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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. IV, sentenza 14/01/2026, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 85/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SESSA MICHELE, Presidente
IA LU, Relatore
GUARASCIO DOMENICO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1238/2025 depositato il 17/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY03T101135 2024 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY03T101135 2024 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY03T101135 2024 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente: “(…) Si chiede che l'Onorevole Corte di Giustizia Tributaria adita in accoglimento del proposto ricorso voglia preliminarmente sospendere la riscossione e quindi dichiarare illegittimo e annullare in ogni sua parte, o per quanto di ragione, l'atto impugnato così come in epigrafe meglio individuato, con tutte le consequenziali pronunce e statuizioni. Con la richiesta fin da ora di condanna alla restituzione di quanto, in pur denegata ipotesi, si fosse costretti a pagare, nelle more del giudizio, al solo fine di evitare gli atti esecutivi o comunque di quanto coattivamente acquisito, con rivalutazione ed interessi sino al soddisfo come di legge.
Con la condanna di controparte al risarcimento di tutti i danni dall'esponente patiti e patiendi per effetto dell'esecuzione dei provvedimenti illegittimi impugnati, con rivalutazione ed interessi, come di legge. Vinte spese ed onorari con distrazione in favore del difensore che si dichiara antistatario”.
Resistente: “(…) 2) l'inammissibilità del ricorso per tardiva presentazione;
3) In via subordinata, il rigetto nel merito del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. Ricorrente_1 s.r.l. ha impugnato l'avviso di accertamento n. TDY03T101135/2024 - con il quale l'Agenzia delle Entrate contestava alla ricorrente maggiori ricavi per euro 235.224,00 nell'anno di imposta
2018, con conseguente recupero di maggiore IRES per euro 56.454,00, IRAP per euro 11.723,00 ed IVA per euro 51.749,00, nonché sanzioni e interessi - chiedendone l'annullamento.
L'accertamento impugnato è scaturito da una ricostruzione induttiva del reddito ex art. 39, comma 1, lett.
d), DPR 600/1973 e art. 54 DPR 633/1972, fondata sull'antieconomicità della gestione (utile modesto, euro
23.371,00, a fronte di ricavi per euro 1,8 mln), sullo scostamento dei punteggi ISA (indicatori anomali su oneri finanziari e costi residuali), su un ricarico per l'anno 2018 (37,38 %) molto inferiore a quello medio del quinquennio 2016-2020 (60,30 %).
La parte ricorrente ha eccepito: a) l'insussistenza dei presupposti dell'accertamento induttivo (contabilità regolare;
inidoneità degli ISA, da soli, a fondare presunzioni “gravi, precise e concordanti”); b) la presenza di errori nel modello ISA (errata classificazione di costi e ricavi tipici - contributo ambientale, diritti revisione
- che avrebbero abbassato il punteggio ISA); c) la presenza di errori metodologici (l'Ufficio avrebbe confrontato il ricarico 2018 non con la media di settore, ma con la media storica aziendale 2016-2020); d) la sussistenza di motivazioni economiche reali (malattia grave del legale rappresentante - sindrome di Nominativo_2 - e riduzione fisiologica del margine operativo); e) contabilità regolare e congrua con i margini medi di mercato
(10-20 % su pneumatici premium;
15-40 % su fascia media).
1.2. Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate, che ha eccepito la tardività e, in ogni caso, l'infondatezza nel merito del ricorso.
1.3. All'udienza del 12 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. La preliminare eccezione di tardività del ricorso è infondata.
L'atto impugnato risulta notificato in data 19 febbraio 2025.
Ne consegue che il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 21 D. Lgs. n. 546 del 1992 sarebbe scaduto il 20 aprile 2025, domenica di Pasqua, con conseguente proroga ex art. 155 c.p.c. al successivo giorno non festivo, ossia martedì 22 aprile 2025.
Poiché il ricorso è stato notificato il 22 aprile 2025, esso è tempestivo.
3. Nel merito, si osserva quanto segue.
Il presente giudizio ha ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle
Entrate – Direzione Provinciale di Catanzaro nei confronti di Mastria Gomme S.r.l., relativo al periodo d'imposta 2018, con il quale sono stati recuperati a tassazione maggiori imponibili ai fini IRES, IRAP e IVA, sulla base di una rettifica del reddito d'impresa operata ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 600/1973.
L'Ufficio ha ritenuto inattendibili le risultanze contabili della contribuente, fondando la pretesa impositiva su presunte incongruenze economiche, su indicatori di anomalia e, in particolare, sulla ricostruzione induttiva dei ricavi mediante criteri di tipo presuntivo.
