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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/01/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SECONDA SEZIONE LAVORO
N.R.G. 31426/2024
Il Giudice Rossella Masi, a seguito dell'udienza del 08.01.2025, sostituita da note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite proposte da
) rappresentata e difesa sia Parte_1 C.F._1
congiuntamente che disgiuntamente dagli Avv.ti CIRO CUTILLO e
FRANCESCO RAUCCI (rg. 31426/2024) e dall'Avv.to CIRO CUTILLO
(rg. 32304/2024)
ricorrente contro
(CF ) Controparte_1 P.IVA_1
resistente contumace
OGGETTO: indennità sostitutiva delle ferie – personale docente a tempo determinato
Conclusioni:
Per la parte ricorrente, nella causa r.g. 31426/2024“- Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente, Prof.ssa , Parte_1
all'indennità sostitutiva per ferie non godute per l'anno scolastico
2021/2022, quale differenziale tra i giorni di ferie maturati e i giorni di ferie fruiti d'ufficio durante il periodo di sospensione delle lezioni e giorni di ferie effettivamente richiesti e fruiti, così come sopra ed in atti precisati;
- Per l'effetto, condannare il al Controparte_1
pagamento dell'indennità per ferie maturate e non godute da parte ricorrente pari all'importo monetario di € 1.075,92 per l'anno scolastico
2021/2022, oltre interessi legali dalle scadenze al saldo oppure, in via subordinata, a, quella diversa somma, maggiore e/o minore, che risulterà dovuta in corso di causa, oltre naturalmente rivalutazione monetaria ed interessi, dal dì del fatto sino al saldo. • Vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi a favore dei procuratori anticipatari.”
Per la parte ricorrente, nella causa r.g. 32304/2024: “Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente, Prof.ssa , Parte_1
all'indennità sostitutiva per ferie non godute per l'anno scolastico
2020/2021, quale differenziale tra i giorni di ferie maturati e i giorni di ferie fruiti d'ufficio durante il periodo di sospensione delle lezioni e giorni di ferie effettivamente richiesti e fruiti, così come sopra ed in atti precisati;
-Per l'effetto, condannare il al Controparte_1
pagamento dell'indennità per ferie maturate e non godute da parte ricorrente pari all'importo monetario di € 869,43 per l'anno scolastico
2020/2021, oltre interessi legali dalle scadenze al saldo oppure, in via subordinata, a, quella diversa somma, maggiore e/o minore, che risulterà dovuta in corso di causa, oltre naturalmente rivalutazione monetaria ed interessi, dal dì del fatto sino al saldo. Vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi a favore del procuratore anticipatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Il quadro normativo
1.1. La disciplina collettiva previgente agli interventi del legislatore del
2012
L'art. 19 del CCNL Comparto Scuola 2006/2009, rimasto in vigore fino all'anno scolastico 2012/2013, prevedeva che: “Al personale assunto a
Pag. 2 di 13 tempo determinato, al personale di cui all'art. 3, comma 6, del D.P.R. n.
399 del 1988 e al personale non licenziabile di cui agli artt. 43 e 44 della legge 20 maggio 1982 n. 270, si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai seguenti commi.
2. Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto.”
1.2. Gli interventi del legislatore del 2012
L'articolo 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 6/7/2012, convertito con modifiche dalla legge n. 135/2012, ha dettato, in via generale, la disciplina relativa alla fruizione delle ferie da parte del personale delle amministrazioni pubbliche, stabilendo che: "Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (…), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente
Pag. 3 di 13 disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile".
Con la sentenza n. 95 del 6/5/2016, la Corte costituzionale - nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione degli artt. 3, 36, commi 1 e 3, e 117, comma 1, Cost. (in relazione all'art. 7 della direttiva del 4/11/2003 n. 2003/88/CE) - ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo che aveva fondato l'ordinanza del giudice remittente, secondo cui il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute avrebbe dovuto applicarsi anche quando il lavoratore non aveva potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile;
la Corte ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe stato violato se la cessazione dal servizio avesse vanificato, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
ha concluso quindi che la normativa censurata - introdotta allo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione - così interpretata, non si sarebbe posta in antitesi con principi ormai radicati nell'ordinamento giuridico italiano ed europeo.
L'art. 1, commi 54-56, della legge n. 228/2012 ha poi delineato una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola.
Pag. 4 di 13 In particolare, il comma 54 ha previsto che “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”
Il comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all'articolo 5, comma 8, del
D.L. n. 95 del 6/7/2012, precisando che: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve
e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».
