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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 22/12/2025, n. 4954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4954 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Verbale della causa n. 4105/2023
Preso atto delle note sostitutive dell'odierna udienza depositate nell'interesse delle parti
Il Giudice
dopo breve camera di consiglio, decide la causa come da sentenza allegata al presente
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica, nella persona del giudice Cinzia IM, all'esito della discussione scritta, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4105/2023 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Michele Geronimo ( per mandato in Email_1
atti
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Edvige Trotta ( per Email_2
mandato in atti
RESISTENTE
OGGETTO: mansioni superiori e pagamento differenze retributive
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente in epigrafe, premesso di esser dipendente della dall'1.6.1993 con CP_1
qualifica di “Tecnico della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro” – Dipartimento
di Prevenzione S.P.E.S.A.L. (profilo professionale di Collaboratore Professionale Sanitario),
inquadrato in categoria D, assumendo di svolgere funzioni e compiti corrispondenti al superiore livello economico D Super (Ds), di cui all'allegato 1 del CCNL 20/09/2001, ha convenuto in giudizio l' chiedendo al Tribunale di: “1) Accertare e dichiarare che il CP_1
2 ricorrente, dipendente della , svolge mansioni corrispondenti al superiore livello D Super, CP_2
di cui all'allegato 1 del CCNL 20/09/2001, integrativo del CCNL 07/04/1999, sin dalla data di
assunzione o da altra data che sarà considerata di giustizia;
2) Condannare, per l'effetto, la CP_2
- in persona del Direttore Generale – legale rappresentante pro tempore, corrente in al CP_1
Lungomare Starita n. 6, al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive fra il livello
D super ed il livello D di appartenenza nei limiti della prescrizione quinquennale dalla data di
consegna della pec con cui sono state rivendicate le somme ovvero, in subordine da altra data che sarà
considerata di giustizia, oltre interessi legali dalla maturazione dei singoli ratei sino al soddisfo;
3)
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto
procuratore per fattane anticipazione.” .
Contr Nel costituirsi, l' resistente ha chiesto il rigetto del ricorso.
Si osserva preliminarmente che la domanda di riconoscimento dell'inquadramento in una fascia funzionale superiore a quella di appartenenza, nonché al riconoscimento delle correlative differenze retributive per mansioni superiori trova fondamento nell'art. 2103,
comma 1, prima parte, c.c., il quale dispone: “Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle
mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia
successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza
alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha
diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove
la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla
conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a
tre mesi”.
La prospettazione della ricorrente è di aver appunto esercitato continuativamente mansioni corrispondenti a quelle riconducibili alla qualifica superiore.
È pacifico in giurisprudenza che nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di
3 categoria e dal raffronto dei risultati di tali due indagini (cfr. Cass., sez. lav., 16 febbraio
2005, n. 3069).
Ciò impone, pertanto, una penetrante indagine ricognitiva al fine di individuare le mansioni svolte in concreto dalla parte ricorrente e porle così a raffronto con il livello di inquadramento posseduto e con quello rivendicato, per valutare in definitiva se l'inquadramento effettuato dall'azienda corrisponda o meno alle mansioni in concreto svolte (cfr. Cass., sez. lav., 2 settembre 2003, n. 12792). Va, inoltre, precisato che gli elementi costitutivi della pretesa qui azionata sono rappresentati, oltre che dal contenuto delle mansioni di fatto espletate, anche dal contenuto di quelle caratterizzanti, secondo i profili delineati dalla contrattazione collettiva che regola il rapporto, la qualifica superiore rivendicata.
La Suprema Corte ha avvisato, a tal proposito, che “Il lavoratore che agisca in giudizio per
ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi
posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili
caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli
concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto“ (v. Cassazione civile, sez.
lav., 21/05/2003, n. 8025). Ciò che assume tanta maggiore rilevanza quando il sistema di classificazione contrattuale, come quello in discussione, prevede una medesima attività di base in distinte qualifiche, in scala crescente, a seconda che tale attività sia svolta in maniera elementare o in maniera più complessa, perché spetta in tale caso al lavoratore un onere di allegazione e di prova non solo in ordine allo svolgimento della suddetta attività di base,
ma anche l'espletamento delle più complesse modalità di prestazione, alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento.(cfr. in tale senso Cass.
12092/2004).
