Ordinanza cautelare 27 gennaio 2023
Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 27/04/2026, n. 7657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7657 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07657/2026 REG.PROV.COLL.
N. 16598/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16598 del 2022, proposto da
LT LU, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Iacovino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
VA AR, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento del Ministero dell'Interno – dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per gli affari Generali e le politiche del personale della Polizia di Stato – servizio concorsi – Centro Psicotecnico con cui veniva comunicato, in data 28.10.2022 all'odierno ricorrente un giudizio di non idoneità per aver conseguito una media globale inferiore a 12/20 nell'ambito delle prove attitudinali;
- del bando di concorso avente ad oggetto al Concorso Pubblico, per Esame, per l'assunzione di 1650 Posti per Allievi Agenti della Polizia di Stato, indetto dal Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 29.1.2020 solo ove dovesse essere ritenuto lesivo della posizione dell'odierno ricorrente;
- del provvedimento pubblicato sul sito con cui veniva disposto l’ “Avvio della procedura assunzionale di 500 allievi agenti della Polizia di Stato Ai sensi dell'art. 16-quater del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, si procede all'assunzione di 500 allievi agenti della Polizia di Stato, attingendo dall'elenco degli idonei alla prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 1.650 allievi agenti, indetto in data 29 gennaio 2020” solo ove dovesse essere ritenuto lesivo della posizione dell'odierno ricorrente;
- di tutti i verbali della Commissione redatti nell'ambio della procedura di cui ad oggetto, limitatamente alle parti lesive della posizione dell'odierno ricorrente, con specifico riferimento ai verbali determinati dal Centro Psicotecnico e dalla Commissione attitudinale e, in ogni caso, con riferimento alle parti che determinavano l'esclusione per inidoneità dell'odierno ricorrente;
- di ogni ulteriore atto prodromico e/o successivo, anche di estremi sconosciuti, che risulti essere lesivo della posizione dell'odierno ricorrente, nonché di eventuali graduatorie definitive e e/o provvisorie assunte in esito alle prove di cui al bando in oggetto e/o risultanze delle ulteriori prove svolte nell'ambito della procedura concorsuale de qua e degli eventuali provvedimenti attuativi delle stesse.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 10 aprile 2026 il dott. Andrea Gana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che con atto depositato in data 2 marzo 2026 la parte ricorrente, per il tramite del suo difensore, ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del gravame;
Considerato che al Collegio non resta che prendere atto di tale circostanza e, in ossequio al principio dispositivo, provvedere in conformità, dichiarando il ricorso improcedibile a termini dell’articolo 35, comma 1, lett. c) del codice di rito;
Ritenuto che l’esito del contenzioso giustifichi l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Orazio RT, Presidente
Alessandra Vallefuoco, Primo Referendario
Andrea Gana, Referendario, Estensore
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| Andrea Gana | Orazio RT |
IL SEGRETARIO