
9 Quanto invece alle prestazioni di natura patrimoniale, di cui la SI.ra chiede il rimborso, Pt_1 occorre invece rilevare che l'inquadramento giuridico proposto dalla IC non è condivisibile né risulta coerente con l'allegazione dei fatti posti a fondamento della domanda e che in ogni caso anche tali prestazioni, al pari di quelle personali, sono da ritenersi fornite in adempimento di un dovere morale e pertanto irripetibili, essendo riservato solo all'avente diritto (e ai suoi eredi) la facoltà di chiedere l'adempimento dell'obbligo di mantenimento nei confronti del coniuge o altro congiunto obbligato per legge (v. Cass, sent. n. 35738/2023 del 21.12.2023).
Il richiamo operato dalla difesa dell'IC all'istituto della negotiorum gestio prohibente domino, pur se suggestivo, non è coerente con l'allegazione dei fatti e la deduzione dei relativi mezzi di prova della steSS parte.
Secondo la giurisprudenza più risalente, la negotiorum gestio prohibente domino, disciplinata al secondo comma dell'art. 2031 c.c., si configura come intervento di un terzo, che, stante l'inadempimento di un obbligo, avente contenuto di dovere giuridico d'ordine pubblico, da parte del soggetto obbligato, si sostituisce spontaneamente a questo nell'adempimento di tale obbligo, nonostante l'opposizione dello stesso obbligato;
si precisa che in tale figura di gestione la utilitas è insita nel fatto stesso dell'intervento del terzo e non è richiesta la absentia dell'obbligato quale causa dell'inadempimento, mentre sono requisiti neceSSri esclusivamente l'inadempimento di un obbligo, avente il contenuto sopra specificato, da parte del soggetto obbligato, e l'intervento del terzo con l'intento di adempiere l'obbligo altrui, ossia di gestire l'affare altrui (v. Cass., sentenza n.
2636 del 17 luglio 1969).
Nella fattispecie, tuttavia, parte IC è caduta in una evidente contraddizione, infatti, se da un lato ha affermato di aver adempiuto spontaneamente all'obbligo di mantenere il fratello, incombente invece sulla coniuge convenuta, che a tale obbligo si era sottratta disintereSSndosi dell'assitenza del marito, con il conseguente diritto al rimborso delle spese sostenute nell'espletamento spontaneo dell'attività, dall'altro lato, in palese contrasto con tale ricostruzione, ha dedotto di aver anticipato le spese neceSSrie per il sostentamento del fratello in virtù di un espresso accordo intervenuto con la cognata SI.ra la quale agiva in qualità di rappresentante del beneficiario delle P_
prestazioni.
In particolare, ai punti n. 10 e n. 11 della premeSS in fatto dell'atto di citazione la IG.ra Pt_1 ha dedotto quanto di seguito riportato: “10. Nelle animate conversazioni in cui l'odierna IC chiedeva la restituzione delle somme anticipate alla la steSS cercava di tenerla calma P_ promettendone la restituzione a seguito dell'erogazione del TFS di cui il SI. Persona_1 sarebbe stato beneficiario. 11. Questo scambio di “accordi” avveniva direttamente tra la SI.ra
e l'Avv. rispettivamente sorella e moglie del defunto . Tanto poiché lo stesso Pt_1 P_ _1
10 giaceva in uno stato di gravissima malattia tale da giustificare la sua incapacità ad intervenire in detti confronti”.
Orbene, tale prospettazione esclude la riconducibilità della fattispecie in esame nell'ambito dell'istituto della negotiorum gestio, atteso che, in virtù dei principi sopra richiamati, elemento caratterizzante la gestione d'affari è costituito dal compimento di atti giuridici in assenza di qualsiasi rapporto contrattuale e non può pertanto configurarsi nell'ipotesi in cui l'asserito gestore abbia adempiuto la prestazione in esecuzione di un mandato.
