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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/08/2025, n. 6602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6602 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
N. R. G. 15759/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale di Milano in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Manuela Comodi Presidente dott.ssa Emanuela Rossi Giudice dott.ssa Elena Masetti Zannini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso ex art. 281 decies c.p.c., 19 ter d.lgs. n. 150/2011 iscritto come in epigrafe promosso da nato il [...] a [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Bruno FEDELI del Foro di C.F._1
Varese, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto avvocato sito in Varese, via Alessandro Volta 25, giusta procura ricorrente- contro
, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato Controparte_1 itoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Milano c/o Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Milano
QUESTURA DI MILANO, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici in Milano, via Freguglia n. 1, è elettivamente domiciliato
- resistente-
Oggetto: ricorso ex art. 281 decies c.p.c., 19 ter d.lgs. n. 150/2011 avverso il provvedimento del Questore della Provincia di Milano di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, 1.1 e 1.2. del d.lgs. 286/1998
pagina 1 di 5 IN FATTO In data 2.1.2023 il ricorrente presentava domanda presso gli uffici della Questura di Varese l'istanza volta ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. In data 1.2.2023 la Commissione territoriale di Milano ha emesso parere negativo al rilascio di un permesso per protezione speciale in quanto non ha riscontrato la sussistenza di alcuno dei presupposti di cui all'art.19 co.1 e 1.1 del del D.lgs. n.286/98 e ss.mm. Con provvedimento del 3.2.2023, notificato il 29.3.2023, il Questore della Provincia di Varese, pertanto, rigettava l'istanza. Con ricorso tempestivamente depositato il 14.4.2023 la difesa del ricorrente chiedeva, previa sospensione del provvedimento impugnato, di accertare il diritto del ricorrente di cui all'art. 19, comma 1.1 T.U. Immigrazione come novellato dal D.L. 130/2020 conv. con L. 173/2020 e, per l'effetto, ordinare alla competente Questura il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. In particolare, il ricorso si fonda sulla circostanza che il ricorrente è presente sul territorio nazionale dove ha svolto regolare attività lavorativa dall'anno 2019. Con provvedimento del 2.8.2024 l'istanza cautelare veniva dichiarata inammissibile in quanto formulata contestualmente al ricorso principale anziché con istanza separata. Con decreto del 2.8.2024 veniva fissata udienza di comparizione delle parti per il giorno 28.10.2024. In tal sede, verificata la regolarità del contradditorio, nessuno compariva per parte resistente. La difesa dava atto che il ricorrente era impegnato in attività lavorativa agricola nelle campagne della regione Puglia, senza regolare contratto non essendo in possesso di un titolo di soggiorno;
il giudice invitata la difesa a contattare l'assistito al fine di poter svolgere audizione sulle condizioni lavorative e rinviava, all'uopo, all'udienza del 17.12.2024. Tale udienza veniva rinviata al 14.1.2025 su istanza della difesa essendo il ricorrente impossibilitato a presenziare in quanto impegnato in attività lavorativa. Per le stesse ragioni l'udienza del 14.1.2025 veniva rinviata al 4.2.2025 ed al 25.2.2025. Medio tempore, avendo la difesa depositato istanza cautelare con separato provvedimento, instaurato il contradditorio, con provvedimento del giorno 8.3.2025 veniva accolta la suddetta istanza. All'udienza del 25.2.2025 il giudice dava atto che la difesa aveva depositato note scritte e si riservava di riferire al Collegio. La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 30 aprile 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§. Va premesso che la disciplina della protezione speciale di cui all'art. 19 TUI è stata oggetto di modifiche e che, considerato che il ricorrente ha depositato la domanda di protezione speciale in data 13.10.2022 trova indubbia applicazione la disciplina disposta dalla novella legislativa (D.L. n. 130/2020 conv. L. n. 173/2020), tenuto conto del momento di presentazione della domanda1. Va premesso inoltre che, come affermato dalla Suprema Corte, “[..]La nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D. L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del 2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione e fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062-02; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020, Rv. 658471; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020, Rv. 656791). Ne deriva che i principi affermati in precedenza conservano la loro piena validità, tanto con riferimento alla disciplina anteriore al D. L. n. 113 del 2018, da ultimo richiamato, quanto nell'ambito della nuova normativa di cui al D. L. n. 130 del 2020” (Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 6757 del 2021, dep. 10/03/21)”.
