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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 24/11/2025, n. 1922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1922 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N.RG. 1793/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Solarino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1793/2021 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F. , tutti rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Pt_4 C.F._4
Bombaci, giusta procura alle liti in calce al ricorso introduttivo di giudizio, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore sito in Siracusa (Sr), via Bacchilide n. 90;
RICORRENTI – CONVENUTI IN
VIA RICONVENZIONALE
Contro
, (C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Vitale CP_1 C.F._5
giusta procura alle liti in atti, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Siracusa
(Sr), via delle Carceri Vecchie n. 44;
RESISTENTE – ATTORE IN
VIA RICONVENZIONALE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE In applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. c.p.c., come novellati dall'art. 58, comma 2, della l. 18.06.2009 n.69, per cui la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, si omette lo svolgimento delle fasi processuali della controversia in oggetto, dandosi solo conto delle posizioni assunte dalle parti in giudizio.
I ricorrenti, , , e , con ricorso Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 14.04.2021, hanno adito, avanti l'intestato Tribunale di
Siracusa, , avanzando le seguenti conclusioni: CP_1
“reiectis adversis, voglia ritenere e dichiarare che , nato a [...] il CP_1
17/07/1972, è obbligato a rilasciare ai ricorrenti l'immobile terrano sito a Siracusa, in via
M. Bonanno n. 33, di proprietà degli stessi;
conseguentemente, condannare lo stesso
a rilasciare immediatamente a , , CP_1 Parte_1 Parte_2
e detto immobile, libero e sgombro di persone e cose, Parte_3 Parte_4 nonché a pagar loro la somma di € 5.000,00 (€uro cinquemila/00) a titolo di indennità di occupazione. Dare ogni altro provvedimento come per legge”.
Con condanna di spese e compensi di giudizio.
A fondamento della domanda i ricorrenti hanno dedotto di aver diritto alla restituzione dell'immobile terrano ad uso commerciale sito in Siracusa, via M. Bonanno n. 33, da parte del resistente,
[...]
, in considerazione della cessazione del titolo che legittimava la sua occupazione;
hanno CP_1 dedotto, inoltre, stante il perpetuarsi dell'occupazione da titolo cessato, di subire una lesione patrimoniale da illegittima occupazione, sia per l'impossibilità di godere dei frutti civili, sia per l'impossibilità di eseguire le opere di manutenzione a fronte al deterioramento d'uso dell'immobile.
Radicatosi il contraddittorio si è costituito il quale ha chiesto, preliminarmente, CP_1 dichiararsi l'inammissibilità dell'azione esperita;
nel merito, ha chiesto il rigetto delle domande dei ricorrenti per infondatezza e carenza probatoria.
In via riconvenzionale ha chiesto dichiararsi l'usucapione ventennale ex art. 1158 c.c. dell'immobile oggetto di giudizio, asseritamente maturato in proprio favore giusta interversione del possesso a partire dall'anno 1994, ovverosia dal momento in cui lo stesso ha cominciato a non corrispondere più
i canoni di locazione pattuiti ai proprietari, e;
con Parte_5 Parte_6 conseguente ordine di trascrizione dell'emananda sentenza da emettere nei confronti del Conservatore dei RR.II. territorialmente competente, ai sensi e degli artt. 2651-2643 c.c. e per ogni effetto di legge. Altresì, parte resistente-attrice in via riconvenzionale, nelle more del giudizio, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità della domanda in quanto proposta in violazione del principio del ne bis in idem, considerata l'azione di rivendicazione già promossa dai medesimi ricorrenti giusta giudizio iscritto al r.g. n. 6771/2017 e relativa pronuncia di rigetto in data 1°.07.2019.
Con distrazione delle spese e compensi di giudizio, nonché con condanna anche ex art. 96 c.p.c. da determinarsi in via equitativa.
In via istruttoria, disposto il mutamento di rito nonché l'esperimento del tentativo di mediazione quale condizione di procedibilità del giudizio, ai sensi dell'art. 5 d. lgs. 28/2010, sono stati concessi i termini ex art. 183, VI co., c.p.c. nonché plurimi rinvii per la composizione bonaria della lite;
attesa l'inammissibilità e l'irrilevanza ai fini decisori delle istanze istruttorie formulate dalle parti in lite, la causa, di natura documentale, è stata trattenuta in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
********
Preliminarmente si evidenzia l'ammissibilità della domanda di parte ricorrente, considerato che l'eccezione del ne bis in idem, in relazione alla sentenza passata in giudicato, come pronunciata in data 01.07.2019 nel procedimento r.g. n. 6771/17 e prodotta mediante la seconda memoria ex art. 183
VI co. c.p.c., è stata avanzata tardivamente, essendo la stessa una eccezione non rilevabile d'ufficio e da proporre, dunque, in seno all'atto di costituzione in giudizio a pena di decadenza (art. 167 c.p.c.).
