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Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 28/06/2025, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1538/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI Il giudice, Marzia Di Bari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al n. R.G.A.C. 1538/2024 tra
C.F. , e per essa la mandataria Parte_1 P.IVA_1
C.F. , elettivamente domiciliata in Macerata, via Spalato, n. Parte_2 P.IVA_2
73, presso lo studio dell'avv.to Laura Palmieri che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
ATTRICE
E
, C.F. elettivamente domiciliata in Terni, piazza CP_1 CodiceFiscale_1
Europa, n. 5, presso lo studio dell'avv.to Fabrizio Marucci che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
CONVENUTA nonché C.F. , elettivamente domiciliata presso la filiale Controparte_2 P.IVA_3 di , via Bramante, n. 5, e rappresentata e difesa dall'avv.to Michele Proietti, CP_2 come da procura in atti;
CONVENUTA
oggetto: opposizione all'esecuzione. conclusioni: all'udienza del 3/06/2025 le parti concludevano come da verbale in atti, da intendersi nella presente sede integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c., ritualmente notificato,
[...] ntroduceva il giudizio di merito, rappresentando che il GE con Parte_1 provvedimento del 13/08/2024 aveva sospeso la procedura esecutiva, con assegnazione del termine di giorni 60 per l'introduzione del giudizio di merito e chiedendo il rigetto della opposizione promossa da in quanto infondata e non provata e, per l'effetto, la CP_1 revoca del provvedimento di sospensione, con conseguente adozione dei provvedimenti di legge e assegnazione in proprio favore delle somme pignorate presso Controparte_2 sino alla concorrenza del proprio credito pari a euro 17.109,76, oltre agli interessi di mora come indicati nel decreto ingiuntivo sino al saldo. A sostegno delle richieste formulate, detta attrice premetteva:
pagina 1 di 12 -che con decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 159/2010, depositato in data
27/02/2010 e munito di formula esecutiva in data 8/03/2010, veniva ingiunto ad CP_1
nella qualità di fideiussore della
[...] Parte_3
il pagamento della somma pari a euro 15.493,71 nel limite dell'importo massimo
[...] garantito rispetto alla maggiore esposizione debitoria maturata dalla società in misura pari a euro 58.802,63 alla data del 30/06/2009 in relazione al rapporto di conto corrente n. 3319700 acceso presso Credito Italiano S.p.a., oltre interessi e spese del procedimento;
CP_
-di aver notificato atto di precetto alla signora in data 28/09/2023, intimazione di pagamento rimasta priva di riscontri;
-di aver, quindi, notificato alla stessa in data 24/11/2023 atto di pignoramento presso terzi, CP_ sottoponendo a pignoramento le somme dovute da alla debitrice Controparte_2 fino alla concorrenza dell'importo di euro 17.109,76;
-che, tuttavia, avverso tale pignoramento aveva proposto opposizione ex art. CP_1
615 c.p.c., con contestuale richiesta di sospensione, accolta dal GE con provvedimento del
13/08/2024. Tanto premesso, la stessa deduceva i seguenti motivi di opposizione:
-validità ed efficacia della procura alle liti in quanto Controparte_3 che aveva rilasciato procura generale alle liti, successivamente, era divenuta CP_4
(ora in virtù di modifica della propria denominazione sociale con delibera Parte_2 dell'assemblea straordinaria del 30/10/2015 a rogito TA rep. n. 12539, Persona_1 racc. n. 6528 e, quindi, aveva assunto la nuova denominazione CP_4 Pt_2 in virtù di delibera dell'assemblea straordinaria con verbale del TA,
[...] Per_2 del 5/03/2019, rep. 14941, racc. n. 10098, come da documentazione versata in
[...] atti;
deduceva, al contempo, che agiva nel presente giudizio nella veste di Parte_2 procuratore della in virtù di procura del 24/04/2017, rep. n. Parte_1
60673, racc. n. 11230 a rogito TA , e aveva nominato il difensore sulla Persona_3 base di procura generale alle liti rilasciata per atto del 17/09/2010 a rogito TA PE
;
[...]
-infondatezza dell'avversa eccezione di carenza di titolarità del credito in capo alla in ragione del fatto che erano stati correttamente documentati Parte_1 tutti i passaggi societari e le cessioni di credito da Aspra Finance S.p.a. fino alla attuale titolare, che dettagliatamente richiamava, ragion per cui, anche alla stregua dei documenti prodotti, la successione della posizione risultava provata;
in particolare: 1) Aspra Finance
S.p.a. era stata fusa per incorporazione in con Controparte_5 atto del 14/12/2010, a rogito TA , rep. n. 68029, racc. n. 18919; 2) Persona_4 aveva modificato la propria denominazione Controparte_5 sociale in delibera dell'assemblea straordinaria del 30/10/2015 a rogito CP_4
TA rep. n. 12539, racc. n. 6528; 3) in data 20/09/2016 do Persona_1 CP_5 aveva ceduto a mediante cessione in blocco un pacchetto di crediti - Controparte_6 nell'ambito del quale era ricompreso quello per cui è causa-, come da avviso pubblicato in G.U. dell'8/10/2016, parte II, n. 120; 4) in data 3/04/2017, aveva ceduto Controparte_6
a mediante cessione in blocco un pacchetto di crediti - Parte_1 nell'ambito del quale era ricompreso quello per cui è causa-, come da avviso pubblicato in G.U. dell'8/04/2017, parte II, n. 42; 5) quindi, aveva conferito Parte_1 pagina 2 di 12 a (ora ampia procura per la gestione anche stragiudiziale dei CP_4 Parte_2 propri crediti con atto del 24/04/2017, rep. n. 60673, racc. n. 11230 a rogito TA
[...]
; Per_3
-infondatezza dell'eccezione di prescrizione del credito in considerazione del fatto che in data 17/06/2004 la banca opposta aveva depositato atto di insinuazione al passivo nel fallimento della debitrice principale per la somma di euro 50.188,88, credito poi ammesso al passivo;
lamentava, al contempo, che detta procedura era stata chiusa in data 31/12/2013, senza alcun riparto in favore della banca, dovendosi, pertanto, ritenere la prescrizione interrotta alla data del 17/06/2004 con sospensione fino al momento della chiusura della procedura il successivo 31/12/2013, anche nei confronti del fideiussore ex art. 1310, primo co., c.c., evidenziando, comunque, che le contestazioni sollevate da controparte in merito alla mancata ricezione dell'atto di precetto, del pignoramento e della diffida quali atti interruttivi erano infondate;
-infondatezza dell'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. in ragione dell'interruzione del termine di 6 mesi mediante il deposito dell'insinuazione al passivo nei confronti della società debitrice principale, stante la revoca dei rapporti in conseguenza del fallimento in data 12/01/2004 e il deposito dell'insinuazione al passivo alla data del 18/06/2004;
-infondatezza dell'eccezione di impignorabilità delle somme dichiarate dal terzo
[...]
a fronte del disposto di cui all'art. 545 c.p.c. che consente il pignoramento Controparte_2 delle somme dovute a titolo di pensione quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento, come nel caso di specie, anche tenuto conto del fatto che CP_2 aveva precisato che l'importo messo a disposizione era al netto delle quote ritenute impignorabili nel rispetto di quanto previsto dall'art. 545 c.p.c., così come pignorabile doveva ritenersi l'importo di euro 5.000,00 relativo ai Parte_4
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio chiedendo CP_1 in via preliminare dichiararsi l'improcedibilità dell'esecuzione per nullità della procura generale alle liti;
in via preliminare, accertarsi la carenza di legittimazione attiva per difetto di titolarità del credito;
in via preliminare subordinata, accertarsi e dichiararsi l'intervenuta prescrizione decennale del credito controverso;
nel merito, accertarsi l'impignorabilità delle somme depositate presso il terzo pignorato.
In particolare, premetteva: CP_1
-che, con ricorso depositato l'1/03/2024, aveva proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. all'esecuzione presso terzi n. 722/2023;
-che aveva in tale sede dedotto l'improcedibilità dell'esecuzione in quanto l'atto di pignoramento era nullo per carenza di valida procura alle liti, non potendosi ritenere tale quella rilasciata con rogito in data 17/09/2010 dalla Controparte_5
soggetto giuridico estraneo alla controversia;
la carenza di legittimazione attiva della
[...]
