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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 09/06/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 407/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Costantino De Robbio - presidente - dott. Roberto Colonnello - giudice - dott.ssa Barbara Vicario - giudice relatore- ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 407 ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023,
TRA
(c.f.: ), rappresentato, difeso ed elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato presso lo studio dell'Avv. Sara Principessa in Rieti, via della Verdura n. 36, come da delega in atti. ricorrente
E
(c.f.: , rappresentata, difesa ed elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliata presso lo studio dall' Avv. Rossella Giamogante, in Rieti, Largo Graziosi 5 resistente
NONCHE'
P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
- interventore ex lege –
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni:
1. gli ex coniugi vivranno in due distinte abitazioni con obbligo di reciproco rispetto;
2. i figli minori saranno affidati congiuntamente al padre e alla madre, ma con stabile collocazione presso la residenza materna sita in Rieti, via Celestino Rosatelli n. 107 e con diritto
1 di visita paterno così come stabilito dal punto 8 al punto 12 del decreto di omologa della separazione che devono intendersi ivi trascritti.
3. il padre contribuirà al mantenimento dei due figli minori versando la somma mensile di €
800,00 complessiva per entrambi i figli (€ 400,00 ciascuno), oltre rivalutazione istat - oltre al
50% delle spese straordinarie mediche non assistite o rimborsate dal SSN scolastiche e pre- scolastiche e sportive e delle ulteriori spese come da Protocollo del Tribunale di Rieti.
5. L'Assegno Unico Universale quale contributo erogato dall'Inps, quindi non a carico del
verrà interamente versato alla madre per la durata ex lege fino al compimento Pt_1 CP_1
del 21° anno di età dei figli a decorrere dal mese di agosto 2024.
6. Gli ex coniugi dichiarano che ognuno si farà carico del proprio sostentamento, avendo regolato ogni questione economica e patrimoniale fra gli stessi come segue:
- la rinuncia al personale pregresso mantenimento a far data dal Controparte_1 pignoramento del 19.11.2023 e segnatamente della somma di € 3.200,00 calcolata all'attualità ad eccezione della somma pignorata.
- il verserà la somma di € 1.060,00 in ragione della procedura esecutiva presso Parte_1 terzi RGE 65/24 giusta ordinanza di assegnazione del Tribunale di Rieti del 08.01.2025. All'esito del pagamento la con la sottoscrizione del presente accordo esprime l'assenso alla CP_1
immediata liberazione del vincolo derivante dal Ppt sul conto corrente del Sig. presso Pt_1
BCC di Roma.
- il verserà le spese legali liquidate nell'Ordinanza del 25.10.2024 di € 433,00 Parte_1
(416,30 oltre cpa 16,65) a tacitazione di ogni pretesa, da versarsi all'atto della sottoscrizione del presente accordo transattivo.
7. con reciproca rinuncia al vincolo della solidarietà come da ex art. 13 L.P. Forense.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 27.2.2023 ha chiesto al Tribunale di Rieti la Parte_1
dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con in Controparte_1
Rieti il 2.8.2014, trascritto nel registro degli Atti del Matrimonio del predetto Comune (anno 2014, parte I, n. 33).
A tal fine, il ricorrente ha dedotto che: dall'unione sono nati i figli il Persona_1
23.10.2010 ed l'11.09.2015; con decreto del 22.2.2021 è stata omologata la Persona_2
separazione dei coniugi;
i rapporti tra gli ex coniugi sono caratterizzati da una alternanza di momenti di sostanziale serenità e momenti di contrasto che, tuttavia, non sembrano avere riflessi sui figli minori che hanno accettato la separazione e le nuove dinamiche relazionali con i genitori i
2 quali, nel biennio di separazione, hanno anche trovato nuove e stabili relazioni sentimentali;
in sede di separazione i coniugi hanno concordato tempi e modalità cercando di coniugare gli impegni lavorativi dei genitori (il padre, barbiere, rispetta il noto riposo settimanale del lunedì mentre lavora il sabato) e le esigenze scolastiche e ludiche, dei due minori e le dette condizioni che, rodate nei due anni passati, hanno dimostrato di assicurare un proficuo e sereno rapporto padre/figli per cui le relative condizioni meritano di essere conservate;
la pluriennale protratta separazione tra i coniugi e la accertata impossibilità di ricostituire tra loro una comunione di vita, concretizzano i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario.
