Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/02/2025, n. 916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 916 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 13435 /2021 RG
Alla udienza del 27.02.2025, viene aperto il verbale ed il Giudice
accerta la regolare comunicazione alle parti del provvedimento con cui
è stata disposta la trattazione scritta del presente procedimento, e disposto lo scambio in telematico di note scritte ex art 127 ter cpc prima della presente udienza.
Prende atto delle note conclusive nonché del contenuto delle note scritte, depositate dalle parti , e che valgono come presenza in udienza
IL GOP
provvede come di seguito alle ore 16.00
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Valentina
Cimino della 3° Sezione Civile, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento portante il n° 13435 ruolo generale degli affari civili dell'anno 2021
1
La IG.ra , C.F. (avv. Parte_1 C.F._1
Alessandro Agueci)
OPPONENTE
CONTRO
il Dott. C.F. , Avv. Controparte_1 C.F._2
Evelyn Gattuso
OPPOSTO
IL GIUDICE
Respinta ogni contraria istanza ed eccezione e definitivamente pronunziando:
Ritenuto che le somme dovute dalla IG.ra , in favore Parte_1
del dott. ammontano al complessivo importo di euro _1
4.200,00 (oltre Iva e Cassa previdenza), conseguentemente revoca il
DI opposto n 3904/2021, emesso dal Tribunale civile di Palermo, e condanna parte opponente a pagare la predetta somma in favore del dott. oltre interessi legali dalla domanda al Controparte_1
soddisfo;
2 Pone a carico di parte opponente soccombente il pagamento delle spese legali della presente fase di merito, in favore di parte opposta,
(quantificate in ragione del valore del decisum da 1.100 a 5.200
euro); pertanto liquida la somma pari a 2.700,00 euro (di cui 259
euro per spese) oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
Ritiene non dovute le spese legali del procedimento monitorio, che si intendono revocate unitamente al decreto ingiuntivo opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato in data 11.10.2021, la IG.ra , proponeva opposizione Parte_1
avverso il D.I. n° 3904/2021 (R.G. n. 7913/2021) emesso il
08.08.2021 dal Tribunale di Palermo in favore del Dott. _1
, per ivi sentire accogliere le seguenti domande: “...ritenere
[...]
e dichiarare che nulla deve al dott. Parte_1 _1
, e per l'effetto revocare, caducare, annullare con qualsiasi
[...]
statuizione il decreto opposto. In via meramente subordinata, e
unicamente per completezza difensiva, sempre previa revoca del
decreto opposto, rideterminare il minor importo vantato da _1
in ragione dei rilievi esposti in diritto. Con vittoria di spese,
[...]
competenze di causa ed onorari di giudizio”.
3 Con comparsa si costituiva in giudizio il Dott. per Controparte_1
ivi sentire accogliere le seguenti domande, precisate nella memoria ex art. 183, comma 6, n.1 c.p.c.: “ - NEL MERITO, per i motivi esposti in
narrativa, ritenere e dichiarare infondata, sia in fatto che in diritto,
l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dalla IG. Parte_1
e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 3904/2021
[...]
emesso dal Tribunale di Palermo in data 08.08.2021;- In via
subordinata, accertare e dichiarare che nessuna compensazione può
operare tra eventuali controcrediti tra il dott. e la Controparte_1
IG.ra e conseguentemente dichiarare che nessuna Parte_1
somma è dovuta dal dott. alla IG.ra Controparte_1 Parte_1
- In via gradatamente subordinata nella denegata e non
[...]
temuta ipotesi di revoca del D.I. opposto accertare e dichiarare il
quantum dovuto al dott. per le attività professionali _1
prestate in favore della IG.ra , sia personalmente sia in Pt_1
qualità di socia delle società Pasticceria Alba S.r.l., Bar Alba S.r.l. e
Nuova Pasticceria Alba S.r.l., Orione Con vittoria di Controparte_2
spese e compensi , come per legge.