§ La nuova disposizione ha altresì precisato gli indici che devono essere presi in considerazione nell'ottica del bilanciamento delineato dalla citata norma: la natura e l'effettività dei vincoli familiari, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine. Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle nuove previsioni dell'articolo 19.1.1. T.U.I., il giudice è chiamato a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto “della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di
anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani (questo comma è stato inserito dall'art. 3, comma 1, della L. 14 luglio 2017, n. 110). Dal 5 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del D.L. 113/2018, convertito in legge 1° dicembre 2018, n. 132) al 21 ottobre 2020 (ultimo giorno antecedente l'entrata in vigore del D.L. 22 ottobre 2020, n. 130), il testo degli articoli è stato il seguente: Art.
5.6 D. Lgs. 286/1998: Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti. Art. 19 comma 1 e comma 1.1 D. Lgs. 286/1998: Immutati rispetto al testo precedente. Il D.L. 113/2018 (convertito in legge 132/2018) all'art. 1 comma 8 conteneva una disposizione transitoria secondo cui “ai titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari già riconosciuto ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto, è rilasciato, alla scadenza, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dal presente decreto, previa valutazione della competente Commissione territoriale sulla sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”. Dal 22 ottobre 2020 (data di entrata in vigore del D.L. 130/2020, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 173), il testo degli articoli è il seguente: Art.
5.6 D. Lgs. 286/1998: Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. Art. 19 D. Lgs. 286/1998:
► comma 1: In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.
► comma 1.1: Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
► comma 1.2: Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale. pagina 3 di 5 legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”, al fine di stabilire se il suo respingimento o la sua espulsione determinino una violazione di tali diritti.
§ Ciò premesso, nel caso di specie, dalla documentazione in atti emerge che l'odierno ricorrente è giunto in Italia circa dieci anni fa, nel 2016, e nel corso del tempo ha radicato una vita privata in Italia sotto il profilo della vita lavorativa Invero, a sostegno della domanda, la difesa del ricorrente ha esposto quanto segue: nel 2019 il ricorrente ha stipulato diversi contratti con delle società, tra cui la società ROY s.r.l.. In particolare, risulta aver lavorato:
- Dal 10.04.2019 al 09.07.2019 presso HG RL (comunicazione di assunzione doc. 2 ricorso) Pt_2
- Dal 01.06.2019 al 15.09.2019 presso LU ME AS (comunicazione di assunzione doc. 3 ricorso) – prorogato fino al 31.03.2021 (doc. 4 Pt_2 comunicazi sunzione ) Pt_2
- Dal 14.09 2021 al 31.01.2022 presso Punto Servizi Soc. Coop. (Doc. 5 ricorso: contratto assunzione a tempo determinato dal 14.09.2021 al 30.09.2021; contratto a tempo determinato dal 01.10.2021 al 31.10.2021; contratto a tempo determinato dal 02.11.2021 al 31.12.2021; contratto a tempo determinato dal 31.12.2021 al 31.01.2022)
- Dal 28.05.2022 al 31.05.2023 presso ROY s.r.l. (Doc. 6 ricorso comunicazione di assunzione;
doc. 7 ricorso lettera di assunzione;
Pt_2 doc. 8 comunicazione di proro L'attività lavorativa risulta supportata dalla seguente documentazione:
- Buste paga 2019 – LU ME AS (doc. 9 ricorso)
- Buste paga 2021-2022 (doc. 10 ricorso)
- Busta paga novembre 2022 (doc. 11 ricorso)
- CUD 2021 – reddito di lavoro euro 7593,24 (doc. 12 ricorso)
- CUD 2022 – reddito di lavoro euro 3.091, 16 (doc. 13 ricorso)
- CUD 2023 – reddito di lavoro euro 2.539,19 (doc. 14 ricorso) In merito alla situazione abitativa, la difesa ha prodotto un contratto di locazione, di immobile sito in Busto Arsizio (VA), in via Bellotti n. 16 (doc. 15 ricorso) condotto in locazione da soggetto ospitante il ricorrente. Tenuto conto del fatto che il ricorrente è presente sul territorio da molti anni (circa dieci anni), nel corso dei quali ha profuso ogni sforzo per poter reperire attività lavorativa regolare, fino a quando non gli è stata rigettata la richiesta di protezione speciale (condizione che lo ha reso privo di titolo di soggiorno), ritiene il Collegio che il suo rimpatrio determinerebbe la fine del percorso