Articolo 18 della Legge 22 dicembre 1984, n. 888
Articolo 17Articolo 19
Versione
13 gennaio 1985
Art. 18. (Stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero e disposizioni relative)
Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del commercio con l'estero, per l'anno finanziario 1985, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 16).
Entrata in vigore il 13 gennaio 1985