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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 20/10/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. N. 231/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Marika MOTTA Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice relatore
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al R.G.V.G. N. 231/2025, avente ad oggetto domanda cumulativa per la separazione consensuale dei coniugi e cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, promossa da:
(C.F.: , nato ad [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
in Assoro, Contrada Pirito n. 2 e la Sig.ra (C.F.: Parte_2 C.F._2
nata a [...] il [...], residente in [...], Contrada Pirito n. 2 entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Maria Teresa Cimino (C.F. ), del Foro di C.F._3
Enna, ed elettivamente domiciliati presso lo Studio di quest'ultima, sito in Enna Corso Sicilia n. 63.
-RICORRENTI- Visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, dott.ssa Stefania Leonte, espresso in data
17/02/2025;
Rimessa al Collegio per la decisione, all'udienza del 15/05/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno formulato ai sensi degli artt. 473- Parte_1 Parte_2
bis. 49 e 473-bis.51 c.p.c., domanda cumulativa per la separazione consensuale dei coniugi e la cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli stessi contratto in Leonforte (EN) in data
29.05.1997, trascritto nei registri dello Stato civile del comune di Leonforte nell'anno 1997 al n. 19 parte II, Serie A, alle condizioni rispettivamente indicate in seno al ricorso congiuntamente sottoscritto e depositato il 6 febbraio 2025.
I ricorrenti hanno precisato: - che dalla loro unione coniugale sono nati due figli: , nata Persona_1
a Enna il 17.09.1999, oggi maggiorenne ed economicamente autonoma (CF: ) C.F._4
e nato a [...] il [...], oggi maggiorenne ma non economicamente Persona_2
autosufficiente e studente universitario (CF: ); - che il sig. e la sig.ra C.F._5 Pt_1
sono proprietari in ragione di un 50% ciascuno indiviso delle seguenti unità immobiliari site Pt_2
in Assoro, contrada Pirito n. 2, meglio identificati al catasto al: foglio 5, particella 568, sub.2, categoria C/6, classe 3, piano S-1, con superficie catastale totale di metri quadrati 42 e con rendita annua pari ad € 78,09; foglio 5, particella 568, sub.1, categoria A/3, classe 2, piano S1-T1, superficie catastale di 13,5 vani e con rendita annua pari ad € 313,75; foglio 5, particella 583, categoria C/6, classe 3, piano T, superficie catastale di metri quadrati 30 e rendita annua pari ad € 55,78; foglio 5, particella 582, particela seminativo di classe 2 per una estensione di metri quadrati 2.703,00 e rendita catastale di € 15,36.
Ciò premesso, va preliminarmente ritenuta l'ammissibilità del cumulo della domanda congiunta di separazione e divorzio (cfr. in tal senso Cass. ord. n. 28727 del 16.10.2023 pronunciata ai sensi dell'art. 363 bis, c.p.c., e già l'orientamento in tal senso espresso da alcuni Tribunali di merito, cfr.
Trib. Terni del 22.06.2023).
Rilevato che la separazione è stata decisa alle seguenti condizioni:
“1. dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. il figlio continuerà a vivere con la madre nella casa coniugale sita in Assoro Contrada Per_2
Pirito snc e che, pertanto, viene a lei assegnata con tutti i mobili e gli arredi che la compongono;
3. il padre contribuirà al mantenimento ordinario di versando, direttamente alle stesso, un Per_2 assegno di € 400,00 (somma annualmente ed automaticamente rivalutabile secondo gli indici ISTAT).
Il contributo al mantenimento sarà versato su una carta PostePay intestata al figlio n.
4023601015535628.