Tanto premesso la domanda è fondata secondo le ragioni e nei limiti di cui di seguito.
Dalla prospettazione dei fatti di causa parte ricorrente deduce una occupazione sine titulo o da titolo cessato del proprio immobile terrano ad uso commerciale sito in Siracusa, via M. Bonanno n. 33, al
N.C.U. al foglio n. 33, particella n. 1447/31 - divenuto di sua proprietà a seguito di successione ereditaria da parte dei genitori, e – da parte del resistente, Parte_5 Parte_6
. CP_1
Orbene, l'esistenza di un precedente titolo, oramai cessato, legittimante l'occupazione del citato immobile da parte di , non è contestato da questo ultimo, il quale precisa, in seno alla CP_1
domanda riconvenzionale, che sussisteva fra le parti un contratto di locazione.
Vi è di più in quanto la stessa parte ricorrente, a conferma dei fatti ed al fine di contestare la domanda riconvenzionale di controparte ex art. 1158 c.c., ha prodotto tre intimazioni di sfratto come notificate a controparte fra gli anni 2009 e 2010, nonché diversi titoli di pagamento rilasciati dallo stesso resistente ai legittimi proprietari-ricorrenti in conto pigioni scadute e non corrisposte (tra l'altro non contestati o disconosciuti da nei termini e secondo le forme di legge); questi ultimi atti, CP_1 pertanto, non lasciano dubbi circa l'esistenza di un titolo originario legittimante l'occupazione in discussione (Cfr. all. in data 10.02.2022, parte ricorrente).
In conseguenza delle spiegate difese di parte attrice, la domanda esperita dalla stessa parte non configura una azione reale di rivendicazione - nella fattispecie una “rivendica” ex art. 948 C.c.
(Azione di rivendicazione) secondo il quale “Il proprietario può rivendicare la cosa da chiunque la possiede o detiene e può proseguire l'esercizio dell'azione anche se costui, dopo la domanda, ha cessato, per fatto proprio, di possedere o detenere la cosa” la quale richiede la c.d. “probatio diabolica” riguardo la titolarità del diritto di chi agisce – , bensì una azione personale di restituzione.
Circa la differenza fra le citate azioni si distingue il recente orientamento della Suprema Corte di
Cassazione secondo il quale: “L'azione di rivendica e quella di restituzione mirano alla medesima finalità, - ossia il recupero della disponibilità del bene - ma si differenziano profondamente quanto
a natura e presupposti: infatti la prima ha carattere reale e si fonda sull'affermazione di proprietà dell'attore che, non essendo in possesso del bene, agisce contro chiunque per conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; l'azione di restituzione, al contrario, ha natura personale e con essa l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento del diritto dominicale - del quale dunque non deve fornire la prova -, ma solo la riconsegna del bene” (Cass.
Civ., sez. II, 27/06/2024, n. 17754).
Sempre sul punto è stato affermato che: “L'azione personale di restituzione è destinata ad ottenere
l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi quali la locazione, il comodato, il deposito e così via, che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario” (Corte appello, Napoli, sez. II, 28/06/2024, n. 2967).
Inoltre, sempre circa le differenze fra azione di rivendicazione ed azione di restituzione, si distingue l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione secondo il quale:
“L'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposi diversi;
con la prima, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda, di natura personale, l'attore mira ad ottenere non il riconoscimento di tale diritto, del quale, pertanto, non deve fornire la prova, ma solo la riconsegna del bene stesso ed è sufficiente che alleghi l'insussistenza “ab origine” di qualsiasi titolo”; affermandosi, fra l'altro, che: Né la difesa del convenuto che pretenda di essere proprietario del bene in contestazione è idonea
a trasformare in reale l'azione personale proposta nei suoi confronti, atteso che tale contestazione non costituisce strumento idoneo a determinare la mutazione dell'azione e dell'onere probatorio incombente sull'attore” (si cfr. Cassazione civile sez. II, 24/06/2014, n.14325).
