CASS
Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/04/2025, n. 16083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16083 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
In nome EL Popolo Italiano TERZA SEZIONE PENALE Composta da LU CI - Presidente - Sent. n. sez. 286/2025 ALDO ACETO - Relatore - CC - 13/02/2025 AL LL R.G.N. 34825/2024 AL AN US OV ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: OB SI EM nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza EL 09/09/2024 EL TRIBUNALE di Pisa;
Udita la relazione svolta dal Consigliere AL CE;
lette le richieste EL Sostituto Procuratore generale Pasquale Fimiani che ha concluso per l’inammissibilità EL ricorso. 1.SI EM OB ricorre per l’annullamento ELl’ordinanza EL 9 settembre 2024 EL Tribunale di Pisa che ha rigettato la richiesta di riesame EL decreto EL 12 agosto 2024 EL Pubblico ministero che, nell’ambito EL procedimento penale iscritto a suo carico per i reati di cui agli artt. 110, 518- quater e 518-quaterdecies cod. pen., ha disposto il sequestro probatorio dei beni (opere d’arte, documentazione varia, certificati di autenticità, bombolette spray, una spugna, un nastro di carta, tubetti di colore acrilico, copia forense dei dati Penale Sent. Sez. 3 Num. 16083 Anno 2025 Presidente: CI LU Relatore: ACETO ALDO Data Udienza: 13/02/2025 2 contenuti nel proprio telefono cellulare) rinvenuti all’esito ELla perquisizione eseguita il 23 agosto 2024. 1.1.Con il primo motivo deduce l’omessa valutazione ELla doglianza con cui lamentava l’incompletezza EL fascicolo non integralmente trasmesso nei perentori termini di legge. 1.2.Con il secondo motivo deduce l’omessa motivazione sulla nullità EL decreto di sequestro per mancanza di motivazione circa le esigenze probatorie. 1.3.Con il terzo motivo deduce l’illegittimo rigetto ELl’eccezione di incompetenza territoriale EL Tribunale di Pisa essendo stati i fatti consumati a ST EL AG (Perugia) e /S (Venezia), non essendo possibile comprendere come possano essere stati accertati in Pisa. 1.4.Con il quarto motivo deduce l’illegittimo mancato riconoscimento dei presupposti cautelari con riferimento alla insussistenza EL fumus. 2.Il ricorso è inammissibile. 3.Si procede nei confronti EL ricorrente per i reati ricettazione di beni culturali e contraffazione di opere d’arte di cui agli artt. 110, 518-quater, 518-quaterdecies cod. pen. All’esito ELla perquisizione disposta dal Pubblico ministero sono state sequestrate le cose meglio indicate in premessa. Nel disattendere i rilievi difensivi, il Tribunale EL riesame ha sostenuto che: (i) gli atti trasmessi dal Pubblico ministero erano sufficienti e in grado di descrivere compiutamente l’attività svolta, i presupposti EL provvedimento ablatorio e la sua finalità probatoria (la necessità di una consulenza tecnica sulle opere d’arte); (ii) la dedotta incompetenza territoriale EL Pubblico ministero non inficia la validità EL decreto impugnato;
(iii) emerge, allo stato, il coinvolgimento EL ricorrente nelle trattative per la cessione ELle opere che si assumono contraffatte essendo stato altresì trovato nel possesso di numerose opere di dubbia provenienza non attribuibili, allo stato, all’artista Bansky. 4.Tanto premesso, il primo motivo è manifestamente infondato. 4.1.Trattandosi di sequestro probatorio, gli atti da trasmettere al tribunale EL riesame sono quelli sui quali si fonda il provvedimento impugnato (art. 324, comma 3, cod. proc. pen.). Ne è stato tratto argomento per sostenere che, in questi casi, il pubblico ministero ha l'obbligo di trasmettere al tribunale i soli atti posti a sostegno EL decreto impugnato, in quanto l'art. 324, comma 3, cod. proc. pen. non contiene alcun rinvio all'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., norma che, 3 in relazione alle misure cautelari personali, impone di allegare anche gli elementi sopravvenuti favorevoli alla persona sottoposta ad indagini (Sez. 6, n. 13937 EL 09/03/2022, Tonelli, Rv. 283141 - 01; Sez. 6, n. 53160 EL 11/11/2016, Trani, Rv. 269497 - 01; Sez. 5, n. 7273 EL 12/12/2024, dep. 2025, Lo Medico, non mass.; Sez. 3, n. 37949 EL 03/10/2024, Abbate, non mass.; Sez. 3, n. 16471 EL 02/04/2024, C., non mass.). 