4. Il sig. provvederà a sostenere in misura del 100% tutte le spese di carattere straordinario Pt_1
necessarie per il figlio, ivi compreso canone di locazione e relativi oneri condominiali della casa dallo stesso locata per la frequentazione dell'università, tasse universitarie, i testi. Le utenze della casa locata saranno ricomprese nel mantenimento ordinario. Per tutto quanto non espressamente
Contr previsto, le parti aderiscono e fanno riferimento al protocollo sottoscritto dal nel novembre del
2017;
5. Il sig. si obbliga a versare a titolo di contributo al mantenimento della moglie, la somma Pt_1 mensile di € 300,00 somma annualmente ed automaticamente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
6. Il Sig. e la sig.ra trasferiranno, a titolo gratuito, entro mesi sei dalla data di Pt_1 Pt_2
omologazione della presente separazione ciascuno il proprio 50% indiviso della nuda proprietà degli immobili sotto identificati ai due figli maggiorenni, siti in Assoro Contrada Pirito:
- foglio 5, particella 568, sub.2, categoria C/6, classe 3, piano S-1, con superficie catastale totale di metri quadrati 42 e con rendita annua pari ad € 78,09;
- -foglio 5, particella 568, sub.1, categoria A/3, classe 2, piano S1-T1, superficie catastale di 13,5 vani e con rendita annua pari ad € 313,75;
- foglio 5, particella 583, categoria C/6, classe 3, piano T, superficie catastale di metri quadrati 30
e rendita annua pari ad € 55,78;
- foglio 5, particella 582, particela seminativo di classe 2 per una estensione di metri quadrati
2.703,00 e rendita catastale di € 15,36; detto trasferimento immobiliare a titolo gratuito costituisce elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
7. Il sig. costituirà, contestualmente, un usufrutto, sul proprio 50% indiviso, in favore del Pt_1
coniuge sugli gli immobili già sopra identificati. Parte_2
8. Il notaio sarà scelto da entrambe le parti e le spese di trasferimento saranno a carico del sig.
. Si precisa che il trasferimento a titolo gratuito della nuda proprietà dei suddetti immobili, Pt_1
in favore dei figli maggiorenni e la costituzione del diritto di usufrutto alla coniuge da parte del sul proprio 50%, costituisce elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione Pt_1
della crisi coniugale.
9. I coniugi sono titolari di ben 12 buoni fruttiferi postali così indentificati:
a) 75632149 di € 5000 sottoscritto il 26/08/2014 con scadenza al 26/08/2026;
b) 75632150 di € 5000 sottoscritto il 26/08/2014 con scadenza al 26/08/2026;
c) 75632151 di € 5000 sottoscritto il 26/08/2014 con scadenza al 26/08/2026;
d) 75632152 di € 5000 sottoscritto il 26/08/2014 con scadenza al 26/08/2026;
e) 75632153 di € 5000 sottoscritto il 26/08/2014 con scadenza al 26/08/2026;
f) 75632154 di € 5000 sottoscritto il 26/08/2014 con scadenza al 26/08/2026;
g) 75632155 di € 5000 sottoscritto il 26/08/2014 con scadenza al 26/08/2026;
h) 76625340 di € 10.000 sottoscritto il 13/12/2014 con scadenza il 13/12/2026;
i) 76625341 di € 10.000 sottoscritto il 13/12/2014 con scadenza il 13/12/2026;
j) 76625342 di € 10.000 sottoscritto il 13/12/2014 con scadenza il 13/12/2026;
k) 76625343 di € 10.000 sottoscritto il 13/12/2014 con scadenza il 13/12/2026;
l) 76625344 di € 10000 sottoscritto il 13/12/2014 con scadenza il 13/12/2026;
10. I coniugi si obbligano, al momento della scadenza di ogni titolo a suddividere il relativo importo, per complessivi € 85.000,00 di valore nominale, in cinque quote uguali che saranno cosi attribuite: Per_ una alla figlia , una al figlio , una alla sig.ra ed una al sig. ; una quota Per_2 Pt_2 Pt_1
sarà versata in un conto corrente cointestato tra i coniugi e il relativo importo sarà utilizzato da entrambi al solo scopo di pagare le spese della tassa IMU della casa di proprietà della sig.ra Pt_2
sita in Leonforte, via Torretta n. 80 fino alla avvenuta locazione dell'immobile; spese condominiali ordinarie della casa di via Redentore n.50 in Catania, sempre di proprietà della sig.ra ; Pt_2
pagamento della TARI della casa coniugale sita in Assoro Contrada Pirito snc;
il pagamento della tassa IMU della casa di proprietà della sig.ra sita in Leonforte, Piazza Verga n.3; il Pt_2 pagamento dell'assicurazione de bollo auto della Renegade in uso al figlio;
le utenze Per_2
relative alla casa coniugale quali luce, acqua gas e connessione internet, fino a quando l'immobile resterà abitato dalla sig.ra ; Pt_2
11. Il sig. si obbliga a trasferire, entro un anno dalla data di omologa della presente Pt_1 separazione, l'autovettura marca Jeep modello Renegade targata EZ716VK a sue esclusive spese;
Ciò premesso, preso atto della volontà dei coniugi di non volersi riconciliare e ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla legge, va, pertanto, statuito come da domanda, alle condizioni indicate in ricorso, per come chiesto all'udienza del 15/05/2025, nel corso della quale, le parti hanno confermato il ricorso a firma congiunta, depositato il 06/02/2025, per la pronuncia di un provvedimento di separazione consensuale e divorzio congiunto, dichiarando altresì che non intendono riconciliarsi.