Il comma 56 ha disposto che “Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre
2013”.
2. L'interpretazione della CGUE
Con tre sentenze del 6/11/2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16
e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16), la CGUE, AN
EZ - nell'interpretare l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea - ha affermato che il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle
Pag. 5 di 13 lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna – e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del D.L.
n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del
2012 – deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.
In particolare, il giudice europeo ha precisato che l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento, purché, però, il lavoratore che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto.
Con la pronuncia della EZ I, n. 218/2022 del 18/01/2024, la CGUE è nuovamente intervenuta in materia, evidenziando quanto segue: “…29 Va aggiunto che il diritto alle ferie annuali costituisce solo una delle due componenti del diritto alle ferie annuali retribuite quale principio fondamentale del diritto sociale dell'Unione. Tale diritto fondamentale include quindi anche il diritto a ottenere un pagamento nonché, in quanto diritto connaturato a detto diritto alle ferie annuali "retribuite", il diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro (sentenza del 25 novembre 2021, job-
Pag. 6 di 13 medium, C-233/20, EU:C:2021:960, punto 29 e giurisprudenza citata). 30
Occorre in proposito ricordare che, quando il rapporto di lavoro è cessato, la fruizione effettiva delle ferie annuali retribuite cui il lavoratore ha diritto non è più possibile. Per evitare che, a causa di detta impossibilità, il lavoratore non riesca in alcun modo a beneficiare di tale diritto, neppure in forma pecuniaria, l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 prevede che, in caso di fine del rapporto di lavoro, il lavoratore abbia diritto a un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali non goduti
(sentenza del 6 novembre 2018, M.P.G., C-684/16, EU:C:2018:874, punto
22 e giurisprudenza citata). 31 Come dichiarato dalla Corte, l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 non assoggetta il diritto a un'indennità finanziaria ad alcuna condizione diversa da quella relativa, da un lato, alla cessazione del rapporto di lavoro e, dall'altro, al mancato godimento da parte del lavoratore di tutte le ferie annuali cui aveva diritto alla data in cui detto rapporto è cessato (sentenza del 6 novembre 2018,
M.P.G., C-684/16, EU:C:2018:874, punto 23 e giurisprudenza citata). Tale diritto è conferito direttamente dalla suddetta direttiva e non può dipendere da condizioni diverse da quelle che vi sono esplicitamente previste (sentenza del 6 novembre 2018, K., C-619/16, EU:C:2018:872, punto 22 e giurisprudenza citata). 32 Ne consegue, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88, che un lavoratore, che non sia stato in condizione di usufruire di tutte le ferie annuali retribuite prima della cessazione del suo rapporto di lavoro, ha diritto a un'indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute. A tal fine è privo di rilevanza il motivo per cui il rapporto di lavoro è cessato. (…). 33 Tale disposizione osta a disposizioni o pratiche nazionali le quali prevedano
Pag. 7 di 13 che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non sia versata alcuna indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute al lavoratore che non sia stato in condizione di fruire di tutte le ferie annuali cui aveva diritto prima della cessazione di tale rapporto di lavoro, (…). 35
Pertanto, l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale recante modalità di esercizio del diritto alle ferie annuali retribuite espressamente accordato da tale direttiva, che comprenda finanche la perdita del diritto in questione allo scadere del periodo di riferimento o di un periodo di riporto, purché, tuttavia, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto che tale direttiva gli conferisce (sentenza del 6 novembre 2018, M.P.G., C-684/16,
EU:C:2018:874, punto 35 e giurisprudenza citata)” (CGUE, EZ I, sentenza n. 218/22 del 18/01/2024).
3. La giurisprudenza di legittimità
La Corte di Cassazione, EZ Lavoro, con la sentenza n. 21780 del
08/07/2022, ha evidenziato che “La perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente
- e di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato”
Pag. 8 di 13 Con successiva ordinanza n. 13440 del 15/05/2024, la stessa Corte, richiamando i principi espressi dalla CGUE, ha affermato che “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, AN EZ
(con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro;
in particolare, il docente a tempo determinato non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno, data di cessazione delle attività didattiche".