4.2.Non sussiste, pertanto, l’obbligo ELla discovery di tutti gli atti di indagine essendo sufficienti quelli ritenuti dal Pubblico ministero necessari alla decisione, salva la possibilità ELl’istante di produrre ulteriori elementi a sé favorevoli. 4.3.Il ricorrente non se ne può dolere e di certo non può affermare la natura metagiuridica ELla “sufficienza degli atti” quale criterio espressamente indicato dal Tribunale a sostegno EL rigetto ELl’analoga istanza difensiva (ciò che rende manifestamente infondata la dedotta carenza assoluta di motivazione). 5.Anche il secondo motivo è generico e manifestamente infondato. 5.1.Il ricorrente lamenta la nullità, insanabile, EL decreto di sequestro siccome totalmente privo di motivazione sulle esigenze probatorie. 5.2.Secondo l’insegnamento ELla Corte di cassazione, il decreto di sequestro probatorio - così come il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente ELla finalità perseguita per l'accertamento dei fatti (Sez. U, n. 36072 EL 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548 - 01; Sez. U, n. 5876 EL 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226711 - 01). 5.3.Si tratta di vizio non emendabile. 5.4.Nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro, le disposizioni concernenti il potere di annullamento EL tribunale, introdotte dalla legge 8 aprile 2015, n. 47 al comma nono ELl'art. 309 cod. proc. pen., sono applicabili - in virtù EL rinvio operato dall'art. 324, comma settimo ELlo stesso codice - in quanto compatibili con la struttura e la funzione EL provvedimento applicativo ELla misura cautelare reale e EL sequestro probatorio, nel senso che il tribunale EL riesame annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene la autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento, nonché degli elementi forniti dalla difesa (Sez. U, n. 18954 EL 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789 - 01; Sez. 3, n. 3038 EL 14/11/2023, dep. 2024, Emme Ci Tex S.r.l., Rv. 285747 - 01). 5.5.Tuttavia, colui il quale lamenti, in sede di legittimità, la nullità EL decreto di sequestro probatorio non sanabile dal tribunale EL riesame per la radicale mancanza di motivazione sulle esigenze probatorie, ha l’onere di dare prova di aver investito ELla questione il tribunale. 4 5.6.Ed invero, in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti "de libertate", pur nella peculiarità EL contesto decisorio EL giudizio di riesame resa manifesta dall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., il ricorrente ha l'onere di specificare le doglianze attinenti al merito (sul fatto, sulle fonti di prova e sulla relativa valutazione) onde provocare il giudice EL riesame a fornire risposte adeguate e complete, sulle quali la Corte di cassazione può essere chiamata ad esprimersi. Pertanto, in mancanza di tale devoluzione, è inammissibile il ricorso che sottoponga alla Corte di legittimità censure su tali punti, che non possono trovare risposte per carenza di cognizione in fatto addebitabile alla mancata osservanza EL predetto onere, in relazione ai limiti EL giudizio di cassazione, ex art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 20003 EL 10/01/2020, Di Maggio, Rv. 279505 - 03; Sez. 6, n. 16395 EL 10/01/2018, Rv. 272982; Sez. 6, n. 3058 EL 18/08/1992, Rv. 191962; Sez. 3, n. 3560 EL 10/12/2013, Rv. 258553). 5.7.Dalla lettura EL provvedimento impugnato non risulta che il ricorrente abbia investito ELla questione il tribunale sicché egli non può dolersi, in sede di legittimità, EL mancato esame d’ufficio ELla questione oggi dedotta per la prima volta. 6.Il terzo motivo è manifestamente infondato. 6.1.Ed invero, un tema di sequestro probatorio, non rileva l'incompetenza EL pubblico ministero in quanto la competenza ELl'organo requirente in fase di indagini preliminari costituisce un mero criterio di organizzazione EL lavoro investigativo, che assume rilievo giuridico soltanto nei rapporti tra uffici EL pubblico ministero e non inficia la validità degli atti compiuti dal P.M. eventualmente dichiarato "incompetente", sicché nel caso in cui siano stati conclusi protocolli operativi tra procure, che possono costituire una forma di coordinamento investigativo ex art. 371 cod. proc. pen., non rilevano questioni di competenza, potendo il mancato coordinamento essere esclusivamente oggetto di avocazione da parte EL procuratore generale presso la corte di appello ex art. 372, comma primo bis, cod. proc. pen. Di conseguenza non può farsi valere l'incompetenza EL pubblico ministero che ha disposto o convalidato il sequestro probatorio, in quanto questa è disciplinata solo per l'organo giurisdizionale (Sez. 6, n. 9989 EL 19/01/2018, Lillo, Rv. 272536 - 01; Sez. 3, n. 2791 EL 29/10/1998, Lotetuso, Rv. 212499 - 01; Sez. 6, n. 34320 EL 14/06/2023, Cammarano, non mass. sul punto;
