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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 16/12/2025, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai
Magistrati:
Dott. Roberto Rezzonico Presidente
Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dott. Carlo Pietrarossi Giudice Aus. rel.
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 37/2023 R.G.C.A. avente ad oggetto: appello avverso l'Ordinanza emessa dal Tribunale di Enna in data 22.12.2022
PROPOSTO DA
, in persona del suo Parte_1 legale rappresentante p.t., (p.iva ) corrente in Enna nella via P.IVA_1 del Plebiscito n. 4, rappresentata e difesa dall'Avv. Lucia Fascetto, presso il cui studio, in Nicosia, Via Bernardo Di Falco n. 31/33, è elettivamente domiciliata;
Appellante
CONTRO
1 , (c.f. Controparte_1
) in persona del suo legale rappresentante p.t., corrente in P.IVA_2
Roma, nella via Palestro n. 81;
Appellata contumace
Conclusioni dell'appellante
“Voglia l'ecc. ma Corte adita, in riforma dell'impugnata Ordinanza accogliere l'appello e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della ditta
con sede alla via Del Plebiscito n. Controparte_2
4, in persona del legale rappresentante p.t., alla restituzione dell'importo relativo alla domanda unica di pagamento presentata in relazione all'annualità 2015. Conseguentemente condannare
[...]
, in persona del suo legale rappresentante p.t., al Controparte_3 pagamento, in favore della Società appellante, dell'importo di €. 4.524,55
o di quell'altra somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dì del dovuto al saldo oltre alle spese e competenze occorse ed occorrende. Condannare, infine,
, alla refusione di spese e Controparte_3 compensi di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario, ex art. 93 c.p.c.”.
Svolgimento del processo
Con ricorso ex articolo 702 bis c.p.c. del 03.02.2022 la
[...] conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Controparte_2
Enna, l' - affinché venisse Controparte_3 accertato e dichiarato il proprio diritto alla restituzione dell'importo di €.
4.524,55 relativo alla domanda unica di pagamento presentata in relazione alla campagna 2015.
A sostegno della domanda la Società ricorrente rappresentava di avere presentato domanda unica di pagamento n. 50267427586 relativa CP_3 alla campagna 2015 volta all'ottenimento di contributi comunitari per il
2 settore agricolo e che in accoglimento di detta domanda le veniva erogata la somma indicata.
Rappresentava che, tuttavia, in data 27.12.2018 l'importo de quo veniva recuperato da mediante compensazione sui contributi riconosciuti CP_3
a titolo di PSR 2014/2020 Sicilia e che tale forzato recupero era probabilmente dovuto alla avvenuta comunicazione di una notizia di reato relativa alla signora , legale rappresentante Parte_2 della , nell'ambito del procedimento penale n. 2174/2019 Parte_1
RGNR della Procura della Repubblica di Enna, definito con Decreto di archiviazione del 18.09.2019.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi il proprio diritto alla restituzione dell'importo relativo all'annualità 2015.
Restava contumace, nonostante la regolarità della notifica del ricorso,
l' CP_3
Il giudizio veniva istruito mediante produzione documentale e, all'udienza del 13.12.2022, precisate le conclusioni mediante deposito di note scritte, veniva posto in decisione.
Con la sentenza oggi gravata il Tribunale di Enna ha rigettato il ricorso proposto dalla dichiarando irripetibili le spese Controparte_4 processuali.
Il giudice di prime cure ha deciso nel modo richiamato rilevando come, dalla documentazione allegata, la richiesta restitutoria avanzata dalla fosse risultata non provata. Parte_1
Più in particolare al Tribunale - dopo aver ricordato il ruolo della CP_3 quale Ente di diritto pubblico unico rappresentante dello Stato italiano nei confronti della Commissione Europea per le questioni e l'elargizione inerenti ai fondi comunitari destinati alle e dopo aver Parte_3 rilevato che l'operatore economico che possiede i requisiti previsti dalla
3 legge ha, per ciò solo, il diritto al loro conseguimento non essendo configurabile alcun potere discrezionale in capo alla nella CP_3 erogazione dei contributi essendo l'attività di quest'ultima limitata ad una mera attività ricognitiva della sussistenza dei relativi presupposti in capo alle aziende istanti, - ha evidenziato che dalla documentazione prodotta in atti dalla ricorrente non era possibile compiere un accurato accertamento in ordine alla circostanza che la Società fosse intestataria di un fascicolo aziendale e quindi proprietaria di titoli registrati sul registro nazionale non essendo stato dedotto nemmeno quali fossero le superfici ammissibili così da non consentire un compiuto accertamento rispetto a quanto richiesto in ordine al recupero della somma erogata da
Da ciò il rigetto della domanda. CP_3
****
Avverso tale sentenza ha proposto gravame la Controparte_2 per i motivi in detto atto meglio specificati.
[...]
Sostituita l'udienza del 25 settembre 2025 con il deposito di note ex artt.li
127 e 127 ter c.p.c., la Corte ha posto la causa in decisione concedendo alle parti i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di gravame l'appellante Società deduce la erroneità della sentenza per avere, il Tribunale, erroneamente valutato la portata della documentazione allegata.
