Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 22/01/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
NRG 2702/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Federica Rotondo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2702/2020 R.G., riservata per la decisione con ordinanza del 4.6.2024 emessa in seguito a udienza in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., promossa
DA
(c.f. , (C.F. ); Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(C.F. ), tutti eredi di Parte_3 C.F._3 [...]
, deceduto in Taranto il 16.05.2016, rappresentati e difesi dall'avv. GRIPPA NICOLA, Per_1 giusta mandato in calce al ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
-Ricorrenti-
CONTRO
, IN PERSONA DEL SUO RAPPRESENTANTE Controparte_1
LEGALE PRO (p.i. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Clemente del Foro di Roma, giusto mandato in calce alla memoria di resistenza
-Resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. i sigg. , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, tutti eredi del sig. , nato a [...] il [...] e
[...] Persona_1 deceduto in Taranto il 16.05.2016, convenivano in giudizio Controparte_1
, chiedendo espressamente di: “a) condannare , in persona
[...] Controparte_1 del suo rappresentante legale pro tempore, con sede in Roma alla via Aldo Fabrizi n.9, al pagamento in favore degli odierni ricorrenti, della somma di Euro 80.000,00 (ottantamila/00), oltre agli interessi legali dal 16.05.2016 all'effettivo soddisfo;
b) Condannare la medesima società convenuta al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio, compresi quelli della fase di mediazione, da distrarre a favore del sottoscritto difensore anticipatario”.
I ricorrenti rappresentavano che il defunto sig. era un dipendente civile Persona_1 dell'Amministrazione della Difesa, con la qualifica di “manovale per servizi vari”, in servizio presso MARICOMMITARANTO, con il profilo professionale di “ausiliario del settore dei servizi generali”, fino al 17.03.2015, fino a quando il rapporto di lavoro veniva risolto dal datore di lavoro, per la sopravvenuta assoluta e permanente inabilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, conseguente all'insorgenza di “linfoma cutaneo a cellule T in trattamento in evoluzione”.
1
2013, a seguito della comparsa di chiazze di tipo eritematoso sul corpo e sul viso, e dopo diversi controlli e ricoveri ospedalieri a Bari, a Milano ed a Taranto effettuati, gli era stato diagnosticato dapprima una “para-psoriasi a placche” (Istituto di Dermatologia del Policlinico di Bari) e successivamente di “micosi fungoide” (Ospedale Maggiore Policlinico di Milano) e di “linfoma non hodgkin a cellule periferiche (PTL NOS) trattamento chemioterapico”, patologie che lo hanno portato alla morte in data 16.05.2016.
Specificavano, inoltre, che in data 03.11.2011, il de cuius aveva stipulato con Controparte_3 la polizza n. 450030416961103 Filiale n.09606 per il caso di morte o invalidità permanente-
[...]
Profilo Avanzato e che proprio loro, in quanto eredi del sig. , legittimi Persona_1 beneficiari della liquidazione sinistri delle condizioni di polizza, dopo il decesso del loro congiunto, avevano, ripetutamente, chiesto, invano, alla detta società assicuratrice il pagamento dell'indennizzo di Euro 80.000,00. Sostenevano, infatti, che in virtù dell'art. 3 (capitali assicurati), in caso di morte o invalidità permanente dell'assicurato, la società resistente avrebbe dovuto procedere al riconoscimento di un capitale assicurato pari al saldo contabile di chiusura del conto corrente, positivo o negativo, maggiorato della sommatoria delle operazioni indicate nella lett. B), con un minimo di
Euro 80.000,00 ed un massimo di Euro 175.000,00, che, nel caso de quo, al momento del decesso del de cuius, era pari al minimo di Euro 80.000,00.
Rilevavano, inoltre, che il contratto di assicurazione, all'art.1 (oggetto dell'assicurazione) la lett. c) – Estensione di garanzia, includeva “Le conseguenze di ingerimento o assorbimento di sostanze (compreso l'avvelenamento e le lesioni da contatto con sostanze corrosive)”, come nel caso in questione.