Tutto ciò premesso, il ricorrente ha chiesto la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Costituitasi in giudizio, la resistente non si è opposta alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha contestato quanto dedotto dal ricorrente e ha chiesto un assegno divorzile per sé di euro 500.
Dopo due rinvii disposti, su richiesta delle parti, al fine di perfezionare un accordo, all'esito della udienza presidenziale del 4.10.2023, dopo l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione da parte del Presidente, sono stati emessi i provvedimenti di cui all'art. 708 c.p.c. ed è stata fissata l'udienza ex art. 183 c.p.c. con assegnazione alle parti dei termini di rito.
Alla udienza del 21.3.2024, al giudice istruttore le parti hanno chiesto sentenza non definitiva sullo status e la difesa della parte resistente ha chiesto l'accoglimento della istanza di modifica dell'ordinanza presidenziale già articolata nella memoria integrativa depositata in data 8.3.2024.
Con sentenza parziale n. 227/2024 depositata l'8 aprile 2024 è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e la causa è stata rimessa in istruttoria per proseguire sulle ulteriori domande.
In fase istruttoria, alla udienza del 3.7.2024, a fronte della richiesta della madre di trasferirsi a
Cortina d'Ampezzo, il giudice ha proceduto all'ascolto del minore e ha Persona_1
richiesto ai servizi sociali di effettuare una indagine conoscitiva su entrambi i nuclei familiari per verificare la attuale situazione dei minori (anche con accesso agli istituti scolastici frequentati e sentite tutte le figure parentali con i quali i minori hanno abitudini di vita), verificando, in particolare, il rapporto dei minori con entrambi i genitori.
Acquisita la relazioni dei servizi sociali, alla udienza dell' 8 maggio 2025, le parti hanno precisato le conclusioni congiunte riportate in epigrafe e il giudice ha rimesso la decisione al Collegio.
Il PM ha espresso il proprio parere favorevole in data 4.6.2025.
3 ***
Posto che la pronuncia inerente alla cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata emessa con sentenza non definitiva n. 227/2024, il Collegio deve valutare se le condizioni concordate sono congrue.
I servizi sociali, nella relazione depositata il 29.4.2025, hanno dato atto di avere effettuato un colloquio con le parti, un accesso domiciliare presso la abitazione degli stessi ed entrambi si sono dimostrati collaborativi e hanno rispettato gli appuntamenti fissati.
I servizi hanno evidenziato che la situazione tra le parti è decisamente migliorata e che entrambi i genitori hanno di comune accordo contattato uno psicologo al fine di fornire un sostegno alla minore e sono stati già effettuati degli incontri;
inoltre, la ha un nuovo Per_2 CP_1 compagno proprietario dell'immobile in cui la stessa vive con i figli minori e Per_1 Per_2
in affitto insieme alla nonna e bisnonna materna e il rapporto dei minori con il detto compagno sono buoni e sereni.
Il scrivono i servizi sociali, ha confermato le informazioni acquisite dalla e si è Pt_1 CP_1
accordato con quest'ultima al fine di frequentare il più possibile i minori prendendoli il sabato e trascorrendo con loro un lungo fine settimana, e hanno evidenziato che i rapporti tra la nuova compagna del ricorrente e i figli sono sereni.
I servizi non hanno segnalato criticità neppure all'esito dell'accesso domiciliare effettuato presso l'abitazione di entrambi i genitori.
