Sentenza 7 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 07/01/2026, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00199/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06349/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6349 del 2024, proposto dalla Signora
-OMISSIS- in qualità di esercente la potestà sul minore -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato UC NI , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) - Ambasciata d'Italia a Tunisi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall' Avvocatura Generale dello Stato , con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, 12.
Per l'annullamento dei provvedimenti di diniego del visto d'ingresso per turismo, emanati in data 21/2/2024 dall'Ambasciata d'Italia a Tunisi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2025 il dott. TO MA IO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente – di nazionalità tunisina – con gravame ritualmente proposto, ha impugnato i provvedimenti dell' Ambasciata d'Italia a Tunisi del 21/2 /2024 di diniego dei visti d'ingresso per motivi di turismo – richiesti al fine di trascorrere, unitamente al proprio figlio minorenne, un periodo di vacanza di 8 giorni in Italia presso il proprio cognato - con la motivazione di non aver provato adeguati mezzi di sussistenza.
Il MAECI si è costituito in resistenza - a mezzo della difesa erariale – depositando la relativa documentazione.
All’udienza pubblica del 15/12/2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Ciò premesso, il ricorso evidenzia come il censurato diniego sia stato emesso inaudita altera parte , denunciandone – in sintesi – il difetto d’istruttoria e di motivazione congrua nonché il travisamento e l’erronea valutazione dei fatti.
Ritiene il Collegio che le censure evidenziate dalla ricorrente siano manifestamente fondate.
Benchè il diniego risulti formulato – dalla competente Sede Diplomatica a Tunisi - con modalità oltremodo apodittiche , il provvedimento impugnato non solo non è stato preceduto dal cd. preavviso di rigetto ex art. 10 bis L 241/1990 – obbligatorio ratione temporis – ma neanche da quel minimo di contraddittorio amministrativo assicurato, nella fase endoprocedimentale, dal cd. colloquio consolare ex art. 4, comma 2, secondo periodo del DI 11/5/201.
C on conseguente deficit istruttorio e motivazionale .
Sotto quest’ultimo profilo, risulta pure evidente il carattere meramente seriale della motivazione.
Pertanto, il Collegio ravvisa la manifesta fondatezza dei motivi indicati nel gravame.
In conclusione, accoglie il ricorso e – per l’effetto – annulla i provvedimenti impugnati.
Né – in sede di riesercizio del potere – la Rappresentanza Diplomatica a Tunisi potrà reiterare i dinieghi in base alle stesse risultanze istruttorie sinora acquisite.
Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza e vengono liquidate nella misura forfettaria indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e - per l’effetto – annulla i provvedimenti impugnati.
Liquida le spese processuali - oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato – in € 1.500 (millecinquecento), a carico del MAECI e a favore della ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NC ZI, Presidente
TO MA IO, Referendario, Estensore
Giovanni Petroni, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TO MA IO | NC ZI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.