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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 26/11/2025, n. 2649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2649 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Onorario del Tribunale di Torre Annunziata, II Sezione Civile in funzione di giudice monocratico, dott. Luigi Ambrosino, ha pronunziato la seguente S E N T E N Z A Nel giudizio civile di primo grado, iscritto al n. 7648 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019 (e riunito n. 2810/2020), vertente T r a
, in persona del legale rappresentante p. t. ed Parte_1 domiciliato in Napoli, via dei Fiorentini n. 61, presso lo studio dell'avv. Luca Raffaele, e rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Serafini in virtù di procura notarile allegata
Opponente E in persona del legale Controparte_1 miciliato in Milano, corso Magenta 84, presso lo studio dell'Avv. Paolo Bonalume che lo rappresenta e difende come da procura allegata
Opposta MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_2 proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 1.824.229,79, oltre interessi, spese ed accessori, a favore di cessionaria di crediti vantati Controparte_2 Parte da diversi fornitori dell' per forniture e prestazioni di servizi. A sostegno dell'oppos e eccepiva illegittimo Parte_2 frazionamento del credito, carenza di legittimazione attiva della Cont per difetto di prova delle cessioni e della relativa notifica;
inefficacia delle cessioni di credito non autorizzate dall'amministrazione pubblica ai sensi dell'art. 9 L. 2248/1865 All. E e dell'art. 70 R.D. 2440/1923; mancata prova scritta dei contratti di fornitura, nulli per difetto di forma ad substantiam ex artt. 16 e 17 R.D. 2440/1923; prescrizione dei crediti più risalenti;
la illegittimità della domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art 2041 c.c. In data 13.04.2021 al procedimento iscritto al ruolo n. 7648/2019 veniva riunito al procedimento n. 2810/2020 dove Parte
chiedeva la condanna dell' al Controparte_1 somme: 1) € 491.613,33 por da circa 687 fatture emesse da 35 ditte fornitrice cessionarie, 2) €
1 58.988,75 quali interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, 3)gli interessi anatocistici, non quantificati, prodotti dagli interessi moratori di cui sopra, 4) € 10.800,00 per € 40 per ciascuna di 270 fatture, dovuto in forza dell'art 6 comma 2 D. Lgs 231/2002 modificato dal D. Lgs 192/12, 5) € 44.798,41 quali ulteriori interessi di mora maturati per il tardivo pagamento di crediti diversi da quelli delle fatture del primo punto, 6) gli interessi anatocistici non quantificati prodotti da questi ultimi interessi di mora, in quanto scaduti da oltre sei mesi, 7) € 27.480,00 per € 40 per ciascuna di 687 fatture, dovuto in forza dell'art. 6 comma 2 D. Lgs 231/02 modificato dal D. Lgs 192/12. Si costituiva in giudizio ,in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t., la quale resisteva integralmente, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, affermando la regolare notifica delle cessioni e l'effettiva esistenza dei rapporti contrattuali sottostanti. Con la seconda memoria ex art. 183 co. 6 cpc l'attrice riduceva il petitum di cui all'originale procedura rg. 7648/2019, proseguendo il giudizio per crediti pari a € 598.738,69 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco (cfr doc. 12) e riduceva l'originale pretesa di cui alla procedura riunita n. 2801/2020, proseguendo il giudizio per sorte capitale pari ad € 267.362,39, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco (cfr.doc. 10), per un totale complessivo pari a € 866.101,08. Espletata l'istruttoria e prodotta varia documentazione, sulla base delle conclusioni riportate la causa veniva riservata per la decisione all'udienza del 10.07.2025 con decorrenza dal 4.09.2025. Nel merito, va preliminarmente osservato che "il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, - e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto - dei fatti costitutivi del diritto in contestazione" (cfr. Cass. SS.UU. n. 7448/93, nonché, ex aliis Cass. Civ. nn. 15702/2004, 15186/2003): esso, pertanto, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, "si configura come un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione in cui il giudice deve statuire sulla pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e sulle eccezioni sollevate dalla controparte" (cfr., ex multis, Cass. Civ. nn. 1657/2004, 17371/2003, 6663/2002, 15378/2000, 15339/2000, 9787/97, 1052/95, 12278/92, Tribunale Napoli, 19 maggio 2005, sez. XI)”; pertanto, il creditore (al quale compete la posizione
2 sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr. in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; id 14.4.1999, n. 3671; id 25.5.1999, n. 5055; Cass.