Sez. 3, n. 32130 EL 16/05/2023, Milligan, non mass. sul punto;
Sez. 2, n. 44333 EL 15/120/2021, Picone, non mass. sul punto). 7.L’ultimo motivo è inammissibile perché proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge nella fase di legittimità. 5 7.1.È necessario ribadire che avverso le ordinanze emesse a norma degli artt. 322-bis e 324 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge. 7.2.Come più volte affermato da questa Corte, «in tema di riesame ELle misure cautelari reali, nella nozione di "violazione di legge” per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma ELl'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) ELl'art. 606 stesso codice» (Sez. U, n. 5876 EL 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710 - 01; si vedano, nello stesso senso, Sez. U, n. 25080 EL 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611-01, e, in motivazione, Sez. U, n. 5 EL 26/02/1991, Bruno;
tra le più recenti, Sez. 2, n. 5807 EL 18/01/2017, Rv. 269119 - 01; Sez. 6, n. 20816 EL 28/02/2013, Rv. 257007-01; Sez. 1, n. 6821 EL 31/01/2012, Rv. 252430-01; Sez. 5, n. 35532 EL 25/06/2010, Rv. 248129 - 01). 7.3. è quella che manca fisicamente (Sez. 5, n. 4942 EL 04/08/1998, n.m.; Sez. 5, n. 35532 EL 25/06/2010, cit.) o che è graficamente indecifrabile (Sez. 3, n. 19636 EL 19/01/2012, Rv. 252898-01); , invece è solo quella che «non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità EL discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 EL 10/11/1993, Rv. 196361 - 01), come, per esempio, nel caso di utilizzo di timbri o moduli a stampa (Sez. 1, n. 1831 EL 22/04/1994, Rv. 197465-01; Sez. 4, n. 520 EL 18/02/1999, Rv. 213486-01; Sez. 1, n. 43433 ELl’8/11/2005, Rv. 233270-01; Sez. 3, n. 20843, EL 28/04/2011, Rv. 250482-01) o di ricorso a clausole di stile (Sez. 6, n. 7441 EL 13/03/1992, Rv. 190883-01; Sez. 6, n. 25631 EL 24/05/2012, Rv. 254161 - 01) e, più in generale, quando la motivazione dissimuli la totale mancanza di un vero e proprio esame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, o sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonea a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U., n. 25932 EL 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01; nello stesso senso anche Sez. 4, n. 43480 EL 30/09/2014, Rv. 260314, secondo cui la motivazione ELl'ordinanza confermativa EL decreto di sequestro probatorio è meramente apparente - quindi censurabile con il ricorso per cassazione per violazione di legge - quando le argomentazioni in ordine al "fumus" EL carattere di pertinenza ovvero di corpo EL reato dei beni sottoposti a vincolo non risultano ancorate alle peculiarità EL caso concreto). 6 7.4.Anche per l'accertamento EL fatto, sui quali è stata fondata l'emissione EL provvedimento di sequestro, si traduce in una violazione di legge per mancanza di motivazione, censurabile con ricorso per cassazione ai sensi ELl'art. 325, comma primo cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 28241 EL 18/02/2015, Rv. 264011; Sez. 1, n. 48253 EL 12/09/2017, n.m.; Sez. 3, n. 38026 EL 19/04/2017, n.m.; Sez. 3, n. 38025 EL 19/04/2017, n.m.). 7.5.In tal caso, però, è onere EL ricorrente: a) allegare al ricorso l’elemento indiziario dirimente di cui eccepisce l’omesso esame;
b) dare prova ELla sua effettiva esistenza tra gli atti trasmessi al tribunale EL riesame o comunque ELla sua acquisizione nel corso ELl’udienza camerale;