Prima di entrare nel merito della fattispecie per cui è giudizio,
appare opportuno soffermarsi su taluni principi di diritto, statuiti dal
Legislatore in tema di compensi, spettanti ai prestatori d'opera intellettuale, disciplinati dall'art 2233 e ss c.c., i cui criteri di determinazione sono stati di recente ribaditi dai Giudici di Legittimità.
4 A tal uopo la Suprema Corte ha statuito, in una recentissima decisione, che :”ilcompenso per l'attività svolta
dal professionista, va in ogni caso determinato sulla base delle
tariffe professionali (o in assenza della voce nella tariffa sulla
base del parametri ministeriali), essendo vietato al giudice
ricorrere alla valutazione equitativa.
Secondo i Giudici, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
avente ad oggetto il pagamento di prestazioni professionali, ogni
contestazione, anche generica, in ordine all'espletamento e alla
consistenza dell'attività, è idonea e sufficiente ad investire il
giudice del potere-dovere di verificare anche il quantum
debeatur, costituendo la parcella una semplice dichiarazione
unilaterale del professionista, sul quale perciò rimangono i relativi
oneri probatori del credito azionato ex art. 2697 c.c..
Insomma, il professionista dimostra l'attività effettivamente
svolta ed il giudice liquida il compenso sulla base dell'accordo
(preventivo) con il cliente, (Cfr La Corte di cassazione con la
sentenza del 28 marzo 2024).
Analogamente, Con Ordinanza del 19 Novembre 2018 , n 29812 la
Corte di Cassazione, Sezione II Civile, in tema di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito vantato dal professionista, ha stabilito che relativamente al compenso dovutogli per le prestazioni professionali eseguite in favore del cliente, la prova, non solo
5 dell'avvenuto conferimento dell'incarico, ma anche dell'effettivo espletamento dello stesso incombe al professionista. L'anzidetto principio trova applicazione non solo quando il giudizio si svolga a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, ma anche quando tragga origine da un'azione di accertamento negativo, posto che, in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo.
Ciò premesso, appare opportuno procedere ad una separata disamina delle diverse voci di compenso richieste dal dott. tramite il _1
procedimento monitorio, opposto.
In merito, alle richieste di pagamento delle prestazioni professionali,
inerenti la trasmissione dei modelli Unico Persone Fisiche, occorre distinguere le richieste relative agli anni 2014/2015/2016, e quelle inerenti il 2017/18.
Ed invero, a fronte delle richieste inerenti gli anni (2014/15/16) la
IG.ra ha eccepito la prescrizione triennale ex art. 2956 c.c. a Pt_1
norma della quale si prescrive in tre anni il diritto dei professionisti, per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative.
6 Nel merito, ha in ogni caso ribadito di aver regolarmente saldato illo tempore, per contante, di anno in anno, i compensi allora richiesti dal per tali annualità. _1
Di contra parte opposta, nella persona del dott. non _1
essendo in possesso di alcun atto interruttivo della prescrizione, ha deferito il giuramento decisorio alla IG.ra . Pt_1
All'udienza del 05.10.2023 la IG.ra , letta la formula Parte_1
di impegno ed ammonita delle responsabilità penali in caso di falsa dichiarazione ha giurato ed affermato “di avere pagato al dott.
la somma complessiva di euro 1.860,00 per Controparte_1
compensi professionali relativi alla redazione dei modelli UPF del
2014/15/16”. Pertanto, questo Giudice, sulla scorta dell'assunto giuramento decisorio, deferito alla opponente, prende atto del contenuto delle sue dichiarazioni, aventi efficacia di prova legale, in quanto tale vincolante .
A tal uopo, la Suprema Corte ha più volte ribadito che il giuramento decisorio, dunque, una volta prestato, acquista il carattere della incontrovertibilità, per cui l'altra parte non può provarne in sede civile la falsità né, ove questa sia stata dichiarata in sede penale con sentenza passata in giudicato, può pretendere la revocazione della sentenza ex art. 395, n. 2 potendo, in quest'ultimo caso soltanto
7 chiedere soltanto il risarcimento del danno in separato giudizio (Cass.
civ. n. 631/1997).