Alla luce della ricostruzione operata dalla steSS parte IC, il rapporto intercorso con la convenuta, ove non lo si volesse inquadrare in un'ottica puramente solidaristica dato il rapporto di stretta parentela tra l'IC e il beneficiario, sarebbe in effetti inquadrabile non come negotiorum gestio ma, piuttosto, come un rapporto di mandato, che, ai sensi dell'art. 1703 c.c. “è il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra” e che, essendo un contratto a forma libera, non richiede il rispetto di particolari formalità per la sua validità e può essere stipulato sia verbalmente che per iscritto.
Se ai sensi dell'art. 1720 c.c. (“Spese e compenso del mandatario”) “Il mandante deve rimborsare al mandatario le anticipazioni, con gli interessi legali dal giorno in cui sono state fatte, e deve pagargli il compenso che gli spetta. Il mandante deve inoltre risarcire i danni che il mandatario ha subìti a causa dell'incarico”, tuttavia occorre interrogarsi sulla qualità in cui agiva la convenuta nel conferimento del relativo incarico, se nella veste di coniuge del soggetto beneficiario delle richieste prestazioni su cui incombevano i doveri di mantenimento e di assistenza morale e materiale, ovvero in rappresentanza del marito, di cui era procuratore generale, con l'effetto che gli effetti delle attività delegate alla IC, comunque finalizzate al soddisfacimento delle eSIenze del SI.
che, impossibilitato per gravi ragioni di salute a gestire autonomamente i propri interessi, Pt_1
aveva conferito i relativi poteri alla moglie mediante procura generale, dovevano prodursi in ogni caso nella sfera giuridica del rappresentato, per effetto dell'incarico conferito dal suo procuratore generale (ovvero la coniuge odierna convenuta).
Dalla prova testimoniale espletata sono emersi invero elementi sufficienti per ritenere l'esistenza del preventivo accordo tra la SI.ra e la SI.ra e che in ogni caso quest'ultima non Pt_1 P_
abbia mai omesso di prestare la dovuta assistenza morale e materiale in favore del coniuge, nonostante che fosse dallo stesso separata di fatto da molti anni e che la convivenza coniugale fosse da tempo ceSSta, determinando quantomeno un affievolimento dei doveri coniugali.
Dalla istruttoria emerge invece che le odierne parti in causa si occuparono entrambe, anche economicamente, dell'assistenza del SI. nel periodo dall'insorgenza della malattia Persona_1
fino al suo decesso, utilizzando la convenuta, mediante la procura generale rilasciatale dal marito,
11 le sostanze dello stesso, comprese le provvidenze e i benefici che era riuscita a fargli ottenere attraverso la sua attività professionale di avvocato e, del tutto verosimilmente, impegnandosi a rimborsare in seguito alla cognata le spese sostenute, sempre tuttavia contando sulle sostanze del coniuge, quale unico beneficiario, in definitiva, delle prestazioni fornite dalla SI.ra , senza Pt_1 che sia stato mai allegato lo stato di bisogno dello stesso, tale da determinare l'insorgenza a carico del coniuge di prestare gli alimenti.
