Sentenza 23 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 23/01/2023, n. 1209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1209 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/01/2023
N. 01209/2023 REG.PROV.COLL.
N. 12846/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12846 del 2022, proposto da
IM TE, con domicilio digitale presso gli indirizzi di posta elettronica certificata, come risultanti dai registri di giustizia, degli avvocati Alessandro Bellomi, Stefano Bellomi e Gabriele Bellomi che lo rappresentano e difendono nel presente giudizio
contro
ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco p.t., con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri, di giustizia, dell’avv. Giuseppe Paolo Alaimo che la rappresenta e difende nel presente giudizio
per l'accertamento
dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere sull’istanza del ricorrente,
per l’assegnazione alla stessa di un congruo termine per provvedere
e per la nomina di un commissario ad acta;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2023 il dott. Michelangelo Francavilla;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 02/11/22 e depositato in pari data NE RI ha chiesto l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere sull’istanza presentata dal ricorrente ed avente ad oggetto la proposta di acquisizione in proprietà dell’area relativamente alla quota di sua proprietà, l’assegnazione alla stessa di un congruo termine per provvedere e, in mancanza, la nomina di un commissario ad acta.
Roma Capitale, costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 15/11/22, ha concluso per la reiezione del gravame.
Alla camera di consiglio del 17/01/23 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
NE RI chiede l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere sull’istanza da lui presentata ed avente ad oggetto la proposta di acquisizione in proprietà dell’area relativamente alla quota di sua proprietà, l’assegnazione alla stessa di un congruo termine per provvedere e, in mancanza, la nomina di un commissario ad acta.
Il ricorrente, titolare di proprietà superficiaria relativa ad un immobile che rientra nell’ambito degli alloggi di edilizia economica e popolare situati nel Piano di Zona C6 - Tor Pagnotta e, come tale, soggetto alla normativa di cui all’art. 35 l. n. 865/71, con atto trasmesso a Roma Capitale a mezzo posta elettronica certificata il 19/07/22 ha chiesto di acquisire in proprietà l’immobile.
Roma Capitale non ha riscontrato l’istanza.
L’inerzia di Roma Capitale è illegittima in quanto violativa dell’obbligo posto dall’art. 2 l. n. 241/90 di concludere con un provvedimento espresso i procedimenti scaturenti dalle istanze dei privati titolari di una pretesa giuridicamente tutelabile in ordine a tale definizione.
Secondo l’art. 31 l. n. 447/98, richiamato nell’istanza presentata dal ricorrente:
- “ la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà sulle aree può avvenire a seguito di proposta da parte del comune e di accettazione da parte dei singoli proprietari degli alloggi, e loro pertinenze, per la quota millesimale corrispondente. Trascorsi cinque anni dalla data di prima assegnazione dell'unità abitativa, indipendentemente dalla data di stipulazione della relativa convenzione, i soggetti interessati possono presentare, di propria iniziativa, istanza di trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà. Entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza da parte dei soggetti interessati, e relativamente alle aree per le quali il consiglio comunale ha deliberato la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà, il comune deve trasmettere le proprie determinazioni in ordine al corrispettivo dovuto e alla procedura di trasformazione. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà avviene dietro pagamento di un corrispettivo determinato ai sensi del comma 48 ” (comma 47);
- “ il corrispettivo delle aree cedute in proprietà è determinato dal comune, su parere del proprio ufficio tecnico, in misura pari al 60 per cento di quello determinato ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello in cui è stipulato l'atto di cessione delle aree. Comunque il costo dell'area così determinato non può essere maggiore di quello stabilito dal comune per le aree cedute direttamente in proprietà al momento della trasformazione di cui al comma 47. Il consiglio comunale delibera altresì i criteri, le modalità e le condizioni per la concessione di dilazioni di pagamento del corrispettivo di trasformazione. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà è stipulata con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, soggetti a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari ” (comma 48).
Dall’esame delle predette disposizioni emerge che la trasformazione del diritto di superficie in proprietà presuppone una previa deliberazione del consiglio comunale avente ad oggetto l’individuazione delle aree oggetto di tale trasformazione.
Nella fattispecie, la delibera dell’Assemblea Capitolina n. 116 del 2018 ha, tra l’altro, deciso “ di dare mandato alla Giunta Capitolina di procedere, con successivi propri atti, all'individuazione degli ulteriori piani di zona di cui al I e II P.E.E.P., da inserire nelle procedure di trasformazione ”.