A questo punto, occorre soffermarsi sulla domanda inerente le annualità 2017 e 2018 , sempre con riferimento all'attività di
“redazione dei Modelli UPF e calcolo IMU con predisposizione dei modelli F24”. Ed invero, la ha asserito che i predetti crediti Pt_1
fossero stati compensati con dei crediti vantati dalla stessa, in forza di un contratto di locazione di un immobile di cui è nuda proprietaria.
Tale vicenda, come rappresentato da entrambe le parti, è sfociata in una procedimento ex art. 447bis c.p.c., iscritto al R.G.n. 7425/2021
del Tribunale di Palermo, Dr.ssa Erika Pampalone, che si è conclusa con la Sentenza n. 3153/2022, ormai definitiva ed allegata dal
Con tale Sentenza inequivocabilmente il Tribunale _1
reputava “...che gli elementi di prova offerti dalle parti di causa
conducano a ritenere provata l'intervenuta conclusione, tra le stesse,
di un contratto di comodato, in sostituzione (art. 1230 c.c.) del
precedente contratto di locazione stipulato in data 10.09.2016, mentre
del tutto sfornita di prova è rimasta la diversa tesi (prospettata dalla
ricorrente) dell'esistenza di un accordo di compensazione tra il credito
per canoni e quello per prestazioni professionali....” .
E' di tutta evidenza , quindi, che il Tribunale di Palermo, ha riconosciuto, nella predetta sentenza ormai definitiva ed avente valore
8 di giudicato, che tra le parti era intervenuto un contratto di comodato d'uso dell'immobile utilizzato dal dott. e non ha ritenuto _1
provato, in alcun modo, l'esistenza di un correlativo accordo di compensazione dei rispettivi crediti tra le stesse parti.
Ed ancora, anche nel presente giudizio l'eccezione di compensazione per i crediti relativi alle annualità 2017 e 2018, sollevata da parte opponente, sulla scorta di un asserito accordo di compensazione, è
rimasta del tutto sfornita di prova a sostegno, oltre che come già testè
ribadito, escluso anche dalla Sentenza del Tribunale di Palermo n.
3153/2022. Pertanto, devono ritenersi dovute e provate le debenze inerenti gli anni 2017/18, spettanti al inerenti la redazione _1
dei modelli UPF 2017 e 2018, e per il calcolo e predisposizione modello
F24 IMU delle medesime annualità ed ammontanti ad € 1.220,00 (oltre
IVA e CP).
Ed ancora, deve ritenersi fondata e provata la domanda inerente, i compensi pari a 3.000,00 euro, relativi all'assistenza, redazione e registrazione di contratti di locazione immobili di proprietà della IG.ra
. Pt_1
A tal uopo, il dott. ha prodotto un elenco degli immobili di _1
proprietà della IG.ra negli anni dal 2014 al 2018 (circa n.20 Pt_1
immobili), molti dei quali concessi in locazione a studenti o comunque con locazioni temporanee.
9 Ad ulteriore supporto della predetta prova documentale ha articolato prova con la IG.ra , la quale ha testualmente Parte_2
dichiarato: “ posso dire che nel tempo in cui io ho collaborato allo
studio ho visto che parte opposta con cadenza di una volta _1
al mese veniva allo studio;
le parti si riunivano in una stanza e
successivamente il mi informava della necessità di _1
registrare un contratto o modificare parti”.