Anche dalla audizione del minore è emerso l'ottimo rapporto dello stesso con entrambi i genitori;
il bambino, infatti, alla domanda del giudice di indicare pregi e difetti dei genitori ha dichiarato:
“tre pregi di mamma: è giovane, mi lascia abbastanza libero e poi mi capisce” “tre pregi di papà:
è giovane, mio porta a mangiare esempio il sushi, ci gioco a calcio”), mentre sui difetti di entrambi ha risposto “non mi vengono in mente”.
Il Collegio ritiene che l'accordo delle parti non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto e della positiva relazione dei servizi sociali.
Le previsioni di ordine economico, parti integranti dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire ai figli minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
Premesso che nessun percorso psicoterapeutico può essere imposto ai genitori, a causa delle difficoltà pregresse, che ha reso necessario l'intervento del servizio sociale, il Collegio, pur recependo l'accordo, suggerisce alle parti di intraprendere un percorso di sostegno alla
4 genitorialità, al fine di ridurre la conflittualità atteso che entrambi i genitori, sulla base di quanto è emerso dalla relazione dei servizi, sono apparsi capaci di rivolgersi ai bambini con adeguate capacità affettive, di accudimento e di cura;
tra l'altro, è un diritto dei bambini quello di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori a prescindere dalle circostanze che hanno determinato la crisi tra la coppia e l'aspra conflittualità dei genitori crea sempre una condizione di grande sofferenza per i figli, per cui le parti dovranno continuare ad impegnarsi a non oscurare le loro potenzialità di genitori nel superiore interesse dei bambini.
Visto l'esito del giudizio, le spese di lite si ritengono compensate tra le parti.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 407/2023 promossa da e Parte_1
, con l'intervento del Pubblico Ministero, vista la sentenza non definitiva Controparte_1
n. 227/2024 depositata l'8 aprile 2024 cosi provvede:
- dà atto che gli ex coniugi vivranno in due distinte abitazioni con obbligo di reciproco rispetto;
- dispone che i figli minori saranno affidati congiuntamente al padre e alla madre, ma con stabile collocazione presso la residenza materna sita in Rieti, via Celestino Rosatelli n. 107 e con diritto di visita paterno così come stabilito dal punto 8 al punto 12 del decreto di omologa della separazione che devono intendersi ivi trascritti;
- pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei due figli Parte_1
minori versando la somma mensile di € 800,00 complessiva per entrambi i figli (€ 400,00 ciascuno), oltre rivalutazione istat - oltre al 50% delle spese straordinarie mediche non assistite o rimborsate dal SSN scolastiche e pre-scolastiche e sportive e delle ulteriori spese come da
Protocollo del Tribunale di Rieti;
- dispone che l'Assegno Unico Universale quale contributo erogato dall'Inps, quindi non a carico del venga interamente versato alla madre per la durata ex lege fino al Pt_1 CP_1
compimento del 21° anno di età dei figli a decorrere dal mese di agosto 2024;
- dà atto che gli ex coniugi dichiarano che ognuno si farà carico del proprio sostentamento, avendo regolato ogni questione economica e patrimoniale fra gli stessi come segue;
- dà atto che rinuncia al personale pregresso mantenimento a far data dal Controparte_1 pignoramento del 19.11.2023 e segnatamente della somma di € 3.200,00 calcolata all'attualità ad eccezione della somma pignorata;
- dà atto che il verserà la somma di € 1.060,00 in ragione della procedura Parte_1
esecutiva presso terzi RGE 65/24 giusta ordinanza di assegnazione del Tribunale di Rieti del
08.01.2025. All'esito del pagamento la con la sottoscrizione del presente accordo esprime CP_1
5 l'assenso alla immediata liberazione del vincolo derivante dal Ppt sul conto corrente del Sig. presso BCC di Roma;
Pt_1
- dà atto che il verserà le spese legali liquidate nell'Ordinanza del 25.10.2024 di Parte_1
€ 433,00 (416,30 oltre cpa 16,65) a tacitazione di ogni pretesa, da versarsi all'atto della sottoscrizione del presente accordo transattivo.