c) spiegarne la natura decisiva alla luce sia ELla limitata cognizione EL giudice EL riesame (cui non può essere demandato un giudizio anticipato sulla responsabilità di chi chiede il riesame EL provvedimento cautelare reale) sia EL fatto che ai fini EL sequestro preventivo sono sufficienti gli indizi EL reato, non i gravi indizi di colpevolezza, con la conseguenza che il provvedimento, sopratutto quando adottato per le finalità cautelari di cui all’art. 321, comma 1, cod. proc. pen., può riguardare anche beni di proprietà di terzi estranei al reato ipotizzato (cfr., sul punto, Sez. 3, n. 14823 EL 30/11/2016, dep. 2017, Lochi, n.m., secondo cui «poiché il c.d."effetto devolutivo" EL riesame deve essere inteso nel senso che il tribunale è tenuto a valutare, indipendentemente dalla prospettazione EL ricorrente, ogni aspetto relativo ai presupposti ELla misura cautelare (“fumus commissi ELicti" e, nel sequestro preventivo," periculum in mora”) (Sez. 3, n. 35083 EL 14/04/2016, Talano, Rv. 267508), il vizio denunciabile come violazione di legge deve riguardare l’omessa motivazione su questioni decisive sottoposte al Tribunale EL riesame ed evincibili dagli atti ad esso trasmessi o dalle produzioni difensive (atti, compresi quelli investigativi, la cui esistenza il ricorrente ha comunque l’onere di provare nella loro fisica collocazione tra quelli a disposizione EL Tribunale e allegare al ricorso)»). 7.6.Nel caso di specie non ricorre nessuna ELle ipotesi che legittimano il ricorso per cassazione sulla responsabilità EL ricorrente, avendo il Tribunale EL riesame dato succintamente conto ELle ragioni ELla propria decisione adottando una motivazione che in alcun modo può essere definita apparente o mancante. Nè risulta omesso l’esame di punti decisivi per l’accertamento EL fatto. 7.7.La Corte ricorda che il sequestro probatorio è un mezzo di ricerca ELla prova sicché per la sua adozione non è necessario che il "fatto" sia accertato in ogni sua componente, ma è sufficiente che sia ragionevolmente presumibile o probabile anche attraverso elementi logici (Sez. 3, n. 2761 EL 27/06/1991, Rv. 187816 - 01). Diversamente dal sequestro preventivo (misura cautelare reale), esso costituisce atto tipico di indagine messo a disposizione EL pubblico ministero per riscontrare la fondatezza ELla notizia di reato e assumere le proprie 7 determinazioni in ordine all’esercizio ELl’azione penale. Sarebbe irragionevole pretendere, come condizione di legittimità EL sequestro probatorio, la preesistenza EL risultato probatorio che con la sua adozione si intende acquisire. 7.8.Di qui il consolidato insegnamento secondo il quale se è vero che, in sede di riesame EL sequestro probatorio, il tribunale deve stabilire l'astratta configurabilità EL reato ipotizzato e che tale astrattezza non limita i poteri EL giudice nel senso che questi deve esclusivamente "prendere atto" ELla tesi accusatoria senza svolgere alcun'altra attività, ma determina soltanto l'impossibilità di esercitare una verifica in concreto ELla sua fondatezza, e che alla giurisdizione compete, perciò, il potere-dovere di espletare il controllo di legalità, sia pure nell'ambito ELle indicazioni di fatto offerte dal pubblico ministero, è altrettanto vero che l'accertamento ELla sussistenza EL "fumus commissi ELicti" va compiuto sotto il profilo ELla congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipica. Pertanto, il tribunale non deve instaurare un processo nel processo, ma svolgere l'indispensabile ruolo di garanzia, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull'esistenza ELla fattispecie dedotta ed esaminando l'integralità dei presupposti che legittimano il sequestro (Sez. U, n. 23 EL 20/11/1996, dep. 1997, Bassi, Rv. 206657 - 01; Sez. 3, n. 3465 EL 03/10/2019, dep. 2020, Rv. 278542 - 01; Sez. 2, n. 25320 EL 05/05/2016, Rv. 267007 - 01; Sez. 3, n. 15254 EL 10/03/2015, Rv. 263053 - 01; Sez. 3, n. 15177 EL 24/03/2011, Rv. 250300 - 01). 7.Alla declaratoria di inammissibilità EL ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., essendo essa ascrivibile a colpa EL ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere ELle spese EL procedimento nonché EL versamento di una somma in favore ELla Cassa ELle ammende, che si fissa equitativamente nella misura di 3.000,00. Il Collegio intende in tal modo esercitare la facoltà, introdotta dall’art. 1, comma 64, legge n. 103 EL 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità EL ricorso considerate le ragioni ELla inammissibilità stessa come sopra indicate. 8 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento ELle spese processuali e ELla somma di 3.000,00 in favore ELla Cassa ELle Ammende. Così deciso in Roma, il 13/02/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente AL CE CA CI