e, per essa, della mandataria, trattandosi di società Parte_1 sconosciute alla opponente con le quali non aveva intrattenuto alcun rapporto contrattuale, anche tenuto conto dell'adozione del decreto ingiuntivo in favore di un soggetto giuridico diverso ossia Aspra Finance S.p.a.; l'intervenuta prescrizione decennale del credito portato dal decreto ingiuntivo per decorso del termine decennale dalla notifica del titolo esecutivo;
la decadenza ex art. 1957 c.c. del creditore, Credito Italiano S.p.a., dal diritto di azionare la garanzia fideiussoria, non avendo il creditore proposto le sue istanze con il debitore entro 6 pagina 3 di 12 mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale;
l'impignorabilità della somma rinvenuta sul libretto di risparmio poiché derivante dall'accredito soltanto dell'assegno sociale. Richiamate le difese svolte da nella comparsa di costituzione Parte_1
e il provvedimento di sospensione del GE, ribadiva i motivi di opposizione già proposti e, in particolare:
- l'improcedibilità dell'esecuzione in quanto l'atto di pignoramento era nullo per carenza di valida procura alle liti, non potendosi ritenere tale quella rilasciata con rogito in data
17/09/2010 dalla soggetto giuridico estraneo alla Controparte_5 controversia, laddove, invece, la procura avrebbe dovuto essere rilasciata dal creditore procedente in epoca successiva all'acquisizione della titolarità Parte_1 del credito in data 7/04/2017; lamentava, poi, che non risultava provato che
[...] era divenuta e poi nonché Controparte_5 CP_4 Parte_2
l'assenza di riscontri della successione di Controparte_5 all'originario creditore, Credito Italiano S.p.a.; sul punto, evidenziava: 1) che il verbale di assemblea straordinaria del 30/10/2015 della Controparte_5
(allegato 14) era prodotto per estratto, con diversi omissis e, pertanto, era incompleto, non conforme, anche tenuto conto del fatto che non riportava il numero di pagine fatta eccezione per la pagina 2; 2) il prospetto dati societari e CP_4 Parte_2
(allegato 16) costituiva mero documento di parte, “privo di qualsivoglia crisma di ufficialità” e, pertanto, non integrava prova dei cambi di denominazione;
contestava, infine, la qualità di mandataria della della in Parte_2 Parte_1 mancanza di adeguati riscontri sul punto;
-la carenza di legittimazione attiva della e, per essa, della Parte_1 mandataria, trattandosi di società sconosciute alla opponente con le quali non aveva intrattenuto alcun rapporto contrattuale, anche tenuto conto dell'adozione del decreto ingiuntivo in favore di un soggetto giuridico diverso ossia Aspra Finance S.p.a.; precisava che le asserite cessioni non risultavano documentate, non risultando allo scopo sufficiente gli avvisi pubblicati in GU, nel caso di specie generici nel contenuto, come affermato dalla Suprema Corte e dalla giurisprudenza di merito, così come l'inclusione del credito per cui è causa nella cessione in blocco, non risultando, peraltro, prodotti i contatti di cessione, ma solo dei meri estratti di proposte di stipula, palesemente incompleti e privi delle sottoscrizioni delle parti, con attestazioni di conformità non rapportate agli originali delle proposte ma all'originale estratto dall'allegato Schedule A al contratto di cessione di crediti, non potendo gli estratti essere conformi agli originali;
che sulla base dei criteri enunciati dall'avviso in GU il credito per cui è causa, derivante da un rapporto di conto corrente, era escluso dalla cessioni in blocco che riguardavano, invece, crediti sorti da contratti di finanziamento (cessione doBank/Romeo SPV) ovvero da contratti di mutuo (cessione
SPV/Mercuzio Securitisation); a conferma di quanto esposto lamentava di non aver CP_6 ricevuto alcuna comunicazione dalla menzionata Controparte_6
-l'intervenuta prescrizione decennale del credito portato dal decreto ingiuntivo per decorso del termine decennale dalla notifica del titolo esecutivo, non potendosi attribuire alcuna valenza ad eventuali atti riconducibili a soggetti estranei alla presente controversia, avuto particolare riguardo all'insinuazione al passivo del fallimento del debitore principale da ossia da un soggetto giuridico nemmeno contemplato Controparte_7 pagina 4 di 12 nella sequenza delle asserite cessioni del credito e, dunque, privo di legittimazione al compimento di un atto interruttivo di un credito del quale non era mai stato titolare;
evidenziava, poi, che l'insinuazione al passivo riguardava un diverso rapporto di conto corrente ossia il n. 3019700 (conto sofferenza n. 5186358), laddove, invece, l'atto di pignoramento era relativo al conto corrente n. 3319700 (conto sofferenza n. 100666280); in CP_ ogni caso, la signora era “divenuta debitrice in proprio” e non più in solido con la debitrice principale in data 27/02/2010 ossia nel momento in cui era stato adottato il decreto ingiuntivo, tanto che Aspra Finance S.p.a. in forza di tale decreto ingiuntivo aveva promosso una procedura esecutiva, estinta in data 17/06/2011, ragion per cui dalla data di notifica del decreto ingiuntivo (15/04/2010) era iniziata a decorrere il periodo di prescrizione decennale, per cui alla data di notifica del pignoramento (24/11/2023) il CP_ termine decennale era, ormai, decorso, non avendo la ricevuto l'atto di precetto notificato il 23/12/2010, l'atto di pignoramento notificato in data 2/03/2011 e la diffida ad adempiere del 17/05/2021;
-la decadenza ex art. 1957 c.c. del creditore, Credito Italiano S.p.a., dal diritto di azionare la garanzia fideiussoria, non avendo il creditore proposto le sue istanze con il debitore entro 6 mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, posto che il debitore era fallito il 12/01/2004, mentre il credito era stato ammesso al passivo all'udienza dell'8/10/2004 ossia a termine semestrale già scaduto;
-l'impignorabilità della somma rinvenuta sul libretto di risparmio poiché derivante dall'accredito soltanto dell'assegno sociale. Si costituiva in giudizio chiedendo accertarsi la propria carenza di Controparte_2 legittimazione passiva e, previa declaratoria della condotta diligente della stessa, decidere secondo giustizia.
A fondamento della posizione processuale assunta, deduceva:
-che i motivi di opposizione non riguardavano l'operato di la quale Controparte_2 aveva cautelativamente accantonato la parte del saldo alla notifica eccedente il triplo dell'assegno sociale ex art. 545 c.p.c., essendo riservata al giudice dell'esecuzione la decisione sulla pignorabilità o meno di tali somme. All'udienza dell'11/02/2025 tenutasi in modalità da remoto, le parti si riportavano agli atti e il giudice, tenuto conto della mancata comparizione di a fronte della Controparte_2 costituzione in epoca successiva alla previsione della trattazione in modalità da remoto, rinviava all'udienza del 18/02/2025 e, all'esito di tale udienza, fissava per la decisione la data del 3/06/2025, con assegnazione dei termini di legge ex art. 189 c.p.c. All'udienza del 3/06/2025, il giudice tratteneva la causa in decisione sulle conclusioni delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE In rito, la causa appare matura per la decisione alla stregua delle complessive risultanze acquisite, di talché deve trovare conferma l'ordinanza adottata nel corso del procedimento nella parte in cui ha fissato udienza per la decisione, sulla concorde richiesta delle parti. Nel merito, vanno svolte le considerazioni che seguono.
In via preliminare, giova rilevare che nel caso di specie il titolo esecutivo è costituito dal decreto ingiuntivo n. 159/2010, adottato in data 1°/03/2010, in favore di Aspra Finance
S.p.a. e nei confronti di quale fideiussore della società debitrice principale CP_1 pagina 5 di 12 contenente l'intimazione di pagamento della somma pari a 15.493,71 quale importo massimo garantito, oltre interessi legali dal 1°/07/2009, notificato a in data CP_1
4/04/2010, decreto pacificamente non opposto (v. doc. 3 nel fascicolo di parte attrice).
Viene, quindi, in rilievo un titolo esecutivo giudiziale definitivo. In particolare, tale decreto riposa sul riconoscimento del credito in capo a Aspra Finance
S.p.a., nella veste di soggetto che quale cessionario ha chiesto e ottenuto il provvedimento monitorio, in relazione alle esposizioni maturate in relazione al rapporto di conto corrente n. 3319700 (rapporto a sofferenza n. 100666280) acceso il 16/12/1997 presso l'istituto Credito Italiano S.p.a., con riferimento al quale ha prestato fideiussione. CP_1
Tanto premesso in fatto, giova evidenziare in diritto che, secondo consolidato orientamento della Suprema Corte, con impostazione condivisa da chi scrive, il titolo esecutivo giudiziale non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione e a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitività in ragione della riserva di ogni questione al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto la possibilità di avere sviluppo, ragion per cui al giudice dell'esecuzione è precluso qualsivoglia controllo sul titolo diretto ad invalidarne l'efficacia sulla base di questioni e difese che andavano dedotte nel procedimento devoluto al giudice naturale, potendosi nel giudizio di opposizione all'esecuzione attribuire rilevanza esclusivamente ai fatti posteriori al conseguimento della definitività del titolo (Cass., n. 12911/2012, in motivazione;
Cass., n. 3277/2015; Cass., n. 16983/2018, in motivazione), dovendosi sin da ora rilevare che non risulta neanche allegata la qualità di consumatore. Ciò chiarito in diritto, appare evidente che la legittimazione di Aspra Finance S.p.a. che ha chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo non opposto non può essere rimessa in discussione, operando il giudicato sul punto (v. ricorso monitorio e decreto ingiuntivo nel fascicolo di parte opponente). Dunque, ribadito che la titolarità sostanziale della situazione giuridica attiva ossia del credito azionato in capo ad Aspra Finance S.p.a. risulta accertata, occorre valutare il motivo di opposizione sul punto formulato con riferimento alle vicende successive che hanno condotto sulla base della allegazione di al Parte_1 subingresso della stessa in tale posizione.
Al riguardo, il creditore procedente ha allegato le seguenti vicende che hanno interessato la posizione debitoria, producendo a corredo la documentazione che di seguito si richiama:
1) Fusione per incorporazione di Aspra Finance S.p.a. in Controparte_5 con atto del 14/12/2010, a rogito TA , rep. n. 68029, racc.
[...] Persona_4
n. 18919; a corredo dell'allegazione, parte opposta ha prodotto l'atto richiamato, estratto dall'Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A. (v. doc. 17 allegato all'atto di citazione); 2) modifica della denominazione sociale di Controparte_8
giusta delibera dell'assemblea straordinaria del 30/10/2015 a rogito TA
[...]
rep. n. 12539, racc. n. 6528; a corredo dell'allegazione parte opposta ha Persona_1 prodotto l'estratto dell'atto richiamato, contenente l'indicazione “Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 22, d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, in termine utile per il Registro Imprese di Verona. Firmato
[...]