Deducevano, infine, che la compagnia assicurativa aveva finora rifiutato il pagamento del capitale assicurato, opponendo sostanzialmente l'assunto che l'evento morte, nella fattispecie de qua, non sarebbe coperto dall'assicurazione, perché non cagionato da “infortunio”.
I ricorrenti contestavano tale assunto asserendo che: “Secondo gli studi scientifici più accreditati, la micosi fungoide da cui il è stato affetto e che ne ha provocato il decesso, ha tra le sue Per_1 cause l'esposizione e l'assorbimento dell'organismo di sostanze nocive, quali solventi, benzene e sostanze chimiche, come è già stato accertato in altro giudizio svolto dagli odierni ricorrenti contro l' , nel corso del quale, peraltro, è stata accertato il nesso causale tra detta esposizione e CP_4 l'attività lavorativa svolta dal de cuius. In particolare, come evidenziato dal dott. Persona_2 nella sua pregevole relazione medica, il contatto e l'esposizione prolungata di a Persona_1 benzene, derivati del petrolio, solventi, peraltro in luoghi chiusi e poco areati (depositi di carburante, gallerie) nel corso dell'attività lavorativa svolta, con il conseguente assorbimento da parte dell'organismo di dette sostanze patogene, è stata la causa dell'insorgenza della micosi fungoide, che lo ha portato alla morte. Le considerazioni mediche del dott. peraltro avvalorate da Per_2 corposa bibliografia, sono state condivise dal CTU dott. nella sua relazione tecnica, Persona_3 sicché non può seriamente contestarsi che la morte del povero sia conseguenza Persona_1 dell'assorbimento, da parte dell'organismo, di derivati del petrolio, benzene e solventi, cui è stato esposto per oltre 30 anni durante l'attività lavorativa”.
Alla luce di tali considerazioni, rilevavano, dunque, che le condizioni di assicurazione (cfr. art. 1 innanzi citato) prevedevano espressamente l'estensione della garanzia assicurativa per il caso di morte o invalidità permanente in conseguenza di “ingerimento o assorbimento di sostanze (compresi l'avvelenamento e le lesioni da contatto con sostanze corrosive)” e pertanto la giustificazione addotta
2 da controparte per il mancato pagamento del capitale assicurato era da ritenersi pretestuosa ed infondata.
Rappresentavano, infine, che era stato esperito il tentativo di mediazione ma con esito negativo posta la mancata partecipazione della compagnia assicurativa.
Si costituiva in giudizio la società assicuratrice , Controparte_1 impugnando e contestando tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto e richiesto in quanto infondato in fatto ed in diritto.
In via preliminare, eccepiva la carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti, poiché non vi era stata data prova della loro pretesa qualità di eredi o di essere gli unici eredi del sig. Persona_1
e contestava la ricostruzione effettuata dagli stessi, ritenuta piuttosto parziale e tutta la documentazione prodotta a sostegno perché formata al di fuori del contraddittorio.
Nel merito deduceva, in primo luogo, che la polizza sottoscritta dal de cuius è definita “ CP_1 protezione infortuni”, nella quale il termine “infortunio”, secondo il “glossario” contenuto nel fascicolo informativo (doc. 1), viene definito come un “evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili”, i cui elementi costitutivi quindi, riferendosi all'infortunio lavorativo, sono l'involontarietà, la causa violenta, l'occasione di lavoro e il danno lavorativo.
Sosteneva, quindi, sul punto, che l'esposizione a una sostanza chimica presente nell'ambiente lavorativo, come avvenuto evidentemente nella fattispecie in esame, può portare alla determinazione, a seconda delle modalità di azione, di una “intossicazione acuta" (infortunio sul lavoro) o di una "intossicazione cronica" (che si configura come una malattia professionale).