Invero, “Affinché il Giudice possa affrontare l'iter logico descritto traendone le conclusioni, è
indispensabile che il ricorrente, nell'atto introduttivo del giudizio, abbia adempiuto l'onere di allegare
compiutamente i fatti costitutivi del diritto vantato, descrivendo puntualmente le mansioni
disimpegnate, indicando quelle spettanti in base alla qualifica riconosciuta per contratto e
individuando precisamente le declaratorie contrattuali corrispondenti della qualifica oggetto di
4 pretesa. In buona sostanza, applicando i principi generali in tema di ripartizione dell'onere della
prova, se è vero che spetta al datore di lavoro - debitore provare di avere adempiuto l'obbligo
contrattuale di fonte legale di adibire il lavoratore alle mansioni corrispondenti alla categoria
assegnata, è altrettanto vero che grava sul lavoratore - creditore l'onere di allegazione dell'inesatto
adempimento. Detto onere, come evidenziato, si atteggia nel senso che grava sul lavoratore ricorrente
l'onere di indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni della qualifica
pretesa, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di
aver concretamente svolto” (Cass. sez. lavoro, 24.10.2005, n. 20523; Cass. sez. lavoro, 21.5.2003,
n. 8025). Ed ancora: “incombe sul lavoratore che vanti il diritto ad un superiore inquadramento, in
relazione allo svolgimento di mansioni superiori, l'onere della prova in ordine all'attività
effettivamente svolta, al periodo di svolgimento nonché alla riconducibilità delle prestazioni
disimpegnate a quelle qualificabili come superiori rispetto alla norma di riferimento, sia essa
individuale, collettiva o legale” (Cass, sez, lav, 3 gennaio 2013, n. 45).
Ebbene, applicando tali condivisibili principi al caso in esame, deve concludersi nel senso che parte ricorrente non abbia compiutamente assolto agli oneri processuali su di sé gravanti avendo indicato le mansioni esercitate, senza effettuare uno specifico confronto tra le stesse con la declaratoria contrattuale di formale inquadramento e quella rivendicata.
In difetto di allegazione non è possibile effettuare quel raffronto tra profili formalmente assegnati e profili caratterizzanti le mansioni effettivamente assegnate e svolte, necessario per verificare l'ascrivibilità nella declaratoria pretesa, piuttosto che in quella di formale inquadramento, dei compiti disimpegnati.
Gli oneri di allegazioni e di deduzione, intesi come specificazione dei fatti costitutivi della domanda, non possono essere integrati attraverso produzioni documentali (ad es., copia del
CCNL), ma devono essere compiutamente indicati nella domanda originaria, in quanto volti a definire la causa petendi.
E' noto che può considerarsi svolgimento di mansioni superiori soltanto l'attribuzione in maniera prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti di dette mansioni, per cui a tal fine il giudice di merito deve procedere a una penetrante ricognizione di tutto il contenuto delle mansioni svolte e all'esame delle declaratorie
5 generali delle categorie di inquadramento coinvolte nella controversia e dei profili professionali pertinenti (cfr. Cass. 25 ottobre 2004, n. 20692).
La carente ricostruzione effettuata dalla lavoratrice impedisce l'accoglimento del ricorso.
Si ritiene di compensare integralmente le spese di lite tra le parti in ragione della natura della decisione.
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in data 22.12.2025
IL GIUDICE
IA IM
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Cinzia
IM in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
Così deciso in data 22/10/2025
6
SEZIONE LAVORO
Verbale della causa n. 4105/2023
Preso atto delle note sostitutive dell'odierna udienza depositate nell'interesse delle parti
Il Giudice
dopo breve camera di consiglio, decide la causa come da sentenza allegata al presente
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica, nella persona del giudice Cinzia IM, all'esito della discussione scritta, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4105/2023 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Michele Geronimo ( per mandato in Email_1
atti
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Edvige Trotta ( per Email_2
mandato in atti
RESISTENTE
OGGETTO: mansioni superiori e pagamento differenze retributive
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente in epigrafe, premesso di esser dipendente della dall'1.6.1993 con CP_1
qualifica di “Tecnico della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro” – Dipartimento
di Prevenzione S.P.E.S.A.L. (profilo professionale di Collaboratore Professionale Sanitario),
inquadrato in categoria D, assumendo di svolgere funzioni e compiti corrispondenti al superiore livello economico D Super (Ds), di cui all'allegato 1 del CCNL 20/09/2001, ha convenuto in giudizio l' chiedendo al Tribunale di: “1) Accertare e dichiarare che il CP_1
2 ricorrente, dipendente della , svolge mansioni corrispondenti al superiore livello D Super, CP_2
di cui all'allegato 1 del CCNL 20/09/2001, integrativo del CCNL 07/04/1999, sin dalla data di
assunzione o da altra data che sarà considerata di giustizia;
2) Condannare, per l'effetto, la CP_2
- in persona del Direttore Generale – legale rappresentante pro tempore, corrente in al CP_1
Lungomare Starita n. 6, al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive fra il livello
D super ed il livello D di appartenenza nei limiti della prescrizione quinquennale dalla data di
consegna della pec con cui sono state rivendicate le somme ovvero, in subordine da altra data che sarà
considerata di giustizia, oltre interessi legali dalla maturazione dei singoli ratei sino al soddisfo;
3)
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto
procuratore per fattane anticipazione.” .
Contr Nel costituirsi, l' resistente ha chiesto il rigetto del ricorso.
Si osserva preliminarmente che la domanda di riconoscimento dell'inquadramento in una fascia funzionale superiore a quella di appartenenza, nonché al riconoscimento delle correlative differenze retributive per mansioni superiori trova fondamento nell'art. 2103,
comma 1, prima parte, c.c., il quale dispone: “Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle
mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia
successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza
alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha
diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove
la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla
conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a
tre mesi”.
La prospettazione della ricorrente è di aver appunto esercitato continuativamente mansioni corrispondenti a quelle riconducibili alla qualifica superiore.