Si osserva in proposito che, con il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. introduttivo del giudizio era stata allegata la scheda di consultazione pagamenti della domanda unica (all. n. 2) documentazione da cui si ricava, inconfutabilmente, che possedeva tutti i requisiti Parte_1 previsti dal Bando per l'erogazione dei contributi relativi all'annualità
2015.
4 Si evidenzia, ancora, che dalla semplice consultazione della documentazione indicata è agevole rilevare come la superficie dichiarata in domanda e quella decretata - quindi ammessa al pagamento - coincidano perfettamente essendo pari ad Ha 26,75.
Precisa l'appellante che, ove tale documentazione non dovesse ritenersi sufficiente, con l'atto di appello è stata allegata altra documentazione
(della quale si chiede l'ammissione) costituita dal fascicolo aziendale della
Società nonché dal registro titoli relativi al 2015, documentazione idonea a fugare ogni dubbio in ordine alla titolarità dei requisiti per ottenere il contributo.
Si rappresenta, ancora, che anche il riferimento alla somma di cui si chiede la restrizione è assolutamente dimostrato atteso che nella scheda di consultazione pagamenti della domanda PSR 2014/2020 Sicilia si legge chiaramente che a fronte di un importo ammesso pari ad €.
5.249,71 la somma effettivamente erogata era stata pari ad €. 725,16 risultando perciò decurtato il dovuto proprio della somma di cui oggi si chiede la restituzione (€4.524,55).
Si deduce, infine, che tutti gli atti allegati non sono documenti redatti o formati dalla ricorrente ma risultano esclusivamente estratti dal SIAM ossia dalla banca dati in uso esclusivo ad e sempre disponibili per CP_3 la consultazione pubblica.
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Deve preliminarmente rilevarsi come questa Corte, con Ordinanza del 19 luglio 2023, ha dichiarato la contumacia di che, sebbene CP_5 regolarmente evocata in giudizio, non si è costituita.
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L'appello è fondato.
5 Deve, preliminarmente rilevarsi che, ai fini della decisone appare del tutto irrilevante la “nuova” produzione effettuata in questo grado dalla CP_2 appellante con riferimento al “fascicolo aziendale” della Parte_3 non prodotto in primo grado.
L'ammissibilità di detta produzione, invero, appare in aperto contrasto con il rigoroso dettato dell'art 345 c. 3 c.p.c. che, nella formulazione vigente, esclude la possibilità di allegare nuovi documenti “salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile“ risultando esclusa ogni possibilità di valutazione di indispensabilità degli stessi in capo al
Collegio. (da ultimo vedasi Cass. Civ. Sez. II^, Ord. 17591/2025 del
30.06.2025).
Ciò premesso deve però osservarsi che, con il fascicolo di primo grado
(doc. n. 2), è stato prodotto “un riepilogo pagamenti” estratto dalla
Consultazione Domanda Unica di pagamento” con riferimento alla domanda n. 50267427586 dalla lettura del quale emerge che l'importo decretato – quindi approvato per detta domanda – era pari ad €. 4.524,55 relativamente alla indicazione di Ha 26,75 (a titolo di “pratiche agricole benefiche per il clima e per l'ambiente”) e con riferimento “ai Titoli” sempre per Ha 26.75.
Dalla ulteriore produzione documentale del primo grado (Doc. nn. 3 e 4) si evince, ancora, che – con riferimento al finanziamento del CP_3
24.12.2018 a fronte di un importo ammesso pari ad €. 5.249,71, ha erogato una somma netta di €. 725,16, risultando come detratto un
“importo recuperato” pari ad €. 4.524,55 precedentemente erogato.
A fronte di tale allegazione – e nel totale silenzio di che ha preferito CP_3 restare contumace in entrambi i gradi di giudizio senza, pertanto, nulla opporre alla pretesa restitutoria della ricorrente - la domanda della appare meritevole di accoglimento, con Controparte_2
6 condanna di alla restituzione della somma di €. 4.524,55 oltre CP_3 interessi, al tasso legale, dalla data della diffida (12 luglio 2019 – doc. n.
5 del fascicolo di primo grado) all'effettivo soddisfo.
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In ragione di quanto sopra la sentenza deve riformarsi.
Le spese del giudizio, stante la contumacia di possono CP_3 integralmente compensarsi, anche per il presente grado di giudizio.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, nella contumacia di
- in riforma della Controparte_6
Ordinanza resa dal Tribunale di Enna in data 22.12.2022 ed appellata dalla Controparte_2
Condanna la appellata – Controparte_3 CP_1 alla restituzione, in favore dell'appellante “ Controparte_2
della somma di €. €. 4.524,55 oltre interessi, al tasso legale,
[...] dalla data della diffida così come indicata in parte motiva, all'effettivo soddisfo.
Nulla sulle spese del grado.
Caltanissetta, 16 dicembre 2025
Il Giudice Ausiliario rel. IL PRESIDENTE
Dott. C. Pietrarossi Dott. Roberto Rezzonico
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