Ebbene, alla luce delle suindicate ragioni, evidenziava che, nel caso de quo, “sempre ammesso e non concesso, perché non provato, che il decesso del sig. sia riconducibile in via esclusiva a Per_1 cause di lavoro – il linfoma cutaneo diagnosticato al sig. è una malattia professionale e non Per_1
è riconducibile al concetto medico legale di infortunio sul lavoro”, atteso che il de cuius era stato esposto alle esalazioni chimiche per oltre trenta anni (v. pag. 5 del ricorso introduttivo).
Sottolineava, inoltre, che “laddove alla lettera C) dell'art. 1 della polizza, menzionato dai ricorrenti, si legge che il rischio garantisce anche la morte da assorbimento di sostanze, tale clausola va letta insieme alle lettere A) e B) che garantiscono solamente l'infortunio (interpretazione sistematica)”, tenendo conto anche del contenuto dell'art. 9 della polizza (“l'assicurazione è valida purchè la morte
o l'invalidità permanente si siano verificate entro due anni dal giorno dell'infortunio assicurato a termini di polizza...”), la quale prevedeva, sostanzialmente, che l'effetto dell'evento violento/esterno poteva eccezionalmente essere ricompreso in garanzia solo ove si fosse verificato entro due anni.
Ciò posto, affermava, dunque, che in assenza di un infortunio e non ricorrendo alcuna delle ipotesi contemplate in polizza, l'assicurazione non poteva operare ed ancora che, in virtù del risarcimento liquidato in favore degli eredi del sig. dall' , nessun indennizzo poteva essere liquidato Per_1 CP_4 in favore degli eredi dell'assicurato dalla esponente, “alla luce della sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite n. 12564, 12565 e 12566 del 2018 (ed ancora, Cass. 14358/19) che stabilisce il divieto di cumulo tra indennizzo e risarcimento, quando hanno la medesima finalità cioè il risarcimento del danno provocato dal terzo”.
Pertanto, chiedeva: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa modifica del rito in ordinario, dichiarare i ricorrenti carenti di legittimazione attiva, ovvero rigettare la domanda dei ricorrenti per i motivi esposti in narrativa e comunque accertare l'inoperatività della garanzia assicurativa. Vinte le spese”.
Alla prima udienza di comparizione del 30.03.21, i ricorrenti si riportavano al proprio atto introduttivo e davano atto dell'avvenuto deposito telematico della documentazione comprovante la loro legittimazione attiva nell'odierno procedimento. Chiedevano disporsi CTU al fine di accertare che la 3 patologia mortale subita dall'assicurato fosse conseguenza di assorbimento di sostanze;
la società resistente, invece, si riportava alla propria memoria e si opponeva alla chiesta CTU, Il Giudice allora titolare del procedimento, disponeva il mutamento del rito ordinario, concedeva i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. e rinviava all'udienza del 13.07.2021 per l'ammissione dei mezzi istruttori.
All'udienza del 13.07.2021, il Giudice subentrato nel procedimento, ritenuta esservi la necessità, disponeva procedersi a CTU medico legale, nominando a tal fine il dott. e rinviando Persona_3 all'udienza del 7.09.21 per il relativo giuramento.
All'udienza del 14.02.2022 il dott. prestava il giuramento di rito alla presenza delle Persona_3 parti e di questo Giudice, subentrato nel procedimento. In data 31.05.2022, il CTU nominato depositava la propria relazione peritale nei termini indicati.
All'udienza del 04.07.2022, i ricorrenti contestavano le conclusioni rese alla CTU del dott. , Per_3 deducendo che lo stesso “è andato ben oltre il compito di ausiliario del Giudice, entrando nel merito dell'interpretazione delle clausole contrattuali…”.