È pacifico in giurisprudenza che nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di
3 categoria e dal raffronto dei risultati di tali due indagini (cfr. Cass., sez. lav., 16 febbraio
2005, n. 3069).
Ciò impone, pertanto, una penetrante indagine ricognitiva al fine di individuare le mansioni svolte in concreto dalla parte ricorrente e porle così a raffronto con il livello di inquadramento posseduto e con quello rivendicato, per valutare in definitiva se l'inquadramento effettuato dall'azienda corrisponda o meno alle mansioni in concreto svolte (cfr. Cass., sez. lav., 2 settembre 2003, n. 12792). Va, inoltre, precisato che gli elementi costitutivi della pretesa qui azionata sono rappresentati, oltre che dal contenuto delle mansioni di fatto espletate, anche dal contenuto di quelle caratterizzanti, secondo i profili delineati dalla contrattazione collettiva che regola il rapporto, la qualifica superiore rivendicata.
La Suprema Corte ha avvisato, a tal proposito, che “Il lavoratore che agisca in giudizio per
ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi
posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili
caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli
concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto“ (v. Cassazione civile, sez.
lav., 21/05/2003, n. 8025). Ciò che assume tanta maggiore rilevanza quando il sistema di classificazione contrattuale, come quello in discussione, prevede una medesima attività di base in distinte qualifiche, in scala crescente, a seconda che tale attività sia svolta in maniera elementare o in maniera più complessa, perché spetta in tale caso al lavoratore un onere di allegazione e di prova non solo in ordine allo svolgimento della suddetta attività di base,
ma anche l'espletamento delle più complesse modalità di prestazione, alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento.(cfr. in tale senso Cass.
12092/2004).
Invero, “Affinché il Giudice possa affrontare l'iter logico descritto traendone le conclusioni, è
indispensabile che il ricorrente, nell'atto introduttivo del giudizio, abbia adempiuto l'onere di allegare
compiutamente i fatti costitutivi del diritto vantato, descrivendo puntualmente le mansioni
disimpegnate, indicando quelle spettanti in base alla qualifica riconosciuta per contratto e
individuando precisamente le declaratorie contrattuali corrispondenti della qualifica oggetto di
4 pretesa. In buona sostanza, applicando i principi generali in tema di ripartizione dell'onere della
prova, se è vero che spetta al datore di lavoro - debitore provare di avere adempiuto l'obbligo
contrattuale di fonte legale di adibire il lavoratore alle mansioni corrispondenti alla categoria
assegnata, è altrettanto vero che grava sul lavoratore - creditore l'onere di allegazione dell'inesatto
adempimento. Detto onere, come evidenziato, si atteggia nel senso che grava sul lavoratore ricorrente
l'onere di indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni della qualifica
pretesa, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di
aver concretamente svolto” (Cass. sez. lavoro, 24.10.2005, n. 20523; Cass. sez. lavoro, 21.5.2003,
n. 8025). Ed ancora: “incombe sul lavoratore che vanti il diritto ad un superiore inquadramento, in
relazione allo svolgimento di mansioni superiori, l'onere della prova in ordine all'attività
effettivamente svolta, al periodo di svolgimento nonché alla riconducibilità delle prestazioni
disimpegnate a quelle qualificabili come superiori rispetto alla norma di riferimento, sia essa
individuale, collettiva o legale” (Cass, sez, lav, 3 gennaio 2013, n. 45).
Ebbene, applicando tali condivisibili principi al caso in esame, deve concludersi nel senso che parte ricorrente non abbia compiutamente assolto agli oneri processuali su di sé gravanti avendo indicato le mansioni esercitate, senza effettuare uno specifico confronto tra le stesse con la declaratoria contrattuale di formale inquadramento e quella rivendicata.
In difetto di allegazione non è possibile effettuare quel raffronto tra profili formalmente assegnati e profili caratterizzanti le mansioni effettivamente assegnate e svolte, necessario per verificare l'ascrivibilità nella declaratoria pretesa, piuttosto che in quella di formale inquadramento, dei compiti disimpegnati.
Gli oneri di allegazioni e di deduzione, intesi come specificazione dei fatti costitutivi della domanda, non possono essere integrati attraverso produzioni documentali (ad es., copia del
CCNL), ma devono essere compiutamente indicati nella domanda originaria, in quanto volti a definire la causa petendi.
E' noto che può considerarsi svolgimento di mansioni superiori soltanto l'attribuzione in maniera prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti di dette mansioni, per cui a tal fine il giudice di merito deve procedere a una penetrante ricognizione di tutto il contenuto delle mansioni svolte e all'esame delle declaratorie
5 generali delle categorie di inquadramento coinvolte nella controversia e dei profili professionali pertinenti (cfr. Cass. 25 ottobre 2004, n. 20692).
La carente ricostruzione effettuata dalla lavoratrice impedisce l'accoglimento del ricorso.
Si ritiene di compensare integralmente le spese di lite tra le parti in ragione della natura della decisione.
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in data 22.12.2025
IL GIUDICE
IA IM
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Cinzia
IM in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
Così deciso in data 22/10/2025
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