di crescita soprattutto lavorativo e violerebbe il diritto alla vita privata. Per tali ragioni, in applicazione dell'articolo 19.1.1. T.U.I., va riconosciuto al ricorrente il permesso di soggiorno di durata biennale per "protezione speciale", previsto dall'articolo 32 terzo comma del D.lgs. 25 del 2008, convertibile, ratione temporis, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Sulle spese Nulla sulle spese in assenza di costituzione di parte resistente. Si provvede con separato decreto alla liquidazione dei compensi della difesa, essendo il ricorrente ammesso al beneficio del gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento del Questore della Provincia di Varese, emesso il 3.2.2023 e notificato il 29.3.2023 e a riconosce a nato il [...] a [...], C.F. Parte_1
, il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per C.F._1 pagina 4 di 5 “protezione speciale” ai sensi del combinato disposto dell'art. 19.1. e 1.1. TUI e art. 32 co. 3 d. l.vo n. 25/2008 convertibile in permesso per motivi di lavoro, e, per l'effetto, dispone la trasmissione al Questore competente per territorio per quanto di competenza;
-Nulla sulle spese. Si comunichi.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 30 aprile 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Manuela Comodi Il giudice relatore Dott.ssa Elena Masetti Zannini
pagina 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Prima dell'entrata in vigore del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1° dicembre 2018, n. 132, il testo degli articoli era il seguente: Art.
5.6 D. Lgs. 286/1998: Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. Art. 19 D. Lgs. 286/1998:
►comma 1: In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.
► comma 1.1: Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto pagina 2 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale di Milano in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Manuela Comodi Presidente dott.ssa Emanuela Rossi Giudice dott.ssa Elena Masetti Zannini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso ex art. 281 decies c.p.c., 19 ter d.lgs. n. 150/2011 iscritto come in epigrafe promosso da nato il [...] a [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Bruno FEDELI del Foro di C.F._1
Varese, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto avvocato sito in Varese, via Alessandro Volta 25, giusta procura ricorrente- contro
, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato Controparte_1 itoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Milano c/o Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Milano
QUESTURA DI MILANO, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici in Milano, via Freguglia n. 1, è elettivamente domiciliato
- resistente-
Oggetto: ricorso ex art. 281 decies c.p.c., 19 ter d.lgs. n. 150/2011 avverso il provvedimento del Questore della Provincia di Milano di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, 1.1 e 1.2. del d.lgs. 286/1998
pagina 1 di 5 IN FATTO In data 2.1.2023 il ricorrente presentava domanda presso gli uffici della Questura di Varese l'istanza volta ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. In data 1.2.2023 la Commissione territoriale di Milano ha emesso parere negativo al rilascio di un permesso per protezione speciale in quanto non ha riscontrato la sussistenza di alcuno dei presupposti di cui all'art.19 co.1 e 1.1 del del D.lgs. n.286/98 e ss.mm. Con provvedimento del 3.2.2023, notificato il 29.3.2023, il Questore della Provincia di Varese, pertanto, rigettava l'istanza. Con ricorso tempestivamente depositato il 14.4.2023 la difesa del ricorrente chiedeva, previa sospensione del provvedimento impugnato, di accertare il diritto del ricorrente di cui all'art. 19, comma 1.1 T.U. Immigrazione come novellato dal D.L. 130/2020 conv. con L. 173/2020 e, per l'effetto, ordinare alla competente Questura il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. In particolare, il ricorso si fonda sulla circostanza che il ricorrente è presente sul territorio nazionale dove ha svolto regolare attività lavorativa dall'anno 2019. Con provvedimento del 2.8.2024 l'istanza cautelare veniva dichiarata inammissibile in quanto formulata contestualmente al ricorso principale anziché con istanza separata. Con decreto del 2.8.2024 veniva fissata udienza di comparizione delle parti per il giorno 28.10.2024. In tal sede, verificata la regolarità del contradditorio, nessuno compariva per parte resistente. La difesa dava atto che il ricorrente era impegnato in attività lavorativa agricola nelle campagne della regione Puglia, senza regolare contratto non essendo in possesso di un titolo di soggiorno;