- dichiara compensate le spese di lite
Cosi deciso in Rieti, il 5.6.2025
Il giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Costantino De Robbio - presidente - dott. Roberto Colonnello - giudice - dott.ssa Barbara Vicario - giudice relatore- ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 407 ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023,
TRA
(c.f.: ), rappresentato, difeso ed elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato presso lo studio dell'Avv. Sara Principessa in Rieti, via della Verdura n. 36, come da delega in atti. ricorrente
E
(c.f.: , rappresentata, difesa ed elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliata presso lo studio dall' Avv. Rossella Giamogante, in Rieti, Largo Graziosi 5 resistente
NONCHE'
P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
- interventore ex lege –
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni:
1. gli ex coniugi vivranno in due distinte abitazioni con obbligo di reciproco rispetto;
2. i figli minori saranno affidati congiuntamente al padre e alla madre, ma con stabile collocazione presso la residenza materna sita in Rieti, via Celestino Rosatelli n. 107 e con diritto
1 di visita paterno così come stabilito dal punto 8 al punto 12 del decreto di omologa della separazione che devono intendersi ivi trascritti.
3. il padre contribuirà al mantenimento dei due figli minori versando la somma mensile di €
800,00 complessiva per entrambi i figli (€ 400,00 ciascuno), oltre rivalutazione istat - oltre al
50% delle spese straordinarie mediche non assistite o rimborsate dal SSN scolastiche e pre- scolastiche e sportive e delle ulteriori spese come da Protocollo del Tribunale di Rieti.
5. L'Assegno Unico Universale quale contributo erogato dall'Inps, quindi non a carico del
verrà interamente versato alla madre per la durata ex lege fino al compimento Pt_1 CP_1
del 21° anno di età dei figli a decorrere dal mese di agosto 2024.
6. Gli ex coniugi dichiarano che ognuno si farà carico del proprio sostentamento, avendo regolato ogni questione economica e patrimoniale fra gli stessi come segue:
- la rinuncia al personale pregresso mantenimento a far data dal Controparte_1 pignoramento del 19.11.2023 e segnatamente della somma di € 3.200,00 calcolata all'attualità ad eccezione della somma pignorata.
- il verserà la somma di € 1.060,00 in ragione della procedura esecutiva presso Parte_1 terzi RGE 65/24 giusta ordinanza di assegnazione del Tribunale di Rieti del 08.01.2025. All'esito del pagamento la con la sottoscrizione del presente accordo esprime l'assenso alla CP_1
immediata liberazione del vincolo derivante dal Ppt sul conto corrente del Sig. presso Pt_1
BCC di Roma.
- il verserà le spese legali liquidate nell'Ordinanza del 25.10.2024 di € 433,00 Parte_1
(416,30 oltre cpa 16,65) a tacitazione di ogni pretesa, da versarsi all'atto della sottoscrizione del presente accordo transattivo.
7. con reciproca rinuncia al vincolo della solidarietà come da ex art. 13 L.P. Forense.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 27.2.2023 ha chiesto al Tribunale di Rieti la Parte_1
dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con in Controparte_1
Rieti il 2.8.2014, trascritto nel registro degli Atti del Matrimonio del predetto Comune (anno 2014, parte I, n. 33).
A tal fine, il ricorrente ha dedotto che: dall'unione sono nati i figli il Persona_1
23.10.2010 ed l'11.09.2015; con decreto del 22.2.2021 è stata omologata la Persona_2
separazione dei coniugi;
i rapporti tra gli ex coniugi sono caratterizzati da una alternanza di momenti di sostanziale serenità e momenti di contrasto che, tuttavia, non sembrano avere riflessi sui figli minori che hanno accettato la separazione e le nuove dinamiche relazionali con i genitori i
2 quali, nel biennio di separazione, hanno anche trovato nuove e stabili relazioni sentimentali;
in sede di separazione i coniugi hanno concordato tempi e modalità cercando di coniugare gli impegni lavorativi dei genitori (il padre, barbiere, rispetta il noto riposo settimanale del lunedì mentre lavora il sabato) e le esigenze scolastiche e ludiche, dei due minori e le dette condizioni che, rodate nei due anni passati, hanno dimostrato di assicurare un proficuo e sereno rapporto padre/figli per cui le relative condizioni meritano di essere conservate;
la pluriennale protratta separazione tra i coniugi e la accertata impossibilità di ricostituire tra loro una comunione di vita, concretizzano i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario.