7.9.1977 n. 3902; Cass. 11.7.1983 n. 4689; Cass.
9.4.1975 n. 1304; Cass.
8.5.1976 n. 1629). In particolare va rilevato che l'opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto la contestazione di un credito, comporta oneri probatori diversi incombenti sulle parti in causa. Parte opposta, il creditore, deve dimostrare la sussistenza del credito. Parte opponente, il debitore, deve contestare la valenza probatoria dei documenti posti a base della richiesta monitoria (Tribunale Roma, sez. VI, 13/03/2012, n. 5283). Ciò premesso, può farsi ricorso, nella specie, al principio processuale della “ragione più liquida” - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. – secondo la quale deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. Ciò in considerazione del fatto che si impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, ed è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. civ., 2907/2017; Cass. civ., 17214/2016; Cass. civ., sez. un n. 9936/2014; Cass. civ., 12002/2014). Tanto sottolineato, va ricordato che, costituisce principio ormai consolidato in giurisprudenza, avallato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 13533/2001, quello secondo cui in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Peraltro, analogo criterio di riparto dell'onere della prova si ritiene applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite,
3 poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (ex multis, Cass. 3373/2010, 2387/2004, 8615/2006, 13674/2006, 3373/2010). Ai fini della prova dell'esistenza del credito, giova altresì ricordare che i contratti stipulati con le pubbliche amministrazioni devono essere stipulati in forma scritta a pena di nullità (cfr. Cass. civ., 20690/2016; Cass. civ., 12540/2016). Invero, per la valida stipulazione dei contratti della P.A., anche diversi da quelli conclusi a trattativa privata con ditte commerciali, il requisito della forma scritta “ad substantiam” non richiede necessariamente la redazione di un unico documento, sottoscritto contestualmente dalle parti, poiché l'art. 17 del r.d. n. 2440 del 1923 contempla ulteriori ipotesi in cui il vincolo contrattuale si forma mediante l'incontro di dichiarazioni scritte, manifestate separatamente, che per l'amministrazione possono assumere anche la forma dell'atto amministrativo. Se mancante di tali requisiti formali, il contratto non è suscettibile di sanatoria, poiché gli atti negoziali della pubblica amministrazione constano di manifestazioni formali di volontà, non surrogabili con comportamenti concludenti (Cass. civ., sez. un., sentenza n. 9775/2022; Cass. civ., sentenza n. 27910/2018; Cass. civ., ordinanza n. 3543 del 6-2-2023). Si ritiene, poi, non configurabile il perfezionamento del contratto stipulato “jure privatorum”, in cui sia parte una pubblica amministrazione od un ente pubblico istituzionale, in forma verbale ovvero per “facta concludentia” mediante esecuzione delle prestazioni ex art. 1327 c.c., atteso che in materia di contratti della P.A. e degli enti pubblici istituzionali, costituisce diretta attuazione del principio fondamentale di trasparenza dell' attività amministrativa (quale espressione del principio costituzionale di buon andamento ex art. 97 Cost.) quello della necessaria stipulazione in forma scritta a pena di nullità, forma non surrogabile sulla base di comportamenti concludenti e che risponde all'esigenza di tutela delle risorse degli enti pubblici contro il pericolo di impegni finanziari assunti senza l'adeguata copertura e senza la valutazione dell'entità delle obbligazioni da adempiere (cfr. Cass. civ., ordinanza n. 17588 del 5-7-2018).