Nel mio studio, 4 novembre 2015” (v. doc. 14 allegato all'atto di citazione); sul Per_1 punto non si condividono le contestazioni formali di parte opponente in merito alle asserite pagina 6 di 12 incompletezze del documento che invece è stato prodotto nella parte rilevante ossia quella contenente la indicata modifica della denominazione sociale, che il TA ben può attestare conforme anche in parte, laddove l'indicazione di una sola pagina non costituisce elemento idoneo a dubitare della conformità del documento prodotto;
al riguardo, appare sufficiente rilevare che nessun elemento serio è stato introdotto dalla difesa di parte opponente, che al fine di corroborare la valutazione di non autenticità ben avrebbe potuto non limitarsi a contestazioni di carattere formale ma, piuttosto, a produrre una visura camerale comprovante la mancata modifica della denominazione sociale;
3) cessione in data 20/09/2016 da a come da avviso CP_4 Controparte_6 pubblicato in G.U. dell'8/10/2016, parte II, n. 120, contenente il seguente criterio: “crediti rinvenienti da contratti di finanziamento conclusi con diverse forme tecniche”, nonché espresso avviso che, al fine di ottenere informazioni in merito alla conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali, i debitori e gli eventuali loro garanti potranno rivolgersi a mediante comunicazione scritta da inviarsi anche via fax ai recapiti PEC e CP_4
FAX ivi contemplati (v. doc. 18 nel fascicolo di parte opposta); al riguardo, quanto alla contestazione di parte opponente, si precisa che il riferimento a diverse forme tecniche non consente di escludere l'inclusione nella cessione del credito in questione, posto che proprio la rilevante esposizione debitoria maturata dalla società debitrice principale lascia presumere l'esistenza di un affidamento ossia di una forma di finanziamento in senso ampio in favore della società;
4) cessione da a in data 30/09/2016; parte opposta ha Controparte_6 CP_4 prodotto sul punto estratto della proposta di cessione formulata da a Controparte_6
con riferimento alla quale il TA ha attestato la conformità CP_4 Persona_5 all'originale estratto dall'allegato Schedule A al contratto di cessione di crediti concluso in data 30/09/2016, dando atto che le parti omesse non alterano o modificano quanto riportato (v. doc. 20-bis allegato all'atto di citazione); si precisa che le contestazioni di carattere meramente formale operate da parte opponente non consentono di limitare la portata dell'attestazione notarile in merito alla conformità; 5) cessione, in data 3/04/2017, da a a Controparte_6 Parte_1 sostegno dell'allegazione ha prodotto avviso pubblicato in G.U. dell'8/04/2017, parte II, n. 42, della cessione, in data 3/04/2017, da a Controparte_6 Parte_1 come da contenente il seguente criterio: “crediti rinvenienti da contratti di finanziamento conclusi con diverse forme tecniche”, nonché espresso avviso che al fine di ottenere informazioni in merito alla conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali i debitori e gli eventuali loro garanti potranno rivolgersi a (v. Parte_1 doc. 19 nel fascicolo di parte opposta); con riferimento alla esclusione per la natura del contratto si rinvia alle considerazioni svolte sub punto 3; risulta versato in atti estratto dell'accettazione di della offerta di cessione formulata da Parte_1 CP_6
con riferimento alla quale il TA ha attestato la conformità CP_6 Persona_5 all'originale estratto dall'allegato Schedule A al contratto di cessione di crediti concluso in data 3/04/2017, dando atto che le parti omesse non alterano o modificano quanto riportato (v. doc. 20 allegato all'atto di citazione); si precisa che le contestazioni di carattere meramente formale operate da parte opponente non consentono di limitare la portata dell'attestazione notarile in merito alla conformità; pagina 7 di 12 6) atto di precetto notificato all'odierna opponente da Aspra Finance S.p.a., perfezionatosi, CP_ contrariamente agli assunti della signora per compiuta giacenza, in data 24/12/2010 (v. doc. 24 nel fascicolo di parte opposta);
7) atto di pignoramento immobiliare notificato da Controparte_5 nella veste di successore di Aspra Finance S.p.a. alla odierna opponente,
[...] perfezionatosi per compiuta giacenza in data 27/02/2011 (v. doc. 25 nel fascicolo di parte opposta);
8)diffida ad adempiere alla odierna opponente per conto della Parte_1 contenente la contestuale comunicazione di subentro nel credito (v. doc. 27 nel fascicolo di parte opposta);
9) ricorso monitorio e decreto ingiuntivo n. 159/2010 ottenuto da Aspra Finance S.p.a. (v. doc. 3 nel fascicolo di parte opposta). Tanto premesso in fatto, va osservato in diritto che, in primo luogo, la tipologia di credito appare sussumibile nel criterio indicato nell'avviso in GU in ragione della dizione ampia mediante il riferimento al finanziamento concesso mediante “diverse forme tecniche” in cui rientra il contratto di conto corrente quanto sia possibile evincere un affidamento per la funzione di credito svolta. CP_ In secondo luogo, si osserva che non risulta neanche allegato che la signora abbia posto in essere le verifiche del caso mediante richiesta di informative secondo le modalità indicate negli avvisi in GU sopra richiamati, ottenendo un riscontro negativo all'inclusione del credito nelle cessioni (nella giurisprudenza di merito, Corte di Appello Perugia, n. 159 del 19/03/2024, la quale, nel ritenere sufficiente l'assolvimento dell'onere della prova in punto di legittimazione mediante la produzione dell'avviso di pubblicazione in GU, precisa, al contempo, la rilevanza da assegnare alla possibilità di verificare l'inclusione del credito mediante le indicazioni contenute in detto avviso). In terzo luogo, e in via assorbente, tale prova è integrata in via presuntiva all'esito dell'accertamento complessivo delle risultanze di fatto nei termini sopra indicati. Al riguardo, va richiamato in diritto l'orientamento recente della Suprema Corte che, con impostazione condivisa da chi scrive, ha affermato che la prova della cessione del credito, anche con riferimento alla questione dell'inclusione della posizione nella cessione, ben può essere conseguita mediante elementi presuntivi, quali, a titolo meramente esemplificativo, la disponibilità del titolo, la dichiarazione della parte cedente, le scritture contabili etc.
(Cass., n. 10200/2021, in motivazione;
sulla possibilità di utilizzare qualunque mezzo di prova anche indiziario in ragione dell'assenza di vincoli di forma in punto di prova della cessione del credito e sull'obbligo del giudice di procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto con valorizzazione degli elementi indiziari: v. Cass., n. 17944/2023, in motivazione, e Cass., n. 12007/2024; per la valorizzazione degli elementi presuntivi ai fini della prova dell'inclusione del credito in applicazione dei principi affermati dalla Suprema Corte nella decisione sopra richiamata, si rimanda nella giurisprudenza di merito all'ampia motivazione di Tribunale di Napoli, 26/07/2022, nella parte in cui indica a tal fine la produzione del titolo contrattuale dal quale trae origine il credito ceduto e le relative scritture contabili, non mancando di evidenziare che “il relativo possesso non si giustifica se non postulando l'avvenuta cessione del credito con tutta la relativa documentazione”; da ultimo, conforme, v. Corte di Appello Milano, n. 220 del 24/01/2023; sulla ammissibilità pagina 8 di 12 della prova della cessione mediante elementi indiziari, v. nella giurisprudenza di merito Corte d'Appello Perugia, sentenza n. 386 del 30/05/2024). In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha, da ultimo, ribadito che “la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma, dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito” (Cass., n. 8331 del 30/03/2025, in motivazione) Nel caso di specie, all'evidenza, sussistono elementi gravi, precisi e concordanti idonei ad essere valorizzati nell'ambito della presunzione ex art. 2729 c.c., tenuto conto della sussumibilità della fattispecie negli elementi presi in considerazione dagli avvisi pubblicati in GU, e del possesso del titolo in capo alla cessionaria, nonché dell'atto di precetto notificato nell'anno 2010 dalla cedente Aspra Finance S.p.a. e del successivo pignoramento immobiliare notificato nell'anno 2011 da (come Controparte_5 sopra visto subentrata in virtù di fusione per incorporazione di Aspra Finance S.p.a.), trattandosi di elementi tutti la cui disponibilità si giustifica solamente in ragione della titolarità del rapporto controverso.
Segue il rigetto del motivo di opposizione relativo al difetto di titolarità della situazione giuridica azionata dal lato attivo. Tanto premesso, va esaminato il motivo di opposizione relativo all'improcedibilità dell'opposizione per nullità dell'atto di pignoramento in ragione della invocata carenza di valida procura alle liti. Giova, preliminarmente, evidenziare che nel caso di specie il pignoramento immobiliare è stato notificato da (già quale mandataria di Parte_2 CP_4 [...] per mezzo del difensore Laura Palmieri, giusta procura generali alle liti Parte_1 conferita con atto a rogito TA del 17/09/2010, rep. n. 67645, racc. n. Persona_4
18696 (v. pignoramento immobiliare, doc. 5 nel fascicolo di parte opposta). La procura generali alle liti in favore dell'avv.to Laura Palmieri è stata rilasciata da (v. doc. 2 nel fascicolo di parte opposta). Controparte_5
Come sopra visto, in data 30/10/2015 ha Controparte_5 modificato la propria denominazione sociale in (v. doc. 14 nel fascicolo di CP_4 parte opposta) e, quindi, nel marzo del 2019 in (v. pag. 100 del doc. 15; v. Parte_2 anche doc. 30), dovendosi evidenziare con riferimento alle formali contestazioni in ordine alla diversità di PI che il Codice Fiscale è identico e corrisponde al n. (v. per P.IVA_2
doc. 30; per doc. 14; per doc. Pt_2 Controparte_5 CP_4
15). La mera modifica delle denominazioni sociali nel corso del tempo rende all'evidenza manifestamente infondata l'eccezione di nullità del pignoramento per carenza di valida procura posto che la procura a suo tempo rilasciata da Controparte_5
è ovviamente riferibile a che ha agito nel presente giudizio, stante la
[...] Parte_2 manifesta identità soggettiva. Dunque, premesso che le ulteriori doglianze relative a tale profilo sono state esaminate in sede di verifica della titolarità sostanziale della situazione giuridica azionata dal lato attivo, resta da precisare che, contrariamente ai generici assunti di parte opponente, la qualità di mandataria della in capo a (come sopra visto Parte_1 Parte_2 pagina 9 di 12 già risulta ampiamente comprovata dalla procura con atto del 24/04/2017, CP_4 rep. n. 60673, racc. n. 11230 a rogito TA (v. doc. 1 nel fascicolo di Persona_3 parte opposta, alla cui lettura integrale si rimanda).