Pertanto, tenuto conto della corretta qualificazione della domanda proposta da parte ricorrente in domanda personale di restituzione, nonché della prova del titolo già sussistente fra le parti - come ammesso, altresì, da parte convenuta e confermato dai titoli di pagamento rilasciati dalla stessa parte ed allegati in atti da parte ricorrente -, la domanda di restituzione immediata dell'immobile oggetto di causa va accolta come in dispositivo.
Merita accoglimento, altresì, l'ulteriore domanda di tipo risarcitorio formulata da parte ricorrente, con il riconoscimento dell'importo pari ad Euro 2.500,00 a titolo di indennità di occupazione, importo equativamente determinato tenuto conto, altresì, che non è stata fornita alcuna prova, dalla parte ricorrente, circa il deterioramento d'uso dell'immobile oggetto di causa come eventualmente imputabile a parte resistente-occupante.
In ultimo, circa la domanda riconvenzionale di usucapione esperita da nei confronti dei CP_1
ricorrenti ex art. 1158 c.c. per asserito possesso ultraventennale dell'immobile oggetto di giudizio giusta interversione nel possesso a partire dal 1994, la stessa è da considerarsi definitivamente rinunciata dalla stessa parte in quanto non reiterata nei successivi atti di giudizio;
in ogni caso, la stessa risulta paralizzata del tutto dalla prova contraria fornita da parte ricorrente-convenuta in via riconvenzionale ovverosia dai titoli di pagamento rilasciati dal resistente, attore in via riconvenzionale, alla dante causa dei ricorrenti ( ) – tutti tratti sulla Banca Parte_6
Popolare di Lodi nei mesi maggio/giugno 2010 e febbraio/marzo 2011 - nonché dalla dichiarazione rilasciata in data 04.03.2013 da avente ad oggetto la consegna di ulteriori titoli di CP_1 pagamento (“tratti su Monte dei Paschi di Siena, nn. 08524301356-12, 0854301358-01, 0854301359-
02 e 0854301360-03”) per le medesime causali ovverosia “in pagamento degli affitti scaduti relativi all'immobile sito a Siracusa, in via Bonanno n. 33, di proprietà della , da gennaio 2012 Parte_6 alla data odierna (…)”. Elementi questi che evidenziano la tolleranza del legittimo proprietario e che escludono, nel caso di specie, del tutto il possesso continuo, pacifico, pubblico e ininterrotto per il tempo previsto dalla legge, generalmente venti anni, ai fini dell'usucapione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate avuto riguardo all'attività processuale concretamente espletata nel corso del giudizio, in relazione allo scaglione di riferimento e secondo i parametri del D.M. 55/2014, come aggiornati dal D.M. 147/2022, tenuto conto, altresì, del tenore delle argomentazioni svolte, della modesta complessità della controversia, dei profili in fatto e diritto implicati, della natura documentale della causa e dei motivi della decisione.
Non si ravvisano profili di inescusabile negligenza o malafede nel comportamento processuale delle parti, causativa di un tangibile danno alle stesse. Ne discende, pertanto, il rigetto della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta da nei confronti dei ricorrenti. CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Siracusa, dott. Giuseppe Solarino, in funzione di Giudice unico, pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 1793/2021, così provvede:
- Accoglie la domanda di parte ricorrente e, per l'effetto:
- Condanna al rilascio immediato, in favore di , CP_1 Parte_1 [...]
, e dell'immobile terrano sito in Siracusa, via Pt_2 Parte_3 Parte_4
M. Bonanno n. 33, libero e sgombro da cose o persone;
- Condanna al pagamento dell'importo pari ad Euro 2.500,00 in favore di CP_1
, , e a titolo risarcitorio Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e per le causali di cui in parte narrativa;
- Condanna al pagamento delle spese processuali in favore di , CP_1 Parte_1
, e , che si liquidano in Euro 2.552,00, Parte_2 Parte_3 Parte_4
oltre spese generali 15 %, c.p.a. ed iva se dovuta come per legge;
- Dichiara rinunciata ed in ogni caso infondata la domanda riconvenzionale di usucapione ex art. 1158 c.c. promossa da nei confronti di , , CP_1 Parte_1 Parte_2
e ; Parte_3 Parte_4
- Assorbita o disattesa ogni altra questione fra le parti.