Tuttavia, l'accertamento impugnato presenta quantomeno tre profili di criticità.
3.1. In primo luogo, deve esaminarsi l'esito degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) relativi al periodo d'imposta 2018.
Dalla documentazione in atti risulta che la società ricorrente ha conseguito un punteggio pari a 7,65 (su 10), valore che, pur non collocandosi nella fascia massima di affidabilità, si pone significativamente al di sopra delle soglie di grave anomalia e risulta indicativo di una complessiva coerenza economico-gestionale dell'impresa.
Gli ISA non costituiscono strumenti di accertamento automatico, ma indicatori di rischio fiscale che, ove attestino un livello medio-alto di affidabilità, impongono all'Amministrazione finanziaria un onere motivazionale rafforzato qualora si intenda procedere comunque a rettifica del reddito dichiarato. In tali ipotesi, l'Ufficio è tenuto a spiegare in modo puntuale e specifico per quali ragioni gli elementi di affidabilità emergenti dagli ISA debbano essere superati da ulteriori circostanze concrete, idonee a fondare presunzioni qualificate.
Nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate ha fatto riferimento ad alcuni indicatori elementari di anomalia
(in particolare, l'incidenza degli oneri finanziari e dei costi residuali di gestione), senza tuttavia procedere ad una valutazione complessiva del modello ISA e, soprattutto, senza confrontarsi con i dati correttivi successivamente prodotti dalla contribuente.
Dalla documentazione versata in atti emerge, infatti, che una diversa e corretta imputazione di talune poste contabili conduce ad un miglioramento del profilo ISA, con attenuazione – se non eliminazione – delle anomalie inizialmente riscontrate.
L'Ufficio non ha fornito alcuna motivazione in ordine alla irrilevanza di tali elementi correttivi, limitandosi a valorizzare selettivamente gli indicatori ritenuti sfavorevoli, in violazione del principio di valutazione complessiva e non atomistica dei dati economici del contribuente.
3.2. Ancora, l'Ufficio ha fondato la pretesa impositiva sulla ritenuta antieconomicità della gestione, desunta dal modesto utile dichiarato in rapporto al volume dei ricavi e dal confronto tra il ricarico applicato nell'anno d'imposta 2018 e quello medio rilevato in altri periodi ovvero mediante parametri medi di settore.
Tale impostazione non può essere condivisa.
Secondo il Collegio, l'antieconomicità della gestione può costituire indice sintomatico di inattendibilità della contabilità solo ove emerga in modo macroscopico e irragionevole, tale da rendere implausibile, secondo criteri di comune esperienza, la prosecuzione dell'attività economica alle condizioni dichiarate. Diversamente, una redditività contenuta o anche modesta rientra nella fisiologia dell'impresa e non legittima, di per sé, il ricorso a metodi accertativi presuntivi.
Nel caso di specie, la società ricorrente opera nel settore della vendita e sostituzione di pneumatici, caratterizzato – come risulta anche dalla documentazione prodotta in atti – da margini strutturalmente contenuti, in particolare con riferimento agli pneumatici di fascia “premium”, che costituiscono circa l'80% del fatturato aziendale. I ricarichi medi praticati in tale segmento si attestano in un intervallo compreso tra il 10% e il 20%, ben lontano dalle percentuali elevate ipotizzate dall'Ufficio.
Dalla ricostruzione contabile prodotta dalla ricorrente (cfr. mastrini e partitario fornitori – All. 6; bilancio e verifica 2018 – All. 7) emerge che il ricarico applicato nell'anno 2018, pari al 37,38%, risulta non solo compatibile con la composizione del mix di vendita (pneumatici premium e fascia medio-bassa), ma anche coerente con l'incidenza dei costi complessivi della gestione, ivi inclusi i costi del personale, i costi per servizi e gli oneri finanziari.
L'Ufficio, al contrario, ha proceduto ad una determinazione del ricarico mediante una ricostruzione parziale del costo del venduto, omettendo di considerare componenti essenziali del processo produttivo e distributivo, con ciò pervenendo ad un risultato artificiosamente alterato. Tale metodologia si pone in contrasto con i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la ricostruzione induttiva dei ricavi deve fondarsi su criteri attendibili e su una valutazione complessiva della struttura dei costi aziendali, e non su estrapolazioni parziali o medie astratte.