Segue il rigetto di tale motivo di opposizione, come complessivamente formulato. Con riferimento alla eccepita prescrizione decennale, giova osservare che nel caso di specie risulta provato che, a fronte del fallimento della società debitrice principale, è stata proposta domanda di insinuazione allo stato passivo, accolta, nonché che il fallimento è stato chiuso senza riconoscimento di alcuna somma in favore del creditore ammesso (v. doc. 21, attestazione della Cancelleria fallimentare: “si attesta che l'insinuazione allo stato passivo del fallimento … attualmente chiuso da parte della non in Parte_3 Controparte_9 proprio ma in nome e per conto della già Credito Italiano avvenne Controparte_10 in data 17/06/2004”; doc. 22, ammissione al passivo del credito oggetto dell'istanza di come sopra visto non in proprio, ma per conto di Credito Italiano, Controparte_10 dell'importo di euro 50.188,88 nell'anno 2004; doc. 23, dichiarazione di chiusura del fallimento del 31/12/2013) Sul punto, non si condivide la tesi di parte opponente in merito alla asserita mancata prova dell'identità del credito azionato in sede di insinuazione al passivo con quello posto a fondamento del decreto ingiuntivo (e indicato nel pignoramento). Difatti, l'indicazione del Credito Italiano S.p.a. (ossia del soggetto che ha pacificamente stipulato il contratto), l'analogia degli importi (euro 50.188,88 alla data del 29/02/2004/euro 58.802,63 alla data del 30/06/2009), l'identità della tipologia di rapporto contrattuale (conto corrente), e la sostanziale affinità della numerazione del conto (indicato nell'istanza di insinuazione prodotta da parte opponente con il n. 3019700 e nel ricorso monitorio e nel pignoramento con il n. 3319700) costituiscono elementi gravi, precisi e concordanti in merito alla prova della predetta identità, anche tenuto conto del fatto che non è stata nemmeno allegata la sussistenza di ulteriori rapporti contrattuali con la società in questione, rendendo del tutto verosimile che l'indicazione di un solo numero errato del conto corrente (ossia 0 e 3: n. 3019700 e n. 3319700) sia il frutto di un mero errore materiale. Dunque, richiamato il carattere solidale dell'obbligazione tra il debitore principale e il fideiussore ex art. 1944 c.c. ed esclusa, contrariamente agli assunti di parte opponente, il venir meno di tale solidarietà in virtù dell'adozione del decreto ingiuntivo in considerazione del fatto che non appare configurabile una rinuncia ex art. 1311 c.c. nei confronti del fideiussore in quanto l'istituto in sede monitoria ha richiesto il pagamento dell'intero debito esigibile dal fideiussore -ovviamente nei limiti dell'importo massimo garantito, espressamente invocando il totale dovuto dal debitore principale, va richiamato l'orientamento consolidato della Suprema Corte alla stregua del quale “la presentazione dell'istanza di insinuazione al passivo fallimentare, equiparabile alla domanda giudiziale, determina, ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c., l'interruzione della prescrizione del credito, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, anche nei confronti del fideiussore del fallito, ex art. 1310, comma 1, c.c.” (Cass., n. 9638/2018; Cass., n. 17412/2016; Cass., Sez. Un., n. 13143/2022). Ne consegue che, tenuto conto della presentazione dell'istanza di insinuazione nell'anno 2004 e della chiusura del fallimento il successivo 31/12/2013, alla notifica del pignoramento in data 24/11/2023 la prescrizione decennale non era maturata. pagina 10 di 12 Anche a voler disattendere l'impostazione che precede, facendo decorrere la prescrizione dal passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo non opposto (sul punto, v. Cass., n. 15157/2017, in motivazione), va osservato che, a fronte del decorso del termine di 40 giorni dal perfezionamento della notifica del decreto in data 4/04/2010, parte opposta ha documentato i seguenti atti interruttivi della prescrizione:
-notifica del precetto in data 7/12/2010, perfezionatosi per compiuta giacenza il successivo 24/12/2010 (doc. 24 nel fascicolo di parte opposta);
-notifica dell'atto di pignoramento presso terzi in data 25/01/2011, perfezionatosi il successivo 27/02/2011 per compiuta giacenza, il quale ha dato lugo alla procedura esecutiva estinta in data 17/06/2011 (doc. 25 e doc. 26 nel fascicolo di parte opposta);
-diffida ad adempiere inviata il 20/05/2021 e perfezionatasi alla data di rilascio dell'avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale (Cass., n. 23396/2017) il successivo 24/05/2021 (doc. 27 nel fascicolo di parte opposta).
Con riferimento alle formali contestazioni svolte da parte opponente in merito alla mancata ricezione degli atti, appare sufficiente evidenziare che il requisito della natura recettizia dell'atto risulta soddisfatto ove lo stesso sia giunto nella sfera di conoscibilità del destinatario ai sensi dell'art. 1335 c.c., come avviene nell'ipotesi di restituzione al mittente per compiuta giacenza (in giurisprudenza: sulla presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. vigente in tema di dichiarazioni unilaterali recettizie, giunte all'indirizzo del destinatario: Cass., n. 12135/2003; Cass., n. 20784/2006; Cass., n. 3061/1990; Cass., n. 8073/2002; sulla rilevanza della attestazione di compiuta giacenza ai fini del perfezionamento del procedimento notificatorio, v. Cass., n. 19232/2018).
Dunque, tenuto conto dei molteplici atti interruttivi e, in particolare, di quello con effetti anche sospensivi correlato alla procedura esecutiva estinta in data 17/06/2011 (Cass., n. 14602/2020), nonché di quello successivo del 24/05/2021, va esclusa l'invocata prescrizione decennale del credito. L'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. è, invece, coperta dal giudicato, dovendosi ribadire che il titolo esecutivo giudiziale non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitività in ragione della riserva di ogni questione al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto o avrebbe avuto la possibilità di avere sviluppo, ragion per cui al giudice dell'esecuzione è precluso qualsivoglia controllo sul titolo diretto ad invalidarne l'efficacia sulla base di questioni e difese che andavano dedotte nel procedimento devoluto al giudice naturale, potendosi nel giudizio di opposizione all'esecuzione attribuire rilevanza esclusivamente ai fatti posteriori al conseguimento della definitività del titolo (Cass., n.
12911/2012, in motivazione;
Cass., n. 3277/2015; Cass., n. 16983/2018, in motivazione, tutte sopra citate). Va, infine, esaminato il motivo di opposizione relativo all'impignorabilità della somma rinvenuta sul libretto di risparmio poiché derivante dall'accredito soltanto dell'assegno sociale. Sul punto, va richiamato in diritto il disposto di cui all'art. 545, co. VIII, c.p.c. alla stregua del quale “le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché
a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, pagina 11 di 12 nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento”. Dunque, se le somme percepite a titolo di stipendio o pensione sono già confluite sul conto corrente in data anteriore al pignoramento, quest'ultimo potrà essere effettuato esclusivamente sulle giacenze del conto eccedenti l'importo del triplo dell'assegno sociale. In particolare, le somme provenienti dall'assegno sociale, una volta percepite dal debitore in quanto affluite sul conto corrente del medesimo ovvero su rapporto equiparabile (come nel caso di specie in cui viene in rilievo un libretto) perdono la loro specifica connotazione, cui è correlata l'impignorabilità, e rientrano nel patrimonio dell'obbligato, diventando aggredibili nei limiti fissati dall'ordinamento ossia per l'importo che eccede il triplo dell'assegno sociale. Nel caso di specie, tale limite risulta rispettato.