4 Peraltro, quando la legge impone la forma scritta “ad substantiam”, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta “ad probationem”, l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte (Cass. civ., sentenza n. 25999/2018). Ne consegue, dunque, che il cessionario che agisce per l'adempimento del credito ceduto, qualora il debitore ceduto sia una pubblica amministrazione, per dimostrare l'esistenza del credito vantato è tenuto a provare la fonte del proprio credito, ovvero la stipulazione dei contratti sottoscritti tra la pubblica amministrazione ceduta e le singole società cedenti nonché la prova delle cessioni di tali crediti. Ciò evidenziato, nel caso in esame Controparte_1
a fondamento della propria pretesa creditoria non ha prodotto nel presente giudizio alcun contratto. È infatti orientamento costante della giurisprudenza di legittimità e di merito che per tutti i contratti conclusi dalla Pubblica Amministrazione è richiesta la forma scritta "ad substantiam", "che è strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa... Il contratto deve, quindi, tradursi, a pena di nullità, nella redazione di un apposito documento, recante la sottoscrizione del professionista e del titolare dell'organo attributario del potere di rappresentare l'ente interessato nei confronti dei terzi, dal quale possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alla prestazione a rendere e al compenso da corrispondere" (cfr. Cass.
4.11.2013 n. 24679); che in mancanza di forma scritta "il contratto stesso deve ritenersi nullo ed insuscettibile di qualsiasi forma di sanatoria (cfr. tra le molte: Cass. n. 26826; Cass. n. 5234 del 2004; Cass. n. 7422 del 2002)" (cfr. Cass. 27 marzo 2008 n. 7966. Cfr. da ultimo Cass. 14 gennaio 2021 n. 510). È quindi pacifica la necessità che il contratto con l'ente pubblico debba essere stipulato in forma scritta, che assolve una funzione di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, permettendo d'identificare con precisione il contenuto del programma negoziale, anche ai fini della verifica della necessaria copertura finanziaria e dell'assoggettamento al controllo dell'autorità tutoria (da ultimo Cass. S.U. 20684/2018; Cass. 27910/2018).
“Da ciò consegue che il contratto privo della forma scritta è nullo ed insuscettibile di qualsiasi forma di sanatoria, dovendosi, quindi, escludere l'attribuzione di rilevanza ad eventuali convalide o ratifiche successive, nonché a manifestazioni di volontà implicita o desumibile da comportamenti puramente
5 attuativi; tale regola può dirsi espressione dei principi di buon andamento ed imparzialità della P. A. posti dall'art. 97 Cost. ed assolve a funzione di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, permettendo di identificare con precisione l'obbligazione assunta ed il contenuto negoziale dell'atto, così controllabile da parte dell'autorità tutoria.” (cfr. Cass. Civ., n. 22527 del 26.10.2007). Coerentemente, è stato stabilito il principio di diritto per cui “Ne deriva che, qualora l'oggetto dell'attività negoziale dell' Pt_3 rientri, come nella specie (fornitura di medicinali), nella disciplina prevista dal codice dei contratti pubblici, il mancato ricorso all'evidenza pubblica, mediante omissione del procedimento di selezione del contraente, nonché della forma scritta del contratto, ne comporta la nullità, ai sensi dell'art. 1418 c.c., comma 1, per violazione di norma imperativa” (Cass. 24640/2016; nel merito, recentemente sull'obbligo del rispetto della contrattualistica pubblica da parte delle aziende sanitarie ex multis Corte appello Perugia 19.08.2019, n.145). Alla luce di tutto quanto precede l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo va revocato. Ogni altra questione risulta assorbita. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Parte_4 avverso il decreto ingiuntivo n. 1486/2019 emesso su
[...] so di così provvede: Controparte_1
-accoglie l'opposizione per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1486/2019;
-condanna in persona del legale Controparte_1 rappresent competenze di lite, in favore della opponente, che liquida in € 29.193,00 oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA. Torre Annunziata, 26 novembre 2025
Il giudice onorario di Tribunale dott. Luigi Ambrosino
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 1, lett. s, 21 e 24 d.lgs.