Tanto premesso, va omologato l'accordo relativo alle condizioni della separazione personale dei coniugi in epigrafe, come sopra riportate.
Il giudizio dovrà quindi proseguire per la definizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, come da separata ordinanza emessa in data odierna.
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M
Il Tribunale omologa la separazione personale dei coniugi (C.F.: Parte_1
, nato ad [...] il [...] e la Sig.ra (C.F.: C.F._1 Parte_2
nata a [...] il [...], alle condizioni di cui al ricorso congiunto C.F._2
depositato il 06 febbraio 2025, come richiamate in parte motiva;
-Ordina al competente Ufficiale di Stato Civile di provvedere alla relativa annotazione a margine dell'atto suddetto e alle ulteriori incombenze di legge;
-Dispone, come da separata ordinanza, la rimessione della causa innanzi al Giudice delegato ai fini del prosieguo del processo in ordine alla ulteriore domanda congiunta di divorzio.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2025.
Il giudice rel./est. Il presidente dott. Rosario Vacirca dott.ssa Marika Motta
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Marika MOTTA Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice relatore
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al R.G.V.G. N. 231/2025, avente ad oggetto domanda cumulativa per la separazione consensuale dei coniugi e cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, promossa da:
(C.F.: , nato ad [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
in Assoro, Contrada Pirito n. 2 e la Sig.ra (C.F.: Parte_2 C.F._2
nata a [...] il [...], residente in [...], Contrada Pirito n. 2 entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Maria Teresa Cimino (C.F. ), del Foro di C.F._3
Enna, ed elettivamente domiciliati presso lo Studio di quest'ultima, sito in Enna Corso Sicilia n. 63.
-RICORRENTI- Visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, dott.ssa Stefania Leonte, espresso in data
17/02/2025;
Rimessa al Collegio per la decisione, all'udienza del 15/05/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno formulato ai sensi degli artt. 473- Parte_1 Parte_2
bis. 49 e 473-bis.51 c.p.c., domanda cumulativa per la separazione consensuale dei coniugi e la cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli stessi contratto in Leonforte (EN) in data
29.05.1997, trascritto nei registri dello Stato civile del comune di Leonforte nell'anno 1997 al n. 19 parte II, Serie A, alle condizioni rispettivamente indicate in seno al ricorso congiuntamente sottoscritto e depositato il 6 febbraio 2025.
I ricorrenti hanno precisato: - che dalla loro unione coniugale sono nati due figli: , nata Persona_1
a Enna il 17.09.1999, oggi maggiorenne ed economicamente autonoma (CF: ) C.F._4
e nato a [...] il [...], oggi maggiorenne ma non economicamente Persona_2
autosufficiente e studente universitario (CF: ); - che il sig. e la sig.ra C.F._5 Pt_1
sono proprietari in ragione di un 50% ciascuno indiviso delle seguenti unità immobiliari site Pt_2
in Assoro, contrada Pirito n. 2, meglio identificati al catasto al: foglio 5, particella 568, sub.2, categoria C/6, classe 3, piano S-1, con superficie catastale totale di metri quadrati 42 e con rendita annua pari ad € 78,09; foglio 5, particella 568, sub.1, categoria A/3, classe 2, piano S1-T1, superficie catastale di 13,5 vani e con rendita annua pari ad € 313,75; foglio 5, particella 583, categoria C/6, classe 3, piano T, superficie catastale di metri quadrati 30 e rendita annua pari ad € 55,78; foglio 5, particella 582, particela seminativo di classe 2 per una estensione di metri quadrati 2.703,00 e rendita catastale di € 15,36.