Così deciso in Siracusa, il 24 novembre 2025
Il GIUDICE
dott. Giuseppe Solarino
depositato telematicamente
ex art. 15 D.M. 44/2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Solarino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1793/2021 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F. , tutti rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Pt_4 C.F._4
Bombaci, giusta procura alle liti in calce al ricorso introduttivo di giudizio, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore sito in Siracusa (Sr), via Bacchilide n. 90;
RICORRENTI – CONVENUTI IN
VIA RICONVENZIONALE
Contro
, (C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Vitale CP_1 C.F._5
giusta procura alle liti in atti, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Siracusa
(Sr), via delle Carceri Vecchie n. 44;
RESISTENTE – ATTORE IN
VIA RICONVENZIONALE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE In applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. c.p.c., come novellati dall'art. 58, comma 2, della l. 18.06.2009 n.69, per cui la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, si omette lo svolgimento delle fasi processuali della controversia in oggetto, dandosi solo conto delle posizioni assunte dalle parti in giudizio.
I ricorrenti, , , e , con ricorso Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 14.04.2021, hanno adito, avanti l'intestato Tribunale di
Siracusa, , avanzando le seguenti conclusioni: CP_1
“reiectis adversis, voglia ritenere e dichiarare che , nato a [...] il CP_1
17/07/1972, è obbligato a rilasciare ai ricorrenti l'immobile terrano sito a Siracusa, in via
M. Bonanno n. 33, di proprietà degli stessi;
conseguentemente, condannare lo stesso
a rilasciare immediatamente a , , CP_1 Parte_1 Parte_2
e detto immobile, libero e sgombro di persone e cose, Parte_3 Parte_4 nonché a pagar loro la somma di € 5.000,00 (€uro cinquemila/00) a titolo di indennità di occupazione. Dare ogni altro provvedimento come per legge”.
Con condanna di spese e compensi di giudizio.
A fondamento della domanda i ricorrenti hanno dedotto di aver diritto alla restituzione dell'immobile terrano ad uso commerciale sito in Siracusa, via M. Bonanno n. 33, da parte del resistente,
[...]
, in considerazione della cessazione del titolo che legittimava la sua occupazione;
hanno CP_1 dedotto, inoltre, stante il perpetuarsi dell'occupazione da titolo cessato, di subire una lesione patrimoniale da illegittima occupazione, sia per l'impossibilità di godere dei frutti civili, sia per l'impossibilità di eseguire le opere di manutenzione a fronte al deterioramento d'uso dell'immobile.
Radicatosi il contraddittorio si è costituito il quale ha chiesto, preliminarmente, CP_1 dichiararsi l'inammissibilità dell'azione esperita;
nel merito, ha chiesto il rigetto delle domande dei ricorrenti per infondatezza e carenza probatoria.
In via riconvenzionale ha chiesto dichiararsi l'usucapione ventennale ex art. 1158 c.c. dell'immobile oggetto di giudizio, asseritamente maturato in proprio favore giusta interversione del possesso a partire dall'anno 1994, ovverosia dal momento in cui lo stesso ha cominciato a non corrispondere più
i canoni di locazione pattuiti ai proprietari, e;
con Parte_5 Parte_6 conseguente ordine di trascrizione dell'emananda sentenza da emettere nei confronti del Conservatore dei RR.II. territorialmente competente, ai sensi e degli artt. 2651-2643 c.c. e per ogni effetto di legge. Altresì, parte resistente-attrice in via riconvenzionale, nelle more del giudizio, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità della domanda in quanto proposta in violazione del principio del ne bis in idem, considerata l'azione di rivendicazione già promossa dai medesimi ricorrenti giusta giudizio iscritto al r.g. n. 6771/2017 e relativa pronuncia di rigetto in data 1°.07.2019.
Con distrazione delle spese e compensi di giudizio, nonché con condanna anche ex art. 96 c.p.c. da determinarsi in via equitativa.
In via istruttoria, disposto il mutamento di rito nonché l'esperimento del tentativo di mediazione quale condizione di procedibilità del giudizio, ai sensi dell'art. 5 d. lgs. 28/2010, sono stati concessi i termini ex art. 183, VI co., c.p.c. nonché plurimi rinvii per la composizione bonaria della lite;
attesa l'inammissibilità e l'irrilevanza ai fini decisori delle istanze istruttorie formulate dalle parti in lite, la causa, di natura documentale, è stata trattenuta in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
********
Preliminarmente si evidenzia l'ammissibilità della domanda di parte ricorrente, considerato che l'eccezione del ne bis in idem, in relazione alla sentenza passata in giudicato, come pronunciata in data 01.07.2019 nel procedimento r.g. n. 6771/17 e prodotta mediante la seconda memoria ex art. 183
VI co. c.p.c., è stata avanzata tardivamente, essendo la stessa una eccezione non rilevabile d'ufficio e da proporre, dunque, in seno all'atto di costituzione in giudizio a pena di decadenza (art. 167 c.p.c.).