Dagli atti di causa emerge che il Piano di Zona in cui si trova l’immobile del ricorrente non rientra, al momento, tra quelli per i quali Roma Capitale ha deliberato la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà; la contraria affermazione di parte resistente, presente nella memoria depositata il 25/12/22 e relativa all’avvenuta individuazione, da parte della Giunta, ai fini della trasformazione, di ulteriori 17 Piani di Zona, è, al momento, sfornita di prova non avendo la difesa dell’ente locale nemmeno indicato gli estremi della relativa delibera.
L’individuazione dei Piani di Zona oggetto della chiesta trasformazione costituisce l’estrinsecazione di un potere dell’ente locale discrezionale a fronte del quale la situazione giuridica soggettiva del privato assume la consistenza di interesse legittimo.
Da ciò deriva la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine all’azione ex artt. 31 e 117 c.p.a. proposta da parte ricorrente.
Nel merito, poi, il ricorso è fondato in quanto parte ricorrente, in ragione della titolarità del diritto di superficie sull’immobile situato nel Piano di Zona e della presentazione dell’istanza di trasformazione di tale diritto in proprietà, è titolare di una posizione giuridica differenziata e qualificata che genera, in capo a Roma Capitale, l’obbligo di risposta con un provvedimento espresso come previsto dall’art. 2 l. n. 241/90.
In contrario non può essere condivisa la tesi dell’ente locale resistente che deduce l’inesistenza di tale obbligo in ragione dell’elevato tasso di discrezionalità che caratterizzerebbe l’individuazione dei Piani di Zona ai fini della trasformazione del diritto di superficie in proprietà.
Tale discrezionalità, infatti, se preclude al giudice di accertare la fondatezza della pretesa azionata da parte ricorrente, non elide l’obbligo, gravante su Roma Capitale per effetto dell’art. 2 l. n. 241/90, di riscontrare con provvedimento espresso l’istanza del privato.
In definitiva, nella fattispecie l’esistenza di un potere autoritativo, da una parte, e di una situazione giuridica soggettiva qualificata e differenziata, dall’altra, comporta, in capo a Roma Capitale, proprio in ragione della previsione di cui all’art. 2 comma 1 l. n. 241/90, l’obbligo di riscontrare con provvedimento espresso, il cui contenuto è rimesso alla valutazione discrezionale dell’ente locale, l’istanza di trasformazione del diritto di superficie in proprietà presentata da parte ricorrente.
Tale obbligo nella fattispecie non è stato assolto, non potendo la volontà dell’ente locale essere surrogata da quanto dedotto in giudizio dalla difesa di Roma Capitale.
Per questi motivi il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Pertanto, il Tribunale dichiara che Roma Capitale ha l’obbligo di riscontrare, con provvedimento espresso, l’istanza di trasformazione del diritto di superficie in proprietà, presentata da parte ricorrente, e assegna, per tale adempimento, il termine di giorni trenta decorrente dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
Come previsto dall’art. 117 comma 3 c.p.a. e come richiesto da parte ricorrente, il Tribunale, sin d’ora, nomina, nell’ipotesi d’inottemperanza dell’ente locale resistente, un commissario ad acta nella persona del Capo di Gabinetto di Roma Capitale il quale, anche a mezzo di funzionario delegato, provvederà all’adempimento dell’obbligo nei successivi trenta giorni.
La novità di alcune delle norme applicabili alla fattispecie (l’art. 31 l. n. 447/98 è stato di recente novellato) giustifica la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definendo il giudizio, così provvede:
1) accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, dichiara che Roma Capitale ha l’obbligo di riscontrare, con provvedimento espresso, l’istanza di trasformazione del diritto di superficie in proprietà, presentata da parte ricorrente, e assegna, per tale adempimento, il termine di giorni trenta decorrente dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza;
2) nell’ipotesi d’inottemperanza dell’ente locale resistente all’obbligo di cui sub 1), nomina, sin d’ora, un commissario ad acta nella persona del Capo di Gabinetto del Sindaco di Roma Capitale il quale, anche a mezzo di funzionario delegato, provvederà all’adempimento dell’obbligo nei successivi trenta giorni;
3) dispone la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Pietro Morabito, Presidente
Michelangelo Francavilla, Consigliere, Estensore
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Michelangelo Francavilla | Pietro Morabito |
IL SEGRETARIO