Nello specifico, rispondendo in ordine alla circostanza sub 19 della memoria istruttoria di parte IC [19. “Vero è che l'Avv. invitava la SI.ra a conservare Controparte_1 Parte_1 traccia di tutti i pagamenti con lo scopo di una futura restituzione”]:
- il teste di parte IC , amico delle parti in causa, ha riferito: “Confermo la Parte_2
circostanza per la quale l'Avv. invitava la SI.ra a conservare Controparte_1 Parte_1
le ricevute di tutti i pagamenti con lo scopo di una futura restituzione. Posso riferire su detta circostanza in quanto ero presente in molte occasioni in cui la SI.ra conservava le Parte_1
spese anticipate e creava un promemoria di queste, poiché fiduciosa di una successiva restituzione da parte dell'Avv. Preciso di aver assistito ad alcune discussioni tra le parti in cui la P_
invitava la a conservare traccia delle spese al fine di poterle poi restituire;
non P_ Pt_1 posso riferire in quali termini e con quali modalità”;
- il teste di parte IC , amica del de cuius , ha dichiarato: Controparte_2 Persona_1
“Confermo la circostanza per la quale l'Avv. invitava la SI.ra a conservare P_ Pt_1
traccia di tutti i pagamenti con lo scopo di una futura restituzione. Tanto posso riferire poiché ho assistito personalmente a quelle occasioni in cui l'Avv. la quale si recava raramente P_
presso l'abitazione ove era il SI. , invitava la SI.ra a conservare traccia Persona_1 Pt_1
di pagamenti per un futuro rimborso. Preciso che posso riferire ciò in quanto ero quotidianamente presente presso l'abitazione ove il SI. era allettato, perché gravemente ammalato, Persona_1
anche al fine di poter dare il mio contributo in termini di assistenza, dato che la SI.ra
[...]
aveva bisogno di un aiuto fisico”; Pt_1
- il teste di parte ricorrente , sorella della ricorrente, ha riferito testualmente: Parte_3
“Confermo la circostanza sub 19 della memoria istruttoria di parte IC, che integralmente mi viene letta dalla S.v. e riferisco di avere personalmente assistito alle discussioni tra mia sorella
e mia cognata che avvenivano a casa di mio fratello in via Lago di Pt_1 Controparte_1
Trasimeno n. 311/2.Tanto posso riferire in quanto, pur vivendo a Siena, considerata la malattia di mio fratello, mi recavo circa 10 volte, per lunghi periodi di circa 1 o 2 mesi, dal 2019 al 2021, e in tutte queste occasioni assistevo alle discussioni suddette in cui si discuteva di tutte le spese che mia sorella anticipava per mio fratello consumando tutto il TFR dalla steSS percepito”,
12 evidenziando che gli esborsi erano anticipati dalla sorella, odierna IC, in favore del fratello, il quale pacificamente viveva in un immobile di proprietà della comune genitrice, sin dal 2007;
- il teste di parte IC , conoscente delle parti in causa, ha riferito: “con Testimone_5
riferimento alla circostanza sub 19 della memoria istruttoria di parte IC che integralmente mi viene letta, posso confermare di aver visto la IG.ra in diverse occasioni anticipare Parte_1
le spese di condominio, che in diverse occasioni lasciava a me per effettuare i vari pagamenti all'amministratore e poi io le restituivo le relative ricevute. Preciso che tanto accadeva poiché io abito nello stesso stabile da 52 anni, sullo stesso pianerottolo. Con riferimento alla domanda specifico che non ho mai assistito ad una conversazione tra l'Avv. e la IG.ra P_ Pt_1
nella quale la prima abbia detto alla seconda di conservare traccia di tutti i pagamenti effettuati ai fini di una futura restituzione. Preciso che di tanto sono a conoscenza perché me lo ha riferito la IG.ra , la quale espreSSmente mi diceva che avrebbe lei anticipato le spese, in attesa Pt_1
di una successiva restituzione da parte della IG.ra Ero a conoscenza per tramite della P_
IG.ra che la steSS anticipava anche le spese relative al canone di locazione;
ricordo con Pt_1
precisione che le ricevute condominiali erano intestate al IG. , ma non so dire a Persona_1 chi sia intestato il contratto di locazione. Ricordo che la casa era della madre del IG. ”. Pt_1