Difatti, il saldo del libretto di risparmio alla data della notifica del pignoramento
(24/11/2023) ammontava ad euro 20.969,83 (v. estratto del libretto nel fascicolo di parte opponente), mentre dalla documentazione depositata da emerge Controparte_2 chiaramente l'accantonamento dell'importo di euro 19.656,49 (v. doc. 3 nel fascicolo di ossia dell'importo eccedente la somma di euro 1.313,34, rispettosa del Controparte_2 triplo dell'assegno sociale pari ad euro 1.229,61 (v. cedolino nel fascicolo di parte CP_ opponente da cui emerge la titolarità dell'assegno sociale in capo alla signora pari a euro 409,87 X 3 =1.229,61). Dunque, l'accantonamento è stato effettuato in maniera corretta e non censurabile. Dalle considerazioni che precedono discende il rigetto dell'opposizione. La manifesta complessità delle questioni giuridiche affrontate giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura della metà tra parte opposta e parte opponente. La restante metà si liquida, giusta soccombenza, nella misura indicata in dispositivo a carico di parte opponente. Le spese di lite nei rapporti con si compensano, a fronte, per un verso, Controparte_2 della mancata proposizione di domande nei confronti di tale soggetto e, per altro verso, della qualità di litisconsorte necessario (Cass., n. 32445/2022), circostanza questa che determina il mancato accoglimento della eccezione di carenza di legittimazione passiva a partecipare al giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando tra le parti in causa, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa:
-respinge l'opposizione proposta ex art. 615 c.p.c. da CP_1
-condanna alla rifusione della metà delle spese di lite in favore di CP_1 [...] liquidando le stesse in euro 1.300,00, oltre spese generali, Iva e Parte_1
Cap come per legge;
compensa la restante metà delle spese di lite (euro 1.300,00);
-compensa le spese di lite tra e le altre parti processuali. Controparte_2
Così deciso il 28/06/2025
Il giudice Marzia Di Bari
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI Il giudice, Marzia Di Bari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al n. R.G.A.C. 1538/2024 tra
C.F. , e per essa la mandataria Parte_1 P.IVA_1
C.F. , elettivamente domiciliata in Macerata, via Spalato, n. Parte_2 P.IVA_2
73, presso lo studio dell'avv.to Laura Palmieri che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
ATTRICE
E
, C.F. elettivamente domiciliata in Terni, piazza CP_1 CodiceFiscale_1
Europa, n. 5, presso lo studio dell'avv.to Fabrizio Marucci che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
CONVENUTA nonché C.F. , elettivamente domiciliata presso la filiale Controparte_2 P.IVA_3 di , via Bramante, n. 5, e rappresentata e difesa dall'avv.to Michele Proietti, CP_2 come da procura in atti;
CONVENUTA
oggetto: opposizione all'esecuzione. conclusioni: all'udienza del 3/06/2025 le parti concludevano come da verbale in atti, da intendersi nella presente sede integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c., ritualmente notificato,
[...] ntroduceva il giudizio di merito, rappresentando che il GE con Parte_1 provvedimento del 13/08/2024 aveva sospeso la procedura esecutiva, con assegnazione del termine di giorni 60 per l'introduzione del giudizio di merito e chiedendo il rigetto della opposizione promossa da in quanto infondata e non provata e, per l'effetto, la CP_1 revoca del provvedimento di sospensione, con conseguente adozione dei provvedimenti di legge e assegnazione in proprio favore delle somme pignorate presso Controparte_2 sino alla concorrenza del proprio credito pari a euro 17.109,76, oltre agli interessi di mora come indicati nel decreto ingiuntivo sino al saldo. A sostegno delle richieste formulate, detta attrice premetteva:
pagina 1 di 12 -che con decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 159/2010, depositato in data
27/02/2010 e munito di formula esecutiva in data 8/03/2010, veniva ingiunto ad CP_1
nella qualità di fideiussore della
[...] Parte_3
il pagamento della somma pari a euro 15.493,71 nel limite dell'importo massimo
[...] garantito rispetto alla maggiore esposizione debitoria maturata dalla società in misura pari a euro 58.802,63 alla data del 30/06/2009 in relazione al rapporto di conto corrente n. 3319700 acceso presso Credito Italiano S.p.a., oltre interessi e spese del procedimento;
CP_
-di aver notificato atto di precetto alla signora in data 28/09/2023, intimazione di pagamento rimasta priva di riscontri;
-di aver, quindi, notificato alla stessa in data 24/11/2023 atto di pignoramento presso terzi, CP_ sottoponendo a pignoramento le somme dovute da alla debitrice Controparte_2 fino alla concorrenza dell'importo di euro 17.109,76;
-che, tuttavia, avverso tale pignoramento aveva proposto opposizione ex art. CP_1
615 c.p.c., con contestuale richiesta di sospensione, accolta dal GE con provvedimento del
13/08/2024. Tanto premesso, la stessa deduceva i seguenti motivi di opposizione:
-validità ed efficacia della procura alle liti in quanto Controparte_3 che aveva rilasciato procura generale alle liti, successivamente, era divenuta CP_4
(ora in virtù di modifica della propria denominazione sociale con delibera Parte_2 dell'assemblea straordinaria del 30/10/2015 a rogito TA rep. n. 12539, Persona_1 racc. n. 6528 e, quindi, aveva assunto la nuova denominazione CP_4 Pt_2 in virtù di delibera dell'assemblea straordinaria con verbale del TA,
[...] Per_2 del 5/03/2019, rep. 14941, racc. n. 10098, come da documentazione versata in
[...] atti;
deduceva, al contempo, che agiva nel presente giudizio nella veste di Parte_2 procuratore della in virtù di procura del 24/04/2017, rep. n. Parte_1
60673, racc. n. 11230 a rogito TA , e aveva nominato il difensore sulla Persona_3 base di procura generale alle liti rilasciata per atto del 17/09/2010 a rogito TA PE
;
[...]
-infondatezza dell'avversa eccezione di carenza di titolarità del credito in capo alla in ragione del fatto che erano stati correttamente documentati Parte_1 tutti i passaggi societari e le cessioni di credito da Aspra Finance S.p.a. fino alla attuale titolare, che dettagliatamente richiamava, ragion per cui, anche alla stregua dei documenti prodotti, la successione della posizione risultava provata;
in particolare: 1) Aspra Finance
S.p.a. era stata fusa per incorporazione in con Controparte_5 atto del 14/12/2010, a rogito TA , rep. n. 68029, racc. n. 18919; 2) Persona_4 aveva modificato la propria denominazione Controparte_5 sociale in delibera dell'assemblea straordinaria del 30/10/2015 a rogito CP_4
TA rep. n. 12539, racc. n. 6528; 3) in data 20/09/2016 do Persona_1 CP_5 aveva ceduto a mediante cessione in blocco un pacchetto di crediti - Controparte_6 nell'ambito del quale era ricompreso quello per cui è causa-, come da avviso pubblicato in G.U. dell'8/10/2016, parte II, n. 120; 4) in data 3/04/2017, aveva ceduto Controparte_6
a mediante cessione in blocco un pacchetto di crediti - Parte_1 nell'ambito del quale era ricompreso quello per cui è causa-, come da avviso pubblicato in G.U. dell'8/04/2017, parte II, n. 42; 5) quindi, aveva conferito Parte_1 pagina 2 di 12 a (ora ampia procura per la gestione anche stragiudiziale dei CP_4 Parte_2 propri crediti con atto del 24/04/2017, rep. n. 60673, racc. n. 11230 a rogito TA
[...]
; Per_3
-infondatezza dell'eccezione di prescrizione del credito in considerazione del fatto che in data 17/06/2004 la banca opposta aveva depositato atto di insinuazione al passivo nel fallimento della debitrice principale per la somma di euro 50.188,88, credito poi ammesso al passivo;
lamentava, al contempo, che detta procedura era stata chiusa in data 31/12/2013, senza alcun riparto in favore della banca, dovendosi, pertanto, ritenere la prescrizione interrotta alla data del 17/06/2004 con sospensione fino al momento della chiusura della procedura il successivo 31/12/2013, anche nei confronti del fideiussore ex art. 1310, primo co., c.c., evidenziando, comunque, che le contestazioni sollevate da controparte in merito alla mancata ricezione dell'atto di precetto, del pignoramento e della diffida quali atti interruttivi erano infondate;
-infondatezza dell'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. in ragione dell'interruzione del termine di 6 mesi mediante il deposito dell'insinuazione al passivo nei confronti della società debitrice principale, stante la revoca dei rapporti in conseguenza del fallimento in data 12/01/2004 e il deposito dell'insinuazione al passivo alla data del 18/06/2004;
-infondatezza dell'eccezione di impignorabilità delle somme dichiarate dal terzo
[...]
a fronte del disposto di cui all'art. 545 c.p.c. che consente il pignoramento Controparte_2 delle somme dovute a titolo di pensione quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento, come nel caso di specie, anche tenuto conto del fatto che CP_2 aveva precisato che l'importo messo a disposizione era al netto delle quote ritenute impignorabili nel rispetto di quanto previsto dall'art. 545 c.p.c., così come pignorabile doveva ritenersi l'importo di euro 5.000,00 relativo ai Parte_4
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio chiedendo CP_1 in via preliminare dichiararsi l'improcedibilità dell'esecuzione per nullità della procura generale alle liti;
in via preliminare, accertarsi la carenza di legittimazione attiva per difetto di titolarità del credito;
in via preliminare subordinata, accertarsi e dichiararsi l'intervenuta prescrizione decennale del credito controverso;
nel merito, accertarsi l'impignorabilità delle somme depositate presso il terzo pignorato.
In particolare, premetteva: CP_1
-che, con ricorso depositato l'1/03/2024, aveva proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. all'esecuzione presso terzi n. 722/2023;
-che aveva in tale sede dedotto l'improcedibilità dell'esecuzione in quanto l'atto di pignoramento era nullo per carenza di valida procura alle liti, non potendosi ritenere tale quella rilasciata con rogito in data 17/09/2010 dalla Controparte_5
soggetto giuridico estraneo alla controversia;
la carenza di legittimazione attiva della
[...]
