Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 28/02/2025, n. 942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 942 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
Segue verbale udienza del 28.2.2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
nella persona del G.O.P. dr. Marino Pelosi, ha pronunziato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al n. 2991/21 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
tra
C.F. in persona del legale rapp.te pro tempore rapp.to e difeso Parte_1 P.IVA_1
dall'Avv. Romeo Barile come da procura in atti;
Opponente
e
C.F. in qualità di titolare e legale rapp.te p.t. Controparte_1 C.F._1
dell'omonima Azienda Agricola rappresentato e difeso dall'Avv. Sara Zammiello come da procura in atti;
Opposta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3.2.2021 , nella qualità di titolare dell'omonima Controparte_1
Azienda Agricola, chiedeva al Tribunale di Salerno di ingiungere alla il Pt_1 Parte_1
pagamento della somma di € 15.234,09, oltre interessi e spese del procedimento monitorio;
a sostegno della domanda il ricorrente allegava il mancato pagamento di fatture emesse a fronte di forniture di latte vaccino eseguite a favore della stessa società.
pagamento della somma di € 15.234,09, oltre interessi e spese del procedimento monitorio;
Con atto di citazione regolarmente notificato l'ingiunta società proponeva opposizione avverso detto decreto chiedendone la revoca in quanto privo di ogni effetto giuridico;
nel merito accertare e dichiarare l'eventuale importo complessivamente dovuto dalla e CP_2 Pt_1
all' . Controparte_3
Si costituiva l'opposto chiedendo via preliminare la concessione della provvisoria esecutività dell'opposto decreto ingiuntivo, nel merito il rigetto della proposta opposizione siccome del tutto infondata sia in fatto, sia in diritto.
Con ordinanza del 15.2.2023, il giudice concedeva la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto.
Successivamente, con ordinanza del 21.10.2024 il giudice, rilevata la mancata indicazione di mezzi istruttori, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava la causa alla odierna udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Preliminarmente va ricordato che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo rappresenta uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria, e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che l'oggetto di tale giudizio non è affatto limitato al controllo di validità o merito del decreto ingiuntivo, ma involge il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso. L'opponente finisce con il rivestire solo formalmente il ruolo di attore, mentre, in concreto, risulta e rimane convenuto rispetto alla pretesa azionata dalla sua controparte sin dal momento della presentazione del ricorso. Dunque, le posizioni processuali risultano invertite, l'opponente è sì attore in senso formale, ma di fatto è convenuto in senso sostanziale, dovendo difendersi rispetto alla domanda introdotta con il ricorso monitorio, sicché l'opposto, convenuto in senso formale, è di fatto attore in senso sostanziale.
Pertanto, l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., ed incombe al creditore opposto la prova piena del credito azionato, mentre al debitore la prova dei fatti estintivi modificativi della prestazione.
In particolare, in conformità di quanto statuito dalla Suprema Corte (ex multis SS. UU. n.
13533/01, 1743/07, 1554/05), il creditore che agisca per l'adempimento (i seguenti principi operano anche in caso di risoluzione contrattuale e di risarcimento del danno) deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero l'eventuale fatto modificativo. Dunque, l'azione di adempimento, di risoluzione e di risarcimento del danno da inadempimento hanno in comune il titolo ed il vincolo contrattuale di cui si deduce la violazione ad opera dell'altro contraente, sicché alla parte che le propone non può addossarsi altro onere, a norma dell'art. 2697 c.c., che di provare l'esistenza di quel titolo e, quindi, l'insorgenza di obbligazioni ad esso connesse, incombendo alla controparte, invece, l'onere della prova di avere adempiuto. Sia che il creditore agisca per l'adempimento dell'obbligazione, sia che domandi il risarcimento per l'inadempimento contrattuale, in entrambi i casi il creditore dovrà provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza, e non anche l'inadempimento, mentre il debitore dovrà eccepire e dimostrare il fatto estintivo dell'adempimento (sent. n. 973/96; n. 3232/98; n. 11629/99), secondo quanto previsto dall'art. 2697 c.c.
Ciò detto la proposta opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata.
Indiscusso è il rapporto contrattuale intercorso tra le parti.
Risulta versata in atti nota racc.ta del 16.4.2020 a mezzo della quale l'opponente società sottoponeva all'opposto un piano di rientro della esposizione debitoria di € 15.234,09, somma pari a quella azionata in via monitoria e per le medesime causali;
nella stessa nota, riconoscendo l'esistenza del debito nei confronti dell'opposto, veniva proposta l'estinzione del debito mediante il pagamento, in più soluzioni, del 70% dell'importo imponibile dovuto.
Detta nota non è mai stata contestata né disconosciuta dall'opponente; il riconoscimento operato dall'opponente reca la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito ed è stato volontariamente e scientemente comunicato all'opposto all'esito dell'esame della
“scheda contabile in essere tra le parti” (cfr. Cass. n. 15353/2002, Cass. civ., n. 9097/2018); lo stesso riconoscimento dispensa il creditore opposto dall'onere di provare quell'obbligazione, che si presume esistente fino a prova contraria;
fino alla prova, cioè, dell'estinzione dell'obbligazione successivamente a detta dichiarazione. Prova non pervenuta nel caso di specie. Quanto sopra comporta il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'opposto decreto.
Le spese seguono la soccombenza dell'opponente e vengono liquidate come da dispositivo ex dm. Giustizia 55/14.
Non si ravvisano, infine, gli estremi per la chiesta applicazione dell'art. 96 c.p.c., che, rispondendo, nell'interpretazione avallata dalla pronuncia della Corte Cost. n. 152/2016, ad una funzione sanzionatoria dell'offesa arrecata alla giurisdizione, presuppone l'accertamento della mala fede o colpa grave della parte soccombente (Cass. Civ. 21570/2012).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del
G.o.p. Marino Pelosi, definitivamente pronunciando sulla opposizione di cui al n. R.G. 2991/21 ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e conferma l'opposto decreto ingiuntivo n. 253/21;
2) Condanna l'opponente e in persona del legale rapp.te p.t., al Pt_1 Parte_1
pagamento, in favore dell'opposto, delle spese processuali che liquida nella complessiva somma di € 4.000,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, nonché c.p.a. ed iva se dovuta, con attribuzione al Difensore dell'opposta dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Salerno il 28.2.2025
Il G.o.p.
Dr. Marino Pelosi