Con ordinanza del 19.07.2022, questo Giudice invitava il CTU dott. ad integrare la relazione Per_3 depositata, tramite elaborato scritto da depositarsi venti giorni prima dell'udienza cui si rinviava, provvedendo a rispondere alla seguente integrazione di quesito: se la micosi fungoide – progressivo peggioramento clinico – marasma terminale, causa del decesso del sig. , rientri tra le Per_1 conseguenze di ingerimento o assorbimento di sostanze (compresi avvelenamento e le lesioni da contatto con sostanze corrosive) alle quali il stesso potrebbe essere stato esposto per lo Per_1 svolgimento dell'attività lavorativa e a quali condizioni ciò possa verificarsi”.
In data 12.12.22 il CTU nominato depositava le proprie integrazioni alla prima perizia così come richieste.
Ritenuta la causa matura per la decisione, si fissava udienza di precisazione delle conclusioni in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. Con ordinanza del 4.6.2024, preso atto delle note depositate dalle parti entro la data fissata, riservava la decisione, con assegnazione di termine di giorni sessanta per il deposito di conclusionali e venti per repliche. All'esito dell'esame delle comparse conclusionali e repliche delle parti, si pronuncia la presente sentenza.
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Al fine di valutare la fondatezza della domanda occorre in primo luogo verificare la legittimazione degli attori, di cui viene contestata la qualità di eredi, e poi verificare se l'evento occorso ovvero la morte del sig. così come concretamente avvenuta rientri nel rischio assicurato. Per_1
QUALITA' DI EREDI DEGLI ATTORI
Ebbene, deve innanzitutto rigettarsi la eccezione preliminare con cui parte convenuta ha contestato la qualità di eredi degli attori dell'assicurato . Persona_1
Si deve, invero, ritenere sufficientemente provato che gli attori sono eredi dell'assicurato, in quanto e risultano dai certificati di nascita in atti figli dell'assicurato Parte_3 Parte_1 mentre la sig.ra risulta coniugata con lo stesso dal certificato di matrimonio prodotto. Non è Pt_2 stata dimostrata l'esistenza di altri figli né l'esistenza di un testamento lasciato dal de cuius, peraltro è allegata dichiarazione di successione a firma di in cui si indicano tutti gli eredi del Parte_1 sig. qui attori. Tutti gli attori sono quindi chiamati all'eredità lasciata intestata dal padre ex Per_1 art. 566 c.c. e coniuge ex 581 c.c.; è noto, poi, che l'eredità possa essere anche accettata tacitamente, qualora il chiamato compia atti che presuppongono necessariamente la volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede (art. 476 c.c.); nel caso di specie, i chiamati, chiedendo la liquidazione dell'indennità assicurativa, spettante per contratto agli eredi dello stipulante, hanno evidentemente compiuto un atto che presuppone necessariamente volontà di accettare l'eredità e che non avrebbero avuto il diritto di compiere se non in quanto eredi, proprio
4 perché le condizioni di assicurazione prevedono la liquidazione in favore degli eredi legittimi dell'indennità pattuita per il caso di infortunio mortale.
RISCHIO ASSICURATO
Punto dibattuto del processo è stabilire se la morte del sig. per le cause accertate dal Per_1 consulente d'ufficio e non contestate tra le parti, rientri nel rischio garantito dall'assicurazione.
Secondo parte attrice rientra nella estensione di garanzia di cui alla lettera lett. C) del contratto di assicurazione prodotto, il quale testualmente prevede che “l'assicurazione comprende le conseguenze di ingerimento e assorbimento di sostanze (compresi l'avvelenamento e le lesioni da contatto con sostanze corrosive)”. La parte attrice sostiene che questa sarebbe ipotesi di estensione di garanzia rispetto alla morte da infortunio prevista dalla lettera a) nell'ambito dell'oggetto dell'assicurazione.
