TRIB
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 02/12/2025, n. 4240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4240 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
I SEZIONE CIVILE
R.G. 2940/2025
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice
Dott. Eugenio Troisi Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2940 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, riservata in decisione all'udienza del 29.09.2025, avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio e vertente
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Mugnano di Napoli (Na) alla Via Mugnano Melito n. 80, presso lo studio degli avv.ti
MO AU, TA AU e GE AU, che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
(C.F.: ), nata a [...] il [...]. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI All'udienza del 29.09.2025 il procuratore di parte ricorrente concludeva come in atti.
Il P.M. in data 09.10.2025 apponeva il proprio visto, con richiesta di accoglimento del ricorso introduttivo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.03.2025, il sig. deduceva di aver Parte_1 contratto matrimonio civile con la sig.ra in data 20.06.1991 in Mugnano Controparte_1 di Napoli (NA), evidenziando che dalla loro unione era nato (il 06.10.1991) il figlio
, ormai maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Per_1
Rappresentava inoltre che il Tribunale di Napoli, nell'ambito del procedimento di separazione consensuale recante R.G. n. 24406/2003, omologava - in data 11.02.2004 – la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni indicate nel relativo verbale di udienza;
in particolare, i coniugi concordavano l'affidamento esclusivo del figlio, all'epoca minorenne, al padre con previsione di un obbligo di mantenimento indiretto della prole a carico dell'odierna resistente.
Il ricorrente precisava infine che, a far data dalla separazione, tra i coniugi non era intervenuta riconciliazione, e pertanto chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, con revoca dell'obbligo di mantenimento del figlio – nel Per_1 frattempo diventato economicamente autosufficiente - precedentemente posto a carico della madre.
All'esito dell'udienza del 29.09.2025, ove compariva solo il ricorrente, il Giudice delegato, dichiarata in via preliminare la contumacia della resistente e ritenuta la causa matura per la decisione, la riservava al Collegio, previa trasmissione al P.M. per le proprie conclusioni.
Il P.M. in data 09.10.2025 apponeva il proprio visto chiedendo l'accoglimento del ricorso introduttivo.
Tanto premesso, la domanda è fondata e come tale va accolta.
Appare invero provato il titolo addotto a sostegno dell'istanza, ossia la separazione omologata in data 11.02.2004 dal Tribunale di Napoli nell'alveo del procedimento di separazione recante Rg. nr. 24406/2003.
pag. 2/4 Del pari, può ritenersi provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei sei mesi successivi alla comparizione degli stessi dinanzi al Presidente
(avvenuta in data 19.12.2003) – non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte resistente – ai sensi dell'art. 5, L. 74/1987 e dalla L. 55/2015.
Ricorre, dunque, nel caso di specie, l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b), della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 55/2015.
Per quanto attiene alle statuizioni accessorie, il Collegio ritiene che debba essere revocato, così come richiesto dal ricorrente, l'obbligo posto in capo alla sig.ra CP_1 di corrispondere a titolo di mantenimento del figlio un assegno dell'importo di €150,00, rivalutato secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, atteso che dalle dichiarazioni del sig. è emerso che il figlio , ormai trentaquattrenne, Tes_1 Per_1 ha formato un proprio nucleo familiare, circostanza da cui si evince la raggiunta maturità affettiva e personale del medesimo (cfr. ex multis, Cass., SS.UU. n.
20448/2014; Cass, Sez. I, n. 12952 del 22/06/2016).
Quanto ai rapporti economici tra i coniugi, il Tribunale nulla statuisce in assenza di istanze.
Tenuto conto della natura e dell'esito della controversia, nonché della mancata opposizione della parte resistente rimasta contumace, ricorrono giusti motivi per non disporre la ripetizione delle spese di giudizio sostenute da parte ricorrente.
Considerato, peraltro, il parere favorevole del P.M. espresso nelle sue conclusioni
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A) accoglie la domanda di divorzio e, per l'effetto, pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto il 20.06.1991 in Mugnano di Napoli (Na), tra , Parte_1 nato a [...] il [...], e , nata a [...] Controparte_1
(Na) il 24.09.1962 (Atto n. 15, parte I, S. /, Atti di Matrimonio dell'anno 1991);
B) revoca l'obbligo di mantenimento in favore del figlio in capo alla Per_1 resistente;
pag. 3/4 C) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile della città di Mugnano di Napoli (Na) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10, L.
1.12.1970, n. 898 e 134, R.D. 9.7.1939, n. 1238, 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R.
3.11.2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
D) spese non ripetibili.
Si comunichi alle parti costituite e al P.M..