Tanto premesso la domanda è fondata secondo le ragioni e nei limiti di cui di seguito.
Dalla prospettazione dei fatti di causa parte ricorrente deduce una occupazione sine titulo o da titolo cessato del proprio immobile terrano ad uso commerciale sito in Siracusa, via M. Bonanno n. 33, al
N.C.U. al foglio n. 33, particella n. 1447/31 - divenuto di sua proprietà a seguito di successione ereditaria da parte dei genitori, e – da parte del resistente, Parte_5 Parte_6
. CP_1
Orbene, l'esistenza di un precedente titolo, oramai cessato, legittimante l'occupazione del citato immobile da parte di , non è contestato da questo ultimo, il quale precisa, in seno alla CP_1
domanda riconvenzionale, che sussisteva fra le parti un contratto di locazione.
Vi è di più in quanto la stessa parte ricorrente, a conferma dei fatti ed al fine di contestare la domanda riconvenzionale di controparte ex art. 1158 c.c., ha prodotto tre intimazioni di sfratto come notificate a controparte fra gli anni 2009 e 2010, nonché diversi titoli di pagamento rilasciati dallo stesso resistente ai legittimi proprietari-ricorrenti in conto pigioni scadute e non corrisposte (tra l'altro non contestati o disconosciuti da nei termini e secondo le forme di legge); questi ultimi atti, CP_1 pertanto, non lasciano dubbi circa l'esistenza di un titolo originario legittimante l'occupazione in discussione (Cfr. all. in data 10.02.2022, parte ricorrente).
In conseguenza delle spiegate difese di parte attrice, la domanda esperita dalla stessa parte non configura una azione reale di rivendicazione - nella fattispecie una “rivendica” ex art. 948 C.c.
(Azione di rivendicazione) secondo il quale “Il proprietario può rivendicare la cosa da chiunque la possiede o detiene e può proseguire l'esercizio dell'azione anche se costui, dopo la domanda, ha cessato, per fatto proprio, di possedere o detenere la cosa” la quale richiede la c.d. “probatio diabolica” riguardo la titolarità del diritto di chi agisce – , bensì una azione personale di restituzione.
Circa la differenza fra le citate azioni si distingue il recente orientamento della Suprema Corte di
Cassazione secondo il quale: “L'azione di rivendica e quella di restituzione mirano alla medesima finalità, - ossia il recupero della disponibilità del bene - ma si differenziano profondamente quanto
a natura e presupposti: infatti la prima ha carattere reale e si fonda sull'affermazione di proprietà dell'attore che, non essendo in possesso del bene, agisce contro chiunque per conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; l'azione di restituzione, al contrario, ha natura personale e con essa l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento del diritto dominicale - del quale dunque non deve fornire la prova -, ma solo la riconsegna del bene” (Cass.
Civ., sez. II, 27/06/2024, n. 17754).
Sempre sul punto è stato affermato che: “L'azione personale di restituzione è destinata ad ottenere
l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi quali la locazione, il comodato, il deposito e così via, che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario” (Corte appello, Napoli, sez. II, 28/06/2024, n. 2967).
Inoltre, sempre circa le differenze fra azione di rivendicazione ed azione di restituzione, si distingue l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione secondo il quale:
“L'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposi diversi;
con la prima, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda, di natura personale, l'attore mira ad ottenere non il riconoscimento di tale diritto, del quale, pertanto, non deve fornire la prova, ma solo la riconsegna del bene stesso ed è sufficiente che alleghi l'insussistenza “ab origine” di qualsiasi titolo”; affermandosi, fra l'altro, che: Né la difesa del convenuto che pretenda di essere proprietario del bene in contestazione è idonea
a trasformare in reale l'azione personale proposta nei suoi confronti, atteso che tale contestazione non costituisce strumento idoneo a determinare la mutazione dell'azione e dell'onere probatorio incombente sull'attore” (si cfr. Cassazione civile sez. II, 24/06/2014, n.14325).