Ciò premesso, va preliminarmente ritenuta l'ammissibilità del cumulo della domanda congiunta di separazione e divorzio (cfr. in tal senso Cass. ord. n. 28727 del 16.10.2023 pronunciata ai sensi dell'art. 363 bis, c.p.c., e già l'orientamento in tal senso espresso da alcuni Tribunali di merito, cfr.
Trib. Terni del 22.06.2023).
Rilevato che la separazione è stata decisa alle seguenti condizioni:
“1. dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. il figlio continuerà a vivere con la madre nella casa coniugale sita in Assoro Contrada Per_2
Pirito snc e che, pertanto, viene a lei assegnata con tutti i mobili e gli arredi che la compongono;
3. il padre contribuirà al mantenimento ordinario di versando, direttamente alle stesso, un Per_2 assegno di € 400,00 (somma annualmente ed automaticamente rivalutabile secondo gli indici ISTAT).
Il contributo al mantenimento sarà versato su una carta PostePay intestata al figlio n.
4023601015535628.
4. Il sig. provvederà a sostenere in misura del 100% tutte le spese di carattere straordinario Pt_1
necessarie per il figlio, ivi compreso canone di locazione e relativi oneri condominiali della casa dallo stesso locata per la frequentazione dell'università, tasse universitarie, i testi. Le utenze della casa locata saranno ricomprese nel mantenimento ordinario. Per tutto quanto non espressamente
Contr previsto, le parti aderiscono e fanno riferimento al protocollo sottoscritto dal nel novembre del
2017;
5. Il sig. si obbliga a versare a titolo di contributo al mantenimento della moglie, la somma Pt_1 mensile di € 300,00 somma annualmente ed automaticamente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
6. Il Sig. e la sig.ra trasferiranno, a titolo gratuito, entro mesi sei dalla data di Pt_1 Pt_2
omologazione della presente separazione ciascuno il proprio 50% indiviso della nuda proprietà degli immobili sotto identificati ai due figli maggiorenni, siti in Assoro Contrada Pirito:
- foglio 5, particella 568, sub.2, categoria C/6, classe 3, piano S-1, con superficie catastale totale di metri quadrati 42 e con rendita annua pari ad € 78,09;
- -foglio 5, particella 568, sub.1, categoria A/3, classe 2, piano S1-T1, superficie catastale di 13,5 vani e con rendita annua pari ad € 313,75;
- foglio 5, particella 583, categoria C/6, classe 3, piano T, superficie catastale di metri quadrati 30
e rendita annua pari ad € 55,78;
- foglio 5, particella 582, particela seminativo di classe 2 per una estensione di metri quadrati
2.703,00 e rendita catastale di € 15,36; detto trasferimento immobiliare a titolo gratuito costituisce elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
7. Il sig. costituirà, contestualmente, un usufrutto, sul proprio 50% indiviso, in favore del Pt_1
coniuge sugli gli immobili già sopra identificati. Parte_2
8. Il notaio sarà scelto da entrambe le parti e le spese di trasferimento saranno a carico del sig.
. Si precisa che il trasferimento a titolo gratuito della nuda proprietà dei suddetti immobili, Pt_1
in favore dei figli maggiorenni e la costituzione del diritto di usufrutto alla coniuge da parte del sul proprio 50%, costituisce elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione Pt_1
della crisi coniugale.