Udita la relazione svolta dal Consigliere AL CE;
lette le richieste EL Sostituto Procuratore generale Pasquale Fimiani che ha concluso per l’inammissibilità EL ricorso. 1.SI EM OB ricorre per l’annullamento ELl’ordinanza EL 9 settembre 2024 EL Tribunale di Pisa che ha rigettato la richiesta di riesame EL decreto EL 12 agosto 2024 EL Pubblico ministero che, nell’ambito EL procedimento penale iscritto a suo carico per i reati di cui agli artt. 110, 518- quater e 518-quaterdecies cod. pen., ha disposto il sequestro probatorio dei beni (opere d’arte, documentazione varia, certificati di autenticità, bombolette spray, una spugna, un nastro di carta, tubetti di colore acrilico, copia forense dei dati Penale Sent. Sez. 3 Num. 16083 Anno 2025 Presidente: CI LU Relatore: ACETO ALDO Data Udienza: 13/02/2025 2 contenuti nel proprio telefono cellulare) rinvenuti all’esito ELla perquisizione eseguita il 23 agosto 2024. 1.1.Con il primo motivo deduce l’omessa valutazione ELla doglianza con cui lamentava l’incompletezza EL fascicolo non integralmente trasmesso nei perentori termini di legge. 1.2.Con il secondo motivo deduce l’omessa motivazione sulla nullità EL decreto di sequestro per mancanza di motivazione circa le esigenze probatorie. 1.3.Con il terzo motivo deduce l’illegittimo rigetto ELl’eccezione di incompetenza territoriale EL Tribunale di Pisa essendo stati i fatti consumati a ST EL AG (Perugia) e /S (Venezia), non essendo possibile comprendere come possano essere stati accertati in Pisa. 1.4.Con il quarto motivo deduce l’illegittimo mancato riconoscimento dei presupposti cautelari con riferimento alla insussistenza EL fumus. 2.Il ricorso è inammissibile. 3.Si procede nei confronti EL ricorrente per i reati ricettazione di beni culturali e contraffazione di opere d’arte di cui agli artt. 110, 518-quater, 518-quaterdecies cod. pen. All’esito ELla perquisizione disposta dal Pubblico ministero sono state sequestrate le cose meglio indicate in premessa. Nel disattendere i rilievi difensivi, il Tribunale EL riesame ha sostenuto che: (i) gli atti trasmessi dal Pubblico ministero erano sufficienti e in grado di descrivere compiutamente l’attività svolta, i presupposti EL provvedimento ablatorio e la sua finalità probatoria (la necessità di una consulenza tecnica sulle opere d’arte); (ii) la dedotta incompetenza territoriale EL Pubblico ministero non inficia la validità EL decreto impugnato;
(iii) emerge, allo stato, il coinvolgimento EL ricorrente nelle trattative per la cessione ELle opere che si assumono contraffatte essendo stato altresì trovato nel possesso di numerose opere di dubbia provenienza non attribuibili, allo stato, all’artista Bansky. 4.Tanto premesso, il primo motivo è manifestamente infondato. 4.1.Trattandosi di sequestro probatorio, gli atti da trasmettere al tribunale EL riesame sono quelli sui quali si fonda il provvedimento impugnato (art. 324, comma 3, cod. proc. pen.). Ne è stato tratto argomento per sostenere che, in questi casi, il pubblico ministero ha l'obbligo di trasmettere al tribunale i soli atti posti a sostegno EL decreto impugnato, in quanto l'art. 324, comma 3, cod. proc. pen. non contiene alcun rinvio all'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., norma che, 3 in relazione alle misure cautelari personali, impone di allegare anche gli elementi sopravvenuti favorevoli alla persona sottoposta ad indagini (Sez. 6, n. 13937 EL 09/03/2022, Tonelli, Rv. 283141 - 01; Sez. 6, n. 53160 EL 11/11/2016, Trani, Rv. 269497 - 01; Sez. 5, n. 7273 EL 12/12/2024, dep. 2025, Lo Medico, non mass.; Sez. 3, n. 37949 EL 03/10/2024, Abbate, non mass.; Sez. 3, n. 16471 EL 02/04/2024, C., non mass.). 4.2.Non sussiste, pertanto, l’obbligo ELla discovery di tutti gli atti di indagine essendo sufficienti quelli ritenuti dal Pubblico ministero necessari alla decisione, salva la possibilità ELl’istante di produrre ulteriori elementi a sé favorevoli. 