7.3.2005 n-82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35 comma 1 D.M. 21.2.2011 n.44, come modificato dal D.M. 15.10.2012 n. 209.
6
, in persona del legale rappresentante p. t. ed Parte_1 domiciliato in Napoli, via dei Fiorentini n. 61, presso lo studio dell'avv. Luca Raffaele, e rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Serafini in virtù di procura notarile allegata
Opponente E in persona del legale Controparte_1 miciliato in Milano, corso Magenta 84, presso lo studio dell'Avv. Paolo Bonalume che lo rappresenta e difende come da procura allegata
Opposta MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_2 proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 1.824.229,79, oltre interessi, spese ed accessori, a favore di cessionaria di crediti vantati Controparte_2 Parte da diversi fornitori dell' per forniture e prestazioni di servizi. A sostegno dell'oppos e eccepiva illegittimo Parte_2 frazionamento del credito, carenza di legittimazione attiva della Cont per difetto di prova delle cessioni e della relativa notifica;
inefficacia delle cessioni di credito non autorizzate dall'amministrazione pubblica ai sensi dell'art. 9 L. 2248/1865 All. E e dell'art. 70 R.D. 2440/1923; mancata prova scritta dei contratti di fornitura, nulli per difetto di forma ad substantiam ex artt. 16 e 17 R.D. 2440/1923; prescrizione dei crediti più risalenti;
la illegittimità della domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art 2041 c.c. In data 13.04.2021 al procedimento iscritto al ruolo n. 7648/2019 veniva riunito al procedimento n. 2810/2020 dove Parte
chiedeva la condanna dell' al Controparte_1 somme: 1) € 491.613,33 por da circa 687 fatture emesse da 35 ditte fornitrice cessionarie, 2) €
1 58.988,75 quali interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, 3)gli interessi anatocistici, non quantificati, prodotti dagli interessi moratori di cui sopra, 4) € 10.800,00 per € 40 per ciascuna di 270 fatture, dovuto in forza dell'art 6 comma 2 D. Lgs 231/2002 modificato dal D. Lgs 192/12, 5) € 44.798,41 quali ulteriori interessi di mora maturati per il tardivo pagamento di crediti diversi da quelli delle fatture del primo punto, 6) gli interessi anatocistici non quantificati prodotti da questi ultimi interessi di mora, in quanto scaduti da oltre sei mesi, 7) € 27.480,00 per € 40 per ciascuna di 687 fatture, dovuto in forza dell'art. 6 comma 2 D. Lgs 231/02 modificato dal D. Lgs 192/12. Si costituiva in giudizio ,in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t., la quale resisteva integralmente, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, affermando la regolare notifica delle cessioni e l'effettiva esistenza dei rapporti contrattuali sottostanti. Con la seconda memoria ex art. 183 co. 6 cpc l'attrice riduceva il petitum di cui all'originale procedura rg. 7648/2019, proseguendo il giudizio per crediti pari a € 598.738,69 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco (cfr doc. 12) e riduceva l'originale pretesa di cui alla procedura riunita n. 2801/2020, proseguendo il giudizio per sorte capitale pari ad € 267.362,39, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco (cfr.doc. 10), per un totale complessivo pari a € 866.101,08. Espletata l'istruttoria e prodotta varia documentazione, sulla base delle conclusioni riportate la causa veniva riservata per la decisione all'udienza del 10.07.2025 con decorrenza dal 4.09.2025. Nel merito, va preliminarmente osservato che "il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, - e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto - dei fatti costitutivi del diritto in contestazione" (cfr. Cass. SS.UU. n. 7448/93, nonché, ex aliis Cass. Civ. nn. 15702/2004, 15186/2003): esso, pertanto, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, "si configura come un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione in cui il giudice deve statuire sulla pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e sulle eccezioni sollevate dalla controparte" (cfr., ex multis, Cass. Civ. nn. 1657/2004, 17371/2003, 6663/2002, 15378/2000, 15339/2000, 9787/97, 1052/95, 12278/92, Tribunale Napoli, 19 maggio 2005, sez. XI)”; pertanto, il creditore (al quale compete la posizione
2 sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr. in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; id 14.4.1999, n. 3671; id 25.5.1999, n. 5055; Cass.