Alla luce dei principi richiamati, il datore di lavoro deve assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare il diritto ad usufruire delle ferie maturate, invitandolo a farlo e informandolo puntualmente e tempestivamente della perdita di tale diritto in caso di mancata fruizione al termine del periodo di riferimento o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro;
ciò, anche con riferimento ai docenti a tempo determinato, che non
Pag. 9 di 13 possono considerarsi automaticamente in ferie nel periodo di sospensione delle attività didattiche;
l'onere della prova, in proposito, incombe sul datore di lavoro.
In caso contrario, il lavoratore che non abbia usufruito delle ferie, alla cessazione del rapporto, ha diritto all'indennità sostitutiva.
4. Il caso concreto
4.1. La parte ricorrente ha chiesto l'accertamento del suo diritto all'indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici
2020/2021 (n.r.g. 32304/2024) e 2021/2022 (n.r.g. 31426/2024) e, quindi, al pagamento della somma totale di euro 1.945,35 (euro 869,43 per l'anno scolastico 2020/2021 ed euro 1075,92 per l'anno scolastico 2021/2022).
Al riguardo, ha evidenziato di non aver mai chiesto di usufruire delle ferie maturate prima della cessazione dei rapporti a tempo determinato instaurati con le istituzioni scolastiche e che la parte datoriale aveva d'ufficio disposto la fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle attività; in merito, ha allegato i prospetti delle ferie maturate forniti dagli istituti scolastici per i periodi di riferimento.
4.2. La domanda è fondata.
L'analisi delle deduzioni della parte ricorrente e della documentazione processuale evidenzia l'esistenza dei presupposti necessari per l'esistenza del diritto all'indennità economica, come condivisibilmente delineati dalla
CGUE e dalla Suprema Corte.
Appare infatti documentalmente provato che i rapporti lavorativi instaurati siano cessati alla scadenza del termine contrattuale;
inoltre, risulta espressamente che, nell'anno 2020/2021, la parte datoriale abbia di propria iniziativa “compensato le ferie spettanti con il periodo di sospensione delle
Pag. 10 di 13 attività didattiche e precisamente il periodo natalizio, pasquale e con il periodo tra la fine delle lezioni e il 30 giugno (fine contratto)” (v. nota dell'Istituto Gino Strada 6.9.2024, in atti); nell'anno 2021-2022 risulta poi che la parte ricorrente abbia goduto di ferie nei periodi 23/12/2021-
07/01/2022, 14/04/2022-19/04/2022 e 20/06/2022-30/06/2022 (tutti riportati con la medesima sigla “SCM”), ossia sempre durante i periodi natalizio, pasquale, tra la fine delle lezioni e il 30 giugno, di sospensione della didattica (v. nota Istituto Comprensivo - "Marcello Mastroianni" del
20.8.2024), in carenza di dati probatori indicativi dell'esistenza della richiesta della lavoratrice di usufruire delle ferie spettanti durante tali periodi di sospensione.
D'altro canto, omettendo di costituirsi in giudizio, il
[...]
ha rinunciato alla possibilità di dimostrare di Controparte_1
avere inutilmente invitato la docente a godere delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni, avvisandola espressamente della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva.
Pertanto, la parte ricorrente ha diritto all'indennità sostitutiva.
4.3. Riguardo alla determinazione dell'indennità spettante, occorre evidenziare che, nell'ambito dei conteggi allegati ai ricorsi, il dato delle ferie spettanti ai docenti assunti a tempo indeterminato risulta parametrato a quello delle ferie spettanti per 240 giorni di docenza effettiva per l'anno scolastico 2020/2021 e per 297 giorni di docenza effettiva per l'anno scolastico 2021/2022; per l'anno scolastico 2020/2021, è stato quindi indicato il numero di 20 giorni di ferie che la ricorrente ha maturato e non goduto;
da tale dato, moltiplicato per la somma di euro 59,55 (retribuzione giornaliera per una insegnante di scuola elementare), risulta la somma netta
Pag. 11 di 13 di euro 869,43; per l'anno scolastico 2021/2022 è stato invece indicato il numero di 24,75 giorni di ferie che la ricorrente ha maturato e non goduto;
da tale dato, moltiplicato sempre per la somma di euro 59,55, risulta la somma netta di euro 1.075,92.
La quantificazione così effettuata si prospetta corretta e, del resto,
l'amministrazione convenuta non ha offerto elementi diversi da quelli riportati nei conteggi in merito al numero di ferie spettanti e all'ammontare dell'indennità dovuta.
