Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 20/04/2026, n. 746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 746 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00746/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02102/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2102 del 2025, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Ligato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Prato, Questura di Prato, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
del provvedimento n. prot. -OMISSIS- del -OMISSIS- notificato in data -OMISSIS- con cui il Prefetto della Provincia di Prato decretava per i motivi di cui alla premessa del provvedimento medesimo come di seguito riportati, la revoca del decreto di approvazione a guardia particolare giurata e la connessa licenza di Porto d'arma numero -OMISSIS- rilasciati alla signora -OMISSIS- -OMISSIS-il -OMISSIS-; con divieto immediato nei confronti della odierna ricorrente medesima di detenere armi e munizioni e con obbligo di consegnare le armi e munizioni eventualmente in suo possesso all'organo incaricato della notifica e dell'esecuzione del provvedimento di revoca de quo .
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Prato e di Questura di Prato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2026 il dott. UI LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente svolgeva le mansioni di guardia particolare giurata per conto dell’Istituto di vigilanza RS s.r.l., per effetto del decreto di approvazione del -OMISSIS- rilasciato dalla Prefettura di Prato e della licenza di porto di pistola per uso personale n. -OMISSIS-, valida fino al -OMISSIS-.
A seguito di un procedimento penale per il reato di cui all’art. 648 c.p. (conclusosi con la sentenza -OMISSIS- del Tribunale di Prato che ha dichiarato estinto il reato ai sensi dell’art. 469 c.p.p. a seguito dell’esito positivo del periodo di messa alla prova), la Prefettura instaurava un procedimento finalizzato alla revoca dei titoli autorizzatori in possesso della ricorrente, che si concludeva (dopo la presentazione di osservazioni da parte della stessa) con il decreto -OMISSIS- n. prot. -OMISSIS-del Prefetto di Prato che disponeva la revoca del decreto di approvazione della nomina a guardia particolare giurata (comunque scaduto il -OMISSIS-) e della connessa licenza di porto di pistola per uso personale e l’applicazione alla stessa del divieto di detenere armi ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S.
A base della revoca erano poste la vicenda penale sopra richiamata, una serie di richiami di principi ormai tradizionali della materia enunciati dalla giurisprudenza ed una sintetica rilevazione resa in risposta alle argomentazioni articolate dalla ricorrente dalla ricorrente nella memoria di difensiva del 31 dicembre 2024: “esaminata la memoria difensiva……(e la) ulteriore documentazione prodotta dall’interessata che ha riferito di avere acquistato da uno sconosciuto incontrato in un parco pubblico, al prezzo di € 50,00, una bicicletta che in seguito ha scoperto essere di provenienza furtiva; il Tribunale di Prato, con sentenza del -OMISSIS- ha dichiarato estinto il reato, ai sensi dell’art. 469 c.p.p. per esito positivo della messa alla prova”.
La ricorrente era sospesa dal servizio dall’Istituto di vigilanza RS s.r.l. (che rappresentava l’impossibilità di impiegarla in servizi non richiedenti le autorizzazioni di polizia) che successivamente provvedeva a risolvere il rapporto di lavoro (circostanza affermata nell’istanza di prelievo e non contestata dall’Amministrazione resistente); con il presente ricorso, impugnava pertanto il decreto Prefettizio sopra richiamato e gli atti presupposti e conseguenti, articolando censure di: 1) violazione del combinato disposto di cui agli artt. 138 rd n. 773/1931 (norma specifica riferita alle guardie giurate ed artt.li 11, 39 e 43 del rd. n. 773 /1931 t.u.l.p.s.), eccesso di potere per errore, travisamento dei fatti e difetto dei presupposti, per carenza e/o difetto di istruttoria, per illogicità, contraddittorietà ed ingiustizia manifesta, violazione dei principi di correttezza e buon andamento dell’azione amministrativa; 2) violazione ed erronea applicazione delle disposizioni normative di cui agli artt. 3 e ss. l. 241/1990, difetto e/o carenza di motivazione; 3) eccesso di potere, errore, travisamento dei fatti e difetto dei presupposti, carenza e difetto di istruttoria, illogicità, contraddittorietà ed ingiustizia manifesta, violazione dei principi di correttezza e buon andamento dell’azione amministrativa, carenza e difetto di motivazione; 4) violazione e/o falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 7, 8, 9, 10, 10- bis l. n. 241/1990, eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà ed ingiustizia manifesta, violazione dei principi di correttezza e buon andamento dell’azione amministrativa.
Si costituivano in giudizio le Amministrazioni intimate, controdeducendo sul merito del ricorso.
Alla pubblica udienza del 16 aprile 2026 il ricorso era quindi trattenuto in decisione.
2. Le censure articolate da parte ricorrente possono essere esaminate congiuntamente e devono essere accolte, risultando fondate in fatto e in diritto.
Con riferimento a tutte le censure articolate da parte ricorrente non può che essere richiamata l’ormai stabilizzata giurisprudenza che, ai fini della valutazione discrezionale prevista dall’art. 138, 1° comma n. 5 del T.U.L.P.S. (che richiede che le guardie particolari giurate siano “person(e) di ottima condotta politica e morale”), ritiene possibile valutare, anche dopo la “riscrittura” della previsione derivante dall’intervento di Corte cost. 25 luglio 1996, n. 311, i comportamenti desumibili dalle vicende penali intervenute nei confronti del richiedente (tra le tante, si vedano: T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 13 gennaio 2017, n. 329; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 17 marzo 2014, n. 749; Cons. Stato, sez. III, 31 ottobre 2011, n. 5828).