Né può ritenersi decisivo il confronto operato dall'Ufficio tra il ricarico dell'anno 2018 e quello medio rilevato nel quinquennio 2016–2020. Un simile raffronto, oltre a non essere imposto da alcuna disposizione normativa, risulta metodologicamente scorretto, poiché prescinde dalle specifiche condizioni economiche e operative del singolo esercizio, che possono risentire di fattori contingenti, anche di natura straordinaria. In particolare, la documentazione sanitaria prodotta in atti (cfr. All. 8 e 9) attesta una grave patologia che ha colpito il legale rappresentante della società nel periodo di riferimento, con inevitabili ricadute sull'organizzazione e sull'efficienza dell'attività d'impresa, circostanza che l'Ufficio ha del tutto omesso di considerare.
3.3. Infine, dalla documentazione prodotta in giudizio dalla parte ricorrente emerge la regolare tenuta delle scritture contabili obbligatorie, nonché la loro completa esibizione in sede di contraddittorio endoprocedimentale e di verifica.
In particolare, risultano prodotti: libri contabili, registri IVA, partitari, bilanci di esercizio, dichiarazioni fiscali, estratti conto bancari e documentazione giustificativa dei principali componenti reddituali.
Orbene, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, in tema di accertamento induttivo, nell'ipotesi in cui risulti una contabilità regolarmente tenuta, l'accertamento dei maggiori ricavi d'impresa può essere affidato alla considerazione della difformità della percentuale di ricarico applicata dal contribuente rispetto a quella mediamente riscontrata nel settore di appartenenza, soltanto quando raggiunga livelli di abnormità ed irragionevolezza tali da privare, appunto, la documentazione contabile di ogni attendibilità (cfr. Cass. civ. 14 aprile 2003 n. 5870; Cass. civ. 2 ottobre 2008 n. 24434; Cass. civ. 24 settembre
2010 n. 20201).
Nel caso di specie, l'Ufficio si è limitato a richiamare dati medi di settore e indici standardizzati, ma non ha dimostrato la presenza di elementi di abnormità ed irragionevolezza.
4. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'atto impugnato deve essere annullato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (euro 119.926,00).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catanzaro, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede:
1) Annulla l'atto impugnato;
2) Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite sostenute da parte ricorrente che liquida in euro 500,00 per esborsi ed euro 7.923,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali, CPA ed IVA.
Così deciso in Catanzaro alla camera di consiglio del 12 gennaio 2026
IL GIUDICE ESTENSORE
LU IA
IL PRESIDENTE
CH ES
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SESSA MICHELE, Presidente
IA LU, Relatore
GUARASCIO DOMENICO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1238/2025 depositato il 17/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY03T101135 2024 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY03T101135 2024 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY03T101135 2024 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente: “(…) Si chiede che l'Onorevole Corte di Giustizia Tributaria adita in accoglimento del proposto ricorso voglia preliminarmente sospendere la riscossione e quindi dichiarare illegittimo e annullare in ogni sua parte, o per quanto di ragione, l'atto impugnato così come in epigrafe meglio individuato, con tutte le consequenziali pronunce e statuizioni. Con la richiesta fin da ora di condanna alla restituzione di quanto, in pur denegata ipotesi, si fosse costretti a pagare, nelle more del giudizio, al solo fine di evitare gli atti esecutivi o comunque di quanto coattivamente acquisito, con rivalutazione ed interessi sino al soddisfo come di legge.
Con la condanna di controparte al risarcimento di tutti i danni dall'esponente patiti e patiendi per effetto dell'esecuzione dei provvedimenti illegittimi impugnati, con rivalutazione ed interessi, come di legge. Vinte spese ed onorari con distrazione in favore del difensore che si dichiara antistatario”.
Resistente: “(…) 2) l'inammissibilità del ricorso per tardiva presentazione;
3) In via subordinata, il rigetto nel merito del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. Ricorrente_1 s.r.l. ha impugnato l'avviso di accertamento n. TDY03T101135/2024 - con il quale l'Agenzia delle Entrate contestava alla ricorrente maggiori ricavi per euro 235.224,00 nell'anno di imposta
2018, con conseguente recupero di maggiore IRES per euro 56.454,00, IRAP per euro 11.723,00 ed IVA per euro 51.749,00, nonché sanzioni e interessi - chiedendone l'annullamento.
L'accertamento impugnato è scaturito da una ricostruzione induttiva del reddito ex art. 39, comma 1, lett.
d), DPR 600/1973 e art. 54 DPR 633/1972, fondata sull'antieconomicità della gestione (utile modesto, euro
23.371,00, a fronte di ricavi per euro 1,8 mln), sullo scostamento dei punteggi ISA (indicatori anomali su oneri finanziari e costi residuali), su un ricarico per l'anno 2018 (37,38 %) molto inferiore a quello medio del quinquennio 2016-2020 (60,30 %).