5. Gli accessori
Come noto, non spetta la rivalutazione monetaria sui crediti dei dipendenti pubblici, disciplinati dall'art. 22, co. 36, l. 23 dicembre 1994, n. 724 (che aveva esteso “anche agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale, per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il
23 dicembre 1994, spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza” il divieto di cumulo di rivalutazione e interessi già previsto per i crediti previdenziali dall'art. 16, co. 6, l. 30 dicembre 1991,
n. 156) dichiarato incostituzionale limitatamente alle parole “e privati” con la sentenza 2 novembre 2000, n. 459 della Corte Costituzionale, che ha così chiarito che il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi opera esclusivamente per i crediti dei dipendenti pubblici.
6. Le spese processuali
In applicazione del criterio della soccombenza, la parte resistente va condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate nella misura minima in dispositivo - visto quanto disposto dal decreto 10 marzo 2014 n.
55, come modificato dai decreti nn. 37 dell'8/3/2018 e 147 del 13/08/2022
- tenuto conto della natura, del valore e della limitata complessità della
Pag. 12 di 13 controversia, caratterizzata dalla serialità delle questioni giuridiche esaminate, nonché delle fasi del giudizio;
non può essere riconosciuto alcun aumento in relazione alla riunione disposta tra procedimenti instaurati tra le medesime parti, aventi oggetto e causa petendi sovrapponibili, differenti solo in quanto relativi a due annualità differenti, non risultando un interesse oggettivamente valutabile della ricorrente alla tutela processuale frazionata.
Per tali motivi, ritenuta superflua ogni ulteriore considerazione sulle diverse istanze ed eccezioni delle parti, in applicazione del criterio della
“ragione più liquida”
P.Q.M.
- accerta e dichiara il diritto di alla liquidazione Parte_1
dell'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute durante gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 e, conseguentemente, condanna la parte resistente al pagamento dell'indennità per ferie maturate e non godute da parte ricorrente, pari alla complessiva somma di euro 1.945,35, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
- condanna la parte resistente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 1.184,50, di cui euro € 154,50 a titolo di rimborso spese generali, oltre I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge, da distrarsi.
Il Giudice
Rossella Masi
(Provvedimento redatto con ausilio dell'Ufficio per il processo – Dott.ssa Mariacarla Marini
Misterioso)
Pag. 13 di 13
SECONDA SEZIONE LAVORO
N.R.G. 31426/2024
Il Giudice Rossella Masi, a seguito dell'udienza del 08.01.2025, sostituita da note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite proposte da
) rappresentata e difesa sia Parte_1 C.F._1
congiuntamente che disgiuntamente dagli Avv.ti CIRO CUTILLO e
FRANCESCO RAUCCI (rg. 31426/2024) e dall'Avv.to CIRO CUTILLO
(rg. 32304/2024)
ricorrente contro
(CF ) Controparte_1 P.IVA_1
resistente contumace
OGGETTO: indennità sostitutiva delle ferie – personale docente a tempo determinato
Conclusioni:
Per la parte ricorrente, nella causa r.g. 31426/2024“- Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente, Prof.ssa , Parte_1
all'indennità sostitutiva per ferie non godute per l'anno scolastico
2021/2022, quale differenziale tra i giorni di ferie maturati e i giorni di ferie fruiti d'ufficio durante il periodo di sospensione delle lezioni e giorni di ferie effettivamente richiesti e fruiti, così come sopra ed in atti precisati;
- Per l'effetto, condannare il al Controparte_1
pagamento dell'indennità per ferie maturate e non godute da parte ricorrente pari all'importo monetario di € 1.075,92 per l'anno scolastico
2021/2022, oltre interessi legali dalle scadenze al saldo oppure, in via subordinata, a, quella diversa somma, maggiore e/o minore, che risulterà dovuta in corso di causa, oltre naturalmente rivalutazione monetaria ed interessi, dal dì del fatto sino al saldo. • Vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi a favore dei procuratori anticipatari.”