Parte convenuta interpreta invece quella clausola in maniera sistematica, e rilevando che l'assicurazione tutela gli infortuni, ritiene che la estensione di garanzia riguardi solo le conseguenze di ingerimento o assorbimento che derivino da infortunio, inteso come evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili- come da definizione contenuta nel glossario- e che derivi quindi da una azione concentrata nel tempo;
sostiene quindi che la causa della morte del sia da attribuire ad un assorbimento di sostanze nocive, diluito nel Per_1 tempo, che ha causato una malattia professionale non oggetto di copertura con la polizza.
Ora, è stato accertato tramite consulenza tecnica d'ufficio che il sig. è deceduto a Persona_1 causa di una “micosi fungoide- progressivo peggioramento clinico- marasma terminale”, che può essere causata dall'assorbimento giornaliero di sostanze tossiche per l'intero espletamento dell'attività lavorativa durata circa trent'anni; tanto conclude il CTU nelle note di chiarimento del 4.10.2022.
Il Ctu aveva già precisato nella prima relazione, depositata in data 31.05.2022, che l'esposizione a inquinanti lavorativi subita dal Sig. non può essere considerata una causa Persona_1 fortuita, violenta ed esterna (infortunio lavorativo) essendo stata invece causata da una esposizione diluita per l'intero periodo dell'attività lavorativa espletata dallo stesso (pag. 41 consulenza). Ribadisce anche in sede di chiarimenti che tale assorbimento di sostanze tossiche diluito nel tempo non è un infortunio.
Il consulente muove le sue considerazioni dalla definizione di infortunio, secondo cui nell'assicurazione privata contro gli infortuni regolata da norme contrattuali pattuite tra assicuratore ed assicurato l'infortunio indennizzabile è considerato come l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che abbia come conseguenza una inabilità temporanea e/o una inabilità permanente e/o la morte dell'assicurato.
Nel testo delle condizioni generali di contratto di assicurazione prodotte da entrambe le parti, invero, l'infortunio così è definito come “evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili”.
Ora non vi è dubbio, poiché appaiono logicamente valide le conclusioni medico-legali del consulente, che l'esposizione a inquinanti subita per ragioni lavorative dal sig. non costituisce Per_1 infortunio.
Così scrive infatti il consulente nominato, esaminata la documentazione medica in atti prodotta dagli attori e mai contestata da parte avversa: “è sufficientemente provato che il Sig. Persona_1 ha espletato lavorazioni (fornitura di carburante) che lo hanno esposto per un lungo periodo di tempo al rischio di contrarre la malattia a cui poi è seguita la morte (micosi fungoide – linfoma non Hodgkin a cellule T periferiche), che l'esposizione a inquinanti lavorativi subita dal Sig. Persona_1 non può essere considerata una causa fortuita, violenta ed esterna essendo stata invece una esposizione diluita per l'intero periodo dell'attività lavorativa espletata dallo stesso”.
5 Ancora più chiaro è nella ultima consulenza redatta, in cui afferma: “l'esposizione a inquinanti lavorativi subita dal Sig. farsi rientrare nell'assorbimento giornaliero Parte_4 di sostanze tossiche per l'intero periodo dell'attività lavorativa espletata dallo stesso;
- tale assorbimento di sostanze tossiche, diluito nel tempo, NON PUO' considerarsi infortunio lavorativo” (cfr. pag. 42 perizia integrativa depositata in data 12.12.2022).
Si condivide tale conclusione, non solo perché l'infortunio è definito dal testo contrattuale ma anche per la definizione di infortunio da rinvenirsi nell'art. 2 comma 1 del Tu 1124/1965 ove si afferma che
“L'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni”. Ed in tal senso, può richiamarsi il condivisibile orientamento del giudice di legittimità secondo cui nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, la causa violenta consiste in un evento che con forza concentrata e straordinaria agisca, in occasione di lavoro, dall'esterno verso l'interno dell'organismo del lavoratore, dando luogo ad alterazioni lesive (Cassazione civile sez. lav., 03/09/2021, n.23894) e che distingue la malattia professionale dall'infortunio, essendo quest'ultima l'evento dannoso che agisce in modo lento e progressivo sull'organismo del lavoratore.