Tutto ciò premesso, il ricorrente ha chiesto la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Costituitasi in giudizio, la resistente non si è opposta alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha contestato quanto dedotto dal ricorrente e ha chiesto un assegno divorzile per sé di euro 500.
Dopo due rinvii disposti, su richiesta delle parti, al fine di perfezionare un accordo, all'esito della udienza presidenziale del 4.10.2023, dopo l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione da parte del Presidente, sono stati emessi i provvedimenti di cui all'art. 708 c.p.c. ed è stata fissata l'udienza ex art. 183 c.p.c. con assegnazione alle parti dei termini di rito.
Alla udienza del 21.3.2024, al giudice istruttore le parti hanno chiesto sentenza non definitiva sullo status e la difesa della parte resistente ha chiesto l'accoglimento della istanza di modifica dell'ordinanza presidenziale già articolata nella memoria integrativa depositata in data 8.3.2024.
Con sentenza parziale n. 227/2024 depositata l'8 aprile 2024 è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e la causa è stata rimessa in istruttoria per proseguire sulle ulteriori domande.
In fase istruttoria, alla udienza del 3.7.2024, a fronte della richiesta della madre di trasferirsi a
Cortina d'Ampezzo, il giudice ha proceduto all'ascolto del minore e ha Persona_1
richiesto ai servizi sociali di effettuare una indagine conoscitiva su entrambi i nuclei familiari per verificare la attuale situazione dei minori (anche con accesso agli istituti scolastici frequentati e sentite tutte le figure parentali con i quali i minori hanno abitudini di vita), verificando, in particolare, il rapporto dei minori con entrambi i genitori.
Acquisita la relazioni dei servizi sociali, alla udienza dell' 8 maggio 2025, le parti hanno precisato le conclusioni congiunte riportate in epigrafe e il giudice ha rimesso la decisione al Collegio.
Il PM ha espresso il proprio parere favorevole in data 4.6.2025.
3 ***
Posto che la pronuncia inerente alla cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata emessa con sentenza non definitiva n. 227/2024, il Collegio deve valutare se le condizioni concordate sono congrue.
I servizi sociali, nella relazione depositata il 29.4.2025, hanno dato atto di avere effettuato un colloquio con le parti, un accesso domiciliare presso la abitazione degli stessi ed entrambi si sono dimostrati collaborativi e hanno rispettato gli appuntamenti fissati.
I servizi hanno evidenziato che la situazione tra le parti è decisamente migliorata e che entrambi i genitori hanno di comune accordo contattato uno psicologo al fine di fornire un sostegno alla minore e sono stati già effettuati degli incontri;
inoltre, la ha un nuovo Per_2 CP_1 compagno proprietario dell'immobile in cui la stessa vive con i figli minori e Per_1 Per_2
in affitto insieme alla nonna e bisnonna materna e il rapporto dei minori con il detto compagno sono buoni e sereni.
Il scrivono i servizi sociali, ha confermato le informazioni acquisite dalla e si è Pt_1 CP_1
accordato con quest'ultima al fine di frequentare il più possibile i minori prendendoli il sabato e trascorrendo con loro un lungo fine settimana, e hanno evidenziato che i rapporti tra la nuova compagna del ricorrente e i figli sono sereni.
I servizi non hanno segnalato criticità neppure all'esito dell'accesso domiciliare effettuato presso l'abitazione di entrambi i genitori.