9. I coniugi sono titolari di ben 12 buoni fruttiferi postali così indentificati:
a) 75632149 di € 5000 sottoscritto il 26/08/2014 con scadenza al 26/08/2026;
b) 75632150 di € 5000 sottoscritto il 26/08/2014 con scadenza al 26/08/2026;
c) 75632151 di € 5000 sottoscritto il 26/08/2014 con scadenza al 26/08/2026;
d) 75632152 di € 5000 sottoscritto il 26/08/2014 con scadenza al 26/08/2026;
e) 75632153 di € 5000 sottoscritto il 26/08/2014 con scadenza al 26/08/2026;
f) 75632154 di € 5000 sottoscritto il 26/08/2014 con scadenza al 26/08/2026;
g) 75632155 di € 5000 sottoscritto il 26/08/2014 con scadenza al 26/08/2026;
h) 76625340 di € 10.000 sottoscritto il 13/12/2014 con scadenza il 13/12/2026;
i) 76625341 di € 10.000 sottoscritto il 13/12/2014 con scadenza il 13/12/2026;
j) 76625342 di € 10.000 sottoscritto il 13/12/2014 con scadenza il 13/12/2026;
k) 76625343 di € 10.000 sottoscritto il 13/12/2014 con scadenza il 13/12/2026;
l) 76625344 di € 10000 sottoscritto il 13/12/2014 con scadenza il 13/12/2026;
10. I coniugi si obbligano, al momento della scadenza di ogni titolo a suddividere il relativo importo, per complessivi € 85.000,00 di valore nominale, in cinque quote uguali che saranno cosi attribuite: Per_ una alla figlia , una al figlio , una alla sig.ra ed una al sig. ; una quota Per_2 Pt_2 Pt_1
sarà versata in un conto corrente cointestato tra i coniugi e il relativo importo sarà utilizzato da entrambi al solo scopo di pagare le spese della tassa IMU della casa di proprietà della sig.ra Pt_2
sita in Leonforte, via Torretta n. 80 fino alla avvenuta locazione dell'immobile; spese condominiali ordinarie della casa di via Redentore n.50 in Catania, sempre di proprietà della sig.ra ; Pt_2
pagamento della TARI della casa coniugale sita in Assoro Contrada Pirito snc;
il pagamento della tassa IMU della casa di proprietà della sig.ra sita in Leonforte, Piazza Verga n.3; il Pt_2 pagamento dell'assicurazione de bollo auto della Renegade in uso al figlio;
le utenze Per_2
relative alla casa coniugale quali luce, acqua gas e connessione internet, fino a quando l'immobile resterà abitato dalla sig.ra ; Pt_2
11. Il sig. si obbliga a trasferire, entro un anno dalla data di omologa della presente Pt_1 separazione, l'autovettura marca Jeep modello Renegade targata EZ716VK a sue esclusive spese;
Ciò premesso, preso atto della volontà dei coniugi di non volersi riconciliare e ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla legge, va, pertanto, statuito come da domanda, alle condizioni indicate in ricorso, per come chiesto all'udienza del 15/05/2025, nel corso della quale, le parti hanno confermato il ricorso a firma congiunta, depositato il 06/02/2025, per la pronuncia di un provvedimento di separazione consensuale e divorzio congiunto, dichiarando altresì che non intendono riconciliarsi.
Tanto premesso, va omologato l'accordo relativo alle condizioni della separazione personale dei coniugi in epigrafe, come sopra riportate.
Il giudizio dovrà quindi proseguire per la definizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, come da separata ordinanza emessa in data odierna.
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M
Il Tribunale omologa la separazione personale dei coniugi (C.F.: Parte_1
, nato ad [...] il [...] e la Sig.ra (C.F.: C.F._1 Parte_2
nata a [...] il [...], alle condizioni di cui al ricorso congiunto C.F._2
depositato il 06 febbraio 2025, come richiamate in parte motiva;
-Ordina al competente Ufficiale di Stato Civile di provvedere alla relativa annotazione a margine dell'atto suddetto e alle ulteriori incombenze di legge;
-Dispone, come da separata ordinanza, la rimessione della causa innanzi al Giudice delegato ai fini del prosieguo del processo in ordine alla ulteriore domanda congiunta di divorzio.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2025.
Il giudice rel./est. Il presidente dott. Rosario Vacirca dott.ssa Marika Motta
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.