Per la parte ricorrente, nella causa r.g. 32304/2024: “Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente, Prof.ssa , Parte_1
all'indennità sostitutiva per ferie non godute per l'anno scolastico
2020/2021, quale differenziale tra i giorni di ferie maturati e i giorni di ferie fruiti d'ufficio durante il periodo di sospensione delle lezioni e giorni di ferie effettivamente richiesti e fruiti, così come sopra ed in atti precisati;
-Per l'effetto, condannare il al Controparte_1
pagamento dell'indennità per ferie maturate e non godute da parte ricorrente pari all'importo monetario di € 869,43 per l'anno scolastico
2020/2021, oltre interessi legali dalle scadenze al saldo oppure, in via subordinata, a, quella diversa somma, maggiore e/o minore, che risulterà dovuta in corso di causa, oltre naturalmente rivalutazione monetaria ed interessi, dal dì del fatto sino al saldo. Vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi a favore del procuratore anticipatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Il quadro normativo
1.1. La disciplina collettiva previgente agli interventi del legislatore del
2012
L'art. 19 del CCNL Comparto Scuola 2006/2009, rimasto in vigore fino all'anno scolastico 2012/2013, prevedeva che: “Al personale assunto a
Pag. 2 di 13 tempo determinato, al personale di cui all'art. 3, comma 6, del D.P.R. n.
399 del 1988 e al personale non licenziabile di cui agli artt. 43 e 44 della legge 20 maggio 1982 n. 270, si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai seguenti commi.
2. Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto.”
1.2. Gli interventi del legislatore del 2012
L'articolo 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 6/7/2012, convertito con modifiche dalla legge n. 135/2012, ha dettato, in via generale, la disciplina relativa alla fruizione delle ferie da parte del personale delle amministrazioni pubbliche, stabilendo che: "Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (…), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente
Pag. 3 di 13 disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile".
Con la sentenza n. 95 del 6/5/2016, la Corte costituzionale - nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione degli artt. 3, 36, commi 1 e 3, e 117, comma 1, Cost. (in relazione all'art. 7 della direttiva del 4/11/2003 n. 2003/88/CE) - ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo che aveva fondato l'ordinanza del giudice remittente, secondo cui il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute avrebbe dovuto applicarsi anche quando il lavoratore non aveva potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile;
la Corte ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe stato violato se la cessazione dal servizio avesse vanificato, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
ha concluso quindi che la normativa censurata - introdotta allo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione - così interpretata, non si sarebbe posta in antitesi con principi ormai radicati nell'ordinamento giuridico italiano ed europeo.
L'art. 1, commi 54-56, della legge n. 228/2012 ha poi delineato una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola.
Pag. 4 di 13 In particolare, il comma 54 ha previsto che “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”
Il comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all'articolo 5, comma 8, del
D.L. n. 95 del 6/7/2012, precisando che: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve
e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».
Il comma 56 ha disposto che “Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre
2013”.
2. L'interpretazione della CGUE
Con tre sentenze del 6/11/2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16
e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16), la CGUE, AN
EZ - nell'interpretare l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea - ha affermato che il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle
Pag. 5 di 13 lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna – e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del D.L.
n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del
2012 – deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.
In particolare, il giudice europeo ha precisato che l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento, purché, però, il lavoratore che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto.
Con la pronuncia della EZ I, n. 218/2022 del 18/01/2024, la CGUE è nuovamente intervenuta in materia, evidenziando quanto segue: “…29 Va aggiunto che il diritto alle ferie annuali costituisce solo una delle due componenti del diritto alle ferie annuali retribuite quale principio fondamentale del diritto sociale dell'Unione. Tale diritto fondamentale include quindi anche il diritto a ottenere un pagamento nonché, in quanto diritto connaturato a detto diritto alle ferie annuali "retribuite", il diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro (sentenza del 25 novembre 2021, job-
Pag. 6 di 13 medium, C-233/20, EU:C:2021:960, punto 29 e giurisprudenza citata). 30
Occorre in proposito ricordare che, quando il rapporto di lavoro è cessato, la fruizione effettiva delle ferie annuali retribuite cui il lavoratore ha diritto non è più possibile. Per evitare che, a causa di detta impossibilità, il lavoratore non riesca in alcun modo a beneficiare di tale diritto, neppure in forma pecuniaria, l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 prevede che, in caso di fine del rapporto di lavoro, il lavoratore abbia diritto a un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali non goduti
(sentenza del 6 novembre 2018, M.P.G., C-684/16, EU:C:2018:874, punto