In questa prospettiva, la valutazione discrezionale dell’affidabilità del ricorrente posta in essere dalla Prefettura di Prato poteva pertanto considerare anche i comportamenti posti a base della vicenda penale poi definita dalla sentenza -OMISSIS- del Tribunale di Prato (non depositata in giudizio, ma non contestata, nei suoi contenuti, dalle Amministrazioni resistenti) con pronuncia di estinzione del reato ai sensi dell’art. 469 c.p.p. (a seguito dell’esito positivo del periodo di messa alla prova) e non di condanna, trattandosi peraltro di comportamenti non contestati dalla ricorrente sotto il profilo fattuale (ed anzi precisati ed ammessi dalla memoria procedimentale depositata in data 31 dicembre 2024; doc. n. 2 del deposito della ricorrente).
Ponendosi nel solco della giurisprudenza ormai prevalente (T.A.R. Campania, sez, V, 28 ottobre 2024, n. 5752; 4 settembre 2024, n. 4811; T.A.R. Lazio, sez. I, 9 dicembre 2021, n. 12695), la giurisprudenza della Sezione ha poi già sottolineato la necessità che i provvedimenti destinati ad incidere (anche in via mediata, come nel caso del divieto di detenere armi ex art. 39 del T.U.L.P.S.) sulle autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento del lavoro di guardia particolare giurata (o altre mansioni caratterizzate da analogo regime autorizzativo da parte della Prefettura) debbano essere assistiti da una motivazione particolarmente stringente ed esaustiva, essendo destinati ad incidere sul diritto al lavoro dei relativi interessati: “deve essere in primo luogo evidenziato come nel caso in esame il divieto di detenzione armi assuma una rilevanza particolarmente pregiudizievole per il destinatario, in relazione allo svolgimento da parte del ricorrente dell’attività di guardia particolare giurata, con conseguente perdita del posto di lavoro, stante la mancanza del suddetto titolo. Ciò non giustifica certo un’attenuazione del rilievo del contrapposto interesse pubblico della sicurezza, permanendo invece l’esigenza di vagliare con rigore la sussistenza del possibile pericolo di abuso delle armi; impone tuttavia che il provvedimento di diniego di detenzione armi sia suffragato da una motivazione più rigorosa, frutto di una istruttoria più stringente, rispetto a quella che potrebbe invece ordinariamente sorreggere analoghi provvedimenti in materia di armi emanati nei confronti di soggetti che non svolgono tale attività professionale, per i quali pacificamente la disponibilità delle armi non costituisce in alcun modo un diritto (tra le altre TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 10 gennaio 2013 n. 67; nello stesso senso: TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 12 maggio 2016, n. 165; TAR Piemonte, Sez. I, 11 luglio 2014, n. 1220; TAR Sicilia, Catania, Sez. IV, 28 ottobre 2013, n. 2529)” (T.A.R. Toscana, sez. IV, 4 luglio 2023, n. 681).
Nel caso di specie, pur avendo la ricorrente rappresentato di essere “madre di due figli di anni 11 e 5 e che l’attività che svolgo presso RS LI è la…(sua) unica fonte di reddito” nella memoria procedimentale del 31 dicembre 2024 (doc. n. 2 del deposito di parte ricorrente), la motivazione apposta all’atto impugnato si è limitata ad un sinteticissimo richiamo della ricostruzione in punto di fatto proposta dalla stessa ricorrente (“ha riferito di avere acquistato da uno sconosciuto incontrato in un parco pubblico, al prezzo di € 50,00, una bicicletta che in seguito ha scoperto essere di provenienza furtiva”) senza, in alcun modo, considerare (ed eventualmente confutare) le argomentazioni articolate dalla stessa in ordine ad una sua (presunta) buona fede ed al tentativo di giustificare sulla base della propria volontà di accertare se la bicicletta acquistata avesse “un valore” la successiva messa in vendita del bene acquistato su Facebook (ovvero un profilo fattuale essenziale per accertare il reale atteggiamento psicologico della stessa con riferimento all’intera operazione).
Alla luce dell’impossibilità di ammettere un’integrazione postuma della motivazione ad opera degli atti successivamente emanati e poi depositati in giudizio dalle Amministrazioni resistenti affermato da una giurisprudenza pienamente condivisa dalla Sezione (Cons. Stato sez. IV, 5 dicembre 2024, n. 9760; T.A.R. Campania, Salerno, sez. III, 7 ottobre 2024, n. 1805; T.A.R. Molise, 29 giugno 2024, n. 214), nessuna rilevanza può poi essere attribuita alle argomentazioni di cui al rapporto della Prefettura di Prato all’Avvocatura distrettuale dello Stato depositato in giudizio in data 25 luglio 2025 (poi riprese nella memoria conclusionale delle Amministrazioni resistenti) che certo costituiscono oggetto di una considerazione più approfondita dei comportamenti assunti dalla ricorrente e del suo atteggiamento psicologico, ma che non sono state trasfuse nel provvedimento di revoca, come già detto, soggetto ad un onere di motivazione rafforzato che deve adeguatamente considerare anche i riflessi sul rapporto lavorativo dell’interessata dell’eventuale revoca dei titoli abilitativi all’esercizio dell’attività di guardia giurata o del divieto di detenere armi ex art. 39 del T.U.L.P.S. eventualmente applicato nei suoi confronti.
3. In definitiva, il ricorso deve pertanto essere accolto e deve essere disposto l’annullamento del provvedimento impugnato; sussistono ragioni per procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, come da motivazione e, per l’effetto, dispone l’annullamento del decreto -OMISSIS- n. prot. -OMISSIS-del Prefetto di Prato.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
RD IA, Presidente
UI LA, Consigliere, Estensore
Giovanni Ricchiuto, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UI LA | RD IA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.