La parte ricorrente ha eccepito: a) l'insussistenza dei presupposti dell'accertamento induttivo (contabilità regolare;
inidoneità degli ISA, da soli, a fondare presunzioni “gravi, precise e concordanti”); b) la presenza di errori nel modello ISA (errata classificazione di costi e ricavi tipici - contributo ambientale, diritti revisione
- che avrebbero abbassato il punteggio ISA); c) la presenza di errori metodologici (l'Ufficio avrebbe confrontato il ricarico 2018 non con la media di settore, ma con la media storica aziendale 2016-2020); d) la sussistenza di motivazioni economiche reali (malattia grave del legale rappresentante - sindrome di Nominativo_2 - e riduzione fisiologica del margine operativo); e) contabilità regolare e congrua con i margini medi di mercato
(10-20 % su pneumatici premium;
15-40 % su fascia media).
1.2. Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate, che ha eccepito la tardività e, in ogni caso, l'infondatezza nel merito del ricorso.
1.3. All'udienza del 12 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. La preliminare eccezione di tardività del ricorso è infondata.
L'atto impugnato risulta notificato in data 19 febbraio 2025.
Ne consegue che il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 21 D. Lgs. n. 546 del 1992 sarebbe scaduto il 20 aprile 2025, domenica di Pasqua, con conseguente proroga ex art. 155 c.p.c. al successivo giorno non festivo, ossia martedì 22 aprile 2025.
Poiché il ricorso è stato notificato il 22 aprile 2025, esso è tempestivo.
3. Nel merito, si osserva quanto segue.
Il presente giudizio ha ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle
Entrate – Direzione Provinciale di Catanzaro nei confronti di Mastria Gomme S.r.l., relativo al periodo d'imposta 2018, con il quale sono stati recuperati a tassazione maggiori imponibili ai fini IRES, IRAP e IVA, sulla base di una rettifica del reddito d'impresa operata ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 600/1973.
L'Ufficio ha ritenuto inattendibili le risultanze contabili della contribuente, fondando la pretesa impositiva su presunte incongruenze economiche, su indicatori di anomalia e, in particolare, sulla ricostruzione induttiva dei ricavi mediante criteri di tipo presuntivo.
Tuttavia, l'accertamento impugnato presenta quantomeno tre profili di criticità.
3.1. In primo luogo, deve esaminarsi l'esito degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) relativi al periodo d'imposta 2018.
Dalla documentazione in atti risulta che la società ricorrente ha conseguito un punteggio pari a 7,65 (su 10), valore che, pur non collocandosi nella fascia massima di affidabilità, si pone significativamente al di sopra delle soglie di grave anomalia e risulta indicativo di una complessiva coerenza economico-gestionale dell'impresa.
Gli ISA non costituiscono strumenti di accertamento automatico, ma indicatori di rischio fiscale che, ove attestino un livello medio-alto di affidabilità, impongono all'Amministrazione finanziaria un onere motivazionale rafforzato qualora si intenda procedere comunque a rettifica del reddito dichiarato. In tali ipotesi, l'Ufficio è tenuto a spiegare in modo puntuale e specifico per quali ragioni gli elementi di affidabilità emergenti dagli ISA debbano essere superati da ulteriori circostanze concrete, idonee a fondare presunzioni qualificate.
Nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate ha fatto riferimento ad alcuni indicatori elementari di anomalia
(in particolare, l'incidenza degli oneri finanziari e dei costi residuali di gestione), senza tuttavia procedere ad una valutazione complessiva del modello ISA e, soprattutto, senza confrontarsi con i dati correttivi successivamente prodotti dalla contribuente.
Dalla documentazione versata in atti emerge, infatti, che una diversa e corretta imputazione di talune poste contabili conduce ad un miglioramento del profilo ISA, con attenuazione – se non eliminazione – delle anomalie inizialmente riscontrate.
L'Ufficio non ha fornito alcuna motivazione in ordine alla irrilevanza di tali elementi correttivi, limitandosi a valorizzare selettivamente gli indicatori ritenuti sfavorevoli, in violazione del principio di valutazione complessiva e non atomistica dei dati economici del contribuente.
3.2. Ancora, l'Ufficio ha fondato la pretesa impositiva sulla ritenuta antieconomicità della gestione, desunta dal modesto utile dichiarato in rapporto al volume dei ricavi e dal confronto tra il ricarico applicato nell'anno d'imposta 2018 e quello medio rilevato in altri periodi ovvero mediante parametri medi di settore.