Ciò posto, occorre però verificare, attraverso l'interpretazione contrattuale, se la polizza collettiva stipulata dal sig. e azionata dagli attori non estendesse la garanzia anche alle conseguenze Per_1 di assorbimenti di sostanze pur se non derivanti da infortunio in virtù del testo contenuto nella lettera c) delle condizioni generali di contratto, come sostiene di fatto parte attrice.
Non può condividersi tale interpretazione atomistica della clausola contrattuale.
Le disposizioni sulla interpretazione del contratto sono dettate dagli artt. 1362 e ss. c.c.
Il primo strumento da utilizzare nella interpretazione del contratto è certamente il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate. Il senso letterale delle parole va desunto da ogni parte della dichiarazione negoziale e da ogni parola che la compone, sicché la singola clausola, prima ancora di essere posta in relazione con le altre clausole, deve essere letta e valutata nella sua interezza (Cass. n.
14882/2018; Cass. n. 23208/2012; Cass. n. 4670/2009; Cass. n. 4176/2007). Occorre altresì considerare però che l'elemento letterale, sebbene centrale nella ricerca della reale volontà delle parti, deve essere riguardato alla stregua di ulteriori criteri ermeneutici e segnatamente di quello funzionale, che attribuisce rilievo alla ragione pratica del contratto, in conformità agli interessi che le parti hanno inteso tutelare mediante la stipulazione negoziale (Cass. n. 17718/2018; Cass. n. 23701/2016).
La Corte di Cassazione ha avuto modo, ancora di osservare che “Nell'interpretazione del contratto, il carattere prioritario dell'elemento letterale non va inteso in senso assoluto, atteso che il richiamo nell'art. 1362 c.c. alla comune intenzione delle parti impone di estendere l'indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici anche laddove il testo dell'accordo sia chiaro ma incoerente con indici esterni rivelatori di una diversa volontà dei contraenti. Pertanto, sebbene la ricostruzione della comune intenzione delle parti debba essere operata innanzitutto sulla base del criterio dell'interpretazione letterale delle clausole, assume valore rilevante anche il criterio logico- sistematico di cui all'art. 1363 c.c., che impone di desumere la volontà manifestata dai contraenti da un esame complessivo delle diverse clausole aventi attinenza alla materia in contesa, tenendosi, altresì, conto del comportamento, anche successivo, delle parti” (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 09/11/2020, n. 25090).
Ebbene, ritiene questo Giudice che un esame complessivo del testo contrattuale non consente di interpretare la disposizione di cui al punto c) estensione di garanzia: la assicurazione comprende - le conseguenze dell'assorbimento di sostanze o dall'ingerimento, nel senso inteso dall'attore di ricomprendere le conseguenze di qualsiasi assorbimento anche quello non dovuto ad infortunio. Cont Ciò intanto perché la polizza stipulata dall'assicurato con è una Polizza Infortuni.
6 Tanto si evince chiaramente dalla lettera contrattuale: non solo dalla indicazione della polizza sin dal certificato prodotto dagli attori intestato al sig. del 3.11.2011 dal quale si dà atto che Per_1 l'assicurato aderisce alla Polizza collettiva n. 4500304 denominato “ Protezioni Infortuni” CP_1 ma anche da tutti i richiami contenuti nel fascicolo informativo agli infortuni riportati segnatamente nel glossario, ove si fa riferimento solo agli infortuni.
Ed inoltre, la stessa disciplina della operatività della polizza rileva che ciò che è assicurato è la conseguenza di infortunio e quindi anche le conseguenze di assorbimento o avvelenamento, se però derivano da una causa esterna, violenta e concentrata nel tempo così da cagionare subito lesioni.