Ed ancora, la teste ha dichiarato: “preciso che io facevo le modifiche
con il pin della IGnora e come delegato della stessa, e cosi pure
confermo il cap 3 a. Preciso che le modifiche contrattuali nascevano dal
fatto che i conduttori degli immobili, di proprietà , cambiavano Pt_1
frequentemente in quanto trattavasi di studenti universitari. Preciso
che gli F24 attengono alle imposte di registro collegati agli immobili
locati”
Di contra, parte opponente ha sostenuto di non aver mai conferito alcun incarico al per la redazione dei contratti di locazione, _1
anche tenuto conto del fatto che tali attività potevano essere adempiute personalmente dalla stessa IG.ra , senza il Pt_1
necessario supporto di un professionista. Deve comunque darsi atto che la si è limitata ad esplicitare le predette asserzioni, senza Pt_1
però fornire alcun elemento probatorio a supporto.
10 Per ultimo, necessita valutare, la richiesta di saldo incarico ispezione contabile ex art. 2476 c.c. (cfr. nota del 12.04.2020 e fattura n. 57 del
01.06.2021) per il quale il Dott. ha richiesto, in prima _1
battuta, il pagamento del compenso per l' importo di € 12.000,00,
oltre Iva e C.P.; e successivamente , sempre per l'ispezione contabile ex art. 2476 c.c. il pagamento del compenso per Controparte_3
l'importo di € 18.603,00, oltre Iva e C.P.
Occorre a tal uopo premettere che il dott. ha _1
rappresentato che i primi incarichi per l'attività ispettiva ex art. 2476
c.c., gli venivano conferiti dalla IG.ra e dalla IG.ra Parte_1
nell'anno 2014. Il primo incarico veniva conferito Parte_3
con lettera di conferimento del 22/09/2014 a firma del Prof. Avv.
Michele Perrino, il quale nello specifico ed a suo dire si era occupato esclusivamente della redazione della lettera d'incarico, mentre dell'attività di ispezione contabile si era occupato esclusivamente il dott. essendo lo stesso l'unico soggetto qualificato per _1
poterla effettuare.
Ed ancora, parte opposta ha asserito che il compenso richiesto dallo stesso è scaturito dall'effettiva attività di controllo dei libri contabili delle società, che avveniva presso le sedi societarie e presso gli studi dei professionisti che a vario titolo assistevano le stesse società.
11 Ed invero, a parere di questo Decidente, alla luce del complessivo quadro probatorio raccolto sia documentale che testimoniale, la predetta richiesta di spettanze, di cui alla fattura n. 57 del 1/06/2021,
non appare adeguatamente provata e va respinta.
A tal uopo, necessita in primo luogo sottolineare come il dott.
sebbene al proprio fascicolo telematico, all'atto della _1
costituzione, ha depositato un documento definendolo “relazione ex
art 2476 c.c.”, a riprova dell'attività di ispezione dallo stesso asseritamente espletata, in realtà la predetta relazione altro non è che semplicemente una prima analisi, seppur parziale (come dallo stesso definita), priva di data certa e di sottoscrizione, ove in calce alla stessa si legge testualmente “ da questa mia prima analisi, seppur
parziale, abbiamo elementi per incontrarci e decidere se continuare e/o
modificare il mio intervento”.
Ed ancora, ponendo nuovamente l'attenzione sulla missiva formulata in data 22.09.2014 dal Prof. Perrino (cfr. doc 9 allegata alla citazione),
appare opportuno evidenziare che in essa il Dott. veniva _1
semplicemente indicato quale professionista delegato ai fini della successiva consultazione dei libri sociali, mentre l'istanza veniva redatta come detto dal Prof. Perrino, e sottoscritta dalle due socie.
12 Per tale attività, parte opponente ha dimostrato che il Prof. Perrino
emetteva relativa parcella, che veniva saldata (cfr. parcella e ricevuta di bonifico allegata alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2).
Altra circostanza singolare è costituita dal fatto che la fattura n 144 del
2/11/2015, prodotta al doc. 10, emessa dal viene emessa _1
non a titolo di acconto, ma in essa risulta indicata semplicemente la dicitura “competenze professionali per incarico ex art 2476 cc”, cui segue il bonifico prontamente inviato dalla opponente, nella cui causale si fa sempre riferimento alle predette competenze, ma da alcun documento emerge che trattasi di spettanze richieste, e versate a titolo di acconto.