Quanto ai testi di parte convenuta, gli stessi, interrogati sulla circostanza sub 2 della comparsa di costituzione [“
2. l'Avv. ha accompagnato il marito nel periodo in cui si è Controparte_1 sottoposto a radioterapia e chemioterapia”], hanno invece negato che la convenuta si fosse disintereSSta del coniuge gravemente ammalato ed anzi hanno riferito di avere intrattenuto rapporti esclusivamente con la medesima IG.ra P_
Nello specifico, il teste di parte convenuta dott. , medico endocrinologo e Testimone_1 conoscente del IG. , ha dichiarato: “I rapporti con il paziente circa la gestione della sua Pt_1
patologia diabetica, sono intercorsi solo con la SI.ra sia telefonicamente, che a mezzo Pt_4 mail per l'invio delle mie relazioni cliniche periodiche;
le stesse sono dal giugno 2020 in numero di dieci;
ADR Preciso che non ho avuto rapporti con altre persone diverse dalla SI.ra P_ confermo che all'epoca il aveva necessità di assistenza continua, ma non posso chi la Pt_1
prestasse. ADR Le mie relazioni erano fondate esclusivamente sui dati verbali e sulla documentazione clinica (strumentali e di laboratorio) che mi veniva consegnata dalla SI.ra
ma non so dire chi avesse rilevato questi dati. ADR La mi forniva quanto innanzi P_ P_
direttamente e non si è rivolta ad altri. ADR Non posso sapere se la svolgesse P_
personalmente assistenza costante al marito, ma posso affermare, come mia deduzione logica, che avesse piena contezza del quadro clinico del paziente e, quindi, la steSS fosse partecipe alla gestione, ma non posso sapere in quale misura. Preciso che in questo ambito, anche il semplice
13 riferire i dati medici del paziente, comporta una partecipazione attiva. Posso riferire che i contatti con la SI.ra avvenivano anche nei giorni festivi ed in tutti gli orari. Se posso P_ quantificare approssimativamente, nell'arco del periodo innanzi indicato, avrò avuto contatti telefonici con la SI.ra almeno venti volte, oltre alle relazioni inviate a mezzo mail o P_ consegnate di persona”.
Il teste di parte convenuta , amico della convenuta, ha dichiarato: “Confermo la Testimone_2
circostanza sub 2 della comparsa di costituzione e risposta di parte convenuta confermo quanto mi viene letto, perché se ne parlava in famiglia e specifico che unitamente alla sorella della convenuta che è un medico e in virtù delle mie conoscenze quale funzionario di una multinazionale in ambito farmaceutico si discuteva con la convenuta a quale medico specialista affidarsi per la cura del marito. Aggiungo che in una sola occasione, alla fine del 2020, presso l'Ospedale Miulli di
Acquaviva delle Fonti ho incontrato sia la convenuta che il marito in sedia a rotelle che mi dicevano di essere lì per una visita. Mi risulta che la sopportasse le spese mediche per il P_
coniuge, una volta mi ha chiesto di verificare con gli estratti conto e tanto emergeva dalla lettura dei medesimi. Mi risulta che la convenuta prestasse assistenza al marito, ma non posso dire se lo facesse in maniera continuativa ed h24. Non so dire se ci fosse altra persona deputata all'assistenza, io ho accompagnato tre o quattro volte presso l'abitazione ove si P_ trovava il marito, ma non sono mai salito, né entrato in casa”.
Nei medesimi termini, il teste di parte convenuta dott. consulente presso Testimone_3
l'Ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti ove il SI. era in cura, ha dichiarato: Pt_1
“Confermo la circostanza sub 2 della comparsa di costituzione e risposta, e tanto posso affermare in quanto ho avuto in cura il IG. ; il paziente era affetto da una lesione cerebrale Pt_1
espansiva per la quale era stato interpellato il neurochirurgo Prof. del Policlinico di Per_3
Bari, il quale a seguito dell'osservazione clinica ipotizzò una patologia di tipo infiammatorio, per cui sono stato interpellato io, atteso che la patologia da cui era affetto il IG. intereSSva Pt_1 direttamente la mia sfera di competenza medica.”.