4.3.Il ricorrente non se ne può dolere e di certo non può affermare la natura metagiuridica ELla “sufficienza degli atti” quale criterio espressamente indicato dal Tribunale a sostegno EL rigetto ELl’analoga istanza difensiva (ciò che rende manifestamente infondata la dedotta carenza assoluta di motivazione). 5.Anche il secondo motivo è generico e manifestamente infondato. 5.1.Il ricorrente lamenta la nullità, insanabile, EL decreto di sequestro siccome totalmente privo di motivazione sulle esigenze probatorie. 5.2.Secondo l’insegnamento ELla Corte di cassazione, il decreto di sequestro probatorio - così come il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente ELla finalità perseguita per l'accertamento dei fatti (Sez. U, n. 36072 EL 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548 - 01; Sez. U, n. 5876 EL 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226711 - 01). 5.3.Si tratta di vizio non emendabile. 5.4.Nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro, le disposizioni concernenti il potere di annullamento EL tribunale, introdotte dalla legge 8 aprile 2015, n. 47 al comma nono ELl'art. 309 cod. proc. pen., sono applicabili - in virtù EL rinvio operato dall'art. 324, comma settimo ELlo stesso codice - in quanto compatibili con la struttura e la funzione EL provvedimento applicativo ELla misura cautelare reale e EL sequestro probatorio, nel senso che il tribunale EL riesame annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene la autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento, nonché degli elementi forniti dalla difesa (Sez. U, n. 18954 EL 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789 - 01; Sez. 3, n. 3038 EL 14/11/2023, dep. 2024, Emme Ci Tex S.r.l., Rv. 285747 - 01). 5.5.Tuttavia, colui il quale lamenti, in sede di legittimità, la nullità EL decreto di sequestro probatorio non sanabile dal tribunale EL riesame per la radicale mancanza di motivazione sulle esigenze probatorie, ha l’onere di dare prova di aver investito ELla questione il tribunale. 4 5.6.Ed invero, in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti "de libertate", pur nella peculiarità EL contesto decisorio EL giudizio di riesame resa manifesta dall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., il ricorrente ha l'onere di specificare le doglianze attinenti al merito (sul fatto, sulle fonti di prova e sulla relativa valutazione) onde provocare il giudice EL riesame a fornire risposte adeguate e complete, sulle quali la Corte di cassazione può essere chiamata ad esprimersi. Pertanto, in mancanza di tale devoluzione, è inammissibile il ricorso che sottoponga alla Corte di legittimità censure su tali punti, che non possono trovare risposte per carenza di cognizione in fatto addebitabile alla mancata osservanza EL predetto onere, in relazione ai limiti EL giudizio di cassazione, ex art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 20003 EL 10/01/2020, Di Maggio, Rv. 279505 - 03; Sez. 6, n. 16395 EL 10/01/2018, Rv. 272982; Sez. 6, n. 3058 EL 18/08/1992, Rv. 191962; Sez. 3, n. 3560 EL 10/12/2013, Rv. 258553). 5.7.Dalla lettura EL provvedimento impugnato non risulta che il ricorrente abbia investito ELla questione il tribunale sicché egli non può dolersi, in sede di legittimità, EL mancato esame d’ufficio ELla questione oggi dedotta per la prima volta. 6.Il terzo motivo è manifestamente infondato. 6.1.Ed invero, un tema di sequestro probatorio, non rileva l'incompetenza EL pubblico ministero in quanto la competenza ELl'organo requirente in fase di indagini preliminari costituisce un mero criterio di organizzazione EL lavoro investigativo, che assume rilievo giuridico soltanto nei rapporti tra uffici EL pubblico ministero e non inficia la validità degli atti compiuti dal P.M. eventualmente dichiarato "incompetente", sicché nel caso in cui siano stati conclusi protocolli operativi tra procure, che possono costituire una forma di coordinamento investigativo ex art. 371 cod. proc. pen., non rilevano questioni di competenza, potendo il mancato coordinamento essere esclusivamente oggetto di avocazione da parte EL procuratore generale presso la corte di appello ex art. 372, comma primo bis, cod. proc. pen. Di conseguenza non può farsi valere l'incompetenza EL pubblico ministero che ha disposto o convalidato il sequestro probatorio, in quanto questa è disciplinata solo per l'organo giurisdizionale (Sez. 6, n. 9989 EL 19/01/2018, Lillo, Rv. 272536 - 01; Sez. 3, n. 2791 EL 29/10/1998, Lotetuso, Rv. 212499 - 01; Sez. 6, n. 34320 EL 14/06/2023, Cammarano, non mass. sul punto;
