Articolo 5 della Legge 14 gennaio 2011, n. 2
Articolo 4
Versione
2 febbraio 2011
Art. 5. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 2 febbraio 2011
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