22 e giurisprudenza citata). 31 Come dichiarato dalla Corte, l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 non assoggetta il diritto a un'indennità finanziaria ad alcuna condizione diversa da quella relativa, da un lato, alla cessazione del rapporto di lavoro e, dall'altro, al mancato godimento da parte del lavoratore di tutte le ferie annuali cui aveva diritto alla data in cui detto rapporto è cessato (sentenza del 6 novembre 2018,
M.P.G., C-684/16, EU:C:2018:874, punto 23 e giurisprudenza citata). Tale diritto è conferito direttamente dalla suddetta direttiva e non può dipendere da condizioni diverse da quelle che vi sono esplicitamente previste (sentenza del 6 novembre 2018, K., C-619/16, EU:C:2018:872, punto 22 e giurisprudenza citata). 32 Ne consegue, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88, che un lavoratore, che non sia stato in condizione di usufruire di tutte le ferie annuali retribuite prima della cessazione del suo rapporto di lavoro, ha diritto a un'indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute. A tal fine è privo di rilevanza il motivo per cui il rapporto di lavoro è cessato. (…). 33 Tale disposizione osta a disposizioni o pratiche nazionali le quali prevedano
Pag. 7 di 13 che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non sia versata alcuna indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute al lavoratore che non sia stato in condizione di fruire di tutte le ferie annuali cui aveva diritto prima della cessazione di tale rapporto di lavoro, (…). 35
Pertanto, l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale recante modalità di esercizio del diritto alle ferie annuali retribuite espressamente accordato da tale direttiva, che comprenda finanche la perdita del diritto in questione allo scadere del periodo di riferimento o di un periodo di riporto, purché, tuttavia, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto che tale direttiva gli conferisce (sentenza del 6 novembre 2018, M.P.G., C-684/16,
EU:C:2018:874, punto 35 e giurisprudenza citata)” (CGUE, EZ I, sentenza n. 218/22 del 18/01/2024).
3. La giurisprudenza di legittimità
La Corte di Cassazione, EZ Lavoro, con la sentenza n. 21780 del
08/07/2022, ha evidenziato che “La perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente
- e di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato”
Pag. 8 di 13 Con successiva ordinanza n. 13440 del 15/05/2024, la stessa Corte, richiamando i principi espressi dalla CGUE, ha affermato che “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, AN EZ
(con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro;
in particolare, il docente a tempo determinato non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno, data di cessazione delle attività didattiche".
Alla luce dei principi richiamati, il datore di lavoro deve assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare il diritto ad usufruire delle ferie maturate, invitandolo a farlo e informandolo puntualmente e tempestivamente della perdita di tale diritto in caso di mancata fruizione al termine del periodo di riferimento o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro;
ciò, anche con riferimento ai docenti a tempo determinato, che non
Pag. 9 di 13 possono considerarsi automaticamente in ferie nel periodo di sospensione delle attività didattiche;
l'onere della prova, in proposito, incombe sul datore di lavoro.
In caso contrario, il lavoratore che non abbia usufruito delle ferie, alla cessazione del rapporto, ha diritto all'indennità sostitutiva.
4. Il caso concreto
4.1. La parte ricorrente ha chiesto l'accertamento del suo diritto all'indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici
2020/2021 (n.r.g. 32304/2024) e 2021/2022 (n.r.g. 31426/2024) e, quindi, al pagamento della somma totale di euro 1.945,35 (euro 869,43 per l'anno scolastico 2020/2021 ed euro 1075,92 per l'anno scolastico 2021/2022).
Al riguardo, ha evidenziato di non aver mai chiesto di usufruire delle ferie maturate prima della cessazione dei rapporti a tempo determinato instaurati con le istituzioni scolastiche e che la parte datoriale aveva d'ufficio disposto la fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle attività; in merito, ha allegato i prospetti delle ferie maturate forniti dagli istituti scolastici per i periodi di riferimento.
4.2. La domanda è fondata.
L'analisi delle deduzioni della parte ricorrente e della documentazione processuale evidenzia l'esistenza dei presupposti necessari per l'esistenza del diritto all'indennità economica, come condivisibilmente delineati dalla
CGUE e dalla Suprema Corte.
Appare infatti documentalmente provato che i rapporti lavorativi instaurati siano cessati alla scadenza del termine contrattuale;
inoltre, risulta espressamente che, nell'anno 2020/2021, la parte datoriale abbia di propria iniziativa “compensato le ferie spettanti con il periodo di sospensione delle
Pag. 10 di 13 attività didattiche e precisamente il periodo natalizio, pasquale e con il periodo tra la fine delle lezioni e il 30 giugno (fine contratto)” (v. nota dell'Istituto Gino Strada 6.9.2024, in atti); nell'anno 2021-2022 risulta poi che la parte ricorrente abbia goduto di ferie nei periodi 23/12/2021-
07/01/2022, 14/04/2022-19/04/2022 e 20/06/2022-30/06/2022 (tutti riportati con la medesima sigla “SCM”), ossia sempre durante i periodi natalizio, pasquale, tra la fine delle lezioni e il 30 giugno, di sospensione della didattica (v. nota Istituto Comprensivo - "Marcello Mastroianni" del
20.8.2024), in carenza di dati probatori indicativi dell'esistenza della richiesta della lavoratrice di usufruire delle ferie spettanti durante tali periodi di sospensione.