Anche dalla audizione del minore è emerso l'ottimo rapporto dello stesso con entrambi i genitori;
il bambino, infatti, alla domanda del giudice di indicare pregi e difetti dei genitori ha dichiarato:
“tre pregi di mamma: è giovane, mi lascia abbastanza libero e poi mi capisce” “tre pregi di papà:
è giovane, mio porta a mangiare esempio il sushi, ci gioco a calcio”), mentre sui difetti di entrambi ha risposto “non mi vengono in mente”.
Il Collegio ritiene che l'accordo delle parti non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto e della positiva relazione dei servizi sociali.
Le previsioni di ordine economico, parti integranti dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire ai figli minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
Premesso che nessun percorso psicoterapeutico può essere imposto ai genitori, a causa delle difficoltà pregresse, che ha reso necessario l'intervento del servizio sociale, il Collegio, pur recependo l'accordo, suggerisce alle parti di intraprendere un percorso di sostegno alla
4 genitorialità, al fine di ridurre la conflittualità atteso che entrambi i genitori, sulla base di quanto è emerso dalla relazione dei servizi, sono apparsi capaci di rivolgersi ai bambini con adeguate capacità affettive, di accudimento e di cura;
tra l'altro, è un diritto dei bambini quello di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori a prescindere dalle circostanze che hanno determinato la crisi tra la coppia e l'aspra conflittualità dei genitori crea sempre una condizione di grande sofferenza per i figli, per cui le parti dovranno continuare ad impegnarsi a non oscurare le loro potenzialità di genitori nel superiore interesse dei bambini.
Visto l'esito del giudizio, le spese di lite si ritengono compensate tra le parti.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 407/2023 promossa da e Parte_1
, con l'intervento del Pubblico Ministero, vista la sentenza non definitiva Controparte_1
n. 227/2024 depositata l'8 aprile 2024 cosi provvede:
- dà atto che gli ex coniugi vivranno in due distinte abitazioni con obbligo di reciproco rispetto;
- dispone che i figli minori saranno affidati congiuntamente al padre e alla madre, ma con stabile collocazione presso la residenza materna sita in Rieti, via Celestino Rosatelli n. 107 e con diritto di visita paterno così come stabilito dal punto 8 al punto 12 del decreto di omologa della separazione che devono intendersi ivi trascritti;
- pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei due figli Parte_1
minori versando la somma mensile di € 800,00 complessiva per entrambi i figli (€ 400,00 ciascuno), oltre rivalutazione istat - oltre al 50% delle spese straordinarie mediche non assistite o rimborsate dal SSN scolastiche e pre-scolastiche e sportive e delle ulteriori spese come da
Protocollo del Tribunale di Rieti;
- dispone che l'Assegno Unico Universale quale contributo erogato dall'Inps, quindi non a carico del venga interamente versato alla madre per la durata ex lege fino al Pt_1 CP_1
compimento del 21° anno di età dei figli a decorrere dal mese di agosto 2024;
- dà atto che gli ex coniugi dichiarano che ognuno si farà carico del proprio sostentamento, avendo regolato ogni questione economica e patrimoniale fra gli stessi come segue;
- dà atto che rinuncia al personale pregresso mantenimento a far data dal Controparte_1 pignoramento del 19.11.2023 e segnatamente della somma di € 3.200,00 calcolata all'attualità ad eccezione della somma pignorata;
- dà atto che il verserà la somma di € 1.060,00 in ragione della procedura Parte_1
esecutiva presso terzi RGE 65/24 giusta ordinanza di assegnazione del Tribunale di Rieti del
08.01.2025. All'esito del pagamento la con la sottoscrizione del presente accordo esprime CP_1
5 l'assenso alla immediata liberazione del vincolo derivante dal Ppt sul conto corrente del Sig. presso BCC di Roma;
Pt_1
- dà atto che il verserà le spese legali liquidate nell'Ordinanza del 25.10.2024 di Parte_1
€ 433,00 (416,30 oltre cpa 16,65) a tacitazione di ogni pretesa, da versarsi all'atto della sottoscrizione del presente accordo transattivo.
- dichiara compensate le spese di lite
Cosi deciso in Rieti, il 5.6.2025
Il giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
6