il giudice invitata la difesa a contattare l'assistito al fine di poter svolgere audizione sulle condizioni lavorative e rinviava, all'uopo, all'udienza del 17.12.2024. Tale udienza veniva rinviata al 14.1.2025 su istanza della difesa essendo il ricorrente impossibilitato a presenziare in quanto impegnato in attività lavorativa. Per le stesse ragioni l'udienza del 14.1.2025 veniva rinviata al 4.2.2025 ed al 25.2.2025. Medio tempore, avendo la difesa depositato istanza cautelare con separato provvedimento, instaurato il contradditorio, con provvedimento del giorno 8.3.2025 veniva accolta la suddetta istanza. All'udienza del 25.2.2025 il giudice dava atto che la difesa aveva depositato note scritte e si riservava di riferire al Collegio. La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 30 aprile 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§. Va premesso che la disciplina della protezione speciale di cui all'art. 19 TUI è stata oggetto di modifiche e che, considerato che il ricorrente ha depositato la domanda di protezione speciale in data 13.10.2022 trova indubbia applicazione la disciplina disposta dalla novella legislativa (D.L. n. 130/2020 conv. L. n. 173/2020), tenuto conto del momento di presentazione della domanda1. Va premesso inoltre che, come affermato dalla Suprema Corte, “[..]La nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D. L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del 2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione e fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062-02; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020, Rv. 658471; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020, Rv. 656791). Ne deriva che i principi affermati in precedenza conservano la loro piena validità, tanto con riferimento alla disciplina anteriore al D. L. n. 113 del 2018, da ultimo richiamato, quanto nell'ambito della nuova normativa di cui al D. L. n. 130 del 2020” (Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 6757 del 2021, dep. 10/03/21)”.
§ La nuova disposizione ha altresì precisato gli indici che devono essere presi in considerazione nell'ottica del bilanciamento delineato dalla citata norma: la natura e l'effettività dei vincoli familiari, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine. Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle nuove previsioni dell'articolo 19.1.1. T.U.I., il giudice è chiamato a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto “della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di
anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani (questo comma è stato inserito dall'art. 3, comma 1, della L. 14 luglio 2017, n. 110). Dal 5 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del D.L. 113/2018, convertito in legge 1° dicembre 2018, n. 132) al 21 ottobre 2020 (ultimo giorno antecedente l'entrata in vigore del D.L. 22 ottobre 2020, n. 130), il testo degli articoli è stato il seguente: Art.
5.6 D. Lgs. 286/1998: Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti. Art. 19 comma 1 e comma 1.1 D. Lgs. 286/1998: Immutati rispetto al testo precedente. Il D.L. 113/2018 (convertito in legge 132/2018) all'art. 1 comma 8 conteneva una disposizione transitoria secondo cui “ai titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari già riconosciuto ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto, è rilasciato, alla scadenza, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dal presente decreto, previa valutazione della competente Commissione territoriale sulla sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”. Dal 22 ottobre 2020 (data di entrata in vigore del D.L. 130/2020, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 173), il testo degli articoli è il seguente: Art.
5.6 D. Lgs. 286/1998: Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. Art. 19 D. Lgs. 286/1998:
► comma 1: In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.
► comma 1.1: Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
► comma 1.2: Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale. pagina 3 di 5 legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”, al fine di stabilire se il suo respingimento o la sua espulsione determinino una violazione di tali diritti.