7.9.1977 n. 3902; Cass. 11.7.1983 n. 4689; Cass.
9.4.1975 n. 1304; Cass.
8.5.1976 n. 1629). In particolare va rilevato che l'opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto la contestazione di un credito, comporta oneri probatori diversi incombenti sulle parti in causa. Parte opposta, il creditore, deve dimostrare la sussistenza del credito. Parte opponente, il debitore, deve contestare la valenza probatoria dei documenti posti a base della richiesta monitoria (Tribunale Roma, sez. VI, 13/03/2012, n. 5283). Ciò premesso, può farsi ricorso, nella specie, al principio processuale della “ragione più liquida” - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. – secondo la quale deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. Ciò in considerazione del fatto che si impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, ed è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. civ., 2907/2017; Cass. civ., 17214/2016; Cass. civ., sez. un n. 9936/2014; Cass. civ., 12002/2014). Tanto sottolineato, va ricordato che, costituisce principio ormai consolidato in giurisprudenza, avallato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 13533/2001, quello secondo cui in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Peraltro, analogo criterio di riparto dell'onere della prova si ritiene applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite,
3 poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (ex multis, Cass. 3373/2010, 2387/2004, 8615/2006, 13674/2006, 3373/2010). Ai fini della prova dell'esistenza del credito, giova altresì ricordare che i contratti stipulati con le pubbliche amministrazioni devono essere stipulati in forma scritta a pena di nullità (cfr. Cass. civ., 20690/2016; Cass. civ., 12540/2016). Invero, per la valida stipulazione dei contratti della P.A., anche diversi da quelli conclusi a trattativa privata con ditte commerciali, il requisito della forma scritta “ad substantiam” non richiede necessariamente la redazione di un unico documento, sottoscritto contestualmente dalle parti, poiché l'art. 17 del r.d. n. 2440 del 1923 contempla ulteriori ipotesi in cui il vincolo contrattuale si forma mediante l'incontro di dichiarazioni scritte, manifestate separatamente, che per l'amministrazione possono assumere anche la forma dell'atto amministrativo. Se mancante di tali requisiti formali, il contratto non è suscettibile di sanatoria, poiché gli atti negoziali della pubblica amministrazione constano di manifestazioni formali di volontà, non surrogabili con comportamenti concludenti (Cass. civ., sez. un., sentenza n. 9775/2022; Cass. civ., sentenza n. 27910/2018; Cass. civ., ordinanza n. 3543 del 6-2-2023). Si ritiene, poi, non configurabile il perfezionamento del contratto stipulato “jure privatorum”, in cui sia parte una pubblica amministrazione od un ente pubblico istituzionale, in forma verbale ovvero per “facta concludentia” mediante esecuzione delle prestazioni ex art. 1327 c.c., atteso che in materia di contratti della P.A. e degli enti pubblici istituzionali, costituisce diretta attuazione del principio fondamentale di trasparenza dell' attività amministrativa (quale espressione del principio costituzionale di buon andamento ex art. 97 Cost.) quello della necessaria stipulazione in forma scritta a pena di nullità, forma non surrogabile sulla base di comportamenti concludenti e che risponde all'esigenza di tutela delle risorse degli enti pubblici contro il pericolo di impegni finanziari assunti senza l'adeguata copertura e senza la valutazione dell'entità delle obbligazioni da adempiere (cfr. Cass. civ., ordinanza n. 17588 del 5-7-2018).