Tale impostazione non può essere condivisa.
Secondo il Collegio, l'antieconomicità della gestione può costituire indice sintomatico di inattendibilità della contabilità solo ove emerga in modo macroscopico e irragionevole, tale da rendere implausibile, secondo criteri di comune esperienza, la prosecuzione dell'attività economica alle condizioni dichiarate. Diversamente, una redditività contenuta o anche modesta rientra nella fisiologia dell'impresa e non legittima, di per sé, il ricorso a metodi accertativi presuntivi.
Nel caso di specie, la società ricorrente opera nel settore della vendita e sostituzione di pneumatici, caratterizzato – come risulta anche dalla documentazione prodotta in atti – da margini strutturalmente contenuti, in particolare con riferimento agli pneumatici di fascia “premium”, che costituiscono circa l'80% del fatturato aziendale. I ricarichi medi praticati in tale segmento si attestano in un intervallo compreso tra il 10% e il 20%, ben lontano dalle percentuali elevate ipotizzate dall'Ufficio.
Dalla ricostruzione contabile prodotta dalla ricorrente (cfr. mastrini e partitario fornitori – All. 6; bilancio e verifica 2018 – All. 7) emerge che il ricarico applicato nell'anno 2018, pari al 37,38%, risulta non solo compatibile con la composizione del mix di vendita (pneumatici premium e fascia medio-bassa), ma anche coerente con l'incidenza dei costi complessivi della gestione, ivi inclusi i costi del personale, i costi per servizi e gli oneri finanziari.
L'Ufficio, al contrario, ha proceduto ad una determinazione del ricarico mediante una ricostruzione parziale del costo del venduto, omettendo di considerare componenti essenziali del processo produttivo e distributivo, con ciò pervenendo ad un risultato artificiosamente alterato. Tale metodologia si pone in contrasto con i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la ricostruzione induttiva dei ricavi deve fondarsi su criteri attendibili e su una valutazione complessiva della struttura dei costi aziendali, e non su estrapolazioni parziali o medie astratte.
Né può ritenersi decisivo il confronto operato dall'Ufficio tra il ricarico dell'anno 2018 e quello medio rilevato nel quinquennio 2016–2020. Un simile raffronto, oltre a non essere imposto da alcuna disposizione normativa, risulta metodologicamente scorretto, poiché prescinde dalle specifiche condizioni economiche e operative del singolo esercizio, che possono risentire di fattori contingenti, anche di natura straordinaria. In particolare, la documentazione sanitaria prodotta in atti (cfr. All. 8 e 9) attesta una grave patologia che ha colpito il legale rappresentante della società nel periodo di riferimento, con inevitabili ricadute sull'organizzazione e sull'efficienza dell'attività d'impresa, circostanza che l'Ufficio ha del tutto omesso di considerare.
3.3. Infine, dalla documentazione prodotta in giudizio dalla parte ricorrente emerge la regolare tenuta delle scritture contabili obbligatorie, nonché la loro completa esibizione in sede di contraddittorio endoprocedimentale e di verifica.
In particolare, risultano prodotti: libri contabili, registri IVA, partitari, bilanci di esercizio, dichiarazioni fiscali, estratti conto bancari e documentazione giustificativa dei principali componenti reddituali.
Orbene, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, in tema di accertamento induttivo, nell'ipotesi in cui risulti una contabilità regolarmente tenuta, l'accertamento dei maggiori ricavi d'impresa può essere affidato alla considerazione della difformità della percentuale di ricarico applicata dal contribuente rispetto a quella mediamente riscontrata nel settore di appartenenza, soltanto quando raggiunga livelli di abnormità ed irragionevolezza tali da privare, appunto, la documentazione contabile di ogni attendibilità (cfr. Cass. civ. 14 aprile 2003 n. 5870; Cass. civ. 2 ottobre 2008 n. 24434; Cass. civ. 24 settembre
2010 n. 20201).
Nel caso di specie, l'Ufficio si è limitato a richiamare dati medi di settore e indici standardizzati, ma non ha dimostrato la presenza di elementi di abnormità ed irragionevolezza.
4. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'atto impugnato deve essere annullato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (euro 119.926,00).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catanzaro, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede:
1) Annulla l'atto impugnato;
2) Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite sostenute da parte ricorrente che liquida in euro 500,00 per esborsi ed euro 7.923,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali, CPA ed IVA.
Così deciso in Catanzaro alla camera di consiglio del 12 gennaio 2026
IL GIUDICE ESTENSORE
LU IA
IL PRESIDENTE
CH ES