La teste di parte convenuta OT.SS , amica della SI.ra ha riferito: Testimone_4 P_
“Confermo la circostanza sub 2 della comparsa di costituzione e risposta, e tanto posso affermare in quanto prima di arrivare alla radioterapia nel nosocomio di Acquaviva sono stati interpellati diversi medici a Bari anche mio tramite poiché io sono farmacista e l'ho aiutata dandole informazioni ed accompagnandola presso il Policlinico per le visite che doveva sostenere il IG.
. Dopo tanti consulti è stato neceSSrio procedere a cicli di radioterapia e chemioterapia Pt_1 che si sono svolti presso il l'Ospedale di Acquaviva delle Fonti;
in queste occasioni raggiungevo la mia amica per darle assistenza e conforto durante lo svolgimento delle sedute. Per P_
14 quanto ricordo non vi erano altre persone, ma solo;
preciso che nel fare compagnia P_
a durante le sedute sostenute dal marito mi alternavo con sua sorella P_ Per_4
Se ben ricordo queste sedute si sono svolte negli anni 2020- 2021, in primavera-autunno,
[...]
in quanto, sempre se ben ricordo, la malattia è insorta nel 2019. Ho assistito a circa 5, 6, 7, anzi credo una decina di sedute;
in una occasione ho assistito ad un episodio particolarmente sgradevole, in quanto il marito inveiva verso la moglie minacciandola di morte, tanto che gli infermieri l'hanno fatta riparare in una stanza;
dopo che il marito è stato calmato sono comunque andati via in macchina insieme per rientrare a Taranto”.
Anche il teste di parte IC , interrogato sulla circostanza sub 20 della Testimone_5 memoria istruttoria [“20. “Vero è che tutte le volte in cui si recava presso l'abitazione del SI.
trovava la SI.ra ], ha confermato che la convenuta era sempre Persona_1 Parte_1 stata presente nella vita del defunto IG. , avendo dichiarato: “Preciso che prima Pt_1 dell'aggravamento della malattia la IG.ra è stata sempre presente nella vita del IG. P_
ed è stata sempre a disposizione per prestare assistenza;
tanto so poiché la IG.ra Pt_1 P_
mi aggiornava sulle condizioni di salute del IG. nelle occasioni in cui la incontravo Pt_1 nell'abitazione di quest'ultimo o giù al portone;
non ho mai visto personalmente la IG.ra P_
prestare assistenza al IG. . Invece ho visto personalmente la IG.ra prestare Pt_1 Pt_1 assistenza anche di notte al IG. . Non so dire se prima dell'aggravarsi della Persona_1 malattia l'Avv. vivesse o meno nell'abitazione con . ADR: ricordo che il IG. P_ _1
si era trasferito presso l'abitazione della madre circa dieci anni prima del decesso, per Pt_1 evitare il rischio che l'abitazione potesse essere occupata abusivamente. Non mi risulta che l'Avv.
e il IG. fossero separati, in quanto l'ho sempre vita presente nella vita di P_ Persona_1
”. _1
In conclusione, non risulta alcun inadempimento della convenuta ai doveri di mantenimento
(peraltro da valutarsi in proporzione alle risorse dei coniugi), assistenza morale e materiale in favore del marito, tale da legittimare l'intervento sostitutivo della sorella dello stesso, con l'effetto che si ritiene che quest'ultima abbia agito - quantomeno per le prestazioni di natura personale - per spirito di solidarietà familiare nei confronti del congiunto gravemente malato e non in adempimento di obblighi gravanti sul di lei coniuge (v. Cass. sent. n. 23823/2004 del 22.12.2004).
Quanto alle anticipazioni effettuate dalla IC di spese neceSSrie nell'interesse del SI. CP_3
, deve ribadirsi che la negotiorum gestio richiede per la sua configurazione la mancanza di
[...]
qualsiasi rapporto giuridico in forza del quale il gestore sia tenuto ad intervenire nella sfera giuridica altrui (cfr. Cass. n. 6499/88 e n. 976/71), atteso che elemento caratterizzante dell'istituto è
15 costituito dal compimento di atti giuridici spontaneamente attuati dal gestore nell'altrui interesse, circostanza che non ricorre - secondo la steSS ricostruzione dell'IC - nella fattispecie in esame.