Sez. 3, n. 32130 EL 16/05/2023, Milligan, non mass. sul punto;
Sez. 2, n. 44333 EL 15/120/2021, Picone, non mass. sul punto). 7.L’ultimo motivo è inammissibile perché proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge nella fase di legittimità. 5 7.1.È necessario ribadire che avverso le ordinanze emesse a norma degli artt. 322-bis e 324 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge. 7.2.Come più volte affermato da questa Corte, «in tema di riesame ELle misure cautelari reali, nella nozione di "violazione di legge” per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma ELl'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) ELl'art. 606 stesso codice» (Sez. U, n. 5876 EL 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710 - 01; si vedano, nello stesso senso, Sez. U, n. 25080 EL 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611-01, e, in motivazione, Sez. U, n. 5 EL 26/02/1991, Bruno;
tra le più recenti, Sez. 2, n. 5807 EL 18/01/2017, Rv. 269119 - 01; Sez. 6, n. 20816 EL 28/02/2013, Rv. 257007-01; Sez. 1, n. 6821 EL 31/01/2012, Rv. 252430-01; Sez. 5, n. 35532 EL 25/06/2010, Rv. 248129 - 01). 7.3. è quella che manca fisicamente (Sez. 5, n. 4942 EL 04/08/1998, n.m.; Sez. 5, n. 35532 EL 25/06/2010, cit.) o che è graficamente indecifrabile (Sez. 3, n. 19636 EL 19/01/2012, Rv. 252898-01); , invece è solo quella che «non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità EL discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 EL 10/11/1993, Rv. 196361 - 01), come, per esempio, nel caso di utilizzo di timbri o moduli a stampa (Sez. 1, n. 1831 EL 22/04/1994, Rv. 197465-01; Sez. 4, n. 520 EL 18/02/1999, Rv. 213486-01; Sez. 1, n. 43433 ELl’8/11/2005, Rv. 233270-01; Sez. 3, n. 20843, EL 28/04/2011, Rv. 250482-01) o di ricorso a clausole di stile (Sez. 6, n. 7441 EL 13/03/1992, Rv. 190883-01; Sez. 6, n. 25631 EL 24/05/2012, Rv. 254161 - 01) e, più in generale, quando la motivazione dissimuli la totale mancanza di un vero e proprio esame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, o sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonea a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U., n. 25932 EL 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01; nello stesso senso anche Sez. 4, n. 43480 EL 30/09/2014, Rv. 260314, secondo cui la motivazione ELl'ordinanza confermativa EL decreto di sequestro probatorio è meramente apparente - quindi censurabile con il ricorso per cassazione per violazione di legge - quando le argomentazioni in ordine al "fumus" EL carattere di pertinenza ovvero di corpo EL reato dei beni sottoposti a vincolo non risultano ancorate alle peculiarità EL caso concreto). 6 7.4.Anche per l'accertamento EL fatto, sui quali è stata fondata l'emissione EL provvedimento di sequestro, si traduce in una violazione di legge per mancanza di motivazione, censurabile con ricorso per cassazione ai sensi ELl'art. 325, comma primo cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 28241 EL 18/02/2015, Rv. 264011; Sez. 1, n. 48253 EL 12/09/2017, n.m.; Sez. 3, n. 38026 EL 19/04/2017, n.m.; Sez. 3, n. 38025 EL 19/04/2017, n.m.). 7.5.In tal caso, però, è onere EL ricorrente: a) allegare al ricorso l’elemento indiziario dirimente di cui eccepisce l’omesso esame;
b) dare prova ELla sua effettiva esistenza tra gli atti trasmessi al tribunale EL riesame o comunque ELla sua acquisizione nel corso ELl’udienza camerale;