Manda la cancelleria per gli adempimenti d rito.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 20.11.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Troisi Dott.ssa Alessandra Tabarro
pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
I SEZIONE CIVILE
R.G. 2940/2025
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice
Dott. Eugenio Troisi Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2940 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, riservata in decisione all'udienza del 29.09.2025, avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio e vertente
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Mugnano di Napoli (Na) alla Via Mugnano Melito n. 80, presso lo studio degli avv.ti
MO AU, TA AU e GE AU, che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
(C.F.: ), nata a [...] il [...]. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI All'udienza del 29.09.2025 il procuratore di parte ricorrente concludeva come in atti.
Il P.M. in data 09.10.2025 apponeva il proprio visto, con richiesta di accoglimento del ricorso introduttivo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.03.2025, il sig. deduceva di aver Parte_1 contratto matrimonio civile con la sig.ra in data 20.06.1991 in Mugnano Controparte_1 di Napoli (NA), evidenziando che dalla loro unione era nato (il 06.10.1991) il figlio
, ormai maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Per_1
Rappresentava inoltre che il Tribunale di Napoli, nell'ambito del procedimento di separazione consensuale recante R.G. n. 24406/2003, omologava - in data 11.02.2004 – la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni indicate nel relativo verbale di udienza;
in particolare, i coniugi concordavano l'affidamento esclusivo del figlio, all'epoca minorenne, al padre con previsione di un obbligo di mantenimento indiretto della prole a carico dell'odierna resistente.
Il ricorrente precisava infine che, a far data dalla separazione, tra i coniugi non era intervenuta riconciliazione, e pertanto chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, con revoca dell'obbligo di mantenimento del figlio – nel Per_1 frattempo diventato economicamente autosufficiente - precedentemente posto a carico della madre.
All'esito dell'udienza del 29.09.2025, ove compariva solo il ricorrente, il Giudice delegato, dichiarata in via preliminare la contumacia della resistente e ritenuta la causa matura per la decisione, la riservava al Collegio, previa trasmissione al P.M. per le proprie conclusioni.
Il P.M. in data 09.10.2025 apponeva il proprio visto chiedendo l'accoglimento del ricorso introduttivo.
Tanto premesso, la domanda è fondata e come tale va accolta.
Appare invero provato il titolo addotto a sostegno dell'istanza, ossia la separazione omologata in data 11.02.2004 dal Tribunale di Napoli nell'alveo del procedimento di separazione recante Rg. nr. 24406/2003.
pag. 2/4 Del pari, può ritenersi provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei sei mesi successivi alla comparizione degli stessi dinanzi al Presidente
(avvenuta in data 19.12.2003) – non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte resistente – ai sensi dell'art. 5, L. 74/1987 e dalla L. 55/2015.
Ricorre, dunque, nel caso di specie, l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b), della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 55/2015.
Per quanto attiene alle statuizioni accessorie, il Collegio ritiene che debba essere revocato, così come richiesto dal ricorrente, l'obbligo posto in capo alla sig.ra CP_1 di corrispondere a titolo di mantenimento del figlio un assegno dell'importo di €150,00, rivalutato secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, atteso che dalle dichiarazioni del sig. è emerso che il figlio , ormai trentaquattrenne, Tes_1 Per_1 ha formato un proprio nucleo familiare, circostanza da cui si evince la raggiunta maturità affettiva e personale del medesimo (cfr. ex multis, Cass., SS.UU. n.
20448/2014; Cass, Sez. I, n. 12952 del 22/06/2016).
Quanto ai rapporti economici tra i coniugi, il Tribunale nulla statuisce in assenza di istanze.
Tenuto conto della natura e dell'esito della controversia, nonché della mancata opposizione della parte resistente rimasta contumace, ricorrono giusti motivi per non disporre la ripetizione delle spese di giudizio sostenute da parte ricorrente.
Considerato, peraltro, il parere favorevole del P.M. espresso nelle sue conclusioni
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A) accoglie la domanda di divorzio e, per l'effetto, pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto il 20.06.1991 in Mugnano di Napoli (Na), tra , Parte_1 nato a [...] il [...], e , nata a [...] Controparte_1
(Na) il 24.09.1962 (Atto n. 15, parte I, S. /, Atti di Matrimonio dell'anno 1991);
B) revoca l'obbligo di mantenimento in favore del figlio in capo alla Per_1 resistente;
pag. 3/4 C) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile della città di Mugnano di Napoli (Na) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10, L.
1.12.1970, n. 898 e 134, R.D. 9.7.1939, n. 1238, 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R.
3.11.2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
D) spese non ripetibili.
Si comunichi alle parti costituite e al P.M..
Manda la cancelleria per gli adempimenti d rito.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 20.11.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Troisi Dott.ssa Alessandra Tabarro
pag. 4/4