e, per essa, della mandataria, trattandosi di società Parte_1 sconosciute alla opponente con le quali non aveva intrattenuto alcun rapporto contrattuale, anche tenuto conto dell'adozione del decreto ingiuntivo in favore di un soggetto giuridico diverso ossia Aspra Finance S.p.a.; l'intervenuta prescrizione decennale del credito portato dal decreto ingiuntivo per decorso del termine decennale dalla notifica del titolo esecutivo;
la decadenza ex art. 1957 c.c. del creditore, Credito Italiano S.p.a., dal diritto di azionare la garanzia fideiussoria, non avendo il creditore proposto le sue istanze con il debitore entro 6 pagina 3 di 12 mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale;
l'impignorabilità della somma rinvenuta sul libretto di risparmio poiché derivante dall'accredito soltanto dell'assegno sociale. Richiamate le difese svolte da nella comparsa di costituzione Parte_1
e il provvedimento di sospensione del GE, ribadiva i motivi di opposizione già proposti e, in particolare:
- l'improcedibilità dell'esecuzione in quanto l'atto di pignoramento era nullo per carenza di valida procura alle liti, non potendosi ritenere tale quella rilasciata con rogito in data
17/09/2010 dalla soggetto giuridico estraneo alla Controparte_5 controversia, laddove, invece, la procura avrebbe dovuto essere rilasciata dal creditore procedente in epoca successiva all'acquisizione della titolarità Parte_1 del credito in data 7/04/2017; lamentava, poi, che non risultava provato che
[...] era divenuta e poi nonché Controparte_5 CP_4 Parte_2
l'assenza di riscontri della successione di Controparte_5 all'originario creditore, Credito Italiano S.p.a.; sul punto, evidenziava: 1) che il verbale di assemblea straordinaria del 30/10/2015 della Controparte_5
(allegato 14) era prodotto per estratto, con diversi omissis e, pertanto, era incompleto, non conforme, anche tenuto conto del fatto che non riportava il numero di pagine fatta eccezione per la pagina 2; 2) il prospetto dati societari e CP_4 Parte_2
(allegato 16) costituiva mero documento di parte, “privo di qualsivoglia crisma di ufficialità” e, pertanto, non integrava prova dei cambi di denominazione;
contestava, infine, la qualità di mandataria della della in Parte_2 Parte_1 mancanza di adeguati riscontri sul punto;
-la carenza di legittimazione attiva della e, per essa, della Parte_1 mandataria, trattandosi di società sconosciute alla opponente con le quali non aveva intrattenuto alcun rapporto contrattuale, anche tenuto conto dell'adozione del decreto ingiuntivo in favore di un soggetto giuridico diverso ossia Aspra Finance S.p.a.; precisava che le asserite cessioni non risultavano documentate, non risultando allo scopo sufficiente gli avvisi pubblicati in GU, nel caso di specie generici nel contenuto, come affermato dalla Suprema Corte e dalla giurisprudenza di merito, così come l'inclusione del credito per cui è causa nella cessione in blocco, non risultando, peraltro, prodotti i contatti di cessione, ma solo dei meri estratti di proposte di stipula, palesemente incompleti e privi delle sottoscrizioni delle parti, con attestazioni di conformità non rapportate agli originali delle proposte ma all'originale estratto dall'allegato Schedule A al contratto di cessione di crediti, non potendo gli estratti essere conformi agli originali;
che sulla base dei criteri enunciati dall'avviso in GU il credito per cui è causa, derivante da un rapporto di conto corrente, era escluso dalla cessioni in blocco che riguardavano, invece, crediti sorti da contratti di finanziamento (cessione doBank/Romeo SPV) ovvero da contratti di mutuo (cessione
SPV/Mercuzio Securitisation); a conferma di quanto esposto lamentava di non aver CP_6 ricevuto alcuna comunicazione dalla menzionata Controparte_6
-l'intervenuta prescrizione decennale del credito portato dal decreto ingiuntivo per decorso del termine decennale dalla notifica del titolo esecutivo, non potendosi attribuire alcuna valenza ad eventuali atti riconducibili a soggetti estranei alla presente controversia, avuto particolare riguardo all'insinuazione al passivo del fallimento del debitore principale da ossia da un soggetto giuridico nemmeno contemplato Controparte_7 pagina 4 di 12 nella sequenza delle asserite cessioni del credito e, dunque, privo di legittimazione al compimento di un atto interruttivo di un credito del quale non era mai stato titolare;
evidenziava, poi, che l'insinuazione al passivo riguardava un diverso rapporto di conto corrente ossia il n. 3019700 (conto sofferenza n. 5186358), laddove, invece, l'atto di pignoramento era relativo al conto corrente n. 3319700 (conto sofferenza n. 100666280); in CP_ ogni caso, la signora era “divenuta debitrice in proprio” e non più in solido con la debitrice principale in data 27/02/2010 ossia nel momento in cui era stato adottato il decreto ingiuntivo, tanto che Aspra Finance S.p.a. in forza di tale decreto ingiuntivo aveva promosso una procedura esecutiva, estinta in data 17/06/2011, ragion per cui dalla data di notifica del decreto ingiuntivo (15/04/2010) era iniziata a decorrere il periodo di prescrizione decennale, per cui alla data di notifica del pignoramento (24/11/2023) il CP_ termine decennale era, ormai, decorso, non avendo la ricevuto l'atto di precetto notificato il 23/12/2010, l'atto di pignoramento notificato in data 2/03/2011 e la diffida ad adempiere del 17/05/2021;
-la decadenza ex art. 1957 c.c. del creditore, Credito Italiano S.p.a., dal diritto di azionare la garanzia fideiussoria, non avendo il creditore proposto le sue istanze con il debitore entro 6 mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, posto che il debitore era fallito il 12/01/2004, mentre il credito era stato ammesso al passivo all'udienza dell'8/10/2004 ossia a termine semestrale già scaduto;
-l'impignorabilità della somma rinvenuta sul libretto di risparmio poiché derivante dall'accredito soltanto dell'assegno sociale. Si costituiva in giudizio chiedendo accertarsi la propria carenza di Controparte_2 legittimazione passiva e, previa declaratoria della condotta diligente della stessa, decidere secondo giustizia.
A fondamento della posizione processuale assunta, deduceva:
-che i motivi di opposizione non riguardavano l'operato di la quale Controparte_2 aveva cautelativamente accantonato la parte del saldo alla notifica eccedente il triplo dell'assegno sociale ex art. 545 c.p.c., essendo riservata al giudice dell'esecuzione la decisione sulla pignorabilità o meno di tali somme. All'udienza dell'11/02/2025 tenutasi in modalità da remoto, le parti si riportavano agli atti e il giudice, tenuto conto della mancata comparizione di a fronte della Controparte_2 costituzione in epoca successiva alla previsione della trattazione in modalità da remoto, rinviava all'udienza del 18/02/2025 e, all'esito di tale udienza, fissava per la decisione la data del 3/06/2025, con assegnazione dei termini di legge ex art. 189 c.p.c. All'udienza del 3/06/2025, il giudice tratteneva la causa in decisione sulle conclusioni delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE In rito, la causa appare matura per la decisione alla stregua delle complessive risultanze acquisite, di talché deve trovare conferma l'ordinanza adottata nel corso del procedimento nella parte in cui ha fissato udienza per la decisione, sulla concorde richiesta delle parti. Nel merito, vanno svolte le considerazioni che seguono.
In via preliminare, giova rilevare che nel caso di specie il titolo esecutivo è costituito dal decreto ingiuntivo n. 159/2010, adottato in data 1°/03/2010, in favore di Aspra Finance
S.p.a. e nei confronti di quale fideiussore della società debitrice principale CP_1 pagina 5 di 12 contenente l'intimazione di pagamento della somma pari a 15.493,71 quale importo massimo garantito, oltre interessi legali dal 1°/07/2009, notificato a in data CP_1
4/04/2010, decreto pacificamente non opposto (v. doc. 3 nel fascicolo di parte attrice).
Viene, quindi, in rilievo un titolo esecutivo giudiziale definitivo. In particolare, tale decreto riposa sul riconoscimento del credito in capo a Aspra Finance
S.p.a., nella veste di soggetto che quale cessionario ha chiesto e ottenuto il provvedimento monitorio, in relazione alle esposizioni maturate in relazione al rapporto di conto corrente n. 3319700 (rapporto a sofferenza n. 100666280) acceso il 16/12/1997 presso l'istituto Credito Italiano S.p.a., con riferimento al quale ha prestato fideiussione. CP_1
Tanto premesso in fatto, giova evidenziare in diritto che, secondo consolidato orientamento della Suprema Corte, con impostazione condivisa da chi scrive, il titolo esecutivo giudiziale non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione e a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitività in ragione della riserva di ogni questione al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto la possibilità di avere sviluppo, ragion per cui al giudice dell'esecuzione è precluso qualsivoglia controllo sul titolo diretto ad invalidarne l'efficacia sulla base di questioni e difese che andavano dedotte nel procedimento devoluto al giudice naturale, potendosi nel giudizio di opposizione all'esecuzione attribuire rilevanza esclusivamente ai fatti posteriori al conseguimento della definitività del titolo (Cass., n. 12911/2012, in motivazione;
Cass., n. 3277/2015; Cass., n. 16983/2018, in motivazione), dovendosi sin da ora rilevare che non risulta neanche allegata la qualità di consumatore. Ciò chiarito in diritto, appare evidente che la legittimazione di Aspra Finance S.p.a. che ha chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo non opposto non può essere rimessa in discussione, operando il giudicato sul punto (v. ricorso monitorio e decreto ingiuntivo nel fascicolo di parte opponente). Dunque, ribadito che la titolarità sostanziale della situazione giuridica attiva ossia del credito azionato in capo ad Aspra Finance S.p.a. risulta accertata, occorre valutare il motivo di opposizione sul punto formulato con riferimento alle vicende successive che hanno condotto sulla base della allegazione di al Parte_1 subingresso della stessa in tale posizione.
Al riguardo, il creditore procedente ha allegato le seguenti vicende che hanno interessato la posizione debitoria, producendo a corredo la documentazione che di seguito si richiama:
1) Fusione per incorporazione di Aspra Finance S.p.a. in Controparte_5 con atto del 14/12/2010, a rogito TA , rep. n. 68029, racc.
[...] Persona_4
n. 18919; a corredo dell'allegazione, parte opposta ha prodotto l'atto richiamato, estratto dall'Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A. (v. doc. 17 allegato all'atto di citazione); 2) modifica della denominazione sociale di Controparte_8
giusta delibera dell'assemblea straordinaria del 30/10/2015 a rogito TA
[...]
rep. n. 12539, racc. n. 6528; a corredo dell'allegazione parte opposta ha Persona_1 prodotto l'estratto dell'atto richiamato, contenente l'indicazione “Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 22, d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, in termine utile per il Registro Imprese di Verona. Firmato
[...]