D'altro canto, omettendo di costituirsi in giudizio, il
[...]
ha rinunciato alla possibilità di dimostrare di Controparte_1
avere inutilmente invitato la docente a godere delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni, avvisandola espressamente della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva.
Pertanto, la parte ricorrente ha diritto all'indennità sostitutiva.
4.3. Riguardo alla determinazione dell'indennità spettante, occorre evidenziare che, nell'ambito dei conteggi allegati ai ricorsi, il dato delle ferie spettanti ai docenti assunti a tempo indeterminato risulta parametrato a quello delle ferie spettanti per 240 giorni di docenza effettiva per l'anno scolastico 2020/2021 e per 297 giorni di docenza effettiva per l'anno scolastico 2021/2022; per l'anno scolastico 2020/2021, è stato quindi indicato il numero di 20 giorni di ferie che la ricorrente ha maturato e non goduto;
da tale dato, moltiplicato per la somma di euro 59,55 (retribuzione giornaliera per una insegnante di scuola elementare), risulta la somma netta
Pag. 11 di 13 di euro 869,43; per l'anno scolastico 2021/2022 è stato invece indicato il numero di 24,75 giorni di ferie che la ricorrente ha maturato e non goduto;
da tale dato, moltiplicato sempre per la somma di euro 59,55, risulta la somma netta di euro 1.075,92.
La quantificazione così effettuata si prospetta corretta e, del resto,
l'amministrazione convenuta non ha offerto elementi diversi da quelli riportati nei conteggi in merito al numero di ferie spettanti e all'ammontare dell'indennità dovuta.
5. Gli accessori
Come noto, non spetta la rivalutazione monetaria sui crediti dei dipendenti pubblici, disciplinati dall'art. 22, co. 36, l. 23 dicembre 1994, n. 724 (che aveva esteso “anche agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale, per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il
23 dicembre 1994, spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza” il divieto di cumulo di rivalutazione e interessi già previsto per i crediti previdenziali dall'art. 16, co. 6, l. 30 dicembre 1991,
n. 156) dichiarato incostituzionale limitatamente alle parole “e privati” con la sentenza 2 novembre 2000, n. 459 della Corte Costituzionale, che ha così chiarito che il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi opera esclusivamente per i crediti dei dipendenti pubblici.
6. Le spese processuali
In applicazione del criterio della soccombenza, la parte resistente va condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate nella misura minima in dispositivo - visto quanto disposto dal decreto 10 marzo 2014 n.
55, come modificato dai decreti nn. 37 dell'8/3/2018 e 147 del 13/08/2022
- tenuto conto della natura, del valore e della limitata complessità della
Pag. 12 di 13 controversia, caratterizzata dalla serialità delle questioni giuridiche esaminate, nonché delle fasi del giudizio;
non può essere riconosciuto alcun aumento in relazione alla riunione disposta tra procedimenti instaurati tra le medesime parti, aventi oggetto e causa petendi sovrapponibili, differenti solo in quanto relativi a due annualità differenti, non risultando un interesse oggettivamente valutabile della ricorrente alla tutela processuale frazionata.
Per tali motivi, ritenuta superflua ogni ulteriore considerazione sulle diverse istanze ed eccezioni delle parti, in applicazione del criterio della
“ragione più liquida”
P.Q.M.
- accerta e dichiara il diritto di alla liquidazione Parte_1
dell'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute durante gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 e, conseguentemente, condanna la parte resistente al pagamento dell'indennità per ferie maturate e non godute da parte ricorrente, pari alla complessiva somma di euro 1.945,35, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
- condanna la parte resistente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 1.184,50, di cui euro € 154,50 a titolo di rimborso spese generali, oltre I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge, da distrarsi.
Il Giudice
Rossella Masi
(Provvedimento redatto con ausilio dell'Ufficio per il processo – Dott.ssa Mariacarla Marini
Misterioso)
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