Pertanto, tenuto conto della corretta qualificazione della domanda proposta da parte ricorrente in domanda personale di restituzione, nonché della prova del titolo già sussistente fra le parti - come ammesso, altresì, da parte convenuta e confermato dai titoli di pagamento rilasciati dalla stessa parte ed allegati in atti da parte ricorrente -, la domanda di restituzione immediata dell'immobile oggetto di causa va accolta come in dispositivo.
Merita accoglimento, altresì, l'ulteriore domanda di tipo risarcitorio formulata da parte ricorrente, con il riconoscimento dell'importo pari ad Euro 2.500,00 a titolo di indennità di occupazione, importo equativamente determinato tenuto conto, altresì, che non è stata fornita alcuna prova, dalla parte ricorrente, circa il deterioramento d'uso dell'immobile oggetto di causa come eventualmente imputabile a parte resistente-occupante.
In ultimo, circa la domanda riconvenzionale di usucapione esperita da nei confronti dei CP_1
ricorrenti ex art. 1158 c.c. per asserito possesso ultraventennale dell'immobile oggetto di giudizio giusta interversione nel possesso a partire dal 1994, la stessa è da considerarsi definitivamente rinunciata dalla stessa parte in quanto non reiterata nei successivi atti di giudizio;
in ogni caso, la stessa risulta paralizzata del tutto dalla prova contraria fornita da parte ricorrente-convenuta in via riconvenzionale ovverosia dai titoli di pagamento rilasciati dal resistente, attore in via riconvenzionale, alla dante causa dei ricorrenti ( ) – tutti tratti sulla Banca Parte_6
Popolare di Lodi nei mesi maggio/giugno 2010 e febbraio/marzo 2011 - nonché dalla dichiarazione rilasciata in data 04.03.2013 da avente ad oggetto la consegna di ulteriori titoli di CP_1 pagamento (“tratti su Monte dei Paschi di Siena, nn. 08524301356-12, 0854301358-01, 0854301359-
02 e 0854301360-03”) per le medesime causali ovverosia “in pagamento degli affitti scaduti relativi all'immobile sito a Siracusa, in via Bonanno n. 33, di proprietà della , da gennaio 2012 Parte_6 alla data odierna (…)”. Elementi questi che evidenziano la tolleranza del legittimo proprietario e che escludono, nel caso di specie, del tutto il possesso continuo, pacifico, pubblico e ininterrotto per il tempo previsto dalla legge, generalmente venti anni, ai fini dell'usucapione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate avuto riguardo all'attività processuale concretamente espletata nel corso del giudizio, in relazione allo scaglione di riferimento e secondo i parametri del D.M. 55/2014, come aggiornati dal D.M. 147/2022, tenuto conto, altresì, del tenore delle argomentazioni svolte, della modesta complessità della controversia, dei profili in fatto e diritto implicati, della natura documentale della causa e dei motivi della decisione.
Non si ravvisano profili di inescusabile negligenza o malafede nel comportamento processuale delle parti, causativa di un tangibile danno alle stesse. Ne discende, pertanto, il rigetto della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta da nei confronti dei ricorrenti. CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Siracusa, dott. Giuseppe Solarino, in funzione di Giudice unico, pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 1793/2021, così provvede:
- Accoglie la domanda di parte ricorrente e, per l'effetto:
- Condanna al rilascio immediato, in favore di , CP_1 Parte_1 [...]
, e dell'immobile terrano sito in Siracusa, via Pt_2 Parte_3 Parte_4
M. Bonanno n. 33, libero e sgombro da cose o persone;
- Condanna al pagamento dell'importo pari ad Euro 2.500,00 in favore di CP_1
, , e a titolo risarcitorio Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e per le causali di cui in parte narrativa;
- Condanna al pagamento delle spese processuali in favore di , CP_1 Parte_1
, e , che si liquidano in Euro 2.552,00, Parte_2 Parte_3 Parte_4
oltre spese generali 15 %, c.p.a. ed iva se dovuta come per legge;
- Dichiara rinunciata ed in ogni caso infondata la domanda riconvenzionale di usucapione ex art. 1158 c.c. promossa da nei confronti di , , CP_1 Parte_1 Parte_2
e ; Parte_3 Parte_4
- Assorbita o disattesa ogni altra questione fra le parti.
Così deciso in Siracusa, il 24 novembre 2025
Il GIUDICE
dott. Giuseppe Solarino
depositato telematicamente
ex art. 15 D.M. 44/2011