§ Ciò premesso, nel caso di specie, dalla documentazione in atti emerge che l'odierno ricorrente è giunto in Italia circa dieci anni fa, nel 2016, e nel corso del tempo ha radicato una vita privata in Italia sotto il profilo della vita lavorativa Invero, a sostegno della domanda, la difesa del ricorrente ha esposto quanto segue: nel 2019 il ricorrente ha stipulato diversi contratti con delle società, tra cui la società ROY s.r.l.. In particolare, risulta aver lavorato:
- Dal 10.04.2019 al 09.07.2019 presso HG RL (comunicazione di assunzione doc. 2 ricorso) Pt_2
- Dal 01.06.2019 al 15.09.2019 presso LU ME AS (comunicazione di assunzione doc. 3 ricorso) – prorogato fino al 31.03.2021 (doc. 4 Pt_2 comunicazi sunzione ) Pt_2
- Dal 14.09 2021 al 31.01.2022 presso Punto Servizi Soc. Coop. (Doc. 5 ricorso: contratto assunzione a tempo determinato dal 14.09.2021 al 30.09.2021; contratto a tempo determinato dal 01.10.2021 al 31.10.2021; contratto a tempo determinato dal 02.11.2021 al 31.12.2021; contratto a tempo determinato dal 31.12.2021 al 31.01.2022)
- Dal 28.05.2022 al 31.05.2023 presso ROY s.r.l. (Doc. 6 ricorso comunicazione di assunzione;
doc. 7 ricorso lettera di assunzione;
Pt_2 doc. 8 comunicazione di proro L'attività lavorativa risulta supportata dalla seguente documentazione:
- Buste paga 2019 – LU ME AS (doc. 9 ricorso)
- Buste paga 2021-2022 (doc. 10 ricorso)
- Busta paga novembre 2022 (doc. 11 ricorso)
- CUD 2021 – reddito di lavoro euro 7593,24 (doc. 12 ricorso)
- CUD 2022 – reddito di lavoro euro 3.091, 16 (doc. 13 ricorso)
- CUD 2023 – reddito di lavoro euro 2.539,19 (doc. 14 ricorso) In merito alla situazione abitativa, la difesa ha prodotto un contratto di locazione, di immobile sito in Busto Arsizio (VA), in via Bellotti n. 16 (doc. 15 ricorso) condotto in locazione da soggetto ospitante il ricorrente. Tenuto conto del fatto che il ricorrente è presente sul territorio da molti anni (circa dieci anni), nel corso dei quali ha profuso ogni sforzo per poter reperire attività lavorativa regolare, fino a quando non gli è stata rigettata la richiesta di protezione speciale (condizione che lo ha reso privo di titolo di soggiorno), ritiene il Collegio che il suo rimpatrio determinerebbe la fine del percorso di crescita soprattutto lavorativo e violerebbe il diritto alla vita privata. Per tali ragioni, in applicazione dell'articolo 19.1.1. T.U.I., va riconosciuto al ricorrente il permesso di soggiorno di durata biennale per "protezione speciale", previsto dall'articolo 32 terzo comma del D.lgs. 25 del 2008, convertibile, ratione temporis, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Sulle spese Nulla sulle spese in assenza di costituzione di parte resistente. Si provvede con separato decreto alla liquidazione dei compensi della difesa, essendo il ricorrente ammesso al beneficio del gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento del Questore della Provincia di Varese, emesso il 3.2.2023 e notificato il 29.3.2023 e a riconosce a nato il [...] a [...], C.F. Parte_1
, il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per C.F._1 pagina 4 di 5 “protezione speciale” ai sensi del combinato disposto dell'art. 19.1. e 1.1. TUI e art. 32 co. 3 d. l.vo n. 25/2008 convertibile in permesso per motivi di lavoro, e, per l'effetto, dispone la trasmissione al Questore competente per territorio per quanto di competenza;
-Nulla sulle spese. Si comunichi.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 30 aprile 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Manuela Comodi Il giudice relatore Dott.ssa Elena Masetti Zannini
pagina 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Prima dell'entrata in vigore del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1° dicembre 2018, n. 132, il testo degli articoli era il seguente: Art.
5.6 D. Lgs. 286/1998: Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. Art. 19 D. Lgs. 286/1998:
►comma 1: In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.
► comma 1.1: Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto pagina 2 di 5