c) spiegarne la natura decisiva alla luce sia ELla limitata cognizione EL giudice EL riesame (cui non può essere demandato un giudizio anticipato sulla responsabilità di chi chiede il riesame EL provvedimento cautelare reale) sia EL fatto che ai fini EL sequestro preventivo sono sufficienti gli indizi EL reato, non i gravi indizi di colpevolezza, con la conseguenza che il provvedimento, sopratutto quando adottato per le finalità cautelari di cui all’art. 321, comma 1, cod. proc. pen., può riguardare anche beni di proprietà di terzi estranei al reato ipotizzato (cfr., sul punto, Sez. 3, n. 14823 EL 30/11/2016, dep. 2017, Lochi, n.m., secondo cui «poiché il c.d."effetto devolutivo" EL riesame deve essere inteso nel senso che il tribunale è tenuto a valutare, indipendentemente dalla prospettazione EL ricorrente, ogni aspetto relativo ai presupposti ELla misura cautelare (“fumus commissi ELicti" e, nel sequestro preventivo," periculum in mora”) (Sez. 3, n. 35083 EL 14/04/2016, Talano, Rv. 267508), il vizio denunciabile come violazione di legge deve riguardare l’omessa motivazione su questioni decisive sottoposte al Tribunale EL riesame ed evincibili dagli atti ad esso trasmessi o dalle produzioni difensive (atti, compresi quelli investigativi, la cui esistenza il ricorrente ha comunque l’onere di provare nella loro fisica collocazione tra quelli a disposizione EL Tribunale e allegare al ricorso)»). 7.6.Nel caso di specie non ricorre nessuna ELle ipotesi che legittimano il ricorso per cassazione sulla responsabilità EL ricorrente, avendo il Tribunale EL riesame dato succintamente conto ELle ragioni ELla propria decisione adottando una motivazione che in alcun modo può essere definita apparente o mancante. Nè risulta omesso l’esame di punti decisivi per l’accertamento EL fatto. 7.7.La Corte ricorda che il sequestro probatorio è un mezzo di ricerca ELla prova sicché per la sua adozione non è necessario che il "fatto" sia accertato in ogni sua componente, ma è sufficiente che sia ragionevolmente presumibile o probabile anche attraverso elementi logici (Sez. 3, n. 2761 EL 27/06/1991, Rv. 187816 - 01). Diversamente dal sequestro preventivo (misura cautelare reale), esso costituisce atto tipico di indagine messo a disposizione EL pubblico ministero per riscontrare la fondatezza ELla notizia di reato e assumere le proprie 7 determinazioni in ordine all’esercizio ELl’azione penale. Sarebbe irragionevole pretendere, come condizione di legittimità EL sequestro probatorio, la preesistenza EL risultato probatorio che con la sua adozione si intende acquisire. 7.8.Di qui il consolidato insegnamento secondo il quale se è vero che, in sede di riesame EL sequestro probatorio, il tribunale deve stabilire l'astratta configurabilità EL reato ipotizzato e che tale astrattezza non limita i poteri EL giudice nel senso che questi deve esclusivamente "prendere atto" ELla tesi accusatoria senza svolgere alcun'altra attività, ma determina soltanto l'impossibilità di esercitare una verifica in concreto ELla sua fondatezza, e che alla giurisdizione compete, perciò, il potere-dovere di espletare il controllo di legalità, sia pure nell'ambito ELle indicazioni di fatto offerte dal pubblico ministero, è altrettanto vero che l'accertamento ELla sussistenza EL "fumus commissi ELicti" va compiuto sotto il profilo ELla congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipica. Pertanto, il tribunale non deve instaurare un processo nel processo, ma svolgere l'indispensabile ruolo di garanzia, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull'esistenza ELla fattispecie dedotta ed esaminando l'integralità dei presupposti che legittimano il sequestro (Sez. U, n. 23 EL 20/11/1996, dep. 1997, Bassi, Rv. 206657 - 01; Sez. 3, n. 3465 EL 03/10/2019, dep. 2020, Rv. 278542 - 01; Sez. 2, n. 25320 EL 05/05/2016, Rv. 267007 - 01; Sez. 3, n. 15254 EL 10/03/2015, Rv. 263053 - 01; Sez. 3, n. 15177 EL 24/03/2011, Rv. 250300 - 01). 7.Alla declaratoria di inammissibilità EL ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., essendo essa ascrivibile a colpa EL ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere ELle spese EL procedimento nonché EL versamento di una somma in favore ELla Cassa ELle ammende, che si fissa equitativamente nella misura di 3.000,00. Il Collegio intende in tal modo esercitare la facoltà, introdotta dall’art. 1, comma 64, legge n. 103 EL 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità EL ricorso considerate le ragioni ELla inammissibilità stessa come sopra indicate. 8 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento ELle spese processuali e ELla somma di 3.000,00 in favore ELla Cassa ELle Ammende. Così deciso in Roma, il 13/02/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente AL CE CA CI