Ed invero, la denuncia deve essere fatta entro 3 giorni dall'infortunio e la denunzia è valida se la morte o la invalidità permanente si siano verificate entro due anni dal giorno dell'infortunio (art. 8 e 9 delle condizioni generali di contratto). La previsione di tali regole non è compatibile con l'indennizzo per le conseguenze da assorbimento e avvelenamento che non derivino da una situazione accidentale o dovuta a causa esterna, violenta, concentrata nel tempo ma ad una esposizione prolungata all'assorbimento di sostanze, in cui la lesione non può determinarsi in tempo ravvicinato rispetto all'evento scatenante.
È evidente allora, che nell'ottica di una interpretazione sistematica, che il punto c) ove fa riferimento alle conseguenze dell'assorbimento di sostanze nocive si riferisce ad ipotesi in cui vi sia assorbimento per intossicazione acuta, repentina, derivante da infortunio ovvero da un evento imprevedibile e concentrato nel tempo e non ad un assorbimento, come quello che ha riguardato il sig. Per_1 diluito nel tempo, come osservato dal consulente d'ufficio.
Tale interpretazione è in linea altresì con tutte le altre situazioni previste nella lettera c) richiamate ove si fa riferimento ad infortuni ovvero a situazioni collegate ad eventi concentrati nel tempo- annegamento, asfissia. Una interpretazione più ampia della clausola, facendovi rientrare anche le conseguenze dell'assorbimento o dell'intossicazione cronica che genera di fatto una malattia, sarebbe avulsa dal contesto delle regole contrattuali dettate.
Tale interpretazione è anche quella imposta, a parere di chi scrive, dall'art. 1366 c.c. secondo cui il contratto deve essere interpretato secondo buona fede: il contratto assicura solo la morte o invalidità derivante da evento occasionali e accidentali, infatti l'assicurazione esonera espressamente l'assicurato dal comunicare l'attività professionale svolta nonché l'esistenza di altre assicurazioni infortuni a favore dell'assicurato ovvero di precedenti infermità, difetti fisici o menomazioni (art. 18); ciò dimostra che l'intenzione del contraente è quella di assicurare un evento accidentale- l'infortunio appunto- che prescinde dalle possibilità di esposizione a rischi specifici da parte dell'aderente o a situazioni di infermità già in atto al momento della stipula della assicurazione.
Peraltro, non si condivide la tesi di parte attrice secondo cui l'unica interpretazione che renda la disposizione utile sia quella individuata di far rientrare nel rischio garantito anche l'assorbimento cronico di sostanze nocive poiché l'infortunio che cagiona la morte è già compreso nel punto a) dell'oggetto del contratto di assicurazione. La clausola, infatti, seppur rubricata estensione di garanzia, elenca tutta una serie di infortuni a titolo esemplificativo, che espressamente ricomprende nella polizza ed invero così è scritto: L'assicurazione comprende: L'asfissia causata da fuga di gas o vapore;
le conseguenze di ingerimento assorbimento di sostanze (compresi l'avvelenamento e le lesioni da contatto con sostanze corrosive); l'annegamento, l'assideramento o congelamento, la folgorazione, i colpi di sole e di calore e le altre influenze termiche e atmosferiche, le alterazioni patologiche conseguenti a morsi di animali e punture di insetti, escluse la malaria e le malattie tropicali;
gli infortuni sofferti in stato di malore, vertigine, incoscienza;
gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza, o negligenza anche gravi;
le conseguenze dell'embolia gassosa, purché non derivanti da pratica subacquea;
le lesioni da sforzo e le ernie traumatiche, escluso qualsiasi altro tipo di ernia;
gli infortuni derivanti da tumulti popolari a condizione che l'assicurato non vi abbia preso parte attiva;
gli infortuni derivanti da atti di solidarietà; gli infortuni subiti in qualità di
7 passeggero sui mezzi di locomozione aerea durante i viaggi aerei di trasporto pubblico, esclusi quelli indicati nell'articolo 2 lettera g); gli infortuni derivanti dalla pratica non professionale di sport.