Tale circostanza appare alquanto anomala, soprattutto perchè
trattavasi di fattura emessa da un commercialista ben a conoscenza delle normative, e delle differenze di emissione a titolo di acconto,
ovvero a saldo. E ciò anche considerato che trattavasi di attività
onerosa per la quale, in applicazione dei parametri professionali di cui al DM 140/2012, al dott. sarebbe ancora spettato, a dire _1
dello stesso, una somma a saldo di circa 30.000,00, per spettanze professionali, poi richiesto.
Ed ancora, necessita evidenziare come le predette perplessità in ordine all'attività espletata dal dott. hanno trovato ulteriore _1
conferma alla luce della disamina delle prove assunte.
13 In primo luogo, sentita la IG.ra la stessa ha dichiarato: Pt_1
preciso che il versamento io lo ho corrisposto a titolo di saldo e non
acconto, però aggiungo che la richiesta di ispezione è stata inoltrata
dal IG. però non ha prodotto alcun effetto in quanto la _1
documentazione non c'era perchè in un altro procedimento penale è
stato condannato un altro soggetto per bancarotta documentale.
Analogamente alcun apporto probatorio può rivestire la deposizione alquanto lacunosa e contraddittoria, resa dal teste , Testimone_1
commercialista e che aveva collaborato con entrambe le parti in causa;
lo stesso ha dichiarato:
“mi ricordo che il collega commercialista, venne presso il _1
mio studio credo una volta/ due volte e mi chiese della
documentazione inerente la società BAR Alba, per il resto non ricordo
altro, però non ricordo se io gliela diedi, anzi mi sono ricordato che le
altre due Pasticcerie sono collegate al bar Alba, e quindi se mi chiese la
documentazione, io gliela consegnai, ma non posso affermarlo con
certezza in quanto stante il lasso di tempo trascorso, ed il fatto che il
studio è grande e collaborano con me numerosi soggetti. Mentre nulla
ricordo per la Preciso che io ero commercialista Controparte_4
delle pasticcerie quando il mi chiese la documentazione . _1
Non ricordo comunque se il collega fece presso il mio studio ispezione,
tramite invio di pec o mail, ma se la fece io gliela diedi .
14 Ed ancora, il teste ha dichiarato: preciso che il lavoro non si è Tes_2
potuto espletare in quanto non furono reperiti documenti, del resto il
motivo per cui i documenti non furono disponibili non lo conosco, ma
resta il fatto che dopo mi venne comunicato come l'amministratore
della società era stato imputato e condannato anche per CP_5
questo motivo (bancarotta fraudolenta ); non so neppure se i
documenti in questione furono poi reperiti dal Dott. , sul punto Tes_1
non conosco altro.
Alla luce delle superiori argomentazioni, si ritengono dovute al dott.
solamente le debenze inerenti gli anni 2017/18, per la _1
redazione dei modelli UPF 2017 e 2018, e per il calcolo e predisposizione modello F24 IMU delle medesime annualità ed ammontanti ad € 1.220,00 (oltre IVA e CP); ed inoltre sono dovuti i compensi pari a 3.000,00 euro, relativi all'assistenza, redazione e registrazione di contratti di locazione immobili di proprietà della IG.ra
. Pt_1
Conseguentemente, si condanna la IG.ra al Parte_1
pagamento del complessivo importo di euro 4.200,00 (oltre Iva e
Cassa previdenza),in favore del dott. e si revoca Controparte_1
il DI opposto n 3904/2021, emesso dal Tribunale civile di Palermo,
oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
15 In merito alle spese legali, della presente fase di merito, le stesse vanno poste a carico di parte opponente soccombente, in favore di parte opposta, e per la loro quantificazione si rimanda al dispositivo.
Si ritengono non dovute le spese legali del procedimento monitorio,
essendo lo stesso integralmente revocato.
Pa, lì 27.02. 2055
Dr.ssa Valentina Cimino
16