Se da quanto emerso dall'istruttoria espletata è, in effetti, verosimile ritenere che tra le parti fosse in effetti intercorso un accordo finalizzato a delegare in parte alla IC la prestazione di assistenza personale e economica, anche in forma di anticipazione delle spese neceSSrie per il mantenimento e la cura del SI. , con l'impegno alla futura restituzione degli esborsi sostenuti, occorre Pt_1
tuttavia interrogarsi circa la natura e gli effetti di tale accordo, che può ascriversi alla figura del mandato, consistente nella delega di alcuni compiti materiali alla persona incaricata.
Da tale rapporto non potrebbe comunque derivare alcun onere diretto nella sfera giuridica della convenuta, in quanto assunto dalla steSS non in proprio ma nella detta qualità di rappresentante del marito e pertanto in sua vece e nel suo interesse (circostanza di cui pare essere consapevole la steSS IC, la quale prospetta una cattiva gestione da parte della delle sostanze del P_
defunto coniuge), per cui non può trovare riconoscimento il diritto della SI.ra al preteso Pt_1
rimborso delle spese sostenute in favore del fratello, poi deceduto, unico beneficiario delle relative prestazioni.
Occorre infatti considerare che:
- la morte del rappresentato SI. ha determinato l'estinzione della procura conferita Persona_1 alla coniuge, odierna convenuta, in data 13.07.2020 (allegata all'atto di citazione) e, quindi, ha fatto venir meno i poteri rappresentativi della rappresentante SI.ra (Cass. sent. n. 305 dello P_
05.02.1974, n. 415 del 15.02.1972 e n. 1944 del 29.01.2014 con riferimento anche a procura irrevocabile);
- la SI.ra ha rinunciato all'eredità del marito con atto pubblico per Notar OT. P_ Per_2
el 12.1.2022 (Rep. n. 15864 - Racc. n. 13395).
[...]
Pertanto, qualsiasi pretesa economica dovrebbe essere avanzata dalla SI.ra nei Parte_1
confronti degli eredi del SI. , mentre la domanda proposta nei confronti della Persona_1
vedova non erede SI.ra è inammissibile per carenza di legittimazione passiva in capo alla P_
steSS.
LE SPESE.
Quanto alle spese processuali, appare corretto disporne l'integrale compensazione tra le parti, in ragione del carattere sopravvenuto della dirimente perdita della legittimazione passiva della convenuta, la quale ha rinunciato all'eredità in data 12.01.2022 (determinazione cui non è forse estraneo l'intento di sottrarsi a eventuali future pretese della cognata odierna IC), in data quindi successiva al primo atto di costituzione in mora della SI.ra inviato in data Parte_1
21.10.2021 all'indirizzo pec dell'avv. P_
16 Tale valutazione, infatti, è da ritenersi coerente con il disposto dell'art. 92, comma 2, c.p.c. – come modificato dal D.L. n. 132/2014 – e con la pronuncia n. 77/2018 della Corte Costituzionale, con cui
è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo il citato art. 92 nella parte in cui non prevede che il giudice poSS compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano – oltre alle ipotesi normativamente previste di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione trattata e di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti – “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, nel caso in esame consistenti proprio nella sopravvenuta perdita della legittimazione passiva della parte convenuta.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI TARANTO - I SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, nella persona della OT.SS Stefania D'Errico, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti di , avente ad oggetto: “Altri Parte_1 Controparte_1 contratti atipici”, così provvede:
1) DICHIARA la domanda inammissibile;
2) COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Taranto, lì 16.04.2025.
Il Presidente dott.SS S. D'ERRICO
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