Nel mio studio, 4 novembre 2015” (v. doc. 14 allegato all'atto di citazione); sul Per_1 punto non si condividono le contestazioni formali di parte opponente in merito alle asserite pagina 6 di 12 incompletezze del documento che invece è stato prodotto nella parte rilevante ossia quella contenente la indicata modifica della denominazione sociale, che il TA ben può attestare conforme anche in parte, laddove l'indicazione di una sola pagina non costituisce elemento idoneo a dubitare della conformità del documento prodotto;
al riguardo, appare sufficiente rilevare che nessun elemento serio è stato introdotto dalla difesa di parte opponente, che al fine di corroborare la valutazione di non autenticità ben avrebbe potuto non limitarsi a contestazioni di carattere formale ma, piuttosto, a produrre una visura camerale comprovante la mancata modifica della denominazione sociale;
3) cessione in data 20/09/2016 da a come da avviso CP_4 Controparte_6 pubblicato in G.U. dell'8/10/2016, parte II, n. 120, contenente il seguente criterio: “crediti rinvenienti da contratti di finanziamento conclusi con diverse forme tecniche”, nonché espresso avviso che, al fine di ottenere informazioni in merito alla conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali, i debitori e gli eventuali loro garanti potranno rivolgersi a mediante comunicazione scritta da inviarsi anche via fax ai recapiti PEC e CP_4
FAX ivi contemplati (v. doc. 18 nel fascicolo di parte opposta); al riguardo, quanto alla contestazione di parte opponente, si precisa che il riferimento a diverse forme tecniche non consente di escludere l'inclusione nella cessione del credito in questione, posto che proprio la rilevante esposizione debitoria maturata dalla società debitrice principale lascia presumere l'esistenza di un affidamento ossia di una forma di finanziamento in senso ampio in favore della società;
4) cessione da a in data 30/09/2016; parte opposta ha Controparte_6 CP_4 prodotto sul punto estratto della proposta di cessione formulata da a Controparte_6
con riferimento alla quale il TA ha attestato la conformità CP_4 Persona_5 all'originale estratto dall'allegato Schedule A al contratto di cessione di crediti concluso in data 30/09/2016, dando atto che le parti omesse non alterano o modificano quanto riportato (v. doc. 20-bis allegato all'atto di citazione); si precisa che le contestazioni di carattere meramente formale operate da parte opponente non consentono di limitare la portata dell'attestazione notarile in merito alla conformità; 5) cessione, in data 3/04/2017, da a a Controparte_6 Parte_1 sostegno dell'allegazione ha prodotto avviso pubblicato in G.U. dell'8/04/2017, parte II, n. 42, della cessione, in data 3/04/2017, da a Controparte_6 Parte_1 come da contenente il seguente criterio: “crediti rinvenienti da contratti di finanziamento conclusi con diverse forme tecniche”, nonché espresso avviso che al fine di ottenere informazioni in merito alla conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali i debitori e gli eventuali loro garanti potranno rivolgersi a (v. Parte_1 doc. 19 nel fascicolo di parte opposta); con riferimento alla esclusione per la natura del contratto si rinvia alle considerazioni svolte sub punto 3; risulta versato in atti estratto dell'accettazione di della offerta di cessione formulata da Parte_1 CP_6
con riferimento alla quale il TA ha attestato la conformità CP_6 Persona_5 all'originale estratto dall'allegato Schedule A al contratto di cessione di crediti concluso in data 3/04/2017, dando atto che le parti omesse non alterano o modificano quanto riportato (v. doc. 20 allegato all'atto di citazione); si precisa che le contestazioni di carattere meramente formale operate da parte opponente non consentono di limitare la portata dell'attestazione notarile in merito alla conformità; pagina 7 di 12 6) atto di precetto notificato all'odierna opponente da Aspra Finance S.p.a., perfezionatosi, CP_ contrariamente agli assunti della signora per compiuta giacenza, in data 24/12/2010 (v. doc. 24 nel fascicolo di parte opposta);
7) atto di pignoramento immobiliare notificato da Controparte_5 nella veste di successore di Aspra Finance S.p.a. alla odierna opponente,
[...] perfezionatosi per compiuta giacenza in data 27/02/2011 (v. doc. 25 nel fascicolo di parte opposta);
8)diffida ad adempiere alla odierna opponente per conto della Parte_1 contenente la contestuale comunicazione di subentro nel credito (v. doc. 27 nel fascicolo di parte opposta);
9) ricorso monitorio e decreto ingiuntivo n. 159/2010 ottenuto da Aspra Finance S.p.a. (v. doc. 3 nel fascicolo di parte opposta). Tanto premesso in fatto, va osservato in diritto che, in primo luogo, la tipologia di credito appare sussumibile nel criterio indicato nell'avviso in GU in ragione della dizione ampia mediante il riferimento al finanziamento concesso mediante “diverse forme tecniche” in cui rientra il contratto di conto corrente quanto sia possibile evincere un affidamento per la funzione di credito svolta. CP_ In secondo luogo, si osserva che non risulta neanche allegato che la signora abbia posto in essere le verifiche del caso mediante richiesta di informative secondo le modalità indicate negli avvisi in GU sopra richiamati, ottenendo un riscontro negativo all'inclusione del credito nelle cessioni (nella giurisprudenza di merito, Corte di Appello Perugia, n. 159 del 19/03/2024, la quale, nel ritenere sufficiente l'assolvimento dell'onere della prova in punto di legittimazione mediante la produzione dell'avviso di pubblicazione in GU, precisa, al contempo, la rilevanza da assegnare alla possibilità di verificare l'inclusione del credito mediante le indicazioni contenute in detto avviso). In terzo luogo, e in via assorbente, tale prova è integrata in via presuntiva all'esito dell'accertamento complessivo delle risultanze di fatto nei termini sopra indicati. Al riguardo, va richiamato in diritto l'orientamento recente della Suprema Corte che, con impostazione condivisa da chi scrive, ha affermato che la prova della cessione del credito, anche con riferimento alla questione dell'inclusione della posizione nella cessione, ben può essere conseguita mediante elementi presuntivi, quali, a titolo meramente esemplificativo, la disponibilità del titolo, la dichiarazione della parte cedente, le scritture contabili etc.
(Cass., n. 10200/2021, in motivazione;
sulla possibilità di utilizzare qualunque mezzo di prova anche indiziario in ragione dell'assenza di vincoli di forma in punto di prova della cessione del credito e sull'obbligo del giudice di procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto con valorizzazione degli elementi indiziari: v. Cass., n. 17944/2023, in motivazione, e Cass., n. 12007/2024; per la valorizzazione degli elementi presuntivi ai fini della prova dell'inclusione del credito in applicazione dei principi affermati dalla Suprema Corte nella decisione sopra richiamata, si rimanda nella giurisprudenza di merito all'ampia motivazione di Tribunale di Napoli, 26/07/2022, nella parte in cui indica a tal fine la produzione del titolo contrattuale dal quale trae origine il credito ceduto e le relative scritture contabili, non mancando di evidenziare che “il relativo possesso non si giustifica se non postulando l'avvenuta cessione del credito con tutta la relativa documentazione”; da ultimo, conforme, v. Corte di Appello Milano, n. 220 del 24/01/2023; sulla ammissibilità pagina 8 di 12 della prova della cessione mediante elementi indiziari, v. nella giurisprudenza di merito Corte d'Appello Perugia, sentenza n. 386 del 30/05/2024). In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha, da ultimo, ribadito che “la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma, dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito” (Cass., n. 8331 del 30/03/2025, in motivazione) Nel caso di specie, all'evidenza, sussistono elementi gravi, precisi e concordanti idonei ad essere valorizzati nell'ambito della presunzione ex art. 2729 c.c., tenuto conto della sussumibilità della fattispecie negli elementi presi in considerazione dagli avvisi pubblicati in GU, e del possesso del titolo in capo alla cessionaria, nonché dell'atto di precetto notificato nell'anno 2010 dalla cedente Aspra Finance S.p.a. e del successivo pignoramento immobiliare notificato nell'anno 2011 da (come Controparte_5 sopra visto subentrata in virtù di fusione per incorporazione di Aspra Finance S.p.a.), trattandosi di elementi tutti la cui disponibilità si giustifica solamente in ragione della titolarità del rapporto controverso.
Segue il rigetto del motivo di opposizione relativo al difetto di titolarità della situazione giuridica azionata dal lato attivo. Tanto premesso, va esaminato il motivo di opposizione relativo all'improcedibilità dell'opposizione per nullità dell'atto di pignoramento in ragione della invocata carenza di valida procura alle liti. Giova, preliminarmente, evidenziare che nel caso di specie il pignoramento immobiliare è stato notificato da (già quale mandataria di Parte_2 CP_4 [...] per mezzo del difensore Laura Palmieri, giusta procura generali alle liti Parte_1 conferita con atto a rogito TA del 17/09/2010, rep. n. 67645, racc. n. Persona_4
18696 (v. pignoramento immobiliare, doc. 5 nel fascicolo di parte opposta). La procura generali alle liti in favore dell'avv.to Laura Palmieri è stata rilasciata da (v. doc. 2 nel fascicolo di parte opposta). Controparte_5
Come sopra visto, in data 30/10/2015 ha Controparte_5 modificato la propria denominazione sociale in (v. doc. 14 nel fascicolo di CP_4 parte opposta) e, quindi, nel marzo del 2019 in (v. pag. 100 del doc. 15; v. Parte_2 anche doc. 30), dovendosi evidenziare con riferimento alle formali contestazioni in ordine alla diversità di PI che il Codice Fiscale è identico e corrisponde al n. (v. per P.IVA_2
doc. 30; per doc. 14; per doc. Pt_2 Controparte_5 CP_4
15). La mera modifica delle denominazioni sociali nel corso del tempo rende all'evidenza manifestamente infondata l'eccezione di nullità del pignoramento per carenza di valida procura posto che la procura a suo tempo rilasciata da Controparte_5
è ovviamente riferibile a che ha agito nel presente giudizio, stante la
[...] Parte_2 manifesta identità soggettiva. Dunque, premesso che le ulteriori doglianze relative a tale profilo sono state esaminate in sede di verifica della titolarità sostanziale della situazione giuridica azionata dal lato attivo, resta da precisare che, contrariamente ai generici assunti di parte opponente, la qualità di mandataria della in capo a (come sopra visto Parte_1 Parte_2 pagina 9 di 12 già risulta ampiamente comprovata dalla procura con atto del 24/04/2017, CP_4 rep. n. 60673, racc. n. 11230 a rogito TA (v. doc. 1 nel fascicolo di Persona_3 parte opposta, alla cui lettura integrale si rimanda).