4 Peraltro, quando la legge impone la forma scritta “ad substantiam”, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta “ad probationem”, l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte (Cass. civ., sentenza n. 25999/2018). Ne consegue, dunque, che il cessionario che agisce per l'adempimento del credito ceduto, qualora il debitore ceduto sia una pubblica amministrazione, per dimostrare l'esistenza del credito vantato è tenuto a provare la fonte del proprio credito, ovvero la stipulazione dei contratti sottoscritti tra la pubblica amministrazione ceduta e le singole società cedenti nonché la prova delle cessioni di tali crediti. Ciò evidenziato, nel caso in esame Controparte_1
a fondamento della propria pretesa creditoria non ha prodotto nel presente giudizio alcun contratto. È infatti orientamento costante della giurisprudenza di legittimità e di merito che per tutti i contratti conclusi dalla Pubblica Amministrazione è richiesta la forma scritta "ad substantiam", "che è strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa... Il contratto deve, quindi, tradursi, a pena di nullità, nella redazione di un apposito documento, recante la sottoscrizione del professionista e del titolare dell'organo attributario del potere di rappresentare l'ente interessato nei confronti dei terzi, dal quale possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alla prestazione a rendere e al compenso da corrispondere" (cfr. Cass.
4.11.2013 n. 24679); che in mancanza di forma scritta "il contratto stesso deve ritenersi nullo ed insuscettibile di qualsiasi forma di sanatoria (cfr. tra le molte: Cass. n. 26826; Cass. n. 5234 del 2004; Cass. n. 7422 del 2002)" (cfr. Cass. 27 marzo 2008 n. 7966. Cfr. da ultimo Cass. 14 gennaio 2021 n. 510). È quindi pacifica la necessità che il contratto con l'ente pubblico debba essere stipulato in forma scritta, che assolve una funzione di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, permettendo d'identificare con precisione il contenuto del programma negoziale, anche ai fini della verifica della necessaria copertura finanziaria e dell'assoggettamento al controllo dell'autorità tutoria (da ultimo Cass. S.U. 20684/2018; Cass. 27910/2018).
“Da ciò consegue che il contratto privo della forma scritta è nullo ed insuscettibile di qualsiasi forma di sanatoria, dovendosi, quindi, escludere l'attribuzione di rilevanza ad eventuali convalide o ratifiche successive, nonché a manifestazioni di volontà implicita o desumibile da comportamenti puramente
5 attuativi; tale regola può dirsi espressione dei principi di buon andamento ed imparzialità della P. A. posti dall'art. 97 Cost. ed assolve a funzione di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, permettendo di identificare con precisione l'obbligazione assunta ed il contenuto negoziale dell'atto, così controllabile da parte dell'autorità tutoria.” (cfr. Cass. Civ., n. 22527 del 26.10.2007). Coerentemente, è stato stabilito il principio di diritto per cui “Ne deriva che, qualora l'oggetto dell'attività negoziale dell' Pt_3 rientri, come nella specie (fornitura di medicinali), nella disciplina prevista dal codice dei contratti pubblici, il mancato ricorso all'evidenza pubblica, mediante omissione del procedimento di selezione del contraente, nonché della forma scritta del contratto, ne comporta la nullità, ai sensi dell'art. 1418 c.c., comma 1, per violazione di norma imperativa” (Cass. 24640/2016; nel merito, recentemente sull'obbligo del rispetto della contrattualistica pubblica da parte delle aziende sanitarie ex multis Corte appello Perugia 19.08.2019, n.145). Alla luce di tutto quanto precede l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo va revocato. Ogni altra questione risulta assorbita. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Parte_4 avverso il decreto ingiuntivo n. 1486/2019 emesso su
[...] so di così provvede: Controparte_1
-accoglie l'opposizione per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1486/2019;
-condanna in persona del legale Controparte_1 rappresent competenze di lite, in favore della opponente, che liquida in € 29.193,00 oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA. Torre Annunziata, 26 novembre 2025
Il giudice onorario di Tribunale dott. Luigi Ambrosino
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 1, lett. s, 21 e 24 d.lgs.
7.3.2005 n-82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35 comma 1 D.M. 21.2.2011 n.44, come modificato dal D.M. 15.10.2012 n. 209.
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