Una lettura complessiva delle clausole consente di affermare che tutti questi eventi potrebbero già rientrare nella lettera a) dell'oggetto assicurato.
Nelle memorie conclusionali, parte attrice richiama l'interpretazione delle clausole negoziali ex art. 1370 c.c. a favore dell'assicurato ma non si ritiene che tale regola vada applicata con assolutezza.
È vero che la Suprema Corte afferma che “Nell'interpretazione del contratto di assicurazione, che va redatto in modo chiaro e comprensibile, il giudice non può attribuire a clausole polisenso uno specifico significato, pur teoricamente non incompatibile con la loro lettera, senza prima ricorrere all'ausilio di tutti gli altri criteri di ermeneutica previsti dagli artt. 1362 ss. c.c. e, in particolare, a quello dell'interpretazione contro il predisponente di cui all'art. 1370 c.c.” e che “L'art. 1370 c.c. ha una precisa ragione: se la clausola è predisposta da un solo contraente, la scarsa chiarezza del testo va imputata a costui, non avendo l'altro dato alcun contributo alla redazione. Si può dire che tutela
l'affidamento del contraente che non ha redatto, ossia il significato che legittimamente costui si aspettava dalla clausola” ma la stessa Corte continua nella medesima pronuncia osservando che
“Resta evidente che l'interpretazione contra stipulatorem presuppone il dubbio: ossia presuppone che, in base alle regole di interpretazione correnti (testuali, sistematiche, ecc.), siano ricavabili almeno due significati possibili;
che è ciò che rende il significato non univoco e giustifica la tutela del contraente cui la clausola è "imposta" (Cass. civ. n. 25849/2021).
Nel caso di specie, si ritiene che l'interpretazione sistematica della clausola consenta di superare il dubbio interpretativo derivante dal polisenso che è attribuibile alla clausola richiamata.
Ed allora, la domanda non può essere accolta considerato che l'esposizione a inquinanti lavorativi subita dal Sig. non può essere considerata una causa fortuita, violenta ed Persona_1 esterna essendo stata invece una esposizione diluita per l'intero periodo dell'attività lavorativa espletata dallo stesso e pertanto non può farsi rientrare nel rischio assicurato con la polizza indicata in atti.
In conclusione, l'evento morte del sig. non può considerarsi dovuto ad infortunio, come Per_1 Cont afferma il consulente d'ufficio, e quindi non rientra nel rischio assicurato dalla polizza richiamata da parte attrice, neppure nella parte in cui la polizza al punto c) fa riferimento alle conseguenze dell'assorbimento o ingerimento di sostanza, comunque da ricondursi, per interpretazione sistematica ex art. 1363 c.c. del contratto ad assorbimento o ingerimento derivante da infortunio.
L'assicurazione non deve quindi alcun indennizzo e la domanda va rigettata.
SPESE PROCESSUALI
Si osserva che sussistono le condizioni normativamente richieste dall'art 92 c.p.c. per compensare le spese, anche tenuto conto della dolorosa vicenda da cui è scaturita la presente controversia oltre che della natura della presente decisione involgente una questione controversa di ermeneutica contrattuale. Le spese di consulenza, liquidate con separato decreto in pari data, sono poste a carico delle parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Federica Rotondo, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto dai sigg. , , Parte_1 Parte_2
, tutti eredi del sig. nei confronti di Parte_3 Persona_1 [...]
, in persona del l.r.p.t., così provvede: Controparte_1
8 1) RIGETTA la domanda proposta;
2) COMPENSA le spese di lite tra le parti;
3) PONE le spese di consulenza, liquidate con separato decreto in pari data, definitivamente a carico delle parti in solido.
Così deciso in Taranto, 22.01.2025
Il Giudice
Federica Rotondo
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