Segue il rigetto di tale motivo di opposizione, come complessivamente formulato. Con riferimento alla eccepita prescrizione decennale, giova osservare che nel caso di specie risulta provato che, a fronte del fallimento della società debitrice principale, è stata proposta domanda di insinuazione allo stato passivo, accolta, nonché che il fallimento è stato chiuso senza riconoscimento di alcuna somma in favore del creditore ammesso (v. doc. 21, attestazione della Cancelleria fallimentare: “si attesta che l'insinuazione allo stato passivo del fallimento … attualmente chiuso da parte della non in Parte_3 Controparte_9 proprio ma in nome e per conto della già Credito Italiano avvenne Controparte_10 in data 17/06/2004”; doc. 22, ammissione al passivo del credito oggetto dell'istanza di come sopra visto non in proprio, ma per conto di Credito Italiano, Controparte_10 dell'importo di euro 50.188,88 nell'anno 2004; doc. 23, dichiarazione di chiusura del fallimento del 31/12/2013) Sul punto, non si condivide la tesi di parte opponente in merito alla asserita mancata prova dell'identità del credito azionato in sede di insinuazione al passivo con quello posto a fondamento del decreto ingiuntivo (e indicato nel pignoramento). Difatti, l'indicazione del Credito Italiano S.p.a. (ossia del soggetto che ha pacificamente stipulato il contratto), l'analogia degli importi (euro 50.188,88 alla data del 29/02/2004/euro 58.802,63 alla data del 30/06/2009), l'identità della tipologia di rapporto contrattuale (conto corrente), e la sostanziale affinità della numerazione del conto (indicato nell'istanza di insinuazione prodotta da parte opponente con il n. 3019700 e nel ricorso monitorio e nel pignoramento con il n. 3319700) costituiscono elementi gravi, precisi e concordanti in merito alla prova della predetta identità, anche tenuto conto del fatto che non è stata nemmeno allegata la sussistenza di ulteriori rapporti contrattuali con la società in questione, rendendo del tutto verosimile che l'indicazione di un solo numero errato del conto corrente (ossia 0 e 3: n. 3019700 e n. 3319700) sia il frutto di un mero errore materiale. Dunque, richiamato il carattere solidale dell'obbligazione tra il debitore principale e il fideiussore ex art. 1944 c.c. ed esclusa, contrariamente agli assunti di parte opponente, il venir meno di tale solidarietà in virtù dell'adozione del decreto ingiuntivo in considerazione del fatto che non appare configurabile una rinuncia ex art. 1311 c.c. nei confronti del fideiussore in quanto l'istituto in sede monitoria ha richiesto il pagamento dell'intero debito esigibile dal fideiussore -ovviamente nei limiti dell'importo massimo garantito, espressamente invocando il totale dovuto dal debitore principale, va richiamato l'orientamento consolidato della Suprema Corte alla stregua del quale “la presentazione dell'istanza di insinuazione al passivo fallimentare, equiparabile alla domanda giudiziale, determina, ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c., l'interruzione della prescrizione del credito, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, anche nei confronti del fideiussore del fallito, ex art. 1310, comma 1, c.c.” (Cass., n. 9638/2018; Cass., n. 17412/2016; Cass., Sez. Un., n. 13143/2022). Ne consegue che, tenuto conto della presentazione dell'istanza di insinuazione nell'anno 2004 e della chiusura del fallimento il successivo 31/12/2013, alla notifica del pignoramento in data 24/11/2023 la prescrizione decennale non era maturata. pagina 10 di 12 Anche a voler disattendere l'impostazione che precede, facendo decorrere la prescrizione dal passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo non opposto (sul punto, v. Cass., n. 15157/2017, in motivazione), va osservato che, a fronte del decorso del termine di 40 giorni dal perfezionamento della notifica del decreto in data 4/04/2010, parte opposta ha documentato i seguenti atti interruttivi della prescrizione:
-notifica del precetto in data 7/12/2010, perfezionatosi per compiuta giacenza il successivo 24/12/2010 (doc. 24 nel fascicolo di parte opposta);
-notifica dell'atto di pignoramento presso terzi in data 25/01/2011, perfezionatosi il successivo 27/02/2011 per compiuta giacenza, il quale ha dato lugo alla procedura esecutiva estinta in data 17/06/2011 (doc. 25 e doc. 26 nel fascicolo di parte opposta);
-diffida ad adempiere inviata il 20/05/2021 e perfezionatasi alla data di rilascio dell'avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale (Cass., n. 23396/2017) il successivo 24/05/2021 (doc. 27 nel fascicolo di parte opposta).
Con riferimento alle formali contestazioni svolte da parte opponente in merito alla mancata ricezione degli atti, appare sufficiente evidenziare che il requisito della natura recettizia dell'atto risulta soddisfatto ove lo stesso sia giunto nella sfera di conoscibilità del destinatario ai sensi dell'art. 1335 c.c., come avviene nell'ipotesi di restituzione al mittente per compiuta giacenza (in giurisprudenza: sulla presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. vigente in tema di dichiarazioni unilaterali recettizie, giunte all'indirizzo del destinatario: Cass., n. 12135/2003; Cass., n. 20784/2006; Cass., n. 3061/1990; Cass., n. 8073/2002; sulla rilevanza della attestazione di compiuta giacenza ai fini del perfezionamento del procedimento notificatorio, v. Cass., n. 19232/2018).
Dunque, tenuto conto dei molteplici atti interruttivi e, in particolare, di quello con effetti anche sospensivi correlato alla procedura esecutiva estinta in data 17/06/2011 (Cass., n. 14602/2020), nonché di quello successivo del 24/05/2021, va esclusa l'invocata prescrizione decennale del credito. L'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. è, invece, coperta dal giudicato, dovendosi ribadire che il titolo esecutivo giudiziale non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitività in ragione della riserva di ogni questione al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto o avrebbe avuto la possibilità di avere sviluppo, ragion per cui al giudice dell'esecuzione è precluso qualsivoglia controllo sul titolo diretto ad invalidarne l'efficacia sulla base di questioni e difese che andavano dedotte nel procedimento devoluto al giudice naturale, potendosi nel giudizio di opposizione all'esecuzione attribuire rilevanza esclusivamente ai fatti posteriori al conseguimento della definitività del titolo (Cass., n.
12911/2012, in motivazione;
Cass., n. 3277/2015; Cass., n. 16983/2018, in motivazione, tutte sopra citate). Va, infine, esaminato il motivo di opposizione relativo all'impignorabilità della somma rinvenuta sul libretto di risparmio poiché derivante dall'accredito soltanto dell'assegno sociale. Sul punto, va richiamato in diritto il disposto di cui all'art. 545, co. VIII, c.p.c. alla stregua del quale “le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché
a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, pagina 11 di 12 nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento”. Dunque, se le somme percepite a titolo di stipendio o pensione sono già confluite sul conto corrente in data anteriore al pignoramento, quest'ultimo potrà essere effettuato esclusivamente sulle giacenze del conto eccedenti l'importo del triplo dell'assegno sociale. In particolare, le somme provenienti dall'assegno sociale, una volta percepite dal debitore in quanto affluite sul conto corrente del medesimo ovvero su rapporto equiparabile (come nel caso di specie in cui viene in rilievo un libretto) perdono la loro specifica connotazione, cui è correlata l'impignorabilità, e rientrano nel patrimonio dell'obbligato, diventando aggredibili nei limiti fissati dall'ordinamento ossia per l'importo che eccede il triplo dell'assegno sociale. Nel caso di specie, tale limite risulta rispettato.
Difatti, il saldo del libretto di risparmio alla data della notifica del pignoramento
(24/11/2023) ammontava ad euro 20.969,83 (v. estratto del libretto nel fascicolo di parte opponente), mentre dalla documentazione depositata da emerge Controparte_2 chiaramente l'accantonamento dell'importo di euro 19.656,49 (v. doc. 3 nel fascicolo di ossia dell'importo eccedente la somma di euro 1.313,34, rispettosa del Controparte_2 triplo dell'assegno sociale pari ad euro 1.229,61 (v. cedolino nel fascicolo di parte CP_ opponente da cui emerge la titolarità dell'assegno sociale in capo alla signora pari a euro 409,87 X 3 =1.229,61). Dunque, l'accantonamento è stato effettuato in maniera corretta e non censurabile. Dalle considerazioni che precedono discende il rigetto dell'opposizione. La manifesta complessità delle questioni giuridiche affrontate giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura della metà tra parte opposta e parte opponente. La restante metà si liquida, giusta soccombenza, nella misura indicata in dispositivo a carico di parte opponente. Le spese di lite nei rapporti con si compensano, a fronte, per un verso, Controparte_2 della mancata proposizione di domande nei confronti di tale soggetto e, per altro verso, della qualità di litisconsorte necessario (Cass., n. 32445/2022), circostanza questa che determina il mancato accoglimento della eccezione di carenza di legittimazione passiva a partecipare al giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando tra le parti in causa, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa:
-respinge l'opposizione proposta ex art. 615 c.p.c. da CP_1
-condanna alla rifusione della metà delle spese di lite in favore di CP_1 [...] liquidando le stesse in euro 1.300,00, oltre spese generali, Iva e Parte_1
Cap come per legge;
compensa la restante metà delle spese di lite (euro 1.300,00);
-compensa le spese di lite tra e le altre parti processuali. Controparte_2
Così deciso il 28/06/2025
Il giudice Marzia Di Bari
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